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| n. 11-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 5 ottobre 2005 n.
5367
Pres. Lucio Venturini, est. Carlo Saltelli
Totex s.r.l. (Avv. Avv.ti Andrea Abbamonte e Angelo Carbone)
c. Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato).e Valman
S.p.A. (Avv. Mario Sanino) |
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1. Contratti della P.A. – Bando di gara -
Vincolatività per la P.A. – Limiti e fattispecie.
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2. Contratti della P.A. – Bando di gara –
Irregolarità formali delle offerte – Sanabilità – Limiti.
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3. Contratti della P.A. – Offerta – Aggiudicazione
– Modifica, da parte del concorrente, della forza lavoro
dichiarata in sede di offerta – Inammissibilità – Sussiste.
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4. Giustizia Amministrativa - Risarcimento
danni – Responsabilità patrimoniale della P.A. – Illegittimità
dell’atto – Insufficienza – Violazione grave degli obblighi
di diligenza – E’ necessaria.
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5. Giustizia Amministrativa – Sentenza del
G.A. - Vizio di extrapetizione – Limiti – Fattispecie.
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6. Giustizia Amministrativa – Domanda di
risarcimento danni formulata dal ricorrente – Potere del
G.A. di disporre la reintegrazione in forma specifica o
il risarcimento per equivalente – Sussiste.
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1. Le prescrizioni contenute nel bando di
gara e nella lettera d’invito costituiscono la lex specialis
della gara e vincolano non solo i concorrenti, ma la stessa
amministrazione che non conserva, , alcun margine di discrezionalità
nella loro concreta attuazione, né può disapplicarle (neppure
nel caso in cui talune delle regole stesse risultino inopportunamente
o incongruamente formulare), salva la possibilità di far
luogo, nell’esercizio del potere di autotutela, all’annullamento
del bando.
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2. E’ ammissibile la sanabilità delle (sole)
irregolarità formali, alla luce dei principi di derivazione
comunitaria rilevanti anche nell’ordinamento interno, che
consentono di attenuare il rilievo delle prescrizioni formali
della procedura concorsuale, semprechè esse non incidano
sull’assetto sostanziale degli interessi coinvolti nella
procedura e non alterino le regole riguardanti la par condicio
dei concorrenti, e a condizione che sussistano dubbi sulla
esatta portata delle prescrizioni di gara, ovvero le stesse
possano dar luogo a più interpretazioni sugli adempimenti
richiesti alle imprese.
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3. In tema di appalto di fornitura, l’assunzione,
dichiarata dal concorrente successivamente all’aggiudicazione,
di un consistente numero di dipendenti (diverso e maggiore
rispetto a quello dichiarato in sede di formulazione dell’offerta)
non costituisce una mera integrazione della forza – lavoro
della ditta, ma integra una vera e propria nuova configurazione
dell’assetto aziendale rispetto a quello dichiarato ai fini
della partecipazione alla gara (e considerato sufficiente)
ed implica perciò una modifica sostanziale delle condizioni
di gara, con violazione del principio della par condicio.
Di conseguenza è’ illegittimo provvedimento di aggiudicazione
definitiva di un contratto di fornitura in favore di un
concorrente quando la P.A., dopo l’aggiudicazione, abbia
acconsentito alla modificazione della forza – lavoro offerta.
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4. Il G.A. può affermare la responsabilità
patrimoniale della P.A. quando la violazione risulti grave
e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un
quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare
la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione
del provvedimento viziato e negandola quando l’indagine
presupposta conduce al riconoscimento dell’errore scusabile
(per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l’incertezza
del quadro normativo di riferimento o per la complessità
della situazione di fatto).
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5. Il vizio di extrapetizione si configura
solo quando il giudice, esorbitando dalle proprie funzioni,
pronuncia sentenza oltre i limiti delle pretese e delle
eccezioni fatte valere dalle parti, attribuendo, quindi,
una utilità o un bene della vita non richiesto, rientrando
invece nella sua potestas iudicandi non solo il potere di
qualificare giuridicamente l’azione proposta, ma anche quello
di procedere ad un’autonoma ricerca delle norme su cui fondare
la decisione, con la conseguenza che il vizio di ultrapetizione
non sussiste allorquando viene accolta una domanda che,
pur se non espressamente formulata, sia comunque contenuta
nel ricorso introduttivo del giudizio.
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6. Nella domanda di risarcimento del danno
per l’illegittima aggiudicazione dell’appalto, salva un’espressa
ed inequivoca richiesta della parte tesa ad ottenere esclusivamente
il risarcimento del danno per equivalente, deve ritenersi
compresa anche la domanda di risarcimento del danno nella
forma di reintegrazione in forma specifica: di conseguenza
il G.A. può accogliere la richiesta di risarcimento del
danno nella forma della reintegrazione in forma specifica,
quand’anche non espressamente formulata dal ricorrente in
sede di proposizione della domanda risarcitoria.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello iscritto al NRG 11654
dell’anno 2003 proposto da
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TOTEX S.r.l., in persona del legale
rappresentante in carica, rappresenta e difesa dagli avv.
