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| n. 12-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 13 dicembre 2005 n.
7085
Pres. Iannotta, est. Zaccardi
Ministero della Salute (Avv. Stato) c. G. Recchia (Avv.ti
A. Chiappetti, S. Bozzi e N. Colacino) |
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Fonti – Competenze Stato – Regioni – Istituzione
dei Centri regionali di riferimento ex D.M. 297/2001 – Rientra
nei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali – Competenza statale – Conseguenze – Obbligo
del Ministero della salute di istituire i Centri, anche
in caso di opposizione delle Regioni
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Anche dopo la riforma del Titolo V Cost.,
l’obbligo di istituire i Centri regionali di riferimento
per le malattie rare, ex art. 2 del Decreto del Ministro
della Salute n. 279/2001, incombe in capo allo Stato, e
non alle Regioni, rientrando tale competenza tra quelle
previste dall’art. 117, co. 2, lett. m) Cost. in materia
di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali. Pertanto, attesa la vigenza del D.M. 279/2001,
il Ministero della Salute è tenuto ad istituire i predetti
Centri, anche superando l’eventuale opposizione delle Regioni
mediante il ricorso ai poteri sostitutivi ex art. 120 Cost.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Quinta Sezione)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 2034/2005 proposto
dal
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Ministero della Salute, in persona
del suo legale rappresentante Ministro pro tempore, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato
per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
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contro
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il Prof. Avv. Giorgio Recchia, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Achille Chiappetti, Silvio Bozzi e
Nicola Colacino ed elettivamente domiciliato presso lo studio
legale Recchia in Roma, Corso Trieste n. 88;
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per la riforma
della sentenza n. 14382 del 4 dicembre 2004 pronunciata
tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione terza ter ;
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sul ricorso in appello n. 2069/2005 proposto
dal
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Prof. Avv. Giorgio Recchia rappresentato
e difeso dagli avv.ti Achille Chiappetti, Silvio Bozzi e
Nicola Colacino ed elettivamente domiciliato presso lo studio
legale Recchia in Roma, Corso Trieste n. 88;
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contro
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Il Ministero della Salute in persona
del Ministro “pro tempore” rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato con domicilio per legge in via dei
Portoghesi n. 12;
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per l’annullamento
della sentenza n. 14831/2005 pronunciata tra le parti dal
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione
terza ter;
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prof. Avv.
Giorgio Recchia e del Ministero della Salute;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Goffredo Zaccardi;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 7/6/2005 l’avv. dello
Stato Cosentino e l’avv. Chiappetti, come da verbale di
udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con le due sentenze indicate in epigrafe
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione
terza ter, ha accolto il ricorso proposto dal Prof. Recchia
per l’annullamento della nota n. prot. 21619/DG-P/I 8.f.m.
del 9 agosto 2004 con cui il Ministero della Salute aveva
respinto l’istanza avanzata dal ricorrente per ottenere
l’istituzione del Centri regionali di riferimento per le
malattie rare di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministro
della Salute del 18 maggio 2001 n. 279 (DM 279/2001), sentenza
n. 14832/2004, ed ha, invece, respinto il ricorso proposto
sempre dal Prof. Recchia per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio rifiuto opposto dall’Istituto Superiore di
Sanità sulla istanza notificata dal ricorrente in data 16/19
luglio 2004 per conseguire l’istituzione del Registro Nazionale
delle malattie rare di cui all’articolo 3 del DM 279/2001,
sentenza n. 14831/2004.
La prima decisione è qui impugnata dal Ministero della Salute
e la seconda dal prof. Recchia con gli appelli indicati
in epigrafe.
Il Ministero della Salute, con l’unico motivo dell’appello
n. 2034/2004,contesta che la istituzione dei Centri Interregionali
di riferimento per le malattie rare sia condizione indispensabile
per garantire il livello essenziale di assistenza alle persone
affette da malattie rare posto che la funzione di detti
centri è di coordinamento e supporto ai Presidi ed agli
specialisti chiamati a curare i malati in questione ma non
costituisce parte integrante del percorso protetto (dal
medico di famiglia ai Presidi specializzati per la diagnosi
e la cura) in cui è dato rinvenire il livello di assistenza
minimo ed essenziale che deve essere garantito dalle strutture
sanitarie pubbliche.
