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| n. 12-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 15 dicembre 2005 n.
7124
Pres. Iannotta, est. Russo
Comune di Gazzo Veronese (Avv.ti A. Arrigo Gianolio e O.
Sivieri) c. Società Italiana per il gas s.p.a. – ITALGAS
(Avv.ti S. D’Ercole e L. Nanni) |
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1. Servizi pubblici – Concessione di servizio
pubblico – Convenzione – Controversia concernente il riscatto
anticipato del servizio – Ricorso alla clausola compromissoria
- Esclusione – Motivi – Facoltà prevista ex lege -
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2. Servizi pubblici – Controversie sugli
aspetti economici concernenti l’esercizio del riscatto anticipato
del servizio pubblico – Giurisdizione del G.A. – Insussistenza
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3. Servizi pubblici – Settori – Distribuzione
del gas – Esercizio del riscatto anticipato del servizio
ex art. 24 R.D. 2578/1925 – Legittimità – Motivi – Sopravvenienza
dell’art. 1, co. 69, L. 239/2004 – Contenuto – Operatività
e limiti
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4. Servizi pubblici – Settori – Distribuzione
del gas - Esercizio del riscatto anticipato del servizio
ex art. 24 R.D. 2578/1925 – Presupposti – Gestione in via
diretta – Impossibilità per il comune di gestire il servizio
in via diretta dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 164/2000
– Ricorso all’istituto per affidare il servizio mediante
gara – Legittimità – Compatibilità dell’istituto con il
nuovo regime concorrenziale
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1. La clausola compromissoria prevista dalla
convenzione di pubblico servizio non trova applicazione
in caso di controversia sul riscatto anticipato del servizio
da parte dell’ente locale. Infatti la facoltà di avvalersi
di tale istituto non ha la sua fonte nella disciplina convenzionale
della concessione, in quanto non attiene a controversie
insorte tra le parti in relazione alla violazione di obblighi
inerenti al rapporto concessorio, ma deriva, se ne sussistono
i presupposti, direttamente da una norma di legge (e segnatamente
l’art. 24 del r.d. n. 2578/1925). Pertanto la controversia
de quo non può essere devoluta a giudizio arbitrale.
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2. Le controversie tra le parti di tipo puramente
economico concernenti l’esercizio del riscatto anticipato
del servizio pubblico esulano, per effetto dei principi
affermati da C. Cost. 204/2004, dalla giurisdizione del
giudice amministrativo.
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3. L’entrata in vigore dell’art. 1, co. 69
L. 239/2004, che interpreta autenticamente, e quindi con
efficacia retroattiva, l’art. 15 D.Lgs. 164/2000 (che prevedeva
un regime transitorio per il servizio del gas in vista della
liberalizzazione del mercato), consente agli enti locali,
in relazione agli affidamenti attualmente in corso, di avvalersi
dell’istituto del riscatto anticipato del servizio di distribuzione
del gas ex art. 24 R.D. 2578/1925, purchè tale facoltà sia
stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione.
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4. Sebbene l’art. 24 R.D. 2578/1925 consenta
di riscattare anticipatamente dal concessionario il servizio
di distribuzione del gas per poterlo gestire in via diretta,
gli enti locali possono comunque avvalersi di tale istituto
al fine di affidare il servizio mediante gare ad evidenza
pubblica. E’ infatti irrilevante, alla luce della sopravvenienza
del regime concorrenziale in materia di distribuzione del
gas delineato dal D.Lgs 164/2000, ai fini dell’esercizio
del riscatto anticipato, che l’Amministrazione comunale
non possa più assumere la gestione diretta del servizio,
ben potendo avvalersi dell’istituto per conseguire le nuove
finalità riconosciute dall’ordinamento. Inoltre, anche l’art.
1, co. 69, L. 239/2004 riconosce espressamente la compatibilità
dell’istituto del riscatto anticipato con la disciplina
di cui al D.Lgs. n. 164/2000 e con le esigenze di liberalizzazione
del mercato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 8735/2004 proposto
dal
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Comune di Gazzo Veronese (VR), in
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Alberto Arrigo Gianolio e Orlando Sivieri ed
elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in
Roma, P.zza della Libertà n. 13,
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contro
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la Società Italiana per il gas s.p.a.
