| CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Sentenza 14 ottobre
2004
Pres. M.A. Rosas – Rel. J.-P. Puissochet – Avv. Gen. C.
Stix-Hackl |
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Comunità europea - Diritto comunitario -
Direttiva 89/665/CEE - Procedure di ricorso in materia di
aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e lavori
- Repubblica portoghese - Asserita incompletezza ed erronea
trasposizione della Direttiva comunitaria - Accoglimento
del ricorso - Condanna della Repubblica portoghese
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Non abrogando il decreto-legge n. 48051 del
21 novembre 1967, subordinando così il risarcimento dei
danni, per violazione delle norme europee, o del diritto
nazionale che recepisce le disposizioni comunitarie, alla
dimostrazione da parte del soggetto leso del dolo o della
colpa della pubblica amministrazione, la Repubblica del
Portogallo ha violato il diritto comunitario.
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GIOVANNA PISTORIO
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| La tutela giurisdizionale
in materia di pubblici appalti tra diritto comunitario e diritto
portoghese
| La
Corte di Giustizia condanna la Repubblica portoghese
per non aver recepito correttamente e completamente
la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE,
che coordina le disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative relative all’applicazione delle
procedure di ricorso in materia di aggiudicazione
degli appalti pubblici di forniture e di lavori
(1). Il giudice di Lussemburgo rileva, infatti,
l’incompatibilità del diritto portoghese con la
normativa europea, sui mezzi di tutela in materia
di pubblici appalti, nella parte in cui esso prevede
che il risarcimento dei danni, per violazione delle
norme europee, o del diritto nazionale che recepisce
le disposizioni comunitarie, debba essere subordinato
alla dimostrazione da parte del soggetto leso del
dolo o della colpa della pubblica amministrazione
(2). Come correttamente evidenziato dalla Commissione
delle Comunità europee, provare che gli atti illeciti
dello Stato o degli enti pubblici siano stati adottati
colposamente o dolosamente dai rispettivi titolari
degli organi o funzionari amministrativi non solo
non è previsto dalla normativa comunitaria, ma essendo
estremamente difficile potrebbe pregiudicare l’efficacia
dei ricorsi diretti ad ottenere l’indennizzo, rendendo
impossibile il soddisfacimento di tale diritto (3).
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| (1)
Sull’importanza della Direttiva 89/665/CEE (“direttiva
ricorsi”), con riferimento a molteplici aspetti
e profili, si vedano, DIMAN, Motivi di illegittimità
sollevati d’ufficio e diritto al risarcimento del
ricorrente nelle procedure di ricorso in materia
di aggiudicazione di appalti pubblici, in Diritto
pubblico comparato ed europeo, 2003, 2010 e ss.;
PAPADOPOULOU, Vers une protection juridictionnelle
comune en Europe: la directive "Recours": 89/665/CEE,
in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario,
1997, 947-995; MORBIDELLI, Note introduttive sulla
direttiva ricorsi, in Rivista italiana di diritto
pubblico comunitario, 1991, 829 e ss. |
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| (2)
Sulla tutela giurisdizionale in materia di appalti
pubblici, cfr., ex plurimis, BARONE, Osservazioni
sulla effettività della tutela giurisdizionale in
materia di appalti pubblici comunitari, in Foro
italiano, 2003, 475 e ss.; SANTORO, La tutela reintegratoria
e risarcitoria nelle procedure di affidamento degli
appalti pubblici, in I T.A.R., 2001, 555 e ss.;
MIELLI, Sui principi di effettività del diritto
comunitario e di effettività della tutela giurisdizionale
in materia di appalti pubblici di servizi, in I
contratti dello Stato e degli enti pubblici, 1999,
522 e ss. |
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| (3)
Sull’effetto utile previsto dall’art. 1 della Direttiva
89/665/CEE, ovvero sulla necessità che i ricorsi
volti ad indennizzare i soggetti lesi da violazioni
del diritto comunitario in materia di appalti pubblici
e delle norme nazionali che traspongano tale diritto,
siano rapidi ed efficaci, si veda SCHIANO, Procedure
di ricorso in materia di appalti pubblici: legittimazione
a ricorrere e interesse all’aggiudicazione dell’appalto,
in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2002,
894 e ss., ove l’Autrice ritiene che le conclusioni
a cui giunge la CGCE nella sent. 12 febbraio 2004,
C-230/02, siano perfettamente coerenti con l’obiettivo
di efficacia e celerità delle procedure di ricorso
perseguito dalla direttiva. |
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