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| n. 11-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 10 novembre 2005 n.
6287
Pres. Elefante, est. Millemaggi Cogliani
riuniti i ricorsi
I- Astaldi S.p.A. (Avv.ti S. Grassi, F. Adavastro, A. Segato,
M. Annoni) c. Consorzio Toscana Salute Soc. Coop. a r.l.
(Avv.ti M.P. Chiti, R. Gracili, N. Princi, M.T. Grassi,
M Miccinesi, A. Bruni, S. Vinti, F. Roversi Monaco, A. Morello),
ed altri
II- Azienda U.S.L. n. 4 di Prato ed altri (Avv.ti F. Merusi,
A. Guarino, F.G. Scoca, C. Malinconico, G. Toscano, D. Iaria)
c. Consorzio Toscana Salute Soc. Coop. a r.l. (n.c.) ed
altri |
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1- Contratti della P.A. – Finanza di progetto
– Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussiste
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2- Contratti della P.A. – Finanza di progetto
– Individuazione del promotore - Valutazione della proposta
– Due fasi - Verifica pregiudiziale di ammissibilità e valutazione
dell’interesse pubblico – Verifica negativa dei requisiti
di ammissibilità – Preclude prosieguo
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3- Contratti della P.A. – Finanza di progetto
– Individuazione del promotore - Valutazione della proposta
– Valutazione dell’interesse pubblico – Esercizio di discrezionalità
pura
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4- Contratti della P.A. – Finanza di progetto
– Individuazione del promotore - Valutazione della proposta
– Valutazione del piano economico-finanziario - Non rispondenza
agli indirizzi dettati dal gestore – Inammissibilità
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5- Contratti della P.A. – Finanza di progetto
– Individuazione del promotore - Valutazione della proposta
– Modificazione del piano economico-finanziario mediante
scorporo - Inammissibilità
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1- Le controversie in tema di finanza di
progetto rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.
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2- La procedura di valutazione della proposta
di finanza di progetto si compone di due distinte fasi:
la prima è finalizzata a verificare che la singola proposta
non presenti elementi ostativi alla sua realizzabilità;
la seconda è diretta a valutare l’interesse pubblico alla
realizzazione della proposta, anche in comparazione con
altre, e costituisce pertanto un’attività propriamente discrezionale.
L’accertamento negativo dei requisiti o della realizzabilità
della singola proposta è preclusivo del passaggio alla fase
successiva della valutazione dell’interesse pubblico, in
quanto non possono consentirsi integrazioni ed aggiustamenti
successivi.
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3- La valutazione del pubblico interesse,
anche nella comparazione tra le diverse proposte, rappresenta
esercizio di discrezionalità amministrativa, governata,
per quanto non espressamente previsto dalla normativa speciale,
dalla disciplina generale sul procedimento amministrativo.
Tale valutazione, pertanto, non può essere delegata ad un
organo tecnico né, tanto meno, ad un organo neutrale, con
poteri vincolanti per il committente.
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4- Il piano economico finanziario costituisce
l’elemento centrale della proposta, in quanto dalle sue
previsioni dipende la validità dell’iniziativa e la redditività
dell’investimento. Pertanto, a fronte di una proposta che
si discosti dagli indirizzi espressi dal gestore in ordine
alla tipologia di servizi che possono essere offerti dal
promotore, ai fini della remunerazione dei relativi investimenti,
è legittima la dichiarazione di inammissibilità della proposta
stessa da parte del gestore, non potendo questa accedere
alla successiva valutazione sulla sussistenza del pubblico
interesse alla sua realizzazione.
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5- Il piano economico finanziario proposto
non può essere modificato mediante lo scorporo della parte
relativa alla fornitura e alla gestione di servizi non previsti
negli indirizzi dettati dal gestore, trattandosi di una
modificazione sostanziale della proposta tale da rendere
necessario, in ogni caso, l’assoggettamento del piano ad
una nuova asseverazione bancaria.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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decisione
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sui ricorsi in appello n.10961 del 2004 e
13 del 2005, proposti da:
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I – (ric. n. 10961/2004 del 13/12/2004):
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Astaldi s.p.a., corrente in Roma,
C.F.00398970582, in persona del Direttore Generale ing.
Nicola Oliva, in proprio e quale capogruppo, mandataria
del raggruppamento temporaneo di impresa, copstituito con
le mandanti Techint-Compagnia Tecnica Internazionale s.p.a.
e Impresa Pizzarotti & C. s.p.a., rappresentata e difesa
dagli Avv.ti Stefano Grassi, Francesco Adavastro, Andrea
Segato e Marco Annoni, con domicilio eletto in Roma, Via
Udine n. 6, prsso lo studio dell’Avv. Marco Annoni;
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contro
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- il Consorzio Toscana Salute ( CTS) –
Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante
in carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Mario
P. Chiti, Prof. Rino Gracili, Natalia Princi, Maria Teresa
Grassi, Prof. Marco Miccinesi, Alberto Bruni, Prof. Stefano
Vinti, Prof. Fabio Roversi Monaco e Antonino Morello, con
domicilio eletto in Roma, via Emilia n. 88, presso lo studio
del Prof. Stefano Vinti – appellato e appellante incidentale
-
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- il Comune di Lucca, in persona del
Sindaco in carica, n.c. e nei confronti di
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- SISTEMA INTEGRATO OSPEDALI REGIONALI-S.I.O.R.
– Associazione tra le Asiende USL n. 1 di Massa e Carrara,
n. 2 di Lucca, n. 3 di Pistoia, n. 4 di Prato, in persona
del Presidente, legale rappresentante in carica, Dr. Mauro
Pallini, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Carlo
Malinconico, Prof. Franco Gaetano Scoca, Prof. Fabio Merusi,
Prof. Andrea Guarino, Giuseppe Toscano e Domenico Iaria,
con domicilio eletto presso il studio del primo, in Roma,
Piazza dei Caprettari, n. 70, - appellato ed appellante
incidentale autonomo
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- Regione Toscana, in persona del
Presidente in carica della Riunta Regionale, rappresentato
e difeso dagli Avv.ti Lucia Bora e Fabio Lorenzoni, con
domicilio eletto in Roma, Via del Viminale n.43, presso
lo studio dell’Avv. Fabio Lorenzoni – appellata e appellante
incidentale -;
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- i componenti della Commissione Tecnica
Consultiva presso il Sistema Integrato Ospedali Regionali
– n.c.
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- i Comuni di Pistoia, Prato e Massa,
in persona dei rispettivi Sindaci in carica, nonché i Sigg.
Paolo Portoghesi, Felice Saccani, Marinella D'Innocenzo,
Riccardo Varaldo, Federico Miglio, n.c.
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II – (ricorso n. 13/2005 del 03/01/2005):
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- Azienda USL n. 4 di Prato, in persona
del legale rappresentante in carica Dott. Mauro Pallini
(P. IVA 01683070971);
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- Azienda USL n. 3 di Pistoia, in
persona del legale rappresentante in carica Dott. Vairo
Contini;
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- Azienda USL n. 2 di Lucca, in persona
del legale rappresentante in carica, Dott. Oreste Tavanti,;
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- Azienda USL n. 1 di Massa e Carrara,
in persona del legale rappresentante un carica, Dott. Alessandro
Scarafuggi; tutte rappresentate e difese dagli Avv.ti Prof.
Fabio Merusi, Prof. Andrea Guarino, Prof. Franco Gaetano
Scoca, Prof. Carlo Malinconico, Giuseppe Toscano e Domenico
Iaria, con domicilio eletto presso lo studio del Prof. Andrea
Guarino in Roma, Piazza Borghese, n. 3;
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contro
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- il Consorzio Toscana Salute (CTS) –
Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante
in carica – n.c. e nei confronti di
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Astaldi s.p.a, in persona del legale
rappresentante in carica, in proprio e nella qualità capogruppo
mandataria della ATI sopra specificata; - Regione Toscana,
in persona del Presidente in carica della Riunta Regionale;
- i Comuni di Pistoia, Lucca, Prato, Massa e Carrara, in
persona dei rispettivi Sindaci in carica, nonché i Sigg.
