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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - Decisione 18 gennaio 2005
BORGHESI contro Italia


Occupazione acquisitiva - Accessione invertita - Espropriazione - Quantum dell’indennizzo - C.e.d.u. - Protocollo n. 1, articolo 1 - Diritto di proprietà - Indennizzo per privazione della proprietà - Diritti fondamentali - Interesse pubblico - Equo bilanciamento - Articolo 6 della Convenzione - Diritto a un equo processo - Violazione - Applicabilità della nuova disciplina introdotta in corso di giudizio

Occupazione acquisitiva - Accessione invertita - Quantum dell’indennizzo - Violazione Art. 1 Prot. n. 1 C.e.d.u. - Equità della procedura - Interferenza legislativa - Art. 6 C.e.d.u. - Ricorso - Condizioni di ricevibilità - Termine per adire la Corte di Strasburgo - Sessanta giorni - Dies a quo - Sentenza interna definitiva - Previo esaurimento delle vie di ricorso interne - Decisione sulla ricevibilità - Non manifesta infondatezza del ricorso

 


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ALESSANDRO RIPANTI

Nota a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, 18 gennaio 2005


Con la decisione in oggetto, la Corte dichiara la ricevibilità di un ricorso proposto avverso lo Stato italiano in una fattispecie di espropriazione con occupazione acquisitiva.
La ricorrente lamenta la privazione dei propri terreni attraverso modalità incompatibili con l’art. 1 del primo Protocollo addizionale, nonché il difetto di equità – e la conseguente violazione dell’art. 6 della Convenzione – derivante dall’applicazione al suo caso della più sfavorevole disciplina entrata in vigore nelle more del giudizio, che ha determinato una notevole riduzione del quantum dell’indennizzo.
In via preliminare, la Corte rigetta l’eccezione, sollevata dal Governo, di tardività del ricorso, richiamando la propria costante giurisprudenza, che in casi analoghi ha evidenziato come il termine di sei mesi vada calcolato non dalla realizzazione dell’opera pubblica, né dalla sentenza di primo grado che dichiari il passaggio di proprietà in capo alla P.A., bensì dalla pronuncia interna definitiva, giacché è solo a seguito di tale pronuncia che il principio dell’occupazione acquisitiva risulta definitivamente applicato.
Nel merito, la Corte giudica non manifestamente infondate le doglianze sollevate dalla ricorrente, affermando la ricevibilità del ricorso e rinviandone la trattazione alla futura sentenza.

 

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