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| n. 12-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 13 dicembre 2005 n.
7086
Pres. Venturini, est. Saltelli
Comune di Roma (Avv.ti A. Raimondo, E. Lorusso, A. Magnanelli)
c. I.G.I. s.r.l. e S.I.F.I.N. s.r.l. (Avv. L. Ferrari) |
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1- Processo amministrativo - Edilizia e urbanistica
– Edilizia residenziale pubblica – Delibera consiliare di
individuazione delle aree da sottoporre a sondaggio archeologico
– Natura programmatoria – Onere di immediata impugnazione
– Non sussiste
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2- Enti locali - Edilizia e urbanistica –
Edilizia residenziale pubblica – X variante integrativa/sostitutiva
del II P.E.E.P. per il Comune di Roma – Natura integrativa
– Rinnovo dell’analisi del fabbisogno di edilizia economica
e popolare – Non necessaria
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1- Sui proprietari delle aree indicate nella
delibera del consiglio comunale, avente ad oggetto le linee
generali di indirizzo per gli interventi di edilizia residenziale
pubblica e l’individuazione delle aree da sottoporre a sondaggio
archeologico ai sensi dell’art. 2, comma 78, L. 662/96,
non incombe l’onere di immediata impugnazione di questa,
difettando i caratteri di attualità e concretezza del vulnus
alla loro posizione dominicale. Tale atto, infatti, ha natura
sostanzialmente programmatoria e preparatoria, ai fini dell’eventuale
successiva localizzazione degli interventi di edilizia residenziale.
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2- La X variante integrativa/sostitutiva
del II P.E.E.P. per il Comune di Roma, di cui alla delibera
consiliare n. 51/98, non può essere qualificata come “variante
essenziale”o “di aggiornamento”, la quale avrebbe implicato
una nuova ed aggiornata analisi del fabbisogno di edilizia
economica e popolare. La variante in esame, invero, non
ha comportato alcuna modifica dell’originario dimensionamento
del II P.E.E.P., limitandosi ad inserire nel quadro generale
del piano edilizio già delineato le aree occorrenti alla
sua effettiva realizzazione, sostituendo quelle risultate
inadeguate o inutilizzabili.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
(SEZIONE QUARTA)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sui ricorsi in appello iscritti ai NRG 2381,
2416, 2417 e 2476 dell’anno 2004 proposti rispettivamente:
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- quanto al primo (NRG. 2381/04), da
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COMUNE DI ROMA, in persona del sindaco
in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela
Raimondo, Enrico Lorusso e Andrea Manganelli, con i quali
è elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove,
n. 21;
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|
contro
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SOC. I.G.I., Immobiliare e Gestione Investimenti
S.r.l., e S.I.F.I.N. S.r.l., Società Immobiliare Finanziaria
S.r.l., ognuna in persona del proprio legale rappresentante
in carica, entrambe rappresentate e difese dall’avvocato
Luigi Ferrari, con il quale sono elettivamente domiciliate
in Roma, via Parioli, n. 124;
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nonché
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REGIONE LAZIO, in persona del presidente
della giunta regionale in carica; C.E.P. – COSTRUZIONI
EDILIZIE POLIFUNZIONALI s.p.a.; CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI
S.P.A.; COOPERATIVA EDILIZIA LAGO DI BOLSENA S.C. a R.L.;
COOPERATIVA LINEA NUOVA S.C. a R.L.; COOPERATIVA SAGITTARIO
80 S.C. a R.L.; GO.SU. s.p.a.; COOPERATIVA EDILIZIA UNITER
S.C. a R.L.; S.A.I.S.E.B., Società per Azioni Italiana Strade
Edilizia Bonifiche; COOPERATIVA EDILIZIA ROMAGNOSI S.C.
a R.L.; COOPERATIVA EDILIZIA VERDE COLLE S.C. a R.L.; COMES
COSTRUZIONI E MANUTENZIONI EDILI E STRADE S.r.l.; SOGEIA
COSTRUZIONI ECONOMICHE E POPOLARI S.r.l., ognuna in
persona del proprio rispettivo legale rappresentante in
carica, tutti non costituite in giudizio;
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e nei confronti
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CONSORZIO COOPERATIVE ABITAZIONE, ASSOCIAZIONE
ITALIANA CASA, in persona del legale rappresentante
in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Stella
Richter e Pasquale Di Rienzo, con i quali è elettivamente
domiciliato in Roma, viale G. Mazzini, n. 11;
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- quanto al secondo (NRG. 2416/04), dalle
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Società Cooperative Edilizie a r.l. ROMAGNOSI,
LINEA NUOVA, SAGITTARIO 80, LAGO DI BOLSENA, VERDE COLLE,
UNITER e dalle società GO.SU. s.p.a., S.A.I.S.E.B. – Soc.
per AZ. Ital. Strade Edilizie Bonifiche p.a.; C.O.M.E.S.
– Costruz. e Manutenz. Edil. e Strad. a r.l., C.E.P. – Costruz.
Edil. Polifunz. p.a.; SOGELA Costruzioni r.l.; CONSORZIO
COOPERATIVE COSTRUZIONI, ognuna in persona dei propri
rispettivi legali rappresentanti in carica, tutte e rappresentate
e difese dall’avvocato Giovanni Pallottino, con il quale
sono elettivamente domiciliate in Roma, via Oslavia, n.
14;
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|
contro
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SOC. I.G.I., Immobiliare e Gestione Investimenti
S.r.l., e S.I.F.I.N. S.r.l., Società Immobiliare Finanziaria
S.r.l., ognuna in persona del proprio legale rappresentante
in carica, entrambe rappresentate e difese dall’avvocato
Luigi Ferrari, con il quale sono elettivamente domiciliate
in Roma, via Parioli, n. 124;
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|
nonché
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COMUNE DI ROMA, in persona del sindaco
in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Manganelli,
con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via del
Tempio di Giove, n. 21; e
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REGIONE LAZIO, in persona del presidente
della giunta regionale in carica, non costituita in giudizio;
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|
e nei confronti di
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CONSORZIO COOPERATIVE ABITAZIONE, ASSOCIAZIONE
ITALIANA CASA, in persona del legale rappresentante
in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Stella
Richter e Pasquale Di Rienzo, con i quali è elettivamente
domiciliato in Roma, viale G. Mazzini, n. 11;
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entrambi per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sez. II, n. 358 del 18 gennaio 2004;
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- quanto al terzo (NRG. 2417/04), dalle
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Società Cooperative Edilizie a r.l. ROMAGNOSI,
LINEA NUOVA, SAGITTARIO 80, LAGO DI BOLSENA, VERDE COLLE,
UNITER e dalle società GO.SU. s.p.a., S.A.I.S.E.B. – Soc.
per AZ. Ital. Strade Edilizie Bonifiche p.a.; C.O.M.E.S.
– Costruz. e Manutenz. Edil. e Strad. a r.l., C.E.P. – Costruz.
Edil. Polifunz. p.a.; SOGELA Costruzioni r.l.; CONSORZIO
COOPERATIVE COSTRUZIONI, ognuna in persona dei propri
rispettivi legali rappresentanti in carica, tutte e rappresentate
e difese dall’avvocato Giovanni Pallottino, con il quale
sono elettivamente domiciliate in Roma, via Oslavia, n.
14;
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|
contro
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COMUNE DI ROMA, in persona del sindaco
in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Angela Raimondo,
con la quale è elettivamente domiciliato in Roma, via del
Tempio di Giove, n. 21; e
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FALLIMENTO SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.
“CONSORZIO COOPERATIVE EDILIZIE ANAGNINE 73”, in persona
del curatore in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato
Antonio Campagnola, con il quale è elettivamente domiciliato
in Roma, via Lutezia, n. 8;
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|
nonché
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REGIONE LAZIO, in persona del presidente
della giunta regionale in carica, non costituita in giudizio;
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SOC. IKEA ITALIA p.a., in persona
del legale rappresentante in carica, entrambi non costituiti
in giudizio;
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e nei confronti di
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CONSORZIO COOPERATIVE ABITAZIONE, ASSOCIAZIONE
ITALIANA CASA, in persona del legale rappresentante
in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Stella
Richter e Pasquale Di Rienzo, con i quali è elettivamente
domiciliato in Roma, viale G. Mazzini, n. 11;
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- quanto al quarto (NRG. 2476/04), dal
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COMUNE DI ROMA, in persona del sindaco
in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela
Raimondo, Enrico Lorusso e Andrea Manganelli, con i quali
è elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove,
n. 21;
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|
contro
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|
FALLIMENTO SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.
“CONSORZIO COOPERATIVE EDILIZIE ANAGNINE 73”, in persona
del curatore in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato
Antonio Campagnola, con il quale è elettivamente domiciliato
in Roma, via Lutezia, n. 8;
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|
nonché
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REGIONE LAZIO, in persona del presidente
della Giunta regionale in carica;
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GO.SU. S.p.a., Coop. Edil. UNITER a r.l.;
S.A.I.S.E.B. S.p.A.; Coop. Romagnosi a r.l.; Coop. Edil.
