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| n. 12-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 13 dicembre 2005 n.
7059
Pres. Elefante, est. Corradino
Provincia di Lucca (Avv.ti C. Moracci e G. Lepri) c. Società
Supporti Logistici s.r.l. (Avv.ti C. Cecchella e G. Agosta)
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1- Contratti della P.A. – Appalto di servizi
– Criteri di aggiudicazione - In favore dell’offerta economicamente
più vantaggiosa – Verifica di anomalia dell’offerta - Applicabilità
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2- Contratti della P.A. – Appalto di servizi
- Verifica di anomalia dell’offerta - Sindacato del G.A.
– Estensione
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1- Il meccanismo di verifica delle offerte
anomale è applicabile anche alle gare di appalto condotte
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’art. 25 del D.L.vo n. 157/95, infatti, nell’imporre la
verifica delle offerte che presentino i caratteri di anomalia,
non distingue affatto le due diverse ipotesi di aggiudicazione;
lo stesso articolo 25, del resto, non è di per sé incompatibile
col criterio in parola, atteso che la soglia prevista dal
terzo comma, pur se riferibile essenzialmente all’elemento
“prezzo”, mantiene comunque un ragionevole valore indiziante,
ancorché rapportato ad un’offerta modulata su elementi tecnici
e qualitativi. Dal punto di vista logico-sistematico, inoltre,
l’interesse pubblico alla affidabilità delle offerte presentate
giustifica un potere di verifica dell’elemento prezzo in
tutte le tipologie di gara.
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2- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni
amministrative in tema di anomalia dell’offerta, è volto
a verificare che l’utilizzo delle regole tecniche, da operare
in conformità ai criteri di logicità, congruità e ragionevolezza,
sia anzitutto avvenuto sulla base di un corretto apprezzamento
del fatto. L’esercizio della discrezionalità tecnica, infatti,
comporta necessariamente un rilevante profilo di ricostruzione
del fatto che, come tale, attiene sempre alla legittimità
del provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello nr. 7089/2004 R.G.,
proposto dalla
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Provincia di Lucca, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Carlo Moracci e Giovanni Lepri, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del primo, sito in Roma, via
A. Bertoloni, n. 1/E,
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CONTRO
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la Società Supporti Logistici s.r.l.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Claudio Cecchella e Giuseppe Agosta
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo,
sito in Roma, Piazzale Clodio n. 12;
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e nei confronti
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- della Società Viping s.r.l., in
persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio
e quale capogruppo del raggruppamento con la Coop. Morelli
Luigi a.r.l. e la Coop. Gestione Enti Azienda Cogea s.r.l.,
non costituita in giudizio;
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- la RTI – Coop. Gestione Enti Azienda
Cogea s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituita in giudizio;
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per l’annullamento o la riforma
della sentenza del T.A.R. della Toscana, sez. II, 4 giugno
2004 n. 1695.
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Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Vista la costituzione in giudizio della società Supporti
Logistici s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Alla pubblica udienza del 1 febbraio 2005, relatore il Consigliere
Michele Corradino ed uditi, altresì, gli avvocati C. Moracci
e P. Moreschini per delega dell’avv. G. Agosta;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con la sentenza appellata il TAR della Toscana
ha accolto il ricorso (iscritto al nr. 1096/2003 R.G.) proposto
dalla società Supporti Logistici s.r.l. per l’annullamento
della determinazione n. 47874 del 28 aprile 2003, con la
quale la stazione appaltante, affermando di non ritenere
accoglibili le giustificazioni in merito all’anomalia dell’offerta,
rifiutava l’aggiudicazione della gara, mentre il Giudice
di prime cure ha dichiarato inammissibile la domanda proposta
per il risarcimento del danno asseritamene patito dalla
medesima società.
La sentenza è stata appellata dalla Provincia di Lucca che
contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.
La società Supporti Logistici s.r.l., si è costituita per
resistere all’appello.
La RTI – Coop. Gestione Enti Azienda Cogea s.r.l. e la Società
Viping s.r.l., in proprio e quale capogruppo del raggruppamento
con la Coop. Morelli Luigi a.r.l. e la Coop. Gestione Enti
Azienda Cogea s.r.l. non si sono costituite in giudizio.