– ITALGAS, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Stefano
D’Ercole e prof. Luca Nanni ed elettivamente domiciliata
presso lo studio del primo, in Roma, Largo del Teatro Valle
n. 6,
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per la riforma
della sentenza TAR Veneto, Sez. I, n. 1140 del 21 aprile
2004, resa in forma semplificata, con la quale è stato accolto
il ricorso proposto dalla società ITALGAS per l’annullamento
della delibera del Consiglio Comunale di Gazzo Veronese
n. 2 in data 23 febbraio 2001, inerente il riscatto anticipato
del servizio di distribuzione del gas;
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Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società Italgas;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza dell’1 aprile 2005, relatore il consigliere
Nicola Russo;
Uditi gli avvocati Gianolio, Sivieri e Nanni;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
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FATTO
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Con ricorso dinanzi al TAR per il Veneto
la società Italgas ha impugnato il provvedimento n. 2 del
23 febbraio 2001 con il quale l’Amministrazione comunale
di Gazzo Veronese ha deliberato di esercitare, ai sensi
dell’art. 24 del R.D. n. 2578/1925, il diritto di riscatto
anticipato del servizio pubblico del gas nel territorio
comunale, ponendo così termine alla convenzione in essere
tra il Comune anzidetto e la società Italgas s.p.a., subentrata
alla Estigas s.p.a. con effetto dall’1 gennaio 2002.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento di tale delibera
deducendo numerosi profili di illegittimità, tra cui violazione
e falsa applicazione di legge (in particolare del D. Lgs.
n. 164/2000, del T.U. n. 2578/1925; dell’art. 10 della l.
n. 241/90 e del D.P.R. n. 902/1986), ed eccesso di potere
nelle sue tipiche e differenziate configurazioni.
L’Amministrazione resistente, con memoria depositata in
vista della trattazione della domanda cautelare, ha pregiudizialmente
eccepito l’incompetenza del giudice adìto, deducendo che
la convenzione concernente l’attuazione della concessione
del cui riscatto si controverte contiene una clausola compromissoria
(art. 14 dell’atto di concessione del 10 gennaio 1986) che
devolve vincolativamente agli arbitri la definizione di
“qualsiasi controversia nascente dalla convenzione stessa”.
Il TAR adìto, con sentenza n. 1140 depositata in data 21
aprile 2004, resa in forma semplificata, dichiarata inammissibile,
in quanto giudicata intempestiva, l’eccezione sollevata
dall’Amministrazione comunale resistente, ha accolto il
ricorso nel merito, ritenendo fondato il primo motivo di
diritto e ha compensato tra le parti le spese di lite.
Con ricorso notificato il 29 settembre 2004 e depositato
il 7 ottobre successivo il Comune di Gazzo Veronese ha interposto
appello avverso la prefata sentenza, non notificata, deducendone
l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone l’annullamento
e/o la riforma sotto due articolati ordini di motivi, l’uno
riguardante la declaratoria di inammissibilità dell’eccezione,
sollevata nel corso del giudizio di primo grado, relativa
alla devoluzione della controversia al Collegio arbitrale
previsto dalla clausola compromissoria (art. 14) contenuta
nella convenzione e l’altro attinente il merito, e, cioè,
alla questione relativa alla sopravvivenza o meno dell’istituto
del riscatto anticipato di cui all’art. 24 del R.D. 15 ottobre
1925, n. 2578.
Resiste all’appello la società Italgas, che ne ha chiesto
il rigetto, con conseguente conferma della decisione impugnata,
ed ha, altresì, riproposto in sede di memoria gli altri
motivi di ricorso non esaminati dal TAR, in quanto assorbiti
dalla statuizione di accoglimento del primo.
Prima dell’udienza di discussione le parti hanno depositato
memorie, illustrando ulteriormente il contenuto delle rispettive
domande, eccezioni e deduzioni ed insistendo per l’accoglimento
delle conclusioni già rassegnate.
Alla pubblica udienza dell’1 aprile 2005 la causa è stata
trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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Come evidenziato nella parte narrativa del
fatto, il Comune di Gazzo Veronese ha eccepito, nel corso
del giudizio di primo grado, che la controversia, vertente
sull’esercizio del diritto di riscatto anticipato del servizio
di distribuzione del gas, doveva essere devoluta, in forza
della clausola compromissoria (art. 14), contenuta nella
convenzione 10 gennaio 1986 rep. n. 2115, alla cognizione
del Collegio arbitrale previsto nella clausola medesima.
Tale eccezione è stata dichiarata inammissibile dal TAR
in base a rilievo che l’eccezione con cui si deduce l’incompetenza
del giudice adito, per essere la controversia devoluta alla
cognizione di arbitri (rituali), deve essere proposta in
limine litis con la prima difesa del giudizio di merito,
atteso il principio della derogabilità della competenza
arbitrale.
Il che, come rilevato dal giudice di prime cure, non è avvenuto
nella specie, in quanto l’amministrazione intimata, costituitasi
con controricorso depositato in data 21 settembre 2001,
ha svolto le proprie difese, senza formulare, in quella
sede, eccezioni pregiudiziali e quindi rinunciando a far
valere la clausola compromissoria.