Verde Colle a r.l.; C.O.M.E.S. a r.l.; Consorzio Coop. Costruzioni;
Soc. Coop. Linea Nuovo; Soc. Lago di Bolsena; Soc. Sagittario
80; IKEA S.p.A., ognuna in persona dei propri rispettivi
legali rappresentanti in carica, tutti non costituiti in
giudizio;
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e nei confronti di
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CONSORZIO COOPERATIVE ABITAZIONE, ASSOCIAZIONE
ITALIANA CASA, in persona del legale rappresentante
in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Stella
Richter e Pasquale Di Rienzo, con i quali è elettivamente
domiciliato in Roma, viale G. Mazzini, n. 11;
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entrambi per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sez. II, n. 357 del 18 gennaio 2004;
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Visti tutti gli atti di appello con i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione delle Società I.G.I. S.r.l.
– Immobiliare e Gestione Investimenti- e SIFIN S.r.l. –
Società Immobiliare Finanziaria a r.l. – in tutti i giudizi;
del Comune di Roma nei giudizi NRG. 2416/04 e NRG. 2417/04,
nonché del Fallimento società cooperativa a r.l. “Consorzio
Cooperative Edilizie Anagnina ’73, nei giudizi NRG. 2417/04
e NRG. 2476/04, ed il relativo appello incidentale;
Visti gli atti di intervento ad adiuvandum in tutti i giudizi
del Consorzio Cooperative Abitazione – Associazione Italiana
Casa;
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti a sostegno
delle rispettive tesi difensive;
Visto il dispositivo n. 373 del 1° giugno 2005;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 31 maggio 2005 il consigliere
Carlo Saltelli;
Uditi per le parti gli avvocati Raimondo, anche per Lorusso
e Manganelli; Ferrari, Stella Richter, Pallottino, Campagnola;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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I.1. Con ricorso notificato tra il 7 e l’8
novembre 2000 le società I.G.I. s.r.l. – Immobiliare e Gestione
Investimenti .r.l. – e SIFIN S.r.l. – Società Immobiliare
finanziaria a r.l., proprietarie in Roma di un vasto appezzamento
di terreno sito in località Fattoria Rampa (o Tenuta Quadrato
o Giardini di Tor Mezza Via), di circa 56344 metri quadrati,
ricadente per la quasi totalità in zona E1 (espansione con
piani comprensoriali unitari) del Piano regolatore generale
del Comune di Roma e di particolare pregio sotto il profilo
urbanistico – edilizio, chiedevano al Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio l’annullamento: a) della determinazione
dirigenziale n. 48 del 28 marzo 2000, non notificata, con
cui era stata disposta l’occupazione delle aree di loro
proprietà per l’esecuzione del piano di zona “B 37 Anagnina
2”, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n.
51 del 2 aprile 1998, mai notificata, oltre a tutti gli
atti presupposti e connessi, tra in particolare: b) la delibera
della Giunta regionale del Lazio n. 7387 del 1° dicembre
1987 di approvazione del secondo piano decennale per l’edilizia
economica e popolare di Roma; 3) la delibera del consiglio
comunale n. 51 del 2 aprile 1998 di adozione della X variante
integrativa al piano suddetto denominata Anagnina; 4) la
delibera del consiglio comunale di Roma n. 81 del 2 giugno
1999, così come modificata ed integrata dalla deliberazione
n. 54 del 6 maggio 2000 di localizzazione ai sensi dell’art.
3 della legge n. 247/74 di programmi costruttivi assistiti
da contributo pubblico, nella parte relativa alle aree comprese
nel piano di zona B 37 Anagnina; 5) le deliberazioni della
Giunta regionale, di estremi sconosciuti, di contributi
e assegnazioni in diritto di superficie delle aree di proprietà
delle società ricorrenti alle società intimate.
A sostegno dell’impugnativa venivano sollevati quattro motivi
di censura.
Con il primo, rubricato “Violazione dell’art. 3, primo comma,
del D.L. 02.05.1974, n. 115, quale sostituito dalla legge
27.6.1974 n. 242”, si sosteneva che la invocata normativa
escludeva che un comune, quale quello di Roma, dotato di
un piano di zona approvato potesse localizzare interventi
di edilizia residenziale attraverso l’adozione di varianti
al piano di zona in corso di attuazione.
Con il secondo, lamentando “Violazione dell’art, 3 comma
primo della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche
ed integrazioni, eccesso di potere per difetto di istruttoria,
di presupposti e di motivazione”, le società ricorrenti
deducevano che la delibera del Consiglio comunale n. 51
del 2 aprile 1998, recante l’adozione della variante Anagnina
2 al II P.E.E.P. di Roma, si fondava su di un dimensionamento
relativo al decennio 1985 – 1995 e perciò non più attuale
e adeguato, tanto più che era mancata anche ogni verifica
circa l’effettivo fabbisogno qualitativo di edilizia economica
e popolare.
Con il terzo, denunciando “Violazione dell’art. 5 della
legge n. 167 del 1962 e successive modificazioni – Eccesso
di potere per difetto di motivazione, errore, difetto dei
presupposti, sviamento”, le società ricorrenti osservavano
che la relazione finanziaria allegata alla delibera consiliare
n. 51 del 2 aprile 1998, oltre ad essere generica, superficiale
e fondata su elementi aleatori, in quanto privi di qualsiasi
riscontro probatorio, era altresì inattendibile circa l’ammontare
degli indennizzi previsti in loro favore, determinati in
misura assolutamente irrisoria.
Con l’ultimo motivo di doglianza, veniva dedotto “violazione
dell’art. 35 comma 11 della legge 22.10.1971, n. 865 e successive
modificazioni ed integrazioni e dell’art. 7 della legge
30 aprile 1999, n. 136 – Eccesso di potere per errore, difetto
di presupposti, illogicità”, in quanto, ad avviso delle
società ricorrenti, la scelta di localizzare gli interventi
del piano adottato, utilizzando la speciale procedura dell’art.
3 della legge n. 247 del 1974, era stata determinata dalla
necessità di riservare tutte le aree ricompresse nel II
P.E.E.P. e varianti integrative attuabili e ancora non assegnate
alla riserva di proprietà, pari al 20% della cubatura di
piano, ai sensi dell’art. 35, comma 11, della legge n. 865
del 1971, facendo applicazione dei criteri e delle determinazioni
di cui alle precedenti delibere consiliari n. 271 del 1991
e n. 110 del 1997; ciò senza rendersi conto che, alla luce
delle disposizioni interpretative del comma 11 dell’articolo
35 della legge n. 865 del 1971, contenute nell’articolo
7 della legge n. 136 del 1999, le scelte operate dall’amministrazione
comunale avrebbero dovuto essere assoggettate a verifica
per isolare previamente le aree per le quali era possibile
l’esercizio della prelazione prevista dalla legge (il che
rendeva del tutto irrilevante i criteri adottati con le
ricordate delibere conciliari n. 217 del 1991 e n. 110 del
1997).
I.2. L’adito Tribunale, sez. II, con la sentenza n. 358
del 18 gennaio 2004, nella resistenza del Comune di Roma,
nonché delle società C.E.P., Costruzioni Edilizie Polifunzionali
S.p.A.; Consorzio Cooperative Costruzioni S.p.A.; Cooperativa
Edilizia Lago di Bolsena a r.l.; Cooperativa Linea Nuova
a r.l.; Cooperativa Sagittario 80 a r.l.; GO.SU. S.p.A.;
Cooperativa Edilizia Uniter a r.l.; S.A.I.S.E.B. Società
per azioni Italiana Strade Edilizia Bonifiche p.a.; Cooperativa
Edilizia Romagnoli a r.l.; Cooperativa Edilizia Verde Colle
a r.l.; C.O.M.E.S. Costruzioni e Manutenzioni Edili e Strade
a r.l.; S.O.G.E.L.A. Costruzioni Economiche e Popolari a
r.l., dopo aver respinto l’eccezione di tardività del ricorso
sollevata dal Comune di Roma e dopo aver dichiarato infondato
il primo motivo di censura, accoglieva il ricorso alla stregua
del secondo motivo di censura e annullava la delibera consiliare
n. 51 del 2 aprile 1998 (con effetti caducanti sugli atti
impugnati delle procedure espropriative), in quanto la adottata
variante integrativa del piano per l’edilizia economica
e popolare era fondata su di un fabbisogno non più attuale
(quello del decennio precedente 1985/1995), senza neppure
dare conto, in ogni caso, dell’effettività del fabbisogno
da soddisfare, a nulla rilevando né che essa fosse fondata
sulla necessità di individuare aree sostitutive di quelle
risultate non disponibile, trattandosi di una variante essenziale,
né che si trattasse di una localizzazione, fondata sulla
sola esistenza di finanziamento assegnati, tale principio
essendo valido soltanto per le localizzazioni operate ai
sensi dell’articolo 51 della legge n. 865 del 1971.
