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| n. 12-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 17 dicembre 2005 n.
7151
Pres. Santoro, est. Carlotti
Ricorsi riuniti:
- ZONA TERRITORIALE N. 1 DI PESARO, già AZIENDA U.S.L. N.
1 DI PESARO (Avv.ti L. Bastianelli e L. Perfetti) c. PIETRAVALLE
(Avv.ti C. Duchi, F. Cavallaro e F. Paletti), REGIONE MARCHE
(Avv. S. Coen), COMUNE DI COLBORDOLO (n.c.)
- REGIONE MARCHE (Avv. S. Coen) c. PIETRAVALLE (n.c.), ZONA
TERRITORIALE N. 1 DI PESARO, COMUNE DI COLBORDOLO (n.c.)
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1. Farmacie – Farmacisti rurali – Art. 2
L. 221/1968 - Indennità di residenza – Controversia – In
caso di farmacia in centri popolati con più di tremila abitanti
– Giurisdizione del G.A. – Farmacia sita in centri popolati
da meno di tremila abitanti – Giurisdizione del G.O.
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2. Servizi pubblici – Farmacie – Controversia
in tema di indennità di residenza per i farmacisti rurali
– Giurisdizione del G.A. – Non sussiste – Motivi – Afferenza
della lite a quelle in tema di indennità, canoni ed altri
corrispettivi – Conseguenze .- Giurisdizione del G.O.
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1. Mentre i farmacisti rurali che gestiscono
esercizi in centri abitati con popolazione superiore ai
tremila abitanti vantano un interesse legittimo pretensivo
alla corresponsione dell’indennità di residenza ex art.
2 L. 221/1968 (con conseguente attrazione della relativa
controversia nella giurisdizione del G.A.), nel caso di
esercizi in centri popolati da meno di tremila abitanti
i farmacisti vantano invece un vero e proprio diritto soggettivo
alla predetta indennità, ed in questo caso la relativa cognizione
è devoluta alla giurisdizione del G.O.
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2. La controversia in tema di indennità di
residenza per i farmacisti rurali, ancorché afferente al
servizio farmaceutico, verte su diritti soggettivi dal contenuto
meramente patrimoniale, senza che vi sia alcun coinvolgimento
della P.A. nella sua veste autoritativa. Essa è pertanto
ascrivibile alla categoria delle liti “concernenti indennità,
canoni ed altri corrispettivi” in tema di sevizi pubblici,
devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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decisione
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1) sul ricorso in appello n. 4088 del 2004
proposto dalla
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ZONA TERRITORIALE N. 1 DI PESARO, già
AZIENDA U.S.L. N. 1 DI PESARO, costituitasi in persona
del Direttore di Zona, Dott. Angelino Guidi, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Leo Bastianelli e Luca Perfetti, elettivamente
domiciliata in Roma, via Ugo Bassi, n. 3, presso lo studio
legale dell’avv. Ennio Mazzocco;
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contro
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il dottor PIERPAOLO PIETRAVALLE, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Claudio Duchi, Francesco Cavallaro
e Fabrizio Paoletti, elettivamente domiciliato in Roma,
via G. Bazzoni n. 3, presso lo studio dell’ultimo difensore;
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e nei confronti
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- della REGIONE MARCHE, costituitasi
in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, rappresentata
e difesa dall’avv. Simonella Coen dell’Avvocatura regionale,
elettivamente domiciliata in Roma, presso la sede della
Regione Marche, in via Fontanella Borghese n. 35;
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- del COMUNE DI COLBORDOLO, non costituitosi
in giudizio;
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II) e sul ricorso in appello n. 6442 del
2004 proposto dalla
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REGIONE MARCHE, costituitasi in persona
del Presidente p.t. della Giunta regionale, rappresentata
e difesa dall’avv. Simonella Coen dell’Avvocatura regionale,
elettivamente domiciliata in Roma, presso la sede della
