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| n. 11-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 10 novembre 2005 n.
6312
Pres. Salvatore, est. Poli
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA (Avv. G. Iannotta) c.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (Avv. Stato) |
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1. Edilizia ed urbanistica – Vincolo paesaggistico
– Realizzazione di opere militari – Nulla osta paesaggistico
– Occorre
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2. Militare e militarizzato – Opere militari
– D.P.R. n. 616/1977 e n. 383/1994 –Deroga alla disciplina
ambientale e paesaggistica – Insussistenza – Motivi
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3. Militare e militarizzato – Segreto militare
- Art. 2, r.d. n. 1161/1941 – Incompatibilità con la disciplina
dei beni culturali e del paesaggio – Non sussiste
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1. In difetto di una espressa norma derogatoria,
le opere destinate alla difesa militare che insistono su
un’area soggetta a vincolo paesaggistico necessitano della
relativa autorizzazione, anche qualora le suddette opere
siano realizzate su aree ubicate all’interno di basi militari
o al diretto servizio di esse.
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2. Ai sensi dei D.P.R. n. 616/1977 e n. 383/1994,
le opere destinate alla difesa militare sono esonerate dai
soli obblighi legali previsti nella materia dell’urbanistica
e dell’edilizia, e non da quelli concernenti la disciplina
ambientale e paesaggistica. Infatti con l’entrata in vigore
del T.U. n. 490/1999 è stato espressamente previsto che
tutte le opere militari statali sono sottoposte alla disciplina
dettata dalla specifica normativa in materia di beni culturali
e ambientali.
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3. Non sussiste incompatibilità tra l’art.
2, r.d. n. 1161/1941, recante norme sul segreto militare
(che vieta ai funzionari di tutte le amministrazioni statali
la divulgazione di notizie aventi comunque interesse militare,
nonchè delle notizie riguardanti le fortificazioni, le basi
e gli impianti delle FF.AA.) e la disciplina in materia
di beni culturali e del paesaggio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
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composto dai Signori: Pres. Paolo Salvatore
- Cons. Aldo Scola - Cons. Vito Poli Est. - Cons. Carlo
Saltelli - Cons. Carlo Deodato ha pronunciato la presente
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DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA
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nella Camera di Consiglio del 08 Novembre
2005
Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000,
n. 205;
Visto l'appello proposto da:
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ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA
rappresentato e difeso da: Avv. GREGORIO IANNOTTA con domicilio
eletto in Roma VIALE BRUNO BUOZZI 82 presso GREGORIO IANNOTTA
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contro
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
GUARDIA DI FINANZA - COMANDO GENERALE ROMA rappresentato
e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma
VIA DEI PORTOGHESI 12
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per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della sentenza del TAR ABRUZZO - PESCARA 192/2005 , resa
tra le parti, concernente SOSPENSIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
DI UN TRALICCIO –PONTE RADIO-.
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Visti gli atti e documenti depositati con
l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza
di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in
via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE - COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA-
Udito il relatore Cons. Vito Poli e uditi, altresì, per
le parti gli Avvocati Costa su delega dell’Avvocato Iannotta
e Giacobbe (per l’Avvocatura dello Stato);
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Acquisito il consenso delle parti in ordine
alla definizione dell’incidente cautelare con decisione
in forma semplificata; ritenuto che può prescindersi dall’esame
dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado
reiterata con l’appello in trattazione, attesa l’infondatezza,
nel merito, del ricorso medesimo;
rilevato che l’unica questione sottesa al presente giudizio
consiste nello stabilire se un’opera destinata alla difesa
militare (nella specie un traliccio per telecomunicazioni
digitali), che insiste su un’area soggetta a vincolo paesaggistico
(nella specie all’interno del territorio del Parco Nazionale
della Maiella), sia soggetta o meno alla disciplina di tutela
ed in particolare all’obbligo di ottenere l’autorizzazione
paesistica; che è necessario immediatamente sgomberare il
campo da un equivoco in cui è incorso il primo giudice (pag.
