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| n. 12-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 13 dicembre 2005 n.
7058
Pres.Santoro, est. Corradino
Comune di Cesano Boscone (Avv.ti F. Lattanzi e G. Roderi)
c. Ecol Service s.r.l. (Avv.ti M Saladino e R. Colagrande)
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1- Processo amministrativo - Contratti della
P.A. – Servizi pubblici locali - Distinti provvedimenti–
Ammissibile il ricorso cumulativo - Connessione funzionale
– Presupposto di entrambi – Stesso provvedimento
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2- Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale
– Soggetti non espressamente menzionati nel provvedimento
– Termine di proposizione – Decorrenza
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3- Contratti della P.A. – Servizi pubblici
locali – Servizi di spazzamento delle strade comunali e
di gestione della piattaforma ecologica per la raccolta
differenziata di rifiuti solidi urbani – Servizi di rilevanza
economica – Configurabilità - Applicabilità dell’art. 113
T.U.E.L.
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4- Enti locali – Organi – Giunta municipale
– Provvedimento di affidamento di servizi pubblici locali
- Competenza – Sussiste
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1- E’ ammissibile il ricorso cumulativo avverso
distinti provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto,
il primo, il provvedimento di aggiudicazione in esito a
procedura negoziata, il secondo, l’affidamento diretto a
cooperativa sociale della gestione della piattaforma ecologica
per il conferimento dei rifiuti, poiché entrambi i provvedimenti,
nel caso di specie, hanno a presupposto la stessa deliberazione
del consiglio comunale, sì da configurare la concentrazione
in un unico giudizio della vicenda controversa.
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2- Per i soggetti che, pur non essendo direttamente
menzionati nel provvedimento, siano comunque da ritenersi
destinatari del medesimo, la pubblicazione dell’atto nelle
forme di rito non fa decorrere il termine per l’impugnazione,
occorrendo a tal fine la notificazione o comunicazione individuale,
ovvero la prova dell’effettiva conoscenza. L’onere della
prova dell’avvenuta conoscenza dell’atto impugnato incombe
su chi eccepisce la tardività del ricorso giurisdizionale,
mediante mezzi probatori univoci e chiari, diretti ad accertare
in modo certo e inconfutabile che il gravame è stato proposto
dopo la scadenza del termine decadenziale.
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3- I servizi di spazzamento delle strade
comunali e di gestione della piattaforma ecologica per la
raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani sono attività
riconducibili all’ambito dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica; l’affidamento di tali servizi, pertanto,
è disciplinato dall’art. 113 D.Lgs. 267/2000.
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4- Rientra nelle competenze della Giunta
municipale la determinazione in ordine all’affidamento dei
servizi pubblici locali; infatti, in base al criterio di
riparto delle competenze tra Consiglio Comunale e Giunta,
l’organo elettivo è chiamato ad esprimere gli indirizzi
politici ed amministrativi di rilievo generale, che si traducono
in atti fondamentali, tassativamente elencati nell’art.
42 T.U.E.L., mentre la Giunta è titolare di una competenza
residuale, relativa al compimento di tutti gli atti non
riservati dalla legge al Consiglio o non ricadenti nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco
o di altri organi di decentramento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello nr. 5170/2004 R.G.,
proposto dal
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Comune di Cesano Boscone, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Filippo Lattanzi e Giorgio Roderi, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio del primo, sito in Roma, via
G.P. da Palestrina, n. 47,
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CONTRO
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Ecol Service s.r.l., (P: IVA 11485400151)
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Maurizio Saladino e Roberto Colagrande,
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
Franco Gaetano Scoca, in Roma, Via G. Paisiello n. 55;
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e nei confronti di
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- Manutencoop s.c. a r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Andrea Manzi, Francesco Rizzo e Stefano Baccolini,
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo,
in Roma, Via F. Confalonieri n. 5;
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- Spazio Aperto Servizi soc. coop. di
solidarietà a r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituita in giudizio;
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per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lombardia – Milano, sez. III,
13 aprile 2004, n. 1451.
