CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Sentenza 13 gennaio
2005
Presidente Jann – Relatore Schiemann |
Comunità europea – Diritto comunitario -
Aiuti concessi dagli Stati – Art. 93, n. 3, del Trattato
CE (divenuto art. 88, n. 3, CE) – Progetto di aiuto – Divieto
di dare esecuzione alle misure progettate anteriormente
alla decisione finale della Commissione – Individuazione
dei soggetti legittimati a eccepire un'eventuale violazione
- Ambito del divieto nell'ipotesi di aiuti consistenti in
un'esenzione fiscale.
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L’art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato
CE (divenuto art. 88, n. 3, ultima frase) può essere invocato
da un singolo assoggettato ad una tassa che faccia parte
di una misura di aiuto e sia stata riscossa in violazione
del divieto posto dalla disposizione citata, anche se tale
soggetto non sia direttamente leso dalla distorsione della
concorrenza determinata dalla misura; inoltre l’articolo
in questione va interpretato nel senso che il divieto in
esso contenuto sia applicabile soltanto qualora sussista
un vincolo di destinazione tra il gettito della tassa e
la misura di aiuto di cui trattasi.
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SENTENZA DELLA CORTE
(Prima Sezione)
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Nel procedimento C-174/02, avente ad oggetto
la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte,
ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden
(Paesi Bassi), con ordinanza 8 marzo 2002, pervenuta alla
Corte il 13 maggio 2002, nel procedimento tra
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Streekgewest Westelijk Noord-Brabant
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e
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Staatssecretaris van Financiën,
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LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg.
A. Rosas, K. Lenaerts, S. von Bahr e K. Schiemann (relatore),
giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed cancelliere:
sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale viste le
osservazioni presentate:
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– per lo Streekgewest Westelijk Noord-Brabant,
dai sigg. H. Gilliams e P.H.L.M. Kuypers, advocaten;
– per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H. G. Sevenster,
in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J.
Flett e H. van Vliet, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate
all'udienza del 4 marzo 2004, ha pronunciato la seguente
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Sentenza
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1 La presente domanda di pronuncia pregiudiziale
attiene all’interpretazione dell’art. 93, n. 3, del Trattato
CE (divenuto art. 88, n. 3, CE) ed è volta, segnatamente,
da un lato, ad individuare, i soggetti che possono avvalersi
del divieto di esecuzione di cui all’ultima frase, della
detta disposizione e, dall’altro, a chiarire in quali ipotesi
sussista un nesso sufficiente tra un aiuto ed una tassa
volta al finanziamento del detto aiuto, sicché il divieto
previsto dalla detta disposizione si estenda alla tassa.
2 La detta domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia
tra lo Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (ente locale
incaricato della raccolta di rifiuti domestici; in prosieguo:
lo «Streekgewest»), e lo Staatssecretaris van Financiën
(Ministro olandese delle Finanze; in prosieguo: lo «Staatssecretaris»).
Lo Streekgewest chiede allo Staatssecretaris la restituzione
delle tasse sui rifiuti versate in forza dell’art. 18 della
Wet belastingen op milieugrondslag 23 dicembre 1994 (legge
che istituisce tributi per la protezione dell’ambiente,
Staatsblad 1994, nn. 923, 924 e 925, in prosieguo: la «WBM»),
sulla base del rilievo che le dette tasse sarebbero state
riscosse in violazione del divieto di esecuzione previsto
dall’art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato.
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Contesto normativo
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La normativa comunitaria
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3 L’art. 93, n. 3, del Trattato così recita:
«Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché
presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire
o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile
con il mercato comune a norma dell’articolo 92, la Commissione
inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo
precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione
alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto
a una decisione finale». La normativa nazionale
4 Con lettera 7 agosto 1992, il governo olandese notificava
alla Commissione, in base all’art. 93, n. 3, del Trattato,
un progetto di legge intitolato Wet op de verbruiksbelastingen
op milieugrondslag (legge che istituisce tasse di consumo
per la protezione dell’ambiente) la quale, in seguito a
modifica, è poi divenuta la WBM. Con lettera 3 dicembre
1992, la Commissione comunicava al governo olandese di aver
deciso, in data 25 novembre 1992, di non sollevare obiezioni
nei confronti delle misure di aiuti contemplate dal detto
progetto di legge. La relativa decisione veniva pubblicata
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 24 marzo
1993 (GU C 83, pag. 3).
