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| n. 11-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Decreto 21 ottobre 2005 n.
5957
Pres. Paolo Salvatore
Avv. L. Visconti e nei cfr. Noyvallesina Engineering s.p.a.
e GEA s.r.l. |
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Processo amministrativo – Avvocati - Procedura
per la liquidazione dei compensi prevista dalla L. n. 794/42
– compensi in materia penale, amministrativa e stragiudiziale
– Inapplicabilità
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La speciale procedura camerale prevista dalla
l. n. 794/42 per la liquidazione degli onorari degli avvocati
si riferisce esclusivamente ai compensi in materia giudiziale
civile non potendo trovare applicazione ai processi penali,
amministrativi, ovvero in materia stragiudiziale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
(SEZIONE QUARTA)
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Il Presidente della sezione ha pronunciato
il seguente
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DECRETO
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sulla istanza iscritta al NRG 7479/2005,
proposta
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dall’avvocato Luigi Visconti, che
si difende in proprio ed elettivamente domiciliato in Roma,
viale Bruno Buozzi n. 99;
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nei confronti di
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Noyvallesina Engineering s.p.a. e GEA
s.r.l.;
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per la liquidazione degli onorari ai sensi
dell’art. 28, l. n. 794 del 1942;
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vista l’istanza di liquidazione degli onorari
presentata dall’avvocato Luigi Visconti ai sensi dell’art.
28, l. n. 794 del 1942, depositata in data 21 settembre
2005;
visto l’art. 29, l. n. 794 del 1942 cit. nella parte in
cui dispone che il Presidente del tribunale o della Corte
di appello fissi la camera di consiglio per la comparizione
delle parti, con onere di notifica al ricorrente dell’istanza
e del pedissequo decreto;
vista la decisione della sesta sezione del Consiglio di
Stato n. 820 del 1 marzo 2005, richiamata dall’istante a
sostegno dell’applicabilità della l. n. 794 del 1942 al
processo amministrativo;
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considerato che le conclusioni cui è pervenuta
la VI sezione non sono accoglibili sulla scorta delle seguenti
argomentazioni:
a) l’intera l. n. 794, sin dal suo univoco titolo, letteralmente
appresta un rimedio processuale tipico per le sole ipotesi
concernenti la mancata liquidazione dei corrispettivi dovuti
agli avvocati per il patrocinio prestato davanti ai giudici
civili, tanto che nel corpo degli artt. 28, 29 e 30, il
riferimento è sempre e solo ad istituti del processo civile
ed ai capi degli uffici giudiziari civili (giudice di pace,
tribunale, corte d’appello)
b) l’obbiettivo perseguito dalla legge – semplificare la
liquidazione e riscossione degli onorari degli avvocati
– è stato realizzato mediante un meccanismo procedurale
che, nel presupposto pacifico della giurisdizione del giudice
civile su controversie inerenti la determinazione di onorari
professionali, modifica i criteri consueti di competenza,
attribuendo la stessa all’ufficio giudiziario civile che
ha risolto la causa principale, cui sono riferibili gli
onorari dell’avvocato;
c) la decisione della sesta sezione si discorda dalla costante
ed unanime giurisprudenza della Cassazione (cfr. da ultimo
Cass. civ. sez. II, 29 luglio 2004, n. 14394; sez. II, 27
marzo 1995, n. 3603; sez. II, 18 luglio 1991, n. 7993),
che sul punto, attesa la ratio della legge in questione,
ha affermato che la speciale procedura camerale prevista
dalla l. n. 794 si riferisce esclusivamente ai compensi
in materia giudiziale civile non potendo trovare applicazione
ai processi penali, amministrativi, ovvero in materia stragiudiziale
(alle stesse conclusioni perviene comunemente la dottrina);
d) la tesi propugnata dalla sesta sezione, inoltre, conduce
ad una grave comprensione dei diritti di difesa delle parti
in quanto da un lato l’art. 29, co. 6, cit. qualifica come
non impugnabile l’ordinanza che chiude lo speciale procedimento
in esame, dall’altro, la assazione ha sempre ritenuto non
appellabile il provvedimento in questione ma ricorribile
innanzi a sé per violazione di legge a mente dell’art. 111,
co. 7 Cost., mezzo di tutela che verrebbe meno se il rito
speciale venisse importato nel processo amministrativo giacchè
l’art. 111, co. 8,limita la solo motivo di giurisdizione
il ricorso in cassazione avverso decisioni dei giudici amministrativi;
e) non si configura alcuna ingiustificata discriminazione
fra avvocati giacché, come ricordato dalla VI sezione il
legislatore gode della più ampia discrezionalità nel modellare
gli istituti processuali; al contrario la tesi propugnata
dalla VI sezione, introduce un elemento distonico in relazione
agli onorari dovuti ai difensori in materia penale, tributaria,
contabile; la soluzione prescelta, ancorché invocabile de
iure condendo, necessita, pertanto, di uno specifico adeguato
intervento legislativo calibrato sulle peculiarità strutturali
dei singoli processi;
f) che comunque la cognizione di controversie che oppongono
due privati (o comunque due soggetti che agiscono iure privatorum)
in ordine alla liquidazione di crediti pecuniari derivanti
dall’esercizio di un contratto d’opera professionale, esula
dalla giurisdizione del giudice amministrativo;
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P.Q.M.
