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n. 12-2005 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 5 dicembre 2005 n. 6942
Pres. Varrone, est. Balucani
Ministero dell’Interno (Avvocatura Generale dello Stato, Avv. Ventrella) c. Rappresentanza Sindacale di Base dei Lavoratori della Protezione Civile di Torino (n.c.)


1- Pubblico impiego – Servizi pubblici essenziali – Non ottemperanza al provvedimento che differisce lo sciopero – Irrogazione di sanzione disciplinare congiunta a sanzione pecuniaria ex art. 9 L. 146/90 – Costituisce condotta anti-sindacale

 

2- Pubblico impiego – Servizi pubblici essenziali – Irrogazione di sanzione disciplinare congiunta a sanzione pecuniaria – Lesione dell’esercizio delle libertà sindacali – Sussiste - Legittimazione attiva delle Organizzazioni Sindacali – Sussiste

 

3- Impiego pubblico e privato – Condotta anti-sindacale – Configurabilità - Specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro – Non necessario

 

4- Impiego pubblico e privato - Servizi pubblici essenziali – Ordinanza di differimento dello sciopero – Inottemperanza - Sanzione prevista dall’art. 9 L. 146/1990 – Cumulabilità con sanzioni disciplinari – Non sussiste

1- L’irrogazione di una sanzione disciplinare, congiuntamente alla sanzione pecuniaria di cui all’art. 9 L. 146/1990, nei confronti dei vigili del fuoco che non hanno ottemperato al provvedimento che differiva lo sciopero proclamato dalle OO.SS., costituisce condotta anti-sindacale dell’Amministrazione.

 

2- L’irrogazione di una sanzione aggiuntiva non prevista dall’ordinamento per l’inosservanza di limiti e condizioni posti all’esercizio del diritto di sciopero, costituisce atto idoneo a ledere o impedire l’esercizio delle libertà sindacale, radicando, pertanto, la legittimazione attiva delle OO.SS.

 

3- Per integrare gli estremi della condotta anti-sindacale è sufficiente la oggettiva lesione degli interessi collettivi di cui sono portatrici le OO. SS., non essendo necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro.

 

4- La sanzione prevista dall’art 9 L. 146/1990 per il caso in cui il lavoratore, pur in presenza di un’ordinanza di differimento, abbia garantito solo i servizi minimi essenziali e non già quelli ordinari, non è cumulabile con le sanzioni generalmente previste per comportamenti disciplinarmente rilevanti del pubblico dipendente, poiché le limitazioni al diritto di sciopero nell’ambito dei servizi pubblici essenziali non possono che essere quelle tassativamente contemplate nella normativa di riferimento.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello proposto dal

 

Ministero dell’Interno, in persona del Ministero p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

 

contro

 

la Rappresentanza Sindacale di Base dei Lavoratori della Protezione Civile di Torino, in persona del rappresentante provinciale p.t., non costituita in giudizio;

 

per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Sez. I, 6 agosto 1997, n. 594;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 24 giugno 2005 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Udito l’avv. dello Stato Ventrella;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con ordinanza 2.8.1995 – che ha formato oggetto di separato ricorso al TAR Lazio – il Ministero dell’Interno differiva a date successive al 5.9.1995 le azioni di sciopero presso le sedi aeroportuali proclamate per i giorni 4, 7 e 9 agosto 1995 dal sindacato di categoria R.S.B. dei Vigili del Fuoco; e nei confronti di coloro che non avevano prestato ottemperanza alla predetta ordinanza veniva irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 9 L. n. 146/1990 e veniva inoltre avviato un procedimento disciplinare in base al T.U. n. 3/1957 (art. 80), conclusosi con la sanzione disciplinare della multa per un importo pari a quattro ore di retribuzione.
Avverso i decreti ministeriali con i quali veniva disposta la sanzione disciplinare nei confronti di taluni vigili in servizio presso il Comando provinciale di Torino la Rappresentanza Sindacale di Base proponeva ricorso al TAR Piemonte ai sensi dell’art. 28 L. n. 300/1970 (come modificato da art. 6 L. n. 146/1990) denunciando l’antisindacalità del comportamento tenuto dall’Amministrazione degli Interni.
Con decreto n. 602 in data 7 maggio 1997 il TAR adito, ritenuta la violazione degli artt. 4 e 9 L. n. 146/1990, accoglieva il ricorso dichiarando la antisindacalità del comportamento tenuto dall’Amministrazione e ordinava la rimozione degli effetti dei decreti impugnati.
Con successiva sentenza n. 594 del 6 agosto 1997 lo stesso TAR respingeva la opposizione al decreto proposta dal Ministero dell’Interno, ritenendo infondati i motivi di gravame con i quali l’Amministrazione aveva dedotto:
- che i decreti impugnati non concretavano una lesione dell’interesse sindacale in difetto dell’elemento soggettivo consistente nella intenzione di frustare la libertà e l’attività sindacale;
- che le sanzioni disciplinari di cui ai decreti impugnati erano cumulabili con l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 9 L. n. 146.
Nei riguardi di detta pronuncia il Ministero dell’Interno ha interposto appello eccependo in via preliminare la inammissibilità del ricorso ex art. 28 L. n. 300/1970 ed il difetto di legittimazione attiva della Organizzazione Sindacale ricorrente nell’assunto che, nella fattispecie, non sarebbe configurabile una attività antisindacale da parte dell’Amministrazione. Ha poi censurato la pronuncia di primo grado sostenendo:
- che la duplicità delle sanzioni inflitte (pecuniaria e disciplinare) è pienamente legittima;
- e che ai fini di qualificare la condotta come antisindacale occorre la presenza dell’elemento soggettivo.