5 In sede di esame parlamentare del progetto di legge venivano
decise talune modifiche. La Commissione, atteso che il governo
olandese le aveva notificato tali modifiche con lettera
6 dicembre 1993, comunicava, con lettera 13 aprile 1994,
di aver deciso in data 29 marzo 1994 di non sollevare obiezioni
avverso le modifiche proposte. Tale decisione veniva pubblicata
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 4 giugno
1994 (GU C 153, pag. 20).
6 Il 13 ottobre 1994, veniva presentato al Parlamento olandese
un progetto di legge volto a modificare la WBM con l’introduzione
di un emendamento definitivo e di due emendamenti transitori.
Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, il detto progetto
prevedeva un aumento dell’importo da NLG 28,50 a NLG 29,20
per 1 000 kg di rifiuti e la possibilità di restituzione
della tassa a chiunque consegnasse residui di disinchiostrazione
a fini di trasformazione, nonché a chiunque consegnasse
rifiuti provenienti dal riciclaggio di materie plastiche
ad un’impresa di trasformazione di rifiuti. Con lettera
27 ottobre 1994, il governo olandese notificava tali misure
alla Commissione, qualificandole come «precisazioni».
7 Con lettera 25 novembre 1994, la Commissione richiamava
l’attenzione del governo olandese sul fatto che la notifica
era incompleta e poneva al riguardo taluni quesiti. Il detto
governo rispondeva a tali quesiti con lettera 20 dicembre
1994, in cui comunicava, inoltre, che il progetto di legge
riguardava anche due nuove misure di aiuto. Una di tali
misure consisteva in un’esenzione transitoria dalla tassa
sui rifiuti relativa ai fanghi dragati depurabili.
8 La WBM, la legge di attuazione del detto progetto di legge
nonché la legge di modifica venivano adottate dalla prima
sezione degli Staten-Generaal il 21 dicembre 1994. Con regio
decreto 23 dicembre 1994, la data di entrata in vigore della
WBM modificata veniva fissata al 1º gennaio 1995.
9 La Commissione, ritenendo che la WBM, nel testo modificato,
fosse entrata in vigore il 1º gennaio 1995, con lettera
25 gennaio 1995, informava il governo olandese di considerare
le misure di aiuto in questione quali aiuti non notificati,
in quanto adottate prima che la Commissione si pronunciasse
al riguardo, e chiedeva che le fossero comunicati, inter
alia, i testi integrali della WBM. La Commissione si pronunciava
solo al termine del periodo d’imposta controverso. Con telefax
23 maggio 1995, integrato con lettera 3 luglio 1995, l’istituzione
comunicava che non sussistevano, a suo avviso, elementi
di aiuti incompatibili con il mercato comune.
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Causa principale e questioni pregiudiziali
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10 Lo Streekgewest è un ente con personalità
giuridica, inizialmente costituito e controllato da 18 comuni
della regione olandese del Westelijk Noord-Brabant. Dal
1ºgennaio 1997, i comuni che costituiscono tale ente sono
7. Lo Streekgewest è incaricato della raccolta di rifiuti
domestici nonché del loro trasporto verso un impianto di
smaltimento, anch’esso posto sotto la sua responsabilità.
Ai sensi dell’art. 18 della WBM, la tassa è dovuta ogni
qualvolta i rifiuti vengano consegnati ad un impianto di
smaltimento.
11 Nel periodo intercorrente tra il 1º e il 31 gennaio 1995,
lo Streekgewest versava a titolo di tassa sui rifiuti un
importo pari a NLG 499 914,00. Tuttavia, esso presentava
reclamo, chiedendo la restituzione dell’importo versato.
Tale domanda veniva respinta con decisione dell’ispettorato
delle imposte. Avverso tale decisione lo Streekgewest presentava
quindi ricorso dinanzi al Gerechtshof te’s-Gravenhage (Paesi
Bassi), che disponeva il rimborso di NLG 80 796,40.
12 Lo Staatssecretaris impugnava la decisione del detto
giudice dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden. Anche lo
Streekgewest impugnava dinanzi al medesimo giudice il diniego
del Gerechtshof di concedere il rimborso per la totalità
dell’importo.