Da questa premessa secondo il Ministero appellante consegue
da un lato che, ferma la opposizione delle Regioni a collaborare
per la istituzione dei Centri Interregionali di riferimento
fondata sull’assunto che il coordinamento delle attività
diagnostiche e di cura attiene agli assetti organizzativi
dei servizi sanitari di esclusiva competenza regionale,
una iniziativa unilaterale del Ministero della salute non
avrebbe ragion d’essere e, da altra angolazione, che l’Accordo
sottoscritto dal Ministero e dalle Regioni (in data 11 luglio
2002), che ha attribuito alcuni compiti dei Centri in questione
ad un Tavolo interregionale permanente, nella sostanza garantisce
l’assolvimento dei compiti assegnati ai Centri stessi.
Questo assetto organizzativo è considerato dall’Amministrazione
appellante più rispendente al nuovo rapporto esistente tra
Stato e Regioni dopo la riforma del titolo Quinto della
Costituzione.
Nell’appello promosso dal Prof. Recchia avverso la sentenza
n. 14831/2004 si sostiene, in definitiva, che: a) la istituzione
del Registro Nazionale delle malattie rare effettuata con
l’articolo 3, primo comma del DM 279/2001, senza che sia
seguita in concreto la organizzazione dell’unità operativa
e strutturale che svolgesse i compiti assegnati al Registro
stesso nell’ambito dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS),
ha un valore solo formale e va invece accompagnata da atti
che rendano effettiva l’azione esecutiva dei compiti assegnati
al Registro; b) le funzioni del Registro non sono di mero
recepimento dei dati concernenti le malattie rare, se disponibili
e comunicati dalle strutture sanitarie regionali, ma invece
di propulsione nella raccolta, catalogazione e comunicazione
di tutti gli elementi informativi utili per la diagnosi
e la terapia delle malattie stesse; c) non è stata utilizzata
adeguatamente dall’ISS la possibilità di corrispondere direttamente
con le Aziende Sanitarie Locali, con gli altri Presidi sanitari
e con le Regioni per ottenere la collaborazione necessaria
sulla base dell’articolo 9, primo comma della legge n. 883
del 23 dicembre 1978; d) la dipendenza dell’ISS dal Ministero
della Salute consentirebbe anche all’Istituto il ricorso
ai poteri sostitutivi attributi allo Stato in caso di inerzia
delle Regioni nell’espletamento di funzioni ad esse attribuite,
e) la istituzione del Registro Nazionale delle malattie
rare costituisce uno degli elementi costitutivi dei livelli
minimi ed essenziali garantiti ai cittadini per l’assistenza
prevista nel caso di soggetti colpiti dalle malattie rare.
Le parti hanno confutato, reciprocamente,le considerazioni
espresse negli appelli depositando memorie e documenti.
La causa discussa all’udienza del 7 giugno 2005 è passata
in decisione.
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DIRITTO
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1) I due ricorsi in appello indicati in epigrafe
possono essere riuniti al fine della decisione con unica
sentenza per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
2) L’appello contraddistinto dal n. 2034/2005 proposto dal
Ministero della Salute è infondato.
1.1) La tesi dell’Amministrazione si incentra sulla non
riconducibilità della istituzione dei Centri interregionali
di riferimento per le malattie rare ai livelli minimi ed
essenziali di assistenza sanitaria presupposto che radica
invece, secondo il primo giudice, la competenza statale
ad adottare i relativi atti organizzativi in linea con la
previsione costituzionale dell’articolo 117, secondo comma,
lettera m) che, nella nuova formulazione conseguente alle
modifiche introdotte con la legge costituzionale n. 3 del
18 ottobre 2001, riserva alla legislazione esclusiva dello
Stato la definizione “dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali” e, conseguentemente,
in forza del sesto comma dello stesso articolo 117, legittima
lo Stato ad adottare le norme regolamentari in materia.
Da ciò, secondo la decisione appellata, discende l’ulteriore
effetto della piena operatività del D.M. 279/2001,che reca
il Regolamento di istituzione della rete nazionale delle
malattie rare ed in questo contesto prevede che il Ministero
della Salute individui i Centri Interregionali di riferimento
per le malattie rare e, quindi, l’obbligo per il Ministero
della Salute di adempiere in modo compiuto alle prescrizioni
del Regolamento senza che le modifiche apportate dalla legge
costituzionale n. 3/2001 sull’assetto dei rapporti di competenza
tra Stato e Regioni possano in alcun modo legittimare lo
Stato a ritenere superate e non più vincolanti le disposizioni
concernenti la istituzione dei Centri Interregionali.
