| CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE
- Ordinanza 18 febbraio 2005 n. 84
Pres. ed Est. Virgilio |
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Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Prestazione
della cauzione provvisoria – Contenuto ed obblighi – Incertezza
– Rimessione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
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Va rimessa all’Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato la questione sulle modalità secondo cui va prestata
nelle gare d’appalto la cauzione provvisoria a garanzia
degli obblighi di una associazione temporanea costituenda.
In particolare, poiché non sembra sufficiente che il fidejussore
dichiari di garantire un’impresa senza specificare che essa
è la futura mandataria di una A.T.I. in cui hanno presentato
offerta congiunta più imprese e senza nominare queste ultime,
occorre stabilire se debba essere espressamente richiamata
nella fideiussione la natura collettiva della partecipazione
di più imprese, identificandole singolarmente e se, contestualmente,
debba essere espressamente dichiarato di coprire con la
cauzione provvisoria non solo l’evento indicato al primo
comma dell’art. 30, ma anche ogni altro obbligo derivante
ex lege o per clausola pattizia dalla partecipazione alla
gara.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 84/05 Reg.Dec.
N. 1242 Reg.Ric.
ANNO 2003
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale
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ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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sul ricorso in appello n. 1242/2003 proposto
da
OLIVA S.R.L.,in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Catalioto
con domicilio eletto in Palermo, presso la Segreteria di
questo C.G.A.;
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contro
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la C.N.T. S.n.c. di Calabrese Nunziato
& e C, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Trimboli
con domicilio eletto in Palermo, via Libertà n. 171, presso
lo studio dell’avv. Ferdinando Gattuccio;
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e nei confronti
del Comune di Sinagra, in persona del Sindaco pro
tempore non costituito in giudizio;
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per l'annullamento
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia – sezione staccata
di Catania (sez. I) - n. 1138/03 del 15 luglio 2003;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’avv. S. Trimboli
per la C.N.T. S.n.c. di Calabrese Nunziato & e C;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Vista l’ordinanza n. 864/03 del 5 novembre 2003 di questo
C.G.A.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Presidente Riccardo Virgilio; Uditi alla pubblica
udienza del 3 febbraio 2005 l’avv. G. Rubino, su delega
dell’avv. A. Catalioto per la società appellante e l’avv.
S. Trimboli per la società appellata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso notificato il 3 giugno 2003,
la C.N.T. S.n.c. di Calabrese Nunziato & C., odierna
appellata, deduceva avanti al T.A.R. Sicilia – Catania l’illegittimità
del verbale di gara del 20-31 marzo 2003, relativo al pubblico
incanto indetto dal Comune di Sinagra per la realizzazione
di n. 12 alloggi popolari in località Gorghi, nella parte
in cui era stata disposta l’ammissione della costituenda
A.T.I. Ricciardello costruzioni/Gatto Costruzioni e, conseguentemente,
l’aggiudicazione dell’incanto alla Oliva S.r.l..
Sosteneva, al riguardo, che l'Ente avrebbe violato il quadro
normativo vigente là dove aveva ammesso alla gara la costituenda
A.T.I. Ricciardello Costruzioni/Gatto Costruzioni, in luogo
di escluderla.
Affermava, infatti, che, ai sensi del punto 8 del bando
di gara, l’Ente avrebbe dovuto disporre l’esclusione della
predetta A.T.I. perché aveva presentato la cauzione provvisoria
ai sensi dell’art. 30 primo comma della L. 109/1994 mediante
fidejussione bancaria intestata esclusivamente alla mandataria
Ricciardello Costruzioni S.r.l. e non anche all’impresa
Gatto Costruzioni. Conseguentemente, per effetto dell’eventuale
esclusione della predetta A.T.I., ricalcolate le medie fra
le rimanenti offerte ammesse, la gara avrebbe dovuto essere
aggiudicata alla ricorrente.
Si costituiva in giudizio l’odierna appellante che rilevava
l’erroneità delle tesi della ricorrente, assumendo che,
nel caso di partecipazione alla gara da parte dell’A.T.I.
non ancora costituita, le norme impongono un obbligo di
sottoscrizione da parte di tutte le imprese per la sola
offerta, mentre non dettano alcuna disposizione in materia
di cauzione provvisoria.
Rilevava ancora che, nella specie, l’interesse pubblico
sotteso alla sottoscrizione della cauzione ai sensi dell’art.
30 comma 1 L. 109/1994 era stato comunque pienamente assicurato
giacché l’impresa che aveva sottoscritto la polizza fidejussoria
(Ricciardello Costruzioni) era stata preventivamente indicata
nell’offerta come capogruppo.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
Con la sentenza identificata in epigrafe che definiva il
giudizio nel merito a norma dell’art. 9 della L. 21 luglio
2000 n. 205 il T.A.R. accoglieva il ricorso e, per l’effetto,
annullava, nei limiti dell’interesse, gli atti con lo stesso
impugnati.
Appella la S.r.l. Oliva la quale con unico motivo denuncia
violazione, falsa ed erronea interpretazione della L. 109/1994
artt. 10 comma 1, 13 comma 5, 30 comma 1 (così come recepiti
dalla L.R. 7 del 2 agosto 2002).
Si è costituita la S.n.c. C.N.T. la quale ha puntualmente
controdedotto chiedendo preliminarmente che l’appello venga
dichiarato inammissibile per carenza di interesse e nel
merito infondato
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DIRITTO
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La eccezione preliminare sollevata dall’appellato
non sembrerebbe meritevole di accoglimento.
E’ bensì vero che il Comune di Sinagra con provvedimento
n. 167 del 13 agosto 2003 ha proceduto al rifacimento della
gara, ma, dall’anzidetto provvedimento risulta che tale
attività è stata dichiaratamente posta in essere in ottemperanza
alla decisione di primo grado la cui esecutività è stabilita
ex lege dall’art. 33 primo comma della legge 1034/1971.
Conseguentemente, non potrebbe ritenersi che il Comune abbia
fatto acquiescenza alla decisione anzidetta e dovrebbe perciò
permanere l’interesse dell’impresa soccombente a coltivare
l’appello.
Nel merito, peraltro, occorre fare le seguenti considerazioni:
In punto di fatto va premesso che alla gara de qua ha partecipato
una A.T.I. costituenda tra due imprese (Ricciardello Costruzioni
e Gatto Costruzioni) indicando nella offerta come futura
mandataria la Ricciardello Costruzioni (v. offerta 18 marzo
2003 in atti).
