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| n. 12-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 15 dicembre 2005 n.
7130
Pres. Elefante, est. Russo
Comune di Francavilla Fontana (Avv. N. Massari) c. EDIL
PUTIGNANO s.r.l. (Avv. A. Caggiula) |
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1- Giurisdizione e competenza – Contratti
della P.A. – Appalto di lavori – Legittimità della mancata
approvazione della perizia di variante – Giurisdizione del
G.A. - Sussiste
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2- Contratti della P.A. – Appalto di lavori
– Lavori in variante – Configurabilità di un’autonoma fattispecie
contrattuale - Presupposti
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3- Contratti della P.A. – Appalto di lavori
– Lavori in variante – Riduzione significativa dell’oggetto
del contratto originario con fissazione del relativo prezzo
- Configurabilità di un’autonoma fattispecie contrattuale
- Sussiste
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4- Contratti della P.A. – Appalto di lavori
– Lavori in variante – Riferimento alle condizioni di cui
al contratto originario – Non configura indice della presenza
di un contratto unitario
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5- Contratti della P.A. - Appalto di lavori
– Accordo per lavori in variante successivo all’entrata
in vigore del D.L. 333/92 – Configurabilità di un’autonoma
fattispecie contrattuale - Divieto di revisione prezzi –
Sussiste
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1- Rientra nella giurisdizione del G.A. la
controversia relativa alla legittimità della mancata approvazione
della perizia di variante giustificata dalla revisione prezzi
contrattuale. Tale domanda giudiziale, infatti, lamenta
il cattivo uso della discrezionalità amministrativa, tradottosi
nel rifiutare la revisione prezzi, ancorché questa potesse
anche concretarsi nella rimodellazione dei lavori a prezzi
originari invariati.
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2- La richiesta da parte dell’amministrazione
appaltante di eseguire lavori diversi da quelli indicati
nel contratto originario ed in variante ad essi, per un
importo superiore al c.d. quinto d’obbligo, non trova fondamento
nell’originario contratto di appalto; pertanto il successivo
accordo intervenuto tra le parti, per l’esecuzione di nuovi
lavori in variante, deve essere considerato come un nuovo
contratto, autonomo rispetto a quello originario.
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3- L’atto con cui le parti, pur facendo riferimento
ad una precedente pattuizione parzialmente eseguita, ne
riducono in maniera significativa l’oggetto, fissando al
contempo il relativo prezzo, configura un’autonoma figura
contrattuale.
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4- Non costituiscono indici della presenza
di un unico, unitario complesso contrattuale né la previsione,
contenuta nel suddetto accordo, di eseguire i nuovi lavori
agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario,
né l’allegazione all’atto aggiuntivo di un nuovo cronoprogramma
dei lavori che tenga conto anche dell’esecuzione di quelli
oggetto del contratto originario.
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5- Nel caso in cui il successivo accordo
intervenga, a differenza del contratto originario, nella
vigenza della normativa di cui al D.L. 333/92, che ha vietato
la revisione prezzi, dalla sua configurabilità come contratto
autonomo discende la applicabilità del suddetto divieto.
In presenza, invece, di un unitario complesso contrattuale,
tali accordi seguono il regime del contratto originario.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 1896/2000, proposto
dal
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Comune di FRANCAVILLA FONTANA, in
persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv.
Nicola MASSARI ed elettivamente domiciliato in Roma, largo
Messico 7, presso Giampaolo Maria COGO,
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contro
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la EDIL PUTIGNANO s.r.l., in persona
del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio,
rappresentata e difesa dall’avv. Alfredo CAGGIULA ed elettivamente
domiciliata in Roma, via Mantegazza 24, presso il Cav. Luigi
GARDIN,
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per l’annullamento
della sentenza del TAR della Puglia, Sezione II di Lecce,
16 gennaio 1999, n. 1;
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Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Viste le ordinanze della Sezione 11 luglio 2000, n. 3438,
e 10 ottobre 2000, n. 5053;
Vista la decisione interlocutoria n. 2892/2001;
Vista la decisione n, 1556/2002;
Relatore, alla pubblica udienza del 26 aprile 2005, il cons.
