| CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Sentenza 21 luglio
2005
nel procedimento C-231/03 – Pres. SKOURIS – Rel. JANN. |
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Comunità europea Diritto comunitario
Concessione relativa alla gestione del servizio
pubblico di distribuzione del gas Affidamento diretto
della concessione ad una società a prevalente capitale pubblico
Discriminazione indiretta in base alla nazionalità
Artt. 43 CE e 49 CE Incompatibilità.
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L’affidamento diretto, ovvero senza l’indizione
di una gara, di una concessione relativa alla gestione di
un servizio pubblico contrasta con gli artt. 43 CE e 49
CE qualora, in as-senza di condizioni di trasparenza tali
da consentire alle imprese di altri Stati membri l’accesso
alle informazioni relative alla concessione stessa, prima
che essa venga attri-buita, determini una discriminazione
indiretta in base alla nazionalità.
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SENTENZA DELLA CORTE
(Grande Sezione)
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Nel procedimento C-231/03,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinan-za
14 febbraio 2003, pervenuta in cancelleria il 28 maggio
2003, nella causa tra
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Consorzio Aziende Metano (Coname)
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e
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Comune di Cingia de’ Botti,
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con l’intervento di:
Padania Acque SpA,
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LA CORTE (Grande Sezione),
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composta dal sig. V. Skouris, presidente,
dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans (rela-tore), A. Rosas,
dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. A. Borg Barthet,
presidenti di sezione, dai sigg. R. Schintgen, S. von Bahr,
J.N. Cunha Rodrigues, G. Arestis, M. Ile-šič, J. Malenovský
e J. Klučka, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla
trattazione orale del 1º marzo 2005,
viste le osservazioni presentate:
– per il Consorzio Aziende Metano (Coname), dall’avv. M.
Zoppolato;
– per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in
qualità di agente, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato
dello Stato;
– per il governo dei Paesi Bassi, dal sig. D. J. M. de Grave,
in qualità di agente;
– per il governo austriaco, dal sig. M. Fruhmann, in qualità
di agente;
– per il governo finlandese, dalla sig.ra A. Guimaraes-Purokoski,
in qualità di agen-te;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. X.
Lewis, K. Wiedner e C. Loggi, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate
all’udienza del 12 aprile 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame concerne
l’interpretazione degli artt. 43 CE, 49 CE e 81 CE.
2 Tale domanda è stata proposta nel contesto di una controversia
che vede il Con-sorzio Aziende Metano (in prosieguo: il
«Coname») contrapposto al Comune di Cingia de’ Botti in
merito all’attribuzione da parte di quest’ultimo alla Padania
Acque SpA (in prosieguo: la «Padania») del servizio per
la gestione della distribuzione e la manuten-zione degli
impianti di gas metano.
Contesto normativo
3 In forza dell’art. 22, n. 3, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali (Supplemento
ordinario alla GURI del 12 giugno 1990, n. 135; in prosieguo:
la «legge n. 142/1990»), un servizio come quello riguardante
la gestione, la distribuzione e la manutenzione degli impianti
di distribuzione di gas metano può essere garantito dall’ente
pubblico stesso, oppure mediante concessione a terzi, o
facendo ri-corso ad imprese terze o anche, ai sensi del
detto art. 22, n. 3, lett. e), «a mezzo di socie-tà per
azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale
pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare
del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione
al-la natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione
di più soggetti pubblici o privati».
Causa principale e questione pregiudiziale
4 Il Coname aveva concluso con il Comune di Cingia de’ Botti,
per il periodo 1º gennaio 1999 - 31 dicembre 2000, un contratto
per l’affidamento del servizio di manu-tenzione, conduzione
e sorveglianza della rete di gas metano.
5 Con lettera del 30 dicembre 1999 il detto Comune ha informato
il Coname che, con delibera 21 dicembre 1999, il Consiglio
comunale aveva affidato alla Padania il servizio avente
ad oggetto la gestione, la distribuzione e la manutenzione
dell’impianto di distribuzione del gas metano per il periodo
1º gennaio 2000 - 31 dicembre 2005. Quest’ultima società
è a prevalente capitale pubblico, detenuto dalla Provincia
di Cre-mona nonché da quasi tutti i comuni di tale provincia.
