| CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE
- Decisione 15 febbraio 2005 n. 73
Pres. Virgilio, Est. De Francisco
G.M.G.S./ Comune di Gela e R.C. |
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1. Elezioni amministrative – modalità di
manifestazione del voto – indicazione del cognome del candidato
Sindaco in aggiunta al nominativo prestampato – atto privo
di alcuna ragionevole funzione – modalità univocamente concretante
un segno di riconoscimento – conseguenza – nullità del voto.
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2. Processo amministrativo – giudizio d’appello
- rimessione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
– presupposti – interpretazione di leggi della Regione Siciliana
– impossibilità di un contrasto formale fra l’orientamento
del C.G.A. e l’orientamento di una delle sezioni giurisdizionali
del Consiglio di Stato.
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1. E’ nullo il voto espresso riscrivendo
nuovamente di proprio pu-gno il nome del candidato Sindaco
sulla scheda riportante già lo stesso nominativo prestampato,
trattandosi di un segno grafico privo di una ragionevole
e plausibile funzione, tanto da dover far presumere la volontà
dell’elettore stesso di farsi riconoscere.
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2. Non può essere accolta la richiesta di
rimettere all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la
questione relativa alla invalidità del voto espresso mediante
l’aggiunta di pugno dell’elettore al nominativo prestampato,
avuto riguardo alla disciplina elettorale vigente in Sicilia,
in quanto, in primo luogo, solo il C.G.A. è chiamato ad
applicare le leggi della Regione Siciliana, sicché non può
darsi un contrasto formale di giurisprudenza con le sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato sull’interpretazione
di leggi regionali siciliane; e, in secondo luogo, perché
sull’indicata questione si è ormai formato un pacifico orientamento
giurisprudenziale nell’organo di giurisdizione amministrativa
di secondo grado operante in Sicilia.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 73/05 Reg. Dec.
N. 493 Reg. Ric.
ANNO 2003
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa
per la Regione siciliana
in sede giurisdizionale
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ha pronunciato la seguente
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D E C I S I O N E
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sul ricorso in appello n. 493/03 proposto
da
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SCAGLIONE GIOVANNI MARIA GAETANO,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Corso e Giacomo
Ventura, con domicilio eletto in Palermo, via Rodi, 1 presso
lo studio del primo;
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c o n t r o
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il COMUNE DI GELA, in persona del
Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
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e nei confronti
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di CROCETTA ROSARIO, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Giovanni Pitruzzella e Girolamo Rubino
con domicilio eletto in Palermo, via Oberdan, 5 presso lo
studio del secondo;
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di ITALIANO ROSARIO, non costituito
in giudizio;
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per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo,
(sez. II) n. 360 del 18 marzo 2003.
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Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli avv.ti G.
Pitruzzella e G. Rubino per Crocetta Rosario;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 15 dicembre 2004, il
Consigliere Ermanno de Francisco;
Uditi altresì gli avv.ti G. Corso e G. Ventura per l’appellante
e l’avv. G. Rubino per Crocetta Rosario;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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F A T T O
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Viene in decisione l’appello avverso la sentenza
indicata in epigrafe, che ha accolto il ricorso proposto
in primo grado dall’odierno appellato, per l’annullamento
in parte qua delle elezioni comunali del 9 e 10 giugno 2002
del Comune di Gela, per l’effetto – così correggendo il
risultato proclamato dall’ufficio elettorale – proclamando
il ricorrente in prime cure, Rosario Crocetta, Sindaco eletto
nel Comune di Gela, in luogo dell’odierno appellante Giovanni
Maria Gaetano Scaglione.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
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D I R I T T O
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L’appello – che, affidato ad un unico motivo,
censura la “violazione e falsa applicazione dell’art. 3,
co. 7, della Legge Regionale n. 35/1997, in relazione all’art.
49 del D.P.Reg. n. 3/1960”, in cui sarebbe incorsa la sentenza
di primo grado per avere quest’ultima ritenuto la nullità,
nelle elezioni comunali siciliane, del c.d. “voto rafforzato”,
ossia di quelle schede in cui, nonostante il nome del candidato
alla carica di sindaco sia già stampato sulla scheda ai
sensi dell’art. 3, co. 7, della Legge Regionale siciliana
n. 35/1997, l’elettore riscriva nuovamente di proprio pugno
sulla scheda il nome del candidato per cui vota – è infondato.