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Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Vista la costituzione in giudizio della Ecol Service s.r.l.
e della Manutencoop s.c. a r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Alla pubblica udienza del 15 febbraio 2005, relatore il
Consigliere Michele Corradino ed uditi, altresì, gli avvocati
Roderi, Lattanzi, Colagrande e Manzi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con la sentenza appellata il TAR della Lombardia
– Milano ha accolto il ricorso (iscritto al nr. 3042/2003
R.G.) con cui la Ecol Service s.r.l. aveva chiesto l’annullamento
dei provvedimenti recanti la determinazione di affidare
a trattativa privata il servizio di pulizia manuale del
suolo pubblico e di gestione della piattaforma comunale
di via Vespucci e l’affidamento dei servizi medesimi, rispettivamente
alla Manutencoop s.c. a r.l. e a Spazio Aperto soc. coop.
a r.l., unitamente a tutti gli atti e provvedimenti ad essi
preordinati, consequenziali o comunque connessi, fra cui
specificamente i contratti eventualmente stipulati con le
società citate, e con i motivi aggiunti proposti dalla stessa,
l’annullamento della deliberazione di Giunta comunale n.86
dell’8 luglio 2003, la determinazione del Direttore del
Settore Territorio e Ambiente n. 668/03 del 6 ottobre 2003,
la determinazione del Direttore del Settore Territorio e
Ambiente n.733/03 del 28 ottobre 2003, la determinazione
del Direttore del Settore Territorio e Ambiente n. 718/03
del 21 ottobre 2003, le ordinanze sindacali n. 17 del 31
ottobre 2003 e n. 19 del 14 novembre 2003 rese nelle more
del giudizio, mentre il giudice di primo grado ha respinto
la domanda di condanna al risarcimento del danno in forma
specifica o per equivalente dei pregiudizi patiti e patiendi
dalla ricorrente a causa degli atti gravati e dei comportamenti
comunali.
La sentenza è stata appellata dal Comune di Cesano Boscone
che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.
La Ecol Service s.r.l. e la Manutencoop s.c. a r.l. si sono
costituite in giudizio.
La Spazio Aperto soc. coop. a r.l. non si è costituita in
giudizio.
Alla pubblica udienza del 15 febbraio 2005, il ricorso veniva
trattenuto per la decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso in appello è infondato e deve
essere rigettato.
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1. Devono essere, innanzitutto, esaminate
le eccezioni di rito rigettate dal giudice di primo grado
e riproposte dal Comune appellante (eccezioni sostenute,
altresì, dalla Manutencoop s.c. a r.l.).
Con la prima eccezione il Comune di Cesano Boscone si duole
dell’omessa declaratoria, da parte del giudice di prime
cure, della inammissibilità del ricorso proposto in primo
grado dalla Ecol Service s.r.l. per il rilievo che lo stesso
è stato proposto in forma cumulativa avverso due distinti
provvedimenti, assunti in esito a procedure separate non
connesse (il primo di tale procedimento ha per oggetto l’affidamento
a Spazio Aperto Scarl del servizio di gestione della piattaforma
ecologica; il secondo ha per oggetto l’affidamento a Manutencoop
s.c. a r.l., con procedura negoziata fra cinque concorrenti,
del servizio di spezzamento manuale del suolo pubblico).
Va primariamente rilevato che nel processo amministrativo,
in assenza di una espressa disciplina dell'istituto della
connessione, il principio secondo il quale il ricorso giurisdizionale
deve essere diretto contro un solo atto oppure contro atti
diversi ma tra loro collegati, si fonda sulla necessità
di evitare la confusione tra controversie del tutto diverse,
il che si verifica quando in un solo giudizio confluiscono
atti che promanano da Autorità differenti, che difettino
di ogni collegamento e che attengano a rapporti sostanziali
diversi.
Orbene, la giurisprudenza dominante, alla quale il Collegio
aderisce, ha affermato che l'esistenza di fattispecie connesse,
idonee a essere proposte con ricorso cumulativo va assunta
in termini di ragionevolezza, di giustizia sostanziale e
di razionalità, scevra da spirito formalistico e in modo
da non cagionare una superflua gravosità di adempimenti
procedurali a carico di chi intenda tutelarsi avverso atti,
ritenuti non legittimi, della pubblica autorità (ex multis,
Cons. Stato, sez. V, 03/10/2002, n. 5210, Cons. Stato, sez.
