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| n. 2-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE
- Ordinanza 18 febbraio 2005 n. 83
Pres. e Rel. Virgilio
CARROCCIO BIAGIO E FRATELLI MARTELLI s.n.c. (avv. Mirone)
c/ COMUNE DI BRONTE (avv. Burtone) |
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1. Processo amministrativo – azione di risarcimento
dei danni subiti da occupazione del fondo già accertata
illegittima con giudicato amministrativo – giurisdizione
ordinaria o amministrativa dopo le sentenze della Corte
costituzionale nn. 204 e 281 del 2004 – rimessione della
questione all’Adunanza plenaria
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2. Processo amministrativo – azione di risarcimento
dei danni subiti da occupazione del fondo già accertata
illegittima con giudicato amministrativo - giurisdizione
ordinaria o amministrativa dopo le sentenze della Corte
costituzionale nn. 204 e 281 del 2004 e nel vigore dell’art.
53, d.P.R. 327/2001 - rimessione della questione all’Adunanza
plenaria
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1. Va rimessa all’esame dell’Adunanza plenaria
del Consiglio di Stato la questione se una controversia
che non attiene sotto alcun profilo all’esercizio di pubblici
poteri in materia di espropriazione per pubblica utilità,
ma introduce esclusivamente una domanda risarcitoria, assumendo
a presupposto, quale fatto pregresso e già coperto da giudicato,
la illegittima occupazione di una porzione del fondo del
ricorrente, con conseguente irreversibile trasformazione
dello stesso, appartenga alla giurisdizione del giudice
ordinario o del giudice amministrativo, occorrendo valutare
se la giurisdizione sui diritti patrimoniali conseguenziali,
dopo le decisioni della Corte costituzionale nn. 204 e 281
del 2004, si riferisce ad una conseguenzialità che può anche
essere soltanto sostanziale, ovvero se tale conseguenzialità
deve ormai emergere anche sul piano processuale, con l’effetto
di far dipendere, in quest’ultimo caso, la giurisdizione
della A.G.A. dalla contestuale richiesta di annullamento
dell’atto e conseguente risarcimento, e quella della A.G.O.
dalla scelta dell’interessato nel senso di far prima consolidare
gli effetti della illegittimità e, successivamente, di privilegiare
il risarcimento per equivalente.
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2. Va rimessa all’esame dell’Adunanza plenaria
del Consiglio di Stato la questione se appartenga o meno
alla giurisdizione del giudice amministrativo, dopo le sentenze
nn. 204 e 281 del 2004 della Corte costituzionale, ma nel
vigore dell’art. 53 del d.P.R. 327/2001, l’azione risarcitoria
proposta in relazione ad una fattispecie di irreversibile
trasformazione di un fondo conseguente ad una occupazione
dichiarata illegittima con decisione passata in giudicato,
cui non hanno fatto seguito ulteriori provvedimenti della
Pubblica Amministrazione, occorrendo stabilire se il risarcimento
del danno conseguente ad ogni ipotesi di occupazione illegittima
rientri nella competenza del giudice ordinario ovvero se
debba considerarsi reintrodotto nell’ordinamento il discrimine
tra occupazione acquisitiva di competenza del giudice amministrativo
ed occupazione usurpativa di competenza del giudice ordinario
e parallele attribuzioni delle conseguenti controversie
risarcitorie.
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REPUBBLICA ITALIANA
NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale
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ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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sul ricorso in appello n. 602/2004 proposto
da
CARROCCIO BIAGIO E FRATELLI MARTELLI s.n.c., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’avv. Antonino Mirone con domicilio eletto in Palermo,
via Torricelli, 3 presso lo studio dell’avv. Giovanna Condorelli;
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contro
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il COMUNE DI BRONTE, in persona del
sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Agata
Burtone con domicilio eletto in Palermo, via Sammartino,
4 presso lo studio dell’avv. Alba Tranchina;
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per l'annullamento
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia – sezione staccata
di Catania (sez. I) - n. 511/04 del 9 marzo 2004;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’avv. A. Burtone
per il comune di Bronte;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Vista l’ordinanza n. 547/04 del 21/6/2004 di questo C.G.A.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Presidente Riccardo Virgilio;
Uditi alla pubblica udienza del 3 febbraio 2005 l’avv. A.
