| CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Sentenza 22 febbraio
2005
Pres. V. Skouris – Rel. J.-P. Puissochet – Avv. Gen. M.
Poiares |
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Comunità europea - Corte di Giustizia - Ricorso
della Commissione contro una pronuncia del Tribunale di
primo grado - Mancanza di legittimazione in capo alla società
ricorrente in primo grado - Erronea dichiarazione di ricevibilità
del ricorso da parte del Tribunale - Annullamento della
sentenza di primo grado - Reiezione del ricorso proposto
dalla società ricorrente in primo grado dinanzi al Tribunale
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La sentenza del Tribunale di primo grado
delle Comunità europee 30 gennaio 2002, causa T 54/99, max.mobil/Commissione,
è annullata.
Il ricorso proposto dalla società max.mobil Telekommunikation
Service GmbH dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità
europee è respinto. Infatti la società max.mobil non era
legittimata ad impugnare dinanzi al Tribunale la decisione
mediante la quale la Commissione rifiutava di perseguire
e di sanzionare una pretesa violazione delle norme sulla
concorrenza, derivante dalla decisione del governo austriaco
di non differenziare gli importi dei canoni imposti rispettivamente
a tale società ed alla sua concorrente, la Mobilkom, per
la gestione delle loro reti di telefonia mobile.
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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
22 febbraio 2005
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Nel procedimento C 141/02 P,avente ad oggetto
il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado
ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia,
proposto il 15 aprile 2002,
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Commissione delle Comunità europee,
rappresentata dai sigg. W. Mölls e K. Wiedner, in qualità
di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente,
sostenuta da:
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Repubblica francese, rappresentata
dai sigg. G. de Bergues e F. Million, in qualità di agenti,
con domicilio eletto in Lussemburgo, interveniente nel giudizio
d'impugnazione,
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procedimento in cui le altre parti sono:
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T-Mobile Austria GmbH, già max-mobil Telekommunikation
Service GmbH, con sede in Vienna (Austria), rappresentata
dai sigg. A. Reidlinger, M. Esser Wellié e T. Lübbig, Rechtsanwälte,
con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente in primo
grado,
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Regno dei Paesi Bassi, rappresentato
dalla sig.ra H. G. Sevenster, in qualità di agente, con
domicilio eletto in Lussemburgo, interveniente in primo
grado,
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LA CORTE (Grande Sezione),
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composta dal sig. V. Skouris, presidente,
dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e A. Borg
Barthet, presidenti di sezione, dai sigg J. P. Puissochet
(relatore), R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai
sigg. S. von Bahr, M. Ilešič, J. Malenovský, J. Klučka
e U. Lõhmus, giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares
Maduro cancelliere: sig.ra M. F. Contet, amministratore
principale
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vista la fase scritta e in seguito all'udienza
del 7 settembre 2004, sentite le conclusioni dell'avvocato
generale, presentate all'udienza del 21 ottobre 2004,
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ha pronunciato la seguente
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Sentenza
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1
Con il suo ricorso d’impugnazione, la Commissione delle
Comunità europee chiede l’annullamento della sentenza del
Tribunale di primo grado 30 gennaio 2002, causa T-54/99,
max.mobil/Commissione (Racc. pag. II 313; in prosieguo:
la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo dichiara
ricevibile il ricorso d’annullamento proposto dalla società
max.mobil Telekommunikation Service GmbH, poi divenuta T
Mobile Austria GmbH (in prosieguo: la «società max.mobil»),
contro la lettera della Commissione dell’11 dicembre 1998,
con cui questa ha rifiutato di proporre un ricorso per inadempimento
contro la Repubblica d’Austria (in prosieguo: l’«atto controverso»).
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Fatti all’origine della controversia
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2
Il primo operatore di rete GSM apparso sul mercato austriaco
di gestione delle reti di telefonia mobile è la società
Mobilkom Austria AG (in prosieguo: la «Mobilkom»), le cui
azioni sono ancora parzialmente detenute dallo Stato austriaco
per mezzo della società Post und Telekom Austria AG (in
prosieguo: la «PTA»). La società max.mobil, ricorrente in
primo grado, è una società di diritto austriaco che ha fatto
il suo ingresso nel mercato in questione nell’ottobre 1996
come secondo gestore GSM. Un terzo gestore, la Connect Austria
GmbH (in prosieguo: la «Connect Austria»), è stata selezionato
in base ad una procedura di aggiudicazione all’inizio dell’agosto
1997 e ha fatto a sua volta ingresso nello stesso mercato.