L’offerta, sottoscritta congiuntamente, veniva corredata
da cauzione provvisoria prestata mediante fidejussione bancaria
rilasciata da un istituto di credito al Comune di Sinagra
(e sottoscritta unicamente dal predetto istituto) con cui
la banca testualmente garantiva l’adempimento di tutti gli
obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara dell’impresa
Ricciardello Costruzioni senza alcun riferimento al fatto
che la impresa aveva partecipato alla gara con offerta congiunta
in cui era stata indicata come futura mandataria e senza
alcun riferimento alla esistenza di mandanti.
La questione circa le modalità secondo cui va prestata la
cauzione provvisoria a garanzia degli obblighi di una associazione
temporanea costituenda è stata più volte esaminata da questo
Consiglio, pervenendo alla conclusione che la garanzia deve
essere intestata, e cioè deve essere riferita a tutte le
imprese del costituendo raggruppamento, individuando in
tal modo i soggetti il cui eventuale inadempimento si va
a garantire e rimanendo peraltro ininfluente, a questi fini,
la sottoscrizione della polizza da parte delle imprese garantite
(v. C.G.A. nn. 59/2002, 311/2002, 333/2003).
Da tale orientamento il Collegio riterrebbe di non doversi
discostare e non sembrerebbero del tutto convincenti i rilievi
dell’appellante il quale richiama a supporto della propria
tesi il combinato disposto dell’art. 30 primo comma e dell’art.
13 quinto comma della legge 109/1994, nonché una pronuncia
di altra Sezione del Consiglio di Stato (Sez. V 17 marzo
2003 n. 1384).
In tale decisione viene sottolineato che, ai sensi dell’art.
13 quinto comma dianzi richiamato, anche nel caso di A.T.I.
costituende il compito di sottoscrivere il contratto ricade
unicamente sull’impresa indicata nell’offerta come capogruppo,
per cui appare del tutto logico che sia quest’ultima a dover
prestare la cauzione a garanzia di un obbligo che le deriva
ex lege e ciò senza dover fare alcuna menzione delle mandanti.
In proposito il Collegio premette che l’art. 30 primo comma
L. 109/1994 testualmente dispone che “la cauzione copre
la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario”.
La norma è stata dettata nel vigore della originaria stesura
della L. 109/1994 che ammetteva alle gare A.T.I. e consorzi
solo se già costituiti e, quindi, per quanto qui interessa,
presupponeva già avvenuto il conferimento del mandato e
la conseguente presentazione dell’offerta da parte del mandatario
in nome e per conto proprio e delle mandanti ex art. 10
primo comma lettera d) della stessa legge.
Nel sistema era tuttavia presente anche una fattispecie
di offerta congiunta da parte di imprese che intendevano
costituirsi in A.T.I. dopo l’aggiudicazione, ma, tale ipotesi,
era limitata alle forniture ed agli appalti di servizi.
Infatti, l’art. 10 (secondo e quarto comma) del D.Lgs. 358/1992
prevedeva che potessero presentare offerte congiunte imprese
che si impegnassero, in caso di aggiudicazione, a costituirsi
in A.T.I.. La norma disponeva anche, al terzo comma, che
tale “offerta congiunta comporta la responsabilità solidale
nei confronti dell’Amministrazione di tutte le imprese raggruppate”.
L’articolo 11 del D.Lgs. 157/1995 richiamava poi tale disciplina
per gli appalti di servizi.
Per ragioni di coerenza, e per rispondere anche ad esigenze
pratiche di carattere economico e temporale, il legislatore
del 1998, con la legge 415, ha introdotto, anche nel settore
dei lavori, l’istituto della offerta da parte di A.T.I.
e consorzi costituendi modificando in tal senso il quinto
comma dell’art. 13 della L. 106/1994.
Peraltro, non è stata riprodotta la clausola dell’art. 11
terzo comma del D.Lgs. 157/1995 (e cioè che l’offerta congiunta
determina anche la corresponsabilità solidale) il che probabilmente
si spiega anche in relazione al diverso regime della solidarietà
nei confronti della stazione appaltante che, nel settore
dei lavori, si differenzia a seconda che trattasi di A.T.I.
orizzontale o verticale (art. 13 secondo e terzo comma L.
109/1994).
Non è stata poi neppure modificata la dizione del successivo
art. 30 primo comma per cui ancora attualmente la cauzione
provvisoria continua ex lege a coprire esclusivamente “la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario”.
E’ invece da sottolineare, perché non privo di interesse
ai fini della presente controversia, che il legislatore
della Merloni ter ha introdotto l’obbligo, non previsto
dall’art. 10 del D.Lgs. 358/1992, di indicare il futuro
mandatario contestualmente alla presentazione dell’offerta
congiunta.
Nell’ammettere alle gare le A.T.I. costituende l’articolo
13 quinto comma dispone ora quindi che l’offerta deve essere
sottoscritta da tutte le imprese, che deve contenere l’impegno
a conferire mandato ad una di esse espressamente indicata
e che quest’ultima infine dovrà stipulare il contratto in
nome e per conto proprio e delle mandanti.
Dalla sottoscrizione congiunta dell’offerta discende perciò
un impegno ed un obbligo comune di tutti gli offerenti a
conferire mandato ad uno di loro, mentre dalla stipulazione
del contratto da parte della capogruppo, quando sarà divenuta
mandataria, deriverà la assunzione del vincolo solidale
nei confronti della stazione appaltante con diverso contenuto
a seconda del tipo di A.T.I..
E’ poi anche indubbio che l’impegno a rilasciare mandato
rilevi sia nei rapporti interni tra i membri della A.T.I.
costituenda, come pure costituisca un impegno che vincola
ciascuna impresa nei confronti della stazione appaltante.
Va infatti considerato che l’obbligo successivo di stipulare
il contratto fa carico ad un solo soggetto (e cioè all’offerente
divenuto mandatario) dal cui unico comportamento dipende
l’adempimento o l’inadempimento di tale obbligo, laddove
l’offerta congiunta vincola tutti gli offerenti a pari titolo
ad ottemperare all’obbligo propedeutico di conferire il
mandato. Trattasi di obblighi distinti, l’uno propedeutico
a prestazione collettiva e l’altro conseguente a prestazione
singolare.
L’obbligo propedeutico, è una obbligazione soggettivamente
complessa dal lato passivo, nella quale una pluralità di
debitori è tenuta ad adempiere una stessa prestazione (e
cioè di identico contenuto consistente nel conferimento
di mandato), ma con la particolarità che, sia l’interesse
del creditore (e cioè della stazione appaltante) sia anche
dei debitori coofferenti (ad ottenere la aggiudicazione
ed eseguire l’appalto) può essere conseguito soltanto con
la necessaria concorrenza degli adempimenti di tutti gli
offerenti medesimi.
