 |
| |
 |
 |
| n. 12-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 13 dicembre 2005 n.
7081
Pres. Iannotta, est. Zaccardi
Idrogasmetano s.r.l. (Avv. M. Discepolo) c. Comune di Potenza
Picena (Avv. F. Ranieri) |
|
1- Contratti della P.A. – Appalto di servizi
– Gara – Partecipazione - Richiesta di requisiti soggettivi
ulteriori rispetto a quelli minimi previsti ex lege – Limiti
– Proporzionalità rispetto all’oggetto dell’affidamento
|
| |
|
2- Processo amministrativo – Appalto di servizi
– Gara – Provvedimento di esclusione per carenza dei requisiti
di partecipazione – Ricorso al G.A. – Notificazione al partecipante
alla gara – Non necessaria
|
|
1- La definizione di ulteriori condizioni
tecniche e di idoneità finanziarie, necessarie per l’accesso
alle gare pubbliche ad integrazione dei requisiti minimi
previsti dall’ordinamento positivo, deve rispettare la necessaria
proporzionalità tra i requisiti ulteriori eventualmente
richiesti e la tipologia e consistenza dell’oggetto dell’affidamento.
|
| |
|
2- L’impugnazione in sede giurisdizionale
del provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale
per mancanza dei requisiti di partecipazione, non richiede,
al momento di instaurazione del giudizio, la notificazione
ad alcun partecipante alla gara, risolvendosi la controversia
in un rapporto tra il concorrente escluso e l’Amministrazione
procedente.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Quinta Sezione)
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
DECISIONE
|
| |
|
sul ricorso in appello n. 799/2004 del 28/1/2004,
proposto dalla
|
| |
|
IDROGASMETANO S.r.l. in persona del
legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall’avv.
Maurizio Discepolo, con domicilio eletto in Roma, Via Simone
Di Saint Bon 61 presso il suo studio;
|
| |
|
contro
|
| |
|
il Comune di Potenza Picena, in persona
del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv.
Felici Ranieri, con domicilio eletto in Roma, Viale Angelico,
38 presso l’avv. Sergio Del Vecchio;
|
| |
|
e nei confronti della
|
| |
|
SADORI GAS S.r.l., in persona del
legale rappresentante, non costituitasi;
|
| |
|
per la riforma
della sentenza del TAR Marche - Ancona n. 1012 del 19 settembre
2003, resa tra le parti;
|
| |
|
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Potenza
Picena;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto il dispositivo di decisione n. 377 del 7 giugno 2005;
Alla pubblica udienza del 7 giugno 2005, relatore il Consigliere
Goffredo Zaccardi ed uditi, altresì, gli avvocati M.Discepolo
e S. Del Vecchio, in sostituzione dell’avv. Ranieri Felici;
|
| |
|
FATTO E DIRITTO
|
| |
|
1) La sentenza appellata ha respinto il ricorso
proposto in primo grado dalla Società attuale appellante,
Idrogasmetano s.r.l., ritenendo inammissibili le censure
svolte nell’atto introduttivo del giudizio essenzialmente
perché rientrerebbe nelle scelte di merito riservate alle
Pubbliche Amministrazioni, ed insindacabili in sede di giudizio
di legittimità, la definizione di ulteriori condizioni tecniche
e di idoneità finanziaria necessarie per l’accesso alle
gare pubbliche ad integrazione dei requisiti minimi previsti
dall’ordinamento positivo ed, inoltre, perché la mancata
previsione della clausola di esclusione fissata dall’articolo
14, quinto comma, del D.Lvo n. 164 del 23 maggio 2000 non
avrebbe prodotto nella procedura concorsuale di cui trattasi
alcun effetto.
Il giudice di primo grado, a sostegno della sua decisione,
ha anche osservato che comunque nel caso di specie, avendo
l’affidamento ad oggetto non solo la gestione del servizio
di distribuzione e vendita del gas metano e la manutenzione
della rete e degli impianti ma anche l’esecuzione di opere
di adeguamento ed ammodernamento e sviluppo della rete stessa,
gli ulteriori requisiti richiesti non erano né illogici
né eccessivi.
|
| |
|
2) Nell’appello si sostiene la eccessività
dei requisiti richiesti rispetto all’oggetto dell’affidamento
e, quindi, la loro irrazionalità ed incongruità, che avrebbe
avuto l’effetto di restringere l’accesso alla gara senza
alcuna ragione ed, inoltre, che in linea con l’indirizzo
giurisprudenziale secondo cui, ferma la facoltà di prevedere
anche requisiti soggettivi ulteriori rispetto a quelli definiti
a livello normativo in via generale, l’esercizio di tale
facoltà deve, tuttavia, essere funzionale alla migliore
esecuzione dell’appalto e deve essere ispirato a principi
di ragionevolezza,pertinenza e congruità rispetto al servizio
ed ai lavori da eseguire condizioni tutte mancanti nel caso
di specie.
|
| |
|
3) Ritiene il Collegio utile,per una migliore
comprensione della questione posta in diritto,puntualizzare
alcune circostanze di fatto.