3
Prima dell’ingresso della società max.mobil nel mercato
della gestione delle reti di telefonia mobile, l’Österreichische
Post- und Telegraphenverwaltung (amministrazione austriaca
delle poste e telegrafi) deteneva il monopolio legale dell’intero
settore della telefonia mobile e gestiva, in particolare,
le reti analogiche di telefonia mobile «C-Netz» e «D-Netz»
nonché la rete GSM denominata «A1». Il 1º giugno 1996, tale
monopolio veniva attribuito alla Mobilkom, società costituita
poco tempo prima e controllata dalla PTA.
4
Il 14 ottobre 1997, la società max.mobil ha presentato una
denuncia alla Commissione, diretta, in particolare, a far
dichiarare che la Repubblica d’Austria aveva violato l’art.
86, in combinato disposto con l’art. 90, n. 1, del Trattato
CE (divenuti artt. 82 CE e 86, n. 1, CE). In sostanza, tale
denuncia era volta a contestare la mancata differenziazione
tra gli importi dei canoni addebitati, rispettivamente,
alla società max.mobil ed alla Mobilkom nonché i vantaggi
in termini di pagamento di detti canoni di cui beneficiava
quest’ultima.
5
Inoltre, in tale denuncia la società max.mobil sosteneva
che vi era stata una violazione del diritto comunitario,
da un lato, in quanto le autorità austriache avevano dato
efficacia giuridica ai vantaggi accordati alla Mobilkom
nell’assegnazione delle frequenze e, dall’altro, per il
fatto che la PTA aveva concesso alla società Mobilkom, da
essa controllata, un aiuto finanziario per la realizzazione
e la gestione della sua rete GSM.
6
Il 22 aprile 1998, la società max.mobil presentava alla
Commissione una memoria integrativa in cui precisava alcuni
elementi di fatto e di diritto inerenti alla situazione
da essa denunciata. In seguito ad una riunione con la Commissione,
tenutasi il 14 luglio 1998, detta società presentava, il
27 luglio 1998, una seconda memoria integrativa.
7
L’11 dicembre 1998, la Commissione comunicava alla società
max.mobil, tramite la lettera oggetto della controversia
di cui è stato investito il Tribunale, che essa respingeva
parzialmente la sua denuncia del 14 ottobre 1997. Al riguardo,
la Commissione precisava quanto segue:
«Per quanto riguarda il [fatto che alla Mobilkom non sia
stato imposto un canone superiore a quello pagato dalla
vostra impresa], la Commissione ritiene (…) che non abbiate
fornito prove sufficienti circa l’esistenza di un provvedimento
statale che avrebbe indotto la Mobilkom ad abusare della
propria posizione dominante. In base alla prassi fino ad
ora seguita, la Commissione ha promosso un procedimento
per inadempimento in cause analoghe soltanto quando uno
Stato membro imponeva ad una impresa recentemente pervenuta
sul mercato un canone maggiore di quello addebitato ad un’impresa
che già vi esercitava un’attività (v. la decisione della
Commissione 4 ottobre 1995, relativa alle condizioni imposte
ad un secondo gestore della radiotelefonia GSM in Italia,
GU L 280, del 23 novembre 1995)».
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Procedimento dinanzi al Tribunale
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8
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del
Tribunale il 22 febbraio 1999, la società max.mobil ha proposto
il ricorso avente ad oggetto l’annullamento parziale dell’atto
controverso nella parte in cui rigetta la denuncia.
9
Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale
il 31 marzo 1999, la Commissione ha sollevato un’eccezione
di irricevibilità in base all’art. 114, n. 1, del regolamento
di procedura del Tribunale. Con ordinanza 17 settembre 1999,
il Tribunale ha deciso di statuire su detta eccezione congiuntamente
al merito.
10
Il 15 luglio 1999, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto di
intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.
Tale intervento è stato ammesso con ordinanza del presidente
della Seconda Sezione del Tribunale 17 settembre 1999.
11
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso
di passare alla trattazione orale. Nell’ambito delle misure
di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato
le parti a rispondere per iscritto ad alcuni quesiti.
12
Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti
del Tribunale sono state sentite all’udienza del 2 maggio
2001.
13
La società max.mobil ha chiesto che il Tribunale volesse:
–
annullare l’atto controverso nella parte in cui respinge
la denuncia da essa inoltrata;
–
condannare la Commissione alle spese.
14
La Commissione, sostenuta dal Regno dei Paesi Bassi, ha
chiesto che il Tribunale volesse:
–
dichiarare il ricorso irricevibile e, in subordine, respingerlo;
–
condannare la società max.mobil alle spese.
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Sentenza impugnata
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15
Nella sentenza impugnata, il Tribunale, dopo avere precisato,
nell’ambito delle osservazioni preliminari, il contesto
della sua decisione e, in particolare, la portata della
sentenza Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione
(sentenza 20 febbraio 1997, causa C 107/95 P, Racc. pag.
I 947), affronta la questione della ricevibilità del ricorso
e poi della sua fondatezza.