Peraltro, il rapporto che lega le obbligazioni dei coofferenti
pur avendo alla base la medesima finalità, non può tuttavia
qualificarsi come obbligo solidale dal momento che la prestazione
non è unica e che perciò l’adempimento di una delle imprese
obbligate non libera ex se anche le altre.
Neppure si tratta di obbligazione indivisibile la quale,
ex art. 1316 c.c. presuppone un’unica obbligazione ed un’unica
prestazione che può e deve essere seguita per l’intero,
con effetto liberatorio, da ciascuno dei condebitori.
Nella specie, al contrario, ogni impresa coofferente non
può (e d’altra parte neppure potrebbe) essere chiamata ad
adempiere per l’intero ed è invece tenuta soltanto ad eseguire
la propria obbligazione (conferimento del mandato) per la
parte che gli compete.
Si tratta quindi di una vicenda, non del tutto inusuale,
di collegamento tra identiche, ma distinte obbligazioni
facenti carico ad una pluralità di coobbligati che, per
volontà degli stessi (offerta congiunta) e per effetto delle
norme che disciplinano il procedimento di gara, rende ab
origine necessario un adempimento congiunto.
Pertanto, nell’adempimento di queste obbligazioni che possono
essere qualificate ad attuazione congiunta debbono necessariamente
concorrere contestualmente le attività di tutti i coobbligati
e ciò a differenza del successivo obbligo di stipulazione
del contratto il cui adempimento o inadempimento, una volta
conferito il regolare mandato, è imputabile al solo mandatario.
In questo ultimo caso, infatti, l’adempimento o l’inadempimento
si riverserà direttamente sui mandanti per effetto del regolare
esercizio, ovvero del mancato o irregolare esercizio del
potere di rappresentanza, laddove, nell’obbligo propedeutico
di conferire mandato collettivo, ciascuno, seppure contestualmente,
agisce per proprio conto e in proprio nome, anche se in
vista di un risultato comune. Tuttavia, dato il necessario
collegamento tra le varie prestazioni, l’adempimento verso
la stazione appaltante presuppone la cooperazione di tutti,
mentre, di converso, il venir meno della cooperazione, anche
di un solo soggetto, rende impossibile il collegamento negoziale
e determina l’inadempimento e le sue conseguenze negative
a carico della intera collettività.
Un caso in parte analogo è stato ravvisato dalla giurisprudenza
nella ipotesi del preliminare di vendita di immobile in
comproprietà Cass. SS.UU. 8 luglio 1993 n. 7481, 16 febbraio
1995 n. 1680, 3 novembre 2000 n. 14346).
Ex adverso il Collegio osserva che il fidejussore deve garantire
la stazione appaltante non solo in caso di inadempimento
del soggetto divenuto mandatario, e cioè in caso di mancata
stipulazione per fatto ad esso imputabile, ma deve anche
garantire l’eventuale inadempimento propedeutico delle offerenti
- mandanti e cioè deve garantire l’Amministrazione anche
nel caso in cui, per fatto imputabile a tutti, o anche soltanto
a taluno degli offerenti, il mandato non venga rilasciato
e, di conseguenza, non emerga un mandatario comune e, quindi,
il contratto non possa essere stipulato.
Va infatti ulteriormente precisato che nel caso delle A.T.I.
costituende, queste si costituiscono dopo l’aggiudicazione
per effetto del mandato collettivo speciale, e che, prima
di ciò, non esiste il raggruppamento di imprese in quanto
tale, ma solo imprese singole le quali, sino ad allora,
agli effetti degli adempimenti di gara, agiscono singolarmente,
ancorché in prospettiva di un futuro associativo comune.
La questione che ne occupa è intimamente legata a tale prospettazione.
Si tratta di stabilire se il vincolo comune, riferibile
alla sottoscrizione congiunta dell’offerta, e da cui derivano
i due obblighi sopramenzionati, debba o meno essere enunciato
ed in che modo nella obbligazione fidejussoria che il terzo
garante assume nei confronti della amministrazione beneficiaria
della garanzia.
Al riguardo va premesso che il contratto di fidejussione
è contratto unilaterale che interviene tra il garante ed
il beneficiario, perfezionabile anche con la sola comunicazione
a quest’ultimo ex art. 1333 secondo comma c.c..
Il garantito (nella specie l’A.T.I. costituenda) non è parte
necessaria del contratto che può essere infatti posto in
essere anche a sua insaputa (art. 1936 secondo comma c.c.).
Tale caratteristica della fidejussione permane anche allorché
sussista (come nella specie) un obbligo contrattuale o legale
di prestare garanzia (Cass. 2 maggio 1983 n. 3018, 12 aprile
1984 n. 2536, 27 giugno 1982 n. 8964, 4 aprile 1995 n. 3940),
e permane anche nel caso in cui nella fidejussione compaia
la sottoscrizione del garantito che, in questo caso, perfeziona
ed evidenzia soltanto i rapporti interni tra garante e garantito
(v. Cass. 26 agosto 2002 n. 12477). In altri termini, la
circostanza che la fidejussione sia stata costituita con
il consenso preventivo, concomitante o successivo del garantito,
ovvero che costui ne tragga anche esso vantaggio, non altera
il regime della fidejussione (Cass. 15 marzo 1990 n. 2120)
così come è irrilevante qualsiasi attività negoziale, prodromica
e/o onerosa al fine di provocare la promessa di garanzia
del fidejussore (Cass. SS.UU. 15 gennaio 1993 n. 499).
Peraltro, la circostanza che il debitore principale (soggetto
garantito) non è parte necessaria del contratto, (tanto
è vero che può anche ignorarlo), porta alla conclusione
che dalla scrittura che consacra la fidejussione, oltre
alla chiara ed inequivoca volontà di prestare garanzia (art.
1937 c.c.), deve anche risultare quale sia la obbligazione
garantita, nonché il soggetto il cui adempimento si va a
garantire.
Ciò discende essenzialmente dal carattere accessorio della
fidejussione, per cui, l’obbligazione del fidejussore ha
un oggetto “naturalmente identico a quello della obbligazione
principale” (Cass. 28 novembre 2003 n. 18234, 9 dicembre
1997 n. 12456 e 19 dicembre 1987 n. 9466).