Regione Marche, in via Fontanella Borghese n. 35;
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contro
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il dottor PIERPAOLO PIETRAVALLE, non
costituitosi in giudizio;
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e nei confronti
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- della ZONA TERRITORIALE N. 1 DI PESARO,
già AZIENDA U.S.L. N. 1 DI PESARO, non costituitasi
in giudizio;
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- del COMUNE DI COLBORDOLO, non costituitosi
in giudizio;
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per l’annullamento
della sentenza n. 16 del 2004, pronunciata dal Tribunale
amministrativo regionale delle Marche;
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato
e della Regione Marche;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Vista l’ordinanza cautelare del 28.1.2005, n. 421, con cui
la Sezione ha accolto la domanda di sospensione della sentenza
impugnata;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il consigliere Gabriele Carlotti;
Uditi alla pubblica udienza del 25.10.2005 l’avv. E. Mazzocco,
su delega degli avv.ti Bastianelli e Perfetti, per la Zona
territoriale n. 1 di Pesaro, l’avv. Paoletti per l’appellato
e l’avv. Del Vecchio, delegato dall’avv. Coen, per la Regione
Marche;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO E DIRITTO
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1. Con distinti appelli la Zona territoriale
n. 1 di Pesaro (d’ora innanzi, per brevità, soltanto «Zona
territoriale»), articolazione periferica dell’Azienda sanitaria
unica regionale delle Marche, e la Regione Marche hanno
impugnato la sentenza, specificata in epigrafe, con cui
il T.a.r. delle Marche ebbe ad accogliere il ricorso promosso
dal farmacista appellato avverso il diniego dell’erogazione
dell’indennità di residenza per l’anno 1999, a suo tempo
deliberato dal Direttore generale dell’Azienda U.s.l. n.
1 di Pesaro.
2. L’appellato ha contestato tutte le deduzioni avversarie,
concludendo per l’integrale reiezione del gravame.
3. All’udienza del 25.10.2005 i ricorsi sono stati trattenuti
in decisione.
4. Gli appelli devono essere riuniti a norma dell’art. 335
c.p.c..
5. Al centro del contendere è l’atto con cui l’amministrazione
sanitaria ha deciso di non erogare all’appellato – titolare
di farmacia rurale sita in centro abitato con popolazione
inferiore a 3.000 persone – l’indennità di residenza (per
l’anno 1999) prevista e disciplinata dagli artt. 115 del
R.D. 27.7.1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie),
2 della L. 8.3.1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti
rurali) ed 1 della L.R. Marche 20.6.1988, n. 23.
6. Il T.a.r. delle Marche, adito con un azione mista di
annullamento, di accertamento del credito dedotto in giudizio
nonché di condanna al pagamento della sorte con i relativi
accessori, ritenne la propria giurisdizione sulla controversia
e, nel merito, dopo aver espressamente disatteso un preciso
indirizzo pretorio del Supremo Collegio, puntualmente richiamato
dalla A.u.s.l. a giustificazione delle determinazione avversata
(Cass., sez. lav., 2.3.1995, n. 2425), accolse il ricorso
dell’odierno appellato e, per l’effetto, annullò parzialmente
la deliberazione succitata, accertò come sussistente il
diritto del ricorrente al pagamento delle somme pretese
a titolo di indennità, maggiorate degli interessi legali,
condannando conseguentemente l’Azienda al versamento di
quanto asseritamente dovuto.
7. Avverso la sentenza sono insorte la Zona territoriale,
subentrata alla A.u.s.l., e la Regione Marche, deducendo
i motivi di cui ai rispettivi atti di appello; la Zona territoriale,
nella memoria conclusiva predisposta in vista della discussione
originariamente fissata per il giorno 17.5.2005 (in quella
data tuttavia la trattazione venne rinviata onde procedere
alla riunione dei ricorsi emarginati), oltre a censurare
nel merito l’erroneità dell’esegesi legislativa sottostante
alla decisione del Tribunale marchigiano, eccepì pure la
carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.
