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n. 3-2005 - © copyright

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott presentate il 1 marzo 2005


1. Contratti della P.A. - Appalti pubblici – Direttiva 92/50/CEE – Distinzione tra appalto e concessione di pubblico servizio – Fattispecie

 

2. Servizi pubblici locali – Assegnazione di concessioni di servizi a società controllate da amministrazioni aggiudicatrici – Affidamento della gestione di un parcheggio pubblico a pagamento a s.p.a. partecipata esclusivamente dall’ente locale – Violazione art. 43, 49 e 86 Tr. CE – Non sussiste - Condizioni

 

3. Servizi pubblici - Assegnazione di concessioni di servizi a società controllate da amministrazioni aggiudicatrici – Affidamento della gestione di un parcheggio pubblico a pagamento a s.p.a. partecipata esclusivamente dall’ente locale – Presupposto del controllo analogo a quello esercitato dall’amministrazione aggiudicatrice sui propri servizi – Non esclusione in caso di società per azioni da privatizzare – Non esclusione in presenza di organi societari dotati di autonomia gestionale negli affari di ordinaria amministrazione

 

4. Servizi pubblici - Assegnazione di concessioni di servizi a società controllate da amministrazioni aggiudicatrici – Affidamento della gestione di un parcheggio pubblico a pagamento a s.p.a. partecipata esclusivamente dall’ente locale – Disposizioni statutarie della società che prevedano un ampio ambito operativo contenutistico e territoriale – Non esclusione a priori della rilevanza dello svolgimento della parte più importante dell’attività della società per l’amministrazione aggiudicatrice che la controlla

1. Non si è in presenza di un pubblico appalto di servizi ai sensi della direttiva 92/50/CEE (ora direttiva 2004/18/CE), bensì di una concessione di servizi che non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva medesima, qualora un’amministrazione aggiudicatrice affidi ad una società la gestione di un parcheggio pubblico e tale società sia autorizzata a riscuotere un corrispettivo per l’utilizzazione del parcheggio, obbligandosi, a sua volta, a versare all’amministrazione aggiudicatrice un indennizzo annuale.

 

2. Un ente locale non viola gli artt. 43, 49 e 86 Tr. CE affidando la gestione di un parcheggio pubblico a pagamento ad una società per azioni di cui esso costituisca l’unico azionista, senza previo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, purché eserciti su tale società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la società stessa svolga la maggior parte della sua attività prevalentemente per l’ente locale.

 

3. Il solo fatto che l’ente locale sia obbligato per legge ad aprire in futuro, entro un determinato termine, il capitale di tale società per azioni alla partecipazione di terzi, oppure che gli organi societari godano di ampi poteri di ordinaria amministrazione, non esclude che l’ente locale eserciti sulla società stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

 

4. Il solo fatto che, ai sensi dello Statuto di tale società per azioni, il suo potenziale raggio di attività sia ampio sotto l’aspetto sia contenutistico che territoriale non esclude a priori che la società stessa svolga la maggior parte della propria attività per l’ente locale, essendo piuttosto rilevanti, al riguardo, le attività che in concreto essa svolge.

 


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ANTONIO COLAVECCHIO

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