Dalla rilevata accessorietà della fidejussione, che ha la
funzione testuale di garantire l’adempimento di una obbligazione
altrui (1936 primo comma c.c.), e dalla possibilità che
sia prestata a condizioni meno onerose (1941 secondo comma
c.c.), discende poi la pacifica conseguenza che la obbligazione
principale garantita deve risultare nel titolo della fidejussione
anche nei suoi termini oggettivi (Cass. 8 marzo 2002 n.
3429), così come nel medesimo titolo debbono emergere le
eventuali condizioni e limitazioni soggettive ed oggettive
della garanzia prestata rispetto all’obbligazione principale
(Cass. 9 maggio 1988 n. 3400, 3 settembre 1982 n. 4811).
Peraltro, ciò risponde ad un principio generale, tipico
della fidejussione, così come di ogni altro contratto, secondo
cui l’oggetto del contratto stesso deve essere determinato
o almeno determinabile a pena di nullità (artt. 1346 e 1418
c.c.). In altre parole, poiché la causa della fidejussione
consiste nella funzione fissa ed uniforme identificabile
nella costituzione di un debitore pari gradu, mentre invece
l’oggetto è rappresentato da uno specifico debito altrui
(Cass. 17 gennaio 1996 n. 365), ne discende che questo debito
e questo soggetto terzo debbono essere ambedue quantomeno
determinabili e ciò in quanto ambedue questi elementi definiscono
l’ambito oggettivo della fidejussione. La determinazione
o determinabilità del debitore o dei debitori principali
garantiti non riguarda infatti la struttura soggettiva del
negozio fidejussorio (le cui parti sono il garante e il
beneficiario e cui rimane estraneo il garantito), ma concerne
l’oggetto della stessa in quanto consente di individuare
l’obbligazione garantita in tutti i suoi elementi e le sue
componenti oggettive e soggettive (Cass. SS.UU. 599/1993
cit., Cass. 29 gennaio 1998 n. 907).
E’ noto in proposito l’approfondimento dottrinale e giurisprudenziale
in relazione alla precedente ed attuale dizione dell’art.
1938 c.c. in relazione al fenomeno della cosiddetta fidejussione
omnibus e cioè ad oggetto inizialmente indeterminato per
obbligazioni future poiché si sosteneva che la indeterminazione
dell’oggetto avrebbe comportato la nullità della fidejussione
stessa.
Le garanzie di cui all’art. 30 della L. 109/1994 peraltro
non sono tutte riconducibili allo schema specifico della
fidejussione omnibus bancaria, quanto piuttosto alla più
ampia categoria (che comprende anche la omnibus) che va
sotto la definizione di fidejussione indiretta ovvero per
relationem e cioè la fidejussione prestata per tutte le
obbligazioni che potranno sorgere da un determinato rapporto
ed in dipendenza dello svolgimento di quel rapporto (Cass.
10 novembre 1971 n. 3214, 27 gennaio 1979 n. 615). Va tuttavia
precisato che tale carattere emerge con chiarezza in relazione
alla cauzione definitiva che garantisce, (ex art. 30 secondo
comma L. 109/1994, ed art. 101 secondo comma D.P.R. 554/1999),
ogni forma ed ipotesi di inadempimento agli obblighi contrattuali
assunti dall’appaltatore. Appare invece meno evidente nella
cauzione provvisoria finalizzata ad un unico e specifico
adempimento e cioè alla conclusione del contratto.
Il legislatore del 1998 ha ammesso ora a partecipare alle
gare per appalti di lavori anche le A.T.I. costituende ma
- come già notato - non ha ridisegnato compiutamente, in
relazione cioè anche ad esse, il sistema della cauzione
provvisoria.
L’articolo 30 primo comma della L. 109/1994 continua perciò
ad ignorare l’obbligo, che pure incombe sugli offerenti
congiuntamente, di conferire mandato collettivo ad uno di
essi (e quindi di costituire l’A.T.I.) e continua a riferirsi
esclusivamente all’obbligo che incombe a qualsiasi soggetto
che divenga aggiudicatario della gara di concludere il contratto
(obbligo che, in questo caso, essendo divenuta aggiudicataria
una A.T.I., incombe al solo mandatario). La stipula del
contratto da parte del mandatario viene poi effettuata,
come recita l’art. 13 quinto comma della L. 109/1994, in
nome e per conto proprio e di tutte le imprese, secondo
i principi del mandato in rem propriam, di tal che gli obblighi
contrattuali comuni e la corresponsabilità nella corretta
esecuzione del contratto, ancorché prevista ex lege, sorgono,
vengono in essere e si propagano a tutte le imprese per
effetto della rappresentanza. Fino alla sottoscrizione del
contratto (che, automaticamente, ex art. 30 primo comma,
fa anche venir meno la cauzione provvisoria) nelle A.T.I.
costituende l’impegno comune – come già osservato - è propedeutico
e gli offerenti non sono ancora corresponsabilizzati verso
la stazione appaltante dalle manifestazioni di volontà di
un rappresentante comune.
Prima della costituzione della A.T.I. l’unico elemento che
pone in evidenza e da cui discende l’obbligo comune è quindi
rappresentato soltanto dalla offerta congiunta, offerta
che impegna in primo luogo tutti gli offerenti (e a pari
titolo), a costituirsi in A.T.I. rilasciando il mandato
collettivo ad uno di loro.
Anche l’inadempimento a questo obbligo rientra nella garanzia
che occorre prestare ex art. 30 primo comma, ma trattasi
di obbligazioni a carico di tutti e di ciascun membro del
gruppo e non al solo offerente futuro mandatario. Pertanto,
anche se si volesse sostenere che la cauzione provvisoria
rivesta anche essa carattere di garanzia per relationem
al pari della definitiva, risulterebbe pur sempre necessario
un esplicito richiamo al fatto genetico (offerta congiunta)
da cui discende l’effetto giuridico dell’obbligo a carattere
collettivo comune che si va ad assumere, obbligo che è diverso,
indipendente e propedeutico rispetto a quello che incombe
al soggetto indicato dapprima come futuro mandatario e poi
effettivamente divenuto tale.
In altri termini, non è sufficiente che il fidejussore (come
nella specie) dichiari di garantire puramente e semplicemente
l’impresa Ricciardello senza specificare che l’impresa è
la futura mandataria di una A.T.I. in cui hanno presentato
offerta congiunta più imprese e senza nominare queste ultime.
Va infatti anche considerato che alla gara possono partecipare
A.T.I. costituite e costituende, ma è anche del tutto normale
che partecipino imprese singole.
