Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 11-2005 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 10 novembre 2005 n. 6312
Pres. Salvatore, est. Poli
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA (Avv. G. Iannotta) c. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (Avv. Stato)


1. Edilizia ed urbanistica – Vincolo paesaggistico – Realizzazione di opere militari – Nulla osta paesaggistico – Occorre

 

2. Militare e militarizzato – Opere militari – D.P.R. n. 616/1977 e n. 383/1994 –Deroga alla disciplina ambientale e paesaggistica – Insussistenza – Motivi

 

3. Militare e militarizzato – Segreto militare - Art. 2, r.d. n. 1161/1941 – Incompatibilità con la disciplina dei beni culturali e del paesaggio – Non sussiste

1. In difetto di una espressa norma derogatoria, le opere destinate alla difesa militare che insistono su un’area soggetta a vincolo paesaggistico necessitano della relativa autorizzazione, anche qualora le suddette opere siano realizzate su aree ubicate all’interno di basi militari o al diretto servizio di esse.

 

2. Ai sensi dei D.P.R. n. 616/1977 e n. 383/1994, le opere destinate alla difesa militare sono esonerate dai soli obblighi legali previsti nella materia dell’urbanistica e dell’edilizia, e non da quelli concernenti la disciplina ambientale e paesaggistica. Infatti con l’entrata in vigore del T.U. n. 490/1999 è stato espressamente previsto che tutte le opere militari statali sono sottoposte alla disciplina dettata dalla specifica normativa in materia di beni culturali e ambientali.

 

3. Non sussiste incompatibilità tra l’art. 2, r.d. n. 1161/1941, recante norme sul segreto militare (che vieta ai funzionari di tutte le amministrazioni statali la divulgazione di notizie aventi comunque interesse militare, nonchè delle notizie riguardanti le fortificazioni, le basi e gli impianti delle FF.AA.) e la disciplina in materia di beni culturali e del paesaggio.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta

 

composto dai Signori: Pres. Paolo Salvatore - Cons. Aldo Scola - Cons. Vito Poli Est. - Cons. Carlo Saltelli - Cons. Carlo Deodato ha pronunciato la presente

 

DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA

 

nella Camera di Consiglio del 08 Novembre 2005
Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:

 

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA rappresentato e difeso da: Avv. GREGORIO IANNOTTA con domicilio eletto in Roma VIALE BRUNO BUOZZI 82 presso GREGORIO IANNOTTA

 

contro

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE GUARDIA DI FINANZA - COMANDO GENERALE ROMA rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR ABRUZZO - PESCARA 192/2005 , resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRALICCIO –PONTE RADIO-.

 

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA-
Udito il relatore Cons. Vito Poli e uditi, altresì, per le parti gli Avvocati Costa su delega dell’Avvocato Iannotta e Giacobbe (per l’Avvocatura dello Stato);

 

Acquisito il consenso delle parti in ordine alla definizione dell’incidente cautelare con decisione in forma semplificata; ritenuto che può prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado reiterata con l’appello in trattazione, attesa l’infondatezza, nel merito, del ricorso medesimo;
rilevato che l’unica questione sottesa al presente giudizio consiste nello stabilire se un’opera destinata alla difesa militare (nella specie un traliccio per telecomunicazioni digitali), che insiste su un’area soggetta a vincolo paesaggistico (nella specie all’interno del territorio del Parco Nazionale della Maiella), sia soggetta o meno alla disciplina di tutela ed in particolare all’obbligo di ottenere l’autorizzazione paesistica; che è necessario immediatamente sgomberare il campo da un equivoco in cui è incorso il primo giudice (pag. 6 della sentenza) secondo cui per le opere militari sarebbe vigente un regime derogatorio avuto riguardo ai procedimenti di localizzazione e costruzione; tale conclusione, infatti, è esatta se riferita alla disciplina urbanistica ed edilizia, errata se riferita alla disciplina in materia di beni ambientali e paesaggistici; gli artt. 81, d.P.R. n. 616/1977 e il consequenziale d.P.R. n. 383 del 1994, infatti esonerano le opere destinate alla difesa militare dai soli obblighi legali previsti nella distinta materia dell’urbanistica e dell’edilizia (cfr. sul punto le approfondite conclusioni cui è giunto Cons. St., Sez. II, n. 852/99 del 25 ottobre 2000, cui si rinvia a mente dell’art. 9, l. n. 205 del 2000);
Considerato che:
- antecedentemente all’entrata in vigore del T.U. n. 490/1999 effettivamente la giurisprudenza si era spaccata circa l’obbligo di acquisire il nulla osta paesistico specie avuto riguardo alla costruzione di alloggi di servizio;
- l’art. 156 del menzionato T.U. ha espressamente sancito che per tutte le opere statali "ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, il Ministero può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l’autorizzazione, anche in difformità della decisione regionale";
- tale norma ha chiarito definitivamente che tutte le opere militari, in quanto statali, sono sosttoposte alla disciplina propria dettata dalla specifica normativa in materia di beni culturali e ambientali;
- sono state così superate le frammentarie e discordanti precedenti previsioni normative che talora esentavano (art. 15, l. prov. Bolzano n. 516/1970, l. n. 16 del 1985), e talora assoggettavano (art. 6, l. n. 204/1951; art. 5 l. n. 831/1986; art. 17, l. n. 67/1988) la costruzione di opere militari, alloggi e caserme all’obbligo dell’autorizzazione paesistica;
- anche l’art. 147 del Codice dei beni culturali – d. lgs. n. 42/2004, inapplicabile al caso di specie, non essendo stati emanati, alla data di adozione dell’atto impugnato, gli indispensabili decreti attuativi previsti dal comma 3 circa le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale – ha previsto una disciplina speciale per tutte le opere statali, ivi inclusi gli alloggi militari, in forza della quale l’autorizzazione paesistica è rilasciata all’esito di una conferenza di servizi;
- dall’esame di tutta la normativa sopra indicata emerge che il legislatore ha bilanciato due valori costituzionali fondamentali (il paesaggio ex art. 9 Cost. e la sicurezza nazionale ex art. 52 Cost.) attraverso l’introduzione di una disciplina derogatoria (comune a tutte le opere statali) rispetto ai normali moduli procedimentali, ma che presuppone sempre l’assoggettamento all’obbligo della autorizzazione paesistica;
- sotto tale angolazione non deve essere sopravvalutato l’art. 2, r.d. 11 luglio 1941, n. 1161 – recante norme sul segreto militare – che vieta (con le sanzioni penali di cui all’art. 1), ai funzionari di tutte le amministrazioni statali la divulgazione di notizie aventi comunque interesse militare, nonchè delle notizie riguardanti le fortificazioni, le basi e gli impianti delle FF.AA.; l’ambito oggettivo di siffatta disciplina è diverso da quello proprio della legislazione in materia di beni culturali e del paesaggio e dunque non vi è incompatibilità logica fra le diverse disposizioni;
- pertanto, in difetto di una espressa norma di esonero, deve ritenersi necessaria l’autorizzazione paesistica per tutte le opere destinate alla difesa nazionale ivi inclusi gli alloggi di servizio anche se realizzate su aree ubicate all’interno di basi militari o al diretto servizio di esse (cfr. sez. II, n. 852/99 del 2000 cit.);
Considerato che il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

 

La presente decisione sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento