| CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - SEZIONE IV - Sentenza 15
marzo 2005
requête no 59909/00
GIACOMELLI contro Italia |
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Rifiuti speciali - Inertizzazione - Diritti
fondamentali - Violazione Art. 8 C.e.d.u. - Ricorso - Condizioni
di ricevibilità - Previo esaurimento delle vie di ricorso
interne - Necessaria effettività dei mezzi interni di gravame
- Decisione sulla ricevibilità - Non manifesta infondatezza
del ricorso
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Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
(ex tossico nocivi) - Smaltimento - Interesse pubblico -
Diritto all’ambiente e alla salute - Diritto alla sicurezza
- Articolo 8 della Convenzione, rapporto tra primo e secondo
paragrafo - Equo bilanciamento degli interessi coinvolti
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Con
nota del dott. Alessandro Ripanti: “Diritti personali e
interessi pubblici in tema di smaltimento di rifiuti speciali”:
Con la decisione in oggetto, la Corte dichiara la ricevibilità
del ricorso proposto avverso lo Stato italiano da una cittadina
residente in prossimità di una fabbrica di smaltimento di
rifiuti tossico nocivi.
La ricorrente, in particolare, lamenta il mancato rispetto
del proprio diritto all'ambiente, alla salute, alla sicurezza
e al domicilio, tutelato dall'art. 8 della Convenzione e
asseritamente leso dai titoli abilitativi rilasciati dalla
P.A. alla società proprietaria della fabbrica.
Il Governo eccepisce l'infondatezza del ricorso, essendo
stati adottati i predetti provvedimenti in conformità alla
legge e allo scopo di tutelare la salute pubblica, nonché
lo sviluppo economico dell'area.
Viene quindi in evidenza il rapporto tra il diritto del
singolo a non subire molestie all'interno della propria
sfera giuridica personale e lo specifico e rilevante interesse
pubblico all'inertizzazione dei rifiuti speciali.
In via preliminare, la Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità
sollevata dal Governo in relazione alla mancata proposizione
di una richiesta di risarcimento danni innanzi al giudice
ordinario.
Precisa infatti la Corte, che il requisito del previo esaurimento
dei mezzi di ricorso interni deve ritenersi soddisfatto
ove non sussistano strumenti di gravame effettivamente in
grado di fornire all'istante la tutela dei propri diritti
nell'ambito dell'ordinamento nazionale, come nella fattispecie
emergerebbe dal rigetto dei ricorsi promossi avanti il giudice
amministrativo per ottenere l'annullamento delle autorizzazioni
concesse dalla P.A..
Nel merito, la Corte valuta non manifestamente infondate
le doglianze sollevate dalla ricorrente, dichiarando la
ricevibilità del ricorso e rinviandone la trattazione alla
futura sentenza. |
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