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| n. 12-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 5 dicembre 2005 n.
6942
Pres. Varrone, est. Balucani
Ministero dell’Interno (Avvocatura Generale dello Stato,
Avv. Ventrella) c. Rappresentanza Sindacale di Base dei
Lavoratori della Protezione Civile di Torino (n.c.) |
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1- Pubblico impiego – Servizi pubblici essenziali
– Non ottemperanza al provvedimento che differisce lo sciopero
– Irrogazione di sanzione disciplinare congiunta a sanzione
pecuniaria ex art. 9 L. 146/90 – Costituisce condotta anti-sindacale
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2- Pubblico impiego – Servizi pubblici essenziali
– Irrogazione di sanzione disciplinare congiunta a sanzione
pecuniaria – Lesione dell’esercizio delle libertà sindacali
– Sussiste - Legittimazione attiva delle Organizzazioni
Sindacali – Sussiste
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3- Impiego pubblico e privato – Condotta
anti-sindacale – Configurabilità - Specifico intento lesivo
da parte del datore di lavoro – Non necessario
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4- Impiego pubblico e privato - Servizi pubblici
essenziali – Ordinanza di differimento dello sciopero –
Inottemperanza - Sanzione prevista dall’art. 9 L. 146/1990
– Cumulabilità con sanzioni disciplinari – Non sussiste
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1- L’irrogazione di una sanzione disciplinare,
congiuntamente alla sanzione pecuniaria di cui all’art.
9 L. 146/1990, nei confronti dei vigili del fuoco che non
hanno ottemperato al provvedimento che differiva lo sciopero
proclamato dalle OO.SS., costituisce condotta anti-sindacale
dell’Amministrazione.
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2- L’irrogazione di una sanzione aggiuntiva
non prevista dall’ordinamento per l’inosservanza di limiti
e condizioni posti all’esercizio del diritto di sciopero,
costituisce atto idoneo a ledere o impedire l’esercizio
delle libertà sindacale, radicando, pertanto, la legittimazione
attiva delle OO.SS.
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3- Per integrare gli estremi della condotta
anti-sindacale è sufficiente la oggettiva lesione degli
interessi collettivi di cui sono portatrici le OO. SS.,
non essendo necessario uno specifico intento lesivo da parte
del datore di lavoro.
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4- La sanzione prevista dall’art 9 L. 146/1990
per il caso in cui il lavoratore, pur in presenza di un’ordinanza
di differimento, abbia garantito solo i servizi minimi essenziali
e non già quelli ordinari, non è cumulabile con le sanzioni
generalmente previste per comportamenti disciplinarmente
rilevanti del pubblico dipendente, poiché le limitazioni
al diritto di sciopero nell’ambito dei servizi pubblici
essenziali non possono che essere quelle tassativamente
contemplate nella normativa di riferimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello proposto dal
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Ministero dell’Interno, in persona
del Ministero p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
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contro
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la Rappresentanza Sindacale di Base dei
Lavoratori della Protezione Civile di Torino, in persona
del rappresentante provinciale p.t., non costituita in giudizio;
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte, Sez. I, 6 agosto 1997, n. 594;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 24 giugno 2005 relatore il Consigliere
Lanfranco Balucani. Udito l’avv. dello Stato Ventrella;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ordinanza 2.8.1995 – che ha formato oggetto
di separato ricorso al TAR Lazio – il Ministero dell’Interno
differiva a date successive al 5.9.1995 le azioni di sciopero
presso le sedi aeroportuali proclamate per i giorni 4, 7
e 9 agosto 1995 dal sindacato di categoria R.S.B. dei Vigili
del Fuoco; e nei confronti di coloro che non avevano prestato
ottemperanza alla predetta ordinanza veniva irrogata una
sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 9
L. n. 146/1990 e veniva inoltre avviato un procedimento
disciplinare in base al T.U. n. 3/1957 (art. 80), conclusosi
con la sanzione disciplinare della multa per un importo
pari a quattro ore di retribuzione.
Avverso i decreti ministeriali con i quali veniva disposta
la sanzione disciplinare nei confronti di taluni vigili
in servizio presso il Comando provinciale di Torino la Rappresentanza
Sindacale di Base proponeva ricorso al TAR Piemonte ai sensi
dell’art. 28 L. n. 300/1970 (come modificato da art. 6 L.
n. 146/1990) denunciando l’antisindacalità del comportamento
tenuto dall’Amministrazione degli Interni.
Con decreto n. 602 in data 7 maggio 1997 il TAR adito, ritenuta
la violazione degli artt. 4 e 9 L. n. 146/1990, accoglieva
il ricorso dichiarando la antisindacalità del comportamento
tenuto dall’Amministrazione e ordinava la rimozione degli
effetti dei decreti impugnati.
Con successiva sentenza n. 594 del 6 agosto 1997 lo stesso
TAR respingeva la opposizione al decreto proposta dal Ministero
dell’Interno, ritenendo infondati i motivi di gravame con
i quali l’Amministrazione aveva dedotto:
- che i decreti impugnati non concretavano una lesione dell’interesse
sindacale in difetto dell’elemento soggettivo consistente
nella intenzione di frustare la libertà e l’attività sindacale;
- che le sanzioni disciplinari di cui ai decreti impugnati
erano cumulabili con l’irrogazione della sanzione pecuniaria
prevista dall’art. 9 L. n. 146.
Nei riguardi di detta pronuncia il Ministero dell’Interno
ha interposto appello eccependo in via preliminare la inammissibilità
del ricorso ex art. 28 L. n. 300/1970 ed il difetto di legittimazione
attiva della Organizzazione Sindacale ricorrente nell’assunto
che, nella fattispecie, non sarebbe configurabile una attività
antisindacale da parte dell’Amministrazione. Ha poi censurato
la pronuncia di primo grado sostenendo:
- che la duplicità delle sanzioni inflitte (pecuniaria e
disciplinare) è pienamente legittima;
- e che ai fini di qualificare la condotta come antisindacale
occorre la presenza dell’elemento soggettivo.
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DIRITTO
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Con la sentenza appellata il TAR Piemonte
ha respinto la opposizione proposta dall’Amministrazione
dell’Interno avverso il decreto con il quale lo stesso TAR
aveva riconosciuto il comportamento antisindacale dell’Amministrazione
per avere questa irrogato una sanzione disciplinare (congiuntamente
alla sanzione pecuniaria di cui all’art. 9 L. n. 146/1990)
nei confronti dei vigili del fuoco del Comando Provinciale
di Torino, i quali non avevano ottemperato al provvedimento
che differiva ad altra data lo sciopero proclamato dalle
OO.SS..
Preliminarmente debbono essere disattese le eccezioni di
inammissibilità del ricorso di primo grado sollevate dall’Amministrazione
appellata nella considerazione che i provvedimenti sanzionatori
in questione non configurerebbero anche un comportamento
antisindacale, ragion per cui non ricorrerebbe il carattere
della plurioffensività che legittima l’Organizzazione sindacale
alla speciale impugnativa giudiziale prevista dall’art.
6 L. n. 146/1990.
Come ha osservato questo Consiglio in una recente pronuncia
(Cons. St. IV 2 novembre 2004, n. 7064), affinché un procedimento
amministrativo riguardante un pubblico dipendente possa
essere considerato lesivo dagli interessi collettivi alla
cui tutela è preposta l’attività del Sindacato, è necessario
– ed anche sufficiente – che il medesimo sia oggettivamente
idoneo a ledere o ad impedire l’esercizio delle attività
e delle libertà sindacali, ovvero il diritto di sciopero.
Una lesività siffatta deve ritenersi certamente sussistente
laddove l’Amministrazione abbia irrogato una sanzione aggiuntiva
non prevista dall’ordinamento per l’inosservanza di limiti
e condizioni posti al diritto di sciopero (nella specie:
per la inosservanza del provvedimento che ne differiva ad
altra data la celebrazione).
