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| n. 9-2005 - © copyright |
| CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Sentenza 15 settembre
2005
Pres. Jann – Rel. Cunha Rodrigues |
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Lavoro – Disoccupazione e mobilità – Cittadinanza
europea – Divieto di discriminazione – Articolo 39 CE –
Indennità di disoccupazione a favore di giovani in cerca
di prima occupazione – Concessione subordinata al completamento
degli studi secondari nello Stato membro interessato – Contrasto
con il divieto di discriminazione
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L’art. 39 CE si oppone a che uno Stato membro
rifiuti il beneficio dell’indennità di disoccupazione giovanile
ad un cittadino di un altro Stato membro alla ricerca di
una prima occupazione che non è, in qualità di figlio, a
carico di un lavoratore migrante residente nel primo Stato,
per il solo motivo che l’interessato ha terminato i suoi
studi secondari in un altro Stato membro.
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SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
15 settembre 2005
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Nel procedimento C-258/04, avente ad oggetto
una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte
ai sensi dell’art. 234 CE dalla cour du travail de Liège
(Belgio), con decisione 7 giugno 2004, pervenuta in cancelleria
il 17 giugno 2004, nella causa tra
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Office national de l’emploi e Ioannis
Ioannidis
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LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla
sig.ra N. Colneric e dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore),
M. Ilešič e E. Levits, giudici, avvocato generale:
sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer cancelliere: sig. R. Grass
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vista la fase scritta del procedimento,
viste le osservazioni scritte presentate:
– per l’Office national de l’emploi, dagli avv.ti Y. Denoiseux
e G. Lewalle;
– per il governo belga, dagli avv.ti Y. Denoiseux e G. Lewalle;
– per il governo ellenico, dalle sig.re S. Bodina e Z. Chatzipavlou
e dal sig. M. Apessos, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra
M. Condou e dal sig. D. Martin, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate
all’udienza del 9 giugno 2005,
ha pronunciato la seguente
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Sentenza
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1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione degli artt. 12 CE, 17 CE e 18 CE.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia
tra il sig. Ioannidis e l’Office national de l’emploi (Ufficio
nazionale del lavoro; in prosieguo: l’«ONEM») relativamente
alla decisione con cui quest’ultimo ha rifiutato di concedere
all’interessato il beneficio dell’indennità di disoccupazione
prevista dalla normativa belga.
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Ambito normativo
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La normativa comunitaria
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3 L’art. 12, primo comma, CE, stabilisce:
«Nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza
pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso
previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base
alla nazionalità».
4 Ai sensi dell’art. 17 CE:
«1. È istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino
dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato
membro. (…)
2. I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti
ai doveri previsti dal presente trattato».
5 L’art. 18, n. 1, CE, prevede che ogni cittadino dell’Unione
ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni
e le condizioni previste dal detto Trattato e dalle disposizioni
adottate in applicazione dello stesso.
6 In forza dell’art. 39, n. 2, CE, la libera circolazione
dei lavoratori implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione,
fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati
membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e
le altre condizioni di lavoro.
7 Ai sensi dell’art. 39, n. 3, CE, «fatte salve le limitazioni
giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza
e sanità pubblica, [la libera circolazione dei lavoratori]
importa il diritto:
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;
(...)».
8 Ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio
15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione
dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag.
2), come modificato dal regolamento del Consiglio 27 luglio
1992, n. 2434 (GU L 245, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento
n. 1612/68») il lavoratore cittadino di uno Stato membro
beneficia, sul territorio degli altri Stati membri, degli
stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.
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La normativa nazionale
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9 La normativa belga prevede la concessione
ai giovani che hanno appena terminato gli studi e che sono
in cerca di prima occupazione di un’indennità di disoccupazione,
designata con l’espressione «allocations d’attente» (indennità
di disoccupazione giovanile).