I.3. Avverso tale statuizione ha proposto appello il Comune
di Roma (NRG. 2381/04) che, dopo aver ripercorso il tormentato
iter amministrativo sfociato nell’approvazione della impugnata
deliberazione consiliare n. 51 del 2 aprile 1998 di adozione
della X variante integrativa al II P.E.E.P. di Roma, ha:
1) reiterato l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo
del giudizio di primo grado, erroneamente respinta, per
la mancata impugnazione della delibera consiliare n. 110
del 4 luglio 1997, recante “Linee generali di indirizzo
per gli interventi di edilizia residenziale pubblica” per
la localizzazione dei restanti finanziamenti per l’edilizia
pubblica non ancora perenti; 2) contestato l’assunto dei
primi giudici, secondo cui la X variante integrativa al
II P.E.E.P. di Roma, adottata con la ricordata delibera
consiliare n. 51 del 2 aprile 1998, richiedeva una verifica
dell’effettività del fabbisogno abitativo futuro da soddisfare:
ciò in quanto la stessa attuazione del II P.E.E.P. (sull’adeguatezza
del cui dimensionamento si era già pronunciata l’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 12 del
1997) era avvenuta per fasi successive a mezzo di apposite
varianti, tra cui quella in esame, finalizzate a reintegrare
la dotazione dell’originario P.E.E.P., così come puntualmente
chiarito nella delibera consiliare n. 110 del 4 luglio 1997;
3) sottolineato la natura di variante sostitutiva – integrativa
della variante adottata con la delibera consiliare n. 51
del 2 aprile 1998 e, quindi, sostanzialmente tecnica e non
essenziale, come erroneamente ritenuto dai primi giudici,
non essendovi stato alcun ampliamento della complessiva
dotazione di aree destinate dal II P.E.E.P. all’edilizia
residenziale pubblica, bensì una mera sostituzione di aree
per realizzare e completare la manovra edilizio – urbanistica
approvata proprio con il II P.E.E.P., del tutto coerentemente,
del resto, con la durata ventennale del piano per l’edilizia
economica e popolare; 4) evidenziato che le censure mosse
dalle società ricorrenti alle scelte dell’amministrazione
non avevano provato né la arbitrarietà di queste ultime
e tanto mano la loro irragionevolezza, tanto più che le
ragioni dell’attualità del fabbisogno abitativo stimato
per il decennio 1985/1995 erano state ampiamente evidenziate
nella delibera consiliare n. 110 del 4 luglio 1997, così
che del tutto erroneamente i primi giudici avevano ritenuto
fondata la censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria,
di presupposti e di motivazione della più volte citata delibera
consiliare n. 51 del 2 aprile 1998 (e ciò a maggior ragione
se si teneva conto che la adottata – e contestata – variante
al P.E.E.P., in virtù della sua particolare funzione, sopra
delineata, non comportava alcun nuovo o maggiore sacrificio
per l’interesse privato rispetto a quello derivante dall’approvazione
dell’originario P.E.E.P.; 5) rilevato la contraddittorietà
della motivazione della impugnata sentenza anche rispetto
al sistema normativo delineato dal legislatore, in cui,
al fine di dare adeguate risposte alle esigenze della popolazione
(destinataria degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata),
la disciplina del finanziamento pubblico che consentiva
la localizzazione degli interventi si intersecava con quella
dell’adozione e dell’approvazione del piano di zona, così
che non potevano invocarsi vizi di difetto di istruttoria
e motivazione circa il dimensionamento di una variante al
P.E.E.P., quale quella in esame, in relazione alla localizzazione
dell’intervento, per il quale è stato emanato l’atto di
occupazione impugnato in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio la società I.G.I. S.R.L.
– IMMOBILIARE E Gestione Investimenti s.r.l. e la società
SIFIN S.r.l. – Società Immobiliare Finanziaria a r.l. –
che hanno dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso
gravame, di cui hanno chiesto il rigetto.
E’ intervenuto ad adiuvandum il Consorzio Cooperative di
Abitazione Associazione Italiana Case – A.I.C. -, società
Coop. A r.l., assegnataria di aree destinate all’edilizia
residenziale pubblica nell’ambito del piano di zona Casale
Rosso, rientrante nel P.E.E.P. adottato con la deliberazione
n. 51 del 2 aprile 1998, sottolineando innanzitutto il proprio
interesse ad ottenere una pronuncia che limiti l’eventuale
annullamento della citata deliberazione n. 51 del 2 aprile
1998 al piano di zona Anagnina 2, su cui insistono le proprietà
delle società I.G.I. S.r.l. e SIFIN S.r.l., stante la scindibilità
delle statuizioni della predetta delibera in relazione ai
vari piani di zona in essa contenuti, pena la inammissibilità
del ricorso di primo grado per vizio del contraddittorio,
e aderendo, in subordine, alle tesi dell’appellante Comune
di Roma.
Con ordinanza n. 2251 del 18 maggio 2004 la IV Sezione del
Consiglio di Stato, accogliendo la domanda cautelare, ha
sospeso l’efficacia della sentenza impugnata nella considerazione
che “i motivi di appello, per la loro delicatezza e complessità,
necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito”
e che, d’altra parte “allo stato, nella valutazione dei
contrapposti interessi in gioco, appaiono prevalenti quelli
pubblici al completamento dell’intervento”.
I.4. La predetta statuizione n. 358 del 18 gennaio 2004
del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione
II, è stata gravata anche dalle società cooperative edilizie
a responsabilità limitata Romagnosi, Linea Nuova, Sagittario
80, Lago di Bolsena, Verde Colle, Uniter e dalle società
GO.SU. S.p.A., S.A.I.S.E.B. – Società per Azioni Italiana
Strade Edilizie Bonifiche per azioni, C.O.M.E.S. – Costruzione
e Manutenzione Edilizie e Stradali a r.l., C.E.P. Costruzioni
Edilizie Polifunzionali p.a., SOGELA Costruzioni a r.l.
e Consorzio Cooperative Costruzioni (NRG. 2416/04), nella
qualità di assegnatarie di interventi di edilizia pubblica
agevolata, quali soggetti attuatori del piano di zona B/37
Anagnina 2 e portatrici di finanziamenti pubblici (giusta
delibere della Giunta regionale del Lazio n. 3556 e 3557
del 1998 e n. 309 del 2000).
A sostegno dell’appello sono stati articolati due ordini
di censura.
Con il primo hanno lamentato che in modo assolutamente superficiale,
frutto di un approssimativo esame del materiale probatorio
in atti, i primi giudici avevano accolto il secondo motivo
del ricorso proposto in primo grado dalle società I.G.I.
S.r.l. e SIFIN S.r.l., erroneamente qualificando come variante
essenziale quella adottata con la delibera consiliare n.
51 del 2 aprile 1998, laddove essa costituiva una semplice
variante sostitutiva finalizzata all’attuazione del P.E.E.P.
e quindi conservativa dell’originario piano, così che, per
un verso, non sussistevano i vizi di difetto di istruttoria
e di motivazione, inopinatamente riscontrati dai primi giudici,
e, per altro verso, era legittima la localizzazione ex articolo
3 della legge n. 274 del 1974, che si inseriva in un piano
per l’edilizia economica e popolare dotato del valido presupposto
del fabbisogno da soddisfare ed era oltretutto già finanziato.
Col secondo motivo, poi, hanno evidenziato che i primi giudici
avevano addirittura dimenticato di tener conto della riunione,
disposta in sede interlocutoria, del ricorso proposto dalle
società I.G.I. s.r.l. e SIFIN S.r.l. (NRG. 19310/2000) a
quello proposto dal Fallimento Soc. Coop. Consorzio Cooperative
Edilizie Anagnina 73 (NRG. 8375/2000), entrambi rivolti
avverso gli stessi provvedimenti.
In questo giudizio si sono costituiti le società I.G.I.
S.r.l. e SIFIN S.r.l., insistendo per il rigetto del gravame
siccome improponibile, inammissibile ed infondato.
Si è costituito il Comune di Roma, aderendo sostanzialmente
alle tesi degli appellanti.
E’ intervenuto ad adiuvandum il Consorzio Cooperative di
Abitazione Associazione Italiana Casa – A.I.C., che ha ribadito
quanto già dedotto nell’intervento spiegato nel ricorso
NRG. 2381/04.
Con ordinanza n. 2252 del 18 maggio 2004 la IV Sezione del
Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia della impugnata
sentenza alla stregua delle stesse considerazioni svolte
nella coeva ordinanza 2251.
II.1. Anche il Fallimento della società Cooperativa a r.l.
“Consorzio Cooperative Edilize Anagnina ‘73”, proprietario
di un’area di complessivi 44.154 metri quadrati, suddivisi
in due lotti, ricompressa nel più vasto comprensorio destinato
dal Comune di Roma all’attuazione del piano di zona “Anagnina
2” (II P.E.E.P.), in località Fattoria Rampa, con ricorso
giurisdizionale notificato il 16 maggio 2000 chiedeva al
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (NRG. 8375/2000)
l’annullamento: 1) della determinazione dirigenziale n.