Se il fidejussore dichiara di garantire gli obblighi derivanti
dalla partecipazione alla gara di una impresa singolarmente
indicata senza precisare che essa ha partecipato quale mandataria
di una A.T.I., già costituita, ovvero come futura mandataria
di una A.T.I. costituenda in dipendenza di una offerta congiunta,
non si vede come tale garanzia, nel silenzio del titolo
circa un obbligo comune, possa estendersi anche all’inadempimento
dovuto a cause imputabili ad altre imprese.
Va infatti ancora una volta sottolineato che l’art. 30 primo
comma L. 109/1994 fa espresso riferimento all’inadempimento
per fatto imputabile all’aggiudicatario, per cui, se la
natura collettiva del futuro aggiudicatario non viene enunciata,
il garante ben potrebbe opporre alla stazione appaltante
la limitazione testuale della garanzia ove dal titolo (come
nel caso oggetto della presente controversia) risulti che
la garanzia è prestata dall’istituto di credito costituendosi
testualmente “fidejussore solidale in nome e per conto dell’impresa
Ricciardello ......... per la somma di € 1.530,00 che questa
fosse tenuta a corrispondere al Comune di Sinagra in virtù
degli obblighi e degli oneri derivanti dalla sua partecipazione
alla gara di appalto del 20 marzo 2003”.
La dizione sopra riportata sembra in effetti riferibile
ad una impresa che ha partecipato alla gara come impresa
singola, e nulla, nel tenore della fidejussione, lascia
supporre che si siano garantiti gli obblighi di partecipazione
alla gara anche di altre imprese.
Né può sostenersi, nel caso di A.T.I. costituende, che la
insorgenza di un obbligo comune a tutte le imprese di conferire
mandato collettivo (e cioè di costituire l’A.T.I.) e di
quello successivo del mandatario di stipulare il contratto,
(obblighi derivanti ambedue dalla offerta congiunta), determini
ex se la corresponsabilità anche della impresa indicata
come mandataria e delle altre mandanti cui non sia imputabile
la causa della mancata conclusione del contratto.
Che le conseguenze negative dell’inadempimento di un coobbligato
nell’offerta congiunta si riversino anche sulle imprese
adempienti, è indubbio, così come è indubbio che un singolo
inadempimento potrà essere fonte di responsabilità nei rapporti
interni tra gli offerenti (che per tutelarsi sovente si
rilasciano reciproche garanzie).
Peraltro, la circostanza che l’inadempimento agli obblighi
assunti con l’offerta congiunta rilevi ex se come fonte
di varie forme di responsabilità nei confronti della stazione
appaltante e nei rapporti interni non porta a concludere
che, nel silenzio della fidejussione, possa avere rilevanza
ex se anche per quanto concerne gli obblighi del garante.
Un conto infatti è il regime della obbligazione principale
garantita (solidale, collettiva, indivisibile, parziaria
etc. e ciò sia che discenda dalla legge, che dal contratto)
un conto è la obbligazione di garanzia del fidejussore che
deve comunque richiamare l’obbligazione principale in tutti
i suoi elementi (oggettivi e soggettivi), poiché solo per
effetto di quel richiamo, si ha la omogeneità di regime
tra obbligazione fidejussoria ed obbligazione principale
e solo per effetto di quel richiamo ambedue le obbligazioni
vengano ad avere in tal modo “un oggetto naturalmente identico”
(Cass. nn. 18234/2003, 12456/1997, 9466/1987 cit.).
Va infatti nuovamente ricordato che il garantito non è parte
necessaria del negozio fidejussorio (nella specie infatti
la fidejussione è sottoscritta solo dal garante), ma soprattutto
che il fidejussore può assumere la garanzia ex art. 1941
c.c. a condizioni meno onerose di quelle assunte dall’obbligato
principale, e che, di converso, sono nulle le clausole che
prevedano condizioni più onerose (Cass. 20 febbraio 1999
n. 1427).
Orbene, è del tutto evidente come per il fidejussore sia
certamente più rischioso garantire l’adempimento di una
collettività piuttosto che di un singolo e che il rischio
aumenta tanto maggiore è il numero dei membri della collettività
la cui cooperazione è essenziale ed in cui l’inadempimento
anche di un singolo può rendere perciò solo impossibile
la prestazione in forma congiunta e quindi provocare l’escussione
della fidejussione.
La estensione del rischio in questi termini non si potrebbe
mai verificare ove nel titolo della garanzia non fosse richiamata
la circostanza di fatto della obbligazione principale (e
cioè presentazione congiunta dell’offerta da parte di più
imprese) da cui discende l’effetto giuridico di più corresponsabilità
congiunte.
A questo proposito è opportuno ancora una volta sottolineare,
onde fugare possibili equivoci, che altro è la rappresentanza
di più soggetti, (istituto nel quale la manifestazione di
volontà del rappresentante viene ad essere unitamente ed
uniformemente riferibile a tutti i rappresentati), ed altra
è la responsabilità imputabile a più soggetti, responsabilità
che la obbligazione principale innanzitutto può ripartire
diversamente tra i coobbligati, ma che può anche sorgere
da condotte poste in essere separatamente da più soggetti
in cui, quindi, possono rilevare anche differenti profili
soggettivi ed oggettivi di imputabilità e/o di responsabilità.
Di qui una ulteriore conferma della necessità che l’obbligazione
principale venga esattamente richiamata nella fidejussione
nella sua “oggettività” intendendo con questo termine -
come già precisato - tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi
che la connotano (v. Cass. SS.UU. 15 gennaio 1993 n. 499,
29 gennaio 1998 n. 907 cit.) proprio perché a volte, l’obbligazione
principale ancorché unitaria (se riferita come di regola
ad un unico appalto) può tuttavia disciplinare diversamente
le responsabilità dei soggetti che si associano temporaneamente
per la sua esecuzione.
Ad esempio, nelle associazioni verticali le mandanti in
sede di esecuzione rispondono ciascuna per le opere specialistiche
(art. 13 secondo comma L. 109/1994), e la responsabilità
solidale, in questo caso, è limitata ex lege ad un unico
soggetto (la capogruppo) che risponde in solido con ciascuna
delle mandanti, mentre queste ultime, a differenza delle
A.T.I. orizzontali, non rispondono in solido dell’inadempimento
di altre mandanti.
Analoghe considerazioni possono farsi nel caso di A.T.I.
miste in cui concorrono responsabilità solidali e singolari.
Peraltro, la necessità che la fidejussione indichi espressamente
le imprese che fanno parte delle A.T.I. e dei consorzi può
essere avvalorata anche in relazione al disposto dell’art.