1.2) In punto di fatto va chiarito che a causa della opposizione
delle Regioni alla definizione di un accordo sui criteri
di individuazione dei Centri Interregionali, opposizione
che la stessa Avvocatura dello Stato rappresenta nel suo
atto di appello e che si fonda sulla considerazione che
il coordinamento delle attività diagnostiche e terapeutiche
sarebbe di esclusiva competenza regionale rientrando nella
definizione degli assetti organizzativi dei servizi sanitari,
il Ministero della salute ha ritenuto di poter eludere l’applicazione
delle norme del DM 279/2001 con una intesa diretta ad istituire
un “gruppo tecnico interregionale permanente “con il compito
di assicurare il coordinamento ed il monitoraggio delle
attività assistenziali per le malattie rare e che prevede
la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle
Province autonome, dello Stato e dell’Istituto Superiore
di Sanità (cfr. l’allegato n. 1 della nota dell’Avvocatura
Generale di deposito di atti in esito all’ordinanza istruttoria
di questa Sezione n. 1814/2005).
La istituzione del predetto gruppo tecnico, che indubbiamente
attiva un utile strumento di collaborazione, tuttavia non
adempie agli obblighi derivanti dal DM 279/2001 perché nella
perdurante vigenza di tali disposizioni il Ministero della
Salute è tenuto ad istituire i Centri Interregionali di
riferimento per la malattie rare ed,ove necessario, a superare
l’inerzia delle Regioni ricorrendo, così come ha indicato
il primo giudice, ai poteri sostitutivi di cui all’articolo
120, secondo comma, della Costituzione.
1.3) Né può essere assecondata la tesi della estraneità
ai livelli essenziali di assistenza degli elementi costitutivi
della organizzazione complessa ed articolata dedicata allo
studio delle malattie rare, alla analisi dei fattori di
rischio e delle abitudini di vita dei soggetti colpiti,
allo scambio delle informazioni, alla loro raccolta ed elaborazione
al fine di incrementare le possibilità di una ricerca utile
ad individuare nuove terapie o, quanto meno,a rendere meno
precaria e disagevole la condizione di soggetti in molti
casi non destinati alla guarigione ovvero ad assicurare
anche possibilità di miglioramento nelle condizioni fisiche
e morali dei malati.
E’ significativo considerare che tra i compiti dei Centri
Interregionali rientrano anche le attività dirette a garantire
una precoce diagnosi e la predisposizione di protocolli
uniformi di terapia, se esistenti, che detti protocolli
sono vincolanti per i Presidi inclusi nella Rete nazionale
per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia
delle malattie rare ed, inoltre, che su tale base i Centri
Interregionali “collaborano con i servizi territoriali e
i medici di famiglia ai fini della individuazione e della
gestione del trattamento” (articolo 2, quarto comma del
DM 279/2001).
Inoltre, sempre nella stessa direzione di una partecipazione
attiva dei Centri interregionali alla definizione delle
attività diagnostiche e terapeutiche ed alla prestazione
dell’assistenza ai soggetti colpiti dalle malattie rare,
si deve ricordare che la stessa disposizione qui esaminata
(articolo 2, terzo comma, lettera d)) assegna ai Centri
Interregionali il compito di consulenza e supporto ai medici
del Servizio sanitario nazionale anche con riguardo alla
disponibilità dei farmaci più appropriati per il trattamento
dei soggetti colpiti dalle malattie rare.
Questi compiti, a giudizio del Collegio, non solo sono riferibili
a pieno titolo ai servizi essenziali di assistenza sanitaria
ma, anzi, ne costituiscono, con riguardo alle malattie rare,
presupposti indefettibili.
1.4) E’ utile ancora precisare che il legislatore, nell’individuare
nel regolamento di competenza statale poi adottato con il
DM 279/2001 lo strumento attuativo per determinare le prestazioni
di assistenza sanitaria correlate alle malattie rare e per
le quali veniva riconosciuta l’esenzione dalla partecipazione
al costo da parte del malato, ha imposto, al fine di fissare
le prestazioni da garantire,di tenere conto della loro inclusione
nei livelli minimi di assistenza ed ha, altresì, previsto
che “nelle forme specifiche di tutela dei soggetti affetti
da patologie rare” dovessero essere definiti anche “l’organizzazione
e la erogazione delle prestazioni di assistenza “.