IV, 22/01/1999, n. 52; Cons. Giust. Amm. Sic., sez. giurisdiz.,
13/10/1998, n.620 che evidenzia le ragioni di economia processuale
dell’indirizzo interpretativo condiviso; Cons. Stato, sez.
IV, 10/07/1996, n. 830; Cons. Stato sez. IV, 20/12/1996,
1311; Cons. Stato, sez. VI, 07/06/1994, n. 923).
Alla luce di tale impostazione è stato ritenuto ammissibile
il ricorso cumulativo contro distinti provvedimenti amministrativi,
quando tra gli stessi provvedimenti sussista un vincolo
di connessione che legittimerebbe la riunione dei ricorsi,
ove separatamente proposti, a tutela di un medesimo bene
giuridico o con riferimento ad atti di un medesimo procedimento
amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 05/06/2001, n.
3015), ovvero quando tra gli atti impugnati sussista un
nesso procedimentale o di preordinazione funzionale o logica,
tale da rendere gli stessi i componenti di un quadro provvedimentale
unitariamente lesivo dell'interesse del ricorrente (cfr.
Cons. Stato, sez. V, 15/03/1993, n. 357).
Alla luce delle superiori considerazioni deve rilevarsi
la infondatezza della eccezione avanzata dall’appellante.
Invero, come correttamente affermato dal Giudice di primo
grado, l’accumulo di controversie, aventi ad oggetto l’una
il provvedimento di aggiudicazione, in esito a procedura
negoziata, del servizio di spazzamento manuale del suolo
pubblico e l’altra l’affidamento diretto a cooperativa sociale
della gestione della piattaforma ecologica per il conferimento
dei rifiuti, trova il presupposto nella deliberazione della
Giunta comunale n. 86/2003 (essendo, invece, irrilevante
la determinazione del Comune di Cesano Boscone di limitare
l’operatività della proroga del servizio a favore della
Ecol Service s.r.l. al 31 ottobre 2003), il che evidenzia
quel nesso funzionale che giustifica la concentrazione in
unico giudizio della vicenda controversa. La ricorrente
in primo grado, inoltre, aveva in precedenza gestito i servizi
di cui trattasi in forza di unico affidamento, sostenendo
- nel corso del giudizio di primo grado - che l’amministrazione
comunale aveva proceduto al frazionamento dei servizi al
fine illegittimo di sottrarre il valore complessivo del
loro insieme al limite di applicabilità delle procedure
in economia di cui all’art. 3 D.P.R. n. 384/2001 ed evitare
così il necessario ricorso alle procedure ad evidenza pubblica.
Correttamente, pertanto, il giudice di prime cure ha proceduto
all’esame in unico contesto processuale delle questioni
sollevate con le censure racchiuse nel ricorso di primo
grado e nei successivi motivi aggiunti.
Non meritevole di accoglimento è, altresì, l’eccezione di
inammissibilità del ricorso di primo grado per la mancata
impugnazione dell’atto presupposto costituito dalla deliberazione
di Giunta comunale n. 86/2003 e la tardività dell’impugnazione
che è stata proposta avverso detta delibera con i motivi
aggiunti.
Merita di essere precisato che le persone direttamente contemplate
nell'atto amministrativo (nella fattispecie, deliberazione
di Giunta comunale n. 86/2003) a cui, a norma dell'art.
2 r.d. n. 17 agosto 1907 n. 642, deve essere notificato
o comunicato l'atto stesso, non sono soltanto i soggetti
menzionati nell'atto, ma anche quelli che , pur non essendo
menzionati, siano in qualche modo da ritenersi destinatario
del medesimo (nella fattispecie, Ecol Service s.r.l.). Pertanto,
nei confronti di tali soggetti, la pubblicazione dell'atto
nelle forme di rito non fa decorrere il termine per l'impugnazione,
occorrendo, a tal fine, la notificazione o comunicazione
individuale, ovvero la prova dell'effettiva conoscenza.