Paolo Portoghesi, Carlo Felice Saccani, Marinella D'Innocenzo,
Riccardo Varaldo, Federico Miglio; non costituiti.. S.I.O.R.
Associazione tra le aziende USL n. 1 di Massa e Carrara,
n. 2 di Lucca, n. 3 di Pistoia e n. 4 di Prato, Progetto
nuovi ospedali, non costituiti: entrambi gli appelli
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per la riforma
per quanto di ragione, della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana, n. 2860 del 2 agosto 2004, resa
fra le parti sui ricorsi nn.331/2004 e 1081/2004, e specificamente
“nella parte in cui respinge il ricorso incidentale proposto
da Astaldi s.p.a., nel giudizio n. R.G. 331/2004, nonché
nella parte in cui respinge le ulteriori eccezioni di inammissibilità
proposte da ATI Astaldi e accoglie il ricorso principale
331/2004 proposto da Consorzio Toscana Salute” (appello
n. 10961/2004), ovvero, “nella parte in cui annulla, «limitatamente
ai profili attinenti allo svolgimento della della procedura
seguita per la scelta del promotore» la deliberazione n.
15/03 adottata da SIOR il 12 dicembre 2003 e nella parte
in cui ha respinto il ricorso incidentale proposto dalla
ATI Astaldi” (appello n. 13/05).
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione nel giudizio di cui al ric.
n. 10961/2004, da Sistema Integrato Ospedali Regionali-SIOR;
Regione Toscana; Consorzio Toscana Salute Soc. Coop r.l.;
Visti gli appelli incidentali dagli stessi proposti sul
medesimo ricorso;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 10 maggio 2005, il Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, gli avvocati
S. Grassi, F. A. Adavastro, A. Segato, M. Annoni, C. Malinconico,
F.G. Scoca, A. Guarino, F. Merusi, G. Toscano, D. Iaria,
F. Lorenzoni, S. Vinti, M. P. Chiti, R. Gracili, N. Princi,
M. Miccinesi, A. Bruni ed A Morello;
Pubblicato, sugli appelli riuniti, il dispositivo n.295/2005;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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1. Sulla base degli indirizzi fissati dalla
Regione Toscana con deliberazione consiliare 12 febbraio
2003 n. 31, in tema di interventi sanitari programmati,
per la realizzazione del progetto “Nuovi ospedali”, nei
territori dei Comuni di Lucca, Prato, Massa e Carrara e
Pistoia, le Aziende interessate agli interventi hanno costituito
un organismo unitario in forma associativa, denominato “Sistema
Integrato Ospedaliero Regionale – S.I.O.R.”, con sede legale
in Prato (il cui statuto fu sottoscritto nel marzo del 2003),
avente, fra l’altro, lo scopo di consentire la gestione,
in maniera congiunta e coordinata, di tutte le fasi delle
operazione afferenti al complesso delle procedure necessarie
per la realizzazione dei nuovi ospedali, secondo un progetto
unitario, provvedendo alle necessarie iniziative, tra cui
il ricorso alla procedura di finanziamento, a norma dell’art.
37 bis della legge n. 109, nei prescritti limiti del 25%
del finanziamento necessario per l’intera realizzazione
del programma, fermo quanto stabilito nell’allegato A degli
indirizzi fissati dalla Regione, ovvero che la partecipazione
privata al finanziamento delle opere da realizzare con il
sistema della finanza di progetto, avrebbe avuto attuazione
esclusivamente mediante l’espletamento, da parte del privato,
di ben individuati servizi da rendere presso le strutture
ospedaliere da realizzare e precisamente (all. B): “servizi
di natura alberghiera e di supporto (quali ristorazione
compreso mensa, tavola calda e ristorante per visitatori;
bar – caffetteria; lavaggio e manutenzione biancheria; magazzini;
impiantistica; centrali tecnologiche; locali per pulizia
generali; ambienti per centri direzionali e/o amministrativo
gestionali) nonché di quelli sociali e commerciali (quali
sportelli bancari; sportello postale; asilo nido; strutture
didattiche per la formazione; negozi vari; market o super
market; parrucchieri uomo-donna; edicola e libreria)”.
Pubblicati l’avviso di cui all’art. 37-bis della legge n.
109 del 1994 e le “Linee guida per la progettazione” che,
per quanto non espressamente previsto nel documento, rinviavano
agli indirizzi regionali con particolare riferimento alle
deliberazioni del Consiglio regionale n. 202 del 23 dicembre
2002 e 31 del 12 febbraio 2003, sono pervenute nella sede
SIOR, alla prescritta data del 30 giugno 2003, due proposte,
rispettivamente del Consorzio Toscana Salute e della A.T.I.
Astaldi, Techint e Pizzarotti.
Successivamente, con deliberazione n. 15 del 12 dicembre
2003, il SIOR, acquisito il parere della Commissione tecnico
consultiva all’uopo nominata e le valutazioni dei competenti
servizi tecnici e delle direzioni sanitarie delle Aziende
locali partecipanti all’associazione, ha dichiarato “non
di pubblico interesse” ai sensi e per gli effetti dell’art.
37 ter della legge n. 109 del 1994, il progetti presentato
dal Consorzio Toscana Salute, e al contrario, “fattibile
e di pubblico interesse” quello presentato dalla ATI Astaldi,
Tecnit e Pizzarotti.
2.1. L’anzidetta deliberazione (unitamente al complesso
degli atti della procedura) è stata impugnata, con separati
ricorsi, davanti al Tribunale Amministrativio Regionale
della Toscana, dal Consorzio Toscana Salute (ric. n. 331/2003
R.G.) e dal Comune di Lucca (ric. n. 1081/2004 R.G.). L’impugnazione
del Comune è pervenuta al giudice amministrativo a seguito
della trasposizione del ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, originariamente proposto, in seguito alla
opposizione del SIOR.
Per maggior precisione, unitamente alla deliberazione n.
15 del 12 dicembre 2003, con i relativi allegati e la comunicazione
18 dicembre 2003 di designazione del promotore, sono stati
impugnati i seguenti ulteriori atti espressamente menzionati:
- le deliberazioni SIOR n. 3 del 28 marzo 2003 (avente ad
oggetto la nomina del responsabile unico del procedimento
e dell’Ufficio del medesimo), n. 7 del 12 maggio 2003, n.
del 27 giugno 2003 (aventi ad oggetto determinazioni dell’Assemblea);
- nonché i verbali assembleari del 29 luglio 2003, del 28
agosto 2003, del 10 novembre 2003 ed i relativi allegati;
- il verbale del 19 dicembre 2003 del Comitato istituzionale
permanente per la realizzazione del progetto Nuovi Ospedali
del programma di investimenti sanitari strategici del piano
sanitario regionale costituito presso la Giunta Regionale
Toscana;
- infine, per quanto occorrente ed in parte, le linee guida
per la progettazione, fatte proprie dal SIOR nella riunione
del 28 marzo 2003 (presa s’atto delle linee ed avviso/informativa
per la ricerca del promotore) per l’ipotesi che le stesse
dovessero essere interpretate come impeditive della possibilità
di presentare servizi aggiuntivi rispetto a quelli indicati.
