| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 15 dicembre 2005 n.
7134
Pres. Iannotta, est. Russo
MANUTENCOOP S.C.A.R.L. A.S.TER-AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI
DEL COMUNE DI GENOVA ROMA MULTISERVIZI S.P.A. RAPPO S.R.L.
(Avv. M. Masi) c. COMUNE di MILANO (Avv.ti D. Parvosso,
M. R. Surano, M. T. Maffey e R. Izzo), Soc. CO.GE.S. (Avv.ti
A. Cancrini, E. Giacometti e M. Boifava) |
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1. Contratti della P.A. – Gara – Appalto
di servizi – Bando – Requisiti – Dimostrazione di analoghi
servizi resi a soggetti pubblici – Prestazione di servizi
resi a società autostradali – Idoneità – Motivi
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2. Enti pubblici – Requisiti e finalità –
Società autostradali – Connotazione come concessionari di
lavori pubblici ex art. 2 L. 109/1994 – Sussiste – Conseguenze
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3. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti
– Dimostrazione della capacità finanziaria, economica e
tecnica – Possibilità d’avvalimento della capacità di altre
imprese – Ammissibilità – Condizioni
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4. Contratti della P.A. – Gara - Dimostrazione
di capacità finanziaria ed economica – Dichiarazioni rilasciate
dalle banche – Obbligo di rispettare particolari requisiti
di forma – Non sussiste
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5. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Aggiudicazione con il metodo dell’offerta economicamente
più vantaggiosa – Possibilità di prevedere il ribasso del
prezzo a pena di esclusione – Ammissibilità
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1. Qualora il bando di gara, in una gara
per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree
a verde pubblico, richieda la dimostrazione di analoghi
servizi resi ad altri soggetti pubblici, tale dimostrazione
può essere effettuata anche allegando precedenti prestazioni
rese a favore delle società autostradali. Infatti nella
categoria di soggetti pubblici destinatari di servizi debbono
essere inclusi tutti gli enti, compresi quelli autostradali,
che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, perseguano
il soddisfacimento di bisogni di interessi non particolari
e non, esclusivamente, industriale o commerciale, quali
i cosiddetti “organismi di diritto pubblico” ed i concessionari
di costruzione e gestione di lavori pubblici o di pubblici
servizi.
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2. Le società autostradali perseguono, per
la valenza oggettivamente pubblicistica della loro attività
e degli interessi curati, fini di interesse pubblico generale.
L’attività di costruzione ed esercizio di autostrade, infatti,
è connotata in maniera prevalente dall’interesse generale
della sicurezza del traffico e del mantenimento di efficienti
livelli di servizio, interesse ulteriore rispetto a quello
della costruzione e gestione delle strade ma ugualmente
riconducibile alla figura del concessionario di lavori pubblici,
al quale è affidata la realizzazione dell’opera viaria.
Pertanto le società autostradali rientrano nell’ambito applicativo
dell’art. 2 L. 109/1994 e sono tenute ad indire gare ad
evidenza pubblica ogniqualvolta debbano affidare lavori
ad altre imprese.
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3. L’impresa concorrente in gara d’appalto,
al fine della dimostrazione della propria capacità finanziaria,
economica e tecnica, può fare riferimento alla capacità
di altri soggetti od imprese, cui è legato da vincoli diretti
od indiretti, di qualunque natura giuridica essi siano,
purchè dimostri di poter effettivamente disporre dei mezzi
di tali soggetti o imprese che non gli appartengono in proprio,
ma che sono necessari all’esecuzione dell’appalto.
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4. Qualora la lex specialis di gara non prescriva
alcuna forma vincolante, a pena di esclusione dei concorrenti,
per le dichiarazioni rilasciate dalle banche (atteso anche
il dato testuale dell’art. 13, co. 1, lett. a), D. Lgs.
n. 157/95, che prevede che la dimostrazione della capacità
finanziaria ed economica delle imprese concorrenti possa
essere fornita mediante idonee dichiarazioni bancarie, senza
ulteriori specificazioni), non occorre l’impiego di particolari
formulazioni letterali per tali dichiarazioni, essendo sufficiente
che queste attestino il possesso, da parte dei concorrenti,
della capacità finanziaria ed economica adeguata per l’esecuzione
dell’appalto.
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5. Nelle gare da aggiudicare con il metodo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è legittima
la clausola del bando che preveda il ribasso, a pena di
esclusione, sull’importo posto a base di gara. Infatti la
lex specialis di gara può prevedere specifiche e vincolanti
prescrizioni in ordine al contenuto delle offerte ed agli
elementi di valutazione, incluso il prezzo, alle quali i
concorrenti medesimi si debbono attenere.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 7602/2004 del 05/08/2004, proposto
dalle ù
società MANUTENCOOP S.C.A.R.L. A.S.TER-AZIENDA SERVIZI
TERRITORIALI DEL COMUNE DI GENOVA ROMA MULTISERVIZI S.P.A.
RAPPO S.R.L. rappresentate e difese dall’avv. Marco Masi
con domicilio eletto in Roma Viale Giulio Cesare n. 14 presso
l’avv.ssa Maria Teresa Barbantini;
contro
il COMUNE di MILANO rappresentato e difeso dagli avv.ti
Danilo Parvosso, Maria Rita Surano Maria Teresa Maffey Raffaele
Izzo con domicilio eletto in Roma via Cicerone n. 28 presso
l’avv. Raffaele Izzo;
e nei confronti della
Soc. CO.GE.S. rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo
Cancrini Enzo Giacometti Maurizio Boifava con domicilio eletto
in Roma via G. Mercalli, 13 presso l’avv. Arturo Cancrini;
per la riforma
della sentenza del TAR LOMBARDIA - MILANO :Sezione III n.
1631/2004, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZ. APPALTO
“SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA AREA A VERDE PUBBLICO” ;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano
e della soc. CO.GE.S.
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il dispositivo n. 127/05 del 2 marzo 2005;
Alla pubblica udienza del 25 Febbraio 2005, relatore il Consigliere
Nicola Russo ed uditi, altresì, gli avvocati E. Pastore Stocchi,
per delega dell’avv. M. Masi, M.R. Surano e M. Boifava;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Dopo una prima procedura di gara andata deserta, il Comune
di Milano indiceva una licitazione privata, da aggiudicare
con il criterio dell’offerta più vantaggiosa ai sensi dell’art.
23, primo comma lett.b), D.Lgs. n. 157/1997, per l’affidamento
del servizio globale per la manutenzione ordinaria programmata
delle aree a verde pubblico, per la durata di tre anni dalla
consegna del servizio e con una spesa complessiva di € 89.768.000,00.
A seguito dell’esame della documentazione presentata dai tre
concorrenti ammessi alla gara, la commissione giudicatrice
dichiarava non accoglibile l’offerta in aumento della Glendale
Management Service Ltd (di seguito: Glendale) e quindi, in
esito al confronto dei punteggi attribuiti a CO.GE.S e alla
costituenda ATI con capogruppo Rappo s.r.l, aggiudicava la
gara al Consorzio CO.GE.S risultato primo classificato.
Con ricorso notificato in data 21 agosto 2003 i soggetti componenti
della costituenda ATI (Manutencoop, Aster, Roma Multiservizi
e Rappo) impugnavano dinanzi al TAR per la Lombardia, sede
di Milano, gli atti della procedura di gara, denunciandone
l’illegittimità per vari profili e chiedendo la condanna del
Comune di Milano al risarcimento del danno subito per effetto
dell’illegittima aggiudicazione del servizio appaltato.
Con separato atto, notificato in data 23/25 agosto 2003, gli
stessi presentavano, ai sensi dell’art. 3 l. n. 205/2000,
domanda di misure cautelari provvisorie, che veniva respinta
con decreto presidenziale n. 1448 del 28 agosto 2003.