13 Ritenendo che la soluzione della controversia principale
dipendesse dall’interpretazione dell’art. 93, n. 3, del
Trattato, lo Hoge Raad der Nederlanden decideva di sospendere
il giudizio e di sollevare dinanzi alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se le disposizioni dell’art. 93, n. 3, ultima frase,
del Trattato CE […] possano essere invocate soltanto da
un singolo leso dalla distorsione della concorrenza transfrontaliera
conseguente ad una misura di aiuto.
2) Se, nel caso in cui una misura di aiuto ai sensi dell’art.
93, n. 3, ultima frase, del Trattato CE […] consista in
un’esenzione (ivi compresa anche la riduzione della tassa
e lo sgravio fiscale) da una tassa il cui gettito confluisca
nel pubblico erario, laddove non sia prevista al riguardo
una sospensione dell’esenzione durante il procedimento di
notifica, detta tassa debba essere considerata quale parte
integrante della misura di aiuto medesima in considerazione
del fatto che l’imposizione della tassa ai soggetti che
non fruiscono di esenzione costituisce il mezzo col quale
viene realizzato un effetto favorevole, sicché il divieto
previsto dalla detta disposizione si applica del pari alla
tassa (o alla sua riscossione) fintantoché l’esecuzione
della misura di aiuto non sia autorizzata in base alla disposizione
medesima.
3) In caso di soluzione negativa alla precedente questione:
se, laddove venga ravvisato un nesso [come il fatto che
una piccola parte della tassa in questione (NLG 0,70 per
tonnellata di rifiuti) serve a compensare gli effetti dei
regimi di restituzione di cui al punto 6 della presente
sentenza] fra l’aumento di una determinata tassa, il cui
gettito confluisce nel pubblico erario, e una misura d’aiuto
progettata ai sensi dell’art. 93, n. 3, ultima frase, del
Trattato, l’introduzione di tale aumento debba essere considerata
quale esecuzione della misura di aiuto (o quale inizio della
stessa), ai sensi della disposizione in esame. Qualora la
soluzione della questione dipenda dall’intensità di detto
nesso, quali siano, in tal caso, le circostanze rilevanti.
4) Qualora il divieto di esecuzione della misura di aiuto
riguardi anche la tassa, se la decisione finale della Commissione
con cui la detta misura venga dichiarata compatibile col
mercato comune non implichi la successiva sanatoria dell’invalidità
della tassa.
5) Qualora il divieto di esecuzione della misura di aiuto
riguardi anche la tassa, se il soggetto a carico del quale
questa viene riscossa possa opporvisi giudizialmente, invocando
gli effetti diretti dell’art. 93, n. 3, del Trattato, contestando
la tassa in toto o in parte.
6) In quest’ultima ipotesi, se il diritto comunitario imponga
requisiti specifici in ordine ai criteri in base ai quali
accertare quale parte della tassa ricada nel divieto di
cui all’art. 93, n. [3], ultima frase, del Trattato».
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Sulla prima questione
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14 Con la sua prima questione, il giudice
del rinvio chiede, sostanzialmente, se le disposizioni dell’art.
93, n. 3, ultima frase, del Trattato possano essere invocate
da un singolo che non sia leso dalla distorsione della concorrenza
transfrontaliera conseguente ad una misura di aiuto.
15 Conformemente ad una costante giurisprudenza della Corte,
dall’effetto diretto riconosciuto all’ultima frase dell’art.
93, n. 3, del Trattato discende che l’efficacia immediata
del divieto di dare esecuzione all’aiuto previsto dal suddetto
articolo investe qualsiasi aiuto posto in essere senza preventiva
notifica (v. sentenza 21 novembre 1991, causa C-354/90,
Fédération nationale du commerce extérieur des produits
alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs
de saumon, Racc. pag. I-5505, punto 11; in prosieguo: la
«sentenza FNCE»).
16 La Corte ha inoltre affermato che, quando le modalità
di finanziamento di un aiuto mediante tassa costituiscano
parte integrante della misura di aiuto, le conseguenze derivanti
dalla violazione, da parte delle autorità nazionali, del
divieto di esecuzione sancito dall’art. 93, n. 3, ultima
frase, del Trattato CE devono trovare applicazione anche
relativamente a tale aspetto della misura di aiuto (sentenza
21 ottobre 2003, cause riunite C-261/01 e C-262/01, Van
Calster e a., Racc. pag. I 0000). In tali circostanze, ne
discende che le autorità nazionali sono tenute, in via di
principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione
del diritto comunitario (v. sentenza 14 gennaio 1997, cause
riunite da C-192/95 a C-218/95, Comateb e a., Racc. pag.