Alla pubblica udienza del 1 febbraio 2005, il ricorso veniva
trattenuto per la decisione.
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DIRITTO
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1. In primo luogo il Collegio ritiene di
poter prescindere, attesa la fondatezza del ricorso in appello,
dall’esame dell’eccezione avanzata dalla Provincia di Lucca
circa la inammissibilità del ricorso di primo grado per
omessa impugnazione (in uno alla determinazione n. 47874
del 28 aprile 2003) della prescrizione del capitolato speciale
d’appalto (art. 7) che prevedeva l’applicazione dell’art.
25, comma 3, D.L.vo n. 157/1995.
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2. In via preliminare deve essere osservato
che correttamente la commissione di gara ha richiesto i
chiarimenti in ordine alla verifica di anomalia dell’offerta
alla società Supporti Logistici s.r.l. e questa, altrettanto
correttamente, li ha forniti, senza che da tale contegno
possa discendere alcuna implicazione in punto di inammissibilità
del gravame di primo grado.
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3. In ordine al motivo d’appello con il quale
l’appellante si duole della sentenza gravata nella parte
in cui ha ritenuto illegittimo il procedimento di verifica
di anomalia dell’offerta effettuato in una gara incentrata
sulla selezione secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, deve essere preliminarmente osservato che
il procedimento di verifica era stato previsto dal citato
art. 7 del capitolato speciale e, pertanto, non appare censurabile
l’operato dell’amministrazione che ha sottoposto a verifica
l’offerta dell’appellata società Supporti Logistici s.r.l.;
invero, secondo la consolidata giurisprudenza la portata
vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento
di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione
nel corso della procedura, senza che in capo all'organo
amministrativo cui compete l'attuazione delle regole stabilite
nel bando residui alcun margine di discrezionalità in ordine
al rispetto della disciplina del procedimento (che non può,
pertanto, essere in alcun modo disattesa; ex multis, Cons.
Stato, sez. V, 12/11/2003, n. 7237; Cons. Stato, sez. VI,
25/01/2003, n. 357).
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4. Merita, inoltre, di essere osservato che
il meccanismo di verifica delle offerte anomale (id est
delle offerte che, per il fatto di non assicurare all’imprenditore
un profitto ovvero un profitto adeguato, conducono – secondo
l’id quod plerumque accidit – ad un’esecuzione non corretta
del contratto di appalto) è applicabile anche alle gare
di appalto condotte secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
Ben conosce il Collegio l’opposto indirizzo interpretativo
(seguito, in special modo, dalla giurisprudenza amministrativa
di primo grado) secondo cui nelle gare di appalto condotte
secondo il criterio de quo non può trovare applicazione
il meccanismo di verifica delle offerte anomale; tuttavia,
a parere del Collegio, l’applicabilità di tale procedimento
di verifica anche nell’ambito delle gare di appalto condotte
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
è sostenuta da argomenti di interpretazione letterale e
logico-sistematica (come di recente ribadito da questa Sezione
nella decisione del 25 febbraio 2004, n. 768).
Dal primo punto di vista assume un rilievo particolare la
formulazione dell’art. 25 del D.L.vo n. 157/1995 che non
distingue affatto le due ipotesi di aggiudicazione (al prezzo
più basso ovvero all’offerta economicamente più vantaggiosa)
nell’imporre la verifica delle offerte che presentino i
caratteri di anomalia individuati dal terzo comma dello
stesso articolo che, infatti, testualmente si riferisce
a "tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso
che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi
delle offerte ammesse".
Sul piano letterale e logico, inoltre, l'art. 25 non è di
per sé incompatibile col criterio in parola, atteso che
la soglia del terzo comma, ancorché riferibile essenzialmente
all'elemento <>, mantiene comunque un ragionevole
valore indiziante, anche se rapportato ad un'offerta modulata
su elementi tecnici e qualitativi.