A seguito della produzione documentale, eseguita dall’amministrazione
comunale, le ricorrenti notificavano atto per motivi aggiunti,
per esporre ulteriori elementi di illegittimità rinvenibili
nella procedura de qua.
Il Comune di Milano si costituiva in giudizio per evidenziare,
con articolate memorie difensive, l’infondatezza del gravame.
Ad analoghe conclusioni perveniva, nei propri scritti difensivi,
anche il Consorzio risultato aggiudicatario.
Con sentenza n. 1631/2004 del 6 maggio 2004 il TAR adito respingeva
il ricorso, i motivi aggiunti e la domanda risarcitoria.
Con atto di appello notificato in data 28 luglio 2004 le ricorrenti
hanno impugnato la predetta sentenza, notificata il 30 giugno
2004, chiedendone l’annullamento e/o la riforma, con conseguente
accolgimento del ricorso di primo grado.
Si è costituito il Comune di Milano, chiedendo il rigetto
dell’appello e delle domande risarcitorie, in quanto inammissibili
ed infondate.
Anche il Consorzio CO.GE.S si è costituito, chiedendo il rigetto
dell’appello avversario, con ogni conseguentebstatuizione,
anche in ordine alle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2005 la causa è stata
trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto
per il seguente ordine di considerazioni.
Con il primo motivo di ricorso, le appellanti lamentano l’erroneità
della sentenza impugnata nella parte cui ha ritenuto infondate
le censure proposte con il primo ed il terzo motivo di primo
grado, con cui le ricorrenti avevano sostenuto l’illegittimità
dei provvedimenti impugnati, in quanto la Commissione avrebbe
dovuto procedere all’esclusione di CO.GE.S. dalla gara, perché
la Società Giustiniana, facente parte del consorzio, non sarebbe
in possesso di un requisito tecnico richiesto dal bando, avendo
dichiarato di aver eseguito lavori per conto di Autostrade
S.p.A., che non sarebbe “soggetto pubblico”.
La doglianza è infondata per le seguenti ragioni.
Il punto 13, lettera D1), del bando di gara (doc. n 4 fascicolo
di I grado) richiedeva, tra i requisiti tecnici, l’indicazione,
a pena di esclusione, dei servizi relativi all’attività di
manutenzione del patrimonio a verde pubblico prestati a soggetti
pubblici, comprovanti un valore globale annuo medio dei servizi
svolti nel triermio 2000-2001-2002 pari ad € 16.500.000,00.
In caso di riunioni di imprese o consorzi, ciascuna impresa
partecipante alla riunione di imprese o consorzio avrebbe
dovuto indicare i servizi svolti comprovanti un valore annuo
medio nel triennio 2000-2001-2002 almeno pari all’importo
di €. 2.500.000,00.
Come risulta dalle dichiarazioni presentate unitamente alla
domanda di partecipazione (doc. n. 12 fascicolo di I grado)
e dal verbale in data 17 aprile 2003 (doc. n. 8 fascicolo
di I grado, pagg. 16 e 17) del Gruppo di Lavoro costituito
per l’esame delle domande di partecipazione, l’impresa Giustiniana
S.r.l., facente parte del CO.GE.S., ha indicato, ai fini della
dimostrazione del possesso del requisito in argomento, di
avere prestato, in favore dei soggetti di seguito elencati
e per i relativi importi, i seguenti servizi:
Rio Riazzone S.p.A., €. 745.272,57; Coop. Sette a r.l., €.
199.459,74 (referenze ritenute non accettabili dal Gruppo
di Lavoro, in quanto trattasi di prestazioni effettuate a
soggetti non pubblici); Ferrovie dello Stato S.p.A., euro
114.481,41; Autostrada Torino/Savona S.p.A., €. 558.304,06;
Autostrada Serravalle S.p.A., E. 646.260,91; Autostrade S.p.A.,
Dir. 10 Tronco — Genova, €. 5.752.201,00. I lavori di cui
al certificato n. 28 (doc. n. 12 fascicolo di I grado, sub
D1 della Società Giustiniana) sono stati effettuati all’Ente
Parco Beigua e non ad “Autostrade S.p.A..”
La Società Giustiniana, quindi, ha dichiarato di avere eseguito
servizi idonei
- per valore, natura e soggetti destinatari- a - dimostrare
il possesso del requisito tecnico di cui al punto 13, lettera
D1), del bando di gara.
Le Società Autostrade S.p.A., Autostrada Milano Serravalle
S.p.A. e Autostrada Torino Savona S.p.A. sono “soggetti pubblici”,
ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di
càpacità tecnica in questione, come, con corretta ed esaustiva
motivazione, hanno ritenuto i primi giudici del TAR Lombardia.
In tale categoria, riferita a soggetti destinatari di servizi,
prestati dai concorrenti, di manutenzione del patrimonio a
verde pubblico, non possono essere compresi solamente gli
enti pubblici territoriali. Deve essere incluso, altresì,
ogni altro ente che, indipendentemente dalla forma giuridica
adottata, persegua il soddisfacimento di bisogni di interessi
non particolari e non, esclusivamente, industriale o commerciale,
quali i cosiddetti “organismi di diritto pubblico” ed i concessionari
di costruzione e gestione di lavori pubblici o di pubblici
servizi.
Nel novero di tali soggetti sono accreditati - come ritenuto
anche da questo Consiglio (cfr. Cons. St., Sez. VI, 7 giugno
2001, n. 3090) - le società di progettazione, costruzione
e gestione delle autostrade, i quali, come correttamente ha
sottolineato il giudice di primo grado, sono abilitati a rivestire
il ruolo di stazioni appaltanti per l’esecuzione delle opere
e dei servizi necessari per la gestione del bene o del servizio
pubblico loro affidato.
Appartengono alla categoria degli “organismi di diritto pubblico”
anche altri soggetti che operano nel settore dei trasporti,
quali Ferrovie dello Stato S.p.A. ed Italferr S.p.A. (cfr.
Cons. St., Sez. VI, 24 settembre 2001, n. 5007), mentre Grandi
Stazioni S.p.A. è stata qualificata dall’Adunanza Plenaria
di questo Consiglio, con la recente decisione 23 luglio 2004,
n. 9, come “impresa pubblica”, tenuta ad indire le gare comunitarie
per la scelta del contraente che svolge il servizio di pulizia
nelle stazioni ferroviarie.
Le appellanti incentrano la loro doglianza sulla considerazione
che le società autostradali non apparterebbero alla categoria
degli “organismi di diritto pubblico”. Tale assunto, comunque
non dimostrato, si risolve in una mera classificazione terminologica
ed è ininfluente ai fini della decisione in merito al possesso
del requisito di capacità tecnica in capo al concorrente.
Come enti in quanto tali, le società autostradali perseguono,
per la valenza oggettivamente pubblicistica dell’attività
e degli interessi da esse curati, ancorché siano costituite
in forma societaria, fini di interesse pubblico generale.
L’attività di costruzione ed esercizio di autostrade, infatti,
non si può qualificare in termini di puro strumento commerciale
dell’impresa, rivolto all’obiettivo dell’acquisizione di redditività
competitiva (solo perché al suo svolgimento si connettono
livelli di minima utilità economica del risultato perseguito),
dovendo invece essere privilegiata la sussistenza, nell’intera
operazione economica, del sostanziale interesse generale della
sicurezza del traffico e del mantenimento di efficienti livelli
di servizio, ulteriore rispetto a quello della costruzione
e gestione delle strade e, tuttavia, ugualmente riconducibile
alla figura del concessionario, al quale è affidata la realizzazione
dell’opera viaria.
Il concessionario, pertanto, a cui è rimesso il compito di
realizzare la struttura viaria, acquisisce anche un obbligo
di mandato pubblicistico, avente ad oggetto proprio il mantenimento
in piena efficienza delle strutture realizzate. Detta finalità
trascende i confini dell’utilità reddituale, fino a convogliare
in un ambito ulteriore, rispetto al perseguimento dell’utile
d’impresa, maggiormente orientato alla cura di interessi ultraindividuali
e di natura pubblica.
