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| n. 11-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 13 ottobre 2005 n.
5662
Pres. Raffaele Carboni, est. Goffredo Zaccardi
Impresa Costruzioni Pezzella Raffaele (Avv. A. Abbamonte)
c. Comune di Napoli (Avv.ti E. Barone e G. Tarallo) |
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1. Contratti della P.A. – Appalto per l’esecuzione
dei lavori di manutenzione stradale – Applicabilità della
L. 109/1994 prevista per l’affidamento di lavori – Sussiste.
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2. Contratti della P.A. – Appalto per l’esecuzione
dei lavori di manutenzione stradale – Obbligo per l’appaltatore
di tenere indenne la P.A. committente dai rischi derivanti
dalla circolazione sulle strade rientranti nell’ambito territoriale
oggetto dell’appalto – Prescrizione in tal senso del Capitolato
– Interpretazione - Fattispecie.
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3. Contratti della P.A. – Contratto ad oggetto
lavori di manutenzione stradale – Incameramento della cauzione
per mancata esecuzione del contratto – Derivante dal comportamento
della P.A. – Illegittimità – Sussiste.
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1. Rientra indubbiamente nell’ambito della
disciplina dettata dalla legge n. 109/1994 - che espressamente
all’articolo 2, primo comma, assimila “la manutenzione di
opere ed impianti” ai lavori pubblici ai fini della applicazione
della legge stessa e del suo regolamento di esecuzione –
il contratto che si concreta nella esecuzione di lavori
di manutenzione su beni immobili (opere stradali) il cui
valore degli interventi di manutenzione assorbe per intero
il valore dell’appalto.
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2. La clausola del contratto di manutenzione
di opere stradali che prevede l’obbligo per l’aggiudicatario
di tenere indenne il Comune dai rischi derivanti dalla circolazione
stradale sulle strade interessate dagli interventi manutentivi
non può essere interpretata nel senso di trasferire in capo
all’appaltatore gli obblighi di custodia delle strade comunali
rientranti nell’ambito territoriale affidato all’appaltatore
stesso. Ed infatti gli obblighi di custodia delle strade
comunali, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., sono posti
dall’ordinamento a carico del Comune, ed assicurati con
l’esercizio di poteri amministrativi attinenti alla circolazione
non demandabili a soggetti privati.
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3. E’ illegittimo il provvedimento di incameramento
della cauzione e comunicazione del grave inadempimento contrattuale
all’Osservatorio, nel caso in cui la mancata esecuzione
del contratto, è stata causata essenzialmente dal comportamento
dell’Amministrazione comunale nonché dal fatto del terzo
consistito nella circostanza che alcuni Istituti di Assicurazione
hanno rifiutato la stipula di contratti di assicurazione
per la copertura dei danni derivanti dalla omessa custodia
delle strade comunali rientranti nell’ambito territoriale
affidato all’appaltatore stesso (1).
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(1)
In senso contrario cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent.
n. 3736 del 7.7.05, che, in relazione ad una fattispecie
identica (appalto di lavori di manutenzione indetto dal
Comune di Napoli) ha ritenuto legittima l’esclusione del
ricorrente che non aveva stipulato la polizza assicurativa,
richiesta dal Capitolato, per la copertura dei danni derivanti
dalla custodia delle strade comunali rientranti nell’ambito
territoriale affidato all’appaltatore. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Quinta Sezione)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 7304/2004 del 29/07/2004,
proposto dalla
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Impresa Costruzioni Pezzella Raffaele,
rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Abbamonte e con
domicilio eletto in Roma, via degli Avignonesi, 5 presso
il suo studio;
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contro
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il Comune di Napoli, in persona del
Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo
Barone e Giuseppe Tarallo, con domicilio eletto in Roma,
Lungotevere Flaminio 46, presso il dott. Gian Marco Grez;
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per la riforma
della sentenza del TAR Campania - Napoli: Sezione I n. 8714/2004,
resa tra le parti;
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Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto il dispositivo di decisione n. 181/2005;
Alla pubblica udienza del 22 Marzo 2005, relatore il Consigliere
Goffredo Zaccardi ed uditi, altresì, gli avvocati A. Abbamonte
e E. Barone;
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FATTO E DIRITTO
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1) I fatti di causa possono essere dati per
conosciuti per come rappresentati, in modo completo ed esauriente,
nella parte espositiva della sentenza appellata.
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2) L’appello è, a giudizio del Collegio,
meritevole di accoglimento nei termini e nei limiti qui
di seguito indicati.
2.1) Si deve preliminarmente precisare che l’appalto aggiudicato
alla Società appellante, che ha impugnato in primo grado
la revoca di tale aggiudicazione, rientra indubbiamente
nell’ambito della disciplina dettata dalla legge n. 109
dell’undici febbraio 1994 (legge 109/1994) che espressamente
all’articolo 2, primo comma, assimila “la manutenzione di
opere ed impianti” ai lavori pubblici ai fini della applicazione
della legge stessa e del suo regolamento di esecuzione.