Osservazioni preliminari del Tribunale
16
Il Tribunale precisa innanzi tutto, al punto 48 della sentenza
impugnata, che l’esame diligente ed imparziale di una denuncia
trova il suo fondamento nel diritto ad una corretta gestione
dei casi individuali, che rientra tra i principi generali
comuni alle tradizioni costituzionali degli Stati membri
ed è stato ripreso dall’art. 41, n. 1, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il
7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1; in prosieguo: la «Carta
dei diritti fondamentali»).
17
Esso afferma, poi, ai punti 49 e 51 della sentenza impugnata,
che l’obbligo per la Commissione di procedere ad un trattamento
diligente ed imparziale di una denuncia è stato ad essa
imposto per i settori di cui agli artt. 85 e 86 del Trattato
(divenuti artt. 81 CE e 82 CE), nonché nell’ambito dell’art.
92 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87
CE) e nell’ambito dell’art. 93 dello stesso Trattato (divenuto
art. 88 CE). Orbene, il Tribunale dichiara che l’art. 90
del Trattato va interpretato come le disposizioni del Trattato
relative alla concorrenza, che conferiscono espressamente
diritti procedurali ai denuncianti. Esso afferma che la
società max.mobil si trova in una situazione analoga a quella
prevista dall’art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio
1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli
85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), che l’autorizza
a presentare una denuncia alla Commissione.
18
Infine, ai punti 52 e 53 della sentenza impugnata, il Tribunale
fa valere che la sussistenza di un obbligo di procedere
ad un esame diligente ed imparziale si giustifica altresì
in base all’obbligo generale di vigilanza incombente alla
Commissione. Questo si applica indifferentemente nell’ambito
degli artt. 85, 86, 90, 92 e 93 del Trattato anche qualora
le modalità per l’esercizio di tale obbligo varino in funzione
dei loro settori specifici di applicazione e, in particolare,
dei diritti procedurali conferiti espressamente agli interessati
dal Trattato o dal diritto comunitario derivato in questi
stessi settori. Di conseguenza, sarebbero irrilevanti gli
argomenti dedotti dalla Commissione, secondo i quali, da
un lato, l’art. 90, n. 3, del Trattato non attribuirebbe
alcuna posizione ai soggetti e, dall’altro, la tutela di
questi ultimi sarebbe garantita dagli obblighi che incombono
direttamente agli Stati membri.
19
Peraltro, al punto 54 della sentenza impugnata, il Tribunale
distingue le procedure previste dagli artt. 90, n. 3, e
169 del Trattato (divenuto art. 226 CE). Secondo il Tribunale,
laddove, ai sensi dell’art. 169 del Trattato, la Commissione
«può» avviare un procedimento per inadempimento nei confronti
di uno Stato membro, l’art. 90, n. 3, dello stesso Trattato
prevede, per contro, che essa adotti i provvedimenti necessari
«ove occorra». Questa formulazione indicherebbe che la Commissione
deve procedere ad un esame diligente ed imparziale delle
denunce, dopo di che, in forza del suo potere discrezionale,
essa decide se si debba o meno effettuare un’istruttoria
e, eventualmente, adottare provvedimenti nei confronti dello
o degli Stati membri interessati. Contrariamente a quanto
previsto per le sue decisioni che promuovono un ricorso
per inadempimento in base all’art. 169 del Trattato, il
potere della Commissione di dare seguito ad una denuncia
ai sensi dell’art. 90, n. 3, del Trattato, sebbene discrezionale,
potrebbe tuttavia essere oggetto di un sindacato giurisdizionale
(v., in tal senso, paragrafo 96 delle conclusioni dell’avvocato
generale Mischo presentate nelle cause riunite C 302/99
P e C 308/99 P, Commissione e Francia/TF1, decise con sentenza
12 luglio 2001, Racc. pag. I 5603).
20
Benché la Commissione disponga di un ampio potere discrezionale
riguardo sia all’intervento che essa reputa necessario sia
ai mezzi idonei a tal fine (v., in particolare, sentenza
Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione, cit., punto
27), il Tribunale ricorda, ai punti 55 57 della sentenza
impugnata, che qualora alla Commissione incomba l’obbligo
di procedere ad un esame diligente ed imparziale di una
denuncia, il rispetto di quest’ultimo non potrebbe, tuttavia,
giustificare che la sua decisione di dare o meno seguito
alla detta denuncia possa essere sottratta ad un sindacato
giurisdizionale quale quello previsto per l’accertamento
di infrazioni nei settori di cui agli artt. 85 e 86 del
Trattato (v., in particolare, sentenza 25 ottobre 1977,
causa 26/76, Metro/Commissione, Racc. pag. 1875, punto 13).
