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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 15 aprile 2005 n. 243
Pres. Barbagallo , est. Salvia
Fiscella Riccardo (avv.ti P.Ortoleva, L. Guerrera, S. Pappalardo, A. Palmigiano) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo), Ufficio tecnico delle finanze di Trapani (non costituito).


Pubblico impiego – mansioni superiori – passaggio verticale - divieto (art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165) – differenze retributive (novella introdotta dall’art. 15 del decreto legislativo 29 ottobre 1998 n. 387) – ricorrenza presupposti – riconoscimento.

In tema di mansioni superiori, l’art. 56 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29( così come sostituito dall’art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e successivamente modificato dall’art. 15 del decreto legislativo 29 ottobre 1998 n. 387) ora trasfuso nell’art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 vieta categoricamente qualsiasi ipotesi di passaggio verticale da una qualifica all’altra connessa all’espletamento di funzioni superiori. Tuttavia, dopo la novella introdotta dall’art. 15 del decreto legislativo 29 ottobre 1998 n. 387 possono trovare accoglimento il riconoscimento delle c.d. “differenze retributive” laddove, valutate le mansioni effettivamente svolte, ne ricorrano i presupposti.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
in sede giurisdizionale

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 536/1999 proposto da
FISCELLA RICCARDOrappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Ortoleva, Lelio Gurrera e Santi Pappalardo, selettivamente domiciliato in Palermo, via Wagner n. 9 presso lo studio dell’avv. Alessandro Palmigiano;

 

contro

 

il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Ga-speri n. 81 è per legge domiciliato;

 

l'UFFICIO TECNICO DELLE FINANZE DI TRAPANI, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

 

per l’annullamento
della sentenza n. 1440/1998 del 2 settembre 1998, resa dal TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sez. I).

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 24 novembre 2004, il Consi-gliere Filippo Salvia;
Udito, altresì, l’avv. S. Pappalardo per l’appellante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

Il sig. Fiscella Riccardo, collaboratore tributario della VII qua-lifica funzionale della Direzione Generale delle imposte indirette del Ministero delle Finanze, assumendo di avere svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza, chiede l’annullamento e in subordine la riforma della sentenza n. 1440/98 che, rigettando il ricorso, aveva disatteso la sua pretesa: a) a essere inquadrato nella IX qualifica funzionale; b) in subordine, nella VIII qualifica; c) o, ancora in subordine, alla corresponsione delle differenze retributive dovute tra il trattamento economico relativo alla qualifica di appartenenza (VII qualifica) e quella relativa alla qualifica IX o VIII a decorrere dall’11.7. 1980 al 14.6.1992.
Nell’appello il Fiscella reitera le anzidette richieste, lamentando in particolare: 1) violazione e falsa applicazione dei DD.PP.RR. n. 44/1990 e n. 266/1987; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2126 c.c., nonché dell’art. 2, lett. n. della legge delega n. 421/1992; 3) la mancata statuizione sulla richiesta subordinata avanzata dal ricorrente del riconoscimento del diritto alla corresponsione delle differenze retributive tra la qualifica posseduta e quella corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
A sostegno della sua pretesa, il signor Fiscella assume di aver prestato, nel periodo 11.7.1980 - 14.6.1992 servizio presso l’ufficio tecnico di finanza di Agrigento in qualità di capo ufficio. Funzioni, rispondenti - a suo dire - a quelle della IX qualifica funzionale.
Questo Consiglio con decisione interlocutoria n. 128/03 del 20 febbraio 2003 ha ordinato al Ministero dell’Economia e delle Finanze di depositare chiarimenti e documenti, necessari per valutare l’effettiva consistenza delle funzioni svolte dal ricorrente.
Dalla documentazione prodotta, risulta che con ordine di servizio n. 6 del 3 agosto 1988, l’ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Trapani affidò al signor Fiscella - in aggiunta ai servizi relativi alla distilleria KRONION di Sciacca - le funzioni di responsabile dell’ufficio di zona di Agrigento assimilabili a quelle di capo-zona. Funzioni che, in base all’art. 7 del Regolamento di servizio per il personale delle “Imposte di fabbricazione” approvato con D.P.R. 10.1.1962, n. 83 sono svolte da un impiegato della carriera di concetto con la qualifica di procuratore, procuratore aggiunto o vice procuratore.
 

DIRITTO

 

L’art. 56 del d.lgs n. 29/1993 (così come sostituito dall’art. 25 d.lgs n. 80/1998 e successivamente modificato dall’art. 15 del d.lgs n. 387/1988) vieta categoricamente qualsiasi ipotesi di passaggio verticale da una qualifica all’altra connessa all’espletamento di funzioni superiori.
Conseguentemente, indipendentemente da ogni valutazione delle mansioni effettivamente svolte dal signor Fiscella, la domanda principale dell’appellante diretta a ottenere l’annullamento della sentenza di primo grado ai fini dell’inquadramento nella IX qualifica funzionale non può trovare accoglimento. Lo stesso dicasi per la prima domanda subordinata tendente all’inquadramento nella VIII qualifica.
Per quanto riguarda invece il riconoscimento delle c.d. “differenze retributive”, la giurisprudenza più recente ritiene che - dopo la novella introdotta dall’art. 15 del suddetto d.lgs del 1988 - esse possano trovare accoglimento, ove ne ricorrano i presupposti.
Ritiene però il collegio che, nel caso specifico, tali presupposti siano inesistenti, poiché - come si è specificato sopra - al Fiscella con l’ordine di servizio n. 6 del 3 agosto 1988, è stata attribuita la “responsabilità” di un ufficio (l’ufficio di zona di Agrigento), al quale può essere preposto, secondo il citato Regolamento, un impiegato della carriera di concetto, con la qualifica di procuratore, procuratore aggiunto o vice procuratore. Avendo quindi espletato il Fiscella funzioni proprie della sua qualifica di “procuratore”, neppure la seconda domanda subordinata diretta all’ottenimento delle “differenze retributive” può trovare accoglimento.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese anche per questo grado di giudizio.

 

P. Q. M.

 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta. Compensa fra le parti le spese per questo grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Palermo, nelle Camere di Consiglio del 24 novembre 2004 e 16 marzo 2005 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, con l'intervento dei signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Raffaele Maria De Lipsis, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, estensore, Componenti.

 

F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente
F.to: Filippo Salvia, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario

 

Depositata in segreteria il 15 aprile 2005

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