Proprio per effetto della loro natura di concessionari pubblici,
i menzionati soggetti, analogamente agli enti pubblici, godono
nell’ambito dell’ordinamento di una posizione di supremazia,
conferita dalla titolarità di diritti speciali o esclusivi,
che ne ha reso necessario l’assoggettamento alla normativa
elaborata in materia di procedure di affidamento di pubblici
servizi, lavori e forniture
I soggetti in argomento sono espressamente indicati dall’art.
2, secondo comma, lettera b), della legge n. 109/94 fra coloro
che sono vincolati al rispetto delle norme legislative e regolamentari,
in questione. I concessionari di lavori pubblici (e gli altri
soggetti indicati nella lettera b) debbono, quindi, senz’altro
applicare, fra le altre, le disposizioni sulle procedure di
scelta del contraente (art. 20) e sui criteri di aggiudicazione
(art. 21), non essendone espressamente esentati (come invece
disposto, ad esempio, nei casi di cui all’art. 18, sugli incentivi
per la progettazione ed all’art. 27, sulla direzione lavori).
Si consideri, inoltre, più specificamente in relazione alla
materia delle infrastrutture autostradali e viarie, che l’art.
21, primo comma, della legge 24 novembre 2000, n. 340 “Disposizioni
per la delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi”, prevede che per la costruzione
e l’affidamento in gestione delle infrastrutture autostradali
si applicano le disposizioni che recepiscono nell’ordinamento
italiano la normativa comunitaria in materia di lavori pubblici
o di servizi.
Per i motivi esposti, le società di costruzione e gestione
delle autostrade sono da considerare, per le finalità di selezione
dei concorrenti a cui è destinato il bando di gara “soggetti
pubblici”. Come correttamente statuito dal TAR Lombardia,
quindi, le prestazioni rese in favore di tali società concorrono
a qualificare i concorrenti ai fini della selezione cui è
preordinata la procedura di gara per la quale è causa, con
la conseguenza che la stazione appaltante non avrebbe potuto
legittimamente trascurare le relative referenze.
I servizi di manutenzione del patrimonio a verde resi alle
società predette sono, infatti, sicuramente e totalmente equiparabili
agli analoghi servizi resi a soggetti quali i comuni e, pertanto,
possono essere accettati come valide referenze.
Detti servizi, infatti, sono stati affidati a seguito dell’esperimento
di procedure ad evidenza pubblica, di selezione, valutazione
e accertamento della capacità tecnica pressoché identiche
a quelle utilizzate nelle gare delle pubbliche amministrazioni,
in quanto, come già osservato, la normativa applicabile a
tali competizioni è la medesima (legge n. 109/94 e decreto
legislativo n. 157/95).
Anche la fase esecutiva dei servizi resi ai concessionari
è assimilabile a quella dei servizi effettuati per le amministrazioni
pubbliche. In entrambe le ipotesi il committente richiede
all’appaltatore di assicurare la prestazione di elevati livelli
qualitativi e professionali a beneficio della collettività,
la quale è la destinataria finale e immediata del servizio,
in quanto fruitrice del verde pubblico.
Per tutto quanto sopra esposto, quindi, la Società Giustiniana
ha validamente comprovato il possesso del requisito di capacità
tecnica richiesto dal bando.
Con il secondo motivo di ricorso, le appellanti lamentano
l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte cui ha ritenuto
assorbiti i residui profili di censura esposti con il primo
ed il terzo motivo di primo grado - relativi alla valutazione
di alcuni lavori resi dalla Società Giustiniana (identificati
ai nn. 3, 6, 8 e 23, doc. n. 12 fascicolo di I grado, sub
D1 della Società Giustiniana) che si assumo difformi da quelli
oggetto di gara o non ascrivibili al Consorzio per essere
stati eseguiti in subappalto da altre imprese, con conseguente
variazione del valore degli importi dichiarati dalla Società.
La doglianza è priva di pregio per le seguenti considerazioni.
Il punto 13, lettera D1), del bando di gara (doc. 11. 4 fascicolo
di I grado) richiedeva, come si è detto, tra i requisiti tecnici,
l’indicazione, a pena di esclusione, dei servizi relativi
all’attività di manutenzione del patrimonio a verde pubblico
prestati a soggetti pubblici, comprovanti un valore globale
annuo medio dei servizi svolti nel triennio 2000-2001-2002
pari ad € 16.500.000,00. In caso di riunioni di imprese o
consorzi, ciascuna impresa partecipante alla riunione di imprese
o consorzio avrebbe dovuto indicare i servizi svolti comprovanti
un valore annuo medio nel triennio 2000-2001- 2002 almeno
pari all’importo di €. 2.500.000,00.
Premesso che il valore dei servizi prestati dalla Società
Giustiniana per conto dei soggetti pubblici è da solo sufficiente
ad integrare il sopra riportato requisito di capacità tecnica,
in relazione al primo aspetto della censura (valutazione di
lavori considerati difformi da quelli costituenti l’oggetto
di gara), si osserva che dall’esame del certificato n. 3 (doc.
n. 12 fascicolo di I grado, sub D1 della Società Giustiniana),
emesso dalla Città di Bordighera, si evince che le lavorazioni
riportate rientrano nella categoria 0S24 tipica delle opere
a verde, secondo quanto previsto dall’allegato A al D.P.R.
n. 34/2000.
I certificati n. 6 (doc. n. 12 fascicolo di I grado, sub D1
della Società Giustiniana) e n. 8 (doc. n. 12 fascicolo di
I grado, sub D1 della Società Giustiniana), rilasciati dal
Comune di Genova e dalla Comunità Montana Alta Val Polcevera,
sono afferenti a lavorazioni rientranti nella categoria OG
13, espressamente previste nel Capitolato Speciale d’Appalto,
con riferimento alle piantumazioni.
Anche le prestazioni descritte nel certificato n. 23 (doc.
n. 12 fascicolo di I grado, sub D1 della Società Giustiniana),
emesso dall’Autorità Portuale di Genova, sono ascrivibili
alle categorie 0S24 e OG 13.
Per quanto attiene al secondo profilo della doglianza (presunto
valore dei servizi svolti inferiore ad € 2.500.000,00 per
effetto dei subappalti), si rileva che, come risulta dai dati
relativi agli importi dei servizi prestati dalle imprese facenti
parte del CO. GE. S., così come indicati nella tabella riassuntiva
(doc. n. 12 fascicolo di I grado, sub D1 della Società Giustiniana,
tabella riassuntiva), al fine della dimostrazione del possesso
del requisito, il valore da considerare è quello espresso
nell’ultima colonna, e non nella prima, come erroneamente
prospettato dalle ricorrenti.
L’indicazione del corretto importo (in lire ed in euro) è,
altresì, chiaramente espressa da Giustiniana nella propria
dichiarazione riassuntiva dei servizi svolti (doc. n. 12 fascicolo
di I grado, sub D1 della Società Giustiniana, dichiarazione
riassuntiva), laddove, in calce alla descrizione di ogni servizio
elencato, è precisato, con carattere in grassetto, “importo
netto di competenza Giustiniana S.r.l. valido per la valutazione
del requisito tecnico (£ 489.373.335 € 252.740,23” per il
primo servizio, £ 14.068.386 € 7.265,71 per il secondo servizio
e così via per tutti gli altri).
Alla luce di quanto esposto, com’è già stato precisato, la
Società Giustiniana ha dimostrato il requisito tecnico di
cui al punto 13, lettera D1, del bando di gara, avendo eseguito
servizi idonei per natura e soggetti destinatari di valore
medio annuo ben superiore all’importo di € 2.500.000,00.