Mirone Russo per l’appellante e l’avv. A. Burtone per il
Comune appellato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
La società ricorrente esercita da decenni l’attività di produzione
di manufatti di cemento, taglio di boschi, segherie, carbonizzazione
lavorazione del legno in contrada Sciarotta, su un terreno
di cui una parte, pari a mq. 1.350 è stata oggetto di occupazione
d’urgenza da parte del Comune di Bronte nell’ambito di una
procedura ablativa contestata dai ricorrenti con ricorso avanti
al T.A.R. Sicilia il quale con sentenza n. 736 del 27 dicembre
1991 la dichiarava illegittima. La predetta sentenza è stata
confermata in appello con sentenza n. 200 del 21 giugno 1996
di questo Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana.
La società ricorrente, sul presupposto di avere conseguito
notevoli danni dalla sottrazione dell’area de qua, anche se
il Comune ha conferito ad essa un terreno limitrofo di cui
è stato concesso l’uso gratuito, ha proposto ulteriore ricorso
al T.A.R. Sicilia chiedendo l’integrale risarcimento dei danni
subiti, anche con riferimento all’area non sottratta alla
sua disponibilità, ma di fatto inutilizzabile a causa della
sua modestissima dimensione (circa 200 metri quadrati).
Il Comune di Bronte si è costituito in giudizio ed ha eccepito
in via preliminare la prescrizione del diritto risarcitorio
e, in via subordinata, nel merito, il rigetto del ricorso.
Con la decisione qui impugnata il T.A.R. respingeva il ricorso
accogliendo la eccezione di prescrizione sollevata dal Comune.
Appella la società sostenendo con numerosi richiami di dottrina
e giurisprudenza che la prescrizione non si era verificata.
Nel merito reitera la richiesta di risarcimento dei danni
subiti e ciò sotto vari profili confutando inoltre per talune
voci le risultanze della C.T.U. disposta in prime cure.
Conclude chiedendo che questo Consiglio annulli la sentenza
del T.A.R. Catania n. 736/2003 e, per l’effetto:
1) dichiari il Comune tenuto al risarcimento dei danni arrecati
per l’illecita occupazione dell’immobile di parte attrice,
compresi quelli dovuti all’impossibilità di continuare l’esercizio
dell’impresa nella parte residua dell’originario cantiere;
quelli dovuti al blocco degli investimenti a partire dall’occupazione
di urgenza, quelli che si produrranno sino ad almeno due anni
dall’effettivo pagamento e quelli conseguenti alla sistemazione
dell’area comunale;
2) liquidi i danni per il terreno, il relitto ed i fabbricati,
apportando alla C.T.U. già acquisita, in prime cure in qualità
di peritum peritorum, le correzioni evidenziate nell’atto
di appello ed in particolare:
- elevi il valore del terreno trasformato e del relitto in
misura non inferiore a € 90,38 (£ 175.000) al mq. riferito
al 1990;
- liquidi il risarcimento per i fabbricati € 43.026,71 riferito
al 1990 (£ 83.311.319) in qualunque caso e non solo per il
caso di trasferimento dell’azienda;
3) liquidi i danni per il trasferimento coatto dell’intera
azienda o in subordine per quello parziale, apportando alla
C.T.U. già acquisita, in qualità di peritum peritorum, le
correzioni evidenziate nel corpo del presente atto ed in particolare:
- elevi il prezzo per l’acquisto di una nuova area per il
trasferimento del cantiere ad una somma non inferiore ad €
30,99 nel 1990 (£ 60.000);
- liquidi, anche in via equitativa, i danni connessi alle
disfunzioni conseguenti alla duplicazione delle sedi;
- liquidi, anche in via equitativa, i danni da trasferimento;
4) liquidi i danni per le spese per la sistemazione dell’area
comunale, apportando alla C.T.U. già acquisita, in qualità
di peritum peritorum, le correzioni evidenziate nel corpo
del presente atto ed in particolare elevando il risarcimento
ad € 71.271,06 nel 1990 (£ 138.000.000);
5) liquidi il risarcimento causato dal blocco degli investimenti
nella misura determinata dal C.T.U., ossia nella misura degli
interessi al tasso del 10%-11,59% maturati sull’importo del
risarcimento del danno (stima autonoma del Godwill tasso normale
di redditività per le aziende a domanda mediamente stabile);
6) liquidi, anche in via equitativa, il maggior costo degli
investimenti;
7) in via istruttoria, ove necessario, ammetta i mezzi istruttori
chiesti nell’appello e, ove si ritenesse non possibile la
chiesta liquidazione equitativa, demandi al C.T.U. la detta
liquidazione;
8) condanni il Comune al pagamento in favore degli attori
solidalmente delle somme sub 2/6, oltre rivalutazione monetaria,
interessi e spese di entrambi i gradi del giudizio, ivi comprese
quelle già sostenute per la C.T.U.. Il Comune di Bronte si
è costituito ed ha puntualmente controdedotto, e conclude
chiedendo che venga dichiarato il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo e che comunque l’appello venga
rigettato.