Il Tribunale richiama il paragrafo 97 delle conclusioni
dell’avvocato generale Mischo, presentate nelle già citate
cause riunite Commissione e Francia/TF1, che sostiene che
lo stesso vale in caso di violazioni dell’art. 90, n. 3,
del Trattato. Inoltre, il Tribunale rileva che tale sindacato
giurisdizionale rientrerebbe altresì nei principi generali
comuni alle tradizioni costituzionali degli Stati membri,
come è confermato dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali.
21
Secondo il Tribunale, per rispettare il potere discrezionale
della Commissione, ove l’atto impugnato consista in una
sua decisione di non esercitare il potere ad essa conferito
dall’art. 90, n. 3, del Trattato, il ruolo del giudice comunitario
deve limitarsi ad un sindacato ristretto, diretto ad accertare
l’esistenza, nell’atto impugnato, di una motivazione che
rifletta la presa in considerazione degli elementi rilevanti
del fascicolo, l’esattezza materiale dei fatti e l’assenza
di errore manifesto nella valutazione di tali fatti.
Sulla ricevibilità del ricorso di primo grado
22
Tenuto conto delle osservazioni preliminari, il Tribunale
ha ammesso la ricevibilità del ricorso della società max.mobil,
motivando la sua sentenza come segue.
23
Innanzi tutto, al punto 65 della sentenza impugnata, esso
qualifica la lettera della Commissione dell’11 dicembre
1998, in cui essa comunica alla società max.mobil la propria
intenzione di non dare seguito alla sua denuncia ai sensi
dell’art. 90 del Trattato, come una decisione impugnabile
con un ricorso d’annullamento.
24
Inoltre, ai punti 70 e 71 della stessa sentenza, il Tribunale
dichiara che la società max.mobil è destinataria di tale
decisione e precisa che quest’ultima riguarda tale società
individualmente in forza di diversi fattori.
25
Innanzi tutto, il Tribunale rileva che l’atto controverso
costituisce una reazione della Commissione ad una denuncia
formale della società max.mobil.
26
In secondo luogo, esso afferma che la Commissione ha tenuto
svariate riunioni con tale società al fine di esaminare
vari aspetti sollevati nella denuncia.
27
In terzo luogo, secondo il Tribunale, nel momento in cui
è stata attribuita la concessione GSM a detta società, quest’ultima
aveva un’unica concorrente, la Mobilkom, beneficiaria delle
misure statali oggetto di quella parte della denuncia che
la Commissione ha ritenuto, nell’atto controverso, di non
dover sottoporre ad ulteriore istruzione.
28
In quarto luogo, il Tribunale ricorda che la società max.mobil
è la sola tra le due imprese concorrenti della Mobilkom
cui è stato imposto un canone identico a quello di quest’ultima,
mentre all’altra concorrente, la Connect Austria, è stato
imposto un canone di importo notevolmente inferiore a quello
addebitato alla Mobilkom o alla società max.mobil.
29
In quinto luogo, secondo il Tribunale, non viene negato
che l’importo del canone addebitato alla Mobilkom, che costituisce
la questione centrale della denuncia e dell’atto controverso,
sia stato meccanicamente ricalcato sull’importo del canone
proposto dalla società max.mobil nell’ambito della procedura
per il rilascio della seconda concessione GSM in Austria.
30
In sesto luogo, il Tribunale rileva che il provvedimento
oggetto della denuncia e dell’atto controverso ha una portata
individuale nei confronti della Mobilkom e non costituisce
un provvedimento di portata generale come quello oggetto
della causa decisa con la citata sentenza Bundesverband
der Bilanzbuchhalter/Commissione.
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Sul merito del ricorso di primo grado
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Il Tribunale, dopo aver ricordato, ai punti 73 e 75 della
sentenza impugnata, che il sindacato esercitato dal Tribunale
si limita ad accertare il rispetto da parte della Commissione
del proprio obbligo di procedere ad un esame diligente ed
imparziale delle denunce e che l’atto contestato è basato
su fatti la cui materialità non è stata contestata, dichiara
che la Commissione, senza commettere un errore manifesto
di valutazione, ha potuto concludere che il fatto di imporre
alla Mobilkom il versamento di un canone di importo identico
a quello versato dalla società max.mobil non è sufficiente,
di per sé, a stabilire che la Mobilkom sia stata indotta
ad abusare della propria posizione dominante. D’altronde,
tale conclusione sarebbe compatibile con la prassi seguita
in passato dalla Commissione.
32
Inoltre, il Tribunale rileva che l’atto contestato è stato
adottato in seguito a svariati incontri tra la società max.mobil
e la Commissione, in un contesto di cui tale società era
a conoscenza, che le ha permesso di comprendere le ragioni
enunciate nella motivazione dell’atto controverso. Secondo
il Tribunale, non si può quindi sostenere che la motivazione
sia assente o insufficiente come nella sentenza 17 marzo
1983, causa 294/81, Control Data/Commissione (Racc. pag.
