| CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE
- Sentenza 15 aprile 2005 n. 250
Pres. Barbagallo , est.Giaccardi
Mazzullo Francesco e Mazzullo Letteria (avv.ti M. Caldarera
e G. Calandra) c. Comune di Taormina (avv.ti N. Saitta e
G. Piazza), Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali
di Messina(Avvocatura distrettuale di Stato di Palermo)
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1. Edilizia ed urbanistica – concessione
edilizia – parametro della “volumetria preesistente” – caratteri.
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2. Edilizia ed urbanistica – procedimento
di sanatoria pendente – precedenti abusi edilizi - effetti
automatici su volumetrie oggetto di concessione caducata
in giudizio – non sussistono.
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1. In materia di edilizia e di urbanistica,
ai fini del rilascio di concessione edilizia, per “volumetria
preesistente” deve intendersi esclusivamente quella coperta
da valido ed efficace titolo concessorio ed autorizzatorio,
non anche la volumetria aggiuntiva abusivamente realizzata
la cui concessione edilizia in sanatoria sia stata annullata
in sede giurisdizionale.
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2. In materia di edilizia e di urbanistica,
la pendenza di un nuovo procedimento di sanatoria, recentemente
avviato sulla base della normativa sopravvenuta per gli
abusi edilizi la cui concessione in sanatoria ha già formato
oggetto di annullamento giurisdizionale, non è in grado
di estendere automaticamente i suoi effetti anche sugli
incrementi volumetrici assentiti dal provvedimento concessorio
in questa sede impugnato, ritenuto illegittimo e caducato.
Pertanto l’interessato dovrà, se mai , attivarsi con altra
separata richiesta di sanatoria, ove ne ricorrano le condizioni
sostanziali e temporali, al fine di regolarizzare anche
quanto costruito sulla base della illegittima concessione
edilizia che viene in questa sede caducata.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana
in sede giurisdizionale
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 950 del 2002 proposto
da
MAZZULLO FRANCESCO e MAZZULLO LETTERIA, rappresentati
e difesi dagli avv. Mario Caldarera e Girolamo Calandra,
elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo,
in Palermo, piazza V.E. Orlando, 33;
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contro
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il COMUNE DI TAORMINA, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Nazareno Saitta, elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’avv. Giustino Piazza, in Palermo, via Villaermosa,
18;
la SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale
dello Stato, domiciliata presso la stessa, in Palermo, via
A. De Gasperi, 81;
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e nei confronti
della G.A.I.S. s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Aldo Tigano,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Pietro
Allotta, in Palermo, via D. Trenta-coste, 89;
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per l'annullamento
della sentenza n. 721/02 del 2 maggio 2002, con la quale
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione
I di Catania, ha dichiarato in parte irricevibile ed in
parte inammissibile il ricorso n. 1301/01 proposto per l’annullamento:
a) quanto al ricorso principale, della concessione edilizia
n. 10 del 1° febbraio 2001, della delibera del Consiglio
Comunale n. 114 del 22 dicembre 2000, del nulla osta della
Soprintendenza di cui alla nota n. 3769 del 23 giugno 2000
e della concessione edilizia n. 6 del 25 febbraio 1997;
b) quanto ai motivi aggiunti, della concessione edilizia
n. 72 del 2 ottobre 2001 e del provvedimento della Soprintendenza
prot. n. 4396/cc del 24 settembre 2001.
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Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Taormina, della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina e
della G.A.I.S. s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Vista l'ordinanza n. 799/02 del 9 ottobre 2002, con la quale
è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell'esecutività
della sentenza impugnata;
Vista la decisione parziale n. 228/03, del 9 giugno 2003,
e gli adempimenti istruttori resi in esecuzione della stessa;
Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica
udienza del 13 gennaio 2005 il Consigliere Giorgio Giaccardi
e uditi, altresì, l’avv. G. Calandra per gli appellanti,
l’avv. G. Rubino, su delega dell’avv. N. Saitta, per il
comune appellato, l’avv. dello Stato Pollara per la Soprintendenza
BB.CC.AA. di Messina e l’avv. S. Martella, su delega dell’avv.