Nicola Russo;
uditi altresì, l’avv. Cogo per delega ell’avv. Massari e
l’avv. Sticchi Damiani per delega dell’avv. Caggiula;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
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FATTO
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E’ appellata la sentenza del TAR della Puglia,
Sezione staccata di Lecce, n. 1 del 1999 che ha accolto
il ricorso proposto dalla Società Edil Putignano s.r.l.
per l’annullamento del provvedimento con il quale il Comune
di Francavilla Fontana ha preso atto - facendone proprie
le motivazioni - del voto n. 87 emesso il 7 novembre 1997,
con il quale il Comitato Regionale Tecnico Amministrativo
ha espresso parere non favorevole all’approvazione della
perizia di variante dei lavori di costruzione della rete
fognante e adeguamento dell’impianto depurativo, affidati
in concessione all’odierna appellata.
Con tale provvedimento, in particolare, veniva respinta
l’istanza con la quale quest’ultima aveva richiesto approvarsi
una perizia in variante – con riduzione quantitativa delle
opere da eseguire – giustificata dalla revisione prezzi
contrattuale.
Il TAR ha accolto il ricorso avendo ritenuto che l’aggiudicazione
era intervenuta nel 1991 e, quindi, prima che entrasse in
vigore la disciplina, non avente carattere retroattivo (d.l.
n. 333/1992, convertito in legge n. 352/1992) che inibisce
la stessa revisione prezzi; e che, inoltre, la gara aggiudicata
non era un appalto concorso, come ritenuto dal CRTA, bensì
una licitazione privata basata sul sistema dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, con la conseguenza che l’incontro
delle volontà della parti doveva ritenersi perfezionato
con l’aggiudicazione stessa, laddove la sottoscrizione della
convenzione di concessione, intervenuta solo nel 1996 a
seguito dell’erogazione delle somme relative al primo stralcio
funzionale ed all’approvazione progettuale, avrebbe avuto
carattere meramente esecutivo; e ciò non senza considerare,
inoltre, che la convenzione stessa si rifaceva direttamente
alle disposizioni del disciplinare d’oneri, che contemplava
espressamente la revisione prezzi.
La predetta sentenza è stata appellata dal Comune di Francavilla
Fontana, che ne ha dedotto l’erroneità, anzitutto in quanto
ha ritenuto la giurisdizione, nella specie, del giudice
amministrativo in luogo di quella dell’A.G.O., nonché nel
merito in quanto la citata convenzione 29 maggio 1996, n.
3924, come evidenziato, in particolare, dagli artt. 12 e
14 della stessa, avrebbe avuto carattere novativo, con la
conseguenza che rispetto ad essa non avrebbe potuto non
trovare applicazione la citata disposizione inibitoria;
ciò tanto più in considerazione del fatto, poi, che, in
effetti, si verterebbe in tema di appalto concorso e non
di licitazione privata.
Resiste l’originaria ricorrente che, in controricorso e
memoria conclusionale, insiste per il rigetto dell’appello
e la conferma dell’impugnata sentenza.
Con ordinanza n. 5053 del 2000 la Sezione ha accolto l’istanza
di sospensione della sentenza appellata.
Questo Consiglio, con sentenza n. 1556/02, depositata il
18 marzo 2002, dichiarava il difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo, rilevando che "nella specie, infatti,
non si fa questione delle modalità dl esercizio del potere
discrezionale della P.A. di accordare o meno la revisione
prezzi; si fa questione, invece - a seguito di fatti sopravvenuti
correlati al mancato integrale finanziamento delle opere
- della esatta definizione dei contenuti del contratto e,
in particolare, del valore da assegnare alle prestazioni
corrispettive".