 

DIRITTO

 

Con la sentenza appellata il TAR Piemonte ha respinto la opposizione proposta dall’Amministrazione dell’Interno avverso il decreto con il quale lo stesso TAR aveva riconosciuto il comportamento antisindacale dell’Amministrazione per avere questa irrogato una sanzione disciplinare (congiuntamente alla sanzione pecuniaria di cui all’art. 9 L. n. 146/1990) nei confronti dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Torino, i quali non avevano ottemperato al provvedimento che differiva ad altra data lo sciopero proclamato dalle OO.SS..
Preliminarmente debbono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevate dall’Amministrazione appellata nella considerazione che i provvedimenti sanzionatori in questione non configurerebbero anche un comportamento antisindacale, ragion per cui non ricorrerebbe il carattere della plurioffensività che legittima l’Organizzazione sindacale alla speciale impugnativa giudiziale prevista dall’art. 6 L. n. 146/1990.
Come ha osservato questo Consiglio in una recente pronuncia (Cons. St. IV 2 novembre 2004, n. 7064), affinché un procedimento amministrativo riguardante un pubblico dipendente possa essere considerato lesivo dagli interessi collettivi alla cui tutela è preposta l’attività del Sindacato, è necessario – ed anche sufficiente – che il medesimo sia oggettivamente idoneo a ledere o ad impedire l’esercizio delle attività e delle libertà sindacali, ovvero il diritto di sciopero.
Una lesività siffatta deve ritenersi certamente sussistente laddove l’Amministrazione abbia irrogato una sanzione aggiuntiva non prevista dall’ordinamento per l’inosservanza di limiti e condizioni posti al diritto di sciopero (nella specie: per la inosservanza del provvedimento che ne differiva ad altra data la celebrazione).
Non può pertanto negarsi che le OO.SS. ricorrenti fossero legittimate nella fattispecie alla proposizione dello speciale rimedio volto a far dichiarare l’attività antisindacale dell’Amministrazione.
Occorre aggiungere, in linea con quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. civ., Sez. Un., 12 giugno 1997, n. 5295) che per integrare gli estremi della condotta antisindacale (ex art. 28 L. 20 maggio 1970, n. 300) è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le Organizzazioni sindacali, non essendo necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, giacché ciò che il giudice deve accertare è la obbiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l’effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero.
Ne consegue che è infondato il motivo di gravame con il quale l’Amministrazione appellante ha insistito sulla assenza di alcun intento lesivo nei provvedimenti con i quali ha represso la mancata osservanza dell’ordine di differimento dello sciopero.
Infondato è anche il motivo con il quale viene censurata la decisione di primo grado nella parte in cui ha statuito che non potessero essere irrogate cumulativamente le due sanzioni.
L’Amministrazione ha inflitto anche la sanzione disciplinare di cui all’art. 80 T.U. n. 3/1957 (multa per un importo pari a quattro ore di retribuzione) ritenendo che il comportamento tenuto dai vigili configurasse anche una inosservanza dei doveri d’ufficio, costituita dalla resistenza ad un ordine dell’autorità gerarchica con conseguente procurato disservizio.
Si è in sostanza ritenuto, come sottolinea l’odierno atto di appello, che la duplicità delle sanzioni sia pienamente legittima dal momento che il comportamento sanzionato assume rilevanza sotto due distinti profili: quello relativo alla specifica inosservanza del provvedimento di differimento ex art. 9 L. n. 146; e quello, generale, concernente l’inosservanza dei doveri d’ufficio di cui al T.U. n. 3/1957.
Ma la prospettazione dell’Amministrazione non può essere condivisa.
Secondo quanto si desume dal deliberato della Commissione di Disciplina che ha preceduto l’adozione dei decreti impugnati, il comportamento disciplinarmente rilevante tenuto in occasione dello sciopero dei Vigili del Fuoco è stato quello di avere garantito pur in presenza di una ordinanza di differimento ex art. 8, solo i servizi minimi essenziali contemplati dagli artt. 2 e 3, e non già quelli ordinari che avrebbero dovuto essere prestati proprio in virtù della emanazione della ordinanza stessa.
Orbene, la sanzione prefigurata dall’ordinamento per tale specie di infrazione è solo quella descritta nell’art. 9 L. n. 146, non potendo cumularsi le sanzioni specificamente stabilite per il caso di violazioni delle disposizioni in tema di esercizio del diritto di sciopero (costituzionalmente tutelato) con quelle generalmente previste per comportamenti disciplinarmente rilevanti del pubblico dipendente. E ciò in quanto le limitazioni al diritto di sciopero nell’ambito dei servizi pubblici essenziali – come nel caso in esame – e le conseguenti sanzioni per l’ipotesi di inosservanza di detti limiti, nella vigenza di un diritto di sciopero costituzionalmente garantito, non possono che essere quelle nominativamente e tassativamente contemplate nella normativa di riferimento, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure.
Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto.
Non occorre procedere in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione della parte appellata.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello in epigrafe indicato.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2005 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

 

Claudio VARRONE - Presidente
Sabino LUCE - Consigliere
Giuseppe ROMEO - Consigliere
Luciano BARRA CARACCIOLO - Consigliere
Lanfranco BALUCANI - Consigliere Est.


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