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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 15 aprile 2005 n. 250
Pres. Barbagallo , est.Giaccardi
Mazzullo Francesco e Mazzullo Letteria (avv.ti M. Caldarera e G. Calandra) c. Comune di Taormina (avv.ti N. Saitta e G. Piazza), Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina(Avvocatura distrettuale di Stato di Palermo)


1. Edilizia ed urbanistica – concessione edilizia – parametro della “volumetria preesistente” – caratteri.

 

2. Edilizia ed urbanistica – procedimento di sanatoria pendente – precedenti abusi edilizi - effetti automatici su volumetrie oggetto di concessione caducata in giudizio – non sussistono.

1. In materia di edilizia e di urbanistica, ai fini del rilascio di concessione edilizia, per “volumetria preesistente” deve intendersi esclusivamente quella coperta da valido ed efficace titolo concessorio ed autorizzatorio, non anche la volumetria aggiuntiva abusivamente realizzata la cui concessione edilizia in sanatoria sia stata annullata in sede giurisdizionale.

 

2. In materia di edilizia e di urbanistica, la pendenza di un nuovo procedimento di sanatoria, recentemente avviato sulla base della normativa sopravvenuta per gli abusi edilizi la cui concessione in sanatoria ha già formato oggetto di annullamento giurisdizionale, non è in grado di estendere automaticamente i suoi effetti anche sugli incrementi volumetrici assentiti dal provvedimento concessorio in questa sede impugnato, ritenuto illegittimo e caducato. Pertanto l’interessato dovrà, se mai , attivarsi con altra separata richiesta di sanatoria, ove ne ricorrano le condizioni sostanziali e temporali, al fine di regolarizzare anche quanto costruito sulla base della illegittima concessione edilizia che viene in questa sede caducata.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
in sede giurisdizionale

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 950 del 2002 proposto da
MAZZULLO FRANCESCO e MAZZULLO LETTERIA, rappresentati e difesi dagli avv. Mario Caldarera e Girolamo Calandra, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Palermo, piazza V.E. Orlando, 33;

 

contro

 

il COMUNE DI TAORMINA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Nazareno Saitta, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Giustino Piazza, in Palermo, via Villaermosa, 18;
la SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata presso la stessa, in Palermo, via A. De Gasperi, 81;

 

e nei confronti
della G.A.I.S. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Aldo Tigano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Pietro Allotta, in Palermo, via D. Trenta-coste, 89;

 

per l'annullamento
della sentenza n. 721/02 del 2 maggio 2002, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione I di Catania, ha dichiarato in parte irricevibile ed in parte inammissibile il ricorso n. 1301/01 proposto per l’annullamento: a) quanto al ricorso principale, della concessione edilizia n. 10 del 1° febbraio 2001, della delibera del Consiglio Comunale n. 114 del 22 dicembre 2000, del nulla osta della Soprintendenza di cui alla nota n. 3769 del 23 giugno 2000 e della concessione edilizia n. 6 del 25 febbraio 1997; b) quanto ai motivi aggiunti, della concessione edilizia n. 72 del 2 ottobre 2001 e del provvedimento della Soprintendenza prot. n. 4396/cc del 24 settembre 2001.

 

Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taormina, della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina e della G.A.I.S. s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l'ordinanza n. 799/02 del 9 ottobre 2002, con la quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
Vista la decisione parziale n. 228/03, del 9 giugno 2003, e gli adempimenti istruttori resi in esecuzione della stessa;
Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 13 gennaio 2005 il Consigliere Giorgio Giaccardi e uditi, altresì, l’avv. G. Calandra per gli appellanti, l’avv. G. Rubino, su delega dell’avv. N. Saitta, per il comune appellato, l’avv. dello Stato Pollara per la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina e l’avv. S. Martella, su delega dell’avv. A. Tigano per la G.A,I,S. S.p.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