8. Va esaminata in via preliminare la questione relativa
alla giurisdizione.
9. Sul punto si è pronunciato il T.a.r. delle Marche, rinvenendo
la fonte della propria juris dictio nell’art. 33 del D.Lgs.
31.3.1998, n. 80.
10. Ad avviso del Collegio l’eccezione sollevata dalle appellanti
è fondata.
11. In primo luogo, occorre rilevare che correttamente il
T.a.r. ha qualificato le pretese dedotte in giudizio dall’appellato
come veri e propri diritti di credito.
Non è infatti contestato dalle parti che l’appellato gestisca
una farmacia rurale, sita in un centro abitato avente una
popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
Orbene, il consolidato insegnamento del Supremo Collegio
(ex multis, Cass., sez. un., 4.3.1983 n.1622 ed 11.6.2001,
n. 7867) è nel senso di attribuire al giudice ordinario
le controversie in tema di indennità di residenza spettante
ai titolari di farmacie rurali in località non superante
i tremila abitanti, trattandosi di liti vertenti su situazioni
giuridiche di contenuto patrimoniale ed aventi la consistenza
di diritti soggettivi perfetti.
12. L’esegesi della Corte di cassazione è pienamente condivisibile.
Ed invero, la L. n. 221/1968 contempla due distinte ipotesi
di erogazione dell’indennità di residenza ai farmacisti
titolari, direttori o gestori provvisori di farmacie rurali.
In particolare, la concessione del beneficio è diversamente
disciplinata a seconda che la farmacia sia ubicata in località
con popolazione compresa fra 3.000 e 5.000 abitanti, oppure
in centri con popolazione inferiore.
Nel primo caso la corresponsione dell’indennità è rimessa
all’apprezzamento discrezionale («può essere concessa»,
recita l’art. 2 della L. n. 221/1968) di un apposito organismo
collegiale che, nella Regione Marche, è la Commissione prevista
dall’art. 25 della L.R. Marche 3.3.1982, n. 7 (Norme per
l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità
pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell’art. 32
della L. 23 dicembre 1978, n. 833).
Tale commissione è chiamata a valutare, a norma dell’art.
2 della L. n. 221/1968, se l’entità del reddito del farmacista
giustifichi, o no, la corresponsione dell’ausilio pubblico,
obiettivamente destinato ad incentivare l’insediamento di
un servizio essenziale, qual è quello farmaceutico, anche
in zona non densamente popolate.
Per contro, nella seconda ipotesi, l’indennità è sempre
dovuta, ancorché in una misura legislativamente prestabilita
e graduata in rapporto inverso all’entità della popolazione
del luogo d’insediamento della farmacia, giacché in tali
casi la scarsa redditività dell’esercizio è presunta juris
et de jure.
In quest’ultima fattispecie i compiti della commissione
non postulano il compimento di alcuna valutazione discrezionale
e ponderata di contrapposti interessi, ma consistono nell’interpretazione
applicativa del vincolante dato normativo, previa ricognizione
della ricorrenza in concreto dei presupposti di legge. Ne
consegue che alla delibera con cui la Commissione ritenne
di dover negare la concessione del beneficio (peraltro,
nemmeno impugnata) ed alla successiva determinazione aziendale
di recepimento va riconosciuta la natura di meri diaframmi
formali del tutto privi di connotazioni autoritative, alla
stregua di altrettanti atti paritetici, come tali inidonei
a svolgere una funzione d’intermediazione tra la fattispecie
astratta e quella concreta.
In altre parole, mentre i farmacisti rurali che gestiscono
esercizi siti in centri abitati con popolazione superiore
ai 3.000 abitanti vantano un interesse legittimo pretensivo
alla corresponsione dell’indennità di residenza, così non
accade nella diversa ipotesi, ricorrente nella vicenda dedotta
in contenzioso, in cui le determinazioni dell’amministrazione
sanitaria fronteggiano un vero e proprio diritto soggettivo
dei privati.