Orbene, secondo principio giurisprudenziale pacifico (dal
quale il Collegio non intende discostarsi), l'onere della
prova dell'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato incombe
su chi eccepisce la tardività del ricorso giurisdizionale,
mediante mezzi probatori univoci e chiari, diretti ad accertare
in modo certo e inconfutabile che il gravame è stato proposto
dopo la scadenza del termine decadenziale (ex multis, Cons.
Stato, sez. IV, 27/03/2002, n. 1732; Cons. Stato, sez. IV,
03/09/2001, n. 4620; Cons. Stato, sez. IV, 01/08/2001, n.
4206; Cons. Stato, sez. IV, 22/03/2001, n. 1683).
L’eccezione di tardività deve pertanto essere respinta,
non avendo il Comune appellante dimostrato che la conoscenza
dell’atto in questione è avvenuta anteriormente alla data
in cui la deliberazione della Giunta comunale n. 86/2003
è stata prodotta in giudizio. Anteriormente alla presentazione
del ricorso di prime cure, invero, alla società ricorrente
in primo grado erano state trasmesse unicamente le note
28 ottobre 2003, nelle quali non è contenuto alcun richiamo
alla deliberazione G.C. n. 86/2003; pertanto, rispetto alla
data del 10 novembre 2003 (data in cui la deliberazione
della Giunta comunale n. 86/2003 è stata prodotta in giudizio),
la Ecol Service s.r.l., ha tempestivamente proposto impugnazione
a mezzo dei motivi aggiunti notificati il 24 novembre 2003.
Non condivisibile è, infine, l’eccezione di inammissibilità
del primo motivo di ricorso del gravame di primo grado per
difetto di una condizione dell’azione, per il rilievo che
la norma (invocata dalla ricorrente in primo grado) racchiusa
nell’art. 24 primo comma della legge n. 289/2002 è stata
abrogata con l’art. 15 decreto legge 30 settembre 2003 n.269,
convertito in legge n. 326/2003.
L’eccezione, come correttamente statuito nella sentenza
gravata, è del tutto priva di fondamento. Invero, la proposizione
di un motivo di gravame rivolto ad ottenere la caducazione
di un provvedimento amministrativo in forza di un invocato
parametro normativo soddisfa la condizione dell’azione de
qua agitur – denominata “possibilità giuridica” ovvero “esistenza
della norma” - (si ricordi, infatti, che le condizioni dell’azione
sono identificabili con i requisiti intrinseci della domanda
- la cui carenza impedisce al giudice adito di pronunciare
sul merito della res controversa - che si risolvono nell’affermazione
da parte del ricorrente ovvero dell’attore dei fatti costitutivi
affermati nella domanda; in tal senso, autorevole dottrina
processualistica utilizza la locuzione “ipotetica accoglibilità
della domanda”). Questione diversa è quella della vigenza
di una norma o di un principio che possa avvalorare la tesi
del ricorrente: ma in tal caso si tratta di una valutazione
che attiene alla fondatezza dell’azione e, quindi, al merito
della controversia.
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2. Venendo al merito della controversia giova
preliminarmente osservare che, in materia di affidamenti
di servizi pubblici locali, a differenza di quanto reiteratamente
sostenuto dall’amministrazione appellante e dalla Manutencoop
s.c. a r.l., la disciplina generale di riferimento è quella
risultante dall’art. 113 D.L.vo n. 267/2000 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il cui
testo è stato soggetto a numerose modifiche, in primo luogo
per i richiami che la Commissione UE ha rivolto allo Stato
italiano (si rammenti, in particolare, la nota del 26 giugno
2002 della Commissione UE in merito alla compatibilità comunitaria
delle disposizioni contenute dell’art. 35 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 - Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – cd. legge finanziaria
2002 - concernenti le forme di gestione dei servizi pubblici
locali), per il mantenimento, in numerosi e rilevanti settori,
del precedente regime dell’affidamento diretto, così contravvenendo
ai principi desumibili dal Trattato comunitario, alla stregua
dei quali s’imponeva il rispetto delle regole di trasparenza
ed imparzialità nella scelta del soggetto affidatario.
Va osservato, altresì, che gli incessanti interventi normativi
nella materia de qua sono ascrivibili anche all’esigenza
di ricondurre la normativa di rango primario alle previsioni
del novellato art. 117 della Costituzione.