I signori Francesco e Letteria Mazzullo ricorrono in appello avverso la sentenza n. 781/2002 con la quale il TAR della Sicilia, Catania, ha dichiarato irricevibile per tardività l’impugnazione dagli stessi proposta avverso la concessione edilizia n. 6 del 25 febbraio 1997, rilasciata alla controinteressata G.A.I.S. s.r.l. per lavori di adeguamento e ammodernamento dell’Hotel Villa Diodoro di Taormina, ed inammissibile l’impugnazione proposta avverso le concessioni edilizie n. 10 dell’1 febbraio 2001 e n. 72 del 2 ottobre 2001, nonché avverso la delibera del Consiglio Comunale ed i pareri della Soprintendenza ai BB.CC.AA. in epigrafe indicati. Gli appellanti censurano le statuizioni in rito rese dal giudice di primo grado sotto i seguenti profili:
Ia) sarebbe erronea la qualificazione della concessione edilizia n. 72/01 come variante, trattandosi in realtà di nuova ed autonoma concessione, come tale soggetta ad autonoma e diretta impugnativa;
Ib) l’eventuale tardività dell’impugnazione della concessione n. 6 del 1997 non renderebbe inammissibile l’autonoma impugnativa delle concessioni edilizie nn. 10 e 72 del 2001, essendo la prima con-cessione decaduta ope legis per mancato inizio dei lavori nel triennio;
IIa) sarebbe erronea la declaratoria di inammissibilità dell’impugnativa proposta avverso la concessione edilizia n. 10 del 2001, sul presupposto che la stessa abbia approvato un progetto di variante che non è stato e non sarà mai realizzato; né risponderebbe al vero che la concessione in variante n. 72/2001 contempli una riduzio-ne della volumetria da realizzare rispetto a quanto già assentito con la concessione n. 10 del 2001, ripristinando la volumetria già assentita con l’originaria concessione n. 6/1997;
IIb) la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente omesso di esaminare il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso la concessione n. 72/2001; III) sarebbe erronea la declaratoria di tardività dell’impugnativa proposta da Mazzullo Letteria avverso la concessione edilizia n. 6/1997, in quanto fondata su una presunzione ricavata da altra presunzione.
Nel merito, gli appellanti insistono per l’accoglimento delle censure dedotte con l’originario ricorso, rilevando in particolare la fondatezza del quarto motivo alla luce della decisione n. 153/02 di questo Consiglio, che ha riformato la sentenza n. 296/97 del TAR Catania, resa inter partes, annullando la concessione edilizia in sanatoria 25 agosto 1994, n. 149 rilasciata dal Comune di Taormina alla società G.A.I.S..
Resistono all’appello il Comune di Taormina e la controinteressata, assumendone l’infondatezza e chiedendone l’integrale rigetto.
Con ordinanza n. 799/02 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata.
Con decisione n. 228/03 il Consiglio, definendo parzialmente il giudizio: a) ha confermato la declaratoria di irricevibilità dell’impugnazione proposta da ambedue i ricorrenti avverso la concessione edi-lizia n. 6 del 25 febbraio 1997, nonché la declaratoria di inammissibi-lità dell’intero ricorso proposto da Mazzullo Letteria; b) in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato ammissibile l’impugnazione proposta da Mazzullo Francesco avverso gli altri atti impugnati con il ricorso di primo grado e relativi motivi aggiunti, disponendo incom-benti istruttori a carico del Comune di Taormina ai fini della definizione nel merito della residua controversia.
Espletato detto incombente, dopo scambio di ulteriori memorie difensive, l’appello è tornato in decisione alla pubblica udienza del 13 gennaio 2005.

 

DIRITTO

 