Con il terzo motivo di ricorso, le appellanti lamentano l’erroneità
della sentenza impugnata nella parte cui ha ritenuto infondate
le censure proposte con il secondo ed il terzo motivo di primo
grado, con cui le ricorrenti avevano sostenuto l’illegittimità
dei provvedimenti impugnati, in quanto la Commissione avrebbe
dovuto procedere all’esclusione di CO.GE.S. dalla procedura,
perché la Società Premav, facente parte del consorzio, non
possiederebbe un requisito economico richiesto dal bando,
non avendo la disponibilità in organico di un numero minimo
di 45 dipendenti.
La dogliariza è priva di pregio per le motivazioni di seguito
esposte.
Il punto 13, lettera D4), del bando di gara (doc. n. 4 fascicolo
di I grado) richiedeva, tra i requisiti tecnici, a pena di
esclusione, la dichiarazione del concorrente, da solo o in
associazione, della disponibilità in organico, nel trieimio
2000-2001-2002, di un numero medio annuo di dipendenti almeno
pari a 300 (trecento). In caso di riunioni di imprese o consorzi,
ciascuna impresa partecipante alla riunione di imprese o consorzio,
avrebbe dovuto avere in organico almeno il 15% della cifra
soprandicata.
Il Gruppo di Lavoro costituito per la verifica delle domande
di partecipazione alla gara ha correttamente ritenuto dimostrata
da parte di Premav S.r.l., l’effettiva disponibilità, ai fini
dell’esecuzione dell’appalto, delle risorse umane fornite
dalla Società Centro di Giardinaggio S. Fruttuoso S.a.s. di
Diego Platania & C. (doc. n. 8 fascicolo di I grado, pagg.
20 e 21).
Nel caso di specie, infatti, la stessa persona, il Sig. Diego
Platania, è legale rappresentante di entrambe le società,
ed identica è la composizione societaria delle stesse (soci
il medesimo Platania e la Sig.ra Grazia Liberi), come è risultato
dalla dichiarazione Premav S.r.l. prodotta agli atti di gara
(sub doc. n. 12 fascicolo dii grado - D4).
Il confronto dei rispettivi certificati di iscrizione CCIAA
(sub doc. n. 12 bis fascicolo di I grado) ha dimostrato la
conformità al vero della dichiarazione resa dal concorrente:
l’impresa Premav, partecipante alla gara, è legata da vincolo
tale da poter disporre effettivamente dei mezzi del soggetto
cui ha fatto riferimento.
Com’è noto, il principio applicabile nella fattispecie, come
correttamente ha rilevato il Giudice di primo grado, per verificare
la sussistenza dei requisiti di capacità tecnica richiesti
dal bando è quello stabilito dalla Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, Sez. V, con la sentenza 2 dicembre 1999
nella causa C- 176/98.
Secondo la Corte, la Direttiva n. 92/50/CEE consente ad un
prestatore di servizi, che intenda comprovare il possesso
dei requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione
ad una gara di appalto pubblico di servizi, di fare riferimento
alla capacità di altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica
dei vincoli che ha con essi, a condizione che sia in grado
di provare l’effettiva disponibilità dei mezzi necessari all’esecuzione
dell’appalto.
L’art. 32, n. 2, lettera c) della suddetta Direttiva, infatti,
prevede espressamente la possibilità di comprovare la capacità
tecnica del prestatore mediante l’indicazione dei tecnici
o degli organismi tecnici, di cui quest’ultimo disporrà per
l’esecuzione del servizio, a prescindere dal fatto se essi
siano parte integrante o meno dell’impresa del prestatore
di servizi, così come ammesso dalla Direttiva n. 71/305/CEE.
La Corte ha precisato che detta conclusione è stata raggiunta
in ossequio alle finalità perseguite dalla normativa comunitaria
- la quale, in materia di servizi, è stata recepita dal legislatore
nazionale con il D. Lgs. n. 157/95 - che sono quelle di evitare
intralci alla libera prestazione dei servizi nell’aggiudicazione
dei pubblici appalti (sesto considerando della Direttiva n.
92/50).
Il descritto orientamento è stato recepito a livello normativo
proprio dal legislatore comunitario, che nella direttiva 2004/18/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004,
all’art. 47, secondo comma, dispone che: “Un operatore economico
può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento
sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura
giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve
dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporrà
dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell’impegno
a tal fine di questi soggetti”.
Ciò che occorre per potersi avvalere di mezzi di altri soggetti
è l’averne l’effettiva disponibilità.
Del tutto correttamente, dunque, il giudice di primo grado
ha statuito che, in base alla normativa comunitaria, è consentito
ad un prestatore di servizi, che non soddisfi da solo i requisiti
minimi prescritti per partecipare alla procedura di aggiudicazione
di un appalto di servizi, di far valere presso l’autorità
aggiudicatrice le capacità di terzi, cui conta di ricorrere
quando gli sarà aggiudicato l’appalto. Qualora un concorrente,
per dimostrare la propria capacità finanziaria, economica
e tecnica al fine di essere ammesso a partecipare ad una procedura
di gara d’appalto, faccia riferimento alla capacità di altri
soggetti od imprese, cui è legato da vincoli diretti od indiretti
-di qualunque natura giuridica essi siano- avrà l’onere di
dimostrare di poter effettivamente disporre dei mezzi ditali
soggetti o imprese che non gli appartengono in proprio, ma
che sono necessari all’esecuzione dell’appalto.
Anche questo Consiglio, del resto (cfr. Cons. St., Sez. VI,
20 dicembre 2004, n. 8145), ha ribadito il principio della
possibilità di fare riferimento alla capacità di altri soggetti,
qualunque sia la natura giuridica dei vincoli con il partecipante,
a condizione che egli sia in grado di provare di disporre
effettivamente di mezzi di tali soggetti.
Nel caso di specie, la prova relativa all’effettiva disponibilità
dei mezzi necessari all’esecuzione dell’appalto è stata sicuramente
fornita dal concorrente -non essendo comunque rilevante il
profilo formale degli assetti societari e la natura dei vincoli
giuridici tra i due soggetti- atteso lo stretto collegamento
sussistente tra Premav e Centro Giardinaggio S. Fruttoso,
che rende palese la realizzazione di un unitario e comune
centro di interessi tra le due società.
Ai fini della dimostrazione dell’effettiva disponibilità dei
mezzi necessari all’esecuzione dell’appalto, è documento appropriato,
inoltre, l’atto unilaterale di impegno, irrevocabile e incondizionato,
assunto dal Centro Giardinaggio S. Fruttoso, con il quale
il personale di tale società, nella misura necessaria ad assicurare
il rispetto del requisito, è stato messo a disposizione di
Premav per l’esecuzione dei servizi oggetto della procedura
di gara.
In considerazione di tale natura di manifestazione di volontà
non revocabile e priva di condizioni, come correttamente ha
rilevato il primo giudice, la dichiarazione in argomento è
valida ed efficace, per le finalità evidenziate, anche se
la stessa è stata formata in una data precedente (15 gennaio
2003) - per essere fatta valere nell’ambito della prima gara,
poi andata deserta - rispetto a quella di indizione della
seconda gara (7 marzo 2003) di cui trattasi.
Con il quarto motivo di ricorso, le appellanti lamentano l’erroneità
della sentenza impugnata nella parte cui ha ritenuto infondate
le censure proposte con il terzo motivo di primo grado, con
cui le ricorrehti avevano sostenuto l’illegittimità dei provvedimenti
impugnati, in quanto una delle imprese facenti parte del raggruppamento
aggiudicatario, precisamente la PREMAV S.r.l., non avrebbe
raggiunto la quota di partecipazione per lo svolgimento di
servizi, difformemente da quanto richiesto da una disposizione
(art. 13, lett. D1) del bando di gara (doc. n. 4 fascicolo
di I grado), che sarebbe a loro dire da correlare ad altra
del capitolato speciale (art. B. 15, lett. g, doc. n. 3 fascicolo
di I grado), dettata con riferimento alla risoluzione del
contratto.