48 del 28 marzo 2000, con cui era stata disposta l’occupazione
delle aree di sua proprietà necessarie per la costruzione
del piano di zona “B37 Anagnina” e della relativa comunicazione
(prot. 23453 del 13 aprile 2000) di immissione in possesso,
nonché degli atti presupposti e connessi, tra cui: 2) la
delibera della Giunta regionale del Lazio n. 7387 del 1°
febbraio 1987 di approvazione del secondo piano decennale
per l’edilizia economica e popolare di Roma; 3) la delibera
del Consiglio Comunale di Roma n. 51 del 2 aprile 1998 di
adozione della X variante integrativa al piano suddetto
denominata Anagnina 2; 4) la nota 6395 del 20 novembre 1998
del Dip. IX U.O. n. III del Comune di Roma; 5) la delibera
del Consiglio comunale di Roma n. 81 del 2 marzo 2000 di
localizzazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 247 del
1974 di programmi costruttivi assistiti da contributo pubblico,
nella parte relativa alle aree comprese nel piano di zona
B37 Anagnina; 6) la disposizione dirigenziale n. 35 del
17 maggio 1999; 7) la disposizione dirigenziale n. 73 del
14 settembre 1999; 8) la nota del Dip. IX U.O. n. III prot.
450 del 2 marzo 2000 e, per quanto occorra, le delibere
del consiglio comunale di Roma n. 19 del 1999 e n. 23 del
1997.
L’impugnativa era affidata a tre ordini di censure, concernenti
rispettivamente: a) la violazione dell’articolo 7 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, per omessa comunicazione di
avvio del procedimento ablatorio; b) la violazione dell’articolo
6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del D.P.C.M. 10 agosto
1988, n. 377, per omesso compimento della fase procedimentale
relativa alla valutazione di impatto ambientale; c) la violazione
dell’articolo 35, comma 11, della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, per omessa previsione, nell’ambito delle aree comprese
nei piani approvati ai sensi della legge n. 167 del 1962
della quota minimale del 20% da destinare all’assegnazione
in proprietà a cooperative edilizie o a singoli, con preferenza
per i proprietari espropriati.
Con atto notificato tra il 18 ed il 21 luglio 2000 il fallimento
ricorrente proponeva motivi aggiunti.
II.2. L’adito Tribunale, sezione II, con la sentenza n.
357 del 19 gennaio 2004, nella resistenza del Comune di
Roma, nonché delle società GO.SU. S.p.A.; Cooperativa Uniter
a r.l.; S.A.I.S.E.B. – Società per Azioni Italiana Strade
Edilizia Bonifiche S.p.A.; Cooperativa Edilizia Romagnosi
a r.l.; Cooperativa Edilizia Verde Colle a r.l.; C.O.M.E.S.
Costruzioni e Manutenzioni Edili e Strade a r.l.; Consorzio
Cooperative Costruzioni Linea Nuova e Sagittario 80, respinte
le eccezioni di inammissibilità del ricorso originario,
rigettava in quanto infondati i tre motivi del ricorso principale,
ma accoglieva il primo motivo di censura sollevato con i
motivi aggiunti, annullando la delibera consiliare n. 51
del 2 aprile 1998, con effetti caducanti sugli atti impugnati
della procedura espropriativi, in quanto la adottata variante
integrativa del piano per l’edilizia economica e popolare
era fondata su di un fabbisogno non più attuale (quello
del decennio 1985/1995), senza neppure dar conto dell’effettività
del fabbisogno asseritamente da soddisfare, a nulla rilevando,
né che essa fosse fondata sulla necessità di individuare
aree sostitutive di quelle originariamente individuate ma
successivamente non disponibili, né che si trattasse di
una localizzazione fondata sulla sola esistenza di finanziamenti
assegnati, tale principio essendo valido soltanto per le
localizzazioni operate ai sensi dell’articolo 51 della legge
22 ottobre 1971, n. 865.
II.3. Avverso tale statuizione hanno proposto appello (NRG.
2417/04) le società cooperative a responsabilità limitata
Romagnoli, Linea Nuova, Sagittario 80, Lago di Bolsena,
Verde Colle, Uniter, nonché le società GO.SU. S.p.A.., S.A.I.S.E.B.
– Società per Azioni Italiana Strade Edilizia Bonifiche
S.p.A.; C.O.M.E.S. Costruzioni e Manutenzioni Edili e Strade
a r.l., C.E.P. – Costruzioni Edilizie Polifunzionali, SOGELA
Costruzioni a r.l. e Consorzio Cooperative Costruzioni,
chiedendone la riforma alla stregua di quattro motivi di
gravame.
Con i primi due gli appellanti hanno sostenuto che del tutto
erroneamente i primi giudici avevano respinto le eccezioni
di inammissibilità del ricorso di primo grado sia perché,
essendo rivolto all’annullamento del decreto di occupazione
di urgenza, era necessaria la notifica a tutti i controinteressati
assegnatari delle aree, sia perché (in relazione – in particolare
– al terzo motivo del ricorso principale e al secondo, terzo,
quarto, sesto [in parte] e settimo motivo del ricorso per
motivi aggiunti) le censure così sollevate non attenevano
alla conservazione del patrimonio del fallito, bensì alla
affermazione di una diversa modalità attuativa degli interventi
ed al riconoscimento di diritti edificatori esclusi dalla
normale attività di un fallimento.
Con il terzo ed il quarto messo di gravame sono state sollevate
doglianza del tutto analoghe a quelle spiegate avverso la
coeva sentenza n. 358 del 18 gennaio 2004 con il ricorso
NRG. 2416/04 proposto da
In questo giudizio: a) si è costituito il Comune di Roma,
aderendo sostanzialmente alle tesi degli appellanti; b)
è intervenuto ad adiuvandum il Consorzio Cooperative di
Abitazione Associazione Italiana Casa, A.I.C.; c) si è costituito
il Fallimento Società Cooperativa a r.l. “Consorzio Cooperative
Edilizie Anagnina ‘73” che, con atto notificato il 23 marzo
2004, ha spiegato appello incidentale riproponendo, in via
subordinata all’eventuale accoglimento dell’appello principale,
i tre motivi dell’appello principale, a suo avviso, frettolosamente
respinti dai primi giudici.
Con ordinanza n. 2259 del 18 maggio 2004 questa Sezione
ha sospeso l’efficacia della sentenza impugnata, con la
stessa motivazione di cui alle già ricordate ordinanze in
pari data n. 2251 e 2252.
II.3. Anche il Comune di Roma ha chiesto la riforma della
predette statuizione n. 357 del 18 gennaio 2004 della seconda
sezione del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
alla stregua degli stessi motivi svolti nel ricorso NRG.
2381/04 nei confronti dell’altra sentenza dello stesso Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sezione II, n. 358
del 18 gennaio 2004.
Anche in questo giudizio è intervenuto ad adiuvandum il
Consorzio Cooperative di Abitazione Associazione Italiana
Casa, A.I.C., mentre il Fallimento Società Cooperativa a
r.l. “Consorzio Cooperative Edilizie Anagnina ‘73”, oltre
a chiedere il rigetto dell’avverso gravame per inammissibilità
ed infondatezza, ha altresì spiegato appello incidentale,
riproponendo, in via subordinata all’eventuale accoglimento
dell’appello principale, i tre motivi dell’appello principale,
a suo avviso, frettolosamente respinti dai primi giudici.
Con ordinanza n. 2258 del 18 maggio 2004 questa Sezione
ha sospeso l’efficacia della sentenza impugnata, con la
stessa motivazione di cui alle già ricordate ordinanze in
pari data n. 2251, 2252 e 2259.
Tutte le parti hanno diffusamente illustrate le proprie
rispettive tesi difensive.
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DIRITTO
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I. In via preliminare la Sezione deve disporre,
ai sensi dell’articolo 335 C.P.C. (ex pluribus, C.d.S.,
sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4401; 15 giugno 2004, n. 3983;),
la riunione degli appelli iscritti al NRG. 2318/04 e al
NRG. 2416/04, in quanto diretti avverso la stessa sentenza
n. 358 del 18 gennaio 2004 del Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, sezione seconda, nonché di quelli
iscritti al NRG. 2417/04 e 2476/04, anch’essi diretti avverso
la stessa sentenza n. 359 del 18 gennaio 2004, pure del
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione
seconda.
Deve, poi, disporsi la riunione tra di loro dei predetti
appelli, già riuniti a due a due, in quanto, pur essendo
rivolti avverso sentenze diverse, essi concernono tutti
la medesima questione e cioè la legittimità, sotto i vari
profili prospettati, della delibera del Consiglio comunale
di Roma n. 51 del 2 aprile 1998, di adozione della X variante
integrativa al P.E.E.P. denominato Anagnina e dei successivi
atti della procedura espropriativi.
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II. Passando alla trattazione degli appelli,
la Sezione ritiene opportuno procedere innanzitutto all’esame
dei primi due ricorsi in appello (NRG. 2381/04 e 2416/04),
entrambi proposti avverso la sentenza del Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, sez. II, n. 358 del 18 gennaio 2004,
osservando quanto segue.
II.1. Con il primo motivo di gravame il Comune di Roma (NRG.