Il Consiglio conferma di nuovo, infatti, il proprio orientamento
– mai peraltro smentito e già ribadito con decisione 9 gennaio
1998, n. 9 – nel senso della nullità del voto espresso con
la modalità testè ricordata: l’impossibilità di ritenere
valido il c.d. voto rafforzato (che sarebbe forse più perpicuo
definire “voto segnalato”) ha trovato, invero, ulteriore
conferma nell’odierna camera di consiglio, tanto per la
presente che per altre analoghe decisioni (cfr., in particolare,
la dec. sull’appello n.r.g. 346/04).
Non si nega che, in astratto, la questione presenti un suo
margine di opinabilità, non essendovi nel testo normativo
di riferimento (art. 3, comma 7, della L.R. n. 35/1997)
una testuale comminatoria di nullità.
Tuttavia, da un lato e almeno in Sicilia, quest’esegesi
costituisce ormai ius receptum, tando da escludere in concreto
ogni residuo margine di dubbio per gli operatori; dall’altro
lato, ritiene questo Consiglio che, di fronte al preclaro
tenore del testo normativo (secondo cui “il voto si esprime
tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto
il nome del candidato prescelto”), sarebbe irragionevole
ammettere per l’elettore la possibilità di riscrivere a
penna quello stesso nome che è già stampato sulla scheda
(altrimenti tanto varrebbe usare, in luogo della scheda
un foglio bianco), senza ravvisare in ciò un segno grafico
talmente ed inspiegabilmente inutile da non poter far presumere
altro che la volontà dell’elettore stesso di farsi riconoscere.
Una situazione analoga, peraltro, si verificherebbe se l’elettore
di proprio pugno scrivesse sulla scheda, accanto o in luogo
della croce sul simbolo del partito votato, il relativo
nome (per es.: “forza Italia”), oppure altre frasi inutili
già presenti sulla scheda (per es: “ballottaggio per l’elezione
del sindaco di Gela”). Pare evidente che tali frasi, proprio
perché rese non necessarie dalla preventiva stampa della
scheda elettorale, non possano che portare al relativo annullamento:
infatti esse per null’altra ragione potrebbero essere state
scritte, se non che per la volontà dell’elettore di consentire
il proprio riconoscimento.
Resta da dire della diversa opinione effettivamente manifestata,
in qualche decisione, dalla V Sezione del Consiglio di Stato,
in riferimento a norme di legge analoghe a quella vigente
in Sicilia; nonché della connessa richiesta subordinata
dell’appellante di rimettere l’affare all’Adunanza plenaria
dello stesso Consiglio.
Neppure tale richiesta subordinata può trovare accoglimento.
Da un lato, infatti, solo questo Consiglio di giustizia
amministrativa è chiamato a applicare le leggi regionali
della Regione siciliana, il che esclude un contrasto formale
con alcuna decisione della V Sezione.
In secondo luogo, non risultano affatto convincenti, nemmeno
sul piano logico, i distinguo operati da alcune decisioni
a seconda delle “condizioni socio-culturali della ristretta
collettività chiamata ad esprimere il voto”, al cui concreto
livello si vorrebbero parametrare ora l’uno ora l’altro
criterio discretivo circa la validità del voto.
Infine, risulta già pienamente raggiunta, in Sicilia, quella
primaria esigenza di certezza, che è tipica della materia
elettorale, a proposito dell’invalidità del voto espresso
secondo la modalità odiernamente in esame. e ciò tanto a
livello di primo che, soprattutto, di secondo grado della
giustizia amministrativa siciliana: sicché neppure sotto
questo profilo c’è alcuna esigenza di riaprire una questione
che per le considerazioni di cui sopra deve considerarsi
risolta.
In conclusione, l’appello va respinto.
Si ravvisa, comunque, la sussistenza di giusti motivi per
disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio
tra le parti costituite.
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P. Q. M.
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa
per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge
l’appello e compensa tra le parti costituite le spese del
presente grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Palermo, il 15 dicembre 2004,
dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione
siciliana, in sede giurisdizionale, riunita in camera di
consiglio con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio,
Presidente, Pier Giorgio Trovato, Ermanno de Francisco,
estensore, Antonino Corsaro, Francesco Teresi, componenti.
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Depositata in segreteria
il 15 febbraio 2005
CATERINA CRISCENTI
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| Il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione siciliana,
l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e la certezza
del diritto nella regione
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