10 L’art. 36, n. 1, primo comma, del regio decreto 25 novembre
1991, recante regolamentazione della disoccupazione (Moniteur
belge del 31 dicembre 1991, pag. 29888), come modificato
dal regio decreto 13 dicembre 1996 (Moniteur belge del 31
dicembre 1996, pag. 32265; in prosieguo: il «regio decreto»)
stabilisce:
«Per essere ammesso al godimento dell’indennità di disoccupazione
giovanile il giovane lavoratore deve rispondere ai seguenti
requisiti:
1° non essere più soggetto all’obbligo scolastico;
2° a) o aver terminato studi completi del ciclo secondario
superiore o del ciclo secondario inferiore di formazione
tecnica o professionale in un istituto scolastico organizzato,
sovvenzionato o riconosciuto da una comunità;
(...)
h) o avere seguito gli studi o una formazione in un altro
Stato membro dell’Unione europea, se sono nel contempo soddisfatte
le seguenti condizioni:
– il giovane deve produrre una documentazione da cui risulti
che gli studi o la formazione sono dello stesso livello
ed equivalenti a quelli di cui alle lettere precedenti;
– al momento della richiesta dell’indennità, il giovane
deve essere a carico, in qualità di figlio, di lavoratori
migranti, tali ai sensi dell’art. 48 del Trattato CE, residenti
in Belgio;
(...)».
La causa principale e la questione pregiudiziale
11 Dopo aver terminato i suoi studi principali in Grecia
il sig. Ioannidis, cittadino greco, è arrivato in Belgio
nel 1994. Il titolo di studi rilasciato all’interessato
in Grecia è stato riconosciuto equivalente al certificato
omologato di insegnamento secondario superiore che dà accesso
in Belgio all’insegnamento superiore di tipo breve.
12 A conclusione di un ciclo triennale di studi, il sig.
Ioannidis ha ottenuto, il 29 giugno 2000, il diploma di
specializzazione in kinesiterapia rilasciato dall’istituto
superiore della provincia di Liegi André Vésale e successivamente
si è iscritto come persona in cerca di occupazione a tempo
pieno presso l’Ufficio comunitario e regionale della formazione
professionale e del lavoro.
13 Dal 10 ottobre 2000 al 29 giugno 2001, l’interessato
ha seguito in Francia, nell’ambito di un contratto di lavoro
concluso in qualità di tecnico con una società civile di
professionisti formata da medici specializzati in otorinolaringoiatria,
una formazione retribuita in rieducazione vestibolare.
14 Il 7 agosto 2001, dopo essere ritornato in Belgio, sig.
Ioannidis ha presentato all’ONEM una domanda indennità di
disoccupazione giovanile.
15 Con decisione 5 ottobre 2001, l’ONEM ha respinto tale
domanda poiché il sig. Ioannidis non aveva terminato i suoi
studi secondari in un istituto di insegnamento organizzato,
sovvenzionato o riconosciuto da una delle tre comunità del
Belgio, come richiede l’art. 36, n. 1, primo comma, punto
2, lett. a), del regio decreto.
16 Il sig. Ioannidis ha impugnato questa decisione dinanzi
al Tribunal du travail di Liegi. Con sentenza 7 ottobre
2002, questo giudice ha annullato la detta decisione constatando
che «al momento della sua domanda intesa a percepire l’indennità,
il richiedente era lui stesso lavoratore migrante, avendo
lavorato in Francia» e che «l’articolo 36 del regio decreto
(…), come interpretato dall’amministrazione, è chiaramente
incompatibile con l’articolo [39 CE]».
17 La cour du travail di Liegi, dinanzi alla quale ha interposto
appello l’ONEM contro questa sentenza, ha constatato che
il sig. Ioannidis non soddisfa nessuna delle condizioni
poste in maniera alternativa dalla normativa nazionale..
In particolare, egli non soddisfa né le prescrizioni dell’art.
