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| n. 12-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 13 dicembre 2005 n.
7045
Pres. Carboni, est. Corradino
Comune di Torino (Avv.ti M.A. Caldo, M. Li Volti, G. Barruti)
c. Valsania (Avv.ti M. Siniscalco e G. Romanelli) |
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Impiego pubblico e privato – Infermità da
causa di servizio – Termine semestrale per la denuncia dell’evento
dannoso – Decorrenza – Consapevolezza della dipendenza del
danno da causa di servizio
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In tema di infermità connessa a causa di
servizio, il termine semestrale per la denuncia all’Amministrazione
dell’evento dannoso, di cui all’art. 36 D.P.R. n. 686/1957,
ai fini del riconoscimento del beneficio dell’equo indennizzo,
inizia a decorrere dal momento in cui il dipendente ha acquisito
la consapevolezza che il danno all’integrità fisica è derivato
da fatti connessi a causa di servizio, non essendo sufficiente
la mera percezione dello stato di malattia.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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Sul ricorso n.r.g. n. 477/1997 proposto dal
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Comune di Torino, in persona del Sindaco
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria
Antonietta Caldo, Mariamichaela Li Volti dell’Avvocatura
Comunale di Torino e dell’avv. Giuliano Berruti ed elettivamente
domiciliato in Roma, presso lo studio di quest’ultimo, Via
Bocca dei Leoni n. 78,
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CONTRO
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il sig. Valsania Giuseppe, rappresentato
e difeso dagli Avv.ti Prof.ri Marco Siniscalco e Gustavo
Romanelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio
di quest’ultimo, in Roma, Via Cosseria n. 5;
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PER L'ANNULLAMENTO
Della sentenza resa dal tribunale amministrativo regionale
per il Piemonte, II^ Sezione, n. 598/96, pubblicata in data
11 novembre 1996.
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Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. Giuseppe
Valsania;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino;
Uditi alla pubblica udienza del 21.12.2004 gli avvocati
G. Berruti e G. Romanelli per delega, quest’ultimo, dell’avvocato
G. Romanelli come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con sentenza n. 598 dell’11 novembre 1996,
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione
II^, ha accolto il ricorso con il quale il sig. Giuseppe
Valsania chiedeva l’annullamento della deliberazione della
Giunta Comunale di Torino n. 8343 del 26 ottobre 1993, nella
parte in cui aveva negato il diritto del ricorrente ad ottenere
il beneficio dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese
di cura ed assegni previsti; della nota n. 11989 del 25
novembre 1993 del Comune di Torino di comunicazione dell’esito
negativo della pratica; del giudizio reso dalla commissione
medico ospedaliera dell’Ospedale Militare “A. Ribera” di
Torino nella parte in cui si afferma che l’istanza è stata
presentata oltre i termini prescritti; nonché il riconoscimento
della concessione dell’equo indennizzo nella misura e con
le modalità stabilite dalla vigente legislazione.
Avverso la predetta ha decisione proposto rituale appello
il Comune di Torino, deducendo l’erroneità della sentenza.
Si è costituito, per resistere all’appello, il sig. Giuseppe
Valsania.
Con memorie depositate in vista dell'udienza le parti hanno
insistito nelle proprie conclusioni.
Alla pubblica udienza del 21.12.2004 la causa è stata chiamata
e trattenuta per la decisione, come da verbale.
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DIRITTO
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1. Il Comune di Torino, mediante l’appello
in esame, intende censurare la sentenza di primo grado che
ha ritenuto illegittimo il provvedimento con cui il medesimo
ente locale ha negato al sig. Giuseppe Valsania il beneficio
dell’equo indennizzo. L’appellante osserva di non aver adottato
un provvedimento anticipatorio dell’istanza del ricorrente,
volta solo ad ottenere il riconoscimento di infermità da
causa di servizio, sostenendo che quando l’impiegato, avendo
lasciato decorrere i termini di decadenza, chiede solo detto
riconoscimento con l’intendimento successivo di domandare
poi l’equo indennizzo, l’Amministrazione può, “per saltum”,
rigettare la richiesta di quest’ultimo. Ciò sulla base del
decisivo rilievo che, contrariamente a quanto stabilito
dal T.A.R., era già scaduto il termine semestrale per la
proposizione della domanda di equo indennizzo.
La censura è infondata.
L’art. 36 del d.P.R. 03.05.1957, n. 686, stabilisce che
“l’impiegato che abbia contratto infermità per farne accertare
l’eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro
sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso,
presentare domanda scritta all’amministrazione dalla quale
direttamente dipende, indicando specificamente la natura
dell’infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause
che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità
fisica”. Pertanto, se in presenza di taluni eventi connessi
al servizio la loro incidenza sull’integrità fisica è di
immediata percezione da parte del pubblico dipendente -
come nei casi di traumatismo avvenuto in servizio ed in
dipendenza delle mansioni esercitate, degli infortuni c.d.
“in itinere”, delle malattie c.d. professionali ordinariamente
indotte dall’adibizione a specifiche lavorazioni o dall’impiego
in compiti notoriamente usuranti - non sempre alla percezione
dello stato di malattia e di disagio fisico si riconnette
la consapevolezza del nesso eziologico fra l’infermità e
la prestazione lavorativa resa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI,
15 marzo 2004, n. 1310).
