| CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE
- Sentenza 15 aprile 2005 n. 243
Pres. Barbagallo , est. Salvia
Fiscella Riccardo (avv.ti P.Ortoleva, L. Guerrera, S. Pappalardo,
A. Palmigiano) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze
(Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo), Ufficio
tecnico delle finanze di Trapani (non costituito). |
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Pubblico impiego – mansioni superiori – passaggio
verticale - divieto (art. 52 del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165) – differenze retributive (novella introdotta
dall’art. 15 del decreto legislativo 29 ottobre 1998 n.
387) – ricorrenza presupposti – riconoscimento.
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In tema di mansioni superiori, l’art. 56
del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29( così come
sostituito dall’art. 25 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80 e successivamente modificato dall’art. 15 del
decreto legislativo 29 ottobre 1998 n. 387) ora trasfuso
nell’art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165
vieta categoricamente qualsiasi ipotesi di passaggio verticale
da una qualifica all’altra connessa all’espletamento di
funzioni superiori. Tuttavia, dopo la novella introdotta
dall’art. 15 del decreto legislativo 29 ottobre 1998 n.
387 possono trovare accoglimento il riconoscimento delle
c.d. “differenze retributive” laddove, valutate le mansioni
effettivamente svolte, ne ricorrano i presupposti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana
in sede giurisdizionale
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 536/1999 proposto
da
FISCELLA RICCARDOrappresentato e difeso dagli avv.ti
Paolo Ortoleva, Lelio Gurrera e Santi Pappalardo, selettivamente
domiciliato in Palermo, via Wagner n. 9 presso lo studio
dell’avv. Alessandro Palmigiano;
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contro
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il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso
i cui uffici in via A. De Ga-speri n. 81 è per legge domiciliato;
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l'UFFICIO TECNICO DELLE FINANZE DI TRAPANI,
in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito
in giudizio;
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per l’annullamento
della sentenza n. 1440/1998 del 2 settembre 1998, resa dal
TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sez. I).
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Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura
dello Stato per il Ministero appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 24 novembre 2004, il
Consi-gliere Filippo Salvia;
Udito, altresì, l’avv. S. Pappalardo per l’appellante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
Il sig. Fiscella Riccardo, collaboratore tributario della
VII qua-lifica funzionale della Direzione Generale delle imposte
indirette del Ministero delle Finanze, assumendo di avere
svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza,
chiede l’annullamento e in subordine la riforma della sentenza
n. 1440/98 che, rigettando il ricorso, aveva disatteso la
sua pretesa: a) a essere inquadrato nella IX qualifica funzionale;
b) in subordine, nella VIII qualifica; c) o, ancora in subordine,
alla corresponsione delle differenze retributive dovute tra
il trattamento economico relativo alla qualifica di appartenenza
(VII qualifica) e quella relativa alla qualifica IX o VIII
a decorrere dall’11.7. 1980 al 14.6.1992.
Nell’appello il Fiscella reitera le anzidette richieste, lamentando
in particolare: 1) violazione e falsa applicazione dei DD.PP.RR.
n. 44/1990 e n. 266/1987; 2) violazione e falsa applicazione
dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2126 c.c., nonché dell’art.
2, lett. n. della legge delega n. 421/1992; 3) la mancata
statuizione sulla richiesta subordinata avanzata dal ricorrente
del riconoscimento del diritto alla corresponsione delle differenze
retributive tra la qualifica posseduta e quella corrispondente
alle mansioni effettivamente svolte.
A sostegno della sua pretesa, il signor Fiscella assume di
aver prestato, nel periodo 11.7.1980 - 14.6.1992 servizio
presso l’ufficio tecnico di finanza di Agrigento in qualità
di capo ufficio. Funzioni, rispondenti - a suo dire - a quelle
della IX qualifica funzionale.
Questo Consiglio con decisione interlocutoria n. 128/03 del
20 febbraio 2003 ha ordinato al Ministero dell’Economia e
delle Finanze di depositare chiarimenti e documenti, necessari
per valutare l’effettiva consistenza delle funzioni svolte
dal ricorrente.
Dalla documentazione prodotta, risulta che con ordine di servizio
n. 6 del 3 agosto 1988, l’ufficio tecnico delle imposte di
fabbricazione di Trapani affidò al signor Fiscella - in aggiunta
ai servizi relativi alla distilleria KRONION di Sciacca -
le funzioni di responsabile dell’ufficio di zona di Agrigento
assimilabili a quelle di capo-zona. Funzioni che, in base
all’art. 7 del Regolamento di servizio per il personale delle
“Imposte di fabbricazione” approvato con D.P.R. 10.1.1962,
n. 83 sono svolte da un impiegato della carriera di concetto
con la qualifica di procuratore, procuratore aggiunto o vice
procuratore. |
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DIRITTO
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L’art. 56 del d.lgs n. 29/1993 (così come
sostituito dall’art. 25 d.lgs n. 80/1998 e successivamente
modificato dall’art. 15 del d.lgs n. 387/1988) vieta categoricamente
qualsiasi ipotesi di passaggio verticale da una qualifica
all’altra connessa all’espletamento di funzioni superiori.
Conseguentemente, indipendentemente da ogni valutazione
delle mansioni effettivamente svolte dal signor Fiscella,
la domanda principale dell’appellante diretta a ottenere
l’annullamento della sentenza di primo grado ai fini dell’inquadramento
nella IX qualifica funzionale non può trovare accoglimento.
Lo stesso dicasi per la prima domanda subordinata tendente
all’inquadramento nella VIII qualifica.
Per quanto riguarda invece il riconoscimento delle c.d.
“differenze retributive”, la giurisprudenza più recente
ritiene che - dopo la novella introdotta dall’art. 15 del
suddetto d.lgs del 1988 - esse possano trovare accoglimento,
ove ne ricorrano i presupposti.
Ritiene però il collegio che, nel caso specifico, tali presupposti
siano inesistenti, poiché - come si è specificato sopra
- al Fiscella con l’ordine di servizio n. 6 del 3 agosto
1988, è stata attribuita la “responsabilità” di un ufficio
(l’ufficio di zona di Agrigento), al quale può essere preposto,
secondo il citato Regolamento, un impiegato della carriera
di concetto, con la qualifica di procuratore, procuratore
aggiunto o vice procuratore. Avendo quindi espletato il
Fiscella funzioni proprie della sua qualifica di “procuratore”,
neppure la seconda domanda subordinata diretta all’ottenimento
delle “differenze retributive” può trovare accoglimento.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese
anche per questo grado di giudizio.
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P. Q. M.
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale definitivamente
pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta. Compensa
fra le parti le spese per questo grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa. Così deciso in Palermo, nelle Camere di
Consiglio del 24 novembre 2004 e 16 marzo 2005 dal Consiglio
di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, in
sede giurisdizionale, con l'intervento dei signori: Giuseppe
Barbagallo, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Raffaele Maria
De Lipsis, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, estensore,
Componenti.
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F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente
F.to: Filippo Salvia, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario
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Depositata in segreteria il 15 aprile 2005
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