Non può pertanto negarsi che le OO.SS. ricorrenti fossero
legittimate nella fattispecie alla proposizione dello speciale
rimedio volto a far dichiarare l’attività antisindacale
dell’Amministrazione.
Occorre aggiungere, in linea con quanto statuito dalle Sezioni
Unite della Cassazione (Cass. civ., Sez. Un., 12 giugno
1997, n. 5295) che per integrare gli estremi della condotta
antisindacale (ex art. 28 L. 20 maggio 1970, n. 300) è sufficiente
che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi
collettivi di cui sono portatrici le Organizzazioni sindacali,
non essendo necessario uno specifico intento lesivo da parte
del datore di lavoro, giacché ciò che il giudice deve accertare
è la obbiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre
l’effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia
la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero.
Ne consegue che è infondato il motivo di gravame con il
quale l’Amministrazione appellante ha insistito sulla assenza
di alcun intento lesivo nei provvedimenti con i quali ha
represso la mancata osservanza dell’ordine di differimento
dello sciopero.
Infondato è anche il motivo con il quale viene censurata
la decisione di primo grado nella parte in cui ha statuito
che non potessero essere irrogate cumulativamente le due
sanzioni.
L’Amministrazione ha inflitto anche la sanzione disciplinare
di cui all’art. 80 T.U. n. 3/1957 (multa per un importo
pari a quattro ore di retribuzione) ritenendo che il comportamento
tenuto dai vigili configurasse anche una inosservanza dei
doveri d’ufficio, costituita dalla resistenza ad un ordine
dell’autorità gerarchica con conseguente procurato disservizio.
Si è in sostanza ritenuto, come sottolinea l’odierno atto
di appello, che la duplicità delle sanzioni sia pienamente
legittima dal momento che il comportamento sanzionato assume
rilevanza sotto due distinti profili: quello relativo alla
specifica inosservanza del provvedimento di differimento
ex art. 9 L. n. 146; e quello, generale, concernente l’inosservanza
dei doveri d’ufficio di cui al T.U. n. 3/1957.
Ma la prospettazione dell’Amministrazione non può essere
condivisa.
Secondo quanto si desume dal deliberato della Commissione
di Disciplina che ha preceduto l’adozione dei decreti impugnati,
il comportamento disciplinarmente rilevante tenuto in occasione
dello sciopero dei Vigili del Fuoco è stato quello di avere
garantito pur in presenza di una ordinanza di differimento
ex art. 8, solo i servizi minimi essenziali contemplati
dagli artt. 2 e 3, e non già quelli ordinari che avrebbero
dovuto essere prestati proprio in virtù della emanazione
della ordinanza stessa.
Orbene, la sanzione prefigurata dall’ordinamento per tale
specie di infrazione è solo quella descritta nell’art. 9
L. n. 146, non potendo cumularsi le sanzioni specificamente
stabilite per il caso di violazioni delle disposizioni in
tema di esercizio del diritto di sciopero (costituzionalmente
tutelato) con quelle generalmente previste per comportamenti
disciplinarmente rilevanti del pubblico dipendente. E ciò
in quanto le limitazioni al diritto di sciopero nell’ambito
dei servizi pubblici essenziali – come nel caso in esame
– e le conseguenti sanzioni per l’ipotesi di inosservanza
di detti limiti, nella vigenza di un diritto di sciopero
costituzionalmente garantito, non possono che essere quelle
nominativamente e tassativamente contemplate nella normativa
di riferimento, come correttamente ritenuto dal giudice
di prime cure.
Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto.
Non occorre procedere in ordine alle spese di lite, stante
la mancata costituzione della parte appellata.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello in epigrafe
indicato.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 24 giugno 2005 dal
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella
Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
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Claudio VARRONE - Presidente
Sabino LUCE - Consigliere
Giuseppe ROMEO - Consigliere
Luciano BARRA CARACCIOLO - Consigliere
Lanfranco BALUCANI - Consigliere Est.
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