2.2. Il Consorzio Toscana Salute, con il ricorso n. 331/2003,
chiedeva, unitamente all’annullamento degli atti anzidetti
il risacimento dei danni con riserva di quantificazione
in corso di causa. Formulava 11 articolati motivi di impugnazione,
di cui i primi otto volti a prospettare vizi procedurali
in cui sarebbe incorso il SIOR nell’esame delle proposte,
e gli ultimi tre intesi a sviluppare censure sulla valutazione
espressa dal SIOR sui profili economico finanziario, sulla
compatibilità urbanistica ed ambientale e sugli impianti
meccanici, elettrici e speciali.
Dal punto di vista procedurale, in particolare erano denunciati
la violazione degli artt. 37 bis e ter e dell’art. 21 della
legge n. 109 del 1994, l’eccesso di potere sotto vari profili,
fra cui principalmente, violazione del giusto procedimento,
illogicità, indeterminatezza, violazione dei principi di
imparzialità e trasparenza e del principio della collegialità
perfetta, con focalizzazione delle censure sui seguenti
aspetti:
- la nomina del responsabile unico del procedimento e della
Commissione tecnico.consultiva sarebbe avvenuta anteriormente
alla scadenza del termine di ricezione delle proposte;
- i criteri per la valutazione dei progetti sarebbero stati
fissati dal SIOR genericamente e comunque successivamente
alla verifica delle proposte da parte del responsabile del
procedimento e dei direttori sanitari delle ASL, e la valutazione
delle proposte sarebbe stata effettuata non soltanto dalla
Commissione tecnica ma anche da soggetti estranei, che avevano
predisposto distinte relazioni; in più la commissione avrebbe
violato le regole della collegialità ed aveva omesso la
verbalizzazione delle proprie sedute;
- peraltro la proposta Astaldi era stata prescelta immotivatamente
e malgrado l’esplicita necessitò di interventi correttivi;
- non era stata presa in considerazione la fattibilità urbanistica
degli ospedali, il valore economico e finanziario del piano,
le modalità di gestione dei servizi ed era stato modificato
il giudizio finale già espresso in data 5 dicembre 2003;
- non era stata esaminata la coerenza normativa delle due
proposte, cosicché non era stato appurato che la proposta
Astaldi configgeva in più punti con le indicazione delle
linee guida; la Commissione inoltre aveva inspiegabilmente
ed immotivatamente modificato una prima valutazione favorevole
sulla proposta del Consorzio in materia di organizzazione
sanitaria;
- sarebbero state illegittimamente ritenute l’incompatibilità
dell’offerta di servizi aggiuntivi e la non scorporabilità
degli stessi.
Nel giudizio instaurato con il ricorso CTS si incardinavano
altresì:
- il ricorso incidentale autonomamente proposto dalla soc.
Astaldi, nella qualità di capogruppo e mandataria della
ATI appositamente costituita, volto ad impugnare a sua volta
la deliberazione SIOR n. 15 del 2003 (e gli atti connessi)
nella parte in cui, piuttosto che valutare (sia pure con
esito negativo) la proposta CTS, non si era provveduto ad
escluderla dalla valutazione sulla base rilievi che lo stesso
SIOR aveva autonomamente espresso, in ordine alla inammissibilità
della proposta sotto profili oggettivi e soggettivi e per
l’incompletezza della documentazione allegata alla stessa;
- motivi aggiunti con i quali il ricorrente principale poneva
in discussione l’ammissione ala procedura della ATI capeggiata
dalla Soc. Astaldi, per non essere state prodotte le dichiarazioni
di assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione
alle gare previste dall’art. 75 del D.P.R. n. 554 del 1999
e un ricorso incidentale della stessa ricorrente principale,
con cui, con motivi aggiunti, era anche impugnata la deliberazione
SIOR n. 11 del 14 luglio 2003, conosciuta solo a seguito
dell’accesso agli atti avvenuto successivamente al 7 gennaio
2003, denunciandosi l’operato del SIOR per non avere richiesto
l’integrazione della documentazione presentata dal Consorzio
(la cui incompletezza era stata denunciata dalla Astaldi)
a norma dell’art. 37 bis, comma 2 ter della legge n. 109
del 1994 o in via subordinata, dell’art. 71 del D.P.R. n.
445 del 2000.
Sul piano difensivo, l’Astaldi, il S.I.O.R. e la Regione
Toscana resistevano, nel merito, alle censure dedotte, i
primi due eccependo anche pregiudiziali profili di inammissibilità
del ricorso principale per difetto di interesse del ricorrente
ed il SIOR eccependo il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo, sulla considerazione della sua natura di
associazione interaziendale di natura privatistica che agirebbe
in regime di diritto privato.
2.3. Ampiamente svolte dalle parti le rispettive difese,
il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, con
sentenza della Sezione II, n. 2860 del 2 agosto 2004, ha
riunito i ricorsi; ha dichiarato inammissibile il ricorso
proposto dal Comune di Lucca (n.1081/2004) e, conseguentemente,
improcedibile quello incidentale proposto nel relativo procedimento
dalla soc. Astaldi; ha respinto il ricorso incidentale proposto
da quest’ultima sul ricorso principale del Consorzio Toscana
Salute, della quale ha dichiarato inammissibile il successivo
ricorso incidentale; ha respinto le eccezioni pregiudiziali
dei resistenti ed ha, infine, accolto il ricorso principale
del Consorzio (n. 331/2004), sulla base del complesso delle
censure rivolte allo svolgimento della procedura seguita
per la scelta del promotore, con specifico riferimento alle
modalità seguite nell’esame delle proposte da parte della
Commissione, la mancata predeterminazione dei parametri
di valutazione e dei connessi criteri di graduazione del
giudizio, nonché per la successiva integrazione dei criteri
e dei parametri in corso dei lavori da parte di soggetti
diversi dai componenti della commissione, nonché per mancata
osservanza della regola della collegialità, almeno relativamente
al parere conclusivo.
4. Avverso l’anzidetta sentenza hanno proposto separati
appelli principali la soc. Astaldi in proprio e nella qualità
di capogruppo e mandataria della ATI costituita con le società
Techint-Compagnia Tecnica Internazionale e Impresa Pizzarotti
& C.(ric. n. 10961/2004) e le Aziende USL interessate
alla realizzazione delle nuove strutture ospedaliere (n.
4 di Prato, n. 3 di Pistoia, N. 2 di Lucca e n. 1 di Massa
e Carrara) (ric. n. 13/2005).
Nel primo dei procedimenti in parola si sono innestati,
nella forma dell’appello incidentale, le autonome impugnazioni
della Regione Toscana e del Sistema Integrato Ospedali Regionali,
e, in posizione contrapposta, l’appello incidentale del
Consorzio Toscana Salute.
5.1. La Astaldi propone censure che investono la declaratoria
di inammissibilità del proprio ricorso incidentale, la reiezione
delle eccezioni pregiudiziali al ricorso principale del
Consorzio, e, nel merito, il parziale accoglimento del ricorso
e il consequenziale annullamento parziale degli atti impugnati
limitatamente ai profili attinenti allo svolgimento della
procedura seguita per la scelta del promotore ed alla designazione
della ATI da essa capeggiata.
Il giudice di primo grado sarebbe incorso in errore nella
interpretazione ed applicazione dell’art. 37 ter della legge
n. 109 del 1994: a ciò sarebbe dovuta la reiezione del ricorso
incidentale proposto dalla attuale appellante, per i profili
volti a sindacare la mancata declaratoria di inammissibilità
della proposta CTS
- per contrasto con le linee guida, per ciò che riguarda
i contenuti tecnico progettuali;
- per l’inidoneità del CTS ad assumere la veste di proponente;
- per violazione dell’art. 75 del Regolamento.
L’Astaldi ripropone, dunque, in questa sede i motivi di
impugnazione, incidentalmente proposti in primo grado, nell’ordine,
con le intestazioni e le argomentazioni originariamente
dedotti, muovendo dalla considerazione critica dei convincimenti
espressi al riguardo dal giudice di primo grado.