Ricorrono nella specie entrambe le condizioni poste nella
norma in questione per la operatività della assimilazione:
l’ oggetto del contratto si concreta nella esecuzione di
lavori di manutenzione su beni immobili (opere stradali)
ed il valore degli interventi di manutenzione di tali opere
assorbe per intero il valore dell’appalto.
La previsione della fornitura di beni e della prestazione
di servizi è strettamente correlata alla obbligazione principale
di effettuare gli interventi manutentivi come si evince
con chiarezza dall’articolo 1 del Capitolato speciale ((terzo
comma punti 1) e 2)) che collega in modo funzionale e diretto
l’esecuzione dei lavori alla prestazione dei servizi ed
alla fornitura dei beni necessari per eseguire i lavori.
Anche il riferimento alla necessità di assicurare la sorveglianza
per garantire la sicurezza del traffico è strettamente connesso
alle aree oggetto dei previsti lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria, se di limitata entità, ma non si estende
alla intera area territoriale affidata alla Società appellante
(il settimo lotto relativo alle zone di Ponticelli e Poggioreale)
per la realizzazione della manutenzione delle strade .
L’affidamento per come configurato negli atti di gara non
concerne la sorveglianza diretta a prevenire altre cause
possibili di danni alla cose o alle persone (si pensi ad
ipotesi di dissesto del sottosuolo, alla verifica delle
condizioni delle aree non soggette in atto ad interventi
programmati di manutenzione ed, in genere, agli obblighi
di sorveglianza non connessi o dipendenti dalla esecuzione
dei lavori affidati alla Società appellante).
Ciò premesso appare del tutto congrua la previsione del
bando di gara secondo cui l’aggiudicatario “dovrà altresì
produrre polizza di cui all’articolo 30, terzo comma, L.
109/94 e all’art.103 D.P.R. 554/99”.
Secondo tali disposizioni, infatti, la polizza assicurativa
da stipulare da parte dell’aggiudicatario deve tenere indenne
l’Ente aggiudicatore coprendo il rischio derivante dalla
esecuzione dei lavori (con esclusione di quelli determinati
da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore) ed anche fornendo
una garanzia di responsabilità civile per i danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori sino alla emissione del certificato
di collaudo provvisorio.
E’ evidente in tali disposizioni la stretta connessione
tra i rischi derivanti dalle attività esecutive della prestazione
dedotta in contratto e le conseguenti fattispecie di responsabilità
civile che devono essere coperte con la polizza assicurativa
e lasciare indenne l’Ente aggiudicatore.
Esula del tutto da tali previsioni il trasferimento o l’esonero
da responsabilità ricadenti sull’Ente stesso in forza di
obblighi derivanti dall’ordinamento generale, segnatamente
in forza dell’articolo 2051 del codice civile (in questo
senso Cass. Civile, sezione II, n. 5609 del 17 aprile 2001)
che pone a carico del Comune gli obblighi di custodia, anche
delle strade comunali, obblighi per gran parte assicurati
con l’esercizio di poteri amministrativi attinenti alla
circolazione, alla determinazione dell’obbligo dei proprietari
contermini di assicurare le migliori condizioni di traffico
ed all’esercizio di poteri di autotutela esecutiva non demandabili
a soggetti privati .
Va condivisa anche la determinazione dell’Autorità di Vigilanza
dei Lavori Pubblici (n. 14 del 10 luglio 2002) cui si richiama
parte appellante nel secondo motivo di appello e che per
gran parte si pone in linea con il richiamato indirizzo
della Corte di cassazione e con le considerazioni sin qui
svolte.
In questo contesto la clausola contenuta dell’articolo 44
del Capitolato speciale assume un valore molto più limitato
di quanto ha mostrato di ritenere il Comune di Napoli, assecondato
dal primo giudice, di semplice conferma dell’obbligo derivante
per l’aggiudicatario della esecuzione di lavori di manutenzione
di opere stradali di tenere indenne il Comune di Napoli
dai rischi derivanti dalla esecuzione delle stesse nelle
aree interessate dagli interventi e non invece, dei rischi
comunque derivanti dalla circolazione su tutte le strade
rientranti nell’ambito territoriale affidato alla Società
attuale appellante .
E’ poi del tutto connaturale con l’obbligo così come si
è qui precisato che l’aggiudicatario fosse tenuto ad apporre
cartelli si segnalazione dei lavori ed a svolgere ogni ulteriore
attività di vigilanza diretta a prevenire incidenti o danni
alla cose ed alle persone in dipendenza dell’attività svolta
(articoli 10 ed 11 del capitolato Speciale) ma da ciò non
si può far discendere un obbligo di custodia e vigilanza
generale su tutte le strade comprese nell’area dei quartieri
di Ponticelli e Poggioreale.
Per questa ragione appare corretta la posizione della Società
appellante che ha chiesto chiarimenti sul contenuto della
clausola contenuta nell’articolo 44 del Capitolato speciale
ed a fronte di un orientamento del Comune di Napoli fortemente
estensivo della portata della disposizione ha prima diffidato
l’Amministrazione ad una interpretazione del contratto secondo
buona fede ed in secondo luogo ha ritenuto di sospendere
l’esecuzione del contratto .