13. Le considerazioni che precedono non consentono la conferma
della pronuncia avversata sul punto pregiudiziale controverso.
14. Se, infatti, il superiore principio dell’economia processuale
deve orientare l’interprete verso una lettura evolutiva
e pragmatica del principio della perpetuatio jurisdictionis
(di talché apparirebbe contraria alla ratio sottostante
all’art. 5 c.p.c. una sentenza che declinasse la cognizione
di una lite comunque rientrante nell’alveo della sopravvenuta
giurisdizione del decidente, quantunque insussistente all’epoca
dell’introduzione del processo), è altrettanto vero che
il giudice, in ogni stato e grado, è sempre tenuto a verificare
la presenza di tutti le condizioni per il valido esercizio
della sua attività cognitoria e decisoria.
15. Ebbene, una volta calati i superiori rilievi alla vicenda
che occupa il Collegio, risulta d’immediata percezione la
fondatezza dell’eccezione sollevata dalle appellanti.
16. Innanzitutto, mette conto segnalare che sulla questione
della giurisdizione non si è formato il giudicato interno
( v., infra, il §.29) e, quindi, la Sezione, anche alla
luce del recente arresto dell’Adunanza plenaria di questo
Consesso (Cons. St., ad. Plen., n. 4/2005), è obbligata
ad applicare gli l’art. 37 c.p.c..
17. Dipoi giova osservare che, in epoca successiva alla
pubblicazione della sentenza gravata, è intervenuta la sentenza
di accoglimento della Corte costituzionale n. 204/2004,
con cui è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale
dell’art. 33 succitato; si tratta, all’evidenza, di una
sopravvenienza rilevante nell’ambito del presente giudizio,
stante l’efficacia sostanzialmente retroattiva (a far data
dall’entrata in vigore della norma cancellata dal mondo
giuridico) che assiste le pronunce del Giudice delle leggi,
qualora interferenti su rapporti non esauriti. A questo
novero appartengono sicuramente i processi ancora pendenti,
per i quali è dunque recessivo il contrario principio sancito
dal surricordato art. 5 c.p.c..
18. Alla luce della precedente qualificazione della posizione
giuridica vantata dall’appellato e sulla base del nuovo
criterio di riparto, manipolativamente forgiato dalla Consulta,
s’impone la conclusione che il petitum recato dal ricorso
introduttivo, ora devoluto in appello, sia riservato alla
cognizione del giudice ordinario.
19. Nella sentenza sopra richiamata la Corte costituzionale
ha difatti chiarito che la materia dei servizi pubblici
può essere attribuita in via esclusiva al giurisdizione
amministrativa unicamente nei circoscritti limiti dell’azione
autoritativa della pubblica amministrazione, giacché l’identificazione
delle «particolari materie» menzionate dall’art. 103, 1°
co., Cost. non può essere ancorata alla pura e semplice
presenza, in un determinato settore, di un rilevante interesse
pubblico, venendo per contro in rilievo, in luogo del criterio
oggettivo (sotteso al criterio di riparto per “blocchi di
competenza”) stigmatizzato dalla Consulta, l’esistenza di
una situazione d’inestricabile compenetrazione di interessi
legittimi e di diritti soggettivi.
20. Il legislatore ordinario, pertanto, può ampliare l’area
della giurisdizione esclusiva purché siffatta estensione
riguardi materie ancillari rispetto a quelle sicuramente
rientranti nell’ambito della generale cognizione di legittimità
del giudice amministrativo e queste ultime sono quelle che
contemplano interventi della pubblica amministrazione in
veste di autorità.
21. In coerenza con tale approccio teorico la Corte costituzionale,
nel riformulare il testo del succitato art. 33, ha espunto
dall’area della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi.