Con memoria da ultimo depositata l’appellante con ampie argomentazioni
sostiene che la controversia de qua appartiene alla giurisdizione
del giudice amministrativo sia in base al testo dell’art.
35 del decreto legislativo 80/1988 vigente al momento della
domanda avanti al T.A.R., non inciso dalla decisione della
Corte costituzionale n. 281/2004, sia in base al testo attualmente
vigente del medesimo art. 35 introdotto dall’art. 7 della
L. 205/2000 sia in fine, in subordine in base al principio
della perpetuatio juridictionis. Insiste pertanto per l’accoglimento
dell’appello. |
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DIRITTO
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Osserva il Collegio che la controversia in
esame non attiene sotto alcun profilo all’esercizio di pubblici
poteri in materia di espropriazione per pubblica utilità,
ma introduce esclusivamente una domanda risarcitoria. Invero
la domanda azionata avanti al T.A.R. e qui riproposta in
appello assume a presupposto, quale fatto pregresso e già
coperto da giudicato, la illegittima occupazione di una
porzione del fondo dell’appellante da parte del Comune di
Bronte con conseguente irreversibile trasformazione dello
stesso con la costruzione di una scuola elementare e la
realizzazione di altre opere previste dal P.E.E.P. “Sciarrotta”.
Non viene chiesto di accertare né in via principale, né
in via incidentale la legittimità della azione amministrativa,
ma si tratta esclusivamente di accertare e valutare in termini
risarcitori il danno arrecato al diritto di proprietà del
ricorrente da una attività amministrativa la cui illegittimità
non viene in discussione poiché costituisce fatto storico
coperto da un giudicato anteriore alla instaurazione della
presente controversia.
Peraltro il Collegio deve farsi carico della eccezione sollevata
dal Comune di Bronte all’atto della costituzione e della
ampia replica contenuta nella memoria da ultimo depositata
dalla difesa dell’appellante. Entrambe infatti pongono la
questione sulla perduranza o meno della giurisdizione di
questo Consiglio sulla controversia de qua alla luce delle
note decisioni della Corte costituzionale nn. 204 e 281
del 2004.
La questione di giurisdizione appare rilevante sotto un
duplice profilo: il primo riguarda la problematica della
azione risarcitoria proposta nei confronti della Amministrazione
avente a presupposto una decisione del giudice amministrativo
passata in giudicato.
Al riguardo la nota decisione n. 204/2004 della Corte costituzionale
ha affermato che la giurisdizione in tema di risarcimento
del danno ingiusto non costituisce una materia nuova attribuita
alla giurisdizione (esclusiva o meno) del giudice amministrativo
bensì uno strumento di tutela ulteriore da utilizzare per
rendere giustizia al cittadino nei confronti della amministrazione.
La Corte ha sottolineato le esigenze di concentrazione di
giudizi davanti allo stesso giudice onde evitare l’inconveniente
del cosiddetto doppio binario sovente verificatosi nel passato
per cui il cittadino dopo aver adito i gradi di giustizia
amministrativa per far dichiarare la illegittimità dell’atto
o del provvedimento era costretto ad adire il giudice ordinario
in tutti i suoi gradi per ottenere la tutela dei diritti
patrimoniali conseguenziali.
Peraltro l’anzidetta decisione della Corte costituzionale
sembrerebbe avere posto l’accento in modo particolare sullo
stretto legame esistente tra l’effetto conformativo o demolitorio
della giurisdizione amministrativa e i connessi e conseguenziali
riflessi sul piano patrimoniale.
Si potrebbe quindi ritenere in una prima approssimazione
che le esigenze di concentrazione dei giudizi vengano meno
allorché la illegittimità della azione amministrativa sia
accertata con decisione passata in giudicato.
In tale ipotesi, infatti, la anzidetta illegittimità verrebbe
valutata come mero presupposto di fatto della domanda risarcitoria
senza alcuna possibilità di rivalutazione sotto tale profilo
da parte di qualsiasi altro giudice.