Ora, con il primo motivo l’appellante amministrazione sostiene
che tale statuizione sarebbe erronea, in quanto l’eccezione
con la quale si deduce l’esistenza di una clausola compromissoria
per arbitrato rituale, non atterrebbe alla competenza, ma
al merito, in quanto inerente alla validità o alla interpretazione
della clausola compromissoria e, quindi, non sarebbe soggetta
ai limiti temporali previsti per le questioni di competenza
dall’art. 38 c.p.c., ma soggiacerebbe alle preclusioni proprie
delle eccezioni di natura sostanziale nel giudizio amministrativo.
Il motivo è infondato.
Se è vero, infatti, che nel processo amministrativo, a differenza
di quanto avviene nel processo civile (v. art. 38 c.p.c.),
difettano particolari preclusioni per la proposizione delle
eccezioni di cui trattasi - essendo tutte le eccezioni pregiudiziali
rilevabili di ufficio in qualunque stadio del processo (cfr.
Cons. St., sez. VI, 19 luglio 1999, n. 973), fatta eccezione
per quella di incompetenza territoriale derogabile - tuttavia,
come già sottolineato in diverse occasioni da questo Consiglio,
con giurisprudenza qui condivisa, la clausola con la quale
il Comune e la concessionaria hanno convenuto di rimettere
ad un Collegio arbitrale tutte le questioni che potessero
insorgere durante la concessione o successivamente sulla
interpretazione ed esecuzione della convenzione - anche
a voler ammettere che si sia in presenza della previsione
di un arbitrato rituale - è invalida ed inefficace in quanto
risulta introdotta in vigenza della L. 6 dicembre 1971,
n. 1034 e prima dell’entrata in vigore della L. 21 luglio
2000, n. 205 (cfr. Cons. St., sez. V, 14 giugno 2004, n.
3823; id., 30 agosto 2004, n. 5652). Anteriormente a quest’ultima
legge, invero, non era data alle parti la facoltà di compromettere
in arbitri le materie affidate alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, mentre, d’altra parte, l’art.
6, comma 2, della L. n. 205 del 2000, che introduce anche
in tali materie la facoltà di avvalersi di un arbitrato
rituale di diritto, non fa salva la precedente clausola
compromissoria volta all’applicazione di un arbitrato obbligatorio
di diritto, in quanto non contiene una clausola di retroattività
(cfr. Cons. St., sez. V, 31 gennaio 2003, n. 472).
E, comunque, la giurisprudenza di questa Sezione (cfr. Cons.
St., sez. V, 14 maggio 2004, n. 3146) ha escluso l’operatività
della clausola compromissoria sul rilievo che la facoltà
di avvalersi dell’istituto del riscatto anticipato non ha
la sua fonte nella disciplina convenzionale della concessione,
in quanto non attiene a controversie insorte tra le parti
in relazione alla violazione di obblighi inerenti al rapporto
concessorio, ma deriva, sul piano astratto, salvo quindi
verificare se ne sussistano i presupposti, direttamente
da una norma di legge.
Ne consegue che la verifica della legittimità della deliberazione
dell’ente con la quale tale facoltà è stata esercitata è
fuori della materia oggetto della clausola compromissoria
ed è rimessa al sindacato del giudice amministrativo, nell’ambito
della giurisdizione esclusiva spettante a detto giudice
in materia di servizi pubblici ai sensi dell’art. 33 del
D.Lgs. n. 80 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni
(cfr. dec. n. 3146 del 2004 cit.).
Le controversie tra le parti di tipo puramente economico
concernenti l’esercizio del riscatto esulano, invece, dalla
giurisdizione di questo giudice per effetto dei principi
affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 204
del 5-6 luglio 2004.
La competenza arbitrale è poi esclusa in caso di arbitrato
irrituale e in caso di arbitrato di equità, poiché il citato
art. 6, comma 2, della L. n. 205 del 2000 contempla solo
l’arbitrato rituale di diritto (cfr. Cass., Sez. Un., 27
luglio 2004, n. 14090), così come è esclusa quando la situazione
giuridica azionata abbia consistenza di interesse legittimo
(Cass., Sez. Un., ult. cit.).
Tanto premesso in rito, occorre ora passare ad esaminare
il merito della presente controversia.
Il TAR per il Veneto, esaminando, in via prioritaria ed
assorbente, la questione, sollevata con il primo motivo,
concernente la permanenza in capo all’ente locale di portare
a compimento le procedure di riscatto anticipato di cui
all’art. 24 del r.d. n. 2578/1925 dopo l’entrata in vigore
del d. lgs. 23 maggio 2000, n. 164, ha ritenuto, anche sulla
base della propria giurisprudenza (cfr. TAR Veneto, sez.