D’altra parte, la sentenza appellata sarebbe anche viziata
nella parte in cui ha disatteso le eccezioni pregiudiziali
mosse al ricorso principale (mancanza di interesse alla
impugnazione del CTS la cui proposta non può comunque aspirare
ad un apprezzamento favorevole per la discordanza del piano
finanziario con le indicazioni delle linee guida per ciò
che riguarda la tipologia e la consistenza dei servizi che
dovevano essere acquisiti da ciascuna AUSL) .
In ogni caso il giudice di primo grado sarebbe incorso in
vari vizi di eccesso di potere e violazione di legge, nella
parte in cui ha ritenuto applicabili al procedimento di
scelta del promotore norme e principi estranei alla specifica
procedura della quale si tratta.
5.2. Con atti regolarmente notificati alle parti in causa,
la Regione Toscana ed il SIOR hanno proposto, nella medesima
posizione della appellante principale e nelle forme del
dell’appello incidentale, autonoma impugnazione della sentenza
in questione..
Il SIOR ripropone il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo e deduce l’erroneità della sentenza appellata
nella parte in cui sono stati respinti le altre eccezioni
pregiudiziali e l’appello incidentale della Astaldi, contestando
nel merito le conclusioni cui è pervenuta la sentenza appellata,
nell’accogliere il ricorso CTS, con argomenti analoghi,
sul punto, a quanto dedotto nell’appello principale ed in
quello incidentale della Regione.
Coincidenti alle posizione del SIOR sono le censure dedotte
dalle appellanti Aziende USL, che pongono il problema della
giurisdizione, sia pure residualmente rispetto al complesso
delle censure che investono il merito della sentenza appellata.
5.3. In posizione contrapposta, il Consorzio Toscana Salute,
ha, a sua volta proposto appello incidentale, incardinato
nel giudizio d’appello promosso in via principale dalla
Astaldi, con il quale, oppone, in primo luogo, l’inammisibilità
dell’appello incidentale SIOR, per l’ipotesi di accoglimento
dell’appello principale, nella parte in cui ripropone l’esistenza
di elementi ostativi pregiudiziali all’esame della proposta
da esso Consorzio formulata, già dedotta in via principale,
con il ricorso incidentale di primo grado.
Impugnativamente, poi, il Consorzio oppone l’invalidità
della sentenza nella parte in cui dispone che vanga rinnovato
l’esame delle due domande, ferma la loro immodificabilità
rispetto alla formulazione definita all’atto della presentazione.
Il capo della sentenza in questione sarebbe erroneo e viziato
per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto
e pronunciato e perché, dovendosi tutelare l’esigenza di
segretezza e par condicio dei concorrenti, il procedimento
dovrebbe essere, se del caso, interamente rinnovato.
Successivamente, rinviato al merito l’esame dell’istanza
cautelare, le parti hanno ulteriormente sviluppato le rispettive
difese, e la causa, chiamata alla pubblica udienza del 10
maggio 2005, è stata trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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1. Gli appelli, relativi alle medesima sentenza,
devono essere riuniti.
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2. Pregiudiziale è la questione di giurisdizione,
già sollevata in primo grado e riproposta in appello.
Sul punto la Sezione deve condividere le conclusioni alle
quali è pervenuto il giudice di primo grado.
E’ irrilevante che il SIOR sia una struttura associativa
costituita dalle Aziende sanitarie interessate dall’intervento.
Esso partecipa - per ciò che riguarda i compiti che gli
sono stati assegnati dalle Aziende costituenti, sulla base
di puntuali direttive Regionali - della soggezione alla
medesima normativa pubblicistica cui sottostanno le Aziende
che vi hanno dato vita, allorché operino in settori espressamente
disciplinati da tale normativa, per il perseguimento di
specifici pubblici interessi alle stesse affidate.
Il Sistema Intergrato Ospedali Regionali – costituito dalle
Aziende USL n. 1 di Massa e Carrara, n. 2 di Lucca, n. 3
di Pistoia e n. 4 di Prato - altro non é che il modulo organizzativo
al quale le Aziende in questione hanno fatto ricorso per
rispondere alle indicazioni della Regione Toscana che -
ai fini della realizzazione del programma pluriennale degli
interventi strategici, approvato con deliberazione del Consiglio
regionale n. 202 del 23 dicembre 2002, nell’ambito del Piano
Sanitario Regionale 2002/2004 approvato con deliberazione
n. 60/2000, nell’individuare fra gli interventi prioritari,
la realizzazione di nuove strutture ospedaliere nei Comuni
di Massa Carrara (anche dette strutture “delle Apuane”),
Lucca, Pistoia e Prato, in sostituzione di quelle esistenti
e nel fissare, con successiva deliberazione n. 31 del 12
febbraio 2003, puntuali indirizzi ai quali le Aziende interessate
avrebbero dovuto attenersi – ha espressamente disposto che,
per la gestione del progetto, le Aziende si avvalessero
dello strumento del coordinamento interaziendale ed ha individuato
nella forma associativa il modello organizzativo più idoneo
a garantire l’obiettivo della gestione, in maniera congiunta
e coordinata, di tutte le fasi dell’operazione, in modo
che l’organismo costituito con tale specifica finalità e
destinato ad estinguersi con la realizzazione del programma,
potesse, fra l’altro, su mandato e delega delle Aziende
partecipanti, svolgere tutte le attività prodromiche e funzionali
alla stipula dei contratti di appalto per la costruzione
e messa in attività degli ospedali portanti delle Apuane,
di Lucca, di Pistoia e di Prato ed in particolare:
a) contrattare direttamente con i soggetti promotori del
progetto di finanziamento la predisposizione degli strumenti
previsti dall’art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994 n.
109 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) valutare la proposta dei soggetti suddetti ai sensi dell’art.
37-ter della citata legge;
c) indire la gara ex art. 37 quater della stessa legge per
addivenire alla aggiudicazione che ciascuna azienda, per
la parte di competenza fosse tenuta a formalizzare, assumendosi
i conseguenti obblighi contrattuali subordinatamente all’approvazione
regionale prevista dalla procedura di attuazione dell’art.
20 della legge n. 67 del 1988.
Sotto il profilo soggettivo, pertanto, non vi è ragione
di dubitare della soggezione della Associazione della quale
si tratta alla giurisdizione del giudice amministrativo,
in quanto, come si è visto, esso è chiamato ad operare,
nell’ambito di quanto previsto dai commi 1 e 2 ter del citato
art. 37 bis, per la realizzazione del programma regionale
affidato alla gestione delle ASL che lo hanno costituito
e che rientrano fra i destinatari della normativa pubblicistica
di cui alla legge n. 109 del 1994, sulla base di quanto
stabilito dall’art. 2 della stessa legge circa l’ambito
oggettivo e soggettivo di applicazione della legge quadro.
L’articolo da ultimo citato è idoneo anche a definire la
ricomprensione della controversia all’esame della Sezione
nella previsione dell’art. 33, comma 2, lett. d) del decreto
legislativo n. 80 del 1998, nel testo modificato dalla legge
n. 205 del 2000, con le modifiche derivanti dalla sentenza
della Corte costituzionale n. 204 del 2004.
Gli argomenti addotti per sostenere la non appartenenza
della controversia al giudice amministrativo, muovono dall’equivoco
in cui sembra essere incorso il SIOR, nel considerare il
procedimento previsto negli artt. 37 bis e 37 ter della
legge quadro come un momento autonomo e distinto dalle “procedure
di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture”, espressamente contemplati dalla citata lett.
d) del’art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998.
Al contrario, la tecnica di finanziamento comunemente indicata
con l’espressione “project financing”, pur proiettando all’esterno
della finanza pubblica, in tutto o in parte, l’onere derivante
dalla realizzazione del programma pubblico, in quanto preordinato
all’affidamento in questione, nelle forme della concessione,
è incluso in tale previsione.