36, n. 1, primo comma, punto 2, lett. a), del regio decreto,
poiché non ha terminato i suoi studi secondari in Belgio,
né quelle della stessa disposizione, sub h). Il giudice
del rinvio fa rilevare che l’interessato ha terminato, in
un altro Stato membro, studi del ciclo secondario superiore
relativamente ai quali è dimostrato mediante i documenti
presentati che essi sono equivalenti a quelli indicati nella
stessa disposizione, sub a), del regio decreto e sono dello
stesso livello di questi. Per contro, secondo tale giudice,
da nessun documento o elemento del fascicolo risulta che,
alla data della presentazione della domanda di indennità
di disoccupazione giovanile, i genitori del sig. Ioannidis
fossero lavoratori migranti residenti in Belgio.
18 Nutrendo dubbi sull’esistenza di un’eventuale discriminazione
indiretta nei confronti del sig. Ioannidis, relativa al
fatto che il beneficio dell’indennità di disoccupazione
giovanile è stata rifiutata all’interessato unicamente perché
non ha terminato i suoi studi del ciclo secondario superiore
in un istituto di insegnamento organizzato, sovvenzionato
o riconosciuto dalle autorità pubbliche belghe, mentre egli
ha completato studi equivalenti nel suo paese d’origine,
la cour du travail de Liège a deciso di sospendere il procedimento
e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il diritto comunitario (e segnatamente gli artt. 12
CE, 17 CE e 18 CE) osti a che la normativa di uno Stato
membro (quale quella belga di cui al regio decreto 25 novembre
1991, recante norme in materia di disoccupazione), nel riconoscere
alle persone in cerca di impiego di età inferiore in linea
di principio a 30 anni un’indennità cosiddetta di disoccupazione
giovanile sulla base degli studi secondari compiuti, imponga
a quelle tra tali persone che siano cittadini di altri Stati
membri – in termini uguali a quelli previsti per i cittadini
nazionali – la condizione secondo cui tale indennità viene
concessa solo se gli studi richiesti siano stati terminati
in un istituto di insegnamento organizzato, sovvenzionato
o riconosciuto da una delle tre comunità nazionali [come
previsto dal suddetto regio decreto, all’art. 36, n. 1,
primo comma, punto 2, lett. a)], sicché l’indennità di disoccupazione
giovanile di cui trattasi viene rifiutata ad un giovane
in cerca di occupazione che, senza essere membro della famiglia
di un lavoratore migrante, sia però cittadino di un altro
Stato membro nel quale egli, prima di circolare nel territorio
dell’Unione, aveva proseguito ed ultimato studi secondari,
riconosciuti equivalenti ai prescritti studi dalle autorità
dello Stato in cui viene chiesto il beneficio della detta
indennità».
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Sulla questione pregiudiziale
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19 Con la sua questione, il giudice del rinvio
chiede in sostanza se il diritto comunitario si opponga
a che uno Stato membro rifiuti il beneficio dell’indennità
di disoccupazione giovanile ad un cittadino di un altro
Stato membro che è alla ricerca di una prima occupazione,
per il solo motivo che l’interessato ha terminato i suoi
studi secondari in un altro Stato membro.
20 In via preliminare, occorre rilevare che il fatto che
il giudice del rinvio abbia formulato la questione pregiudiziale
facendo riferimento a talune disposizioni del diritto comunitario
non si oppone a che la Corte fornisca al giudice nazionale
tutti gli elementi di interpretazione che possono essere
utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente
dal fatto che esso vi abbia fatto o meno riferimento nella
formulazione delle sue questioni (v., in particolare, in
questo senso, sentenze 12 dicembre 1990, causa C 24189,
SARPP, Racc. pag. I 4695, punto 8, e 7 settembre 2004, C
456/02, Trojani, Racc. pag. I 7573, punto 38).
21 Nell’ambito della presente causa, occorre ricordare che
i cittadini di uno Stato membro alla ricerca di un’occupazione
in un altro Stato membro rientrano nel campo di applicazione
dell’art. 39 CE e, pertanto, beneficiano del diritto alla
parità di trattamento previsto al n. 2 di tale disposizione
.