Questa formulazione, che tiene evidentemente conto della
importanza degli aspetti organizzativi per affrontare i
problemi di diagnosi e terapia delle malattie rare, consente
di ritenere tali aspetti della disciplina, compresa la istituzione
dei centri Interregionali, parte integrante dei livelli
essenziali di assistenza (articolo 5, secondo e quarto comma
della legge n. 124 del 29 aprile 1998).
Tanto basta per il rigetto dell’appello.
2) Appare al Collegio meritevole di accoglimento l’appello
proposto dal Prof. Recchia per la riforma della sentenza
n. 14831/2005.
2.1)L’errore in cui è incorso il primo giudice è di sottovalutare
proprio quel quadro normativo di riferimento che con la
decisione n. 14831/2005 egli stesso aveva ricostruito con
puntualità e rigore.
Il Registro nazionale per le malattie rare costituisce infatti,nel
sistema organizzativo preordinato dal legislatore, un organo
di propulsione della ricerca e raccolta dei dati, indispensabili
sia per una proficua attività di diagnosi che di terapia
delle malattie rare, organo strettamente funzionale per
l’assolvimento dei compiti assegnati alla Rete nazionale
di cui fanno parte i Centri Interregionali oltre che i presidi
sanitari cui in concreto è demandata l’attività di assistenza
e, quindi, anche con riguardo al Registro valgono le considerazioni
generali sin qui svolte.
L’attività di ricerca dell’ISS nello specifico settore trova,
per il legislatore, nel Registro nazionale il momento centrale
di raccolta e distribuzione delle informazioni necessarie
sia a livello nazionale che internazionale per avviare le
attività di diagnosi e terapia delle malattie rare.
Non si tratta di un mero contenitore che passivamente debba
ricevere i dati se forniti dalle Regioni o dai presidi sanitari
ma, come esattamente ha sostenuto la difesa dell’appellante,
di una struttura operativa dalla cui capacità dipende in
buona parte una efficace azione di analisi, studio nonché
di realizzare concrete e proficue possibilità di ricerca
sulle malattie rare.
2.1) Sono corretti i riferimenti effettuati dall’appellante
alle norme che consentono all’ISS di “accedere ai presidi
e servizi sanitari “ (articolo 9, secondo comma della legge
23 dicembre 1978 n. 883), norme che doverosamente devono
essere applicate per conseguire la disponibilità di tutti
i dati che le Regioni e le Aziende sanitarie locali o i
Presidi ospedalieri hanno a disposizione e non hanno tempestivamente
fornito al Registro nazionale .
Per quanto attiene alla necessità di dedicare una struttura
apposita nell’ambito dell’ Istituto Superiore di Sanità
al Registro previsto dall’articolo 3 del DM 279/2001,su
cui molto insiste parte appellante, si deve precisare che
nel caso di specie l’autonomia organizzativa di cui l’Istituto
è dotato è stata limitata dal legislatore che ha previsto
direttamente l’istituzione del Registro nazionale come unità
operativa per cui non è possibile, a giudizio del Collegio,eludere
nella sostanza tale disposizione ritenendo che non si renda
necessario alcun ulteriore atto di concreta attuazione della
norma istitutiva ma che sia, invece, necessario assicurare
alla struttura prevista dal legislatore specifici mezzi
e risorse per l’attuazione dei compiti assegnati.
2.2) L’appello n. 2069/2005 va accolto con riforma della
sentenza appellata ed accoglimento delle domande avanzate
in primo grado dall’attuale appellante.
3) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come
in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sugli appelli
indicati in epigrafe, previa loro riunione, così statuisce:
1) l’appello contraddistinto dal n. 2034/2005 è respinto
con conferma della sentenza appellata;
2) l’appello contraddistinto dal n. 2069/2005 è accolto
con riforma della sentenza appellata ed accoglimento del
ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione.
Le spese di giudizio sono poste a carico del Ministero della
Salute quanto al primo appello ed all’Istituto Superiore
di Sanità quanto al secondo appello e sono liquidate in
€. 3000,00 (Euro tremila) per ciascun giudizio a favore
del Prof. Recchia.
Ordina che la presente decisie sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso addì 7 giugno 2005 in camera
di consiglio con l’intervento di:
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Raffaele Iannotta - Presidente,
Paolo Buonvino - Consigliere
Cesare Lamberti - Consigliere
Goffredo Zaccardi - Consigliere estensore
Michele Corradino - Consigliere
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