1^, n. 887 del 30 gennaio 2003; n. 2072 del 25 marzo 2003;
n. 4705 del 9 settembre 2003) che il potere comunale di
riscatto è da escludere anche nel periodo transitorio, in
quanto tale periodo non è previsto per mantenere in vita
il preesistente regime, ma solo per rendere possibile, in
tempi certi, il passaggio al sistema dell’esternalizzazione,
per cui non è ammissibile l’utilizzo di un istituto che
persegue finalità non più contemplate dall’ordinamento e
che non ha rilievo il fondamento anche consensuale dell’istituto
(ove contemplato in modo espresso nella convenzione Comune-concessionario),
trattandosi di una clausola di stile correlata alla presenza
nell’ordinamento di una specifica norma che accorda agli
Enti locali detta potestà, destinata a venir meno automaticamente
una volta venuta meno la norma di riferimento.
L’appellante Comune con il secondo motivo contesta analiticamente
dette argomentazioni, richiamando anche la disposizione
di cui all’art. 1, comma 69, della recente L. 23 agosto
2004, n. 239 (concernente il “Riordino del settore energetico,
nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di energia”).
La questione oggetto della presente controversia riguarda,
dunque, la facoltà degli Enti locali di esercitare legittimamente
il riscatto previsto dall’art. 24 del R.D. 15 ottobre 1925,
n. 2578 (testo unico della legge sull’assunzione diretta
dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province)
e, per quanto più in particolare riguarda il servizio di
distribuzione del gas, attiene alla possibilità o meno di
ritenere ancora sussistente tale facoltà dopo l’approvazione
e l’entrata in vigore del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 164
(c.d. decreto “Letta”).
A fronte, infatti, di una facoltà legislativamente concessa
agli Enti affinché questi potessero erogare in via autonoma
servizi precedentemente affidati in concessione a terzi,
si è discusso - e ancora continua a discutersi, stante l’avvicendarsi
di norme ispirate a criteri ed obiettivi non sempre coerenti
- se fosse ancora possibile utilizzare un potere di tal
genere onde perseguire una finalità completamente diversa,
vale a dire quella di liberalizzare il settore del gas conformemente
agli obiettivi del citato D. Lgs.
Interrogata sulla questione, la giurisprudenza di prima
istanza aveva ritenuto (cfr. TAR Lombardia, Brescia, 12
novembre 2001, n. 891; id., 23 aprile 2003, n. 456) che
l’esercizio del diritto di riscatto dovesse ritenersi legittimo,
purché fossero specificamente individuate le ragioni poste
a fondamento della decisione adottata ed i fini perseguiti
mediante la medesima, fini e ragioni che, evidentemente,
dovevano essere conformi ai principi di liberalizzazione
recati dalla normativa di settore.
A tale orientamento, tuttavia, si è opposto quello adottato
dalla giurisprudenza di questo Consiglio, che ha dato vita
ad una interpretazione (poi divenuta unanime) a mente della
quale la facoltà di cui trattasi dovesse ritenersi implicitamente
abrogata dalla nuova disciplina di cui al D. Lgs. n. 164/2000.
A sostegno di tale indirizzo, si è posto l’accento proprio
sulle finalità insite nell’istituto, il quale risultava
strettamente connesso con la possibilità per i Comuni di
assumere direttamente la gestione del servizio; essendo
divenuta inconfigurabile una consimile facoltà in capo agli
enti locali, dopo l’entrata in vigore del c.d. Decreto “Letta”,
si è ritenuto che si dovesse escludere anche la sopravvivenza
di una possibilità concessa proprio ai fini di cui si è
detto (cfr. Cons. St., sez. V, 28 giugno 2004, n. 4791;
sez. V, 28 giugno 2004, n. 4788; sez. V, 22 giugno 2004,
n. 4364; sez. V, 14 giugno 2004, n. 3823).
A sostegno delle proprie argomentazioni, invero, tale giurisprudenza
ha allegato anche ragioni di natura sostanziale, ispirate
all’equo contemperamento tra l’interesse pubblico ad una
gestione concorrenziale del servizio (onde migliorare la
qualità del servizio e diminuirne tendenzialmente i costi)
e gli interessi privati dei soggetti eroganti il servizio
medesimo, i quali già vedevano limitate le proprie prospettive
di guadagno alla luce della scadenza anticipata delle loro
concessioni (cfr. Cons. St., sez. V, 8 agosto 2003, n. 4590;
sez. V, 13 giugno 2003, n. 3343; sez. V, 11 giugno 2003,
n. 3246; sez. V, 25 giugno 2002, n. 3455).
La questione in tal modo risolta dalla giurisprudenza di
questo Consiglio, alla quale pure si è richiamato il giudice
di prime cure, è stata, tuttavia, recentemente disattesa
dal legislatore attraverso l’introduzione nel nostro ordinamento
del comma 69 dell’art. 1 L. 23 agosto 2004, n. 239, comma
questo, invocato dal Comune appellante, che fornisce l’interpretazione
autentica – e, quindi, applicabile retroattivamente (cfr.
Cons. St., sez. IV, 25 agosto 2003, n. 4790) – dell’art.