8 della legge 109/1994 che, per le imprese qualificate,
prevede la riduzione alla metà della cauzione provvisoria
e di quella definitiva. E’ evidente che per poter giustificare
l’importo ridotto della garanzia, il garante farà riferimento
direttamente, o tramite il richiamo alla offerta congiunta,
alla o alle imprese che risultano in possesso della certificazione.
Ciò vale anche per le A.T.I. orizzontali dal momento che
per esse il beneficio non è applicabile qualora non siano
tutte in possesso della certificazione di qualità (C.d.S.
Sez. V 18 ottobre 2001 n. 5517).
Tali evenienze riguardano, a seconda dei casi fattispecie
diverse da quella in esame e cioè cauzioni definitive, ovvero
i casi di riduzione ex lege dell’ammontare delle garanzie,
e sono stati evidenziati solo per avvalorare la tesi di
fondo della necessità che la fidejussione richiami sempre
la obbligazione principale e i coobbligati, ben potendo
coesistere al loro interno differenti regimi di responsabilità
o corresponsabilità.
Tuttavia, al di là di tali fattispecie, va ricordato che
il sistema prevede obbligazioni che sorgono anche nella
fase prodromica alla stipula del contratto e che sono anche
indipendenti dalla assunzione degli obblighi contrattuali
conseguenti alla aggiudicazione.
Invero, l’articolo 10 comma primo quater della L. 109/1994
introdotto dalla L. 415/1998 prevede, com’è noto, il sorteggio
delle offerte e la previa verifica dei requisiti, verifica
che, in caso negativo, porta all’incameramento della cauzione
provvisoria.
In altri termini, per effetto anche della sola partecipazione
alla gara, incombe a qualsiasi partecipante l’obbligo di
dimostrare la regolarità formale e sostanziale della sua
partecipazione e ciò, in primo luogo, in sede di preverifica
a sorteggio.
Orbene, l’obbligo di dimostrare previamente il possesso
dei requisiti non può essere riferito all’obbligo eventuale
e successivo di stipulare il contratto, e neppure appare
riconducibile alla medesima ratio della cauzione provvisoria.
E’ infatti sufficiente considerare che la cauzione provvisoria
ha la funzione testuale, ex art. 30 primo comma della legge
109/1994, di garantire la conclusione del contratto e, in
caso di inadempimento, di indennizzare forfettariamente
la stazione appaltante del pregiudizio in cui può incorrere
per una eventuale riedizione della gara.
Sotto questo profilo la cauzione provvisoria è riconducibile
alla figura della fidejussio indemnitatis tipica nel settore
delle opere pubbliche (v. da ultimo Cass. 27 maggio 2002
n. 7712) in cui cioè il fidejussore non garantisce una prestazione
identica a quella dell’obbligato principale, che è insostituibile,
ma soltanto assicura l’interesse economico del beneficiario,
interesse compromesso dall’inadempimento del soggetto garantito.
Il comma 1 quater dell’art. 10 tende invece prevalentemente
ad assicurare in via preventiva la regolarità delle operazioni
di gara e quindi vincola tutti i partecipanti . La ratio
è intesa ad evitare il rischio di partecipazioni non serie
ovvero che possano artatamente alterare o turbare la gara
stessa con particolare riferimento alla determinazione della
soglia di anomalia e/o della media di aggiudicazione.
E’ pertanto evidente che, in questo caso, l’incameramento
della cauzione non ha una funzione indennitaria, ma sanzionatoria
di un comportamento difforme rispetto al precetto normativo,
comportamento che può avere carattere anche soltanto formale,
atteso che la cauzione viene incamerata anche per il semplice
ritardo nella trasmissione della documentazione prescindendo
altresì dalla valutazione dell’elemento psicologico (v.
Consiglio di Stato Sez. V 18 dicembre 2002 n. 7047).
Il carattere sanzionatorio è poi rafforzato dal fatto che,
oltre all’incameramento della cauzione, è prevista la comunicazione
del fatto all’Autorità di vigilanza al fine della eventuale
comminatoria di una sospensione temporanea alle gare, e
della irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
Trattasi pertanto di un obbligo che non può considerarsi
accessorio (nel senso di cui all’art. 1942 c.c.) rispetto
al contenuto della obbligazione principale individuato dall’art.
30 primo comma L. 109/1994.
Dovrebbe perciò risultare dimostrato che si tratta di un
obbligo del tutto autonomo per contenuto, modalità e finalità
sia rispetto all’obbligo di conferire il mandato collettivo
facente capo a tutti i membri dell’A.T.I. sia rispetto a
quello di stipulare il contratto, facente capo al futuro
mandatario, ma pur tuttavia anche esso viene garantito ex
lege dalla cauzione provvisoria.
La legge infatti ha esteso automaticamente una delle sanzioni
comminate per la violazione di questo obbligo (l’incameramento
della cauzione), dall’inadempiente all’intero gruppo, per
cui, dalla offerta congiunta, oltre all’impegno comune finalizzato
alla aggiudicazione, discende anche un impegno ed una responsabilità
comune ad assicurare la regolarità della partecipazione
di ciascun altro.
Si tratta all’evidenza di un impegno, di una responsabilità
e di un rischio ulteriore e diverso rispetto a quello coperto
dall’art. 30 primo comma.
A tale ultimo proposito, e cioè di rischi ulteriori, va
osservato che sempre più spesso le stazioni appaltanti sottoscrivono,
in una con i partecipanti alle gare, il cosiddetto “patto
di integrità” in cui in sostanza le due parti si impegnano
(perfino anche le Pubbliche Amministrazioni) a tenere comportamenti
anti-corruzione nonché a non creare, direttamente o indirettamente,
ovvero a tollerare accordi che possano falsare la regolarità
della aggiudicazione della gara e/o influire sulla corretta
esecuzione dell’appalto (v. C.d.S. Sez. V 28 giugno 2004
n. 4789).
Tali “patti di integrità” prevedono poi usualmente, come
effetto sanzionatorio per la loro violazione, oltre alla
risoluzione del contratto, al risarcimento dei danni ed
alla esclusione per X anni dalle gare bandite dal committente,
anche, per quanto qui interessa, l’escussione della cauzione
provvisoria (v. T.A.R. Lombardia Milano 11 marzo 2003 n.
438).
Anche in questo caso si tratta di obblighi e comportamenti
(taluni anche a rilevanza penale) facenti capo separatamente
a ciascuno dei membri della A.T.I. di cui ciascuno dovrebbe
perciò rispondere in proprio per il proprio operato.
Se tuttavia la violazione del patto di integrità da parte
di taluno dei partecipanti alla A.T.I. comporta l’escussione
della fidejussione prestata a garanzia qualsiasi altra impresa
partecipante, sembrerebbe necessario che il fidejussore
dichiari di essere a conoscenza anche di questo ulteriore
rischio di inadempienza che va a coprire.