Deve essere, invece, negato ogni rilievo applicativo alle
previsioni racchiuse nella legge n. 381/1991 e nel DPR 384/2001,
fonti normative previgenti rispetto alla disciplina racchiusa
nel D.L.vo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
(che non contiene clausole di salvezza), né può avere incidenza
il valore di stima del servizio da affidare o la natura
solidaristica del soggetto affidatario (elementi non presi
in considerazione dalla richiamata normativa in materia
di enti locali).
Deve, inoltre essere ricordato che la portata precettiva
dell’articolo 113 D.L.vo n. 267/2000 risulta anche imposta
dal rilievo comunitario degli interessi ad essa sottesi
che attengono ad una più pregante tutela della concorrenza
nell’accesso al mercato della gestione dei servizi pubblici
locali (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 maggio 2003, n. 2380).
Tornando alla previsione racchiusa nel citato art. 113 D.L.vo
n. 267/2000, merita di essere osservato che detto articolo
è stato in un primo momento modificato dal citato art. 35
L. n. 448/2001, e successivamente dall’art. 14 D.L. n. 269/2003
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito
con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
ulteriori integrazioni sono state poi effettuate con l’art.
4, comma 234, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 - Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (cd. legge finanziaria 2004).
Il comma V della citata norma così recita: "L’erogazione
del servizio avviene secondo le discipline di settore e
nel rispetto della normativa dell’Unione europea, con conferimento
della titolarità del servizio: a) a società di capitali
individuate attraverso l’espletamento di gare con procedure
ad evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico
privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso
l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica
che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne
e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee
di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso
provvedimenti o circolari specifiche; c) a società a capitale
interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti
pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi e che la società realizzi la parte più importante
della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che
la controllano".
Va aggiunto, per esigenze di completezza, che l’articolo
14 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito
nella legge 24 novembre 2003 n. 326, ha sostituito all’articolo
113 le parole "di rilevanza industriale" con le parole "di
rilevanza economica"
Orbene, accanto all’affidamento mediante gara, che la riforma
attuata dall’art. 35 della legge n. 448/2001 aveva configurato
come unico strumento per la gestione esternalizzata dei
servizi pubblici ("L'erogazione del servizio, da svolgere
in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline
di settore, con conferimento della titolarità del servizio
a società di capitali individuate attraverso l'espletamento
di gare con procedure ad evidenza pubblica"), l’art. 14
del D.L. n. 269/2003 prevede altri due modelli dei quali
l’uno risponde allo schema dell’affidamento in house di
estrazione comunitaria, mentre l’altro reintroduce lo strumento
della società mista, prevedendo l’affidamento diretto del
servizio a fronte della selezione mediante procedura ad
evidenza pubblica del socio privato.
Orbene, alla luce della superiore ricostruzione appare corretta
la statuizione di primo grado che, dopo aver inquadrato
il servizio di spazzamento delle strade comunali e il servizio
di gestione della piattaforma ecologica per la raccolta
differenziata di rifiuti solidi urbani, come prestazioni
richieste alle imprese affidatarie rivolte alla produzione
di attività riconducibili nell’ambito dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica, ha statuito che l’erogazione
del servizio può essere effettuato da società di capitali
individuate attraverso l’espletamento di gare con procedure
ad evidenza pubblica (mentre la possibilità di derogare
a tale obbligo deve ritenersi consentita nelle sole ipotesi,
che qui non rilevano, di affidamento diretto a società a
capitale misto nelle quali il socio privato sia stato individuato
a mezzo di procedure ad evidenza pubblica e di affidamento
in house a società a dominanza pubblica).
Fondatamente, pertanto, il primo Decidente ha ritenuto gli
affidamenti in questione disposti in violazione della suindicata
normativa, che costituisce attuazione di principi generali
in materia di concorrenza e che impone il ricorso a gare
pubbliche per la selezione degli affidatari dei servizi
pubblici (salvo per le anzidette deroghe), non ritenendosi
conforme ai superiori parametri normativi neppure l’espletamento
della procedura relativa al servizio di pulizia manuale
strade (in esito alla quale il servizio de quo è stato affidato
alla Manutencoop s.c. a r.l.).