A. Tigano per la G.A,I,S. S.p.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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I signori Francesco e Letteria Mazzullo ricorrono
in appello avverso la sentenza n. 781/2002 con la quale
il TAR della Sicilia, Catania, ha dichiarato irricevibile
per tardività l’impugnazione dagli stessi proposta avverso
la concessione edilizia n. 6 del 25 febbraio 1997, rilasciata
alla controinteressata G.A.I.S. s.r.l. per lavori di adeguamento
e ammodernamento dell’Hotel Villa Diodoro di Taormina, ed
inammissibile l’impugnazione proposta avverso le concessioni
edilizie n. 10 dell’1 febbraio 2001 e n. 72 del 2 ottobre
2001, nonché avverso la delibera del Consiglio Comunale
ed i pareri della Soprintendenza ai BB.CC.AA. in epigrafe
indicati. Gli appellanti censurano le statuizioni in rito
rese dal giudice di primo grado sotto i seguenti profili:
Ia) sarebbe erronea la qualificazione della concessione
edilizia n. 72/01 come variante, trattandosi in realtà di
nuova ed autonoma concessione, come tale soggetta ad autonoma
e diretta impugnativa;
Ib) l’eventuale tardività dell’impugnazione della concessione
n. 6 del 1997 non renderebbe inammissibile l’autonoma impugnativa
delle concessioni edilizie nn. 10 e 72 del 2001, essendo
la prima con-cessione decaduta ope legis per mancato inizio
dei lavori nel triennio;
IIa) sarebbe erronea la declaratoria di inammissibilità
dell’impugnativa proposta avverso la concessione edilizia
n. 10 del 2001, sul presupposto che la stessa abbia approvato
un progetto di variante che non è stato e non sarà mai realizzato;
né risponderebbe al vero che la concessione in variante
n. 72/2001 contempli una riduzio-ne della volumetria da
realizzare rispetto a quanto già assentito con la concessione
n. 10 del 2001, ripristinando la volumetria già assentita
con l’originaria concessione n. 6/1997;
IIb) la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente omesso
di esaminare il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso
la concessione n. 72/2001; III) sarebbe erronea la declaratoria
di tardività dell’impugnativa proposta da Mazzullo Letteria
avverso la concessione edilizia n. 6/1997, in quanto fondata
su una presunzione ricavata da altra presunzione.
Nel merito, gli appellanti insistono per l’accoglimento
delle censure dedotte con l’originario ricorso, rilevando
in particolare la fondatezza del quarto motivo alla luce
della decisione n. 153/02 di questo Consiglio, che ha riformato
la sentenza n. 296/97 del TAR Catania, resa inter partes,
annullando la concessione edilizia in sanatoria 25 agosto
1994, n. 149 rilasciata dal Comune di Taormina alla società
G.A.I.S..
Resistono all’appello il Comune di Taormina e la controinteressata,
assumendone l’infondatezza e chiedendone l’integrale rigetto.
Con ordinanza n. 799/02 è stata respinta la domanda incidentale
di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata.
Con decisione n. 228/03 il Consiglio, definendo parzialmente
il giudizio: a) ha confermato la declaratoria di irricevibilità
dell’impugnazione proposta da ambedue i ricorrenti avverso
la concessione edi-lizia n. 6 del 25 febbraio 1997, nonché
la declaratoria di inammissibi-lità dell’intero ricorso
proposto da Mazzullo Letteria; b) in riforma della sentenza
impugnata, ha dichiarato ammissibile l’impugnazione proposta
da Mazzullo Francesco avverso gli altri atti impugnati con
il ricorso di primo grado e relativi motivi aggiunti, disponendo
incom-benti istruttori a carico del Comune di Taormina ai
fini della definizione nel merito della residua controversia.
Espletato detto incombente, dopo scambio di ulteriori memorie
difensive, l’appello è tornato in decisione alla pubblica
udienza del 13 gennaio 2005.
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DIRITTO
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Con la decisione parziale n. 228/03, richiamata
in narrativa, sono state compiutamente definite le questioni
in rito proposte dalle parti nei due gradi di giudizio,
con declaratoria di parziale irricevibilità e parziale inammissibilità
del gravame proposto da Mazzullo Letteria, di irricevibilità
dell’impugnazione proposta da Mazzullo Francesco avverso
l’originaria concessione edilizia n. 6 del 25 febbraio 1997,
ed infine, in riforma della sentenza di primo grado, di
ammissibilità dell’impugnazione proposta dallo stesso Mazzullo
Francesco avverso le concessioni edilizie nn. 10 e 72 del
2001 e gli inerenti atti preparatori e presupposti (delibera
del Consiglio Comunale n. 114 del 22 dicembre 2000, nulla
osta della Soprintendenza n. 3769 prot. del 23 giugno 2000
e nota della Soprintendenza, prot. n. 4936/cc, del 24 settem-bre
2001).
A seguito dell’istruttoria espletata in esecuzione della
menzionata decisione parziale, il gravame è ora suscettibile
di definizione anche nel merito, con accoglimento della
parte di impugnazione già ritenuta ammissibile e conseguente
annullamento degli atti con essa impugnati dinanzi al TAR.
In particolare, è fondato ed assorbente il quarto motivo
dell’originario ricorso dinanzi al TAR, con il quale si
deduceva il vizio di illegittimità derivata e violazione
dell’art. 23 delle N.A. al P.R.G. di Taormina.