L’istituto è, del resto, circondato, con ogni evidenza,
dalla legislazione nazionale, in conformità del resto alle
direttive comunitarie, di particolari cautele, risolvendosi
in uno strumento indubbiamente utile per l’Amministrazione,
perché, da un lato, consente di perseguire il fine pubblico
senza doverne sopportare l’onere finanziario, dall’altro,
costituisce, per l’operatore economico che assume la veste
di promotore, una indubbia fonte di lucro, essendo essenziale,
alla praticabilità dell’istituto, che l’attività economica
finanziata sia di per sé idonea ad assicurare utili in grado
di consentire la copertura dei costi e, nel contempo, la
gestione proficua dell'attività stessa, secondo regole proprie
dell’imprenditoria privata.
Anche se, dunque, non può sfuggire all’interprete l’alto
grado di discrezionalità che compete al gestore del programma,
nella valutazione della rispondenza della proposta al pubblico
interesse, la procedimentalizzazione fissata nei due articoli
in esame (art. 37 bis e 37 ter) appare di per sé sufficiente
a configurare la soggezione al controllo giurisdizionale
del giudice amministrativo, sulla base dei medesimi criteri
e dei principi che, anche secondo i parametri di legittimità
costituzionale messi a fuoco dal giudice delle leggi, con
la nota sentenza n. 204 del 2004, giustificano l’attribuzione
delle giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo
nella specifica materia, con estensione al procedimento
prodromico allo svolgimento delle procedure di affidamento
in senso stretto, quale è appunto l’individuazione del promotore,
che costituirà una delle parti della successiva procedura
negoziata.
Del resto, nella tipicità dell’istituto, che pone in primo
piano, nella realizzazione del programma e nella definizione
del suo contenuto, la possibilità del progetto di autofinanziarsi
– a cui si devono anche, in concreto, i limiti frapposti
dalla Regione a tale tecnica di finanziamento del progetto
(soltanto in ragione del 25% dell’onere finanziario, e soltanto
limitatamente all’espletamento di determinati servizi) -
deve anche essere ricercata la ragione della necessaria
applicazione di regole pubblicistiche, volte a garantire
la tutela della concorrenza e della par condicio, che costituiscono,
dunque, per i soggetti chiamati a gestire l’intervento programmato
(nel caso in esame, le Aziende sanitarie ovvero l’organismo
associato dalle stesse stesse delegato) altrettanti limiti
dell’esercizio della discrezionalità di cui sono titolari.
In altri termini, nel meccanismo complesso contemplato dagli
artt. 37 bis e seguenti della L. n. 109 del 1994, la centralità
della figura del promotore nulla toglie alla sostanziale
unitarietà delle due fasi che costituiscono il procedimento,
che, nel suo insieme non si sottrae alle regole pubblicistiche,
non soltanto nella fase della procedura negoziata contemplata
dall’art. 37 quater (per la quale è pacifica l’applicazione
degli schemi formali dell’evidenza pubblica, come la Sezione
ha già avuto modo di precisare: in termini, Sez. V, 20 ottobre
2004, n. 6847 e 10 febbraio 2004 n. 495), ma anche nella
fase anteriore di presentazione e valutazione delle proposte
(art. 37 bis e 37 ter) le cui disposizioni fissano, sia
pure nei tratti essenziali, il procedimento che l’amministrazione
(ovvero il gestore del programma) è tenuta a seguire.
Non è problema che interessi l’aspetto in esame se il procedimento
debba seguire o meno, per quanto non espressamente previsto
dagli artt. 37 bis e 37 ter, le regole della evidenza pubblica
o quelle desumibili in linea generale dalla legge regolatrice
del procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990) che
attrae nella sua orbita ogni caso in cui si verifichi, nell’abito
della gestione della cosa pubblica, l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere (art. 12 L. n. 241 citata).
E’ in ogni caso chiaro che, anche per ciò che riguarda la
scelta del promotore, la controversia relativa appartiene
alla cognizione del guiudice amministrativo, nell’ambito
della previsione dell’art. 33 lett. d) D.Lgs. 31 marzo 1998
n. 80 nel testo modificato dall’art. 7 della L. n. 205 del
2000, anche dopo l’intervento della Corte costituzionale,
con la sentenza n. 204 del 2004, sul testo del citato articolo.
I relativi motivi d’appello devono dunque essere respinti.
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3.1. Chiarito tale aspetto, non può essere
condivisa la tesi di fondo della sentenza impugnata, secondo
cui “la valutazione comparativa tra più proposte (per individuare
quelle di pubblico interesse)” non sarebbe “subordinata
ad una pregiudiziale verifica in ordine all’ammmissibilità
di ciascuna di esse”.
L’individuazione di almeno due distinte fasi nella procedura
di valutazione della proposta é stata correttamente operata
dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, con la determinazione
n. 20 del 4 ottobre 2001, nella parte in cui è specificato
che l’attività valutativa deve essere compiuta in due fasi
delle quali, la prima, sulla singola proposta, al fine di
stabilire che non vi siano elementi ostativi alla sua realizzabilità.
L’accertamento negativo, in tale fase, è preclusivo del
passaggio alla fase successiva della valutazione, in quanto,
come la Sezione ha già avuto modo di precisare, (Sez. V,
n. 1802 del 19 aprile 2005), l’accertamento in termini negativi
dei requisiti richiesti al proponente o della realizzabilità
della proposta, non consente integrazioni ed aggiustamenti
successivi.
La Sezione, con la citata decisione, ha avuto modo di chiarire
che il complesso normativo di cui agli artt. 37 bis e 37
ter - pur se indubbiamente contempla un’ampia possibilità
di integrazione, sotto il profilo formale, della documentazione
già tempestivamente prodotta - non consente, al contrario,
di modificare i contenuti minimi essenziale della proposta.
Il supporto normativo del convincimento in parola - che
la Sezione ha già rinvenuto nel comma 2 bis del più volte
citato art. 37 bis – deve essere integrato da quanto stabilito
dal successivo art. 37 ter, che contempla l’apporto collaborativo
del proponente che ne faccia richiesta, soltanto dopo che
è stata superata e risolta favorevolmente, per la singola
proposta, la fase della verificazione della sua ammissibilità,
ovvero della mancanza di elementi ostativi alla sua realizzazione,
allorché si sia passati alla fase fase successiva, nella
quale si procede alla “valutazione” dell’interesse pubblico
alla sua realizzazione, “anche comparativamente” con altre
proposte.
La prima fase è individuata, nell’art. 37 ter, attraverso
una minuziosa ma certamente non esaustiva esemplificazione
dell’esame preliminare che il gestore del programma deve
compiere ed a conclusione del quale, l’«assenza di elementi
ostativi» conclude il quadro di una valutazione preliminare,
di natura prevalentemente, se non esclusivamente tecnica.
L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici è stata,
invero, puntuale, nella interpretazione della norma, precisando
come, all’interno della seconda fase - ovvero della “valutazione”,
in senso proprio, che costituisce un’«attività propriamente
discrezionale in quanto riguarda la comparazione degli interessi
rilevanti al momento attuale» - devono essere anche individuati
due differenziati momenti, uno inerente alla valutazione,
in senso assoluto, dell’interesse pubblico alla realizzazione,
l’altro relativo, di comparazione delle proposte.
3.2. Il modulo procedimentale in parola e la natura delle
determinazioni che il gestore del programma deve assumere,
nella scelta del promotore, non consentono di applicare
analogicamente al procedimento in esame le regole dell’evidenza
pubblica.