Pertanto, dalla esistenza di obblighi che incombono separatamente
a carico di tutti i componenti della A.T.I. per effetto
e in dipendenza, dapprima della mera partecipazione alla
gara e, di poi, dalla offerta congiunta e da eventuali pattuizioni
ad hoc, ne esce rafforzata la conclusione che la sicura
copertura di tali possibili inadempimenti si ottiene solo
se il fidejussore richiami innanzitutto la natura collettiva
della partecipazione di più imprese, identificandole singolarmente
e, contestualmente, dichiari di coprire con la cauzione
provvisoria non solo l’evento indicato al primo comma dell’art.
30, ma anche ogni altro obbligo derivante ex lege o per
clausola pattizia dalla partecipazione alla gara.
Le conclusioni anzidette, nel senso della necessità che
la fidejussione sia “titolata”, e cioè faccia espresso riferimento
al carattere collettivo della e delle obbligazioni principali
ed ai soggetti coobbligati, non sembrano scalfite neppure
nel caso in cui la naturale accessorietà della fidejussione
venga in parte attenuata e derogata per effetto delle varie
clausole (v. art. 30 comma 2 bis legge 109/1994) che imprimono
alla fidejussione le caratteristiche che la avvicinano al
cosiddetto contratto autonomo di garanzia.
Invero, anche la apposizione di clausole del tipo “a semplice
richiesta” o “senza eccezioni” e simili, pur accentuando
la autonomia di questa forma di garanzia, non valgono tuttavia
a renderla autonoma in modo assoluto e totale, né valgono
a trasformare la fidejussione in negozio astratto, poiché
rimane pur sempre necessario evidenziare il collegamento
ed il riferimento alla obbligazione principale, e ciò come
afferma la giurisprudenza, sia nel momento genetico che
in quello funzionale, poiché è del tutto pacifico che la
sorte della obbligazione principale si riverbera, talvolta
ex ante, ma sempre ex post, e cioè in via di regresso, anche
su questa specie atipica di fidejussione (Cass. 1 ottobre
1999 n. 10864, 6 aprile 1998 n. 3552, 4 aprile 1995 n. 3940,
18 novembre 1992 n. 1234, SS.UU. 1 ottobre 1987 n. 7341).
Invero, va sottolineato che anche nel caso del contratto
autonomo di garanzia è sempre immanente il collegamento
tra obbligazione principale e fidejussione nel senso che
nel contratto cosiddetto autonomo “la prestazione del garante,
pur non potendo essere legittimamente differita, diviene
operativa solo nel presupposto e con il verificarsi dell’inadempimento”
(Cass. 20 agosto 1998 n. 8248).
In una fattispecie quale quella in esame in cui l’istituto
di credito ha garantito gli obblighi della impresa Ricciardello
derivanti “dalla sua partecipazione dalla gara” il garante,
sulla base di tale testuale tenore, potrebbe indursi ad
opporre, non senza qualche fondamento, anche l’exceptio
doli (Cass. 6 aprile 1998 n. 3552, 1° ottobre 1999 n. 10864,
19 marzo 1993 n. 3291). Invero, di fronte ad una escussione
dovuta all’inadempimento di offerenti diversi dal garantito
(e specialmente nelle ipotesi di cui al citato art. 10 comma
1 quater L. 109/1994) il garante ben potrebbe eccepire l’inoperatività
della garanzia per insussistenza del presupposto e cioè
per assenza di inadempimento dell’unico soggetto alla cui
sola ed esclusiva partecipazione faceva testuale riferimento
la garanzia prestata.
Né potrebbe sostenersi che tramite il richiamo alla partecipazione
alla gara di una impresa singola si risalga comunque per
relationem alle modalità con cui l’impresa ha partecipato,
e cioè, in questo caso, alla offerta congiunta e che quindi,
in tale prospettiva, sarebbe sufficiente nella fidejussione
il solo riferimento alla partecipazione alla gara perché
la garanzia copra automaticamente tutti gli adempimenti
connessi alla offerta congiunta, anche quelli che dovessero
fare carico a imprese diverse da quella espressamente indicata.
Questa ipotesi non potrebbe essere suffragata con riferimento
all’art. 1381 c.c.. Non potrebbe cioè sostenersi che dalla
offerta congiunta discenda ex lege per ciascuno degli offerenti,
oltre ad una propria obbligazione anche una promessa, rivolta
alla stazione appaltante, del fatto del terzo ex art. 1381
c.c., e che perciò, sarebbe indifferente indicare in fidejussione
questa o quella impresa dell’A.T.I. costituenda, dal momento
che ciascuna impresa, oltre al proprio obbligo, promette
anche l’adempimento di tutte le altre coofferenti.
Va infatti osservato che l’art. 1381 c.c. trova applicazione
solo nel caso in cui è insussistente un obbligo del terzo
verso il promissario. La giurisprudenza ha evidenziato come
dall’art. 1381 c.c. derivi soltanto una obbligazione di
facere a carico del promittente che consiste nella assunzione,
a carico del promittente medesimo, “dell’impegno di adoperarsi,
affinché il terzo, non tenuto da precedenti vincoli nei
confronti del soggetto cui la promessa è fatta, assuma verso
costui una obligazione o addirittura esegua nei confronti
del medesimo una prestazione (che può consistere anche nella
stipulazione di un negozio giuridico)” (Cass. 18 novembre
1987 n. 8483, 7 settembre 1991 n. 9441).
La giurisprudenza ha poi ben chiara la differenza tra l’art.
1381 c.c. in cui si promette che il terzo si assuma un obbligo,
obbligo allo stato insussistente e la prestazione di garanzia
dell’adempimento dell’obbligo di un terzo, obbligo invece
già sussistente, cui corrisponde il diverso istituto della
fidejussione (Cass. 29 ottobre 2003 n. 16225, 13 dicembre
2001 n. 15235).
Se quindi si ritiene, come sembra inevitabile, che l’offerta
congiunta faccia contestualmente sorgere l’obbligo a carico
di tutti gli offerenti di conferire in futuro il mandato
collettivo ad uno di loro, la vicenda non può essere spiegata
in chiave di art. 1381 c.c. perché l’obbligo del terzo è
già in essere.