Appare, inoltre, significativo che l’accertamento dell’anomalia,
a tenore del secondo comma dell’articolo in esame, debba
avvenire tenendo conto proprio degli elementi dell’offerta
che devono essere considerati <> nel
procedimento valutativo disegnato dal criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (economia del
metodo di prestazione del servizio, soluzioni tecniche adottate,
condizioni favorevoli di cui dispone il concorrente per
l’esecuzione, originalità del servizio ad esclusione degli
elementi i cui valori minimi sono stabiliti a livello normativo).
La rilevanza di tali aspetti rinvia obiettivamente ad una
formulabilità composita dell'offerta, che sia cioè svincolata
dalla preliminare definizione in dettaglio del contratto
da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, e sia quindi
incentrata su specifiche soluzioni tecniche, su metodologie
individualmente elaborate, su un tasso di “originalità”
che presuppone un margine di indeterminatezza del progetto
di contratto tipico del criterio di aggiudicazione di cui
all'art. 23 lettera b).
La stessa previsione del quarto comma dell’art. 25, che
precisa l’obbligo dell’Amministrazione di tenere conto nella
valutazione delle offerte delle modalità atte ad assicurare
l’efficace e continuativo collegamento con la stessa Amministrazione
aggiudicatrice per tutta la durata di prestazione del servizio
nel caso che sia stato richiesto ai partecipanti di tenere
conto di questo elemento nelle offerte (ai sensi dell’art.
23, terzo comma, del D.L.vo n. 157/1995), implica esplicitamente
un potere di sindacato dell’Amministrazione su tale specifico
aspetto della prestazione, potere che appare senz’altro
riferibile anche alle procedure di aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa e che conferma la facoltà
data alle medesima Amministrazione di valutare tutti i possibili
aspetti di convenienza delle offerte presentate in gara.
Dal punto di vista logico e sistematico ritiene il Collegio
che l’interesse pubblico alla affidabilità delle offerte
presentate dai partecipanti alle gare pubbliche e potenzialmente
aggiudicatari delle stesse, che si fonda direttamente sul
principio costituzionale di buon andamento consacrato nell’art.
97 della Costituzione, giustifichi un potere di verifica
dell’elemento prezzo in tutte le tipologie di gara. Ciò
per evitare che un eccesso di concorrenza induca i concorrenti
a formulare offerte non remunerative pur di aggiudicarsi
le commesse pubbliche con la duplice conseguenza negativa
di esporre a rischio la stessa prestazione dei servizi o
di renderla particolarmente gravosa per i ritardi e le difficoltà
nella esecuzione ovvero, ancora, nei casi in cui si debba
pervenire alla risoluzione, per gli effetti negativi dovuti
al subingresso di altri esecutori o di interruzione e sospensione
del servizio medesimo in attesa dello svolgimento di ulteriori
procedure di aggiudicazione.
Non è di ostacolo alla conclusione cui si è pervenuti la
formulazione dell’art. 27, terzo comma, del D.L.vo n. 157/1995
che impone la comunicazione alla Commissione UE solo nel
caso che offerte anormalmente basse siano intervenute in
procedimenti di gara con il criterio dell’aggiudicazione
al prezzo più basso. Tralasciando l’ipotesi che detta formulazione
potrebbe essere il frutto di una carenza di coordinazione
all'interno del testo legislativo, rimane da notare che
la comunicazione cosi prevista ha senso proprio in relazione
al metodo di aggiudicazione al prezzo più basso. Invero,
è ben comprensibile che l’interesse degli organi comunitari
sia limitato alla conoscenza dei dati più significativi
e macroscopici di violazione delle regole della concorrenza
sotto forma di ribassi ingiustificati rispetto a beni e
servizi determinati esattamente nella loro consistenza nei
capitolati speciali; in queste fattispecie, infatti, la
violazione emerge in modo aritmetico dagli atti di gara
senza valutazioni discrezionali e tecniche sulla congruità
del prezzo in relazione agli elementi qualitativi dell’offerta
che renderebbero meno facilmente percepibili gli aspetti
lesivi della concorrenza, ma ciò non esclude che anche in
queste diverse ipotesi permanga l’interesse primario dei
singoli Stati membri a consentire la verifica da parte delle
Amministrazioni aggiudicatici, ed in ogni caso, della attendibilità
delle offerte economiche rispetto ai servizi ed ai beni
offerti.