A parte la mancanza di un qualsiasi collegamento testuale
e sistematico con le disposizioni che disciplinano le varie
forme di scelta del contraente, viene in evidenza, infatti,
la circostanza che caratteristica fondamentale della finanza
di progetto è che il programma al quale occorre dare attuazione
non è ancora definito nei suoi contenuti progettuali. Sono
infatti tali contenuti che dovranno costituire l’oggetto
della proposta, ed essi dovranno essere messi a fuoco proprio
attraverso tale proposta, che dovrà essere concepita ed
articolata in funzione dell’interesse pubblico che la programmazione
è rivolta a realizzare.
Il compito dell’amministrazione (o come nel caso in esame,
dell’organismo al quale è affidata la gestione delle operazioni)
sarà appunto quello di valutare se il progettto proposto
abbia o meno i contenuti necessari a soddisfare l’interesse
pubblico in funzione del quale il programma è stato concepito.
Ed a ciò il gestore del programma perverrà, secondo le cadenze
previste dai più volte citati art. 37 bis e 37 ter, secondo
scansioni successive, dapprima valutando “la fattibilità
delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo,
urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale,
della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità
al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di
manutenzione, della durata della concessione, dei tempi
di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe
da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse,
del valore economico e finanziario del piano e del contenuto
della bozza di convenzione” e verificando “l'assenza di
elementi ostativi alla loro realizzazione”, e, solo successivamente,
esaminando la proposta sotto il profilo del pubblico interesse,
eventualmente (nel caso di pluralità di proposte), comparandole
fra di loro, secondo i criteri indicati nell’avviso “nell'ambito
di quelli indicati dall'articolo 37 ter” (art. 37 bis, comma
2 bis), in tale fase “sentiti i promotori che ne facciano
richiesta”, ovvero avvalendosi anche dell’apporto collaborativo
degli stessi promotori.
E’ a questo punto chiaro che, in ciascuna di queste fasi,
la “valutazione” non può essere espressione della discrezionalità
tecnica, propria delle commissioni giudicatrici, bensì,
costituisce la manifestazione della volontà del titolare
stesso della cura dell’interesse pubblico cui l’intervento
è preordinato, analogamente a quanto avviene – per le procedure
ordinarie – con la scelta (ovvero l’approvazione) del progetto,
sul quale interverrà la gara.
Si è, dunque, nell’ambito della tipica discrezionalità amministrativa,
governata, per quanto non espressamente previsto dalla norma
speciale, dalla disciplina generale sul procedimento amministrativo.
Come gli appellanti principali ed i cointeressati appellanti
incidentali non mancano di rilevare, il momento della valutazione
del pubblico interesse della proposta ed anche quello della
comparazione, deve farsi coincidere, per quanto concerne
la natura del potere esercitato, con quello della scelta
delle soluzioni progettuali che, nelle procedure ordinarie,
appartiene al committente, e non può essere delegato ad
un organo tecnico e, tanto meno, ad un organo neutrale,
con poteri vincolanti per il committente, in quanto costituisce
momento essenziale della discrezionalità amministrativa
rispetto al quale l’apporto di soggetti terzi è sempre di
natura tecnico-consultiva, senza interferenze sulla discrezionalità.
Non è, pertanto, casuale che le norme sulla evidenza pubblica
vengano in giuoco, nel dettato normativo, soltanto nel momento
successivo della procedura negoziata.
Non vi sono lacune che debbano essere colmate con l’interpretazione
analogica, né norme che riguardano i procedimenti concorsuali
che possano essere estensivamente applicate.
Argomenti testuali (ed anche ciò è correttamente fatto rilevare
dagli interessati) escludono siffatta possibilità.
Non soltanto la valutazione comparativa è meramente eventuale,
ma in tale fase viene a collocarsi la possibilità di ingresso,
in funzione collaborativi, degli stessi proponenti.
La norma contenuta al comma 2 bis dell’art. 37 bis prevede
la previa fissazione e pubblicazione dei criteri per la
valutazione comparativa, ma non anche la nomina della commissione
giudicatrice, pur facendosi carico il legislatore di stabilire
(al comma 2 ter dello stesso articolo) entro quale termine
deve essere nominato il responsabile del procedimento.
L’art. 37 quater addirittura prevede che il progetto preliminare
del promotore, sul quale si svolgerà la gara, possa essere
“eventualmente modificato sulla base delle determinazioni
delle amministrazioni stesse”
Se pure, dunque, è nella logica operativa che il committente
si avvalga, nella valutazione e nella scelta delle proposte
della cooperazione di uffici ed organi istruttori e di consulenza,
ed anche di consulenti terzi, essi avranno un ruolo meramente
interno ed ausiliario, di natura istruttoria, senza che
entrino in giuoco regole proprie delle pubbliche gare, trovando
applicazione, piuttosto, come si è avuto modo di precisare,
le regole di carattere generale fissate dalla legge sul
procedimento amministrativo, sia in ciò che riguarda i compiti
di coordinamento assegnati al responsabile del procedimento,
sia per ciò che concerne l’introduzione, nel procedimento
medesimo, degli interessi coinvolti (specificamente, quelli
delle Aziende costitutive della struttura associativa),
in necessaria ed imprescindibile osmosi e senza che il momento
valutativo possa ritenersi in qualche modo condizionato
da un preventivo subprocedimento, non previsto dalla fonte
primaria o dal relativo regolamento, né, nella specie (in
senso autolimitativo) dalla struttura deputata a gestire
l’operazione.
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4. Le considerazioni che precedono devono
fare concludere nel senso che una volta accertata la “non
coerenza del piano finanziario del progetto dallo stesso
presentato con le indicazioni delle Linee Guida, per quanto
riguarda la tipologia e la consistenza dei servizi che dovrebbero
essere acquisiti da ciascuna delle ASL interessate, essendo
riferito ad una offerta complessiva di servizi secondo un’ottica
di Global Servic e presuppone una pervasiva modifica degli
attuali assetti gestionali ed organizzativi, che non risponde
alle esigenze ed alle possibilità di riorganizzazione del
lavoro e dei servizi da parte delle quattro Aziende sanitarie”,
il SIOR doveva dichiarare la proposta non ammissibile, non
potendola sottoporre ad alcuna valutazione sul pubblico
interesse alla sua realizzazione.
In tal senso la Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi
con la decisone n. 3916 del 2002, nella quale è stato precisato
che il piano economico finanziario costituisce l’elemento
centrale della proposta (come del resto emerge dall’art.
37 bis, che ne esige l’asseveramento da parte di un istituto
di credito), in quanto dalle sue previsioni dipende la validità
dell’iniziativa (le «amministrazioni aggiudicatrici valutano
la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo»
fra l’altro «del valore economico e finanziario del piano»)
e la redditività dell’investimento.
La proposta del promotore non può quindi essere valutata
indipendentemente dal piano economico finanziario e se questo
risulta incongruo, la proposta non può che essere valutata
inidonea allo scopo (in termini, la citata decisione della
Sezione, n. 3916/2002; nello stesso senso la più recente
decisione della Sezione n. 1802 del 19 aprile 2005).
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5. Nel caso in esame, gli scostamenti del
piano economico finanziario delle linee guida pubblicate
dal SIOR sono, in punto di fatto, confermati dal complesso
della documentazione in atti e non smentiti, sostanzialmente,
neppure dal Consorzio Toscana Salute.