15, comma 5, D. Lgs. n. 164/2000, e che così recita: <<
La disposizione di cui all’art. 15, comma 5, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio
degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno
2000, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo,
va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di
riscatto anticipato, durante il periodo transitorio, se
stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione.
Tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite
>>.
L’anzidetta novella legislativa, come si è detto, ha all’evidenza
introdotto una norma d’interpretazione autentica, avente
come tale efficacia retroattiva, che trova dunque applicazione
a tutti i rapporti concessori in essere ed alle controversie
medio tempore insorte proprio con riferimento all’interpretazione
del ridetto art. 15.
La novella legislativa trova la propria ragion d’essere
anche nell’esigenza di comporre il contrasto giurisprudenziale
(al quale si è accennato) insorto sul problema dell’applicabilità
dell’istituto del riscatto anticipato a seguito dell’entrata
in vigore del D.Lgs. n. 164/2000.
Chiarita la portata della norma in esame, è indubbio che
il Comune di Gazzo Veronese fosse legittimato ad esercitare,
con la delibera di C.C. 23 febbraio 2001 n. 2, impugnata
in primo grado, il riscatto anticipato del servizio di distribuzione
del gas.
La sola condizione posta, a tal fine, dall’art. 1, comma
69, L. n. 239/2004, è che la facoltà di riscatto sia contemplata
dagli atti di affidamento o di concessione del servizio.
Nel caso di specie tale condizione era ed è da ritenersi
certamente sussistente.
Il Comune di Gazzo Veronese, con la convenzione 10 gennaio
1986 rep. n. 2115 (versata in atti sub doc n. 3 dell’appello),
si è, infatti, espressamente riservato “il diritto di riscattare
anticipatamente il servizio nei tempi e con le formalità
previste dal T.U. 15.10.1925 n. 2578 sulla municipalizzazione
dei pubblici servizi”.
A tale proposito l’appellata Italgas ha eccepito che l’atto
di appello non censurerebbe il punto, asseritamene decisivo
della motivazione della sentenza di primo grado, in cui
si qualifica come mera clausola di stile il richiamo, contenuto
nella convenzione 10.1.1986 rep. n. 2115 stipulata tra e
parti, all’istituto del riscatto anticipato.
Ne deriverebbe, secondo l’appellata, che la via del richiamo
alla previsione convenzionale del riscatto, a sua volta
finalizzato a rendere applicabile nel caso di specie la
norma introdotta dalla L. n. 239/2004, sarebbe ormai divenuta
inammissibile.
L’eccezione è priva di fondamento.
Dalla lettura della sentenza appellata, infatti, pronunciata
in forma semplificata, si evince che il giudice di prime
cure si è limitato a richiamare l’orientamento giurisprudenziale,
cui si è fatto cenno poc’anzi, secondo cui, in linea generale,
“non ha rilievo il fondamento anche consensuale dell’istituto
(ove contemplato in modo espresso nella convenzione Comune
- concessionario), trattandosi di una clausola di stile
correlata alla presenza nell’ordinamento di una specifica
norma che accorda agli Enti Locali detta potestà, destinata
a venir meno automaticamente una volta venuta meno la norma
di riferimento”.
Nel giudizio di primo grado la questione relativa alla natura
delle clausole di cui trattasi, in effetti, non ha avuto
rilevanza decisiva, essendosi esclusa, con la senténza appellata,
la possibilità di esercitare il riscatto anticipato per
ragioni riconducibili, essenzialmente, alla incompatibilità
dell’istituto in questione rispetto alla disciplina del
D.Lgs. n. 164/2000.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellata,
il richiamo operato dal TAR per il Veneto al ricordato orientamento
giurisprudenziale non integra un punto essenziale della
motivazione posta a supporto della decisione.
In ogni caso, ad avviso del Collegio, una volta invocato,
a fondamento dell’appello, l’art. 1, comma 69, L. n. 239/2004,
non era necessario muovere alcuna specifica censura al ridetto
orientamento giurisprudenziale, escludendo, ex se, la norma,
attraverso il rinvio alle previsioni pattizie (“… e’ fatta
salva la facoltà di riscatto anticipato, durante il periodo
transitorio, se stabilita nel relativi atti di affidamento
o di concessione”), che le pattuizioni medesime possano,
in linea di principio, considerarsi alla stregua di clausole
di stile.
Benché, per la ragione anzidetta, non vi fosse tenuto, il
Comune di Gazzo Veronese, con l’atto di appello, ha, comunque,
analiticamente disquisito sul punto in contestazione, affermando
che l’indirizzo giurisprudenziale volto a negare rilievo
alle previsioni convenzionali inerenti la facoltà di riscatto
anticipato non poteva essere condiviso e, con specifico
riguardo al caso di specie, ha aggiunto, proprio al fine
di escludere la configurabilità di clausole di stile, che
la convenzione stipulata tra le parti non si limitava a
richiamare l’art. 24 R.D. n. 2578/1925 in tema di riscatto
anticipato, ma ne recepiva la disciplina adattandola al
caso di specie con diverse disposizioni pattizie il cui
contenuto è stato puntualmente illustrato nel ricorso (cfr.
pagg. 10 e 11).
