| CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE
- Sentenza 15 aprile 2005 n. 251
Pres. Barbagallo, est. Zaccardi
PRESTI S.R.L. (avv. B. Calpona) c. IMPRESA FUNARO COSTRU-ZIONI
S.R.L. (avv.ti G. e G. Immordino), CONSORZIO PER L’AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MESSINA (n.c.)
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Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Associazioni
temporanee di im-prese – Requisiti di partecipazione – Possesso
del 40% dei requisiti in capo alla mandataria o all’impresa
consorziata, ex art. 95, comma 2 del D.P.R. n. 554/1999
– Dimostrazione mediante l’incremento di un quinto della
classifica ex art. 3, co. 2, D.p.r. 34/2000 - Impossibilità
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Ai fini della dimostrazione del possesso
dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi,
richiesti alle ATI dall’art. 95, comma 2 del D.P.R. n. 554/1999,
la misura minima del 40% che deve essere posseduta dall’impresa
mandataria o da un’impresa consorziata non può essere vali-damente
raggiunta attraverso l’incremento di un quinto della classifica,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana
in sede giurisdizionale
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 1183 del 2004 proposto
da
PRESTI S.R.L., in proprio e nella qualità di impresa
mandante del costituendo rag-gruppamento tra Diva s.r.l.,
Geodesia s.r.l., Grasso Costruzioni Gene-rali s.r.l., Presti
s.r.l. e R.C. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Be-nedetto
Calpona, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
Santi Migliorino, in Palermo, via Catania 42/B;
- APPELLANTE -
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contro
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ùIMPRESA FUNARO COSTRUZIONI S.R.L. ,
in persona del legale rappresentante, in proprio e nella
qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo
con le imprese CO.GE.TA. s.r.l. e Presal Costruzioni s.r.l.,
rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni e Giusep-pe Immordino,
elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi,
in Palermo, via Libertà 171;
- APPELLATA -
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e nei confronti
del CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA
PROVINCIA DI MESSINA, in persona del legale rappresen-tante,
non costituito in giudizio;
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per l'annullamento
della sentenza n. 2908/2004 del 22 ottobre 2004, con la
quale il Tribu-nale Amministrativo Regionale per la Sicilia,
sezione 3^ di Catania, ha accolto il ricorso proposto dall’A.T.I.
Funaro Costruzioni - CO.GE.TA. s.r.l. e Presal Costruzioni
s.r.l. per l’annullamento del verbale di gara del 19 gennaio,
4-7 febbraio 2004, con il quale è stato aggiudicato all’A.T.I.
controinteressata l’appalto dei “lavori di com-pletamento
dell’arteria di penetrazione dell’Agglomerato Industriale
di Milazzo: Ponte Niceto-Zona Laterizi Valdina (svincoli)”.
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Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Impresa Funaro
Costruzioni s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Vista l'ordinanza n. 952/04 del 26 novembre 2004, con la
quale è stata accolta la domanda cautelare proposta dall’appellante
ai soli fini di cui all’art. 23 bis, 3° e 8° comma, L. 1034/1971;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005 il Consigliere
Giorgio Giaccardi e uditi, altresì, l’avv. B. Calpona, per
il R.T.I. appellante e l’avv. G. Immordino per l’A.T.I.
appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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L’impresa Presti s.r.l., mandante nel costituendo
raggruppamento temporaneo d’imprese di cui è mandataria
capogruppo la Diva s.r.l., aggiudicataria dell’appalto indetto
dal Consorzio A.S.I. di Messina per la realizzazione dei
lavori in epigrafe indicati, ricorre in appello avverso
la sentenza del TAR della Sicilia, Catania, n. 2908/2004,
con la quale è stata annullata la predetta aggiudicazione,
a seguito dell’accoglimento del ricorso principale proposto
dall’Impresa Funaro Costruzioni, mandataria capogruppo dell’A.T.I.
con CO.GE.TA. s.r.l. e Presal Costruzioni s.r.l., e del
contestuale rigetto del ricorso incidentale proposto dall’odierna
appellante.
A sostegno dell’appello vengono dedotti i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 95, comma 2,
D.P.R. 554/1999;
insussistenza dei requisiti minimi nella categoria OS21
in capo alla mandataria;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 95, comma 2,
D.P.R. n. 554/1999; insussistenza dei requisiti in misura
maggioritaria nella categoria OS21 in capo alla mandataria;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 D.P.R. n.