Il Comune di Cingia de’ Botti de-tiene una partecipazione
dello 0,97% nel capitale della detta società.
6 Il servizio controverso nella causa principale è stato
attribuito alla Padania con af-fidamento diretto, in applicazione
dell’art. 22, n. 3, lett. e), della legge n. 142/1990.
7 Il Coname, che chiede al giudice del rinvio, in particolare,
l’annullamento della delibera 21 dicembre 1999, fa valere
che l’attribuzione del detto servizio avrebbe dovu-to essere
effettuata mediante gara d’appalto.
8 Considerando che la soluzione della controversia della
quale è investito richiede l’interpretazione di talune disposizioni
del Trattato CE, il Tribunale amministrativo re-gionale
per la Lombardia ha deciso di sospendere il giudizio e di
sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli artt. 43 [CE], 49 [CE] e 81 [CE], laddove vietano
rispettivamente le restrizioni alla libertà di stabilimento
dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro
Stato ed alla libera prestazione dei servizi all’interno
della Comunità nei confronti dei cittadini degli Stati membri,
nonché le pratiche commerciali e societarie idonee ad im-pedire,
restringere o falsare il gioco della concorrenza nell’ambito
dell’Unione europea, ostino a che sia previsto l’affidamento
diretto e, cioè, senza l’indizione di una gara, del-la gestione
del servizio pubblico di distribuzione del gas a società
a partecipazione pub-blica comunale, ogni volta che detta
partecipazione al capitale sociale sia tale da non consentire
alcun possibile controllo diretto sulla gestione stessa
e se debba conseguen-temente affermarsi che, come ricorre
nel caso di specie, ove la partecipazione è pari allo 0,97%,
non si configurino gli estremi della gestione in house».
Questione pregiudiziale
9 Occorre osservare preliminarmente che la causa principale
sembra riguardare, co-me risulta dalla risposta fornita
dal giudice del rinvio ad una richiesta di chiarimenti formulata
dalla Corte ai sensi dell’art. 104, n. 5, del suo regolamento
di procedura, un servizio qualificato come concessione,
che non rientra nell’ambito di applicazione né della direttiva
del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi
(GU L 209, pag. 1), né della direttiva del Consiglio 14
giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono servizi di trasporto nonché de-gli enti che operano
nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84)
(v., in que-sto senso, sentenza 7 dicembre 2000, causa C-324/98,
Telaustria e Telefonadress, Racc. pag. I 10745, punto 56,
e ordinanza 30 maggio 2002, causa C 358/00, Buchhändler-Vereinigung,
Racc. pag. I 4685, punto 28).
10 La presente sentenza si basa dunque sul presupposto che
la controversia nella cau-sa principale concerna l’attribuzione
di una concessione, presupposto che spetta al giu-dice del
rinvio verificare.
11 Ciò precisato, con la questione proposta il giudice del
rinvio chiede un’interpretazione degli artt. 43 CE, 49 CE
e 81 CE.
Sull’art. 81 CE
12 Occorre ricordare che l’art. 81 CE, che si applica, secondo
la sua formulazione let-terale, agli accordi «tra imprese»,
non si riferisce, in linea di principio, ai contratti di
concessione conclusi da un comune, nella sua veste di pubblica
autorità, con un conces-sionario incaricato dell’esecuzione
di un pubblico servizio (v., in questo senso, sentenza 4
maggio 1988, causa 30/87, Bodson, Racc. pag. 2479, punto
18).
13 Pertanto, come giustamente osservano il governo finlandese
e la Commissione, la detta disposizione non è applicabile
alla controversia di cui alla causa principale, come descritta
nell’ordinanza di rinvio.
14 Non occorre pertanto risolvere la questione sotto questo
profilo.