22 Come la Corte ha già dichiarato, tenuto conto dell’istituzione
della cittadinanza dell’Unione e dell’interpretazione giurisprudenziale
del diritto alla parità di trattamento di cui godono i cittadini
dell’Unione, non si può più escludere dall’ambito di applicazione
dell’art. 39, n. 2, CE una prestazione di natura finanziaria
destinata a facilitare l’accesso all’occupazione sul mercato
del lavoro di uno Stato membro (sentenza 23 marzo 2004,
causa C 138/02, Collins, Racc. pag. I 2703, punto 63).
23 È pacifico che le indennità di disoccupazione giovanile
previste dalla normativa nazionale di cui trattasi nella
causa principale sono prestazioni sociali, il cui obiettivo
è di facilitare, per i giovani, il passaggio dalla scuola
al mercato del lavoro (sentenza 11 luglio 2002, causa C
224/98, D’Hoop, Racc. pag. I 6191, punto 38).
24 È anche pacifico che, alla data della presentazione della
domanda intesa ad ottenere il beneficio delle dette indennità,
il sig. Ioannidis aveva la qualità di cittadino di uno Stato
membro che, avendo terminato i suoi studi, si trovava alla
ricerca di un’occupazione in un altro Stato membro.
25 In tale contesto, l’interessato è legittimato ad avvalersi
dell’art. 39 CE per sostenere che non può costituire oggetto
di discriminazioni basate sulla cittadinanza per quanto
riguarda la concessione dell’indennità di disoccupazione
giovanile.
26 Secondo una costante giurisprudenza, il principi di parità
di trattamento vieta non soltanto le discriminazioni palesi
basate sulla cittadinanza ma anche qualsiasi forma dissimulata
di discriminazione, che, in applicazione di altri criteri
di distinzione, conduca di fatto allo stesso risultato (v.,
in particolare, sentenze 12 febbraio 1974, causa 152/73,
Sotgiu, Racc. pag. 153, punto 11, e 15 marzo 2005, causa
C 209/03, Bidar, Racc. I 0000, punto 24).
27 La normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale
introduce una disparità di trattamento tra i cittadini che
hanno terminato i loro studi di ciclo secondario in Belgio
e quelli che li hanno completati in un altro Stato membro,
in quanto solo i primi hanno diritto all’indennità di disoccupazione
giovanile.
28 Questa condizione rischia di sfavorire soprattutto i
cittadini di altri Stati membri. Infatti, la detta condizione,
in quanto vincola la concessione di questa indennità al
requisito che il richiedente abbia ottenuto il diploma richiesto
in Belgio, può essere più facilmente soddisfatta dai cittadini
nazionali.
29 Una siffatta disparità di trattamento può essere giustificata
solo se basata su considerazioni oggettive, indipendenti
dalla cittadinanza delle persone interessate, e adeguatamente
commisurate allo scopo legittimamente perseguito dall’ordinamento
nazionale (sentenze 23 maggio 1996, causa C 237/94, O’Flynn,
Racc. I 2617, punto 19, e Collins, sopra menzionata, punto
66).
30 Come la Corte ha già dichiarato, è legittimo che il legislatore
nazionale voglia essere sicuro dell’esistenza di un nesso
reale tra chi richiede la detta indennità e il mercato geografico
del lavoro interessato (sentenza D’Hoop, sopra menzionata,
punto 38).
31 Tuttavia, un’unica condizione relativa al luogo di conseguimento
del diploma di maturità presenta un carattere troppo generale
ed esclusivo. Essa infatti privilegia indebitamente un elemento
che non è necessariamente rappresentativo del grado reale
ed effettivo di collegamento tra chi richiede l’indennità
di disoccupazione giovanile ed il mercato geografico del
lavoro, escludendo ogni altro elemento rappresentativo.
Essa eccede così quanto necessario per raggiungere l’obiettivo
perseguito (sentenza D’Hoop, sopra menzionata, punto 39).