Dato quindi che l’obbligo delle imprese terze coofferenti
è già sorto, e non è perciò invocabile l’art. 1381 c.c.,
se si volesse insistere nella tesi qui contrastata, si dovrebbe
di conseguenza giungere ed affermare che, per effetto dell’offerta
congiunta, ciascuna impresa offerente, oltre ad obbligarsi
in proprio, assume anche direttamente, ex lege, l’obbligo
di garantire la stazione appaltante per tutti gli eventuali
inadempimenti di carattere formale e/o sostanziale imputabili
a tutte le altre imprese coofferenti e derivanti dalla loro
partecipazione alla gara, e ciò sino al momento in cui,
con la stipula del contratto, la cauzione provvisoria viene
sostituita da quella definitiva.
In altri termini, in questa fase, ciascuna impresa sarebbe
obbligata innanzitutto in proprio e, in secondo luogo, quale
fidejussore ex lege di ciascuno degli altri membri del futuro
raggruppamento.
Tuttavia, anche se si volesse ammettere, in via di mera
ipotesi, la sostenibilità di una siffatta esegesi, ebbene,
anche in questo caso, non sarebbe sufficiente a sciogliere
l’interrogativo posto dalla controversia de qua.
Invero se il fidejussore, ex art. 30 primo comma L. 109/1994,
nomina una sola impresa quale soggetto garantito, senza
alcun altra specificazione (come nella specie), ne dovrebbe
discendere, sempre secondo la tesi qui contrastata, che
gli inadempimenti della impresa nominata verrebbero coperti
direttamente dalla fidejussione, mentre gli eventuali inadempimenti
delle altre imprese coofferenti, ma non nominate, dovrebbero
essere in primo luogo coperti dalla impresa nominata nella
veste, a sua volta, di primo fidejussore ex lege di tutte
le altre imprese.
Pertanto, in relazione agli inadempimenti delle imprese
non indicate si dovrebbe perciò ammettere la coesistenza
di una fidejussione di primo grado (a carico della impresa
nominata) con una di secondo grado (a carico del fidejussore
ex art. 30 primo comma cit.). Sarebbe in tal modo applicabile
l’art. 1940 c.c. che disciplina la fidejussione del fidejussore.
Peraltro – come già accennato – la questione che ne occupa
resterebbe irrisolta in quanto la fidejussione di secondo
grado ex art. 1940 c.c. non garantisce il debito principale
(nel caso in esame gli inadempimenti delle imprese non nominate)
bensì solo l’adempimento per loro conto del primo fidejussore
(nel caso in esame l’impresa nominata) (v. Cass. 18 luglio
1997 n. 6635, 4 settembre 1991 n. 9363).
Da ciò discende altresì che il fidejussore di secondo grado
assume una responsabilità che è soltanto sussidiaria rispetto
a quella del primo fidejussore, responsabilità che è destinata
ad operare nei limiti dell’art. 1948 c.c. e cioè soltanto
in caso di insolvenza o di incapacità di quest’ultimo (Cass.
20 febbraio 1996 n. 1323).
Quindi, anche volendo accedere a questa tesi, risulterebbe
comunque che la cauzione provvisoria prestata nominando
una sola impresa potrebbe restare in gran parte inoperativa
nei confronti della stazione appaltante.
Quest’ultima, per cautelarsi, dovrebbe richiedere ai soggetti
che rilasciano le garanzie ex art. 30 primo comma L. 109/1994
di inserire una apposita clausola (nella specie inesistente)
nella quale dovrebbero dichiarare espressamente di rinunciare
al beneficio dell’art. 1948 c.c. quali fidejussori di secondo
grado per soggetti terzi. Tale clausola è poi necessaria
in quanto il beneficio ex art. 1948 c.c. è diverso e specifico
e non è quindi compreso nella usuale clausola di rinuncia
al beneficio di cui all’art. 1944 c.c. beneficio di cui
può godere solo il fidedjussore di primo grado (v. Cass.
25 novembre 2003 n. 14234).
A questo punto, peraltro, è evidente che se le stazioni
appaltanti dovessero chiedere l’inserimento di una clausola
siffatta, tanto varrebbe che, più semplicemente, si chiedesse
al fidejussore di richiamare l’offerta congiunta e le imprese
coofferenti
Per le suesposte considerazioni il Collegio ritiene che
la affermazione secondo cui sarebbe sufficiente garantire
una impresa singolarmente indicata perché la garanzia si
estenda a tutte le altre eventuali coofferenti, si basi
su una ricostruzione del sistema non del tutto esatta e
che comunque lasci sussistere ampi spazi di opinabilità
specie con riferimento alla esistenza di un reciproco rapporto
fidejussorio ex lege tra le imprese delle A.T.I. costituende.
Invero dall’esame della normativa in questione non emergono
elementi che facciano desumere che dalla offerta congiunta
di A.T.I. costituende discendano automaticamente, a carico
di ciascuno degli offerenti ed a favore della stazione appaltante,
gli effetti dell’art. 1381 c.c. e/o degli artt. 1936 e 1940
c.c..
Tali conseguenze, invero, per la loro gravità difficilmente
potrebbero ricavarsi in via esegetica nel silenzio della
legge ed appare quindi maggiormente sostenibile e, soprattutto,
maggiormente cautelativo per le stazioni appaltanti, richiedere
che nel caso di A.T.I. costituende, in una prospettiva peraltro
di assoluta trasparenza e reciproca buona fede, venga enunciata
dal fidejussore la circostanza della offerta congiunta e
nominate le offerenti.
Il Collegio peraltro rileva che sulla questione sono stati
espressi contrastanti orientamenti e, oltre a quelli in
precedenza ricordati, osserva che recentemente il Consiglio
si è espresso in sede cautelare (ord. Sez. VI 10 febbraio
2004 n. 669) richiamando la decisione della Sez. V 1384/2003
mentre, in sede di merito con decisione 15 novembre 2004
n. 7380, la Sezione IV si è pronunciata richiamando le decisioni
59/2002 e 311/2002 di questo C.G.A..
Da ultimo, poi anche questo C.G.A. si è pronunciato in senso
contrario ai suoi stessi precedenti con decisione n. 64/2005
del 15 febbraio 2005.
In tale situazione il Collegio ritiene opportuno ex art.
10 quarto comma del D.P.R. 373/2003 rimettere la soluzione
della intera controversia all’Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale non definitivamente
pronunciando sull’appello indicato in epigrafe, ne rimette
l’esame all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
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Così deciso in Palermo, addì 3 febbraio 2005
dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio,
con l'intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente
ed estensore, Pier Giorgio Trovato, Giorgio Giaccardi, Antonino
Corsaro, Francesco Teresi, componenti.
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F.to IL PRESIDENTE ED ESTENSORE
Ricccardo Virgilio
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