| CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - SEZIONE V - - Sentenza
8 settembre 2005 n. 303
Pres. R. SILVA DE LAPUERTA – Rel. C. GULMANN |
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1. Comunità europea Diritto comunitario
Direttiva 98/34/CE Definizione di norma
tecnica Art. 19 della l. 93/2001 Disposizioni
in campo ambientale Divieto di vendita di bastoncini
per la pulizia delle orecchie non fabbricati in materiale
biodegradabile Rinvio pregiudiziale Costituisce
regola tecnica.
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2. Comunità europea Diritto comunitario
Direttiva 98/34/CE Definizione di norma
tecnica Art. 19 della l. 93/2001 Disposizioni
in campo ambientale Divieto di vendita di bastoncini
per la pulizia delle orecchie non fabbricati in materiale
biodegradabile Rinvio pregiudiziale Costituisce
regola tecnica Obbligo di preventiva comunicazione
alla Commissione.
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3. Comunità europea Diritto comunitario
Direttiva 98/34/CE Definizione di norma
tecnica Art. 19 della l. 93/2001 Disposizioni
in campo ambientale Divieto di vendita di bastoncini
per la pulizia delle orecchie non fabbricati in materiale
biodegradabile Rinvio pregiudiziale Costituisce
regola tecnica Obbligo di preventiva comunicazione
alla Commissione Omessa notifica Competenza
del giudice nazionale Disapplicazione.
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1. La direttiva comunitaria 98/34 deve essere
interpretata nel senso che una disposizione nazionale, quale
quella contenuta nell’art. 19 della legge 23 marzo 2001,
n. 93, vietando la vendita di bastoncini per la pulizia
delle orecchie non fabbricati in materiale biodegradabile,
costituisce una regola tecnica.
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2. Dall’interpretazione dell’art. 8, n. 1,
della direttiva 83/89/CEE, sostanzialmente ripreso dall’art.
8, n. 1, comma 1, della direttiva 98/34, si desume l’obbligo
degli Stati membri di comunicare alla Commissione qualsiasi
progetto di regola tecnica.
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3. L’art. 8, n. 1, della direttiva 83/89/CEE,
sostanzialmente ripreso dall’art. 8, n. 1, comma 1, della
direttiva 98/34, deve essere interpretato nel senso che
spetta al giudice nazionale disapplicare una disposizione
di diritto interno che, pur costituendo regola tecnica,
non sia stata notificata alla Commissione prima della sua
adozione.
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SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
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8 settembre 2005
Nel procedimento C-303/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale
di Voghera con ordinanza 1° luglio 2004, pervenuta in cancelleria
il 16 luglio 2004, nella causa tra
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Lidl Italia Srl
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E
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Comune di Stradella,
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LA CORTE (Quinta Sezione), composta dalla
sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, e dai
sigg. C. Gulmann (relatore) e J. Klučka, giudici, avvocato
generale: sig.ra J. Kokott cancelliere: sig. R. Grass
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vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Lidl Italia Srl, dal professor F. Capelli, assistito
dall’avv. M. Valcada;
– per il Comune di Stradella, dal sig. F. Abbà;
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla
sig.ra R. Loosli-Surrans, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra
D. Recchia, in qualità di agente,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato
generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
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Sentenza
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1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione degli artt. 1 e 8 della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE,
che prevede una procedura d’informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative
ai servizi della società dell’informazione (GU L 204, pag.
37), quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE (GU L 217, pag.
18; in prosieguo: la «direttiva 98/34»), nonché dell’art.
28 CE.
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2 Questa domanda è stata sollevata in occasione
di un ricorso proposto dalla Lidl Italia Srl (in prosieguo:
la «Lidl») nei confronti del Comune di Stradella, diretto
ad ottenere l’annullamento di un’ordinanza mediante la quale
è stato ingiunto a questa società di pagare una sanzione
amministrativa per aver posto in vendita bastoncini per
la pulizia delle orecchie (in prosieguo, anche: i «bastoncini
cotonati») non biodegradabili.
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Ambito normativo
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La normativa comunitaria
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3 L’art. 1 della direttiva 98/34 dispone
quanto segue:
«Ai sensi della presente direttiva si intende per:
(…)
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3) “specificazione tecnica”: una specificazione
che figura in un documento che definisce le caratteristiche
richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di
proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni,
comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto
riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i
simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la
marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione
della conformità.