911, punto 15). Il Tribunale conclude pertanto che l’atto
impugnato è sufficientemente motivato ai sensi dell’art.
190 del Trattato (divenuto art. 253 CE).
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Procedimento dinanzi alla Corte
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Il 12 aprile 2002, la Commissione delle Comunità europee
ha proposto un ricorso d’impugnazione dinanzi alla Corte
di giustizia.
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Il 1º agosto 2002, la Repubblica francese ha chiesto di
intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.
Con ordinanza 24 ottobre 2002, il presidente della Corte
ha accolto tale domanda.
35
Il 9 agosto 2002, la società max.mobil, nel suo controricorso,
ha proposto un’impugnazione incidentale, a cui la Commissione
ha risposto con una replica il 15 novembre 2002. La società
max.mobil ha presentato una controreplica il 25 febbraio
2003.
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Conclusioni dell’impugnazione principale
e dell’impugnazione incidentale
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36
La Commissione chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui dichiara
ricevibile il ricorso d’annullamento proposto dalla società
max.mobil contro la lettera della Commissione dell’11 dicembre
1998;
– dichiarare irricevibile il ricorso d’annullamento proposto
dalla società max.mobil contro l’atto controverso;
– respingere il ricorso d’impugnazione incidentale proposto
dalla società max.mobil;
– condannare la società max.mobil alle spese.
37
La società max.mobil chiede che la Corte voglia:
– in via principale, dichiarare irricevibile il ricorso
d’impugnazione proposto dalla Commissione o, in via subordinata,
respingerlo;
e con l’impugnazione incidentale:
– annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui ha
respinto il suo ricorso d’annullamento;
– annullare l’atto controverso;
– condannare la Commissione alle spese.
38
La Repubblica francese, nella sua memoria d’intervento,
chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui ammette
la ricevibilità del ricorso d’annullamento della società
max.mobil ai sensi dell’art. 90 del Trattato;
– condannare la società max.mobil alle spese.
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Sull’impugnazione
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Sulla ricevibilità dell’impugnazione principale
Argomenti delle parti
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La Commissione sostiene che l’impugnazione è ricevibile
in base a due argomenti.
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Da un lato, l’impugnazione sarebbe ricevibile, ai sensi
dell’art. 49 (divenuto art. 56), primo comma, dello Statuto
CE della Corte di giustizia, in quanto la sentenza impugnata,
ammettendo la ricevibilità, pone termine ad un procedimento
incidentale. La sentenza impugnata reca quindi pregiudizio
alla Commissione in quanto convenuta dinanzi al Tribunale
su tale punto. La circostanza che, nel merito, il Tribunale
abbia dichiarato il ricorso infondato non inciderebbe sulla
ricevibilità dell’impugnazione della Commissione diretta
all’annullamento della sentenza impugnata nella parte in
cui ha giudicato l’atto controverso impugnabile con un ricorso
giurisdizionale (sentenza 26 febbraio 2002, causa C-23/00
P, Consiglio/Boehringer, Racc. pag. I 1873, punti 50 e 52).
41
Dall’altro, l’impugnazione sarebbe ricevibile ai sensi dell’art.
49, terzo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia.
La Commissione sarebbe infatti una delle parti legittimate
ad impugnare la sentenza indipendentemente dalle conclusioni
nel merito, come implicitamente riconosciuto dalla Corte
nella sentenza 21 gennaio 1999, causa C 73/97 P, Francia/Comafrica
e a. (Racc. pag. I 185), e senza che debba provare un interesse,
come sottolineato dalla Corte nella sentenza 8 luglio 1999,
causa C-49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni (Racc.
pag. I 4125, punto 171).
42
La società max.mobil sostiene che, avendo la Commissione
ottenuto l’accoglimento delle sue conclusioni, si applica
l’art. 49, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di
giustizia il quale osta alla ricevibilità dell’impugnazione
proposta dalla Commissione. Inoltre, nella presente causa,
la questione della ricevibilità non sarebbe stata trattata
nell’ambito di un procedimento incidentale ma nell’ambito
dell’esame del merito. Orbene, oggetto della sentenza impugnata
sarebbe il ricorso nel suo insieme, come avallato dall’art.
114, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale.
43
Essa contesta, inoltre, l’interpretazione data dalla Commissione
all’art. 49, terzo comma, dello Statuto CE della Corte di
giustizia. Le istituzioni comunitarie non potrebbero beneficiare
di una posizione diversa da quella delle altre parti. Esse
non potrebbero proporre alcuna impugnazione al solo fine
di far precisare alla Corte una sola delle questioni giuridiche
trattate in una stessa sentenza che, di conseguenza, non
sarebbero di per sé decisive, come emergerebbe dal punto
51 dalla citata sentenza Consiglio/Boehringer, confermata
dalla citata sentenza Commissione e Francia/TF1.