Sugli artt. 43 CE e 49 CE
15 Con la questione proposta, il giudice del rinvio chiede,
in sostanza, se gli artt. 43 CE e 49 CE ostino all’affidamento
diretto, cioè senza l’indizione di una gara, da parte di
un comune, di una concessione relativa alla gestione del
servizio pubblico di di-stribuzione del gas ad una società
a prevalente capitale pubblico, capitale nel quale il detto
comune detiene una partecipazione dello 0,97%.
16 Occorre ricordare che l’attribuzione di simile concessione
non è disciplinata da nessuna delle direttive con cui il
legislatore comunitario ha disciplinato il settore degli
appalti pubblici. In mancanza di una disciplina del genere,
è alla luce del diritto prima-rio e, più in particolare,
delle libertà fondamentali previste dal Trattato che devono
esse-re esaminate le conseguenze di diritto comunitario
relative all’affidamento di tali con-cessioni.
17 Al riguardo, occorre osservare che, nella misura in cui
la detta concessione può in-teressare anche un’impresa con
sede in uno Stato membro diverso da quello del Comu-ne di
Cingia de’ Botti, l’affidamento, in mancanza di qualsiasi
trasparenza, di tale con-cessione ad un’impresa con sede
in quest’ultimo Stato membro costituisce una differen-za
di trattamento a danno dell’impresa avente sede nell’altro
Stato membro (v., in que-sto senso, sentenza Telaustria
e Telefonadress, citata, punto 61).
18 Infatti, in mancanza di qualsiasi trasparenza, quest’ultima
impresa non ha alcuna reale possibilità di manifestare il
suo interesse ad ottenere la detta concessione.
19 Orbene, a meno che non sia giustificata da circostanze
obiettive, siffatta differenza di trattamento, che, escludendo
tutte le imprese aventi sede in un altro Stato membro, opera
principalmente a danno di queste ultime, costituisce una
discriminazione indiretta in base alla nazionalità, vietata
ai sensi degli artt. 43 CE e 49 CE (v. in particolare, in
questo senso, sentenze 10 marzo 1993, causa C 111/91, Commissione/Lussemburgo,
Racc. pag. I 817, punto 17; 8 giugno 1999, causa C 337/97,
Meeusen, Racc. pag. I 3289, punto 27, nonché 26 ottobre
1999, causa C 294/97, Eurowings Luftver-kehr, Racc. pag.
I 7447, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
20 Per quanto riguarda la controversia nella causa principale,
non risulta dal fascicolo che, a causa di circostanze particolari,
come un valore economico molto limitato, si pos-sa ragionevolmente
sostenere che un’impresa con sede in uno Stato membro diverso
da quello cui appartiene il Comune di Cingia de’ Botti non
avrebbe interesse alla conces-sione controversa e che gli
effetti sulle libertà fondamentali di cui trattasi dovrebbero
quindi essere considerati troppo aleatori e troppo indiretti
perché si possa concludere nel senso di un’eventuale violazione
di queste ultime (v., in questo senso, sentenze 7 marzo
1990, causa C-69/88, Krantz, Racc. pag. I 583, punto 11;
21 settembre 1999, causa C 44/98, BASF, Racc. pag. I 6269,
punto 16, nonché ordinanza 12 settembre 2002, cau-sa C 431/01,
Mertens, Racc. pag. I 7073, punto 34).
21 In tale contesto, spetta al giudice del rinvio verificare
se l’affidamento della con-cessione da parte del Comune
di Cingia de’ Botti alla Padania risponda a condizioni di
trasparenza che, senza necessariamente comportare un obbligo
di fare ricorso ad una ga-ra, siano, in particolare, tali
da consentire a un’impresa avente sede nel territorio di
uno Stato membro diverso da quello della Repubblica italiana
di aver accesso alle informa-zioni adeguate relative alla
detta concessione prima che essa sia attribuita, di modo
che tale impresa, se lo avesse desiderato, sarebbe stata
in grado di manifestare il proprio in-teresse ad ottenere
la detta concessione.
22 Se ciò non avviene, è necessario concludere per l’esistenza
di una differenza di trattamento a danno di tale impresa.
