| Con
la decisione in oggetto, la Corte dichiara la ricevibilità
di un ricorso proposto avverso lo Stato italiano
in una fattispecie di espropriazione con occupazione
acquisitiva.
La ricorrente lamenta la privazione dei propri terreni
attraverso modalità incompatibili con l’art. 1 del
primo Protocollo addizionale, nonché il difetto
di equità – e la conseguente violazione dell’art.
6 della Convenzione – derivante dall’applicazione
al suo caso della più sfavorevole disciplina entrata
in vigore nelle more del giudizio, che ha determinato
una notevole riduzione del quantum dell’indennizzo.
In via preliminare, la Corte rigetta l’eccezione,
sollevata dal Governo, di tardività del ricorso,
richiamando la propria costante giurisprudenza,
che in casi analoghi ha evidenziato come il termine
di sei mesi vada calcolato non dalla realizzazione
dell’opera pubblica, né dalla sentenza di primo
grado che dichiari il passaggio di proprietà in
capo alla P.A., bensì dalla pronuncia interna definitiva,
giacché è solo a seguito di tale pronuncia che il
principio dell’occupazione acquisitiva risulta definitivamente
applicato.
Nel merito, la Corte giudica non manifestamente
infondate le doglianze sollevate dalla ricorrente,
affermando la ricevibilità del ricorso e rinviandone
la trattazione alla futura sentenza. |