Ed invero, a seguito dell’intervenuto annullamento in sede
giu-risdizionale della concessione edilizia in sanatoria
n. 149 del 1994, rilasciata alla società G.A.I.S. con riferimento
ad una volumetria aggiuntiva abusivamente realizzata pari
a circa 3800 metri cubi (decisio-ne n. 153 del 19 marzo
2002 di questo Consiglio), viene necessaria-mente meno una
indispensabile condizione di legittimità ai fini del successivo
rilascio delle due concessioni edilizie del 2001 che formano
oggetto del presente giudizio, e cioè il mantenimento della
volume-tria ivi assentita entro il limite tassativo ed inderogabile
del 20% della volumetria preesistente, ex art. 23 delle
N.T.A. al P.R.G..
Posto che infatti, ai fini dell’applicazione della ricordata
norma di piano, per “volumetria preesistente” deve intendersi
esclusivamente quella coperta da valido ed efficace titolo
concessorio o autorizzatorio, risulta di immediata evidenza
come la percentuale del 20% assentibile ex novo risulti
ampiamente assorbita dalla preesistente e allo stato non
sanata edificazione abusiva.
Né, per altro verso, la pendenza di un nuovo procedimento
di sanatoria per gli abusi anteriori al 1994, recentemente
avviato ad im-pulso della società appellata sulla base di
normativa sopravvenuta, è in grado di estendere automaticamente
i suoi effetti anche sugli incre-menti volumetrici medio
tempore assentiti in base ai distinti ed auto-nomi titoli
concessori in questa sede impugnati, dovendo se mai la società
appellata attivarsi con altra separata richiesta di sanatoria,
ove ne ricorrano le condizioni sostanziali e temporali,
al fine di regolariz-zare anche quanto costruito sulla base
delle illegittime concessioni edilizie che vengono in questa
sede caducate.
In questo senso, la nota prot. 9084 del 14.8.2003, resa
dal Comune di Taormina a riscontro della richiesta interlocutoria
formulata dal Collegio con decisione parziale n. 228/03,
costituisce la più elo-quente riprova della fondatezza della
linea argomentativa che precede, laddove sottolinea ripetutamente
la totale autonomia strutturale e fun-zionale che contraddistingue
le opere già coperte dalla concessione edilizia in sanatoria
annullata da questo Consiglio e quelle che formano invece
oggetto dei titoli concessori in questa sede impugnati.
Ed infatti, la conclamata non incidenza dal punto di vista
tecnico degli interventi di ampliamento previsti con le
concessioni del 2001 sulla parte dell’immobile realizzata
in difformità sta semplicemente a significare che quanto
illegittimamente assentito con le concessioni in questa
sede impugnate non può trovare copertura sanante nelle iniziative
in corso con riguardo agli abusi più risalenti nel tempo,
fermo restando in ogni caso che questi ultimi non possono
a loro volta essere utilizzati ai fini del computo della
cubatura preesistente sulla quale applicare l’aumento volumetrico
percentuale previsto dallo strumento urbanistico.
Assorbito ogni ulteriore profilo di censura, l’appello viene
pertanto accolto in parte qua, con conseguente annullamento
degli atti analiticamente indicati in dispositivo.
Stante l’esito complessivo del giudizio, quale scaturente
dalla decisione parziale n. 228/03 e dalla presente decisione
definitiva, stimasi equo disporre la compensazione tra le
parti di un quarto delle spese relative ai due gradi di
giudizio, con aggravio solidale dei residui tre quarti sulle
parti appellate (Comune di Taormina e G.A.I.S. s.r.l.),
secondo un criterio di soccombenza sostanziale, compensare
per il resto. La liquidazione segue come da dispositivo.
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P. Q. M.
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Sicilia-na in sede giurisdizionale, pronunziando
definitivamente sull’appello proposto da Mazzullo Francesco
e Mazzullo Letteria, per le parti non ancora definite con
decisione interlocutoria n. 228/03 del 9 giugno 2003, lo
accoglie come da motivazione e per l’effetto, in parziale
ri-forma della sentenza appellata, annulla la concessione
edilizia n. 10 del 1° febbraio 2001, la delibera del Consiglio
Comunale n. 114 del 22 dicembre 2000, il nulla osta della
Soprintendenza di cui alla nota n. 3769 del 23 giugno 2000,
la concessione edilizia n. 72 del 2 ottobre 2001 e il provvedimento
della Soprintendenza prot. n. 4396/cc del 24 settembre 2001.
Condanna gli appellati Comuni di Taormina e G.A.I.S. s.r.l.,
in solido tra loro, alla rifusione in favore dell’appellante
Mazzullo Francesco dei tre quarti delle spese di giudizio,
che liquida per tale parte in complessivi Euro 4.500 (quattromilacinquecento);
compensa per il resto le spese fra le parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Palermo, addì 13 gennaio 2005 dal Consiglio
di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in
sede giurisdizionale, in camera di consiglio con l'intervento
dei Signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Pier Giorgio
Trovato, Giorgio Giaccardi, estensore, Antonino Corsaro,
Francesco Teresi, componenti.
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F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente
F.to: Giorgio Giaccardi, Estensore
F.to: Tistera Maria Assunta, Segretario
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Depositata in segreteria il 15 aprile 2005
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