23 Per quanto riguarda le circostanze obiettive che possono
giustificare tale differen-za di trattamento, va osservato
che il fatto che il Comune di Cingia de’ Botti detenga una
partecipazione dello 0,97% nel capitale della Padania non
costituisce di per sé una di tali circostanze obiettive.
24 Infatti, anche supponendo che la necessità per un comune
di esercitare un control-lo su un concessionario che gestisce
un servizio pubblico possa costituire una circostan-za obiettiva
tale da giustificare un’eventuale differenza di trattamento,
va rilevato che, come osserva lo stesso giudice del rinvio,
una partecipazione dello 0,97% è talmente e-sigua da non
consentire tale controllo.
25 All’udienza il governo italiano ha fatto valere, in sostanza,
che, a differenza di al-cune grandi città italiane, la maggior
parte dei comuni non ha i mezzi per garantire me-diante
strutture interne servizi pubblici come quello della distribuzione
del gas sul suo territorio e si vede pertanto costretta
a fare ricorso a strutture, come quella della Pada-nia,
nel capitale delle quali più comuni detengono partecipazioni.
26 Al riguardo occorre constatare che una struttura come
quella della Padania non può essere equiparata ad una struttura
mediante la quale un comune o una città gestisce, a livello
interno, un servizio pubblico. Infatti, come risulta dal
fascicolo, la Padania co-stituisce una società aperta, almeno
in parte, al capitale privato, il che impedisce di con-siderarla
come una struttura di gestione «interna» di un servizio
pubblico nell’ambito dei comuni che ne fanno parte.
27 Non è stata portata a conoscenza della Corte nessun’altra
circostanza obiettiva in grado di giustificare un’eventuale
differenza di trattamento.
28 In tale contesto, occorre risolvere la questione proposta
nel senso che gli artt. 43 CE e 49 CE ostano, in circostanze
come quelle oggetto della causa principale, all’affidamento
diretto da parte di un comune di una concessione relativa
alla gestione del servizio pubblico di distribuzione del
gas ad una società a prevalente capitale pub-blico, capitale
nel quale il detto comune detiene una partecipazione dello
0,97%, qualo-ra tale affidamento non risponda a condizioni
di trasparenza che, senza necessariamente comportare un
obbligo di fare ricorso ad una gara, siano, in particolare,
tali da consenti-re a un’impresa avente sede nel territorio
di uno Stato membro diverso da quello del detto comune di
avere accesso alle informazioni adeguate riguardo alla detta
concessio-ne prima che essa sia attribuita, di modo che
tale impresa, se lo avesse desiderato, sa-rebbe stata in
grado di manifestare il proprio interesse a ottenere la
detta concessione.
Sulle spese
29 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi
al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte,
diverse da quelle delle parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
Gli artt. 43 CE e 49 CE ostano, in circostanze come quelle
oggetto della causa principa-le, all’affidamento diretto
da parte di un comune di una concessione relativa alla gestio-ne
del servizio pubblico di distribuzione del gas ad una società
a prevalente capitale pubblico, capitale nel quale il detto
comune detiene una partecipazione dello 0,97%, qualora tale
affidamento non risponda a condizioni di trasparenza che,
senza necessa-riamente implicare un obbligo di fare ricorso
ad una gara, siano, in particolare, tali da consentire a
un’impresa con sede nel territorio di uno Stato membro diverso
da quello del detto comune di avere accesso alle informazioni
adeguate riguardo alla detta conces-sione prima che essa
sia attribuita, di modo che tale impresa, se lo avesse desiderato,
sa-rebbe stata in grado di manifestare il proprio interesse
a ottenere la detta concessione.
Firme
________________________________________
* Lingua processuale: l’italiano.