Invero:
a) la deliberazione n. 31 del 12 febbraio 2003 con la quale
sono stati fissati gli indirizzi, alle Aziende sanitarie,
per l’attuazione del programma pluriennale di interventi
sanitari strategici, relativi, fra l’altro, alla realizzazione
dei nuovi ospedali nei Comuni di Massa Carrara, Lucca Pistoia
e Prato – è puntuale nello stabilire che la partecipazione
privata al finanziamento delle opere da realizzare con il
sistema della finanza di progetto (nell’indicato limite
massimo del 25%) dovesse trovasse attuazione esclusivamente
mediante l’espletamento, da parte del privato, di ben individuati
servizi da rendere presso le strutture ospedaliere da realizzare
e precisamente (all. B): “servizi di natura alberghiera
e di supporto (quali ristorazione compreso mensa, tavola
calda e ristorante per visitatori; bar – caffetteria; lavaggio
e manutenzione biancheria; magazzini; impiantistica; centrali
tecnologiche; locali per pulizia generali; ambienti per
centri direzionali e/o amministrativo gestionali) nonché
di quelli sociali e commerciali (quali sportelli bancari;
sportello postale; asilo nido; strutture didattiche per
la formazione; negozi vari; market o super market; parrucchieri
uomo-donna; edicola e libreria)”.
b) tale indicazione è stata recepita nelle “Linee guida”
per la progettazione dei quattro ospedali, che a loro volta,
in puntuale aderenza alle indirizzi regionali, hanno così
specificato le tipologie dei servizi che potevano essere
offerti dal promotore ai fini della remunerazione dei relativi
investimenti:
- servizi gestiti o acquistati: pulizie, lavanderia, smaltimento
rifiuti speciali, servizio mensa per personale, servizio
cucina per degenti, servizio sterilizzazione, utenze, servizi
generali;
- servizi concedibili eventualmente in appalto sulla base
della proposta del promotore: manutenzione immobili, manutenzione
impianti fissi, manutenzione apparecchiature sanitarie;
guardiania e manutenzione verde, climatizzazione, strutture
per la libera professione intramoenia;
- servizi commerciali o di utilità gestiti da terzi: foresteria;
parcheggio pubblico, ristorazione visitatori; bar caffetteria,
sportello bancario, ufficio postale, palestra, asilo nido,
negozi, market, edicola e libreria, parrucchiere, altro”.
L’elencazione che precede non può essere interpretata nel
senso di includere l’acquisto e la gestione di attrezzature
di immediato impatto sanitario.
Vi si oppone, infatti, il significato letterale e logico-finalistico
del limite fissato dalla Regione alla praticabilità della
finanza di progetto con la deliberazione regionale n. 31
del 2003, che aveva individuato i servizi che potevano riguardare
l’iniziativa sul presupposto della esistenza ed operatività
del sistema di acquisti delle AUSL mediante i Consorzi di
Area Vasta, costituiti con deliberazione del Consiglio regionale
25 settembre 2002 n. 144, in attuazione di una precisa indicazione
del Piano sanitario nazionale, con la precisazione che “dal
primo gennaio 2003, data di entrata in funzione dei consorzi,
le procedure di acquisto ad essi delegate sono svolte dagli
stessi in via esclusiva”.
Niente di diverso è dato desumere dalle linee guida che
riproducono sostanzialmente le indicazioni regionali.
L’inclusione, nella proposta, di acquisti e gestioni afferenti
ad attrezzature sanitarie non è dunque meramente “aggiuntiva”
rispetto alle esemplificazioni contenute nelle linee guida,
ma introduce elementi estranei alla finanza di progetto,
in contrasto sia con le indicazioni di programma, sia con
le linee guida non modificabili per effetto di meri “chiarimenti”
resi dal Responsabile Unico del Procedimento o dalle stesse
ASL, interpellate dall’interessato, quale che sia il senso
che a detti chiarimenti si possa annettere.
In ogni caso, all’uno e alle altre, in punto di fatto, non
è addebitabile un comportamento tale da indurre in errore
il proponente.
Obiettivamente, la natura esemplificativa delle indicazioni
contenute nelle linee guida (che deve essere condivisa)
non autorizza a ritenere inclusi in ciascuna tipologia oggetti
ad esse non riconducibili analogicamente.
Ugualmente, l’avvertenza che, nella formulazione della proposta
di servizi aggiuntivi doveva tenersi conto “delle prospettive
di sviluppo dei rispettivi Consorzi di Vasta Area” e che
a tale fine il proponente doveva attenersi agli statuti
dei suddetti consorzi, evidenzia che, sia le AUSL sia il
Responsabile del procedimento hanno inteso orientare il
CTS nel senso che la proposta, pur potendo comprendere prestazioni
aggiuntive rispetto a quelle espressamente indicate, doveva
essere calibrata in modo tale da essere rispettosa dell’ambito
di operatività dei Consorzi di Area Vasta.
Detto questo, non è giuridicamente sostenibile che il piano
economico finanziario proposto potesse essere modificato
mediante lo scorporo della parte relativa alla fornitura
e gestione delle attrezzature sanitarie; lo scorporo avrebbe
infatti indubbiamente comportato una modificazione sostanziale
della proposta, stravolgendone l’equilibrio economico-finanziario
e richiedendo, in ogni caso, l’assoggettamento del piano
ad una nuova asseverazione bancaria.
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5. Ne consegue che la valutazione negativa
espressa dal SIOR sulla proposta CTS, nei termini negativi
sopra specificati, non sindacabile per i profili tecnico
discrezionali relativi alla insostenibilità finanziaria,
in relazione alla sua incompatibilità con i bilanci aziendali,
e non illogica o altrimenti viziata da eccesso di potere
per quanto concerne la mancanza di coerenza con le indicazioni
contenute nelle linee guida, e la sua incompatibilità con
gli assetti organizzativi ed aziendali delle ASL coinvolte
dall’intervento, deve ritenersi, sostanzialmente legittima.
Sotto differente profilo, l’anzidetta valutazione è anche
preclusiva, a norma dell’art. 37 ter, del passaggio alla
fase ulteriore, della valutazione del pubblico interesse
della proposta e della comparazione con la proposta del
raggruppamento capeggiato dalla Astaldi, per le considerazioni
sopra espresse.
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6. Ne consegue che la sentenza appellata
è viziata nella parte in cui - sul convincimento che la
verificazione dell’assenza di elementi ostativi non fosse
pregiudiziale alla valutazione della rispondenza della proposta
medesima all’interesse pubblico – ha omesso di prendere
in esame il primo motivo del ricorso incidentale proposto
dalla Astaldi avverso gli atti della procedura.
Con tale motivo, l’attuale appellante incidentale aveva
denunciato l’illegittimità delle determinazioni SIOR per
non avere questi dichiarato inammissibile la proposta del
Consorzio Toscana Salute, prima ancora di passare alla valutazione
del pubblico interesse della proposta.
Il motivo è riproposto dalla Astaldi con il primo motivo
di appello (ric. n. 10961/2004) al punto 1.1.) con cui è
sottoposto a censura, unitamente all’omesso esame del mezzo,
anche la trasposizione della censura (insieme alla eccezione
di inammissibilità del ricorso principale del CTS per l’irrealizzabilità
della proposta, sollevata anche dal resistente SIOR) a valle
dell’esame dei vizi procedurali denunciati dal CTS, come
se l’errata formulazione della proposta da parte del CTS
fosse correlata a tali vizi e non la inficiasse, invece,
originariamente, nei suoi elementi essenziali.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
La convergenza di interessi di una pluralità di parti nel
medesimo giudizio suggerisce, per motivi di economia processuale
di prendere in esame il motivo contenuto nel primo motivo
dell’appello principale dell’Astaldi, congiuntamente al
II motivo del medesimo atto (sulla erroneità della sentenza
nella parte in cui ha respinto le eccezioni pregiudiziali
avverso il ricorso del CTS), ed alle analoghe censure proposte
dal SIOR e, in linea generale, da tutti gli altri cointeressati
nei rispettivi atti, ivi comprese le AUSL, che hanno proposto
il separato ricorso n. 15/2005.
Deve essere infatti ribadito che la norma contenuta nell’art.