2381/04) ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata
per aver respinto, in modo superficiale e con motivazione
affatto condivisibile, l’eccezione di tardività del ricorso
introduttivo del giudizio di primo grado proposto dalle
società I.G.I. s.r.l. – Immobiliare e Gestioni Investimenti
a r.l. – e SIFIN s.r.l. – Società Immobiliare Finanziaria
a r.l.; ha pertanto riproposto la predetta censura sul presupposto
della omessa impugnazione da parte delle ricorrenti della
delibera consiliare n. 110 del 4 luglio 1997, che aveva
già individuato le aree di loro proprietà per la localizzazione
dei programmi di edilizia residenziale pubblica.
L’assunto non è meritevole di accoglimento.
Come emerge dalla sua lettura, la delibera consiliare n.
110 del 4 luglio 1997 ha per oggetto “Linee generali di
indirizzo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica
– Individuazione delle aree da destinare a programmi di
edilizia residenziale pubblica da sottoporre a sondaggio
archeologico ai sensi dell’art. 2, comma 78, della legge
23 dicembre 1996, n. 662”, che l’amministrazione comunale
di Roma ha inteso adottare per gli interventi di edilizia
residenziale pubblica una serie di “scelte generali”, da
attuarsi - dichiaratamente - con successivi provvedimenti.
Si è dunque in presenza di un atto di natura sostanzialmente
programmatoria e preparatoria, di selezione delle aree da
sottoporre alle opportune verifiche ai fini dell’eventuale
successiva localizzazione degli interventi di edilizia residenziale
pubblica; tale interpretazione trova conferma dalla lettura
della relazione tecnica ad essa allegata, laddove, in particolare
nel penultimo comma del paragrafo intitolato “Premessa”,
viene precisato – tra l’altro - che “la presente proposta
di deliberazione riguarda la individuazione di una serie
di aree da sottoporre a sondaggi archeologici preventivi
ai fini della loro utilizzazione per la localizzazione dei
programmi di edilizia residenziale pubblica”.
Alla predicata natura programmatica e preparatoria della
delibera in questione consegue che i proprietari delle aree
in essa individuate non avevano l’onere di immediata impugnazione
della stessa, difettando gli indispensabili carattere di
attualità e concretezza del vulnus alla loro posizione dominicale:
infatti, la scelta delle aree così operata era, in realtà,
solo provvisoria, essendo destinata a consolidarsi (ovvero
anche a venir meno) soltanto all’esito delle opportune indagini
(tenendo conto non solo degli studi di fattibilità, ma anche
degli interessi storici, artistici, architettonici e archeologici
da tutelare, eventualmente presenti nelle aree inizialmente
prescelte) e, dunque, solo per effetto dei successivi provvedimenti
di attuazione del programma di edilizia residenziale pubblica.
La delibera consiliare n. 51 del 2 aprile 1998 conforta
ulteriormente tale assunto, laddove nel suo percorso motivazionale
evidenzia che “le aree individuate con la citata deliberazione
del Consiglio Comunale n. 110/97 sono state sottoposte a
delle prime verifiche operative relative alla fattibilità
dei nuovi piani di E.R.P. e dal complesso iniziale di 20
aree sono state selezionate le aree di Acilia Saline, Casale
Rosso, Massimina Villa Paradiso e Anagnina 2”.
D’altra parte, se volesse sostenersi la natura immediatamente
precettiva della delibera consiliare n. 110 del 4 luglio
1997 in ragione della effettiva destinazione delle aree
scelte alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale
pubblica (considerando, quindi, gli eventuali esiti negativi
dei relativi studi di fattibilità, ivi compresi gli accertamenti
sull’esistenza di interessi storici, artistici, architettonici
e archeologici come condizioni risolutive delle predette
scelte), la delibera stessa andava notificata, o quanto
meno comunicata, direttamente ai singoli proprietari interessati
ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, non
essendo sufficiente a tal fine la mera pubblicazione della
delibera stessa all’albo pretorio (C.d.S., sez. VI, 7 febbraio
1990, n. 66; sez. IV, 1° aprile 1999, n. 493, e 18 marzo
1999, n. 308, secondo cui il termine per impugnare il piano
di zona per l’edilizia economica e popolare decorre dalla
notifica al proprietario delle aree inserite nel piano dell’avviso
di avvenuta sua approvazione, ai sensi dell’articolo 8,
comma 5, della legge 18 aprile 1962, n. 167) .
Essendo – pacificamente – mancato l’espletamento di tale
formalità, non può ritenersi fondata, come del resto giustamente
rilevato dai primi giudici, l’eccezione di tardività del
ricorso di primo grado proposto dalle società società I.G.I.
s.r.l. – Immobiliare e Gestioni Investimenti a r.l. – e
SIFIN s.r.l. – Società Immobiliare Finanziaria a r.l., non
avendo l’appellante Comune di Roma provato che le società
ricorrenti avessero comunque avuto effettiva e completa
conoscenza della delibera da oltre sessanta giorni prima
della notifica del ricorso.
II.2. Sgomberato il campo dall’eccezione preliminare, possono
essere esaminati congiuntamente i quattro motivi di merito
del gravame proposto dal Comune di Roma (ricorso NRG. 2381/04)
ed il primo motivo dell’appello proposto dalle Società Cooperative
Edilizie a r.l. Romagnoli, Linea Nuova, Sagittario 80, Lago
di Bolsena, Verde Colle, Uniter e dalle società GO.SU. S.p.A.,
SA.I.S.E.B. – Società per azioni Italiana Strade Edilizia
Bonifiche per azioni, C.O.M.E.S., Costruzioni e Manutenzioni
Edilizie e Stradali a r.l., C.E.P. – Costrzioni Edilizie
Polifunzionali p.a., SOGELA Costruzioni r.l. e Consorzio
Cooperative Costruzioni (NRG. 2416/04), tutti essendo rivolti
a rivendicare e a sostenere la legittimità della delibera
consiliare n. 51 del 2 aprile 1998, a loro avviso inopinatamente
annullata dai primi giudici sul presupposto della sua natura
di variante essenziale al II piano per l’edilizia economica
e popolare e, quindi, per difetto di motivazione, di presupposti
e di istruttoria.
La soluzione di tali censure impone alcune osservazioni
in punto di fatto.
II.2.1. Invero con la avversata delibera consiliare n. 51
del 2 aprile 1998 il Comune di Roma ha adottato la X variante
integrativa/sostitutiva del II P.E.E.P. di cui alla legge
18 aprile 1962, n. 167, con l’inserimento dei piani di zona
B36 Acilia Saline (760 stanze/abitanti), B35 Massimina Villa
Paradiso (500 stanze/abitanti), Anagnina 2 (1465 stanze/abitanti)
e B34 Casale Rosso (765 stanze/abitanti) per complessive
3490 stanze.
Come si ricava dalla lettura della sua motivazione, essa
si inserisce nell’articolato e tormentato iter di attuazione
del II P.E.E.P. del Comune di Roma, adottato giusta delibere
della Giunta municipale n. 3133 del 13 aprile 1985, ratificata
con delibera consiliare n. 61 del 4 marzo 1986, e del Consiglio
Comunale n. 62, pure del 4 marzo 1986 (recante l’esame delle
controdeduzioni alle osservazioni presentate) e approvato
dalla Giunta regionale n. 7387 del 1° dicembre 1987.
Al riguardo giova evidenziare che, proprio proprio in sede
di approvazione del predetto II P.E.E.P., l’organo regionale,
pur condividendone il complessivo dimensionamento, stralciava
dall’approvazione alcuni progetti (San Lorenzo I e II, Casale
di Guegna, Anagnina, Decima), variando il dimensionamento
di Mistica e Cesano; per quanto concerne lo stralcio dell’insediamento
D5 - Anagnina, veniva indicato “…che l’intera superficie
già prevista dovrà essere oggetto di un nuovo studio in
relazione all’esito della procedura di cui alla L.R. 1/86”:
ciò in quanto non solo le aree previste nel progetto ricadevano
nella parte residua di un più ampio comprensorio la cui
originaria destinazione E1 (secondo il piano regolatore
generale approvato con D.P.R. 16 dicembre 1965) era stata
(in parte) modificata in zona O (ristrutturazione urbanistico
– edilizia), giusta variante al piano regolatore generale
approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 4777
del 3 agosto 1983, per quanto parte delle stesse aree erano
interessate a procedure giurisdizionali relative ad usi
civici.
La Giunta regionale, poi, precisando che, per effetto di
tutte le osservazioni svolte (ivi compresa quella relativa
al ricordato stralcio della previsione dell’insediamento
D5 – Anagnina), “la previsione insediativa del 2° P.E.E.P.
si riduce da 120.200 a 96.30 stanze, corrispondenti al 50,5%
del fabbisogno di edilizia residenziale indicata come detto
dal Comune in 500.000 stanze. Nella misura percentuale suddetta
sono, ovviamente, comprese le 156.000 stanze residuate dal
1° P.E.E.P.”, raccomandava espressamente al Comune di Roma
“di provvedere, con appositi atti formali, alle integrazioni
che si rendessero necessarie per il ripristino della originaria
previsione significando che eventuali nuovi insediamenti
potranno essere individuati, a preferenza, nell’ambito dei
comprensori di espansione (zone E1) di P.R.G. le cui aree
sono state già in parte impegnate dal 2° P.E.E.P. ora esaminato.