44
La società max.mobil rileva infine che il contesto di cui
alla citata sentenza Francia/Comafrica e a. sarebbe diverso.
In tale causa la Corte si trovava di fronte ad un insieme
di decisioni del Tribunale, dimodoché un riferimento a tale
sentenza non sarebbe pertinente.
Giudizio della Corte
45
Innanzi tutto, occorre respingere il ragionamento sviluppato
dalla società max.mobil relativamente alla citata sentenza
Commissione e Francia/TF1. Infatti, in tale sentenza la
Corte, confermando la decisione di non luogo a provvedere
emessa in primo grado dal Tribunale, ha dichiarato che quest’ultimo
aveva potuto statuire senza aver bisogno di pronunciarsi
sulla ricevibilità del ricorso dinanzi ad esso proposto,
tenuto conto dell’ordine in cui sono esaminate le questioni
(sentenza Commissione e Francia/TF1, cit., punti 25 28).
46
Nella presente causa, invece, il Tribunale si è formalmente
pronunciato sulla ricevibilità del ricorso prima di decidere
la controversia nel merito.
47
Orbene, da un lato, ai sensi dell’art. 49, primo comma,
dello Statuto CE della Corte di giustizia:
«Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte, entro
un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della
decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che
concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che
decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono
termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione
di incompetenza o di irricevibilità».
48
Dall’altro, ai sensi dell’art. 49, terzo comma, dello stesso
Statuto, le istituzioni della Comunità non devono provare
alcun interesse per poter proporre un’impugnazione contro
una sentenza del Tribunale (sentenza Commissione/Anic Partecipazioni,
cit., punto 171).
49
Nella fattispecie, l’impugnazione della Commissione mira
all’annullamento, da parte della Corte, della sentenza impugnata
nella parte, corrispondente ai punti 65 72, in cui il Tribunale
ha espressamente respinto l’eccezione di irricevibilità
sollevata dalla Commissione, in quanto tale parte costituisce
una decisione che pone termine ad un procedimento incidentale,
ai sensi dell’art. 49, primo comma, dello Statuto CE della
Corte di giustizia.
50
Ai sensi di detta disposizione, le decisioni che pongono
termine ad un procedimento incidentale relativo ad un’eccezione
d’irricevibilità sono decisioni che, accogliendo o respingendo
tale eccezione, recano pregiudizio ad una delle parti. In
particolare, la Corte ha quindi ammesso un ricorso contro
una sentenza del Tribunale in quanto quest’ultimo aveva
respinto un’eccezione d’irricevibilità sollevata da una
parte nei confronti di un ricorso, ancorché, nel prosieguo
della stessa sentenza, il Tribunale avesse respinto il ricorso
(v. sentenze citate Francia/Comafrica e a., nonché Consiglio/Boehringer,
punto 50).
51
Nella presente causa, poiché, come si è visto, il Tribunale
ha voluto pronunciarsi con una decisione sulla ricevibilità
del ricorso proposto dalla società max.mobil prima di respingerlo
nel merito, l’impugnazione proposta dalla Commissione contro
detta decisione che la pregiudica deve essere considerata
ricevibile.
52
L’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla società max.mobil
contro l’impugnazione deve pertanto essere respinta.
Sulla ricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale
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Argomenti delle parti
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Benché la Commissione riconosca l’obbligo ad essa incombente
di procedere ad un esame diligente delle denunce da essa
ricevute nell’ambito dell’art. 90 del Trattato, essa, come
il governo francese, sostiene che il Tribunale abbia commesso
un errore di diritto statuendo che la sua decisione di perseguire
la violazione delle norme sulla concorrenza fosse assoggettabile
ad un sindacato giurisdizionale.
54
Secondo essa, il Tribunale non ha riconosciuto la portata
della citata sentenza Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione,
giudicando che la soluzione ivi sancita, ossia quella secondo
cui la Commissione dispone di un potere discrezionale nel
perseguire le infrazioni, rappresenta una mera eccezione
al diritto generale all’esame delle denunce. Essa fa valere
che, al punto 25 di tale sentenza, la Corte dichiara, al
contrario, che la legittimazione ad agire contro un rifiuto
della Commissione di intervenire ai sensi dell’art. 90,
n. 3, del Trattato può sussistere, a rigore, solo in situazioni
eccezionali.
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Nella fattispecie, la società max.mobil non si troverebbe
in una situazione eccezionale ai sensi di detta giurisprudenza,
come esposto anche dal governo francese.