L’art. 13, lett. D.1 (“requisiti tecnici”) del bando di gara
(doc. n. 4 fascicolo di I grado) così dispone: “In caso di
riunione di imprese o consorzi, ciascuna impresa partecipante
alla riunione di imprese o consorzio deve indicare i servizi
svolti, comprovanti un valore annuo medio nel triennio 2000-2001-
2002 almeno pari all’importo di euro 2.500.000,00”.
Il capitolato speciale (doc. n. 3 fascicolo di I grado) indica,
all’art. B. 15 (Risoluzione e recesso) quale clausola risolutiva
espressa, ex art. 1456 cod. civ., tra le altre, quella (punto
g) in cui “le imprese non svolgano una quota di servizio,
depurata della quota subappaltata, uguale o corrispondente,
al requisito di partecipazione alla gara, fatta salva la possibilità
di surroga soltanto se accettata dall’Amministrazione”.
La doglianza proposta è infondata.
Premesso che le norme ritenute correlate dagli appellanti
(art. 13, lett. D. 1 del bando di gara e art. B. 15 del Capitolato
Speciale) attengono a fasi diverse, finalizzate, la prima,
all’individuazione dell’aggiudicatario, la seconda, ad una
corretta esecuzione del contratto, deve dirsi che appare destituita
di fondamento l’affermazione delle appellanti, secondo cui
la PREMAV S.r.l. non raggiungerebbe la quota di partecipazione
allo svolgimento dei servizi.
L’Impresa PREMAV, effettivamente partecipante al Consorzio
nella misura del 10%, ha dichiarato un importo medio annuo
nel triennio 2000/2002 pari ad Euro 3.337.109,63 (verbale
di gara in data 17.4.2003, allegato al doc. n. 8 fascicolo
di primo grado, pag. 11 e doc. n. 12 fascicolo di primo grado),
e pertanto superiore alla quota minima di € 2.500.000,00 richiesta
nel bando.
Nel verbale di gara in data 17 aprile 2003 (doc. n. 8 fascicolo
di primo grado) è spiegato che a tale importo si è pervenuti,
dopo avere escluso l’indicazione di una serie di servizi,
tutti elencati (contrassegnati con i numeri 38, 39, 40, 41,
50, 51, 52, 53, 34, 35, 36, 37: pag. 19, doc. n. 12 fascicolo
di primo grado) e considerando tutti quelli non esclusi (dal
numero 1 al numero 33, dal numero 32 al numero 49 e dal numero
53 al numero 70: doc. n. 12 fascicolo di primo grado).
E’ peraltro sufficiente una semplice addizione per riscontrare
la veridicità dell’affermazione, secondo cui anche la PREMAV
S.r.l., esecutrice del 10% del servizio, raggiunge la prestazione
di servizi per l’importo di € 10.011.229,58 che, diviso il
numero degli anni di esecuzione del servizio (tre), conduce
al risultato di € 3.337.076,53, di gran lunga superiore al
minimo previsto dal bando, pari ad € 2.500.000,00.
Con il quinto motivo di ricorso, le appellanti lamentano l’erroneità
della sentenza impugnata nella parte cui ha ritenuto infondate
le censure proposte con il secondo motivo aggiunto di ricorso
di primo grado notificato in data 23 settembre 2003, con cui
le ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità dei provvedimenti
impugnati, poiché la Commissione avrebbe ritenuto sussistente
in capo alla Società Gaslini, facente parte di CO.GE.S., il
requisito di cui al punto 13, lettera C2, del bando di gara.
Detto requisito, in realtà, non sarebbe stato posseduto dal
concorrente, in quanto la dichiarazione presentata da Gaslini
e resa dalla Banca Popolare di Milano in data 9 aprile 2003
non avrebbe fatto alcun concreto riferimento alla capacità
economica della società ed alla possibilità per la stessa
di fronteggiare gli impegni assunti in sede di gara.
La censura è destituita di fondamento per le seguenti ragioni.
L’art. 13, punto C2, del bando di gara (doc. n. 4 fascicolo
di primo grado), richiedeva che i concorrenti, al fine della
dimostrazione del possesso dei requisiti economici, dovessero
produrre almeno due dichiarazioni di banche, attestanti la
capacità economica e finanziaria del soggetto, con esplicito
riferimento alla entità della prestazione di cui alla gara.
In caso di partecipazione alla procedura in forma associata,
le dichiarazioni bancarie avrebbero dovuto attestare la predetta
capacità economica e finanziaria, con riferimento alla quota
di partecipazione del soggetto al raggruppamento.
Come risulta dal verbale della seduta del 17 aprile 2003 (allegato
al doc. n. 8 fascicolo di primo grado, pag. 14), la Commissione
ha ritenuto idonee le due dichiarazioni bancarie presentate
dall’impresa Gaslini.
La Banca Popolare di Milano, in primo luogo, nell’oggetto
della propria dichiarazione (doc. n. 12 fascicolo di primo
grado, sub C2 della Società Gaslini), fa esplicito riferimento
all’entità totale della prestazione della gara. Tale dichiarazione,
quindi, esprime in concreto una capacità economica e finanziaria,
riferita a Gaslini, pari al valore totale dell’appalto e,
pertanto, maggiore rispetto al requisito richiesto.
L’attestazione della capacità finanziaria ed economica di
Gaslini, inoltre, con riferimento alla quota di partecipazione
all’associazione, si desume direttamente laddove la banca
ha esplicitamente dichiarato che la Società è “in possesso
dei mezzi finanziari tali da consentirle di fronteggiare con
puntualità e correttezza gli impegni assunti” (doc. n. 12
fascicolo di primo grado, sub C2 della Società Gaslini).
A tale proposito deve osservarsi che la lex specialis non
ha prescritto alcuna forma vincolante, a pena di esclusione
dei concorrenti, per le dichiarazioni rilasciate dalle banche
e lo stesso art. 13, primo comma, lett. a), del D. Lgs. n.
157/95, prevede che la dimostrazione della capacità finanziaria
ed economica delle imprese concorrenti possa essere fornita
mediante, tra l’altro, idonee dichiarazioni bancarie, senza
ulteriori specificazioni.
La disciplina di gara, quindi, non, prevedeva l’impiego di
particolari formulazioni letterali per le dichiarazioni bancarie,
ma, al fine della dimostrazione del possesso del requisito
era richiesto che i documenti emessi dagli istituti di credito
esplicitassero il possesso, da parte dei concorrenti, della
capacità finanziaria ed economica adeguata per l’esecuzione
dell’appalto.
Con il sesto motivo di ricorso, le appellanti lamentano l’erroneità
della sentenza impugnata nella parte cui ha ritenuto infondate
le censure proposte con il primo motivo aggiunto di ricorso
di primo grado notificato in data 23 settembre 2003, con cui
le ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità dei provvedimenti
impugnati, poiché la, Commissione non avrebbe dovuto ritenere
inammissibile l’offerta economica presentata da Glendale e,
conseguentemente, escludere il concorrente dalla procedura.
Ciò in quanto, sebbene la predetta offerta avesse espresso
un aumento percentuale (+2%) rispetto all’importo indicato
a base d’asta, essendo, nel caso di specie, previsto per l’aggiudica.zione
della gara il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
l’offerta era ammissibile.
Occorre premettere che il TAR Lombardia ha correttamente evidenziato
che non avendo il Collegio, a conclusione dell’esame delle
censure indirizzate avverso l’atto di aggiudicazione della
procedura, riscontrato l’asserita illegittimità di quest’ultimo,
l’interesse delle ricorrenti all’esame delle censure rivolte
avverso l’esclusione di Glendale è decaduto, non potendo dall’eventuale
annullamento di tale atto derivare loro alcun concreto vantaggio.
Ciò premesso, si rileva che la censura, come correttamente
statuito dai primi giudici, è infondata per le motivazioni
di seguito esposte.