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(…)
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6) “norma”: una specificazione tecnica approvata
da un organismo riconosciuto ad attività normativa, per
applicazione ripetuta o continua, la cui osservazione non
sia obbligatoria, e che appartenga ad una delle seguenti
categorie:
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(…)
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– norma nazionale: norma che è adottata da
un organismo nazionale di normalizzazione e che viene messa
a disposizione del pubblico;
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(…)
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11) “regola tecnica”: una specificazione
tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi,
comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano,
la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per
la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento
di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in
uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché,
fatte salve quelle di cui all’articolo 10, le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la
commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la
prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento
come fornitori di servizi.
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(…)».
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4 L’art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva
98/34 è del seguente tenore:
«Fatto salvo l’articolo 10, gli Stati membri comunicano
immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola
tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale
di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente
una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano
brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare
la regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto».
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La normativa nazionale
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5 L’art. 19 della legge 23 marzo 2001, n.
93, disposizioni in campo ambientale (GURI n. 79 del 4 aprile
2001; in prosieguo: la «l. n. 93/2001»), così dispone:
«1. Al fine di prevenire la dispersione nell’ambiente, anche
tramite gli scarichi fognari, di prodotti non biodegradabili,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i bastoncini per la pulizia delle orecchie
commercializzati sul territorio nazionale dovranno essere
prodotti esclusivamente con l’impiego di materiale biodegradabile,
secondo le norme UNI 10785.
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2. La produzione e la commercializzazione
dei prodotti indicati al comma 1 che non abbiano le caratteristiche
ivi indicate costituiscono, decorso il termine di diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
illeciti sanzionati in via amministrativa (…)».
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La causa principale e le questioni pregiudiziali
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6 Il 7 febbraio 2003, i vigili urbani del
comune di Stradella hanno proceduto, nel supermercato della
Lidl sito nel territorio del detto comune, al sequestro
cautelativo di un pacchetto contenente 47 scatole di bastoncini
cotonati provenienti dalla Francia, al fine di verificarne
la conformità con la normativa di cui all’art. 19 della
l. n. 93/2001.
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7 I detti vigili, dopo aver constatato, nel
verbale 18 febbraio 2003, la non biodegradabilità dei bastoncini
cotonati, hanno inflitto alla Lidl una sanzione amministrativa
di importo pari a EUR 3 098, per violazione della citata
normativa. A seguito del mancato pagamento della detta sanzione,
il Sindaco del Comune di Stradella, in data 31 luglio 2003,
ha notificato alla direzione di detta società un’«ingiunzione»
di pagamento di una sanzione amministrativa pari a EUR 3
109,61.
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8 La Lidl ha impugnato quest’ingiunzione
dinanzi al Tribunale di Voghera, in quanto la l. n. 93/2001,
non essendo stata comunicata alla Commissione prima della
sua promulgazione, sarebbe inapplicabile perché contraria
alla normativa comunitaria relativa alla procedura d’informazione
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
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9 Alla luce di ciò, il Tribunale di Voghera
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le disposizioni contenute nell’art. 1 della direttiva
83/189/CEE (ora 98/[34]/CE, nella versione attualmente in
vigore), sulle norme e regolamentazioni tecniche, devono
essere interpretate nel senso che rientra nella nozione
di “regola tecnica”, di cui al citato art. 1, una disposizione
legislativa nazionale, come l’art. 19 della legge del 23
marzo 2001, n. 93, che vieta la commercializzazione in Italia
dei bastoncini per la pulizia delle orecchie (meglio conosciuti
come “cotton-stick”) in quanto fabbricati con materiale
non biodegradabile.
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2) In caso di risposta affermativa al quesito
n. 1, se la disposizione dell’art. 19 della legge 23 marzo
2001, n. 93, sopra indicata, doveva essere previamente notificata
alla Commissione (…), su iniziativa del governo italiano,
ai sensi dell’art. 8 della direttiva 83/189/CEE (ora 98/34/CE)
allo scopo di farne autorizzare l’applicazione in Italia
ai sensi degli artt. 8 e 9 della direttiva predetta.