I-165, punto 20 nonché sentenza van Calster, cit., punto
53).
17 Spetta ai giudici nazionali salvaguardare i diritti dei
singoli in caso di eventuale inosservanza, da parte delle
autorità nazionali, del divieto di dare esecuzione agli
aiuti. Siffatta inosservanza, dedotta dai singoli che possono
farla valere ed accertata dai giudici nazionali, deve indurre
questi ultimi a trarne tutte le conseguenze, conformemente
al loro diritto nazionale (v., segnatamente, sentenze FNCE,
cit., punto 12, e 16 dicembre 1992, causa C-17/91, Lornoy
e a., Racc. pag. I-6523 , punto 30).
18 Quanto alle norme nazionali relative alla legittimazione
e all’interesse ad agire di un singolo, la Corte ha ritenuto
che il diritto comunitario richiede che tali norme non ledano
il diritto ad una effettiva tutela giurisdizionale nell’esercizio
dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario
(sentenze 11 luglio 1991, cause riunite da C 87/90 a C 89/90,
Verholen e.a., Racc. pag. I-3757, punto 24, e 11 settembre
2003, causa C-13/01, Safalero, Racc. pag. I-8679, punto
50).
19 Un singolo può avere interesse ad avvalersi, dinanzi
ai giudici nazionali, dell’effetto diretto del divieto di
esecuzione previsto dall’art. 93, n. 3, ultima frase, del
Trattato, non solo al fine di far venir meno gli effetti
negativi della distorsione della concorrenza provocata dalla
concessione di un aiuto contra ius, ma anche per ottenere
la restituzione di una tassa riscossa in contrasto con la
detta disposizione. In quest’ultima ipotesi, la questione
se il soggetto sia stato leso dalla distorsione della concorrenza
conseguente alla misura di aiuto non rileva nella valutazione
del suo interesse ad agire. Deve essere preso in considerazione
solo il fatto che il singolo sia assoggettato ad un tributo
che costituisce parte integrante di una misura di aiuto
attuata in violazione del divieto sancito dalla detta disposizione.
20 Tale conclusione, inoltre, trova giustificazione nell’obiettivo
di garantire l’effetto utile del divieto di esecuzione previsto
dall’art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato (v., segnatamente,
sentenza FNCE, cit., punto 16).
21 La prima questione va dunque risolta dichiarando che
l’art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato deve essere
interpretato nel senso che tale disposizione può essere
invocata da un singolo assoggettato ad una tassa che costituisca
parte integrante di una misura di aiuto e che venga riscossa
in violazione del divieto di esecuzione previsto dalla disposizione
medesima, indipendentemente dal fatto che egli sia o meno
leso dalla distorsione della concorrenza conseguente alla
misura di aiuto.
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Sulla seconda e la terza questione
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22 La seconda e la terza questione pregiudiziale
riguardano le circostanze in presenza delle quali sussiste
un nesso sufficiente tra una tassa ed una misura di aiuto
consistente in un’esenzione dalla tassa medesima, sicché
il divieto di esecuzione previsto dall’art. 93, n. 3, ultima
frase, del Trattato non si applica solo alla misura di aiuto
ma anche alla tassa. È opportuno trattare tali questioni
congiuntamente.
23 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede,
sostanzialmente, se il divieto di esecuzione previsto dall’art.
93, n. 3, ultima frase, del Trattato si applichi ad una
tassa quando la misura di aiuto consista in un’esenzione
dalla tassa medesima. Con la sua terza questione, il giudice
del rinvio intende chiarire in quali circostanze la compensazione
della perdita di gettito fiscale, conseguente all’esenzione,
con un aumento della tassa costituisca un nesso sufficiente
tra l’aiuto e la tassa medesima, sicché il divieto di esecuzione
previsto dalla detta disposizione si estenda alla tassa.
24 In limine deve rilevarsi che, come evidenziato dall’avvocato
generale ai paragrafi 28 e 29 delle proprie conclusioni,
il Trattato prevede una precisa delimitazione tra i regimi
concernenti, da un lato, gli artt. 92 del Trattato CE (divenuto,
in seguito a modifica, art. 87 CE), 93 del Trattato CE e
94 del Trattato CE (divenuto art. 89 CE), gli aiuti di Stato
e, dall’altro, gli artt. 101 del Trattato CE (divenuto,
in seguito a modifica, art. 96 CE) e 102 del Trattato CE
(divenuto art. 97 CE), le distorsioni risultanti dalla disparità
tra le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative
degli Stati membri, e, segnatamente, le disposizioni in
materia fiscale.