GIOVANNA PISTORIO
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| Una discriminazione
occulta dietro l’affidamento diretto della concessione
di un pubblico servizio.
| La
Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi,
a seguito di un rinvio pregiudiziale, sull’interpretazione
degli artt. 43 CE, 49 CE e 81 CE, dopo aver
preliminarmente osser-vato che la fattispecie
oggetto della controversia non rientra nell’ambito
di applicazione di nessuna delle direttive
con cui il legislatore comunitario ha disciplinato
il settore de-gli appalti pubblici (tra
le quali, 92/50/CEE e 93/38/CEE), chiarisce
i dubbi interpretati-vi sulla sola base
del diritto primario ed, in particolare,
alla luce delle libertà fondamen-tali previste
dal Trattato. La questione pregiudiziale
viene proposta dal TAR per la Lombardia
nel corso di una controversia tra il Consorzio
Aziende Metano (Coname) ed il Comune di
Cingia de’ Botti. Il giudice del rinvio,
dovendo verificare la validità della delibera
21 dicembre 1999 con cui il Consiglio comunale
aveva attribuito, con affida-mento diretto,
in applicazione dell’art. 22, n. 3, lett.
e) della l. n. 142/90, alla Padania Acque
SpA il servizio di manutenzione, conduzione
e sorveglianza della rete di gas me-tano,
interpella la Corte di Lussemburgo per accertare
se e in che misura tale affidamen-to possa
violare gli artt. 43, 49 e 81 CE, restringendo
o falsando il gioco della concor-renza nell’ordinamento
comunitario. Esclusa l’operatività dell’art.
81 CE, relativo agli accordi tra imprese,
trattandosi nel caso di specie dell’attribuzione
di una concessione da parte di un comune,
il giudice comunitario esclude che l’affidamento
in questione ri-sponda alle doverose condizioni
di trasparenza che, senza necessariamente
obbligare l’indizione di una gara, consentano
comunque alle imprese aventi stabilimento
negli al-tri Stati membri la possibilità
di accedere alle informazioni relative alla
concessione del servizio pubblico, al fine
di poter eventualmente manifestare il proprio
interesse ad ot-tenere detta concessione
prima che essa venga attribuita. Peraltro,
il fatto che il Comune di Cingia de’ Botti
detenga una partecipazione dello 0,97% nel
capitale della Padania non può considerarsi
una circostanza obiettiva tale da giustificare
la differenza di trat-tamento in danno delle
altre imprese, essendo una percentuale eccessivamente
esigua. Né, inoltre, potrebbe escludersi
a priori che altre imprese non avrebbero
avuto interesse alla concessione controversa
(cfr. CGCE, sentt. 7 marzo 1990, C-69/88,
Krantz; 21 settembre 1999, C-44/98,
BASF; ord. 12 settembre 2002, C-431/01,
Mertens). Pertanto, pur sostenendo
che spetti al giudice del rinvio verificare
se l’affidamento della concessione da parte
del Comune alla Padania risponda a condizioni
di trasparenza, la Corte di giustizia afferma
che «gli artt. 43 CE e 49 CE o-stano, in
circostanze come quelle oggetto della causa
principale, all’affidamento diretto da parte
di un comune di una concessione relativa
alla gestione del servizio pubblico di distribuzione
del gas (...)» (cfr. CGCE, sentt.10 marzo
1993, C-111/91, Commissione/Lussemburgo;
26 ottobre 1999, C-294/97, Eurowings
Luf-tverkhr).
Sulla tutela della concorrenza e sull’esigenza
di garantire effettive condizioni di traspa-renza
nella concessione dei servizi pubblici,
si vedano, ex plurimis, GARRONE G.B.,
La concessione di opera pubblica negli
ordinamenti italiano e comunita-rio,
Napoli, Jovene 1993; PERICU G.- ROMANO A.-
VIGORITA S., La concessio-ne di pubblico,
Milano, Giuffrè, 1995; BELLAGAMBA G.-CARITI
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del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi
regionali, Milano, Giuffrè, 2000; GIORELLO
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locali tra diritto comunitario e diritto
italia-no, in Rivista italiana di
diritto pubblico comunitario, 2004,
929-944; MAIORANI A., La gestione dei
servizi pubblici locali mediante le società
miste: la natura giuridica del soggetto
e il problema dell'"affidamento in house",
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concettuale sulla definizione di funzione
pubblica nel diritto comunitario: la necessità
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