Ad avviso di questa Sezione, l’appellata non avrebbe chiesto
l’adeguamento dei prezzi originari mercé l’applicazione
del meccanismo revisionale, bensì ha chiesto la sostanziale
riduzione dei lavori originariamente pattuiti, fermi restando
i prezzi concordati al momento della stipula contrattuale.
In tal modo, però - precisa la prefata decisione n. 1556/02
- "ciò che è richiesto non è una revisione prezzi, ma una
vera e propria ridefinizione dei termini contrattuali, con
una sostanziale riduzione delle opere da eseguire in presenza
di una situazione di invarianza delle somme disponibili
da parte dell’Amministrazione.
Ne consegue che oggetto della controversia è, in realtà,
la richiesta di una sostanziale modificazione dei contenuti
contrattuali e, quindi, non si tratta di questione relativa
al cattivo uso delle proprie potestà discrezionali da parte
del Comune, sibbene alla esistenza o meno di un diritto
perfetto alla modificazione dei contenuti contrattuali.
Avendo ad oggetto la ridefinizione del sinallagma contrattuale,
ne consegue che la controversia attiene ad una pura questione
di diritti soggettivi, non soggetta, come tale, alla cognizione
del giudice amministrativo, ma a quella dell’A.G.O.".
Su ricorso della srl EDIL Putignano le Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 12878/04, depositata
il 12 luglio 2004, cassavano la predetta pronuncia n. 1556/2002
dichiarando la giurisdizione del Giudice Amministrativo
e compensando le spese del giudizio dinanzi al Consiglio
di Stato.
Riassunta la causa dinanzi a questo giudice e depositate
le memorie conclusive delle parti la causa è stata trattenuta
in decisione alla pubblica udienza del 26 aprile 2005.
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DIRITTO
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L’appello è fondato.
Come si è detto nella parte narrativa del fatto le Sezioni
Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 12878/2004, hanno
cassato la decisione di questa Sezione n. 1556/2002, dichiarando
la giurisdizione del giudice amministrativo.
Affermano, al riguardo, le SS.UU. che "il dibattito giudiziario
tra le parti si è mosso sulla applicabilità o meno al rapporto
della revisione prezzi, e se mai, una volta risolto positivamente
il quesito preliminare, nella forma che parrebbe suggerita
dal direttore dei lavori. La domanda al Tar infatti allega
l’errore di diritto ed il cattivo uso della discrezionalità
amministrativa che avrebbero dato luogo al diniego di revisione
prezzi tout court, prima ancora che, come ritiene la Amministrazione,
inammissibilmente realizzata".
Ciò premesso, osserva ancora la Suprema Corte, "tutta la
domanda, quale ne sia il fondamento, lamenta il cattivo
uso della discrezionalità amministrativa tradottosi nel
rifiutare la revisione prezzi, ancorché questa, secondo
un suggerimento del direttore dei lavori potesse anche concretarsi
nella rimodellazione dei lavori ma a prezzi originari invariati.
E’ ben vero, come rileva il Consiglio di Stato, che tale
soluzione implicava una manipolazione del sinallagma contrattuale,
ma non risulta dall’atto esaminato che la domanda di revisione
in tal forma sia stata avanzata dall’odierno ricorrente
quale tecnica di riconduzione del rapporto all’equilibrio
civilistico originario. Appare invece che il dibattito giudiziario
tra le parti si è mosso sulla applicabilità o meno della
revisione prezzi”.
Pertanto, conclude la S.C., "le ragioni addotte a sostegno
della domanda di annullamento dell’atto amministrativo rimangono
all’interno del dibattito sulla legittimità della condotta
della Pubblica Amministrazione rispetto alle norme ed ai
principi che ne disciplinano la azione. La manipolazione
del sinallagma contrattuale rilevata dal Consiglio di Stato,
nella formulazione della domanda al Tar confermata dalle
ragioni allegate, è mera conseguenza della applicazione
della revisione prezzi per cui la relativa pretesa non fonda
sulla allegazione di un diritto soggettivo bensì sull’interesse
legittimo che è in capo al contraente con la pubblica amministrazione
all’uso secundum legem della sua discrezionalità".