Ciò al fine di realizzare il più possibile una uniformità
progettuale ed una interdipendenza funzionale di insediamenti
caratterizzati da omogeneità revisionale di P.R.G.”.
In relazione a tale raccomandazione, oltre che per l’esecuzione
di alcune pronunce giurisdizionali, l’amministrazione comunale,
come si desume dalla relazione tecnica allegata alla ricordata
deliberazione consiliare n. 110 del 4 luglio 1997, ha provveduto
all’adozione di ben nove varianti integrative al II P.E.E.P.,
precedentemente a quella di cui alla delibera controversa,
tutte finalizzate alla sua attuazione, nel rispetto del
dimensionamento approvato dall’organo regionale.
II.2.2 Sulla scorta di tali fondamentali precisazioni in
punto di fatto, la Sezione osserva che anche la delibera
consiliare n. 110 del 4 luglio 1997 e la successiva (contestata)
n. 51 del 2 aprile 1998, devono essere collocate proprio
nell’ambito del complesso procedimento inerente al II P.E.E.P.,
rappresentando, secondo la stessa ratio cui si è ispirato
il predetto II P.E.E.P. (imperniato, come si legge nella
delibera regionale di approvazione, secondo un processo
di elaborazione per livelli successivi), la prima, il momento
programmatico e preparatorio di selezione delle aree, e
la seconda, il momento di scelta definitiva delle aree occorrenti
all’ulteriore realizzazione e completamento della manovra
edilizia contenuta nel predetto II P.E.E.P.: che ciò rappresenti
la caratteristica e la finalità delle predette deliberazioni
è confermato dall’esame della tabella denominata “Sintesi
cronologica delle variazioni quantitative del II P.E.E.P.”
(allegata alla più volte citata delibera consiliare n. 51
del 2 aprile 1998), da cui emerge inconfutabilmente che
l’ammontare delle stanze/abitanti, risultante dell’inserimento
nel II P.E.E.P. dei piani di zona B36 Acilia Saline, B35
Massimina Villa Paradiso, Anagnina 2 e B34 Casale Rosso,
pari a 3490, rientra perfettamente (e ampiamente) nella
necessità residua del P.E.E.P. (pari ancora a 28.295 stanze/abitanti),
secondo il dimensionamento approvato dalla Regione Lazio.
Dalla ulteriore documentazione versata in atti dall’amministrazione
comunale appellante, in particolare dalla delibera della
Giunta comunale n. 53 del 23 marzo 2005, recante proposta
al Consiglio comunale avente ad oggetto “Individuazione
di nuove aree da destinare a programmi di edilizia residenziale
pubblica da sottoporre a sondaggio archeologico ai sensi
dell’art. 2 comma 78 della legge 23 dicembre 1996 n. 662”
e dalla allegata relazione tecnica, emerge, poi, che non
solo che le previsioni contenute nella manovra di edilizia
economica e popolare di cui al II P.E.E.P., così come approvato
dalla giunta regionale, non hanno avuto ancora completa
ed integrale attuazione, per quanto il predetto II P.E.E.P.
è destinato a chiudersi con residuo di 22.414.
II.2.3. Dal coacervo di tali elementi, la Sezione è dell’avviso
che, diversamente da quanto rilevato dai primi giudici,
la X variante integrativa/sostitutiva al II P.E.E.P., di
cui alla delibera consiliare n. 51 del 2 aprile 1998, non
possa essere qualificata come una variante essenziale o
di aggiornamento (che, al contrario, incidendo sul dimensionamento
del piano implica una nuova e aggiornata analisi del fabbisogno
di edilizia economica e popolare, C.d.S., sez. IV, 14 ottobre
1997, n. 1199).
Invero, come si è avuto modo di rilevare, la variante in
esame non ha comportato alcuna modifica dell’originario
dimensionamento del II P.E.E.P., così come approvato dall’organo
regionale, ma si è limitata ad inserire nel quadro generale
della manovra di edilizia economica e popolare già delineata,
le aree (i piani di zona) occorrenti alla sua effettiva
attuazione, sostituendo quelle risultate inadeguate o inutilizzabili,
secondo un procedimento complesso, segnato dalla necessità,
per un verso, di adeguarsi alle raccomandazioni formulate
dall’amministrazione regionale e, per altro verso, di tener
conto delle risorse finanziarie di volta in volta disponibili.
L’attuazione del piano di edilizia economica e popolare
(II P.E.E.P.) è avvenuta quindi secondo una ragionevole
(e per altro non contestabile) tecnica di fase successiva
e progressive, sempre nel rispetto dell’originario dimensionamento:
ciò, poi, è tanto più evidente se si tiene conto che, come
puntualizzato dall’amministrazione comunale di Roma nella
memoria difensiva conclusiva, le aree incluse nel piano
di zona Anagnina 2, di cui alla delibera consiliare n. 51
del 2 aprile 1998, sono addirittura in parte coincidenti
con quelle di cui al progetto D5 – Anagnina di cui alla
originaria previsione del II P.E.E.P. (e stralciate dalla
giunta regionale in sede di approvazione del piano).
Trova, dunque, innumerevole elementi di conferma l’assunto,
sostenuto dall’amministrazione comunale appellante, secondo
cui la X variante integrativa/sotitituva del II P.E.E.P.,
così come correttamente denominata, lungi dall’atteggiarsi
come una modifica sostanziale delle originarie previsioni
del piano, si sia caratterizza proprio (ed esclusivamente)
per la sua natura di atto integrativo di quello (e sostitutivo
nella parte in cui esso non ha potuto trovare attuazione,
nel caso dell’area Anagnina, per lo stralcio dell’originario
progetto da parte dell’organo regionale), essendo rimasto
intatto il dimensionamento e dunque il fabbisogno di edilizia
economica e popolare.
Non sussistono, pertanto, i riscontrati vizi di difetto
di istruttoria, di presupposti e di motivazioni, tutti incentrati,
invero, sulla natura di variante essenziale erroneamente
riconosciuta alla X variante al II P.E.E.P. di cui alla
delibera n. 51 del 2 aprile 1998.
D’altra parte, ad ulteriore confutazione delle conclusioni
cui sono erroneamente pervenuti i primi giudici, la Sezione
non può non rilevare che non sarebbe neppure logico, razionale
e/o ragionevole ritenere che in occasione di tali interventi,
per loro stessa natura attuativi del piano approvato, dovesse
procedere al rilevamento ed alla stima del nuovo fabbisogno,
aggiornando i dati della popolazione e prendendo a riferimento
un nuovo arco temporale: in questo modo, infatti, si sarebbe
dato luogo ad un nuovo P.E.E.P. ovvero ad un aggiornamento
di quello vigente; del resto la necessità di porre a fondamento
dei predetti interventi una rinnovata istruttoria in ordine
alle sopravvenute (nel corso di attuazione dello stesso
piano) eventuali modificazione dei dati della popolazione
e del relativo nuovo fabbisogno edilizia (che si assume
dalle società ricorrenti in primo grado essere minore) si
svilirebbe la stessa previsione legislativa della durata
(ventennale) del piano per l’edilizia economica e popolare
e la sua funzione di atto di programmazione, costringendo
le amministrazioni comunali ad interventi episodi, casuali,
privi di qualsiasi disegno omogeneo e quindi dettati da
mere circostanze contingenti ed emotive (di per sé stesse,
quindi, inadatte ed inadeguate al perseguimento dell’interesse
pubblico).
Sono, pertanto, fondati i motivi di appello in esame proposti
dalla Comune di Roma (NRG. 2381/04) e dalle società cooperative
edilizie a responsabilità limitata Romagnosi, Linea Nuova,
Sagittario 80, Lago di Bolsena, Verde Colle, Uniter e dalle
società GO.SU. S.p.A., S.A.I.S.E.B. – Società per Azioni
Italiana Strade Edilizie Bonifiche per azioni, C.O.M.E.S.
– Costruzione e Manutenzione Edilizie e Stradali a r.l.,
C.E.P. Costruzioni Edilizie Polifunzionali p.a., SOGELA
Costruzioni a r.l. e Consorzio Cooperative Costruzioni (NRG.
2416/04): ciò comporta l’annullamento della impugnata sentenza.
II.2.4. La Sezione deve a questo punto, per completezza,
farsi carico dell’esame del terzo e del quarto motivo del
ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (assorbiti
dalla decisione di primecure in virtù dell’accoglimento
del secondo motivo di doglianza), atteso che nelle memoria
difensiva in data 14 maggio 2004 le originarie ricorrenti
ne fanno espresso (anche se equivoco) richiamo (non potendo,
per converso, delibarsi il primo motivo di ricorso che,
in quanto espressamente respinto, doveva essere proposto
nella forma dell’appello, anche incidentale).
Entrambi i motivi sono privi di fondamento.