6 della sentenza) secondo cui per le opere militari sarebbe
vigente un regime derogatorio avuto riguardo ai procedimenti
di localizzazione e costruzione; tale conclusione, infatti,
è esatta se riferita alla disciplina urbanistica ed edilizia,
errata se riferita alla disciplina in materia di beni ambientali
e paesaggistici; gli artt. 81, d.P.R. n. 616/1977 e il consequenziale
d.P.R. n. 383 del 1994, infatti esonerano le opere destinate
alla difesa militare dai soli obblighi legali previsti nella
distinta materia dell’urbanistica e dell’edilizia (cfr.
sul punto le approfondite conclusioni cui è giunto Cons.
St., Sez. II, n. 852/99 del 25 ottobre 2000, cui si rinvia
a mente dell’art. 9, l. n. 205 del 2000);
Considerato che:
- antecedentemente all’entrata in vigore del T.U. n. 490/1999
effettivamente la giurisprudenza si era spaccata circa l’obbligo
di acquisire il nulla osta paesistico specie avuto riguardo
alla costruzione di alloggi di servizio;
- l’art. 156 del menzionato T.U. ha espressamente sancito
che per tutte le opere statali "ivi compresi gli alloggi
di servizio per il personale militare, il Ministero può
in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l’autorizzazione,
anche in difformità della decisione regionale";
- tale norma ha chiarito definitivamente che tutte le opere
militari, in quanto statali, sono sosttoposte alla disciplina
propria dettata dalla specifica normativa in materia di
beni culturali e ambientali;
- sono state così superate le frammentarie e discordanti
precedenti previsioni normative che talora esentavano (art.
15, l. prov. Bolzano n. 516/1970, l. n. 16 del 1985), e
talora assoggettavano (art. 6, l. n. 204/1951; art. 5 l.
n. 831/1986; art. 17, l. n. 67/1988) la costruzione di opere
militari, alloggi e caserme all’obbligo dell’autorizzazione
paesistica;
- anche l’art. 147 del Codice dei beni culturali – d. lgs.
n. 42/2004, inapplicabile al caso di specie, non essendo
stati emanati, alla data di adozione dell’atto impugnato,
gli indispensabili decreti attuativi previsti dal comma
3 circa le modalità di valutazione congiunta e preventiva
della localizzazione delle opere di difesa nazionale – ha
previsto una disciplina speciale per tutte le opere statali,
ivi inclusi gli alloggi militari, in forza della quale l’autorizzazione
paesistica è rilasciata all’esito di una conferenza di servizi;
- dall’esame di tutta la normativa sopra indicata emerge
che il legislatore ha bilanciato due valori costituzionali
fondamentali (il paesaggio ex art. 9 Cost. e la sicurezza
nazionale ex art. 52 Cost.) attraverso l’introduzione di
una disciplina derogatoria (comune a tutte le opere statali)
rispetto ai normali moduli procedimentali, ma che presuppone
sempre l’assoggettamento all’obbligo della autorizzazione
paesistica;
- sotto tale angolazione non deve essere sopravvalutato
l’art. 2, r.d. 11 luglio 1941, n. 1161 – recante norme sul
segreto militare – che vieta (con le sanzioni penali di
cui all’art. 1), ai funzionari di tutte le amministrazioni
statali la divulgazione di notizie aventi comunque interesse
militare, nonchè delle notizie riguardanti le fortificazioni,
le basi e gli impianti delle FF.AA.; l’ambito oggettivo
di siffatta disciplina è diverso da quello proprio della
legislazione in materia di beni culturali e del paesaggio
e dunque non vi è incompatibilità logica fra le diverse
disposizioni;
- pertanto, in difetto di una espressa norma di esonero,
deve ritenersi necessaria l’autorizzazione paesistica per
tutte le opere destinate alla difesa nazionale ivi inclusi
gli alloggi di servizio anche se realizzate su aree ubicate
all’interno di basi militari o al diretto servizio di esse
(cfr. sez. II, n. 852/99 del 2000 cit.);
Considerato che il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare
integralmente tra le parti le spese di ambedue i gradi di
giudizio.
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P.Q.M.
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Definitivamente pronunciando, accoglie l’appello
e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge
il ricorso di primo grado;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese
di entrambi i gradi di giudizio.
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La presente decisione sarà eseguita dalla
Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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