Con la memoria 15 novembre 2004 l’appellata Italgas, vittoriosa
in prime cure, ha riproposto i motivi del ricorso di primo
grado dichiarati assorbiti dal TAR per il Veneto con la
sentenza appellata.
Con il primo di essi (secondo motivo del ricorso di primo
grado), l’appellata ha contestato la legittimità della delibera
di C.C. del Comune di Gazzo Veronese 23 febbraio 2001 n.
2 per violazione dell’art. 24 R.D. 15.10.1925 n. 2578, sostenendo
che nella specie il riscatto anticipato:
- è stato disposto in funzione dell’affidamento del servizio
mediante gara, non già per passare alla sua gestione diretta;
- non è stato preceduto dal preavviso di un anno.
Il motivo è infondato.
Relativamente alla prima di dette questioni, è da ritenersi
ormai del tutto irrilevante, ai fini dell’esercizio del
riscatto anticipato, che l’Amministrazione comunale non
possa più assumere la gestione diretta del servizio.
Il riscatto anticipato, come sottolineato anche con il ricorso
d’appello, è istituto volto a permettere all’Ente, sulla
base di una rinnovata valutazione degli interessi pubblici
in gioco, di svincolarsi dal rapporto concessorio, conferendo
al servizio un assetto più confacente alle proprie esigenze.
Il fatto che tale risultato non sia più perseguibile, come
all’origine, con la gestione diretta del servizio da parte
dell’Amministrazione comunale non può portare alla irragionevole
conseguenza di escludere finanche la possibilità di esercitare
il riscatto, considerando, da un lato, che, in tal modo,
verrebbe e negarsi l’adeguato soddisfacimento dell’interesse
pubblico e, dall’altro, che il risultato medesimo è, comunque,
ottenibile per altra via.
Che il servizio possa essere riscattato in funzione del
suo affidamento a terzi mediante gara è, infatti, reso manifesto
dall’art. 1, comma 69, L. n. 239/2004.
La norma infatti, riconosce, espressamente, la compatibilità
dell’istituto del riscatto anticipato con la disciplina
di cui al D.Lgs. n. 164/2000 e con le esigenze di liberalizzazione
del mercato; disciplina che, come noto, prevede l’affidamento
del servizio “esclusivamente mediante gara per periodi non
superiori a dodici anni” (cfr. art. 14, comma 1, D. Lgs.
n. 164/2000), secondo i principi concorrenziali imposti
dalle norme comunitarie.
Sembra, peraltro, interessante rilevare a questo proposito
come la norma potrebbe essere letta anche in conformità
al summenzionato indirizzo di questo Consiglio, secondo
il quale è necessario contemperare l’interesse pubblico
all’erogazione concorrenziale con l’interesse privato al
mantenimento di concessioni per le quali l’art. 15 del D.Lgs.
n. 164/2000 ha decretato una scadenza anticipata. Infatti,
il medesimo comma 69 della L. n. 239/2004 ha previsto anche
una estensione del periodo transitorio (fino al 31 dicembre
2007), a fronte della quale si potrebbe ritenere come giusto
“riequilibrio” il riconoscimento agi Enti locali della facoltà
di riscattare i servizi di distribuzione del gas, onde affidarli
con procedure ad evidenza pubblica.
Priva di fondamento è anche la seconda questione sollevata
dall’appellata relativamente al fatto che il riscatto anticipato
non sarebbe stato preceduto dal prescritto preavviso di
un anno.
Con la delibera di C.C. 23 febbraio 2001 n. 2, il Comune
d Gazzo Veronese ha deciso di esercitare il riscatto anticipato
del servizio di distribuzione del gas a far tempo dall’1
maggio 2002, disponendo la notifica dell’atto deliberativo
a Italgas entro il 30 aprile 2001 (cfr. il punto 4 del dispositivo
dell’atto).
Ed in effetti la delibera, come risulta dalla documentazione
prodotta e come dato atto anche con il ricorso di primo
grado, è stata notificata a Italgas in data 9 aprile 2001,
ossia oltre un anno prima del giorno (1 maggio 2002) in
cui il servizio avrebbe dovuto essere riscattato.
Non vi è dubbio, quindi, che l’Amministrazione comunale
abbia pienamente assolto all’onere, imposto dall’art. 24
R.D. n. 2578/1925, di far precedere il riscatto del servizio
dal preavviso di un anno.
Con il secondo ed il terzo motivo di diritto (rispettivamente,
terzo e quarto motivo del ricorso di primo grado), che per
evidenti ragioni di connessione possono esaminarsi congiuntamente,
Italgas ha sostenuto che la delibera di C.C. 23 febbraio
2001, n. 2 non sarebbe stata corredata, in violazione dell’art.