La gara in esame aveva ad oggetto il “servizio gas metano”
(punto 5 lettera a) del bando di gara cfr. l’allegato n.
1 della produzione in atti nel giudizio di primo grado del
9 dicembre 2002).
L’oggetto del contratto è stato definito in concreto con
il disciplinare unito al bando di gara, di cui costituisce
“parte integrante” a tenore di una specifica disposizione
dello stesso disciplinare (articolo 2 quarto comma) e dallo
schema di contratto di servizio cui il disciplinare rinvia
“per ogni dettaglio” (articolo 2, primo comma).
Dette disposizioni così individuano l’oggetto del contratto
“l’affidamento è inerente il servizio di distribuzione del
gas metano a mezzo di rete urbana nel territorio comunale,
con esecuzione di ogni opera di ammodernamento, ristrutturazione,
potenziamento e sviluppo della rete e degli impianti esistenti
(ex art. 14 e 15 del D. LGS 16472000) compresa la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti e della rete” (articolo
2, primo comma del disciplinare).
Le singole prestazioni sono poi indicativamente elencate
nella stessa norma del disciplinare nella quale si precisa
tra l’altro che “l’ampliamento dell’impianto” dovrà essere
attuato in base a progettazione ed esecuzione da parte del
gestore con riguardo in particolare alla estensione della
rete distributiva alla frazione di Montecanepino ed alla
lottizzazione Spinnaker.
Per il primo intervento si prevede un tempo di realizzazione
di sedici mesi dalla consegna mentre per il secondo si rinvia
la progettazione al momento in cui l’area necessaria per
le opere di urbanizzazione della lottizzazione sarà stata
acquisita dal Comune.
Inoltre, sempre con riguardo all’ampliamento dell’impianto
comunale di distribuzione del gas metano, si prevede uno
studio per il potenziamento e la messa a norma degli impianti
per il quale dovrà essere presentato un piano di investimenti
che, se non tutti ammortizzati nel periodo di durata del
contratto, saranno rimborsati dal Comune o messi a carico
del successivo gestore del servizio.
Va ancora precisato che le utenze del Comune di Potenza
Picena considerate negli atti di indizione della gara con
riguardo al biennio 1999-2000 e, quindi, secondo la valutazione
degli stessi tecnici comunali sono 4.210 con un venduto
di mc. 5.660.615 (cfr. la relazione allegata alla deliberazione
del Consiglio Comunale n. 92 del 20 dicembre 2001).
3.1) Possono ora essere valutati i requisiti soggettivi
richiesti per la partecipazione alla gara in questione che
appaiono al Collegio ingiustificatamente restrittivi della
concorrenza e non sorretti da alcuna esigenza correlata
alla migliore esecuzione del servizio.
Si chiede negli atti impugnati: a) lo svolgimento di un
servizio similare a quello da aggiudicare in comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti e con almeno 8.000
utenti; b) un quantitativo di gas venduto nell’anno precedente
di 12.000.000 di mc.; c) l’effettuazione di investimenti
per 3.000.000 di Euro nel triennio 1999-2001 con mezzi propri.
Le prime due condizioni non si giustificano in alcun modo
se si tiene conto della realtà esistente nel Comune di Potenza
Picena (circa la metà delle utenze richieste con una quota
corrispondente inferiore di consumo di metano) e che l’ampliamento
previsto è per una parte rinviato nel tempo (per quel che
concerne la lottizzazione Spinnaker) e per altra parte di
scarsa consistenza se la previsione di spesa per la realizzazione
dell’opera è nei documenti di gara di 290.000 Euro e che,comunque,
il Comune appellato non ha fornito alcuna giustificazione
in ordine alla dimensione dell’intervento previsto che dovrebbe
portare, per rendere ammissibili i requisiti richiesti,al
raddoppio delle utenze del Comune di Potenza Picena e, correlativamente,
della sua popolazione.