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Respinge l’istanza meglio specificata in
epigrafe.
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Così deciso in Roma, lì 21/7/2005
FILIPPO LUBRANO
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| Liquidazione onorari
a favore degli avvocati amministrativisti: si accentua
il movimento contrario del Giudice amministrativo
| La
decisione che si annota riprende in esame
la questione dell’applicabilità al processo
amministrativo della speciale disciplina
prevista dall’art. 28 della legge 13 giugno
1942, n. 794 per la liquidazione degli onorari
dovuti al professionista forense. In materia
è stata pubblicata la decisione del Consiglio
di Stato Sezione Sesta 1 marzo 2005, n.
820, che ha affermato direttamente la soluzione
positiva assorbendo in questo modo la questione
di legittimità costituzionale sollevata
dal ricorrente (cfr. ); successivamente
in senso contrario si è pronunciato il Tribunale
amministrativo della Campania Sezione Quarta
con sentenza 7 settembre 2005, n. 11199
(cfr. ).
La decisione contraria, ora pronunciata
dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato,
consiste in un decreto presidenziale in
relazione al quale possono formularsi tre
ordini di osservazioni.
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| 1.
Appare, innanzi tutto, singolare che il
Presidente della Sezione, provvedendo come
organo individuale, che quindi nell’impostazione
dell’art. 28 della legge n. 794/1942 avrebbe
soltanto il potere di intervenire come organo
titolare del potere di liquidazione, abbia
ritenuto di negare tale propria facoltà
e di provvedere in senso negativo nonostante
l’orientamento manifestato in precedenza
dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato.
Invero, un orientamento negativo (nel senso
di non applicabilità della disciplina al
processo amministrativo), per il suo carattere
decisorio di una controversia avrebbe potuto
essere affermato solo dall’organo al quale
il potere decisorio è riconosciuto dall’ordinamento
e, quindi, dalla Sezione in sede collegiale:
una competenza di questo tipo non è certo
riconosciuta (neppure in senso negativo)
al Presidente che, come organo individuale,
avrebbe solo potuto provvedere alla liquidazione
nel presupposto dell’applicazione della
norma speciale (applicabilità che non può
essere negata dall’organo individuale, presupponendo
tale valutazione un potere decisorio del
quale il Presidente organo individuale non
è titolare). Comunque, secondo i principi
generali dell’ordinamento processuale amministrativo,
trattandosi da parte di una distinta Sezione
(la Sezione Quarta) del Consiglio di Stato
di affermare un orientamento diverso rispetto
a quello precedentemente affermato da altra
Sezione (la Sezione Sesta) dello stesso
Consiglio di Stato, la questione avrebbe
dovuto essere correttamente rimessa all’Adunanza
plenaria ai sensi di quanto previsto dall’art.
45, secondo comma, t.u. 26 giugno 1924,
n. 1054.
2. Appaiono, comunque, notevolmente
dubbie le argomentazioni svolte dal Presidente
della Quarta Sezione a sostegno della propria
valutazione negativa (singolare è, in relazione
a quanto osservato nel precedente paragrafo
1, che il Presidente della Quarta Sezione
affermi esplicitamente che “le conclusioni
cui è pervenuta la VI sezione non sono accoglibili
sulla scorta delle seguenti argomentazioni”).
In proposito, infatti, si rileva che:
a) è pacifico che, nella sua formulazione,
la norma di cui l’art. 28 della legge n.