554/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma
2, D.P.R. n. 34/2000; violazione e falsa applicazione del
bando di gara;
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 D.P.R. n.
554/1999; violazione e falsa applicazione del bando di gara.
Si è costituita in giudizio l’A.T.I. Funaro Costruzioni
– CO.GE.TA. - Presal Costruzioni, resistendo all’appello
e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 952/04 è stata accolta la domanda cautelare
proposta dall’appellante ai soli fini della fissazione dell’udienza
di merito, ai sensi dell’art. 23 bis, 3° e 8° comma, L.
1034/1971.
Con successiva memoria l’appellata ha eccepito l’inammissibi-lità
dell’appello per invalidità della procura resa da soggetto
non iden-tificato con firma illeggibile e per difetto di
legittimazione.
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DIRITTO
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Deve innanzitutto essere rigettata la pregiudiziale
eccezione di inammissibilità dell’appello per invalidità
della procura apposta a margine, atteso che, pur in difetto
di espressa identificazione della persona fisica che l’ha
conferita in rappresentanza della persona giuridica che
agisce in giudizio, non sussiste incertezza sul fatto che
l’estensore della firma ivi autenticata dal difensore si
identifichi con il medesimo legale rappresentante della
società Presti che ha rilasciato procura a margine della
memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, e che
è stato ivi individuato con le esatte e complete generalità.
Nel merito i quattro motivi d’appello ripropongono, nell’ordine,
le due doglianze dedotte con il secondo motivo di ricorso
incidentale di primo grado, ritenute infondate dal TAR,
e la confutazione dei due motivi di appello principale ritenuti
invece fondati dalla sentenza di primo grado. In sintesi,
viene reciprocamente contestato da ambedue le parti il possesso,
da parte delle rispettive avversarie, di taluni requisiti
di partecipazione alla gara richiesti, per le associazioni
tem-poranee d’imprese, dalla controversa disposizione di
cui all’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999 (norma, per vero,
formulata in modo a dir poco infelice, e come tale fonte
di continue e molteplici incertezze interpre-tative ed applicative
in sede giurisprudenziale).
Trattandosi di motivi di gravame afferenti direttamente
alle po-sizioni delle imprese che sono parti in giudizio,
è da condividersi la linea espositiva seguita dal TAR, che
ha esaminato per primi i motivi di ricorso incidentale (la
cui eventuale fondatezza, comportando l’esclusione dalla
gara dell’impresa ricorrente in primo grado, ne eli-derebbe
in radice l’interesse a coltivare il gravame), ed è quindi
passa-to a delibare le censure dedotte in sede di ricorso
principale (volte a conseguire l’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria)
solo a seguito della ritenuta infondatezza dell’impugnativa
incidentale. Ciò posto, appare fondato ed assorbente il
primo motivo di appello, con il quale viene riproposta la
prima delle due censure dedotte con il secondo motivo di
ricorso incidentale, volta a sostenere che la mandataria
capogruppo dell’A.T.I. Funaro Costruzioni non possiede nella
categoria OS21 i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
nella misura minima del 40% richiesta dall’art. 95, 2° comma.,
D.P.R. n. 554/1999.
Giova premettere al riguardo che poiché il bando di gara
individua tre distinte categorie di opere (OG3, prevalente,
OG10 e OS21, scorporabili), la partecipazione in forma congiunta
di più imprese associate alla realizzazione di opere di
una categoria scorporabile implica necessariamente la formazione
di un A.T.I. mista, nella quale, ac-canto al modello associativo
di tipo verticale, che inerisce necessaria-mente alla previsione
di scorporabilità (cfr., in termini, C.G.A. 4 no-vembre
1998, n. 640) si affianca un’associazione di tipo orizzontale
ai soli fini della realizzazione congiunta delle opere della
categoria scorporabile. A tale sub-associazione si applicano
in toto le regole dettate per il modello associativo orizzontale
dall’art. 95, comma 2, D.P.R. n. 554/1999 cit.., con conseguente
necessità che la mandataria capogrup-po possieda i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal
bando di gara per le imprese singole nella misura minima
del 40% anche con riferimento alla singola categoria scorporabile
della cui realizzazione è partecipe unitamente ad una o
più mandanti.
