| CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE
- Sentenza 15 aprile 2005 n. 249
Pres. Barbagallo , est. Teresi
Hassan Khalfane (avv.to G. Cappellano Seminara) c. Ministero
dell’interno (Avvocatura distrettuale di Stato di Palermo),
Questura di Palermo (non costituita), Prefettura della Provincia
di Palermo(non costituita) |
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1. Processo amministrativo – Sentenza di
primo grado – motivi di ricorso – non tenuti da conto –
è illegittima –
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2. Atto amministrativo - istanza di rinnovo
permesso soggiorno – rigetto – per tardività – senza tenere
conto di altra istanza precedente e tempestiva – è illegittimo
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1. E’ illegittima la sentenza di primo grado
che, fuori dai casi di inammissibilità, difetti di qualsiasi
riferimento ai motivi proposti nel ricorso.
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2. E’ illegittimo il provvedimento di rigetto
dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per tardività
che non abbia tenuto alcun conto della diversa istanza precedentemente
e tempestivamente presentata.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana
in sede giurisdizionale
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 540/02 proposto
da
HASSAN KHALFANE rappresentato e difeso dall’avv.
Gaetano Cappellano Seminara ed elet-tivamente domiciliato
in Palermo, via Mariano Stabile, 43 presso lo studio dello
stesso;
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contro
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il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici
in via Alcide De Gasperi, 81 è per legge domiciliato;
la QUESTURA DI PALERMO, in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituita in giudizio;
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PALERMO, in persona
del legale rappresentante pro tempore, non costituita in
giudizio;
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per l'annullamento
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia – sede di Palermo
(sez. I) - n. 693/02 dell’11 marzo 2002.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura
dello Stato per il Ministero dell’interno;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Francesco Teresi;
Udito alla pubblica udienza del 24 febbraio 2005 l’avv.
dello Stato Caserta per il Ministero appellato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Viene in esame in sede di appello il ricorso
del sig. Hassan Khalfane avverso la sentenza del TAR indicata
in epigrafe, che ha re-spinto il ricorso proposto dallo
stesso avverso il provvedimento di ri-getto dell’istanza
di rinnovo del permesso di soggiorno.
L’appellante, cittadino del Marocco, è dal novembre del
1989 che si trova in Italia e dopo il rilascio del primo
permesso di soggior-no, avvenuto il 19 gennaio 1990, si
stabilisce nel Comune di Campo-felice di Roccella, dove
vive con la moglie e una figlia.
Il permesso di soggiorno gli viene rinnovato il 4 aprile
1996, cui segue il ricongiungimento, regolarmente autorizzato
dal Questore di Palermo, per motivi familiari con la moglie
e la figlia e quindi il 22 settembre 1999 il suo viaggio
in Tunisia per motivi familiari con il rientro in Italia
nel gennaio del 2000.
L’11 gennaio dello stesso anno presenta istanza di rinnovo
del permesso di soggiorno, alla quale non viene dato, a
dire del ricorrente, alcun riscontro da parte della Questura
di Palermo nel corso del 2000, per essere stato lo stesso
- a quanto riferisce - fin dal gennaio 2000 sottoposto ad
indagini preliminari in ordine ad un presunto reato di appropriazione
indebita commesso a Campofelice di Roccella ai danni di
tale Battaglia Venanzio, indagini prorogate fino al 31 ottobre
2000 e poi conclusisi con un decreto di archiviazione emesso
dal G.I.P. presso il Tribunale di Termini Imprese nel febbraio
2001.
Dopo la conclusione del procedimento penale, e precisamente
nel marzo del 2001, il Khalfane presenta istanza di rinnovo
del per-messo di soggiorno, che però viene rigettata dalla
Questura di Palermo perché presentata fuori del termine
previsto dall’art. 5, 4° comma, del D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998
e di conseguenza viene disposta con provvedimento prefettizio
l’espulsione dell’appellante per essersi in-trattenuto nel
nostro territorio nonostante che il permesso di soggiorno
fosse scaduto da più di sessanta giorni e ciò ai sensi dell’art.
13, 2° comma,, lett. B), del citato decreto legislativo.
Da ciò il ricorso in primo grado avverso tali provvedimenti
da parte del Khalfane e il rigetto da parte della sentenza
appellata del ricorso stesso, sotto il profilo del mancato
rispetto del termine previsto dalle suddette disposizioni
legislative.