25 I tributi non ricadono nella sfera di applicazione delle
disposizioni del Trattato concernenti gli aiuti di Stato,
a meno che essi non costituiscano la modalità di finanziamento
di una misura di aiuto, costituendo parte integrante della
misura stessa.
26 Affinché possa ritenersi che una tassa costituisca, in
tutto o parzialmente, parte integrante di una misura di
aiuto, deve necessariamente sussistere un vincolo di destinazione
tra la tassa e l’aiuto in forza della normativa nazionale
pertinente, nel senso che il gettito della tassa venga necessariamente
destinato al finanziamento dell’aiuto. Se tale vincolo sussiste,
il gettito della tassa influenza direttamente l’entità dell’aiuto
e, conseguentemente, la valutazione della compatibilità
dell’aiuto medesimo con il mercato comune (v., in tal senso,
sentenza 25 giugno 1970, causa 47/69, Francia/Commissione,
Racc. pag. 487, punti 17, 20 e 21). La Corte ha quindi ritenuto
che, quando sussista un siffatto nesso tra la misura di
aiuto ed il relativo finanziamento, la notifica della misura
di aiuto, prevista dall’art. 93, n. 3, del Trattato, deve
riguardare anche le modalità di finanziamento dell’aiuto
stesso, affinché la Commissione possa svolgere il proprio
esame sulla base di informazioni complete. In caso contrario,
non potrebbe escludersi che venga dichiarata compatibile
una misura di aiuto che tale non avrebbe potuto essere dichiarata
se la Commissione fosse stata a conoscenza delle sue modalità
di finanziamento (sentenze Van Calster e a., cit., punti
49 e 50, nonché 15 luglio 2004, causa C 345/02, Pearle e
a., Racc. pag. I-0000, punto 30).
27 Nella fattispecie oggetto della controversia principale,
la misura di aiuto assume la forma di un’esenzione dalla
tassa sui rifiuti. Ancorché, ai fini delle stime di bilancio
dello Stato membro di cui trattasi, il vantaggio fiscale
sia stato compensato con un aumento dell’importo della tassa
sui rifiuti da NLG 28,50 a NLG 29,20 per 1 000 kg. di rifiuti,
tale circostanza non è di per sé sufficiente a dimostrare
l’esistenza di un vincolo stringente tra la tassa e il vantaggio
fiscale.
28 Da un lato, infatti, dalla decisione di rinvio emerge
che il testo della WBM non prevede alcun vincolo di destinazione
tra la tassa sui rifiuti e il finanziamento dell’esenzione
fiscale. Dall’altra, il gettito della detta tassa non incide
affatto sull’importo dell’aiuto. L’applicazione dell’esenzione
fiscale e la relativa portata, infatti, non dipendono dal
gettito dalla detta tassa.
29 La seconda e la terza questione vanno pertanto risolte
dichiarando che l’art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato
va interpretato nel senso che il divieto ivi contenuto si
applica ad una tassa solamente qualora sussista un vincolo
di destinazione tra il gettito della tassa e la misura di
aiuto di cui trattasi. La circostanza che l’aiuto venga
concesso sotto forma di esenzione fiscale o il fatto che
la perdita di introiti fiscali in conseguenza di tale esenzione,
ai fini delle stime di bilancio dello Stato membro di cui
trattasi, venga compensata con un aumento della tassa, non
sono di per sé sufficienti a far sorgere il detto vincolo.
30 Alla luce della soluzione della seconda e della terza
questione, non occorre procedere alla soluzione della quarta,
quinta e sesta questione.
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Sulle spese
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31 Nei confronti delle parti nella causa
principale il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi
statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare
osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti,
non possono dar luogo a rifusione.
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Per questi motivi
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la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) L’art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato CE (divenuto
art. 88, n. 3, ultima frase, CE) dev’essere interpretato
nel senso che tale disposizione può essere invocata da un
singolo assoggettato ad una tassa che costituisca parte
integrante di una misura di aiuto e venga riscossa in violazione
del divieto di esecuzione previsto dalla disposizione medesima,
indipendentemente dal fatto che egli sia o meno leso dalla
distorsione della concorrenza conseguente alla misura di
aiuto.