22. Il Collegio non ignora il problema ermeneutico posto
dal tenore del dispositivo additivo della pronuncia costituzionale
riguardo al servizio farmaceutico, apparentemente non investito
dalla dichiarazione d’incostituzionalità. Al riguardo occorre
tuttavia considerare che anche le decisioni della Consulta,
al pari di ogni altra sentenza, devono essere interpretate,
tenendo conto della loro complessiva portata precettiva,
risultante dal nesso inscindibile che tiene avvinti dispositivo
e motivazione.
23. Nel caso di specie l’esito di tale approccio euristico
è che, sebbene la lettera del dispositivo della sunnominata
pronuncia del Giudice delle leggi non abbia apparentemente
intaccato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
sul servizio farmaceutico, nondimeno occorre optare per
un’esegesi, in uno sistematica e teleologica, che si mostri
coerente con le surricordate coordinate giuridiche tracciate
dalla Corte.
24. Muovendo da siffatte premesse, si approda incontestabilmente
alla conclusione che la lite devoluta alla Sezione, ancorché
afferente al servizio farmaceutico, verta comunque su diritti
soggettivi dal contenuto meramente patrimoniale, rispetto
ai quali non s’intravede alcun coinvolgimento dell’amministrazione
sanitaria in veste di autorità.
25. Difetta dunque nella fattispecie il profilo essenziale
su cui radicare la giurisdizione del giudice amministrativo.
26. D’altronde, la natura concessoria del rapporto intercorrente
tra le articolazioni locali del Servizio sanitario nazionale
locali e le farmacie, quantunque traente origine da atti
di natura convenzionale, era stata già affermata dal Supremo
Collegio con riguardo alle liti instaurate in epoca antecedente
all’entrata in vigore della L. n. 205/2000 (Cass., sez.
un., 14.3.2002, n. 3791).
27. Anche riguardando la controversia da tale diversa prospettiva
non sembra pertanto revocabile in dubbio che essa, pur innestandosi
nella fase esecutiva di un rapporto avente una genesi di
tipo autoritativo (quale è, appunto, il fenomeno concessorio),
è tuttavia ascrivibile alla categoria delle liti «concernenti
indennità, canoni ed altri corrispettivi», esorbitando dall’alveo
della cognizione esclusiva del giudice amministrativo come
sopra perimetrato.
28. Per le argomentazioni esposte deve conclusivamente opinarsi
che, in materia, l’arresto costituzionale abbia sortito
l’effetto di ripristinare la giurisdizione del giudice ordinario,
inerendo la controversia ad un rapporto di natura indennitaria
(cui corrisponde il diritto di credito dei farmacisti rurali)
il cui riconoscimento legislativo ha sì la finalità indiretta
di incentivare la diffusione capillare sull’intero territorio
nazionale di un canale distributivo dei medicinali, contribuendo
in tal modo a rafforzare la dimensione universalistica del
servizio pubblico, ma certamente non rappresenta un elemento
essenziale ai fini del mantenimento e dello sviluppo del
sistema farmaceutico. Tra quest’ultimo e l’indennità di
residenza non è dunque ravvisabile alcun nesso di strumentalità
necessaria in grado di attrarre le relative controversie
nell’alveo della giurisdizione esclusiva.
29. Da ultimo s’impone la soluzione di una questione processuale.
Ed invero, di recente l’Adunanza plenaria ha individuato
i limiti entro i quali il giudice d’appello può rilevare
d’ufficio il difetto di giurisdizione. In particolare, con
l’arresto sopra menzionato (Cons. St., ad. Plen., 30 agosto
2005, n. 4), si è risolto il contrasto insorto in giurisprudenza
tra la tesi, secondo cui il Consiglio di Stato avrebbe sempre
titolo a sindacare d’ufficio la sua giurisdizione (almeno
fino a quando non sia intervenuta una sentenza regolatrice
della Corte di cassazione), e quella radicalmente contraria,
eppure maggiormente rispettosa delle preclusioni promananti
dal giudicato, secondo cui la rilevabilità della questione
pregiudiziale risulterebbe comunque interdetta qualora la
sentenza impugnata contenga, sul punto, una statuizione
esplicita (sulla quale si sia formato il c.d. “giudicato
interno”) o finanche implicita (che sia idonea a dar luogo
al c.d. “giudicato implicito”).
