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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 15 aprile 2005 n. 249
Pres. Barbagallo , est. Teresi
Hassan Khalfane (avv.to G. Cappellano Seminara) c. Ministero dell’interno (Avvocatura distrettuale di Stato di Palermo), Questura di Palermo (non costituita), Prefettura della Provincia di Palermo(non costituita)


1. Processo amministrativo – Sentenza di primo grado – motivi di ricorso – non tenuti da conto – è illegittima –

 

2. Atto amministrativo - istanza di rinnovo permesso soggiorno – rigetto – per tardività – senza tenere conto di altra istanza precedente e tempestiva – è illegittimo

1. E’ illegittima la sentenza di primo grado che, fuori dai casi di inammissibilità, difetti di qualsiasi riferimento ai motivi proposti nel ricorso.

 

2. E’ illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per tardività che non abbia tenuto alcun conto della diversa istanza precedentemente e tempestivamente presentata.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
in sede giurisdizionale

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 540/02 proposto da
HASSAN KHALFANE rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Cappellano Seminara ed elet-tivamente domiciliato in Palermo, via Mariano Stabile, 43 presso lo studio dello stesso;

 

contro

 

il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, 81 è per legge domiciliato;
la QUESTURA DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

 

per l'annullamento
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia – sede di Palermo (sez. I) - n. 693/02 dell’11 marzo 2002.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’interno;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Francesco Teresi;
Udito alla pubblica udienza del 24 febbraio 2005 l’avv. dello Stato Caserta per il Ministero appellato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Viene in esame in sede di appello il ricorso del sig. Hassan Khalfane avverso la sentenza del TAR indicata in epigrafe, che ha re-spinto il ricorso proposto dallo stesso avverso il provvedimento di ri-getto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
L’appellante, cittadino del Marocco, è dal novembre del 1989 che si trova in Italia e dopo il rilascio del primo permesso di soggior-no, avvenuto il 19 gennaio 1990, si stabilisce nel Comune di Campo-felice di Roccella, dove vive con la moglie e una figlia.
Il permesso di soggiorno gli viene rinnovato il 4 aprile 1996, cui segue il ricongiungimento, regolarmente autorizzato dal Questore di Palermo, per motivi familiari con la moglie e la figlia e quindi il 22 settembre 1999 il suo viaggio in Tunisia per motivi familiari con il rientro in Italia nel gennaio del 2000.
L’11 gennaio dello stesso anno presenta istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, alla quale non viene dato, a dire del ricorrente, alcun riscontro da parte della Questura di Palermo nel corso del 2000, per essere stato lo stesso - a quanto riferisce - fin dal gennaio 2000 sottoposto ad indagini preliminari in ordine ad un presunto reato di appropriazione indebita commesso a Campofelice di Roccella ai danni di tale Battaglia Venanzio, indagini prorogate fino al 31 ottobre 2000 e poi conclusisi con un decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Termini Imprese nel febbraio 2001.
Dopo la conclusione del procedimento penale, e precisamente nel marzo del 2001, il Khalfane presenta istanza di rinnovo del per-messo di soggiorno, che però viene rigettata dalla Questura di Palermo perché presentata fuori del termine previsto dall’art. 5, 4° comma, del D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998 e di conseguenza viene disposta con provvedimento prefettizio l’espulsione dell’appellante per essersi in-trattenuto nel nostro territorio nonostante che il permesso di soggiorno fosse scaduto da più di sessanta giorni e ciò ai sensi dell’art. 13, 2° comma,, lett. B), del citato decreto legislativo.
Da ciò il ricorso in primo grado avverso tali provvedimenti da parte del Khalfane e il rigetto da parte della sentenza appellata del ricorso stesso, sotto il profilo del mancato rispetto del termine previsto dalle suddette disposizioni legislative.