794/1942 ( e la stessa legge nel suo complesso)
facessero riferimento esclusivo al processo
civile: una tale constatazione, però, non
tiene conto di come l’ordinamento processuale
si sia evoluto dal 1942 ad oggi in oltre
sessanta anni di sviluppo, onde in via evolutiva
il complesso TT.AA.RR. – Consiglio di Stato
ha assunto oggi una compiuta posizione di
struttura processuale alla pari del giudice
civile, onde risulta ad esso applicabile
un sistema originariamente dettato solo
per il processo civile e non per altre strutture
processuali a quel momento quasi non definite
a quei livelli;
b) nella specie l’art. 28 della legge
n. 794/1942 non ha semplicemente modificato
i criteri consueti di competenza nell’ambito
del giudizio civile ma, in considerazione
delle peculiarità della questione (controversia
tra professionista e cliente per il pagamento
degli onorari), ha previsto un sistema del
tutto speciale: tale sistema si fonda sul
criterio dell’attribuzione di una funzione
decisoria, inappellabile e con decisione
che costituisce titolo esecutivo, al Capo
dell’Ufficio giudiziario che ha pronunciato
la sentenza nella quale il professionista
ha patrocinato il cliente, secondo un principio
di impostazione generale valido per ogni
controversia e come tale non esclusivo al
processo civile;
c) la circostanza di un diverso orientamento
della Corte dei Cassazione, peraltro non
di carattere assoluto, è di limitato rilievo,
soprattutto ove si consideri la materia
in cui è stato affermato tale orientamento
diverso e in particolare: c1) nei
confronti dei processi penali, che si qualificano
oggettivamente in modo diverso rispetto
ai processi civili, ai quali sono invece
assimilabili i processi amministrativi;
c2) nei confronti della materia stragiudiziale,
per la quale evidentemente manca il presupposto
dell’ufficio giudiziario che abbia pronunciato
in ordine alla causa alla quale si riferisce
la controversia tra professionista e cliente
per la determinazione degli onorari (il
riferimento all’orientamento dottrinale
è poi irrilevante in quanto, a parte che
non sono note posizioni della dottrina in
ordine allo specifico problema relativo
ai giudizi amministrativi, è noto che in
tempi passati la dottrina è stata variamente
disattesa dalla giurisprudenza quando questa
non riteneva di seguirne l’orientamento,
basti pensare alla pluridecennale controversia
in tema di risarcimento del danno da lesione
di interessi legittimi);
d) è vero che si tratta di ordinanza
non impugnabile e che ciò comprime i diritti
di difesa delle parti (che, peraltro, possono
partecipare alla fase di trattazione della
questione nel grado base), ma tale compressione
è tipica dell’istituto in questione e non
si vede perché debba assumere rilievo allorquando
il giudizio si svolge dinanzi al Giudice
amministrativo: d’altro canto la ritenuta
ricorribilità alla Corte di Cassazione per
violazione di legge sarebbe applicabile
anche alla liquidazione operata dal Giudice
amministrativo, data la specialità della
determinazione non rientrante nel complesso
delle decisioni dei Giudici amministrativi
ricorribili in Cassazione solo per motivi
attinenti alla giurisdizione;
e) il profilo della disparità di
trattamento rispetto ai giudizi civili è
al contrario incontestabile e da questo
punto di vista la questione avrebbe meritato
approfondimento in senso positivo (per vedere
se questa disparità di trattamento non fosse
ragione per superare l’apparente contenuto
limitativo dell’art. 28 della legge n. 794/1942)
e non in senso negativo (per negare il profilo
di costituzionalità, che in termini diversi
forse si sarebbe potuto sollevare anche
nei confronti dei giudizi penali, tributari
e contabili);
f) normalmente le questioni tra privati
in materia di crediti pecuniari derivanti
da contratto d’opera esulano dalla giurisdizione
amministrativa: è piuttosto da porre il
problema se la ritenuta applicabilità della
procedura dell’art. 28 della legge n. 794/1942
non costituisca riconoscimento di una giurisdizione
esclusiva del Giudice amministrativo connessa
al precedente giudizio di legittimità e
quindi prospettabile anche in relazione
all’orientamento restrittivo manifestato
dalla Corte costituzionale con la sentenza
6 luglio 2004, n. 204.
3. La considerazione svolta nel precedente
paragrafo alla lettera e) pone, poi,
il problema dell’analisi della disciplina
di cui all’art. 28 della legge n. 794/1942
dal punto di vista costituzionale e, in
particolare, se la limitazione ai giudizi
civili e non ad altri giudizi ad essi assimilabili
direttamente (giudizio amministrativo) o
indirettamente (giudizi penali, tributari
e contabili) non costituisca causa di illegittimità
costituzionale della norma ”in quanto non
prevede”. Anche il Presidente della Quarta
Sezione, allorquando nel proprio decreto
afferma che la prospettata “soluzione
prescelta, ancorché invocabile de iure condendo,
necessita, pertanto, di uno specifico adeguato
intervento legislativo calibrato sulle peculiarità
strutturali dei singoli processi”, in
effetti mostra di seguire l’esigenza sostanziale
che è stata alla base dell’orientamento
della Sesta Sezione: dimentica, però, che,
allorquando c’è un’esigenza di innovazione
legislativa e manchi l’iniziativa del legislatore,
si può porre il problema della legittimità
costituzionale della norma che rimane in
vigore con prescrizioni discriminatrici
in dipendenza dell’inerzia del legislatore
e tale intervento dell’organo della legittimità
delle leggi può essere attivato solo dalla
prospettazione dell’organo giudicante. E’,
quindi, questa se mai la linea che doveva
essere seguita, ma da questo punto di vista
il Presidente della Quarta Sezione si è
in modo ulteriore arrogato un potere decisorio
del quale non era affatto titolare, impedendo
anche alla Sezione organo giudicante di
accertare se nella specie non sussistesse
un profilo di non manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale
della norma limitativa dell’applicazione
dello speciale istituto al solo giudizio
civile. |
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