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3. In ordine alla statuizione contenuta nella
gravata pronuncia concernente la ritenuta illegittimità
della deliberazione della Giunta comunale n. 86/2003 per
violazione dell’art. 42 del T.U. n. 267/2000 deve essere
rilevata l’infondatezza del motivo d’appello.
Invero, l’art. 42 secondo comma lett. e), di detto decreto,
(lettera modificata dall'art. 35, comma 12, legge 28 dicembre
2001, n. 448), attribuisce alla competenza del Consiglio
comunale gli atti di "organizzazione dei pubblici servizi,
costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione
dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a
società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante
convenzione". Ne discende che la partecipazione a società
di capitali destinate a soddisfare fini pubblici, in quanto
finalizzate all’esercizio di servizi pubblici locali, corrisponde,
nel sistema della legge, ad una scelta fondamentale deferita
all’organo di vertice, qual è nell’organizzazione comunale
il Consiglio (non a caso definito nel comma 1 dell’art.
42 "organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo").
La legge quindi ha riservato alla competenza esclusiva dell’organo
consiliare ogni determinazione circa gli oggetti dianzi
indicati e, anzi, con la precisazione, contenuta nella parte
finale della norma, che "le deliberazioni in ordine agli
argomenti di cui al presente articolo non possono essere
adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della
provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio
adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio
nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza".
Invero, sulla base del criterio di riparto di competenze
tra Consiglio comunale e Giunta, l’organo elettivo è chiamato
ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di
rilievo generale, che si traducono in atti fondamentali,
tassativamente elencati nell’art. 42 D.L.vo n. 267/2000,
mentre la Giunta municipale (cfr. artt. 48 e 107 del medesimo
decreto) ha una competenza residuale in quanto compie tutti
gli atti non riservati dalla legge al Consiglio o non ricadenti
nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto,
del Sindaco o di altri organi di decentramento.
Né può condividersi la lettura riduttiva (in merito alla
latitudine contenutistica della deliberazione della Giunta
comunale n. 86/2003) patrocinata dalla difesa del Comune
appellante, proprio poiché – sebbene la deliberazione de
qua non abbia introdotto in via immediata e diretta alcuna
innovazione in punto di organizzazione del servizio di igiene
urbana – essa ha in concreto tradotto un indirizzo politico
ed amministrativo di rilievo generale la cui elaborazione,
come sopra evidenziato, la legge riserva all’organo consiliare.
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4. Si rivela, altresì, infondato il motivo
di gravame con il quale l’appellante censura la pronuncia
gravata nella parte in cui ha ritenuto sussistente il vizio
di eccesso di potere per contraddittorietà di comportamenti
e disparità di trattamento per avere l’amministrazione comunale
invitato a partecipare alla trattativa privata la Manutencoop
s.c. a r.l., benché la stessa fosse risultata destinataria
di penalità inflitte per infrazioni registrate nel corso
del precedente rapporto con l’amministrazione comunale,
escludendo invece la ricorrente di primo grado alla quale
erano state rivolte alcune contestazioni non sfociate in
corrispondenti misure sanzionatorie. Invero, risulta che
a fronte di disservizi e carenze nello svolgimento del servizio
da parte della Ecol Service, l’Amministrazione comunale
non è andata oltre mere contestazioni, mentre alla Manutencoop
s.c. a r.l. erano state irrogate delle sanzioni pecuniarie.
Risulta, pertanto, evidente la violazione commessa dall’amministrazione
comunale che non ha invitato alla trattativa privata la
Ecol Service, sul presupposto della paventata non corretta
esecuzione del contratto, mentre ha invitato la Manutencoop
s.c. a r.l. le cui violazioni o disservizi avevano in precedenza
assunto rilievi tali da importare l’attivazione di una procedura
sanzionatoria (in luogo di una più blanda contestazione).
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso in
appello deve essere respinto e per l’effetto deve essere
confermata la sentenza impugnata.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione V, respinge l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede
del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 15
febbraio 2005, con l'intervento dei sigg.ri
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Sergio Santoro - Presidente
Giuseppe Farina - Consigliere
Corrado Allegretta - Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani - Consigliere
Michele Corradino - Consigliere Est.
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