E’ pacifico che la lex specialis di gara (doc. n. 1
fascicolo di primo grado, pag. 8; doc. n. 4 fascicolo di primo
grado) disponeva che l’appalto sarebbe stato aggiudicato con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di
cui all’art. 23, primo comma, lettera b), del D. Lgs. n. 157/95.
Secondo tale criterio, com’è noto, la valutazione delle offerte,
al fine di individuare quella economicamente più vantaggiosa,
avviene prendendo in considerazione elementi diversi, predeterminati
dalla stazione appaltante e variabili secondo il contratto
da affidare, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità,
le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo
alla vendita, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo.
E’ altrettanto pacifico, quindi, che nell’ipotesi in cui l’ente
aggiudicatore abbia adottato il criterio in argomento, ai
fini della scelta dell’offerta migliore, debba valutare, oltre
al prezzo (elemento fisso), tutta una serie di altri elementi
(variabili) di natura tecnica predefiniti ed indicati nel
bando o nella lettera di invito.
La descritta circostanza, ampiamente sottolineata anche nell’atto
di appello dalle ricorrenti, non è affatto in contestazione
ed è quello che si verificato nel caso di specie, in cui l’Amministrazione,
ovviamente, per valutare le offerte non ha considerato solo
il prezzo ma anche tutti gli altri elementi indicati (doc.
n. 11 fascicolo di primo grado).
Appare altrettanto incontestabile, però, che la lex specialis
di gara possa dettare delle specifiche e vincolanti prescrizioni
in ordine al contenuto delle offerte ed agli elementi di valutazione,
incluso il prezzo, riportate prevalentemente nel documento
“Istruzioni ed informazioni ai concorrenti” (doc. n. 7 fascicolo
di primo grado), alle quali i concorrenti medesimi si debbono
attenere.
Per quanto concerne l’elemento prezzo, si osserva preliminarmente
che l’ente comunale, per la valorizzazione dell’importo a
base d’asta in € 89.768.000,00 (IVA compresa), ha attentamente
ponderato tutte le componenti che hanno concorso alla determinazione
di tale costo presunto, elaborando una dettagliata stima dei
costi. Detta stima è stata approvata con deliberazione della
Giunta Comunale n. 3293 in data 17 dicembre 2002 (doc. n.
1 fascicolo di primo grado), che ha disposto l’effettuazione
del servizio per la manutenzione ordinaria programmata delle
aree a verde pubblico in questione.
In considerazione della stima elaborata, l’Amministrazione
ha correttamente reputato il ribasso d’asta elemento qualificante
delle offerte e tale previsione è stata più volte evidenziata
nella normativa di gara.
Contrariamente a quanto hanno affermato le ricorrenti in primo
grado nel ricorso contenente i motivi aggiunti, infatti, la
lex specialis di gara - attesa l’importanza
dell’elemento economico/prezzo, al quale sono attribuibili
fino a 65 punti, rispetto agli elementi economici, ai quali
sono attribuibili fino a 35 punti (doc. n. 4 fascicolo di
primo grado punto 14) - disponeva chiaramente (“Istruzioni
ed informazioni ai concorrenti” -doc. n. 7 fascicolo di primo
grado, art. 2, punto c, pag. 3) che l’offerta economica “dovrà
essere espressa in termini di percentuale unica di ribasso
sull’importo posto a base di gara”.
Sempre le “Istruzioni ed informazioni ai concorrenti” (doc.
n. 7 fascicolo di primo grado, art. 3, punto 3, pag. 4), contemplavano
tra le cause di esclusione dalla gara l’ipotesi di offerte
presentate in maniera difforme dalle istruzioni.
E’ evidente, quindi, che la valorizzazione delle offerte in
termini di percentuale unica di ribasso sull’importo posto
a base di gara era specificamente prevista dalla lex specialis
a pena di esclusione.
Si osservi, inoltre, che il punto 14, lettera B) del bando
(doc. n. 4 fascicolo di primo grado), nella parte in cui esplicava
il sistema di calcolo adottato per l’attribuzione del punteggio
all’elemento economico, precisava che al prezzo base forfettario
sarà applicato il ribasso percentuale offerto da ogni concorrente.
Si consideri, altresì, che l’art. E12 del Capitolato Speciale
d’Appalto (doc. n. 3 fascicolo di primo grado, pag. 134),
prevedeva espressamente che a tutti i prezzi contenuti nell’elenco
prezzi interventi ordinari, integralmente remunerativi delle
prestazioni eseguite dall’appaltatore, si applicasse il ribasso
di gara.
L’offerta presentata da Glendale ha espresso un aumento percentuale
(+2%) rispetto all’importo indicato a base d’asta e, pertanto,
in applicazione della sopra delineata lex specialis
di gara, la Commissione non ha potuto che procedere all’esclusione
del concorrente dalla procedura (doc. n. 11 h fascicolo di
primo grado).
Come emerge chiaramente dall’esame della documentazione prodotta
in giudizio (in particolare docc. nn. 8, 11 e 12 fascicolo
di primo grado), è dimostrato che la Commissione ha verificato
il possesso dei requisiti di prequalificazione di tutti i
concorrenti in modo conforme tra loro, senza operare discriminazioni
ed applicando correttamente le prescrizioni dettate dalla
lex specialis di gara.
Le censure prospettate dalle ricorrenti, dirette a sostenere
che il controinteressato non avesse titolo per partecipare
alla procedura, pertanto non trovano alcun riscontro nelle
circostanze di fatto. Correttamente, quindi, il giudice di
primo grado, la cui decisione merita conferma, ha respinto
il ricorso.
Da quanto finora detto consegue l’infondatezza dell’appello
nel merito e, quindi, anche dei motivi di censura relativi
alla sentenza del TAR Lombardia nella parte in cui ha respinto
le domande di risarcimento dei danni, in quanto la riconosciuta
legittimità della procedura di gara in questione le rende
non configurabili nella specie. Anche in relazione ai profili
risarcitori, la decisione di primo grado merita, quindi, di
essere confermata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello
n. 7602/04, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese, competenze
ed onorari del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente
in euro 3.000,00 per ciascuna delle parti resistenti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 Febbraio
2005 con l’intervento dei Sigg.ri:
Raffaele Iannotta Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere
Nicola Russo Consigliere estensore
GIANNI FISCHIONE
|
|
| Si può essere soggetto
pubblico ai soli fini dell’attestazione delle prestazioni
svolte dall’appaltatore?
| 1.
La sentenza in commento (V Sezione, n. 7134/05)
considera, in un modo che risulta non del
tutto appropriato, le categorie soggettive
previste dalla Direttive Comunitarie e dalla
normativa interna sugli appalti pubblici,
riconducendo, in particolare, gli organismi
di diritto pubblico, i concessionari di
lavori ed i concessionari di servizi pubblici
nell’ambito di un ampio e non meglio definito
genere di “soggetti pubblici” e lasciando
quasi ad intendere che tra le tre predette
categorie non vi sia alcuna differenza sostanziale
di regimi giuridici.
Invero, il Consiglio di Stato avverte più
volte che le predette categorie sono da
considerare “soggetti pubblici” ai soli
fini delle attestazioni che esse rilasciano
di avvenuta esecuzione del contratto (si
tratta di una vicenda che ha ad oggetto
una gara bandita ai sensi del D.Lgs. 157/95
relativo agli appalti di servizi, gara che
imponeva ai concorrenti, attraverso una
clausola piuttosto anomala, di dimostrare
la capacità tecnica attraverso i servizi
di manutenzione di aree a verde svolti a
favore di “soggetti pubblici”), così
circoscrivendo la portata delle sue affermazioni,
protese, nella sostanza, a rilevare l’incongruenza
della clausola, se interpretata nel senso
di escludere le attestazioni di prestazioni
eseguite a favore di concessionari di lavori,
quali i concessionari di reti autostradali.
Ma, di fatto il percorso argomentativo della
sentenza è sconfinato in (inevitabili, verrebbe
da dire) valutazioni sulla natura del concessionario
di lavori autostradali, valutazioni che
risultano non aderenti al dettato normativo.