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3) In caso di risposta affermativa al quesito
n. 2 e in caso di mancata notifica alla Commissione (…)
dell’art. 19 della legge n. 93/2001 sopra citato, se i principi
e le regole a tutela della libera circolazione delle merci
di cui all’art. 28 (…) CE, in combinazione con le disposizioni
della direttiva 83/189/CEE (ora 98/34/CE), consentano al
giudice italiano di disapplicare la citata disposizione
nazionale da considerarsi illegittima, in quanto applicabile
a prodotti provenienti da un altro Paese dell’Unione europea».
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Sulle questioni pregiudiziali
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Sulla prima questione
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10 Con la sua prima questione, il giudice
del rinvio chiede in sostanza se l’art. 1, punto 11, della
direttiva 98/34 debba essere interpretato nel senso che
una disposizione legislativa nazionale quale quella di cui
all’art. 19 della l. n. 93/2001 costituisce una regola tecnica,
in quanto essa comporta un divieto di porre in vendita bastoncini
cotonati non fabbricati con l’impiego di materiale biodegradabile
come richiesto da una disposizione nazionale.
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11 La Lidl, il governo francese e la Commissione
sostengono che occorre rispondere a tale questione in senso
affermativo.
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12 A tal riguardo occorre rilevare che, a
norma dell’art. 1, punto 11, della direttiva 98/34, una
disposizione nazionale di uno Stato membro che vieti la
fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o
l’utilizzo di un prodotto dev’essere considerata compresa
nella categoria delle regole tecniche (v. sentenza 21 aprile
2005, causa C-267/03, Lindberg, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 54).
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13 Orbene, nella fattispecie basti constatare
che l’art. 19, secondo comma, della l. n. 93/2001 è una
disposizione di tale natura. Infatti, secondo il detto comma,
la produzione e la commercializzazione di bastoncini cotonati
privi delle caratteristiche indicate, ossia non fabbricati
esclusivamente con l’impiego di materiale biodegradabile,
secondo le norme UNI 10785, costituiscono illeciti sanzionati
in via amministrativa.
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14 Occorre pertanto risolvere la prima questione
dichiarando che l’art. 1, punto 11, della direttiva 98/34
dev’essere interpretato nel senso che una disposizione legislativa
nazionale quale quella di cui all’art. 19 della l. n. 93/2001
costituisce una regola tecnica, in quanto essa comporta
un divieto di porre in vendita bastoncini cotonati non fabbricati
con l’impiego di materiale biodegradabile come richiesto
da una disposizione nazionale.
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Sulla seconda questione
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15 Con la sua seconda questione, il giudice
del rinvio chiede se una disposizione nazionale quale quella
di cui all’art. 19 della l. n. 93/2001, in quanto costituisce
una regola tecnica, dovesse essere comunicata alla Commissione
da parte della Repubblica italiana prima della sua adozione,
conformemente all’art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva
98/34.
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16 La Lidl, il governo francese e la Commissione
sostengono che tale questione dev’essere risolta in senso
affermativo.
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17 A tal riguardo, occorre in primo luogo
rilevare che il quinto ‘considerando’ della direttiva 98/34
precisa che è indispensabile che la Commissione disponga,
prima dell’adozione delle disposizioni tecniche, delle necessarie
informazioni e che gli Stati membri, che in forza dell’art.
10 CE debbono agevolare lo svolgimento dei suoi compiti,
devono pertanto notificarle i loro progetti nel settore
delle regolamentazioni tecniche.
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18 In secondo luogo, per giurisprudenza costante,
l’art. 8, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983,
83/189/CEE, che prevede una procedura d’informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU
L 109, pag. 8), sostanzialmente ripreso nell’art. 8, n.
1, primo comma, della direttiva 98/34, impone agli Stati
membri l’obbligo di comunicare alla Commissione qualsiasi
progetto di regola tecnica (v., in particolare, sentenze
17 settembre 1996, causa C‑289/94, Commissione/Italia,
Racc. pag. I-4405, punti 52 e 53, nonché 7 maggio 1998,
causa C-145/97, Commissione/Belgio, Racc. pag. I‑2643,
punto 10).
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19 Di conseguenza, occorre risolvere la seconda
questione dichiarando che l’art. 8, n. 1, primo comma, della
direttiva 98/34 dev’essere interpretato nel senso che una
disposizione nazionale che costituisce una regola tecnica,
quale quella di cui all’art. 19 della l. n. 93/2001, dev’essere
notificata alla Commissione prima della sua adozione.