Tanto premesso, occorre rilevare che la pronuncia resa dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, ai sensi dell’art. 386
c.p.c., "è determinata dall’oggetto della domanda e, quando
prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla
pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda".
Dall’esegesi della predetta norma consegue che la decisione
sulla giurisdizione, ossia la pronuncia affermativa della
giurisdizione del giudice ordinario o del giudice amministrativo,
in virtù della qualificazione come diritto soggettivo o
interesse legittimo della situazione sostanziale dedotta
in giudizio, non impedisce al giudice dinanzi al quale (se
la causa viene riassunta) il processo prosegue, di negare
nel merito la fondatezza della domanda o la sua proponibilità.
Dalla pronuncia sulla giurisdizione discende, dunque, oltre
al vincolo per il giudice del merito relativo alla sua giurisdizione,
che non può più essere rimessa in discussione, anche quello
derivante dall’inidoneità della pronuncia sulla giurisdizione
a pregiudicare la decisione del merito, nel senso che il
giudice, nei limiti della qualificazione in termini di diritto
soggettivo o di interesse legittimo data dalla Corte alla
situazione sostanziale dedotta in giudizio, resta libero
di accertare se quest’ultima esiste o non in concreto.
In tale prospettiva, il Collegio rileva che oggetto della
delibera G.C. n. 47 del 27 febbraio 1998, impugnata in primo
grado, è la recezione del voto n. 87 emesso dal CRTA in
data 7 novembre 1997, con la conseguente non approvazione
della perizia di variante dei lavori di che trattasi.
La domanda della EDIL Putignano avanti al TAR, secondo il
dictum delle SS.UU., era invece finalizzata a contestare
l’illegittimità del “rifiuto della revisione prezzi”, senonché
l’Amministrazione - nei provvedimenti impugnati - non ha
mai deliberato detto rifiuto (essendosi soltanto limitata
a non approvare la perizia di variante dei lavori), tanto
ciò vero che la stessa EDIL Putignano - precedentemente
al ricorso al TAR - aveva chiesto che l’Amministrazione
approvasse la perizia di variante, non già che l’Amministrazione
provvedesse in merito a domande di compensi revisionali,
peraltro mai avanzate dalla ricorrente medesima.
In buona sostanza, come fondatamente dedotto dal Comune
appellante, la domanda avanti al TAR della EDIL Putignano
non può valere a fondare surrettiziamente un diritto alla
percezione del compenso revisionale che la stessa ricorrente
avrebbe dovuto chiedere, percorrendo preventivamente le
dovute procedure amministrative. Solo dopo l’eventuale diniego
amministrativo, la Società avrebbe potuto e dovuto rivendicare
giudizialmente la lesione del suo interesse legittimo al
riconoscimento - nell’an - del compenso revisionale.
Il rigetto della domanda della EDIL Putignano si impone,
dunque, alla luce dei principi vigenti in tema di appalto
di lavori pubblici, secondo cui le domande di revisione
devono a pena di decadenza essere presentate prima della
firma del certificato di collaudo dei lavori (cfr., ex plurimis,
Cons. St., sez. IV, 9 luglio 2002, n. 3818).
Nella fattispecie de qua, il ricorso al TAR (finalizzato
al riconoscimento del diritto della ricorrente alla revisione
prezzi, secondo il giudicato delle SS.UU.) è stato notificato
in data 17 aprile 1998. Il certificato di collaudo è precedente,
risale al 27 gennaio 1998. Si aggiunga che dalla ricorrente
non fu avanzata la domanda e/o la riserva del compenso revisionale
prima della firma del certificato di collaudo dei lavori,
né fu riproposta in sede di collaudazione e liquidazione
finale (ammesso e non concesso che l’impresa potesse essere
rimessa in termini in quella sede).