32 Per il resto, dall’art. 36, n. 1, primo comma, punto
2°, lett. h), del regio decreto, risulta che colui che è
in cerca di occupazione il quale non ha terminato i suoi
studi secondari in Belgio ha tuttavia diritto all’indennità
di disoccupazione giovanile se ha seguito studi o una formazione
dello stesso livello ed equivalenti in un altro Stato membro
e se è a carico di lavoratori migranti, ai sensi dell’art.
39 CE, residenti in Belgio.
33 Il fatto che i genitori del sig. Ioannidis non siano
lavoratori migranti residenti in Belgio non può in ogni
caso giustificare il rifiuto dell’indennità richiesta. Infatti,
questa condizione non può essere giustificata con l’intento
di assicurarsi dell’esistenza di un nesso reale tra chi
chiede l’indennità e il mercato geografico del lavoro interessato.
Essa è certo basata su un elemento che può essere considerato
rappresentativo di un grado reale ed effettivo di collegamento.
Tuttavia, non si può escludere che una persona, quale il
sig. Ioannidis, che, dopo un ciclo di studi secondari terminato
in uno Stato membro, continua studi superiori in un altro
Stato membro e ivi ottiene un diploma sia in grado di giustificare
un nesso reale con il mercato del lavoro di tale Stato,
anche se non è a carico di lavoratori migranti residenti
nel detto Stato. Pertanto, una tale condizione va anche
al di là di quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo
perseguito.
34 Occorre aggiungere che l’indennità di disoccupazione
giovanile costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell’art.
7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 (sentenza D’Hoop, sopra
menzionata, punto 17).
35 Ora, secondo una giurisprudenza costante, il principio
di parità di trattamento sancito dall’art. 7 del regolamento
n. 1612/68, che comprende tutti i benefici che, collegati
o meno ad un contratto di lavoro, sono generalmente riconosciuti
ai lavoratori nazionali, a causa principalmente della loro
qualità obiettiva di lavoratore o del semplice fatto della
loro residenza nel territorio nazionale, mira anche ad impedire
le discriminazioni operate a danno dei discendenti che siano
a carico del lavoratore (v., in particolare, sentenze 30
settembre 1975, causa 32/75, Cristini, Racc. pag. 1085,
punto 19; 20 giugno 1985, causa 94/84, Deak, Racc. pag.
1873, punto 22, e 8 giugno 1999, causa C 337/97, Meeusen,
Racc. pag. I 3289, punto 22).
36 Ne deriva che i figli a carico dei lavoratori migranti
che risiedono in Belgio derivano il loro diritto all’indennità
di disoccupazione giovanile dall’art. 7, n. 2, del regolamento
n. 1612/68, indipendentemente dal fatto che, in questo caso
di specie, esista un nesso reale con il mercato geografico
del lavoro interessato.
37 Sulla base delle considerazioni che precedono, non è
necessario pronunciarsi sull’interpretazione degli artt.
12 CE, 17 CE e 18 CE.
38 Pertanto, occorre risolvere la questione posta nel senso
che l’art. 39 CE si oppone a che uno Stato membro rifiuti
il beneficio dell’indennità di disoccupazione giovanile
ad un cittadino di un altro Stato membro alla ricerca di
una prima occupazione che non è, in qualità di figlio, a
carico di un lavoratore migrante residente nel primo Stato,
per il solo motivo che l’interessato ha terminato i suoi
studi secondari in un altro Stato membro.
Sulle spese
39 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi
al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
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Per questi motivi
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la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
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L’art. 39 CE si oppone a che uno Stato membro
rifiuti il beneficio dell’indennità di disoccupazione giovanile
ad un cittadino di un altro Stato membro alla ricerca di
una prima occupazione che non è, in qualità di figlio, a
carico di un lavoratore migrante residente nel primo Stato,
per il solo motivo che l’interessato ha terminato i suoi
studi secondari in un altro Stato membro.