10, comma 2, n. 2578/1925 e delle disposizioni di cui al
D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, da un progetto di massima
recante l’indicazione dell’ammontare presumibile dell’indennità
spettante al concessionario uscente, dei mezzi necessari
per far fronte al relativo pagamento, nonché del quadro
delle previsioni tecnico - economiche riferite alla nuova
gestione del servizio.
I rilievi sono infondati.
Come si evince dalla disciplina delineata dagli artt. 8
e segg. D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, la definizione degli
anzidetti elementi tecnico-economici dell’operazione non
può prescindere dall’apporto collaborativo del concessionario.
Spetta, infatti, a costui, tra l’altro, redigere lo stato
di consistenza degli impianti, elaborato essenziale non
solo ai fini della determinazione dell’indennità ex art.
24, comma 4, R.D. n. 2578/1925 (cfr. art. 13 D.P.R. n. 902/1986),
ma anche per la stima di profitti e costi della nuova gestione
del servizio.
Ora, nella fattispecie in esame, come dedotto dal Comune
appellante, l’apporto collaborativo di Italgas, tanto nella
fase antecedente quanto in quella successiva all’adozione
della delibera di C.C. 23 febbraio 2001 n. 2, non sembra
esservi stato.
Nelle premesse del citato atto deliberativo (cfr. il par.
VIII lett. c) si dà atto espressamente che Italgas si è
“rifiutata di fornire al Comune i dati tecnici richiesti
per uno studio approfondito del servizio”, assumendo un
comportamento riottoso (così la delibera, par. X).
Ciò nonostante, l’Amministrazione comunale ha incaricato
un tecnico esperto del settore di valutare la probabile
redditività del servizio, stimando il costo di riscatto
degli impianti.
Il tecnico in questione, con relazione 30 gennaio 2001,
allegata alla delibera di C.C. 23 febbraio 2001 n. 2, ha
quantificato, sulla base dei dati a disposizione, in £.
365.000.000/anno il margine operativo, mentre per il pagamento
dell’indennità di riscatto spettante al concessionario uscente
è stata ipotizzata l’accensione di mutuo ventennale con
la Cassa Depositi e Prestiti comportante un onere economico
a carico dell’Amministrazione comunale stimato in £. 185.000.000
all’anno.
Il Consiglio Comunale ha fatto proprie dette valutazioni
e la relazione tecnica-estimativa sopra menzionata è stata
non solo richiamata nelle premesse della delibera 23 febbraio
2001 n. 2, ma anche specificamente approvata dal Consiglio
Comunale (cfr. i punti 1 e 2 della parte dispositiva dell’atto).
La delibera in esame, dunque, è da ritenersi, sotto il profilo
considerato, legittima, rispondendo ai requisiti sostanziali
e formali prescritti dalla normativa di riferimento.
L’art. 24, comma 3, R.D. n. 2578/1925, invero, prescrive
che il riscatto debba essere preceduto dal preavviso di
un anno.
Duplice è la finalità della prescrizione: da un lato, permettere
al concessionario di programmare ed adeguare, per tempo,
la propria attività imprenditoriale; dall’altro lato, consentire
l’espletamento degli adempimenti (redazione dello stato
di consistenza dell’impianto, determinazione e corresponsione
della indennità) preordinati all’esecuzione del riscatto
e alla nuova gestione del servizio.
Trattasi, peraltro, di adempimenti che, come già evidenziato,
l’Amministrazione comunale non può porre in essere prescindendo
dal concessionario, E’, infatti, il soggetto in questione
che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, D.P.R. n. 902/1986,
deve redigere lo stato di consistenza dell’impianto nel
termine di 30 giorni dalla notifica del preavviso, mentre
l’Amministrazione comunale può provvedervi d’ufficio solo
in caso di inerzia del concessionario (cfr. il comma 4 della
norma in esame).
Anche in tale ipotesi, tuttavia, l’Ente concedente non può
prescindere dall’apporto collaborativo del concessionario,
il solo a disporre degli elementi necessari per la predisposizione
dello stato di consistenza.
Analogo discorso vale per l’indennità ex art. 24, comma
4, R.D. n. 2578/1925, essendo necessario, ai fini della
sua determinazione, che il concessionario renda noto l’importo
dei contributi percepiti da enti pubblici e privati per
la realizzazione delle opere e delle strutture funzionali
al servizio.
L’indennità (come, peraltro, lo stato di consistenza) deve,
poi, essere accettata dal concessionario, il quale ha la
possibilità di dilatare ulteriormente i tempi del procedimento,
innescando un suo rifiuto il giudizio arbitrale, destinato
a dilungarsi ben oltre il termine annuale fissato per l’esercizio
del diritto di riscatto (cfr. l’art. 24, comma 7, R.D. n.