Essendo, perciò, decaduta dal diritto a chiedere siffatto
compenso revisionale, la EDIL Putignano non poteva essere
ammessa a richiederlo per la prima volta tramite il ricorso
al TAR (posteriore alla firma del certificato di collaudo).
Orbene, le SS.UU. hanno statuito che la domanda (e perciò
l’oggetto della controversia) è direttamente correlata ai
rifiuto della revisione prezzi “quale ne sia il fondamento”.
Con tale inciso, le SS.UU. hanno doverosamente lasciato
al Giudice amministrativo la delibazione della legittimità
o meno di detto rifiuto a riconoscere l’importo revisionale.
Come fondatamente rilevato dal Comune appellante, il TAR
non poteva limitarsi ad accogliere il ricorso, solo perché
l’appalto de quo (a suo giudizio) non era riconducibile
nell’ambito temporale di applicazione del D.L. n. 333/92,
che ha introdotto il generale divieto di revisione prezzi,
ma avrebbe dovuto verificare anche se la domanda dell’impresa
fosse ammissibile e fondata, cioè se la ricorrente in concreto
avesse diritto al riconoscimento dell’importo revisionale.
Il che comporta che, già avanti ai primi giudici, la società
ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di avere avanzato la
domanda di revisione dei prezzi nelle opportune sedi amministrative,
nei termini e nelle forme di legge e poi dimostrare che
ingiustamente l’Amministrazione ne aveva rifiutato la chiesta
concessione.
E, invece, nessuna indagine è stata compiuta dal TAR per
accertare in concreto la fondatezza della pretesa della
ricorrente.
L’impresa ricorrente, non avendo dedotto (né ovviamente
provato) di avere presentato la necessaria ed imprescindibile
domanda di revisione sino alla firma del certificato di
collaudo dei lavori era conseguentemente decaduta anche
dal diritto di chiedere giudizialmente la revisione prezzi.
In estrema sintesi la EDIL Putignano non avendo chiesto
detta revisione sino al firma del certificato di collaudo,
è decaduta anche dal diritto di chiederla successivamente
avanti al TAR.
Ma, a ben vedere, come pure dedotto in via subordinata dall’appellante,
la pretesa della società è infondata nel merito.
E, infatti, secondo una pronuncia di questo Consiglio resa
in fattispecie simile (cfr. sez. IV, 14 settembre 2004,
n. 5931, che concerne appunto gli effetti - ai fini revisionali
- di un atto aggiuntivo con cui si affidava ad un Consorzio,
già affidatario giusta contratto di appalto stipulato nel
1988, dei lavori di definitiva sistemazione dell’arginatura
destra del Po, l’esecuzione di tutte le opere e provviste
relative alla perizia di variante e suppletiva, agli stessi,
patti e condizioni di cui al contratto principale e con
i nuovi prezzi indicati nell’elenco allegato) la questione
controversa consistente nello stabilire se, nell’ipotesi
di atto aggiuntivo per lavori eccedenti il sesto quinto
dell’importo iniziale, debba farsi riferimento, ai fini
del calcolo del compenso revisionale, alla data dell’atto
aggiuntivo ovvero a quella del contratto originario, dovrebbe,
in realtà, essere esaminata innanzitutto affrontando "la
natura dell’atto aggiuntivo per lavori eccedenti il c.d.
quinto d’obbligo ovvero se esso costituisca o meno un nuovo
contratto, autonomo ed indipendente rispetto a quello originario".
E’ noto, al riguardo, che ai sensi dell’articolo 344 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F (vigente all’epoca
dei fatti per cui è causa), occorrendo nei corso dell’esecuzione
delle opere un aumento o una diminuzione dei lavori, l’appaltatore
è tenuto ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto
del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto
originario.