Segue l’appello a tale decisione, con richiesta di misura cautelare, misura che viene accordata da questo Consesso con ordinanza n. 446/02 del 30 maggio 2002, depositata in Segreteria il 3 giugno 2002, in quanto ritenute sussistenti “ragioni in relazione alla motivazione della sentenza gravata come riferito alla patologia presuntamene de-dotta dall’odierno appellante”.
Successivamente questo Consiglio è ritornato sull’appello con ordinanza istruttoria n. 5/04 del 17 giugno 2004, depositata in Segreteria il 19 gennaio 2004, nella quale, ritenuto necessario acquisire chiarimenti circa la data di effettivo rientro del ricorrente in Italia nel mese di gennaio 2000, ordinava tale incombente all’Amministrazione appellata entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa.
L’incombente istruttorio viene assolto dalla Questura di Paler-mo con nota del 31 marzo 2004, pervenuta al Consiglio in data 19 a-prile 2004, in cui si comunica che l’appellante ha ottenuto in data 4.11.2003 il rilascio del permesso di soggiorno con scadenza 3 maggio 2004 e che, inoltre, la data di ingresso, fornita dall’appellante al mo-mento della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare al datore di lavoro, risulta essere il 5 gennaio 2000 e che dalla fotocopia del passaporto n. K019505 intestato al Khalfane risulta l’apposizione di un timbro di uscita dalla Tunisia per nave avvenuta in data 10.10.2000.
L’appellante eccepisce, anzitutto, la erroneità della sentenza del TAR, dove, oltre a riferirsi al Khalfane al femminile, fa riferimento ad una “grave ipertensione arteriosa” che il ricorrente assume di non avere mai sofferto e della quale non vi è alcun accenno nel ricorso di primo grado.
Inoltre il Khalfane rileva che nella sentenza impugnata nessun accenno è fatto ai motivi del ricorso in primo grado né al motivo giu-stificativo che lo ha costretto a presentare in ritardo la istanza di rin-novo del permesso di soggiorno.
Nel merito l’appellante riprende e ripropone tutti i motivi di illegittimità eccepiti in primo grado.
Nella memoria l’Avvocatura dello Stato eccepisce l’infondatezza della impugnazione ribadendo la incontestabilità della sentenza di primo grado che ha ritenuto corretta l’applicazione che della normativa riguardante il permesso di soggiorno ha fatto l’ammi-nistrazione appellata.
Nella pubblica udienza del 24 febbraio 2005 il ricorso viene trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è da accogliere.
Per quanto, come comunicato dalla Questura di Palermo nella nota sopra indicata, l’appellante abbia ottenuto in data 4 novembre 2003 il permesso di soggiorno con scadenza 3 maggio 2004 e che è da supporre che ulteriore analogo permesso sia stato rilasciato per gli anni successivi, tuttavia difetta nella sentenza appellata qualsiasi riferimento ai motivi proposti dal ricorrente in primo grado, e in particolare a quello che lo ha costretto a presentare in ritardo la istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per il procedimento penale allora in corso e poi conclusosi con l’archiviazione, vera causa questa di forza maggiore contemplata nell’art. 2 ,comma 2, lett, b) dell’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998.
Può poi aggiungersi che non ha avuto alcuna considerazione l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno proposta dal signor Khalfane l’11.1.2000 quando egli era appena tornato dalla Tunisia e anche sotto tale aspetto il provvedimento impugnato appare illegittimo così come dedotto dall’appellante.
Basta quest’ultima censura per la riforma della sentenza in epigrafe, non senza precisare che l’art. 13, comma 5-bis del d.lgs. 286/98, di cui nello stesso provvedimento si è fatta applicazione ai fini della espulsione dell’appellante è stato ora dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale per violazione degli artt. 13 e 24 Cost. (Corte cost. sent. n. 222 del 2004).
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese per entrambi i gradi del giudizio.

 

P. Q. M.

 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Palermo il 24 febbraio 2005 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Giorgio Giaccardi, An-tonino Corsaro, Francesco Teresi, estensore, Componenti.

 

F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente
F.to: Francesco Teresi, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario

 

Depositata in segreteria il 15 aprile 2005

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