Sostiene l’appellante che la mandataria Funaro Costruzioni
non possiede il suddetto requisito minimo con riguardo alla
categoria OS21, essendo iscritta alla classifica III (fino
ad Euro 1.032,913), per un importo inferiore al 40% dell’importo
previsto dal bando di gara per la categoria di cui trattasi
(Euro 2.592.894,38 x 40% = Euro 1.037.157). Di contro la
sentenza impugnata, aderendo all’impostazione difensiva
dell’originaria ricorrente ed odierna appellata, assume
la sussistenza del requisito in contestazione sul presupposto
che la misura minima del 40% possa essere raggiunta anche
attraverso l’incremento di un quinto dell’iscrizione posseduta,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000. Tale
argomentazione non appare al Collegio condivisibile.
Sul piano letterale, la disposizione di cui all’art. 95,
comma 2, facendo riferimento al possesso dei requisiti ivi
previsti in una “misura minima” rapportata ai requisiti
richiesti in capo alle imprese singole, sembra univocamente
riferirsi alla soglia di qualificazione attinta at-traverso
la mera classifica d’iscrizione, e non già all’entità quantitativa
dei lavori realizzabili attraverso il beneficio dell’aumento
del quinto, di cui parimenti fruiscono anche le imprese
partecipanti individualmente alla gara. Manca inoltre qualsiasi
dato testuale che, attraverso un richiamo dall’una all’altra
disposizione, legittimi l’interprete ad integrare la portata
dispositiva dell’una attraverso quella dell’altra.
Sul piano logico-sistematico, la tesi propugnata dal giudice
di primo grado appare contraddetta dalla pratica impossibilità
di dare applicazione al beneficio dell’aumento del quinto
al fine del raggiungimento da parte delle imprese mandanti
di A.T.I. orizzontale della soglia minima per esse prevista,
pari soltanto al 10% dell’iscrizione richiesta all’impresa
singola. Tale difficoltà di coordinamento è stata avvertita
dalla giurisprudenza, che ha escluso l’elevabilità al 20%
dei requisiti minimi di partecipazione richiesti in capo
alle mandanti, ex art. 3, comma 2, D.P.R. n. 34/2000, in
base al rilievo che tale ultima norma non incide sulla portata
precettiva dell’art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999,
disciplinante in forma esaustiva l’entità dei requi-siti
minimi richiesti sia in capo alla mandataria che alle mandanti
di A.T.I. orizzontale (C.G.A., 14 aprile 2003, n. 154).
L’accoglimento del motivo d’appello all’esame ha carattere
logicamente assorbente rispetto all’esame del successivo
secondo motivo, con il quale si contesta l’ammissione alla
gara dell’A.T.I. Funaro anche sotto il profilo del mancato
possesso “in misura maggioritaria” da parte della mandataria
dei requisiti di partecipazione relativi alla medesima categoria
OS21. Per altro verso, la ritenuta fondatezza della censura
sopra esaminata, dedotta in via incidentale nel giudizio
di primo grado, implica necessariamente l’inammissibilità
per difetto d’interesse dell’impugnazione principale proposta
dinanzi al TAR da un’associazione d’imprese risultata priva
di un requisito minimo essenziale di partecipazione, sì
da rendere superflua la disamina dei due conclusivi motivi
d’appello, volti a contestare nel merito la statuizione
di accoglimento resa dal TAR in ordine ai due motivi dell’originario
ricorso principale. La novità e complessità della questione
esaminata, la non univocità del dato normativo, e l’assenza
di specifici precedenti giurisprudenziali, costituiscono
giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra
le parti della spese relative ad ambedue i gradi di giudizio.
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P. Q. M.
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale accoglie
l'appello in epigrafe e per l’effetto, in riforma della
sentenza impugnata, accoglie il ricorso incidentale e dichiara
inammissibile il ricorso principale di primo grado. Spese
compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Palermo, addì 12 gennaio 2005
dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio
con l'intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente,
Pier Giorgio Trovato, Giorgio Giaccardi, estensore, Antonino
Corsaro, Francesco Teresi, componenti.
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F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente
F.to: Giorgio Giaccardi, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario
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Depositata in segreteria il 15 aprile 2005
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