La misura del quinto dell’importo originario dell’opera
(c.d. quinto d’obbligo) rappresenta, quindi, il limite entro
il quale l’appaltatore è obbligato all’esecuzione degli
ulteriori lavori di cui al contratto di appalto originario,
ed oltre il quale, invece, i lavori possono essere qualificati
come variante del predetto contratto originario spettando
all’appaltatore il diritto alla risoluzione del contratto,
salvo che non voglia espressamente eseguirli, previo nuovo
accordo.
E’ stato, al riguardo, precisato (cfr. Cass. Civ., sez.
I, 14 giugno 2000, n. 8094) che qualora l’amministrazione
appaltante richieda l’esecuzione di lavori diversi da quelli
indicati nel contratto originario ed in variante ad essi,
per un importo superiore al c.d. quinto d’obbligo, detta
richiesta non trova fondamento nell’originario contratto
di appalto e ad essa, pertanto, non corrisponde alcun obbligo
da parte dell’appaltatore; con la conseguenza che il successivo
accordo intervenuto tra le parti per l’esecuzione di nuovi
lavori in variante (nella forma di un atto di sottomissione
o di un atto aggiuntivo) deve essere considerata come un
nuovo contratto, autonomo rispetto a quello originario.
La negoziazione di nuove condizioni per l’esecuzione dei
nuovi lavori a seguito dell’apposita perizia di variante
è sicura prova di un nuovo e autonomo contratto, ma quest’ultimo
non può essere escluso per la mera circostanza che l’appaltatore
abbia convenuto di eseguire i nuovi lavori agli stessi patti
e condizioni del contratto di appalto originario (così,
sostanzialmente, Cons. St., sez. VI, 18 ottobre 2000, n.
5605).”
Non costituiscono, invero, elementi decisivi per far ritenere
che si sia in presenza di unico, unitario complesso contrattuale
né la previsione di eseguire i nuovi lavori agli stessi
patti e condizioni di cui al contratto originario, né l’allegazione
all’atto aggiuntivo di un nuovo cronoprogramma dei lavori
che tenga conto anche dell’esecuzione di quelli oggetto
del contratto originario.
Quanto alla prima circostanza, trattandosi di lavori eccedenti
il quinto d’obbligo, l’appaltatore non è tenuto ad eseguirli:
l’aver accettato la proposta dell’amministrazione appaltante
di eseguirli è, pertanto, frutto di una libera scelta, nella
quale non può non inserirsi anche la relativa valutazione
economica di eseguirli agli stessi patti e condizioni del
contratto originario, senza che ciò implichi alcuna continuità,
in termini giuridici, del nuovo impegno contrattuale con
quello precedente.
Quanto alla seconda circostanza, poi, l’esistenza di un
cronoprogramma dei lavori aggiornato tenendo conto sia di
quelli relativi all’atto aggiuntivo, sia di quelli attinenti
all’originario contratto di appalto, dimostra soltanto la
esistenza di un collegamento di fatto tra i due contratti,
senza che ciò abbia alcuna ripercussione giuridica sull’autonomia
dei due atti contrattuali, diversi, quanto all’oggetto delle
prestazioni, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.
Pertanto, il fatto che l’atto aggiuntivo sottoscritto dalle
parti integri un nuovo ed autonomo contratto rispetto a
quello originario, comporta la piena legittimità dell’operato
dell’amministrazione appellante, non potendo stabilirsi
la eventuale spettanza del compenso revisionale se non con
riferimento alla data del nuovo rapporto contrattuale (cfr.
Cons. St., sez. IV, n. 5931 del 2004 cit.; Cons. St., sez.
V, 10 aprile 2000, n. 2076).
Nella specie, dalla convenzione stipulata il 29 maggio 1996
e, più in generale, dal comportamento osservato da entrambe
le parti e dai loro atti, può desumersi un contratto autonomo
e comunque un atto aggiuntivo di contenuto novativo rispetto
alla concessione affidata con la delibera G.M. dell’1 luglio
1991 n. 91.
