| CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Conclusioni dell'avvocato
generale Juliane Kokott presentate il 1 marzo 2005
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1. Contratti della P.A. - Appalti pubblici
– Direttiva 92/50/CEE – Distinzione tra appalto e concessione
di pubblico servizio – Fattispecie
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2. Servizi pubblici locali – Assegnazione
di concessioni di servizi a società controllate da amministrazioni
aggiudicatrici – Affidamento della gestione di un parcheggio
pubblico a pagamento a s.p.a. partecipata esclusivamente
dall’ente locale – Violazione art. 43, 49 e 86 Tr. CE –
Non sussiste - Condizioni
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3. Servizi pubblici - Assegnazione di concessioni
di servizi a società controllate da amministrazioni aggiudicatrici
– Affidamento della gestione di un parcheggio pubblico a
pagamento a s.p.a. partecipata esclusivamente dall’ente
locale – Presupposto del controllo analogo a quello esercitato
dall’amministrazione aggiudicatrice sui propri servizi –
Non esclusione in caso di società per azioni da privatizzare
– Non esclusione in presenza di organi societari dotati
di autonomia gestionale negli affari di ordinaria amministrazione
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4. Servizi pubblici - Assegnazione di concessioni
di servizi a società controllate da amministrazioni aggiudicatrici
– Affidamento della gestione di un parcheggio pubblico a
pagamento a s.p.a. partecipata esclusivamente dall’ente
locale – Disposizioni statutarie della società che prevedano
un ampio ambito operativo contenutistico e territoriale
– Non esclusione a priori della rilevanza dello svolgimento
della parte più importante dell’attività della società per
l’amministrazione aggiudicatrice che la controlla
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1. Non si è in presenza di un pubblico appalto
di servizi ai sensi della direttiva 92/50/CEE (ora direttiva
2004/18/CE), bensì di una concessione di servizi che non
rientra nell’ambito di applicazione della direttiva medesima,
qualora un’amministrazione aggiudicatrice affidi ad una
società la gestione di un parcheggio pubblico e tale società
sia autorizzata a riscuotere un corrispettivo per l’utilizzazione
del parcheggio, obbligandosi, a sua volta, a versare all’amministrazione
aggiudicatrice un indennizzo annuale.
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2. Un ente locale non viola gli artt. 43,
49 e 86 Tr. CE affidando la gestione di un parcheggio pubblico
a pagamento ad una società per azioni di cui esso costituisca
l’unico azionista, senza previo espletamento di una procedura
ad evidenza pubblica, purché eserciti su tale società un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi
e la società stessa svolga la maggior parte della sua attività
prevalentemente per l’ente locale.
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3. Il solo fatto che l’ente locale sia obbligato
per legge ad aprire in futuro, entro un determinato termine,
il capitale di tale società per azioni alla partecipazione
di terzi, oppure che gli organi societari godano di ampi
poteri di ordinaria amministrazione, non esclude che l’ente
locale eserciti sulla società stessa un controllo analogo
a quello esercitato sui propri servizi.
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4. Il solo fatto che, ai sensi dello Statuto
di tale società per azioni, il suo potenziale raggio di
attività sia ampio sotto l’aspetto sia contenutistico che
territoriale non esclude a priori che la società stessa
svolga la maggior parte della propria attività per l’ente
locale, essendo piuttosto rilevanti, al riguardo, le attività
che in concreto essa svolge.
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ANTONIO COLAVECCHIO
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