Quanto alla asserita insufficienza della previsione finanziaria
occorrente per l’attuazione del piano di zona Anagnina 2
(terzo motivo del ricorso introduttivo), è sufficiente osservare
che le relative doglianze sono generiche, apodittiche e
prive di qualsiasi indizio probatorio, limitandosi a definire
“fuori della realtà” le indennità di espropriazione così
determinabili, sulla base di evidenti convinzioni e considerazioni
di carattere esclusivamente soggettivo; d’altra parte, non
può non rilevarsi che la presunta inadeguata determinazione
o indicazione della indennità di espropriazione non può
costituire vizio di legittima del decreto di espropriazione
o del provvedimento che dichiara la pubblicità utilità di
un’opera, nonché la indifferibilità ed urgenza dei relativi
lavori.
Ugualmente infondata è la censura, sollevata con il quarto
motivo del ricorso di primo grado, in ordine alla asserita
illegittimità della utilizzazione della speciale procedura
di cui all’articolo 3 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115, convertito
con modificazioni dalla legge 27 giugno 1974, n. 247, per
la localizzazione degli interventi nell’ambito del piano
di zona Anagnina 2 le cui aree sarebbero state tutte riservate
alla cessione in proprietà, in quanto, secondo le società
ricorrenti, violando microscopicamente le disposizioni contenute
nell’articolo 3, comma 63, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e dell’articolo 7, comma 4, della legge 30 aprile
1999, n. 136, non sarebbe stata fatta la necessaria verifica
delle aree per le quali era possibile l’esercizio della
prelazione di legge.
Invero, prescindendo da ogni questione circa l’interesse
delle società ricorrenti a sollevare una tale censura, è
sufficiente rilevare che l’amministrazione comunale di Roma
nelle delibere consiliari n. 110 del 4 luglio 1997 e n.
51 del 2 aprile 1998 non ha compiuto alcuna scelta circa
l’assegnazione in proprietà o in diritto di superficie delle
aree incluse nei nuovi piani di zona, limitandosi, al punto
2, lett. A, della prima ricordata deliberazione, a “confermare,
anche alla luce delle modifiche all’art. 35 della legge
865/71, introdotte dalla legge di accompagnamento alla Finanziaria
1997, la scelta della quota del 20% delle volumetrie da
cedere in proprietà all’interno del piano delle zone con
priorità ai proprietari (cooperative, imprese, singoli espropriati)”.
A tale indirizzo, programmatico, ha fatto seguito la delibera
consiliare n. 19 del 2 marzo 1999, con cui sono stati effettivamente
stabiliti i “criteri per l’assegnazione in diritto di superficie
di aree destinate ad interventi di edilizia residenziale
pubblica”, con la individuazione di una serie di procedure
per addivenire alla cessione in proprietà di aree ai sensi
dell’articolo 35, comma 11, della legge n. 865 del 1971,
dell’articolo 46 della legge n. 457 del 1978 e dell’articolo
3, comma 63, della legge n. 662 del 1996, cui è stata data
attuazione con la successiva deliberazione n. 852 del 28
luglio 2000.
D’altra parte, ad avviso della Sezione, occorre tenere ben
distinta la procedura di approvazione del piano di zona
ovvero, come nel caso di specie, la sostituzione di aree
all’interno del piano di edilizia economica e popolare,
con quella relativa all’assegnazione delle aree in superficie
o in diritto di proprietà.
II.2.5. L’accoglimento nel merito degli esaminati motivi
di appello esclude qualsiasi rilevanza del secondo motivo
di gravame sollevato nel ricorso NRG. 2416/04, circa il
vizio della sentenza impugnata per non aver tenuto conto
della omessa riunione, disposta già in sede interlocutoria,
con il ricorso proposto dal Fallimento della Società Cooperativa
Consorzio Edilizie Anagnina ’73; ciò senza contare che in
questa sede la Sezione ha comunque disposto la riunione
(par. I) degli appelli proposti avverso la sentenze n. 357
e 358 del 18 gennaio 2004 del Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio (sez. II).
II.2.6. In conclusione, in conseguenza dell’accoglimento
degli esaminati motivi di appelli, la sentenza n. 358 del
18 gennaio 2004 del Tribunale amministrativo regionale per
il Lazio, sez. II, deve essere riformata e, per l’effetto,
deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado
dalle società I.G.I. S.r.l., Immobiliare e Gestione Investimenti
S.r.l., e SIFIN s.r.l. – Società Immobiliare Finanziaria
a r.l.
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III. Si può ora procedere all’esame degli
altri due ricorsi in appello ricorsi in appello proposti
rispettivamente dalle società cooperative a responsabilità
limitata Romagnoli, Linea Nuova, Sagittario 80, Lago di
Bolsena, Verde Colle, Uniter, nonché le società GO.SU. S.p.A..,
S.A.I.S.E.B. – Società per Azioni Italiana Strade Edilizia
Bonifiche S.p.A.; C.O.M.E.S. Costruzioni e Manutenzioni
Edili e Strade a r.l., C.E.P. – Costruzioni Edilizie Polifunzionali,
SOGELA Costruzioni a r.l. e Consorzio Cooperative Costruzioni
(NRG. 2417/04) e dal Comune di Roma (NRG. 2476/04), entrambi
avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio, sez. II, n. 357 del 18 gennaio 2004 che, accogliendo
il primo dei motivi aggiunti proposti dal Fallimento della
società Cooperativa a r.l. “Consorzio Cooperative Edilizie
Anagnina ‘73”, ha anch’essa annullato la delibera consiliare
n. 51 del 2 aprile 1998, sul presupposto della natura essenziale
della X variante integrativa/sostitutiva adottata con la
delibera stessa.
III.1. La Sezione osserva, al riguardo, che, poiché il terzo
ed il quarto motivo del gravame proposto dalle le società
cooperative a responsabilità limitata Romagnoli, Linea Nuova,
Sagittario 80, Lago di Bolsena, Verde Colle, Uniter, nonché
le società GO.SU. S.p.A.., S.A.I.S.E.B. – Società per Azioni
Italiana Strade Edilizia Bonifiche S.p.A.; C.O.M.E.S. Costruzioni
e Manutenzioni Edili e Strade a r.l., C.E.P. – Costruzioni
Edilizie Polifunzionali, SOGELA Costruzioni a r.l. e Consorzio
Cooperative Costruzioni, così come i motivi di appello dell’amministrazione
comunale di Roma, sono sostanzialmente identici a quelli
già esaminati per i ricorsi NRG. 2381/04 e 2416/04, è sufficiente
richiamare le articolate considerazioni sopra svolte nei
paragrafi II.2.1., II.2.2. e II.2.3., alla stregua dei quali
gli appelli devono essere accolti, con consequenziale annullamento
della impugnata sentenza (potendo così soprassedersi dall’esame
dei primi due motivi dell’appello proposto dalle le società
cooperative a responsabilità limitata Romagnoli, Linea Nuova,
Sagittario 80, Lago di Bolsena, Verde Colle, Uniter, nonché
le società GO.SU. S.p.A.., S.A.I.S.E.B. – Società per Azioni
Italiana Strade Edilizia Bonifiche S.p.A.; C.O.M.E.S. Costruzioni
e Manutenzioni Edili e Strade a r.l., C.E.P. – Costruzioni
Edilizie Polifunzionali, SOGELA Costruzioni a r.l. e Consorzio
Cooperative Costruzioni, incentrati sulla dedotta erroneità
della sentenza impugnata nella parte in cui erano state
respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo
del giudizio, riproponendole).
III.2. Devono essere esaminati i tre motivi degli appelli
incidentali proposti, in entrambi i ricorsi in esame, dal
Fallimento della Società Cooperativa “Consorzio Cooperative
Edilizie Anagnina ‘73”, con cui sono stati sostanzialmente
riproposti i tre motivi del ricorso introduttivo del giudizio
di primo grado espressamente respinti, in quanto infondati,
dai primi giudici.
Nessuno di tali motivi è meritevole di accoglimento.
Quanto al presunto vizio di mancata comunicazione dell’avvio
del procedimento, appuntato nei confronti del decreto di
occupazione di urgenza, è sufficiente ricordare il consolidato
indirizzo giurisprudenziale (ex multis, C.d.S., sez. IV,
27 ottobre 2003, n. 6631; 14 aprile 2003, n. 1040) secondo
cui il decreto di occupazione di urgenza è atto di mera
attuazione del provvedimento dichiarativo della pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, così che
le garanzia procedimentale relative alla partecipazione
possono essere appuntate solo verso quest’ultimo; sennonché
nel caso di specie, poiché l’atto che viene in questione
è un atto di pianificazione (escluso dall’applicazione della
legge 7 agosto 1990, n. 241) le censure ammissibili potevano
riguardare il mancato rispetto delle relative forme di pubblicità,
censure che – invece – sono del tutto mancate (ciò senza
contare che l’amministrazione comunale di Roma ha specificamente
dedotto, senza alcuna contestazione sul punto, di aver dato
puntuale applicazione a tutte le disposizioni normative
al riguardo).
D’altra parte, come puntualmente rilevato dai primi giudici,
senza che sul punto l’appellante incidentale abbia svolto
alcuna osservazione, la censura di violazione dell’articolo
7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non può considerarsi
estesa anche al procedimento di localizzazione, non essendo
stato in tal senso precisato nel ricorso introduttivo del
giudizio ed inammissibile essendo al riguardo il richiamo
operato solo nella memoria conclusiva del giudizio di primo
grado.