Nell’ipotesi, dunque, in cui, dopo la stipulazione dell’originario
contratto nel vigore della normativa che consentiva la revisione,
vengano stipulati ulteriori atti aggiuntivi nel vigore della
nuova normativa che vieta la revisione, tali atti, se configurabili
come contratti autonomi rispetto all’originario, soggiacciono
al divieto di revisione; mentre quelli non autonomi seguono
il regime del contratto originario.
Sono da considerarsi autonomi gli atti che obbligano il
privato appaltatore a seguito di una sua nuova manifestazione
di volontà, a nulla rilevando che nel nuovo atto vengano
assunti come termini di riferimento i prezzi esistenti al
momento della stipula del contratto originario.
Perciò, la revisione prezzi non è applicabile alle convenzioni
definitive stipulate dopo l’entrata in vigore dell’art.
3 D.L. 333/92.
Nella fattispecie de qua, per l’appunto, la appellata sottoscrivendo
la convenzione del 29 maggio 1996, ha espresso una nuova
manifestazione di volontà.
Si configura, infatti, come contratto autonomo, soggetto
al divieto di revisione, l’atto col quale le parti, pur
facendo riferimento ad una precedente pattuizione parzialmente
eseguita, ne riducono in maniera significativa l’oggetto,
fissando al contempo il relativo prezzo.
Nella fattispecie de qua, la concessione di cui alla delibera
G.M. n. 91 del 1991 non ha mai avuto esecuzione neppure
parziale. Infatti, a seguito dell’espletamento dell’appalto
concorso, il Comune di Francavilla Fontana aveva affidato
alla A.T.I. Edil Putignano srl e Giovanni Putignano &
Figli srl la esecuzione di un vasto progetto che prevedeva
la realizzazione di opere che concernevano sia la rete fognante
sia l’impianto di depurazione, per una spesa preventivata
di oltre £. 14.000.000.000.
Però le opere, previste nell’originario appalto concorso,
non hanno mai avuto inizio, sia per la mancanza di tutti
i successivi pareri, atti e provvedimenti di legge, sia
perché la Regione metteva a disposizione del Comune solo
£. 5.700.000.000.
Ciò rendeva necessario, a cavallo tra il 1994 cd il 1995,
procedere alla progettazione (ad opera della A.T.I. Edil
Putignano) ed alla approvazione (da parte del Comune) del
c.d. 1° lotto a stralcio, nonché a stipulare la convenzione
del maggio 96, che hanno finalmente consentito dì realizzare
il solo impianto di depurazione.
Dunque, non può certo sostenersi, come, invece fa l’appellata
che “rimane inalterato il progetto; rimane inalterato il
corrispettivo”.
La riduzione significativa dell’oggetto dell’appalto, con
contestuale fissazione del relativo prezzo, costituisce
sicuramente nuovo ed autonomo contratto.
Se il progetto fosse rimasto inalterato (come afferma l’appellata),
non si capirebbe perché l’impresa Putignano abbia approntato
un nuovo progetto, il c.d. “1° progetto stralcio funzionale
dell’opera pari all’importo del contributo concesso”; tale
progetto è stato oggetto di una nuova ed autonoma delibera
di approvazione, la G.C. n. 1286 del 21 settembre 1995,
alla quale ha fatto seguito l’autonoma convenzione del maggio
1996.
Per tali motivi l’appello in epigrafe appare fondato e va
accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata,
deve essere respinto il ricorso di primo grado.
Le spese dei due gradi di giudizio possono essere integralmente
compensate tra le parti.
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P.Q.M.
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il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie
l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della
sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese dei due gradi compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma il 26 aprile 2005 dal
Collegio costituito dai Sigg.ri:
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Agostino Elefante - Presidente
Raffaele Carboni - Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani - Consigliere
Nicola Russo - Consigliere rel. est.
Michele Corradino - Consigliere
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