La decisione della Plenaria, come è noto, si è attestata
su una posizione mediana, in base alla quale il giudice
d’appello può valutare d’ufficio la sussistenza della giurisdizione
soltanto nel caso in cui il T.a.r. abbia implicitamente
ritenuto la propria giurisdizione, pronunciandosi sul merito
della lite; si è, di contro, stimata necessaria un’apposita
impugnativa per aggredire il capo della sentenza appellata
recante al riguardo un’espressa statuizione affermativa.
Una rigorosa applicazione alla presente controversia di
siffatta regola di giudizio condurrebbe logicamente al rigetto
dell’eccezione sollevata dalla Zona territoriale, ancorché
– come si è visto – pienamente fondata.
La Sezione opina tuttavia che una soluzione così severa
mal si attagli alla vicenda in esame, venendo a collidere
con la preminente esigenza, direttamente scaturente dal
principio del giusto processo, di accordare tutela effettiva
al diritto di difesa dell’amministrazione sanitaria. Non
possono infatti obliterarsi tre circostanze di assoluto
rilievo, e segnatamente che:
- la sentenza n. 204/2004, ancorché sostanzialmente provvista
di efficace retroattiva (siccome sopra evidenziato), nondimeno
è intervenuta dopo la proposizione dell’appello della Zona
territoriale;
- d’altra parte, la surricordata decisione della Plenaria
è stata pubblicata in epoca successiva alla data originariamente
stabilita per la discussione del ricorso dell’amministrazione;
- infine, il pregresso orientamento esegetico, prevalentemente
seguito dalla Sezione nell’interpretazione dell’art. 37
c.p.c., era proprio nel senso della sindacabilità d’ufficio
della giurisdizione, anche in presenza di un’espressa pronuncia
del T.a.r. e, dunque, a fortiori, nel senso di considerare
sufficiente a tal fine un’eccezione contenuta in una semplice
memoria di parte.
Dal convergere delle circostanze sopra riferite discende,
sul piano processuale, che l’amministrazione, onde introdurre
validamente nel processo d’appello l’eccezione di difetto
di giurisdizione avrebbe avuto l’onere, stante il recente
revirement della Plenaria (si v., infatti, Cons. St., ad.
Plen., 25 ottobre 1980, n. 42), di notificare alle controparti
dei motivi aggiunti, non essendo ancora decorsi, alla data
dell’odierna discussione, i termini all’uopo fissati dal
rito.
Sennonché una decisione interlocutoria che così disponesse,
rimettendo la causa sul ruolo per errore scusabile, peccherebbe
obiettivamente di eccessivo formalismo e, soprattutto, si
presenterebbe come inutilmente defatigatoria per l’appellante,
andando contro il principio di economia processuale connaturato
ad ogni sana amministrazione della giustizia.
Pertanto, meglio si confà alla peculiarità della situazione
sopra descritta il rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo.
30. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata
senza rinvio ai sensi dell’art. 34 della L. n. 1034/1971,
a causa del sopravvenuto difetto di giurisdizione.
31. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente
tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sugli appelli
riuniti indicati in epigrafe, dichiara il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo e, per l’effetto, annulla senza
rinvio la sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio
grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di
consiglio del 25.10.2005, con l’intervento dei signori magistrati:
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Sergio Santoro - Presidente
Raffaele Carboni - Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani - Consigliere
Goffredo Zaccardi - Consigliere
Gabriele Carlotti - Consigliere estensore
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