L’art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato va interpretato
nel senso che il divieto ivi contenuto si applica ad una
tassa solamente qualora sussista un vincolo di destinazione
tra il gettito della tassa e la misura di aiuto di cui trattasi.
La circostanza che l’aiuto venga concesso sotto forma di
esenzione fiscale o il fatto che la perdita di introiti
fiscali in conseguenza di tale esenzione, ai fini delle
stime di bilancio dello Stato membro di cui trattasi, venga
compensata con un aumento della tassa, non sono di per sé
sufficienti a far sorgere il detto vincolo.
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ELISA LENZI
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Nota a CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sezione I – sentenza 13 gennaio 2005
La
domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 234 TCE
cui è seguita la sentenza che si annota riguarda
l'interpretazione dell'art. 93, n. 3, del Trattato
CE (divenuto art. 88, n. 3, CE), il quale prevede
l’obbligo di comunicare alla Commissione i progetti
tesi ad istituire o modificare aiuti statali, in
modo che tale organo valuti l’eventuale attivazione
di una ulteriore procedura di controllo, in pendenza
della quale agli Stati membri è vietato dare esecuzione
alle misure progettate. In particolare lo Hoge Raad
der Nederlanden, investito di una controversia tra
lo Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (ente locale
incaricato della raccolta di rifiuti domestici)
e lo Staatssecretaris van Financiën (Ministro delle
finanze olandese) relativa ad una richiesta di restituzione
di tasse sui rifiuti che si assumono riscosse in
violazione del divieto ex art. 93, n. 3 del Trattato
CE, si rivolge alla CGCE al fine di chiarire diversi
punti ritenuti rilevanti per la decisione del procedimento.
Anzitutto il giudice di rinvio chiede di stabilire
quali soggetti possano valersi di tale divieto di
esecuzione, considerato che l'ente ricorrente non
appare qualificabile come soggetto leso direttamente
dalle eventuali distorsioni della concorrenza transfrontaliera
dovute alla misura di aiuto prevista nel caso di
specie. Secondo la Corte è legittimato ad agire
di fronte al Giudice nazionale, invocando l'applicazione
diretta dell'art. 93, n. 3, TCE, non solo chi voglia
porre nel nulla gli effetti negativi dovuti alla
distorsione della concorrenza derivante dall'avvenuta
violazione, ma anche chi, a prescindere da una lesione
sotto il profilo della concorrenza, sia stato assoggettato
ad una tassa che faccia parte integrante di una
misura d'aiuto posta in essere in violazione della
procedura prevista dal Trattato.
Proseguendo nell’esame dei quesiti posti dal Giudice
di rinvio, la CGCE chiarisce che il divieto di esecuzione
di cui si discute è applicabile ai soli tributi
che costituiscano la modalità di finanziamento di
una misura di aiuto, in virtù di un vincolo di destinazione
contenuto nella normativa nazionale che li prevede.
Ricorrendo queste condizioni, la notifica imposta
dall’art. 93, n. 3 TCE relativa all’introduzione
o alla modifica di una misura di aiuto, per completezza
di informazioni, deve riguardare anche il gettito
della tassa che è destinata a finanziare il progetto;
di conseguenza, in caso di mancata notifica, scatta
il divieto di esecuzione anche rispetto alla riscossione
di una tassa del tipo descritto. Nel caso di specie
sottoposto alla Corte non sussiste nessun vincolo
di destinazione espresso, né esso può essere dedotto
dal fatto che la misura d’aiuto in questione, consistente
in una esenzione dalla tassa sui rifiuti, sia accompagnata
da un aumento dell’importo della tassa stessa; infatti,
sebbene si possa supporre nel legislatore olandese
l’intento di compensare gli effetti della misura
di aiuto, l’applicazione di quest’ultima è del tutto
indipendente dall’aumento di gettito previsto.
In conclusione l’eventuale aumento di una tassa,
sia pure in chiave compensativa rispetto all’introduzione
di una misura di aiuto sotto forma di esenzione,
non è una circostanza sufficiente a far sorgere
il vincolo di destinazione necessario per poter
estendere l’applicazione del divieto di esecuzione
ex art. 93, n. 3 TCE alla riscossione della tassa
considerata.