56
Inoltre, la Commissione, sostenuta dal governo francese,
contesta la qualifica di «decisione» attribuita dal Tribunale
alla sua lettera dell’11 dicembre 1998, ai punti 64 68 e
71 della sentenza impugnata. Le lettere della Commissione
andrebbero considerate mere comunicazioni.
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Essa sostiene che i diritti procedurali, tra i quali il
diritto ad ottenere una decisione da parte della Commissione,
riconosciuti dal regolamento n. 17, non sono applicabili
nell’ambito dell’art. 90, n. 3, del Trattato.
58
Di conseguenza essa contesta la possibilità per il Tribunale
di fare riferimento ai precedenti giurisprudenziali relativi
ai diritti che deriverebbero dall’applicazione degli artt.
85 e 86 del Trattato.
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La Commissione ritiene, infine, che il principio di corretta
gestione dei casi individuali, fino ad allora sconosciuto
alla giurisprudenza della Corte ma su cui il Tribunale fonda
il suo ragionamento, sia troppo generico per farne derivare
diritti procedurali soggettivi, tanto più che la Carta dei
diritti fondamentali invocata a sostegno di tale principio
non sarebbe applicabile. D’altra parte, l’art. 41, n. 2,
terzo trattino, di tale Carta menzionerebbe solo l’obbligo
di motivazione previsto dall’art. 190 del Trattato. L’art.
41, n. 4, di detta Carta rifletterebbe l’art. 21, terzo
comma, CE, che ha la sua fonte nel Trattato di Amsterdam,
non ancora in vigore l’11 dicembre 1998, data dell’atto
controverso, considerato come decisione impugnata in primo
grado.
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La società max.mobil, in sostanza, fa valere la sua legittimazione
ad agire. Richiamandosi ai paragrafi 99, 100, 103 e 107
delle già citate conclusioni dell’avvocato generale Mischo
presentate nelle cause riunite Commissione e Francia/TF1,
alla sentenza 15 giugno 1993, causa C 225/91, Matra/Commissione
(Racc. pag. I 3203, punti 23 e 25), nonché alle conclusioni
dell’avvocato generale La Pergola presentate nella citata
causa Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione, la
società max.mobil sostiene che, nella sentenza pronunciata
in detta ultima causa, la decisione della Corte relativa
all’irricevibilità fosse fondata non sull’ampio potere discrezionale
di cui dispone la Commissione ma sulla circostanza che la
denuncia riguardava un atto di portata generale la cui contestazione
da parte di un soggetto era di per sé irricevibile.
61
Orbene, come il Tribunale ha riconosciuto nella sentenza
impugnata, per le ragioni menzionate ai punti 24 30 della
presente sentenza, la decisione della Commissione di non
dare seguito alla denuncia della società max.mobil riguarderebbe
individualmente quest’ultima.
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Quindi, l’attribuzione di un ampio potere discrezionale
alla Commissione non comporterebbe automaticamente l’irricevibilità
dei ricorsi proposti contro le decisioni adottate in forza
di tale potere.
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Non si potrebbe dunque escludere la possibilità di sottoporre
al sindacato giurisdizionale le decisioni di diniego che
la Commissione adotta relativamente alle denunce dei privati,
indipendentemente dalla natura degli atti impugnati. Al
riguardo, la società max.mobil richiama i punti 24 e 25
della citata sentenza Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione.
64
Inoltre, la società max.mobil sostiene di trovarsi in una
situazione eccezionale ai sensi di tale sentenza nonché
della sentenza del Tribunale 3 giugno 1999, causa T 17/96,
TF1/Commissione (Racc. pag. II 1757). In quest’ultima sentenza,
il Tribunale avrebbe dedotto la natura eccezionale della
situazione in questione dalla particolare posizione concorrenziale
coperta dalla ricorrente in rapporto alle altre emittenti
televisive e dal fatto che il ricorso riguardava una decisione
individuale e non un atto di portata generale, contrariamente
alla citata sentenza Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione.
65
Infine, la società max.mobil ritiene che il ragionamento
della Commissione secondo cui la Carta dei diritti fondamentali
non avrebbe alcuna efficacia giuridica sia erroneo in quanto
tale documento riprenderebbe e confermerebbe i diritti fondamentali
dell’Unione europea. L’art. 41, n. 2, di tale Carta costituirebbe
chiaramente il fondamento del riconoscimento del diritto
ad una corretta gestione dei casi individuali. Inoltre,
essa fa valere che l’espressa attribuzione di diritti procedurali
non può costituire un presupposto per il rispetto dei diritti
della difesa di un soggetto (sentenza 14 febbraio 1990,
causa C 301/87, Francia/Commissione, detta «Boussac Saint
Frères», Racc. pag. I 307).