2. Più in particolare, il Consiglio di Stato
afferma che la Società Autostrade s.p.a.,
Autostrada Milano Serravalle s.p.a. e Autostrada
Torino Savona s.p.a. sono soggetti pubblici,
essendo in tale categoria ricompresi gli
organismi di diritto pubblico, i concessionari
di lavori e i concessionari di servizi.
Il Consiglio di Stato ritiene superfluo
precisare in quale puntuale categoria rientri
ciascuna delle predette concessionarie autostradali
(a favore del quale un concorrente aveva
prestato servizi), ma il richiamo alla sentenza
n. 3090/01 della Sesta Sezione del Consiglio
di Stato (che aveva qualificato la concessionaria
autostradale Autovie Venete come organismo)
e l’inciso “appartengono alla categoria
degli organismi anche altri soggetti pubblici”
lascerebbe intendere che con la sentenza
in commento si sia voluto ricondurre (in
prima battuta, per così dire) tutti e tre
i predetti concessionari nella categoria
dell’ organismo.
Tale conclusione non è accettabile: per
definizione l’organismo di diritto pubblico
è una categoria di tipo empirico, data dal
concorso di tre requisiti (personalità giuridica;
elemento finalistico dato dal perseguimento
di un fine generale non avente carattere
industriale o commerciale; dominanza pubblica
concretizzabile requisito questo concretizzabile
in forme tra loro alternative), requisiti
cumulativi, ossia tutti necessari per connotare
la fattispecie.
Tale caratterizzazione dell’organismo esclude
radicalmente e senza possibilità di alcuna
eccezione o smentita, che soggetti i
quali esercitano la stessa attività svolta
da altro soggetto ritenuto organismo,
siano per ciò solo da considerare anch’essi
organismi, dovendosi verificare il
concorso dei tre citati requisiti..
Così se il concessionario autostradale Autovie
Venete, società a capitale pubblico maggioritario,
è stata considerata - a torto o ragione
, non importa in questa sede - organismo
perché in capo ad essa sono stati riscontrati
gli elementi di connotazione dell’organismo,
non significa che qualsiasi altro concessionario
di rete autostradale sia organismo perché
esercita la stessa attività di Autovie Venete
, dovendosi verificare se oltre all’elemento
finalistico correlato all’attività sussistono
gli altri requisiti e segnatamente il requisito
della c.d. dominanza pubblica, senz’altro
da provare nel caso di concessionario il
cui capitale è interamente posseduto dai
privati (sul punto ci permettiamo di rinviare
al nostro recente commento su questa rivista
telematica, ottobre 2005, Il
concessionario di rete autostradale è organismo
di diritto pubblico?).
2.1 D’altro canto è pacifico che la concessione
di lavori o di servizio pubblico non determina
la configurazione del soggetto in termini
di organismo.
Infatti, anche a voler ammettere (per tesi)
che il concessionario per effetto dell’attribuzione
di diritti speciali o esclusivi viene a
caratterizzarsi per il perseguimento di
un fine generale , resta fermo che per determinare
il predetto requisito finalistico occorre
dimostrare ( come insegna un ormai consolidato
orientamento della Corte di Giustizia CE,
richiamato nell’articolo Il concessionario
di rete autostradale è organismo di diritto
pubblico?, più sopra citato) che l’attività
è non commerciale o non industriale, ossia
non connotata dalla gestione imprenditoriale
e dall’assunzione del rischio di impresa
da parte del soggetto. Inoltre, ai
fini della connotazione in termini di organismo
occorre pur sempre provare l’esistenza del
requisito della dominanza pubblica, che,
se di norma può risultare scontato nel caso
di società a partecipazione pubblica totalitaria,
tale non è nel caso di soggetto partecipato
in via esclusiva da soggetti privati (nella
sentenza si accomunano, invece concessionari
autostradali il cui azionariato ha caratterizzazioni
notevolmente differenziate).
D’altro canto, come afferma la giurisprudenza
comunitaria (si veda G. Fischione,
Le società a partecipazione pubblica
che operano nell'ambito dei servizi pubblici
locali e la categoria dell’organismo di
diritto pubblico dopo la riforma legislativa
del 2003, in Archivio
Giuridico delle Opere Pubbliche, Roma,
2003), l’indice del controllo del soggetto
(che è uno degli indici che caratterizzano
il requisito della dominanza pubblica) si
risolve nel potere di un ente o di un’Autorità
Pubblica di incidere in via permanente,
diretta e pregnante sulla gestione e non
si sostanzia nella titolarità da parte del
predetto ente/Autorità di meri poteri esterni
alla gestione stessa, poteri questi ultimi
che, come nel caso di concessione, si fondano
sul rapporto convenzionale e si risolvono
nel diritto di dichiarare la decadenza della
concessione o la risoluzione della convenzione,
senza poter ottenere la conformazione della
gestione alle direttive dell’Ente/Autorità.
Del resto, se fosse bastevole il trasferimento
di diritti speciali ed esclusivi in capo
ad un soggetto per connotarlo in termini
di organismo non si spiegherebbe davvero
perché il legislatore comunitario consideri
il concessionario di lavori in modo distinto
dall’organismo, stabilendo solo per quest’ultimo
l’obbligo di applicare le Direttive Comunitarie
quando appalta qualsiasi prestazione di
importo superiore alla soglia comunitaria
e sottoponendo il concessionario di lavori
solo ad alcune norme delle Direttive e nella
misura in cui appalta i soli lavori che
per legge o per convenzione sono da affidare
a imprese terze.
In definitiva, non appare corretto supporre
che il titolare di diritti speciali o esclusivi
o, comunque, il titolare di concessione
di servizi o di lavori sia da iscrivere
nella categoria dell’organismo, solo perché
titolare dei predetti diritti o concessioni.
4. Le annotazioni appena svolte ci consentono
di comprendere meglio la erroneità delle
ulteriori considerazioni nelle quali si
sviluppa la sentenza in commento.
Il Consiglio di Stato, in particolare, dopo
aver lasciato intendere (come sopra evidenziato)
di considerare i predetti concessionari
autostradali come organismi, respinge le
doglianze del ricorrente volte ad escludere
la natura di organismo dei concessionari
autostradali ritenendole indimostrate ed
inconferenti.
Sotto tale ultimo profilo, il supremo Consesso
oltre a ribadire l’influenza “della mera
classificazione terminologica ai fini della
decisione in merito al possesso del requisito
di capacità tecnica in capo al concorrente”,
afferma che le società autostradali per
la valenza oggettivamente pubblicistica
dell’attività e degli interessi da essa
curati, ancorché siano costituite in forma
societaria, perseguono fini di interesse
generale.
Aggiunge, inoltre, che l’attività di costruzione
ed esercizio di Autostrade “non si può qualificare
in termini di puro strumento commerciale
rivolto all’obbiettivo dell’acquisizione
di redditività competitiva (solo perché
al suo svolgimento si connettono livelli
minimi di utilità economica del risultato
perseguito), dovendo invece essere privilegiata
la sussistenza, nell’intera operazione economica
del sostanziale interesse generale della
sicurezza del traffico e del mantenimento
di efficienti livelli di servizio, ulteriori
rispetto a quello della costruzione e gestione
delle strade e tuttavia, ugualmente riconducibili
alla figura del concessionario, al quale
è affidata la realizzazione dell’opera viaria”.
In tale prospettiva il Consiglio di Stato
arriva ad affermare che il concessionario,
a cui è rimesso il compito di realizzare
la struttura viaria, acquisisce anche un
obbligo di mandato pubblicistico, avente
ad oggetto il mantenimento in piena efficienza
della struttura realizzata. Detta attività
anzi trascende i confini della utilità reddituale
fino a convogliare in un ambito ulteriore,
rispetto al perseguimento dell’utile di
impresa, maggiormente orientato alla cura
di interessi ultraindividuali e di natura
pubblica”.