Segue l’appello a tale decisione, con richiesta di misura
cautelare, misura che viene accordata da questo Consesso
con ordinanza n. 446/02 del 30 maggio 2002, depositata in
Segreteria il 3 giugno 2002, in quanto ritenute sussistenti
“ragioni in relazione alla motivazione della sentenza gravata
come riferito alla patologia presuntamene de-dotta dall’odierno
appellante”.
Successivamente questo Consiglio è ritornato sull’appello
con ordinanza istruttoria n. 5/04 del 17 giugno 2004, depositata
in Segreteria il 19 gennaio 2004, nella quale, ritenuto
necessario acquisire chiarimenti circa la data di effettivo
rientro del ricorrente in Italia nel mese di gennaio 2000,
ordinava tale incombente all’Amministrazione appellata entro
il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza
stessa.
L’incombente istruttorio viene assolto dalla Questura di
Paler-mo con nota del 31 marzo 2004, pervenuta al Consiglio
in data 19 a-prile 2004, in cui si comunica che l’appellante
ha ottenuto in data 4.11.2003 il rilascio del permesso di
soggiorno con scadenza 3 maggio 2004 e che, inoltre, la
data di ingresso, fornita dall’appellante al mo-mento della
dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare al datore
di lavoro, risulta essere il 5 gennaio 2000 e che dalla
fotocopia del passaporto n. K019505 intestato al Khalfane
risulta l’apposizione di un timbro di uscita dalla Tunisia
per nave avvenuta in data 10.10.2000.
L’appellante eccepisce, anzitutto, la erroneità della sentenza
del TAR, dove, oltre a riferirsi al Khalfane al femminile,
fa riferimento ad una “grave ipertensione arteriosa” che
il ricorrente assume di non avere mai sofferto e della quale
non vi è alcun accenno nel ricorso di primo grado.
Inoltre il Khalfane rileva che nella sentenza impugnata
nessun accenno è fatto ai motivi del ricorso in primo grado
né al motivo giu-stificativo che lo ha costretto a presentare
in ritardo la istanza di rin-novo del permesso di soggiorno.
Nel merito l’appellante riprende e ripropone tutti i motivi
di illegittimità eccepiti in primo grado.
Nella memoria l’Avvocatura dello Stato eccepisce l’infondatezza
della impugnazione ribadendo la incontestabilità della sentenza
di primo grado che ha ritenuto corretta l’applicazione che
della normativa riguardante il permesso di soggiorno ha
fatto l’ammi-nistrazione appellata.
Nella pubblica udienza del 24 febbraio 2005 il ricorso viene
trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è da accogliere.
Per quanto, come comunicato dalla Questura di Palermo nella
nota sopra indicata, l’appellante abbia ottenuto in data
4 novembre 2003 il permesso di soggiorno con scadenza 3
maggio 2004 e che è da supporre che ulteriore analogo permesso
sia stato rilasciato per gli anni successivi, tuttavia difetta
nella sentenza appellata qualsiasi riferimento ai motivi
proposti dal ricorrente in primo grado, e in particolare
a quello che lo ha costretto a presentare in ritardo la
istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per il procedimento
penale allora in corso e poi conclusosi con l’archiviazione,
vera causa questa di forza maggiore contemplata nell’art.
2 ,comma 2, lett, b) dell’art. 13 del d.lgs. n. 286 del
1998.
Può poi aggiungersi che non ha avuto alcuna considerazione
l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno proposta
dal signor Khalfane l’11.1.2000 quando egli era appena tornato
dalla Tunisia e anche sotto tale aspetto il provvedimento
impugnato appare illegittimo così come dedotto dall’appellante.
Basta quest’ultima censura per la riforma della sentenza
in epigrafe, non senza precisare che l’art. 13, comma 5-bis
del d.lgs. 286/98, di cui nello stesso provvedimento si
è fatta applicazione ai fini della espulsione dell’appellante
è stato ora dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla
Corte costituzionale per violazione degli artt. 13 e 24
Cost. (Corte cost. sent. n. 222 del 2004).
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese per entrambi i gradi del giudizio.
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P. Q. M.
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale definitivamente
pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per
l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla
il provvedimento impugnato in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Palermo il 24 febbraio 2005
dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio,
con l’intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente,
Pier Giorgio Trovato, Giorgio Giaccardi, An-tonino Corsaro,
Francesco Teresi, estensore, Componenti.
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F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente
F.to: Francesco Teresi, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario
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Depositata in segreteria il 15 aprile 2005
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