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Sulla terza questione
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20 Con la sua terza questione, il giudice
del rinvio chiede in sostanza se, posto che l’art. 19 della
l. n. 93/2001 costituisca una regola tecnica che doveva
essere comunicata alla Commissione, le disposizioni della
direttiva 98/34 consentano al giudice nazionale di disapplicarlo,
non essendo stata effettuata una siffatta previa comunicazione.
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21 La Lidl, il governo francese e la Commissione
sostengono che occorre parimenti dare una soluzione affermativa
a questa terza questione.
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22 A tal riguardo, per giurisprudenza costante,
la direttiva 98/34 è volta a tutelare, mediante un controllo
preventivo, la libera circolazione delle merci, che costituisce
uno dei fondamenti della Comunità, e l’utilità di tale controllo
emerge nei casi in cui regole tecniche che rientrano nel
campo di applicazione di tale direttiva possano costituire
ostacoli per gli scambi delle merci fra Stati membri, ostacoli
che sono ammissibili solo se necessari per soddisfare esigenze
imperative dirette al conseguimento di uno scopo d’interesse
generale (v., in tal senso, sentenze 30 aprile 1996, causa
C-194/94, CIA Security International, Racc. pag. I‑2201,
punto 40, e 16 giugno 1998, causa C-226/97, Lemmens, Racc.
pag. I‑3711, punto 32).
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23 Poiché l’obbligo di notificazione previsto,
in particolare, dall’art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva
98/34 costituisce un mezzo essenziale per l’attuazione del
detto controllo comunitario, l’efficacia di quest’ultimo
è ancora maggiore se la direttiva viene interpretata nel
senso che l’inadempimento dell’obbligo di comunicazione
costituisce un vizio procedurale sostanziale atto a comportare
l’inapplicabilità delle regole tecniche considerate, di
modo che non possano essere opposte ai soggetti (v. citate
sentenze CIA Security International, punti 44, 48 e 54,
nonché Lemmens, punto 33).
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24 Di conseguenza, occorre risolvere la terza
questione dichiarando che l’art. 8, n. 1, primo comma, della
direttiva 98/34 dev’essere interpretato nel senso che è
compito del giudice nazionale disapplicare una disposizione
del diritto nazionale che costituisce una regola tecnica,
quale quella di cui all’art. 19 della l. n. 93/2001, una
volta accertato che essa non è stata notificata alla Commissione
prima della sua adozione.
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Sulle spese
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25 Nei confronti delle parti nella causa
principale il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi
statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti
per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo
a rifusione.
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Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione)
dichiara:
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1) L’art. 1, punto 11, della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE,
che prevede una procedura d’informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative
ai servizi della società dell’informazione, quale modificata
dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20
luglio 1998, 98/48/CE, dev’essere interpretato nel senso
che una disposizione legislativa nazionale quale quella
di cui all’art. 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93, disposizioni
in campo ambientale, costituisce una regola tecnica, in
quanto essa comporta un divieto di porre in vendita bastoncini
per la pulizia delle orecchie non fabbricati con l’impiego
di materiale biodegradabile come richiesto da una disposizione
nazionale.
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2) L’art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva
98/34, quale modificata dalla direttiva 98/48, dev’essere
interpretato nel senso che una disposizione nazionale che
costituisce una regola tecnica, quale quella di cui all’art.
19 della legge 23 marzo 2001, n. 93, dev’essere notificata
alla Commissione delle Comunità europee prima della sua
adozione.
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3) L’art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva
98/34, quale modificata dalla direttiva 98/48, dev’essere
interpretato nel senso che è compito del giudice nazionale
disapplicare una disposizione del diritto nazionale che
costituisce una regola tecnica, quale quella di cui all’art.
19 della legge 23 marzo 2001, n. 93, una volta accertato
che essa non è stata notificata alla Commissione delle Comunità
europee prima della sua adozione.
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| * Lingua
processuale: l'italiano. |
GIOVANNA PISTORIO
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| La disapplicazione
di una norma tecnica non notificata
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La domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’art.