Di qui, secondo la sentenza in commento,
l’assoggettamento dei concessionari pubblici,
titolari di poteri di supremazia in forza
della titolarità di diritti speciali ed
esclusivi, alla normativa sulle procedure
di affidamento sugli appalti di lavori,
di servizi e di forniture. Per supportare
tale ultima affermazione vengono richiamati
gli artt. 2, 20 e 21 L. 109/94 sui lavori,
l’art. 21 primo comma L. 340/00 norma questa
che stabilisce che per la costruzione e
l’affidamento in gestione delle infrastrutture
autostradali si applicano le disposizioni
che recepiscono nell’ordinamento italiano
la normativa comunitaria in materia di lavori
pubblici o di servizi.
Orbene, da questo ampio passo della sentenza
risultano affastellati concetti e norme
ora proprie della disciplina dell’ organismo,
ora proprie della disciplina del concessionario
di lavori, lasciando un po’ di confusione
sulla posizione che il Consiglio di Stato
ha effettivamente e definitivamente inteso
prendere sulla qualificazione dei concessionari
autostradali.
In ogni caso risulta incoerente, inappropriato
e foriero di equivoci il discorso sul fine
generale.
Infatti, se le considerazioni sulla asserita
subordinazione dell’attività di impresa
al fine generale vengono svolte per rafforzare
la supposta (e, comunque, non espressamente
ed inequivocamente dichiarata) natura di
organismo dei concessionari autostradali
è evidente che si tratta di analisi incompleta,
in quanto, come sopra evidenziato, il fine
generale di per sé non è sufficiente a connotare
l’organismo , anzi non connota nemmeno il
solo requisito finalistico che individua
l’organismo: siffatta indagine imponeva
ed impone di analizzare specificamente ciascun
concessionario, di verificare quali soggetti
partecipano al suo capitale, di accertare
non in astratto la maggiore o minore ultroneità
del fine generale rispetto allo scopo della
società, ma di verificare in concreto l’esistenza
di elementi atti ad escludere che il soggetto
nonostante la veste societaria e il tendenziale
perseguimento di utilità reddituali (per
usare la terminologia del Consiglio di Stato)
non assume il rischio di impresa.
Se il discorso sul fine generale viene sviluppato
per provare la asserita natura pubblica
del concessionario di lavori, esso è, come,
si anticipava, inappropriato, obsoleto e
desueto in quanto il concessionario è sottoposto
dalla legge ad un regime differenziato (e
minimalista) rispetto a quello cui sono
sottoposti gli enti pubblici e l’organismo,
proprio perché considerato un soggetto che
gestisce attività di impresa con assunzione
del relativo rischio: dal sistema normativo
definito dalle direttive comunitarie e dalle
disposizioni interne, richiamate anche nella
sentenza in commento, risulta infatti che
il concessionario di lavori è soggetto alla
disciplina sulle gare limitatamente agli
appalti da affidare a terzi nel rispetto
delle quote definite dalla legge o dalla
convenzione , restando esclusi gli appalti
di servizi e di forniture.
Né l’asserita natura pubblica deriva dall’art.
21 della legge 340 cit. che si limita a
riallineare la normativa interna a quella
comunitaria per quanto concerne l’affidamento
delle concessioni autostradali, senza incidere
sul regime del concessionario di lavori,
oramai anch’esso riallineato alla normativa
comunitaria, dopo le modifiche introdotte
alla legge 109/94 dalla legge 166/02, normativa
che non annovera i concessionari tra le
stazioni appaltanti se non per i lavori
rientranti nella quota che per legge o convenzione
deve essere riservata al mercato.
In sostanza, il concessionario di lavori
non è soggetto pubblico, ma mera Stazione
Appaltante nei limitati ed espressi casi
previsti dalla legge (ovviamente non si
vuole qui escludere che il concessionario
possa avere anche i requisiti dell’Amministrazione
Aggiudicatrice o dell’organismo, risultando
così soggetto al regime più rigido dell’ente/organismo
pubblico, ma si vuole semplicemente evidenziare
che il concessionario di lavori non è in
quanto tale soggetto pubblico).
Del resto, il fine generale può essere individuato
in qualsiasi commessa pubblica, anche in
quelle affidate all’appaltatore, non essendo
concepibile che un Ente affidi attività
e/o prestazione per conseguire un fine diverso
da quello generale, ma non per questo l’affidatario
diventa un soggetto pubblico.
In definitiva, il fine generale non è elemento
che in sé e per sé assume rilievo qualificante,
o per dirla sotto altro profilo il fine
generale è elemento di qualificazione superato
dalla più recente produzione normativa comunitaria
ed interna (si vedano in merito le acute
osservazioni di A. Clarizia, Commento
all’art. 2 della legge 9 febbraio 1994 n.
109, nell’opera collettanea a cura di A.
Clarizia – A. Carullo, La legge quadro
in materia di lavori pubblici, Padova,
1995. L’Autore già in sede di commento alla
prima stesura della legge quadro poneva
in rilievo come ai fini della applicazione
della disciplina pubblica sugli appalti
fosse stata abbandonata la tesi c.d. finalistica,
imponendosi la predetta disciplina quando
uno dei soggetti previsti nell’art. 2 della
L. 109/94 avesse affidato i lavori a imprese
terze, come si evinceva, d’altro canto,
dall’inciso “….si intendono per lavori
pubblici, se affidati dai soggetti di cui
al comma 2 del presente articolo…”;
peraltro, l’Autore poneva in rilievo che
alle varie categorie soggettive dell’art.
2 la normativa pubblica si applicava con
gradazioni diverse, secondo che fossero
riconducibili al gruppo della lettera a),
o della lettera b) o della lettera c) del
medesimo articolo 2. Tali osservazioni sono
tuttora valide, essendo stata confermata
dalla successiva produzione normativa la
originaria impostazione dell’art. 2 legge
109/94).
Quindi la società concessionaria di costruzione
e gestione di rete autostradale che svolge
attività di impresa, assumendone il relativo
rischio non è soggetto pubblico, e men che
meno organismo di diritto pubblico, ma mero
concessionario di lavori (è in tal senso
significativo che la Commissione CE, Comunicazione
sulle concessioni del 29 aprile 2000, menziona
il concessionario di rete autostradale come
caso emblematico di concessionario di lavori
nell’ambito dell’ordinamento comunitario).
5. Sulla scorta delle considerazioni che
precedono desta qualche perplessità il percorso
argomentativo seguito dal Consiglio di Stato
per affermare la piena equivalenza tra servizi
resi a società concessionarie e analoghi
servizi resi ai Comuni, anche se non può
non condividersi la intrinseca illogicità
e contraddittorietà di una clausola del
bando che discrimini le attestazioni concernenti
servizi resi a favore del concessionario
autostradale.
Non appare, comunque, ammissibile che la
predetta equiparazione tra concessionario
e ente pubblico possa derivare ( come si
afferma nella sentenza in commento), dal
fatto che il concessionario abbia espletato
le gare per affidare i servizi o dalla circostanza
che i livelli qualitativi dei servizi resi
al concessionario siano analoghi a quelli
resi agli enti pubblici: la giurisprudenza
è, infatti, costante nel ritenere che l’adozione
di procedura di gara ha rilievo neutro ai
fini di qualificazione del soggetto appaltante;
l’analogia dei livelli qualitativi spiega,
del resto, l’incongruenza di una discriminazione
sui vari attestati di esecuzione del servizio,
ma non può di cero assurgere ad elemento
caratterizzante la struttura e l’essenza
del soggetto che richiede quei servizi.
Forse, quando il Consiglio di Stato afferma
che i concessionari sono soggetti pubblici
ai fini delle attestazioni di avvenuta
esecuzione dei servizi avvertiva proprio
tale diversità strutturale tra concessionari
da un lato e enti/organismi dall’altro:
ma le argomentazioni sviluppate lasciano
molte zone grigie.
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