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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Sentenza 14 ottobre 2004
Pres. M.A. Rosas – Rel. J.-P. Puissochet – Avv. Gen. C. Stix-Hackl


Comunità europea - Diritto comunitario - Direttiva 89/665/CEE - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e lavori - Repubblica portoghese - Asserita incompletezza ed erronea trasposizione della Direttiva comunitaria - Accoglimento del ricorso - Condanna della Repubblica portoghese

Non abrogando il decreto-legge n. 48051 del 21 novembre 1967, subordinando così il risarcimento dei danni, per violazione delle norme europee, o del diritto nazionale che recepisce le disposizioni comunitarie, alla dimostrazione da parte del soggetto leso del dolo o della colpa della pubblica amministrazione, la Repubblica del Portogallo ha violato il diritto comunitario.

 


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GIOVANNA PISTORIO

La tutela giurisdizionale in materia di pubblici appalti tra diritto comunitario e diritto portoghese


La Corte di Giustizia condanna la Repubblica portoghese per non aver recepito correttamente e completamente la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (1). Il giudice di Lussemburgo rileva, infatti, l’incompatibilità del diritto portoghese con la normativa europea, sui mezzi di tutela in materia di pubblici appalti, nella parte in cui esso prevede che il risarcimento dei danni, per violazione delle norme europee, o del diritto nazionale che recepisce le disposizioni comunitarie, debba essere subordinato alla dimostrazione da parte del soggetto leso del dolo o della colpa della pubblica amministrazione (2). Come correttamente evidenziato dalla Commissione delle Comunità europee, provare che gli atti illeciti dello Stato o degli enti pubblici siano stati adottati colposamente o dolosamente dai rispettivi titolari degli organi o funzionari amministrativi non solo non è previsto dalla normativa comunitaria, ma essendo estremamente difficile potrebbe pregiudicare l’efficacia dei ricorsi diretti ad ottenere l’indennizzo, rendendo impossibile il soddisfacimento di tale diritto (3).

 

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(1) Sull’importanza della Direttiva 89/665/CEE (“direttiva ricorsi”), con riferimento a molteplici aspetti e profili, si vedano, DIMAN, Motivi di illegittimità sollevati d’ufficio e diritto al risarcimento del ricorrente nelle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2003, 2010 e ss.; PAPADOPOULOU, Vers une protection juridictionnelle comune en Europe: la directive "Recours": 89/665/CEE, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1997, 947-995; MORBIDELLI, Note introduttive sulla direttiva ricorsi, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1991, 829 e ss.

 

(2) Sulla tutela giurisdizionale in materia di appalti pubblici, cfr., ex plurimis, BARONE, Osservazioni sulla effettività della tutela giurisdizionale in materia di appalti pubblici comunitari, in Foro italiano, 2003, 475 e ss.; SANTORO, La tutela reintegratoria e risarcitoria nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, in I T.A.R., 2001, 555 e ss.; MIELLI, Sui principi di effettività del diritto comunitario e di effettività della tutela giurisdizionale in materia di appalti pubblici di servizi, in I contratti dello Stato e degli enti pubblici, 1999, 522 e ss.

 

(3) Sull’effetto utile previsto dall’art. 1 della Direttiva 89/665/CEE, ovvero sulla necessità che i ricorsi volti ad indennizzare i soggetti lesi da violazioni del diritto comunitario in materia di appalti pubblici e delle norme nazionali che traspongano tale diritto, siano rapidi ed efficaci, si veda SCHIANO, Procedure di ricorso in materia di appalti pubblici: legittimazione a ricorrere e interesse all’aggiudicazione dell’appalto, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2002, 894 e ss., ove l’Autrice ritiene che le conclusioni a cui giunge la CGCE nella sent. 12 febbraio 2004, C-230/02, siano perfettamente coerenti con l’obiettivo di efficacia e celerità delle procedure di ricorso perseguito dalla direttiva.

 

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