In altri termini, conclusivamente, la considerazione degli
aspetti qualitativi dell’offerta non esclude che l’elemento
prezzo debba essere valutato nella sua congruità anche se,
ovviamente, in relazione con gli altri e diversi elementi
che qualificano l’offerta (cfr., oltre alla già citata Cons.
Stato, sez. V, 25 febbraio 2004, n. 768, le pronunce Cons.
Stato, sez. IV, 2 settembre 1998 n. 1200; Corte dei Conti
9 dicembre 1999 n. 108; Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre
2002 n. 5497).
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5. Alla luce di quanto sopra esposto non
merita adesione la censura, proposta dall’appellata, di
inammissibilità per difetto di interesse e irrazionalità
della richiesta di verifica, atteso che lo scrutinio previsto
dall'art. 25 comma 3 D.L.vo 17 marzo 1995 n. 157, non contempla
l'esclusione automatica dell'offerta anomala ma impone all'amministrazione
aggiudicatrice di verificare, in contraddittorio con la
concorrente interessata, la congruità della stessa mediante
l'esame dei chiarimenti resi dall'impresa in merito agli
elementi costitutivi dell'offerta (cfr. Cons. Stato, sez.
V, 03/06/2002, n. 3067).
Il subprocedimento di verifica dell’anomalia, invero, è
rivolto ad assicurare (attraverso le fasi della richiesta
di chiarimenti, della verifica e valutazione degli stessi
forniti dall’offerente, fasi ritenute adeguate e sufficienti
dal legislatore comunitario e da quello nazionale), il rispetto
dei principi comunitari della libertà di concorrenza e della
par condicio dei concorrenti, nonché di quelli della legalità,
imparzialità e buon andamento della azione amministrativa,
sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, nell’ambito
dei quali trovano adeguata tutela, com’è intuitivo, anche
gli interessi delle ditte le cui offerte sono state sospettate
di anomalia.
Invero, alla luce della metodica del contraddittorio ogni
offerente sospettato di aver presentato un’offerta anormalmente
bassa deve disporre della facoltà di far valere utilmente
il suo punto di vista al riguardo, con la possibilità di
presentare ogni giustificazione sui vari elementi della
sua offerta in un momento in cui egli ha conoscenza non
solo della soglia di anomalia applicabile all’appalto di
cui trattasi nonché del fatto che la sua offerta è apparsa
anormalmente bassa e anche dei punti precisi che hanno suscitato
perplessità da parte dell’amministrazione aggiudicatrice
e pertanto la metodica da contraddittorio per la giustificazione
dell'offerta anomala non va considerata come una sorta di
rivalutazione globale dei termini di un'offerta, posto che
la sede per questo incombente resta (necessariamente) la
procedura concorsuale, bensì come dialettica in ordine a
taluni elementi di volta in volta evidenziati dalla commissione
giudicatrice, al fine di chiarire la capacità dell'impresa
offerente di realizzare in modo congruo, economico il servizio
pubblico (nella fattispecie che ci occupa) e, da questo
dato, secondo una logica sicuramente induttiva, accertare
la coerenza o meno dell'offerta con la soglia di anomalia.
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6. Non merita pregio, inoltre, l’ulteriore
censura proposta dall’appellata in ordine alla omessa indicazione,
nel modulo per la presentazione dell’offerta economica,
di ogni riferimento in ordine all’“utile”, atteso che il
fattore prezzo doveva essere valutato, coerentemente alle
previsioni racchiuse nel capitolato speciale d’appalto,
con riferimento all’”importo annuale presunto a base dell’affidamento”.
