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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - SEZIONE IV - Sentenza 15 marzo 2005
requête no 59909/00
GIACOMELLI contro Italia


Rifiuti speciali - Inertizzazione - Diritti fondamentali - Violazione Art. 8 C.e.d.u. - Ricorso - Condizioni di ricevibilità - Previo esaurimento delle vie di ricorso interne - Necessaria effettività dei mezzi interni di gravame - Decisione sulla ricevibilità - Non manifesta infondatezza del ricorso

Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (ex tossico nocivi) - Smaltimento - Interesse pubblico - Diritto all’ambiente e alla salute - Diritto alla sicurezza - Articolo 8 della Convenzione, rapporto tra primo e secondo paragrafo - Equo bilanciamento degli interessi coinvolti

 

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Con nota del dott. Alessandro Ripanti: “Diritti personali e interessi pubblici in tema di smaltimento di rifiuti speciali”: Con la decisione in oggetto, la Corte dichiara la ricevibilità del ricorso proposto avverso lo Stato italiano da una cittadina residente in prossimità di una fabbrica di smaltimento di rifiuti tossico nocivi.
La ricorrente, in particolare, lamenta il mancato rispetto del proprio diritto all'ambiente, alla salute, alla sicurezza e al domicilio, tutelato dall'art. 8 della Convenzione e asseritamente leso dai titoli abilitativi rilasciati dalla P.A. alla società proprietaria della fabbrica.
Il Governo eccepisce l'infondatezza del ricorso, essendo stati adottati i predetti provvedimenti in conformità alla legge e allo scopo di tutelare la salute pubblica, nonché lo sviluppo economico dell'area.
Viene quindi in evidenza il rapporto tra il diritto del singolo a non subire molestie all'interno della propria sfera giuridica personale e lo specifico e rilevante interesse pubblico all'inertizzazione dei rifiuti speciali.
In via preliminare, la Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Governo in relazione alla mancata proposizione di una richiesta di risarcimento danni innanzi al giudice ordinario.
Precisa infatti la Corte, che il requisito del previo esaurimento dei mezzi di ricorso interni deve ritenersi soddisfatto ove non sussistano strumenti di gravame effettivamente in grado di fornire all'istante la tutela dei propri diritti nell'ambito dell'ordinamento nazionale, come nella fattispecie emergerebbe dal rigetto dei ricorsi promossi avanti il giudice amministrativo per ottenere l'annullamento delle autorizzazioni concesse dalla P.A..
Nel merito, la Corte valuta non manifestamente infondate le doglianze sollevate dalla ricorrente, dichiarando la ricevibilità del ricorso e rinviandone la trattazione alla futura sentenza.


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