Con la decisione parziale n. 228/03, richiamata in narrativa, sono state compiutamente definite le questioni in rito proposte dalle parti nei due gradi di giudizio, con declaratoria di parziale irricevibilità e parziale inammissibilità del gravame proposto da Mazzullo Letteria, di irricevibilità dell’impugnazione proposta da Mazzullo Francesco avverso l’originaria concessione edilizia n. 6 del 25 febbraio 1997, ed infine, in riforma della sentenza di primo grado, di ammissibilità dell’impugnazione proposta dallo stesso Mazzullo Francesco avverso le concessioni edilizie nn. 10 e 72 del 2001 e gli inerenti atti preparatori e presupposti (delibera del Consiglio Comunale n. 114 del 22 dicembre 2000, nulla osta della Soprintendenza n. 3769 prot. del 23 giugno 2000 e nota della Soprintendenza, prot. n. 4936/cc, del 24 settem-bre 2001).
A seguito dell’istruttoria espletata in esecuzione della menzionata decisione parziale, il gravame è ora suscettibile di definizione anche nel merito, con accoglimento della parte di impugnazione già ritenuta ammissibile e conseguente annullamento degli atti con essa impugnati dinanzi al TAR.
In particolare, è fondato ed assorbente il quarto motivo dell’originario ricorso dinanzi al TAR, con il quale si deduceva il vizio di illegittimità derivata e violazione dell’art. 23 delle N.A. al P.R.G. di Taormina.
Ed invero, a seguito dell’intervenuto annullamento in sede giu-risdizionale della concessione edilizia in sanatoria n. 149 del 1994, rilasciata alla società G.A.I.S. con riferimento ad una volumetria aggiuntiva abusivamente realizzata pari a circa 3800 metri cubi (decisio-ne n. 153 del 19 marzo 2002 di questo Consiglio), viene necessaria-mente meno una indispensabile condizione di legittimità ai fini del successivo rilascio delle due concessioni edilizie del 2001 che formano oggetto del presente giudizio, e cioè il mantenimento della volume-tria ivi assentita entro il limite tassativo ed inderogabile del 20% della volumetria preesistente, ex art. 23 delle N.T.A. al P.R.G..
Posto che infatti, ai fini dell’applicazione della ricordata norma di piano, per “volumetria preesistente” deve intendersi esclusivamente quella coperta da valido ed efficace titolo concessorio o autorizzatorio, risulta di immediata evidenza come la percentuale del 20% assentibile ex novo risulti ampiamente assorbita dalla preesistente e allo stato non sanata edificazione abusiva.
Né, per altro verso, la pendenza di un nuovo procedimento di sanatoria per gli abusi anteriori al 1994, recentemente avviato ad im-pulso della società appellata sulla base di normativa sopravvenuta, è in grado di estendere automaticamente i suoi effetti anche sugli incre-menti volumetrici medio tempore assentiti in base ai distinti ed auto-nomi titoli concessori in questa sede impugnati, dovendo se mai la società appellata attivarsi con altra separata richiesta di sanatoria, ove ne ricorrano le condizioni sostanziali e temporali, al fine di regolariz-zare anche quanto costruito sulla base delle illegittime concessioni edilizie che vengono in questa sede caducate.
In questo senso, la nota prot. 9084 del 14.8.2003, resa dal Comune di Taormina a riscontro della richiesta interlocutoria formulata dal Collegio con decisione parziale n. 228/03, costituisce la più elo-quente riprova della fondatezza della linea argomentativa che precede, laddove sottolinea ripetutamente la totale autonomia strutturale e fun-zionale che contraddistingue le opere già coperte dalla concessione edilizia in sanatoria annullata da questo Consiglio e quelle che formano invece oggetto dei titoli concessori in questa sede impugnati. Ed infatti, la conclamata non incidenza dal punto di vista tecnico degli interventi di ampliamento previsti con le concessioni del 2001 sulla parte dell’immobile realizzata in difformità sta semplicemente a significare che quanto illegittimamente assentito con le concessioni in questa sede impugnate non può trovare copertura sanante nelle iniziative in corso con riguardo agli abusi più risalenti nel tempo, fermo restando in ogni caso che questi ultimi non possono a loro volta essere utilizzati ai fini del computo della cubatura preesistente sulla quale applicare l’aumento volumetrico percentuale previsto dallo strumento urbanistico.
Assorbito ogni ulteriore profilo di censura, l’appello viene pertanto accolto in parte qua, con conseguente annullamento degli atti analiticamente indicati in dispositivo.
Stante l’esito complessivo del giudizio, quale scaturente dalla decisione parziale n. 228/03 e dalla presente decisione definitiva, stimasi equo disporre la compensazione tra le parti di un quarto delle spese relative ai due gradi di giudizio, con aggravio solidale dei residui tre quarti sulle parti appellate (Comune di Taormina e G.A.I.S. s.r.l.), secondo un criterio di soccombenza sostanziale, compensare per il resto. La liquidazione segue come da dispositivo.

 

P. Q. M.

 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na in sede giurisdizionale, pronunziando definitivamente sull’appello proposto da Mazzullo Francesco e Mazzullo Letteria, per le parti non ancora definite con decisione interlocutoria n. 228/03 del 9 giugno 2003, lo accoglie come da motivazione e per l’effetto, in parziale ri-forma della sentenza appellata, annulla la concessione edilizia n. 10 del 1° febbraio 2001, la delibera del Consiglio Comunale n. 114 del 22 dicembre 2000, il nulla osta della Soprintendenza di cui alla nota n. 3769 del 23 giugno 2000, la concessione edilizia n. 72 del 2 ottobre 2001 e il provvedimento della Soprintendenza prot. n. 4396/cc del 24 settembre 2001. Condanna gli appellati Comuni di Taormina e G.A.I.S. s.r.l., in solido tra loro, alla rifusione in favore dell’appellante Mazzullo Francesco dei tre quarti delle spese di giudizio, che liquida per tale parte in complessivi Euro 4.500 (quattromilacinquecento); compensa per il resto le spese fra le parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, addì 13 gennaio 2005 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio con l'intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Giorgio Giaccardi, estensore, Antonino Corsaro, Francesco Teresi, componenti.

 

F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente
F.to: Giorgio Giaccardi, Estensore
F.to: Tistera Maria Assunta, Segretario

 

Depositata in segreteria il 15 aprile 2005

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