Tale ultimo elemento di carattere soggettivo non è, invero,
irrilevante ai fini del decorso del termine semestrale per
la denunzia all’Amministrazione dell’evento dannoso, perché
il già riportato art. 36, primo comma, del d.P.R. n. 686/1957
pone a carico del pubblico dipendente, in sede di presentazione
della domanda di riconoscimento della dipendenza della malattia
dal servizio, lo specifico onere di indicare “le circostanze
che vi concorsero e le cause che la produssero,” aspetti
che, come in precedenza esposto, in presenza di talune patologie,
non emergono immediatamente.
La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare
che il termine di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 686/1957
inizia a decorrere dal momento in cui il dipendente abbia
acquisito la consapevolezza che il danno all’integrità fisica
è derivato da fatti inerenti al servizio, non essendo sufficiente
la mera percezione dello stato di malattia, ma l’acquisita
coscienza della sua gravità e della sua possibile dipendenza
da causa di servizio; con ciò valorizzando il momento della
percezione intellettiva della malattia in connessione con
le sue cause invalidanti (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14
aprile 1999, n. 435; Sez. IV 20 luglio 1998, n. 1096).
Più specificamente, è consolidato il principio per cui il
termine iniziale per la presentazione della domanda di riconoscimento
va individuato con riferimento non tanto ad un dato della
realtà oggettivamente noto o conoscibile come è l'infermità
in sé considerata, quanto a un rapporto fra l'infermità
stessa e il soggetto portatore; principio che privilegiando
l'aspetto conoscitivo di quest'ultimo, rispetto al quale
vengono in evidenza la conoscenza della natura della malattia,
delle cause che vi concorsero e delle cause che la produssero,
così da fornire al dipendente la percezione, in concreto,
della gravità del male (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 marzo
2004, n. 1474; Cons. Stato, Sez. VI, 9 maggio 2000 n. 2678).
Applicando i su riferiti criteri è agevole rilevare che
solo a seguito dei completi accertamenti postoperatori presso
la Divisione di Cardiochirurgia dell’Ospedale Molinette
di Torino cui il sig. Valsania si è sottoposto in data 17
ottobre 1991 quest’ultimo, anche in considerazione del miglioramento
del proprio stato di salute, ha avuto completa coscienza
della patologia da cui era afflitto, delle sue conseguenze
invalidanti e della riconducibilità eziologia al servizio
reso. Ne consegue, essendo stata l’istanza per il riconoscimento
della dipendenza dell’infermità da causa di servizio presentata
in data 10 aprile 1992, il rispetto del termine di sei mesi
previsto dalla normativa.
D’altra parte, poiché le infermità possono essere conseguenza
del normale atteggiarsi della vita quotidiana, cioè di patologie
non collegabili alla prestazione del servizio, la mera consapevolezza
di essere affetto da una patologia non comporta per il dipendente
l'onere di proporre la domanda nel termine semestrale, per
un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, sarebbe contrario
alla logica il ritenere che il dipendente, appena abbia
contratto una malattia, debba proporre la domanda di accertamento
della causa di servizio: l'Amministrazione sarebbe esposta
a una serie di domande di accertamento, basate sulla mera
insorgenza della malattia, senza alcun collegamento con
la necessaria dipendenza di quest’ultima da causa di servizio.
In secondo luogo, va considerato che il primo comma dell'art.
36 del D.P.R. n. 686 del 1957 dispone che il termine semestrale
decorre non dalla mera conoscenza della infermità, bensì
della consapevolezza della dipendenza di essa da causa di
servizio: e ciò proprio per evitare la proliferazione di
procedimenti amministrativi palesemente infondati o basati
sulla mera verificazione di una malattia ascrivibile ad
eventi della vita quotidiana o comunque non riferibili al
lavoro prestato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 giugno 2004,
n. 3720).
Tale interpretazione del citato art. 36, primo comma, consente
ad un tempo al dipendente pubblico di poter formulare domande
ponderate e non basate sulla mera comparsa di una malattia
ed all'Amministrazione di iniziare i relativi procedimenti
di accertamento solo in presenza di una serie di elementi
che evidenziano la non manifesta infondatezza della domanda.
Diversamente opinando, per qualsiasi infermità i pubblici
dipendenti avrebbero l'onere di proporre la domanda di accertamento,
per evitare successive preclusioni; il che, come si è osservato,
non gioverebbe certamente all'efficienza della azione amministrativa
(cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 giugno 2004, cit.).
Va, infine, osservato che il giudice di primo grado ha esattamente
riscontrato anche il difetto di motivazione del provvedimento
di diniego dell’equo indennizzo, in quanto l’Amministrazione
non ha adeguatamente fornito le giustificazioni in ordine
alla rilevata tardività della domanda, né ha in alcun modo
indicato in quale momento il dipendente avrebbe già dovuto
acquisire tutti gli elementi conoscitivi dell’infermità
necessari per la proposizione dell’istanza.
2. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso
in appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione V) rigetta l’appello in epigrafe.
Condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese processuali
in favore del sig. Giuseppe Valsania, che liquida in euro
1.000.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede
del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 21.12.2004
con l'intervento dei sigg.ri
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Raffaele Carboni - Presidente,
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia - Consigliere,
Aniello Cerreto - Consigliere,
Nicolina Pullano - Consigliere,
Michele Corradino - Consigliere estensore
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