D’altra parte, dovrebbe essere anche considerato ex adverso
che nell’azione risarcitoria promossa contro la Pubblica
Amministrazione non rileva solamente la illegittimità (in
ipotesi definitivamente accertata) della pregressa azione
amministrativa, ma anche altri elementi quali la colpa dell’Amministrazione,
il nesso di causalità, la prova del danno, etc.. Ciò potrebbe
militare a favore della concentrazione del giudizio risarcitorio
presso la stessa autorità giurisdizionale che, nella propria
competenza, ha appunto previamente valutato la illegittimità
dell’azione amministrativa. Dovrebbe essere altresì considerato
che, ai sensi dell’art. 35 primo e quarto comma del decreto
legislativo n. 80/1998 (non inciso dalle anzidette pronunce
della Corte costituzionale) il risarcimento del danno può
essere disposto anche attraverso la reintegrazione in forma
specifica. Tale modalità risarcitoria, comune alla giurisdizione
esclusiva come a quella generale di legittimità, in non
poche evenienze può attuarsi soltanto (così come nel giudizio
di ottemperanza) attraverso la imposizione di un facere
specifico all’Amministrazione, ovvero attraverso la nomina
di un commissario ad acta, ed il successivo controllo del
giudice amministrativo sul suo operato, modalità, queste,
che, in via generale, non possono essere richieste e disposte
dal giudice ordinario.
Tuttavia va anche considerato che le anzidette ragioni appaiono
meno rilevanti nelle ipotesi di azioni risarcitorie per
equivalente e, più in generale, in tutte quelle in cui l’effetto
conformativo del giudicato non è più perseguibile per ragioni
di fatto e/o di diritto e nelle quali il cittadino (come
nella specie) aziona esclusivamente un diritto di credito
nei confronti della Amministrazione.
In conclusione, occorre valutare se la giurisdizione sui
diritti patrimoniali conseguenziali, dopo le decisioni nn.
204 e 281 del 2004, si riferisce ad una conseguenzialità
che può anche essere soltanto sostanziale (v. già in questo
senso A.P. n. 4/2003) ovvero se tale conseguenzialità oltre
che sostanziale deve ormai emergere anche sul piano processuale,
con l’effetto di far dipendere, in quest’ultimo caso, la
giurisdizione della A.G.A. dalla contestuale richiesta di
annullamento dell’atto e conseguente risarcimento, e quella
della A.G.O. dalla scelta dell’interessato nel senso di
far prima consolidare gli effetti della illegittimità e,
successivamente, di privilegiare il risarcimento per equivalente.
In questo senso sembrerebbe già orientarsi la giurisprudenza
delle Sezioni unite (ord. 24 settembre 2004 n. 19200) che
richiama il proprio precedente insegnamento di cui alla
nota decisione n. 500/1999. Nella anzidetta ordinanza si
afferma infatti che, salvo le ipotesi di giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, l’azione di risarcimento per
lesioni di interessi legittimi va sempre proposta davanti
al giudice ordinario.
La recente decisione della Adunanza Plenaria di questo Consiglio
n. 10/2004 sembra invece ribadire l’orientamento della precedente
A.P. n. 4/2003 affermando la giurisdizione del giudice amministrativo
anche in caso di domande risarcitorie autonome purché conseguenti
a controversie comprese nell’ambito della sua giurisdizione
(esclusiva o meno) ancorché passate in giudicato.
Sembra peraltro opportuno riproporre ex professo la questione
data la sua rilevanza ed anche in considerazione della sua
connessione con la seguente.
Il secondo profilo della giurisdizione, che rileva in modo
particolare nella fattispecie in esame, concerne la azione
risarcitoria proposta avanti al giudice amministrativo in
relazione ad una fattispecie di irreversibile trasformazione
di un fondo conseguente ad una occupazione dichiarata illegittima
con decisione passata in giudicato e cui non hanno fatto
seguito ulteriori provvedimenti della Pubblica Amministrazione.
Nelle decisioni citate nn. 204 e 281 del 2004 la Corte costituzionale
ha dichiarato illegittimo l’art. 34 del decreto legislativo
80/1998 nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione
amministrativa anche i “comportamenti” della Pubblica Amministrazione.
Peraltro, la Corte costituzionale non ha esteso la pronuncia
di incostituzionalità all’art. 53 del D.P.R. 327/2001 il
quale, in tema di espropriazione per pubblica utilità, continua
ancora ad attribuire al giudice amministrativo tutte le
controversie aventi ad oggetto i comportamenti dell’Amministrazione.
Si può prescindere dalla problematica indotta dall’art.
43 dell’anzidetto D.P.R. 327/2001 (utilizzazione senza titolo
del bene) atteso che nella fattispecie in esame (anteriore
alla entrata in vigore del predetto D.P.R.) neppure poteva
ipotizzarsi il procedimento ivi delineato, e la questione
perciò si rincentra sullo stabilire se, dopo le citate decisioni
della Corte costituzionale, e malgrado la vigenza del predetto
art. 53 D.P.R. 327/2001, il risarcimento del danno conseguente
ad ogni ipotesi di occupazione illegittima rientri nella
competenza del giudice ordinario ovvero se debba considerarsi
reintrodotto nell’ordinamento il discrimine (dagli incerti
confini anche nel passato) tra occupazione acquisitiva di
competenza del giudice amministrativo ed occupazione usurpativa
di competenza del giudice ordinario e parallele attribuzioni
delle conseguenti controversie risarcitorie.