37 ter, nella parte in cui prescrive che “Le amministrazioni
aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate
sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale,
nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della
fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del
rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della
durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori
della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia
di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario
del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano
l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione”
individua una fase del procedimento di scelta del promotore
avente natura pregiudiziale e preclusiva, nel caso di esito
negativo della valutazione, del passaggio ad una fase ulteriore
e successiva.
Lo sbarramento è insito nella formulazione letterale della
proposizione ed è d’altra parte coerente con la logica procedimentale
dell’istituto.
Lo stesso giudice di primo grado ha del resto mostrato di
ritenere - esaminando e respingendo i motivi aggiunti proposti
dal Consorzio per contestare la mancata esclusione della
proposta del SIOR dalla valutazione per incompletezza della
documentazione allegata alla proposta (punto 9 della sentenza
appellata) – che l’accertamento della completezza della
documentazione relativa al possesso dei requisiti tecnici,
organizzativi, finanziari e gestionali dovesse essere compiuto
dal SIOR con carattere di pregiudizialità, nonostante la
mancanza di una norma che espressamente contempli l’esclusione
del proponente privo dei requisiti prescritti dal comma
2 dell’art. 37 bis.
Tale implicito convincimento (fondamentalmente corretto)
è tuttavia contraddittorio, rispetto al complesso delle
considerazioni che hanno indotto la stesso giudice a ritenere
che la valutazione negativa della fattibilità della proposta
sotto il profilo del valore del piano economico finanziario
non precludesse il passaggio alla fase ulteriore della valutazione.
Tanto l’accertamento relativo alla documentazione sui requisiti,
quanto le valutazioni e le verifiche in ordine alla praticabilità
dell’intervento proposto ineriscono ad una fase procedimentale
che, necessariamente, deve riguardare, singolarmente, ciascuna
proposta e precludono, in caso di esito negativo, il passaggio
alla fase ulteriore della valutazione del pubblico interesse
alla sua realizzazione.
E’ dunque evidente, da un lato, che il SIOR avrebbe dovuto
escludere dalla valutazione la proposta del CTS, una volta
espressosi negativamente sul piano economico finanziario
e che, d’altra parte, l’anzidetta valutazione negativa –
ove avesse superato (come risulta, in definitiva superato,
in questa sede) il proposto controllo giurisdizionale di
legittimità – fa venire meno l’interesse del Consorzio a
sindacare profili e fasi del procedimento inerenti alla
valutazione di rispondenza della proposta al pubblico interesse
e di comparazione con la proposta della associazione temporanea
controinteressata.
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6. Le considerazioni che precedono hanno
natura assorbente e travolgono interamente la sentenza appellata.
Non ha infatti rilievo, nel presente giudizio, l’obiezione
relativa alla mutata localizzazione di uno degli ospedali
da realizzare. Si tratta di un aspetto al più riconducibile
nell’ambito della previsione dell’art. 37 quater della L.
n. 109 del 1994 ed alla possibilità, per il committente,
di introdurre modificazioni al progetto del proponente.
Quanto all’impugnazione incidentale, da parte del CTS, del
capo di sentenza che dichiara inammissibile il ricorso incidentale
proposto dallo stesso CTS in primo grado, come contromisura
nei confronti dell’appello incidentale della Astaldi, non
possono che essere confermate le conclusioni cui è pervenuto
il giudice di primo grado in ordine alla impraticabilità
del mezzo, del resto neppure contestata dallo stesso appellante
incidentale che pretende di dedurre in questa sede una “exceptio
doli generalis” il cui contenuto non sarebbe stato correttamente
percepito dal giudice di primo grado.
L’argomento generico ed incomprensibile, in assenza di alcuna
precisazione, in ordine alle ragioni per le quali il motivo
dedotto in primo grado con l’appello incidentale avrebbe
dovuto paralizzare il ricorso incidentale proposto in primo
grado dalla Astaldi, non può essere preso in considerazione.
Esso, fra l’altro, appare volto ad introdurre surrettiziamente
in appello, elementi di giudizio sviluppati soltanto nei
successivi scritti difensivi ed estranei al contenuto dell’inammissibile
ricorso incidentale proposto in primo grado.
Infine, improcedibili inammissibili e comunque infondati
sono i rilievi contenuti nel secondo motivo del ricorso
incidentale del Consorzio in ordine alla pretesa violazione
dell’art. 112 del Codice di procedura civile nonché del
principio della segretezza delle offerte e della par condicio
dei concorrenti, per la parte della motivazione della sentenza
che si esprime nel senso che il SIOR dovrà provvedere alla
rinnovazione dell’esame delle due proposte, “ferma restando
la loro immodificabilità rispetto alla formulazione definita”
alla data del 30 giugno 2003.
Si tratta di un capo della motivazione, non incluso nel
dispositivo, destinato ad essere travolto dall’accoglimento,
per i profili sopra considerati, degli appelli principali
e di quelli incidentali di del SIOR e della Regione Toscana.
A parte tale considerazione, il giudice con la proposizione
in parola non ha fatto altro che specificare i limiti in
cui il ricorso principale dell’interessato doveva intendersi
accolto e, dunque il punto da cui daveva essere ripreso
l’esame delle proposte. E’ inammissibile l’impugnazione
di tale proposizione, isolatamente dalla impugnazione del
resto della pronuncia e delle argomentazioni che la sorreggono.
Le censure, d’altra parte, sono anche infondate, in quanto
volte a sostenere l’applicabilità, alla procedura in parola,
di regole procedimentali delle gare ad evidenza pubblica
che, come si è avuto modo di precisare, sono inapplicabili
al caso in esame.
7. In conclusione, la Sezione, sulla base del complesso
delle considerazioni che precedono, assorbite tutte le questioni
non trattate, accoglie, secondo quanto sopra specificato,
gli appelli principali e gli appelli incidentali della Regione
e del Sistema Integrato Ospedali Regionali (S.I.O.R); respinge
l’appello incidentale del CTS; conseguentemente, in riforma
della sentenza appellata e in accoglimento del ricorso incidentale
proposto in primo grado da Astaldi s.p.a. in proprio e nella
qualità, dichiara inammissibile il ricorso principale proposto
in primo grado dal Consorzio Toscana Salute.
Le spese dei due gradi del giudizio, che si liquidano in
dispositivo, devono essere poste a carico del Consorzio
Toscana Salute ed in favore delle appellanti principali
e degli appellanti incidentali SIOR e Regione Toscana. A
tale riguardo il dispositivo pubblicato deve essere integrato,
nell’ultimo periodo, con l’espressione “nonché dei cointeressati
appellanti incidentali” da inserire, al secondo rigo, fra
le parole “appellanti principali” e le parole “delle spese”,
trattandosi di omissione dovuta a mero errore materiale
di redazione.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, riunisce gli
appelli principali in epigrafe, li accoglie, secondo motivazione,
unitamente agli appelli incidentali della Regione e del
Sistema Integrato Ospedali Regionali (S.I.O.R), e, in riforma
della sentenza appellata, in accoglimento del ricorso incidentale
proposto in primo grado da Astaldi s.p.a. in proprio e nella
qualità, dichiara inammissibile il ricorso del Consorzio
Toscana Salute;
Respinge l’appello incidentale del suddetto Consorzio e
lo condanna al pagamento, in favore degli attuali appellanti
principali nonché dei cointeressati appellanti incidentali,
delle spese dei due gradi del giudizio che si liquidano
in complessivi € 20.000,00 da ripartirsi fra le due parti
appellanti principali nonché della Regione e del S.I.O.R.
in ragione di € 5.000,00 per ciascuno, oltre IVA e C.P.A..
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 10 maggio 2005
, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera
di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
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Agostino ELEFANTE - PRESIDENTE
Giuseppe FARINA - CONSIGLIERE
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI - Est. CONSIGLIERE
Cesare LAMBERTI - CONSIGLIERE
Michele CORRADINO - CONSIGLIERE
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