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Giudizio della Corte
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L’art. 90, n. 3, del Trattato impone alla Commissione di
vigilare sull’osservanza, da parte degli Stati membri, degli
obblighi ad essi incombenti per quanto riguarda le imprese
di cui all’art. 90, n. 1, dello stesso Trattato e le attribuisce
espressamente il potere di intervenire a tale scopo mediante
direttive e decisioni. La Commissione ha il potere di accertare
che un determinato provvedimento statale è incompatibile
con le norme del Trattato e di indicare i provvedimenti
che lo Stato destinatario deve adottare per conformarsi
agli obblighi derivanti dal diritto comunitario (v. sentenza
Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione, cit., punto
23).
67
Nella fattispecie, la società max.mobil, ricorrente in primo
grado, aveva chiesto alla Commissione di dichiarare che
la Repubblica d’Austria aveva violato l’art. 86, in combinato
disposto con l’art. 90, n. 1, del Trattato. Essa sosteneva
nella sua denuncia che le autorità austriache, non differenziando
gli importi dei canoni imposti ad essa ed alla sua concorrente,
la Mobilkom, benché tale ultima società ricevesse, in quanto
società controllata, un aiuto finanziario dalla PTA per
la realizzazione e la gestione della sua rete GSM, avevano
illegittimamente accordato vantaggi alla Mobilkom nell’assegnazione
delle frequenze.
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Dal punto 24 della citata sentenza Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione,
emerge che un soggetto è legittimato a proporre, se del
caso, un ricorso per l’annullamento di una decisione della
Commissione indirizzata ad uno Stato membro in base all’art.
90, n. 3, del Trattato, se sussistono tutti i presupposti
previsti dall’art. 173, quarto comma, del Trattato (divenuto,
in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE).
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Tuttavia, dalla formulazione letterale del n. 3 dell’art.
90 del Trattato e dalla ratio dell’insieme delle disposizioni
di tale articolo emerge che la Commissione non è tenuta
a promuovere un’azione ai sensi di dette disposizioni, in
quanto un soggetto non può esigere da tale istituzione che
essa prenda posizione in un senso determinato.
70
La circostanza che il ricorrente abbia un interesse diretto
ed individuale all’annullamento della decisione mediante
la quale la Commissione rifiutava di dare seguito alla sua
denuncia non è tale da conferirgli un diritto a contestare
tale decisione. Infatti, non si può sostenere che la lettera
con cui la Commissione ha comunicato alla società max.mobil
che non intendeva promuovere un’azione contro la Repubblica
d’Austria produca effetti giuridici vincolanti e, pertanto,
essa non costituisce un atto impugnabile con un ricorso
d’annullamento.
71
La ricorrente non può, tanto meno, avvalersi di un diritto
a proporre ricorso in base al regolamento n. 17, non applicabile
all’art. 90 del Trattato.
72
Tale conclusione non contrasta né con il principio di buon
andamento dell’amministrazione né con altri principi del
diritto comunitario. Infatti, nessun principio generale
di diritto comunitario impone che un’impresa sia legittimata
a contestare, dinanzi al giudice comunitario, il rifiuto
della Commissione di promuovere un’azione nei confronti
di uno Stato membro, in base all’art. 90, n. 3, del Trattato.
73
Quindi, la società max.mobil non era legittimata ad impugnare
dinanzi al Tribunale la decisione mediante la quale la Commissione
rifiutava di perseguire e di sanzionare una pretesa violazione
delle norme sulla concorrenza, derivante dalla decisione
del governo austriaco di non differenziare gli importi dei
canoni imposti rispettivamente a tale società ed alla sua
concorrente, la Mobilkom, per la gestione delle loro reti
di telefonia mobile.
74
Di conseguenza, occorre concludere che il Tribunale ha erroneamente
dichiarato ricevibile il ricorso proposto dalla società
max.mobil contro l’atto controverso.
75
Da quanto precede risulta, senza che occorra esaminare gli
altri motivi dedotti dalla Commissione e le conclusioni
dell’impugnazione incidentale, che la sentenza del Tribunale
deve essere annullata e che il ricorso proposto dalla società
max.mobil contro l’atto controverso deve essere respinto.
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Sulle spese
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Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura,
applicabile al procedimento d’impugnazione a norma dell’art.
118 di tale regolamento, la parte soccombente è condannata
alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione
ne ha fatto domanda, la società max.mobil, rimasta soccombente,
va condannata alle spese.
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Per questi motivi
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la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
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1) La sentenza del Tribunale di primo grado
delle Comunità europee 30 gennaio 2002, causa T 54/99, max.mobil/Commissione,
è annullata.
2) Il ricorso proposto dalla società max.mobil Telekommunikation
Service GmbH dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità
europee è respinto.
3) La società T-Mobile Austria GmbH è condannata alle spese.
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GIOVANNA PISTORIO
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| Quando alle imprese è precluso
il ricorso al giudice comunitario
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