(In materia di aiuti statali alle imprese nell’ambito
dell’ordinamento comunitario cfr. i rapporti e censimenti
redatti dalla Commissione nel corso degli anni,
a partire dal 1989 fino al più recente, COMMISSIONE
EUROPEA, La politica di concorrenza dell’Unione
Europea. Relazione sulla politica di concorrenza,
Bruxelles, 2002, sul sito http://europe/eu.int/comm,
77 e ss. Invece, per quanto attiene alla giurisprudenza
comunitaria in materia di procedure ex art. 92 e
seguenti, si vedano in particolare CGCE, sent. 20
marzo 1984, causa 84/82, Germania/Commissione, Raccolta,
1984, 1451; Id., sent. 14 febbraio 1990, causa C-301/87,
Francia/Commissione, ivi, 1990, 307; Id., sent.
21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione,
ibidem, 959; Id., sent. 21 novembre 1991, causa
C-354/90, Fédération nazionale du commerci extérieur
des produits alimentaires et Syndacat des négocianteset
trasformateures de saumon, ibidem, 5505; in merito
poi ai casi di aiuti di natura fiscale cfr. CGCE,
sent. 2 luglio 1974, causa 173/73, in Raccolta,
1974, 709; Id., sent. 21 maggio 1980, causa 73/79,
Commissione/Italia, ivi, 1980, 1533; Id., sent.
13 luglio 1988, causa 102/87, Francia/Commissione,
ivi, 1988, 4067; Id., sent. 11 marzo 1991, cause
riunite da C-78/90 a C-83/90, Compagnie commerciale
de l’Ouest, ivi, 1991, 1847; Id., sent. 15 marzo
1994, causa C-387/92, Banco Exterior de España,
ivi, 1994, 877. In dottrina, per quanto riguarda
le procedure previste dal TCE per il controllo degli
aiuti e la loro rilevanza nell’ordinamento interno
degli stati membri, si vedano ADOTTI, Il ruolo del
giudice nazionale nell’applicazione dell’art. 93.3
del Trattato CE in materia di aiuti statali alle
imprese con riferimento alla recente giurisprudenza
della Corte di Giustizia, in Dir. com. e degli sc.
int., 1996, 721 e ss.; DELLA CANANEA, Il ruolo della
Commissione nell’attuazione del diritto comunitario:
il controllo sugli aiuti statali alle imprese, in
Riv. it. dir. pubbl. comp., 1993, 399 e ss.; ORLANDI,
Sull’applicabilità da parte del giudice italiano
degli articoli 92 e 93 del Trattato istitutivo della
CEE, in Giur. di merito, 1994, pt. IV, 791 e ss.;
PALMERI, Gli aiuti di stato alle attività produttive
ed il loro regime comunitario: articoli 92-94 del
Trattato istitutivo della Comunità europea, Rimini,
1992; QUIGLEY, The notion of a State Aid in the
EEC, in European Law Review, 1988, 242 e ss.; SCHINA,
State Aids under the EEC Treaty articles 92 to 94,
Oxford, 1987; TRIGGIANI, Gli aiuti statali alle
imprese nel diritto internazionale e comunitario,
Bari, 1993. Per approfondire il tema degli aiuti
di rilevanza comunitaria concessi tramite misure
fiscali cfr. anche BALLARINO, Gli aiuti di Statonel
diritto comunitario, Napoli, 1997; FICHERA, Le agevolazioni
fiscali, Padova, 1992; FICHERA, Gli aiuti fiscali
nell’ordinamento comunitario, in Riv. dir. fin.
e sc. fin., 1998, 84 e ss.; ORLANDI, Gli aiuti di
Stato nel diritto comunitario, Esi, Napoli, 1996;
RADLER – LAUSTERER – BLUMENBERG, Tax abuse and EC
law, in EC Tax Review, 1997, 86 e ss.; ROBERTI,
Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, Padova,
1997; ROCCATAGLIATA – MEDICI, Normativa comunitaria
in materia di aiuti concessi dallo Stato alle imprese
sotto forma di agevolazioni fiscali, in Riv. it.
Dir. pubbl. comp., 1998, 619 e ss. ; ROLLE, Mercato
interno e fiscalità diretta nel Trattato di Roma
e nelle recenti iniziative della Commissione Europea,
in Dir. e pratica trib., 1999, in particolare 49
e ss.; TESAURO, Diritto comunitario, Padova, 2003,
p. 490 e ss.; VALENTE – ROCCATAGLIATA, Gli aiuti
fiscali nell’Unione Europea, in Corr. Trib., 1998,
3267). |
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