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ELISA LENZI
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| Nota a CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITA' EUROPEE - Sentenza 15 settembre 2005
| La
sentenza che si annota si fonda su una questione
pregiudiziale posta alla CGCE dalla Cour du travail
di Liegi, relativa agli artt. 12, 17 e 18 CE sorta
nel corso di un giudizio riguardante la mancata
concessione dell’indennità di disoccupazione giovanile
ad un cittadino greco in applicazione dell’art.
36, n. 1, primo comma, del regio decreto 25 novembre
1991 dello Stato belga, così come modificato dal
regio decreto 13 dicembre 1996. Secondo tale normativa
per essere ammessi al godimento della suddetta indennità
è necessario aver completato gli studi secondari
in un istituto scolastico organizzato, sovvenzionato
o riconosciuto da una delle tre comunità del Belgio,
oppure aver compiuto gli studi in un altro Stato
membro, ma a condizione che il titolo conseguito
sia equivalente a quello interno e che il giovane
sia a carico, in qualità di figlio, di lavoratori
migranti ex art. 48 CE, residenti in Belgio. Per
verificare la compatibilità della disciplina belga
in questione con il diritto comunitario, la CGCE,
al fine di fornire al giudice nazionale l’interpretazione
più utile in relazione alla fattispecie trattata,
sposta l’attenzione sull’art. 39 CE, il quale prevede
il diritto alla parità di trattamento nel settore
dell’occupazione, settore cui fa capo anche ogni
prestazione di natura finanziaria destinata a facilitare
l’accesso al mercato del lavoro di uno Stato membro[1].
Fatta questa premessa, la Corte ritiene che la normativa
belga comporti una sostanziale disparità di trattamento
a danno dei cittadini di altri Stati membri, dal
momento che il luogo di conseguimento del diploma
secondario è un dato troppo generale per divenire
un criterio adeguato al fine di garantire l’effettivo
collegamento tra il soggetto richiedente ed il mercato
geografico del lavoro interessato. Di conseguenza
un requisito di questo tipo si rivela ingiustificato
ed eccessivo rispetto allo scopo perseguito dalla
norma, specie laddove si consideri che finisce con
l’essere l’unico, poiché i figli a carico dei lavoratori
migranti che risiedono in Belgio derivano il loro
diritto all’indennità di disoccupazione giovanile
dall’art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio,
15 ottobre 1968, n. 1612, a prescindere dall’esistenza
di un nesso reale con il mercato geografico del
lavoro dello Stato membro interessato[2]. |
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| [1]
Per una conferma di tale impostazione si veda CGCE,
sent. 23 marzo 2004, causa C-138/02, in Racc.,
I-2703. In particolare, per quanto riguarda le indennità
di disoccupazione giovanile, si veda CGCE, sent.
11 luglio 2002, causa C-224/98, in Racc.,
I-6191.
[2] Alcune indicazioni bibliografiche in materia
di cittadinanza europea, lavoro e diritti sociali:
Del Conte, Lavoratore versus cittadino: i giudici
comunitari inseguono la chimera dell’integrazione
sociale europea, in Diritto pubblico comparato ed
europeo, 2004, 1281; Cimmino, Diritto di cittadinanza
dell’Unione Europea e tutela del lavoratore migrante
nella giurisprudenza della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, in Diritto e lavoro nella Marche,
2003, 27; Condinanzi, Cittadinanza dell’Unione e
libera circolazione delle persone, Milano, 2003;
Cotesta, La cittadinanza europea: evoluzione, struttura
e prospettive nuove per i diritti soggettivi, Napoli,
2002; Jannarelli – Scanicchio, Recentissime dalle
Corti Europee (pt. II), in Giur. it., 2002, 8; Borelli,
Tra libera circolazione e sicurezza sociale: chi
sono i soggetti tutelati?, in Lavoro e Diritto,
2001, 627; Mattera, “Civis europaeus sum”. La libertà
di circolazione e di soggiorno dei cittadini europei
e la diretta applicabilità dell’art. 18 (ex art.
8A) del Trattato CE, in Dir. dell’U.E., 1999, 431;
Apicella, Cittadinanza e lavoro in Europa, Mercato
San Severino, 1996. |
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