L’orientamento del Consiglio, almeno nell’immediato, sembrerebbe
orientato in questo senso e cioè di ritenere nella competenza
del giudice ordinario le controversie del tipo di quella
in esame e, in particolare, la decisione della quarta Sezione
n. 6328 del 2004 esclude dalla giurisdizione generale di
legittimità (dopo le decisioni nn. 204 e 281 citate) tutte
le controversie riconducibili al concetto di occupazione
usurpativa e quindi, a fortiori, anche tutte quelle risarcitorie.
Sembrerebbe quindi sposata una tesi, tutto sommato sostanzialistica
della giurisdizione con l’inconveniente peraltro di ricadere
nelle incertezze lamentate nel passato circa la difficoltà
di individuare una linea di demarcazione tra le due occupazioni
e, più in generale, tra carenza di potere e scorretto uso
del potere (v. Cass. SS.UU. ord. 22 novembre 2004 n. 21944;
7 dicembre 2004 n. 22892; 14 gennaio 2005 n. 600).
La stessa Sezione, tuttavia con decisione n. 99 del 2005
sembra avere espresso un principio in parte diverso affermando
che nelle controversie risarcitorie concernenti ogni fattispecie
di occupazione illegittima, sia essa acquisitiva che usurpativa,
non rileverebbe più, ai fini della giurisdizione, l’anzidetta
distinzione, ma occorrerebbe invece avere riguardo, agli
stessi fini, alla circostanza che la azione risarcitoria
sia o meno collegata alla richiesta di annullamento degli
atti posti in essere dall’Amministrazione.
In altri termini, le domande risarcitorie per una occupazione,
divenuta illegittima per qualsiasi causa, domande che non
siano pregiudizialmente collegate alla richiesta di annullamento
di atti amministrativi, resterebbero di competenza del giudice
ordinario, mentre invece (per evitare il cosiddetto doppio
binario) resterebbero di competenza del giudice amministrativo
tutte le domande risarcitorie collegate pregiudizialmente
alla impugnazione di atti amministrativi ritenuti illegittimi
e ciò anche indipendentemente dal carattere acquisitivo
o usurpativo della occupazione medesima.
In questo senso sembrerebbe che la problematica sulla giurisdizione
risarcitoria in tema di occupazione illegittima venga in
parte a ricollegarsi anche con il primo e più generale quesito
su esposto, circa la pregiudizialità necessaria, processuale
o meno, della azione di annullamento dell’atto amministrativo
illegittimo rispetto alla conseguenziale domanda risarcitoria.
In questo caso tuttavia l’inconveniente sarebbe rappresentato,
come già accennato, dal far dipendere in molti casi la giurisdizione
da vicende a carattere processuale per lo più basate su
considerazioni di mera convenienza. Sembrerebbe quindi opportuno
che dopo le pronunce del giudice delle leggi gli anzidetti
interrogativi vengano nuovamente sottoposti, attesa lo loro
rilevanza, alle decisioni dell’Adunanza Plenaria sia sotto
il profilo più generale, sia con riferimento alla più ristretta
problematica delle occupazioni illegittime.
Il Collegio, infine, non riterrebbe di poter accedere alla
tesi dell’appellante secondo cui nel caso concreto si potrebbe
prescindere dalla questione di giurisdizione e ciò in virtù
di una esegesi estensiva della perpetuatio iurisdictionis
di cui all’art. 5 c.p.c. dal momento che, come è noto, la
pronuncia di incostituzionalità non costituisce mutamento
legislativo della giurisdizione e che gli effetti della
dichiarazione di incostituzionalità trovano l’unico limite
nei rapporti esauriti (v. da ultimo Cassazione 6487 del
2002).
In tale situazione il Collegio ritiene opportuno ex art.
10 quarto comma del D.P.R. 373/2003 rimettere la soluzione
della intera controversia alla Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale non definitivamente
pronunciando sull’appello indicato in epigrafe, ne rimette
l’esame all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
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Così deciso in Palermo, addì 3 febbraio 2005
dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio,
con l'intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente
ed estensore, Pier Giorgio Trovato, Giorgio Giaccardi, Antonino
Corsaro, Francesco Teresi, componenti.
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F.to IL PRESIDENTE ED ESTENSORE
Riccardo Virgilio
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 18 FEBBRAIO 2005
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