234 CE, è stata sollevata dal Tribunale
di Voghera in occasione di un ricorso proposto
dalla Lidl Italia Srl nei confronti del
Comune di Stradella, al fine di ottenere
l’annullamento dell’ordinanza mediante la
quale ad essa era stato ingiunto il pagamento
di una sanzione amministrativa per aver
commercializzato bastoncini per la pulizia
delle orecchie non biodegradabili, in contrasto
con l’art. 19 della legge 23 marzo 2001,
n. 93. Invocato l’ausilio della Corte di
Giustizia per comprendere se l’esatta interpretazione
della direttiva 98/34/CE implichi che una
disposizione nazionale avente ad oggetto
il divieto di fabbricazione, importazione,
commercializzazione o utilizzazione di un
prodotto costituisca una regola tecnica
e di conseguenza comporti l’obbligo della
Repubblica italiana di comunicarla alla
Commissione prima della sua adozione, conformemente
alla procedura di informazione disciplinata
dalla direttiva 83/189/CEE, come modificata
dalla direttiva 98/34/CE, i giudici di Lussemburgo
risolvono le questioni in senso affermativo.
La c.d. “direttiva allarme” 98/34 CE, che
codifica le successive modifiche apportate
alla precedente direttiva 83/189 CEE, prevede
una procedura di informazione preventiva
nel settore delle norme e regole tecniche
nazionali in base alla quale gli Stati membri
devono comunicare alla Commissione ogni
progetto di normativa tecnica che non sia
di mero recepimento di norme comunitarie,
ovvero che non sia da queste direttamente
autorizzata. All’obbligo di comunicazione
deve seguire il c.d. obbligo di standstill,
vale a dire l’obbligo di rinviare l’adozione
dell’atto per un periodo non inferiore a
6 mesi, in attesa delle valutazioni dei
competenti organi comunitari[1]. Nel silenzio
della disciplina comunitaria sulla “sorte”
della norma interna adottata in violazione
degli obblighi procedurali, la Corte di
Giustizia ha più volte segnalato che la
tutela e l’integrità dei principi del mercato
comunitario, quali obiettivi primari della
direttiva 98/34, risulterebbero fortemente
frustrati qualora la violazione di tali
obblighi non comportasse un’adeguata sanzione[2].
Pertanto, l’onere del giudice nazionale
di disapplicare la norma legislativa interna,
adottata senza rispettare la procedura comunitaria,
appare una misura efficace per sanzionare
la violazione di un dovere di cooperazione
che, non solo impedisce alla Commissione
di anticipare il controllo sulle norme tecniche,
ma pregiudica la tutela del libero mercato
comunitario.
Nel caso di specie, la Corte di Lussemburgo,
constatando che, alla luce dell’esatta interpretazione
della “direttiva allarme”, l’art. 19 della
legge 23 marzo 2001, n. 93 costituisca una
regola tecnica ed accertata l’omessa notifica
della stessa alla Commissione, prima della
sua adozione, ne dichiara l’inapplicabilità,
l’inopponibilità a terzi e afferma quindi
il compito del giudice nazionale di disapplicare
la norma di diritto interno in contrasto
con una comunitaria direttamente efficace.
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[1] Peraltro, in Italia tali
obblighi comunitari trovano una compiuta
regolamentazione in una normativa di diritto
interno, ovvero, nel D.Lgs. 23 novembre
2000, n. 427, di recepimento delle direttive
comunitarie nn. 98/34/CE e 98/48/CE, in
tema di norme e regolamentazioni tecniche.
Sull’obbligo di comunicazione si vedano,
ex plurimus, GIGANTE, Obblighi
procedurali comunitari e attività degli
Stati membri, in Giur. it.,
2002, 910-913; D'ACUNTO, Direttiva n.
98/48/CE: qualche novità in materia di libera
circolazione dei servizi, in Dir.
com. e degli scambi intern., 1999, 347-354;
CAPELLI, Disapplicazione di norme interne
notificate in base alla "direttiva allarme"
n. 83/189 (ora n. 98/34) e limiti all'obbligo
degli Stati membri si sospendere l'applicazione
delle norme notificate, in Dir. com.
e degli scambi intern., 2002, 541 e
ss. Sulle norme tecniche, cfr. SALMONI,
Le norme tecniche, Milano, 2001.
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[2]Per tale orientamento,
si veda la giurisprudenza comunitaria relativa
alle procedure di informazione nel settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche,
cfr. CGCE, sentt. 30 aprile 1996, C-194/94,
CIA Security International; 17 settembre
1996, C-289/94, Commissione/Italia;
7 maggio 1998, C-145/97, Commissione/Belgio;
26 settembre 2000, C-443/98, Unilever
Italia.
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V. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE
COMUNITA' EUROPEE - SEZIONE V - Sentenza
8 settembre 2005 n. 303
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