2.2) Non si intende escludere la possibilità, tra l’altro
espressamente prevista dalle norme qui richiamate, della
configurazione di contratti misti di esecuzione di opere
e di prestazione di servizi o fornitura di beni, contratti
nei quali ovviamente possono confluire elementi tipici delle
diverse tipologie di prestazioni richieste e, quindi, anche
un regime assicurativo diverso da quello prefigurato per
i lavori pubblici dall’articolo 30 della legge 109/1994,
solo che tali affidamenti devono necessariamente prevedere
analiticamente i servizi di cui si chiede la prestazione,
una specifica idoneità tecnica dei partecipanti per potersi
assumere l’obbligo di prestarli, una chiara indicazione
dei criteri di valutazione delle offerte che tenga conto
anche di tale parte dell’oggetto contrattuale, una previsione
dei corrispettivi dovuti per la esecuzione dei servizi e,
di regola, la possibilità di concorrere in associazione
di imprese tra soggetti deputati alla esecuzione di lavori
pubblici e soggetti idonei a prestare i servizi richiesti.
Non è legittimo perseguire questo risultato con formule
anodine che, come nel caso di specie, in presenza di norme
che delineano i contenuti contrattuali e lo speciale regime
giuridico degli affidamenti e delle garanzie assicurative
in modo compiuto, si prestano ad essere lette in buona fede
in modo corrispondente al dettato normativo.
Appare, in definitiva al Collegio, che l’Amministrazione
appellata abbia inteso, in modo surrettizio ed indiretto,
porre a carico dell’esecutore una serie di obblighi e di
responsabilità non direttamente discendenti dalla esecuzione
dei lavori di manutenzione stradale affidati ed, inoltre,
che le clausole del Capitolato Speciale qui esaminate,equivoche
e di non facile lettura, interpretate secondo buona fede
nel reciproco affidamento delle parti, non comportassero
l’assunzione degli obblighi di vigilanza e custodia delle
strade oltre quanto necessario per l’esecuzione dell’oggetto
del contratto.
Per queste ragioni la revoca dell’aggiudicazione di cui
si discute è illegittima e va annullata in riforma della
decisione di primo grado.
2.3) Cadono, in conseguenza, anche gli atti ulteriori, sia
di decadenza della consegna dei lavori effettuata che di
incameramento della cauzione provvisoria e di segnalazione
all’Osservatorio dei lavori Pubblici atti tutti che si fondano
sulla pretesa inadempienza contrattuale della Società appellante
che, come si è visto, non si è verificata .
Per quanto concerne, in particolare, il provvedimento di
incameramento della cauzione e comunicazione del grave inadempimento
contrattuale all’Osservatorio sono, altresì, pertinenti
le censure con cui parte appellante fa rilevare che nel
caso di specie la mancata esecuzione del contratto, che
come si è detto era ampiamente giustificata, è stata causata,
per le ragioni qui esposte, essenzialmente dal comportamento
dell’Amministrazione comunale e che anche il fatto del terzo
ha avuto un ruolo decisivo nella vicenda perché è provato
agli atti che alcuni Istituti di Assicurazione hanno rifiutato
la stipula di contratti con il contenuto imposto dalla lettura
estensiva dell’articolo 44 del Capitolato speciale che veniva
data dal Comune di Napoli.
L’articolo 44 del capitolato Speciale, nella interpretazione
che si è sin qui esposta può rimanere in vigore perché non
lesivo della posizione della Società appellante.
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3) La richiesta di risarcimento per equivalente
del danno subito per il mancato conseguimento dell’utile
che l’esecuzione del contratto avrebbe comportato per la
Società appellante deve, invece, essere respinta perché
la presente decisione, reintegrando la Società stessa nella
sua posizione di legittima aggiudicataria consente una soddisfazione
piena in forma specifica attraverso la esecuzione dei lavori
affidati per un periodo corrispondente a quello dell’affidamento
di cui trattasi e lascia aperta la via del ristoro per equivalente
per l’ipotesi che l’Amministrazione comunale non dovesse
optare per questa soluzione comunque idonea a non esporre
il Comune al pagamento oltre che degli oneri contrattuali
con altro esecutore anche del danno subito dalla Impresa
di Costruzioni Pezzella Raffaele.
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4) Tanto basta per l’accoglimento dell’appello
con riforma della sentenza appellata ed accoglimento del
ricorso di primo grado nei termini di cui in motivazione.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso
in appello di cui in epigrafe lo accoglie in parte e, per
l’effetto, in riforma della sentenza appellata accoglie
il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio
del 22 Marzo 2005 con l’intervento dei Sigg.ri:
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Raffaele Carboni - Presidente
Giuseppe Farina - Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani - Consigliere
Paolo Buonvino - Consigliere
Goffredo Zaccardi - Consigliere Est.
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