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7. Sono, infine, da respingere le censure
riproposte dalla società appellata in ordine al giudizio
di verifica di anomalia svolto dalla commissione di gara
(sia rispetto alle giustificazioni relative all’offerta
dell’ATI Viping sia rispetto alle giustificazioni avanzate
dall’odierna appellata). Deve essere premesso che il giudizio
sull'anomalia delle offerte in una gara d’appalto non attiene
al merito dell'azione amministrativa, in quanto non implica
la diretta valutazione dell'interesse pubblico in concreto
perseguito con l'atto impugnato, ma costituisce tipica valutazione
tecnico-discrezionale che non sfugge, aprioristicamente,
al sindacato del giudice amministrativo. In particolare,
anche quando l'applicazione di criteri, regole e parametri
tecnici o scientifici è fatta allo scopo di compiere valutazioni
od apprezzamenti non caratterizzati dalla certezza o, quanto
meno, da elevata probabilità, l'esercizio della discrezionalità
tecnica comporta necessariamente un rilevante profilo di
ricostruzione del fatto che, come tale, attiene sempre alla
legittimità del provvedimento e, pertanto, nell’ambito della
valutazione di questa, non può essere sottratto alla cognizione
del giudice, nell'esercizio dei suoi ordinari poteri istruttori.
Cosicché, riguardo al sindacato sulle valutazioni amministrative
in tema di anomalia delle offerte, compito primario del
giudice è quello di verificare se l’utilizzo delle regole
tecniche, da operare comunque in conformità a criteri di
logicità, congruità e ragionevolezza, sia innanzitutto avvenuto
sulla base di un corretto apprezzamento del fatto.
In punto di sindacato del giudice amministrativo sui giudizi
che si atteggiano alla stregua di espressione di discrezionalità
tecnica, pertanto, il Giudice può limitarsi al controllo
formale ed estrinseco dell'iter logico seguito nell'attività
amministrativa se ciò appare sufficiente per valutare la
legittimità del provvedimento impugnato e non emergano spie
tali da giustificare una ripetizione, secondo la tecnica
del sindacato intrinseco, delle indagini specialistiche;
tale sindacato può anche consistere, ove ciò sia necessario
ai fini della verifica della legittimità della statuizione
gravata, nella verifica dell'attendibilità delle operazioni
tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto
a criterio tecnico e procedimento applicativo (ma senza
che il giudice possa sostituire il proprio apprezzamento
- o quello del consulente tecnico - all’apprezzamento opinabile
dell’amministrazione: il controllo dell’iter logico seguito
dal provvedimento si può spingere fino a controllare l’attendibilità
delle valutazioni tecniche effettuate dall’amministrazione,
non certo a sostituirsi all’apprezzamento dell’amministrazione
e, conseguentemente, ad ignorare che, nel campo dell’applicazione
delle norme tecniche, occorre permanentemente distinguere
– con rigore - fra regole tecniche indefettibili e giudizi
tecnici opinabili: cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9 aprile 1999,
n. 601; Cons. Stato, Sez. VI, 6 agosto 2002, n. 4094).
Nella fattispecie che ci occupa, la commissione di gara
ha congruamente e dettagliatamente motivato le proprie valutazioni,
dando conto degli elementi dell'offerta e delle ragioni
di inattendibilità, in particolare, del risparmio prospettato
dalla società Supporti Logistici s.r.l. sul costo del personale
(rispetto al quale non è stato posto in dubbio l’ossequio
alla cd. clausola della giusta retribuzione - attestata
dal Ministero del Lavoro-Direzione Provinciale di Lucca
e poi dalla sentenza n. 48/2003 del TAR Toscana – bensì
la prognosi concernente il basso tasso di assenteismo nonché
la necessità di sostenere i costi necessari per impiantare
un cantiere a Lucca).
Ciò considerato l’appello deve essere accolto con conseguente
annullamento della sentenza gravata e rigetto del ricorso
di primo grado.
Il Collegio ravvisa, tuttavia, giuste ragioni per compensare
le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione V, accoglie il ricorso in appello e per l’effetto
annulla la sentenza gravata e rigetta il ricorso di primo
grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede
del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 1
febbraio 2005, con l'intervento dei sigg.ri
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Agostino Elefante - presidente,
Chiarenza Millemaggi Cogliani - consigliere,
Paolo Buonvino - consigliere,
Goffredo Zaccardi - consigliere,
Michele Corradino - consigliere estensore
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