2578/1925).
E’, dunque, evidente che in ogni caso è necessario considerare,
ai fini della corretta interpretazione del contenuto della
delibera che dispone il riscatto anticipato, non solo la
sussistenza formale dei requisiti prescritti dalla legge
(e presi in considerazione dalla decisione di questa Sezione
23 gennaio 2004, n. 193), ma anche, sul piano sostanziale,
il complessivo comportamento delle parti, valutando, in
particolare, se le stesse abbiano agito, nel rispetto dei
principi fissati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., con correttezza
e buona fede.
Nella fattispecie in esame, è indubbio che il comportamento
di Italgas ha ostacolato in ogni modo l’iniziativa intrapresa
dall’Amministrazione comunale.
La società concessionaria, infatti:
- si è rifiutata, nonostante le sollecitazioni, di redigere
lo stato di consistenza dell’impianto, costringendo il Comune
di Gazzo Veronese a provvedervi d’ufficio (doc. n. 3 della
memoria del Comune), una volta ottenuta l’autorizzazione
prefettizia 6.11.2001 n. 4635/1373 per l’accesso agli impianti
(doc. n. 4 della predetta memoria);
- ha osteggiato l’operato del l’Amministrazione comunale,
dapprima, cercando di impedire, come si evince dal carteggio
prodotto (doc. n. 5 della memoria), il rilascio di detta
autorizzazione prefettizia e, successivamente, rifiutandosi
di rendere noti gli elementi necessari per la redazione
dello stato di consistenza;
- ha contestato, con nota 14.1.2002 lo stato di consistenza
predisposto dall’Ente, senza considerare che, per la sua
redazione, erano stati utilizzati dati da essa stessa forniti
(doc. n. 6 della memoria);
- si è rifiutata di concordare l’indennità, contestando,
con nota 12.4.2002, la valutazione dell’impianto proposta
dall’Amministrazione comunale ed omettendo di fornire l’elenco
dei contributi percepiti da enti pubblici e privati per
la realizzazione delle opere e delle strutture funzionali
al servizio (docc. nn. 7 e 8).
Per contro, il Comune di Gazzo Veronese ha operato nell’esclusivo
intento di dare esecuzione alla propria decisione, superando,
non senza difficoltà, gli ostacoli, di volta in volta, frapposti
da Italgas.
Come evidenziato sulla base della documentazione prodotta,
l’Amministrazione comunale, preso atto che la concessionaria
non aveva redatto, né intendeva redigere, lo stato di consistenza,
si è prontamente attivata per provvedervi d’ufficio, incaricando
un tecnico dl propria fiducia ed ottenendo, nonostante l’opposizione
di Italgas, l’autorizzazione prefettizia per l’accesso agli
impianti.
Ha, quindi, tempestivamente trasmesso lo stato di consistenza
alla concessionaria, formulando, sulla sua base, una proposta
in ordine alla determinazione della indennità.
Infine, constatata la persistente opposizione della concessionaria,
ha dato impulso, senza indugi, alla procedura arbitrale
ex art. 24, comma 7, R.D. n. 2578/1925 (docc. nn. 9 e 10),
procedura (tutt’ora in corso) alla quale ha aderito Italgas
(doc. n. 11).
Il Comune di Gazzo Veronese ha, dunque, operato nel pieno
rispetto della normativa che disciplina la materia de qua,
tenendo un comportamento coerente e lineare, improntato
ai canoni della lealtà e della buona fede, che in alcun
modo può aver disorientato o pregiudicato la concessionaria.
Qualora poi volesse considerarsi (sulla scia della decisione
di questa Sezione n. 193/2004 cit.) la delibera impugnata
alla stregua di una delibera preliminare di riscatto, non
potrebbe ritenersi l’Amministrazione comunale decaduta dall’esercizio
del diritto di riscatto per non aver adottato la delibera
definitiva nel termine dell’1 maggio 2002, dal momento che
tale decadenza non è stata eccepita dalla parte interessata
(nemmeno in appello), né può essere rilevata d’ufficio dal
giudice (il quale può rilevare d’ufficio unicamente la decadenza
legale prevista in materia di diritti indisponibili: cfr.
art. 2969 c.c.).
In conclusione, l’appello in esame deve essere accolto e,
per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve
essere respinto il ricorso di primo grado proposto avverso
la delibera di Consiglio Comunale di Gazzo Veronese n. 2
del 23 febbraio 2001 con la quale è stato esercitato il
diritto di riscatto della rete di distribuzione del gas.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese di entrambi i gradi di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma
dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
dell’1 aprile 2005 con l’intervento dei Signori:
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Raffaele Iannotta - Presidente
Corrado Allegretta - Consigliere
Aldo Fera - Consigliere
Claudio Marchitiello - Consigliere
Nicola Russo - Consigliere estensore
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