3.2) Sono, alla stregua di queste considerazioni,attendibili
le valutazioni effettuate nella perizia di parte appellante
depositata in atti il 17 giugno 2003 nel giudizio di primo
grado nella quale si quantificano gli investimenti necessari
nel primo anno in 500.000 Euro tenendo conto anche degli
interventi manutentivi necessari sulla rete di distribuzione
comunale..
Appare così del tutto fuori misura anche la richiesta della
effettuazione nel triennio precedente di investimenti –per
di più con risorse proprie – pari a 3.000.000 di Euro.
3.3) Il principio direttamente ricavabile dal regime giuridico
dei contratti della Pubblica amministrazione nel settore
qui considerato, a cui si deve far riferimento per valutare
la legittimità dell’operato del Comune di Potenza Picena,
è, infatti, quello della necessaria proporzionalità tra
i requisiti richiesti e l’oggetto dell’affidamento.
Tale principio si evince senza dubbio dagli articoli 13
del D. Lvo n.157 del 17 marzo1995 in materia di aggiudicazione
di servizi e dall’articolo 13 del DPR 24 luglio 1992 n.
258 (richiamato espressamente dall’articolo 22, primo comma,
lettera b), del D.Lvo n. 158 del 17 marzo 1995 per disciplinare
anche gli affidamenti nei settori esclusi) per l’affidamento
di contratti di fornitura, disposizioni che richiedono espressamente
che l’importo relativo ai servizi e forniture effettuati
negli ultimi tre esercizi da documentare per l’ammissione
alla gara debba essere riferito a servizi e forniture identici
al servizio o fornitura oggetto della gara,
Significativo è poi l’articolo 20 del D. Lvo n. 406 del
19 dicembre 1991 in materia di appalti pubblici che subordina
la facoltà delle Amministrazioni aggiudicatici di richiedere
requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti
a livello normativo ed indicati nello stesso articolo alla
“natura ed importo dei lavori”. In questa formulazione,
di diretta derivazione dalle direttive comunitarie che disciplinano
la materia, è la previsione normativa della necessaria proporzionalità
tra il requisito ulteriore eventualmente richiesto e la
tipologia e consistenza quantitativa dell’oggetto dell’affidamento.
Nella stessa direzione è poi,in modo esplicito e con specifico
riguardo al settore della distribuzione del gas metano,
la disposizione contenuta nell’articolo 14, quarto comma,
prima parte, del D. Lvo n. 164 del 2000 secondo cui l’ammissione
alle gare per l’affidamento dei servizi in parola deve fondarsi
“sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non
discriminatori”.
|
| |
|
4) Alla stregua delle considerazioni che
precedono l’appello va accolto con riforma della sentenza
appellata ed annullamento degli atti impugnati in primo
grado con l’unica ulteriore precisazione che non può essere
assecondata la eccezione di inammissibilità dell’appello
avanzata dal Comune di Potenza Picena con riguardo alla
mancata notificazione all’aggiudicatario.
Infatti l’impugnazione della esclusione dalla procedura
concorsuale della Società appellante non richiedeva al momento
della instaurazione del giudizio in primo grado la notificazione
ad alcun partecipante alla gara risolvendosi la controversia
in un rapporto tra il concorrente escluso e l’Amministrazione
procedente.
Inoltre, secondo principi giurisprudenziali consolidati
la ammissibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo
quanto alla chiamata in causa dei soggetti necessariamente
parti del giudizio deve essere valutata al momento della
sua proposizione rimanendo ininfluenti le variazioni successivamente
intervenute.
Del resto la previsione di strumenti risarcitori per equivalente
potrebbe condurre ad una situazione di fatto di perdurante
operatività del contratto,pur aggiudicato in modo illegittimo,
mentre per l’ipotesi che si giunga in sede di esecuzione
della presente decisione alla caducazione del contratto
in essere il terzo aggiudicatario ha altri strumenti processuali
di tutela che l’ordinamento processuale riconosce ai soggetti
che fanno valere un diritto autonomo ed incompatibile con
quello accertato in un giudizio di cui non sono stati parti
(opposizione di terzo a tenore dell’articolo 404 del codice
di procedura civile).
4.1) Le spese di giudizio sono compensate tra le parti sussistendo
giuste ragioni per provvedere in tal senso.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso
in appello lo accoglie, e, per l’effetto, in riforma della
sentenza appellata annulla gli atti impugnati in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio
del 7 giugno 2005 con l’intervento dei Sigg.ri:
|
| |
|
Raffaele Iannotta - Presidente
Paolo Buonvino - Consigliere
Cesare Lamberti - Consigliere
Goffredo Zaccardi - Consigliere Est.
Michele Corradino - Consigliere
|
|
|
|
 |
|
| |
|