Quanto alla dedotta violazione della normativa in materia
di impatto ambientale, non vi è ragione di discostarsi dalle
condivisibile conclusioni cui sul punto sono pervenuti i
primi giudici, secondo cui, anche ad ammettere che la localizzazione
contestata potesse farsi rientrare tra i “progetti di sviluppo
urbano” (circostanza che l’amministrazione comunale contesta
e che d’altra parte non è stata neppure opportunamente provata
dall’appellante incidentale), non sussisterebbe l’obbligo
per l’amministrazione comunale di avviare (facoltativamente)
il procedimento di valutazione di impatto ambientale, trattandosi
di progetto di estensione inferiore a 40 ettari.
E’ appena il caso di osservare che l’appellante incidentale,
evidentemente consapevole della infondatezza della censura
proposta, nell’ultima memoria difensiva modifica o quanto
meno chiarisce l’ambito della censura stessa, rilevando
che l’amministrazione comunale avrebbe inammissibilmente
frazionato l’intervento per sottrarlo alla procedura di
impatto ambientale; in tal modo, tuttavia, ad avviso della
Sezione, viene inammissibilmente introdotto un diverso profilo
di censura (eccesso di potere per sviamento e travisamento),
senza minimamente sforzarsi di dare prova, anche a livello
indiziario, della riconducibilità dell’intervento in esame
alla categoria dei “progetti di sviluppo urbano”.
Quanto all’ultimo motivo di censura, indipendentemente da
ogni questioni circa l’interesse, è sufficiente richiamare
le considerazioni svolte al paragrafo II.2.4..
Gli appelli incidentali devono essere pertanto respinti.
III.3. Restano da esaminare, per completezza, i motivi proposti
in primo grado dal Fallimento della Società Cooperativa
“Consorzio Cooperative Edilizie Anagnina ‘73” con il ricorso
per motivi aggiunti, assorbiti dalla impugnata decisione.
Anch’essi devono essere respinti.
Innanzitutto, come del resto correttamente rilevato dall’amministrazione
comunale di Roma, non è stata evocata in giudizio in prime
cure la Regione Lazio, così che ogni censura direttamente
involgente tale ente (con particolare riguardo a presunti
vizi del finanziamento pubblico dell’intervento oggetto
di controversia) non può neppure essere presa in considerazione.
In ordine alla censura relativa alle modalità di esecuzione
delle opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri,
oltre all’evidente difetto di interesse, stante la mancata
qualità di impresa della appellante incidentale, si osserva
che l’amministrazione comunale ha precisato che le imprese
effettivamente operanti in tale campo possiedono i requisiti
di cui agli articoli 17, 18, 30 e 31 del D.P.R. 25 gennaio
2000, n. 34, senza che sul tale punto sia stata fatta alcuna
contestazione.
Generica, apodittica e priva di qualsiasi supporto probatorio
è la censura relativa alla violazione di presunte disposizioni
del Piano stralcio adottato dall’autorità di bacino del
Tevere con riferimento alle aree inserite nel piano di zona
Anagnaina II, non essendo stata provata l’esistenza di misure
di salvaguardia idonee ad inibire l’adozione di provvedimenti
pianificatori da parte dell’amministrazione comunale.
La censura relativa all’asserito sovradimensionamento degli
standards urbanistici rispetto a quelli minimi previsti
dal D.M. n. 1444 del 1968 è anch’essa infondata, atteso
che non solo tale sovradimensionamento non può costituire
da solo motivo di illegittimità, rientrando tale scelta
nell’ambito del potere discrezionale dell’amministrazione
comunale (C.d.S., sez. IV, 23 marzo 2000, n. 1561), per
quanto esso comporta eventualmente soltanto una più incisiva
e singolare motivazione nell’ipotesi in cui vengano lesi
particolari situazioni di interesse qualificato (derivante
per esempio da convenzioni di lottizzazione o da accordi
di diritto privato dell’amministrazione, C.d.S., sez. IV,
7 luglio 1981, n. 542; 10 dicembre 2003, n. 8146), circostanze
che, in ogni caso, non si rinvengono nel caso di specie.
Del tutto contraddittoria, oltre che oscura ed equivoca,
è la censura in esame con riferimento alla presunta mancata
considerazione ai fini del calcolo degli standards della
cubatura di due casali insistenti sulle aree di cui al piano
di zona Anagnina II: ad avviso della Sezione è decisiva,
ai fini del rigetto della stessa, la considerazione dello
stesso (ingiustamente) contestato sovradimensionamento degli
standard, così che, in ogni caso, sarebbe irrilevante anche
la pretesa loro omessa considerazione.
Non costituisce motivo di illegittimità dei provvedimenti
contestati la asserita insufficienza delle previsioni finanziarie
destinate al pagamento delle indennità espropriative: al
riguardo si rimanda a quanto già osservato al paragrafo
II.2.4.
Infine, non può non rilevarsi che il quarto comma dell’articolo
35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, prevede che sulle
aree comprese nei piani di zona “il comune o il consorzio
concede il diritto di superficie per la costruzione di case
di tipo economico o popolare e dei relativi servizi urbani
e sociale”, cosa che rende del tutto gratuite ed infondate
(oltre che generiche e comunque di non facile comprensione)
le censure volte a contestare la legittimità dei provvedimenti
impugnati sull’asserito presupposto che le aree del piano
di zona dovrebbero essere finalizzate esclusivamente alle
abitazioni popolari, con esclusione delle cubatura non residenziali.
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IV. In conclusione, previa riunione, gli
appelli in esami devono essere accolti e, per l’effetto,
in riforma delle sentenze n. 357 e n. 358 del 18 gennaio
2004 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
sez. II, devono essere respinti i ricorsi proposti in primo
grado dalle Società I.G.I. – Immobiliare e Gestioni Investimenti
– S.r.l. e da S.I.F.I.N S.r.l. – Società Immobiliare Finanziaria,
nonché dal Fallimento Consorzio Cooperative Edilizie Anagnina
‘73; devono essere respinti gli appelli incidentali proposti
da quest’ultimo nei ricorsi NRG. 2417/04 e 2476/04.
La complessità delle questioni trattate giustifica la integrale
compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
sezione Quarta, definitivamente pronunciando sugli appelli
proposti rispettivamente dal Comune di Roma (NRG. 2381/04)
e dalle Società Cooperative Edilizie a r.l. Romagnoli, Linea
Nuova, Sagittario 80, Lago di Bolsena, Verde Colle, Uniter
e dalle società GO.SU. S.p.A., SA.I.S.E.B. – Società per
azioni Italiana Strade Edilizia Bonifiche per azioni, C.O.M.E.S.,
Costruzioni e Manutenzioni Edilizie e Stradali a r.l., C.E.P.
– Costrzioni Edilizie Polifunzionali p.a., SOGELA Costruzioni
r.l. e Consorzio Cooperative Costruzioni (NRG. 2416/04)
avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio, sez. II, n. 358 del 18 gennaio 2004, nonché
dalle Società Cooperative Edilizie a r.l. Romagnoli, Linea
Nuova, Sagittario 80, Lago di Bolsena, Verde Colle, Uniter
e dalle società GO.SU. S.p.A., SA.I.S.E.B. – Società per
azioni Italiana Strade Edilizia Bonifiche per azioni, C.O.M.E.S.,
Costruzioni e Manutenzioni Edilizie e Stradali a r.l., C.E.P.
– Costrzioni Edilizie Polifunzionali p.a., SOGELA Costruzioni
r.l. e Consorzio Cooperative Costruzioni (NRG. 2417/04)
e dal Comune di Roma (NRG. 2476/04), nonché sugli appelli
incidentali spiegati in questi ultimi due ricorsi dal Fallimento
della società cooperativa a r.l. “Consorzio Cooperative
Edilizie Anagnina ‘73” avverso la sentenza del Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sez. II, n. 357 del
18 gennaio 2004, così provvede:
- Riunisce tutti gli appelli;
- Accoglie gli appelli principali proposti dal Comune di
Roma (NRG. 2381/04 e 2476/04) e dalle società cooperative
Romagnoli ed altre (NRG. 2416/04 e 2417/04) e l’appello
incidentale proposto dal Fallimento Consorzio Cooperative
Edilizie Anagnina ‘73 (in entrambi i ricorsi) e, per l’effetto,
in riforma delle impugnate sentenze respinge i ricorsi proposti
in primo grado da Società I.G.I. – Immobiliare e Gestioni
Investimenti – S.r.l. e da S.I.F.I.N S.r.l. – Società Immobiliare
Finanziaria, nonché dal Fallimento Consorzio Cooperative
Edilizie Anagnina ‘73;
- Compensa interamente tra le parti le spese del presente
grado di giudizio.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 31 maggio 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
– Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:
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VENTURINI LUCIO - Presidente
RULLI DEDI MARINELLA - Consigliere
POLI VITO - Consigliere
SALTELLI CARLO - Consigliere est.
DE FELICE SERGIO - Consigliere
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