Andrea Abbamonte e Angelo Carbone, con i quali è elettivamente
domiciliata in Roma, via degli Avignonesi, n. 5;
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contro
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MINISTERO DELLA DIFESA, in persona
del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
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e nei confronti di
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VALMAN S.p.A., in persona del legale
rappresentante in carica, in proprio e nella qualità di
capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di impresa,
con le società Tessitura Fratelli Giussani fu A. S.p.A.,
Osella Tessile S.p.A., Industria Tessile Gulì S.p.A., Perego
S.p.A., SA.KA. Confezioni S.r.l. e S.C. Confexpeli S.A.,
rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Sanino, con il
quale è elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli,
n. 180;
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per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per
il Lazio, sez. I bis, n. 5440 del 9 giugno 2004;
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Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati ed i motivi aggiunti successivamente notificati;
Visto l’appello incidentale con riserva dei motivi proposto
dal Ministero della Difesa ed i motivi di appello successivamente
notificati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio della società
Valman S.p.A., in proprio e nella qualità di capogruppo
mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di
imprese con le società Tessitura Fratelli Giussani fu A.
S.p.A., Osella Tessile S.p.A., Industria Tessile Gulì S.p.A.,
Perego S.p.A.. SA.KA. Confezioni S.r.l. e S.C. Confexpeli
S.A., che ha spiegato anche appello incidentale;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
tesi difensive;
Visto il dispositivo di sentenza n. 133 del 02/03/2005;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 1° marzo 2005 il consigliere
Carlo Saltelli;
Uditi gli avvocati Abbamonte e Sanino, nonché l’avvocato
dello Stato Elefante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con bando di gara pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, parte seconda, n. 35 del 12 febbraio 2003, il
Ministero della Difesa (Direzione generale del Commissariato
dei Servizi Generali, 1° Reparto, 3^ Divisione) indiceva
una licitazione privata su prezzo base palese per la fornitura
di vario materiale suddiviso in tre lotti: lotto A, n. 28700
materassi a molle ignifughi; n. 25000 cuscini monoblocchi
ignifughi; n. 4000 guanciali a molle – lotto unico – CPA
36.15.01 – CPA 36.15.12; per un importo complessivo di €.
2.201.820,00; lotto B, n. 52000 sopraffodere ignifughe per
materassi, 30000 lenzuoli in cotone, 75000 federe in cotone,
10000 lenzuola in lino/cotone, 10000 federe in lino/cotone
e 25000 teli coprirete in cotone, lotto unico – CPA. 17.40.12,
per un importo di €. 1.279.160,00; lotto C, n. 2000 coperte
di lana, lotto unico, CPA 17.40.12 per un importo di €.
48.900.
Detto bando prevedeva: al punto 3, lett. d), che erano accettate
(rectius ammesse) offerte per uno o più lotti e/o per intera
fornitura, in relazione alle potenzialità dell’impresa;
al punto 4, che il termine per la consegna era di 120 giorni
dalla notifica dell’approvazione del contratto; al punto
9 (condizioni minime) che, a pena di esclusione, le imprese
partecipanti dovevano produrre “dichiarazioni riguardanti
capacità produttiva giornaliera materiali approvvigionamento”
e che l’Amministrazione si riservava il diritto di disporre
sopralluoghi per la verifica della potenzialità tecnica
e la capacità economico – finanziaria, sia nella fase del
procedimento di scelta del contraente, sia in quella di
esecuzione del contratto; al punto 11, che non erano ammesse
né varianti, né subforniture.
In relazione all’aggiudicazione del lotto B, previa apposito
invito del Ministero della Difesa in data 20 marzo 2003,
in cui era dettagliatamente disciplinato il procedimento
per la selezione della aggiudicataria, proponevano offerta
la società Totex S.r.l. e il Raggruppamento temporaneo di
Imprese facente capo alla Valmax S.p.A.
A seguito della valutazione delle predette offerte, la Commissione
di gara, ai sensi dell’articolo 8 della lettera di invito,
aggiudicava la fornitura in questione alla Totex S.r.l.,
subordinatamente alla verifica della relativa capacità tecnica,
avendo rilevato che la predetta società aveva offerto il
prezzo più basso.
Dopo una prima verifica svoltasi in data 20, 21 e 22 maggio
2003 presso lo stabilimento della predetta società, sito
in S. Pennarello di Ottaviano (Napoli) alla via Sarno n.
103, all’esito della quale il nucleo valutativo evidenziava
la sussistenza di essenziali preclusioni di inidoneità derivanti
dalla insufficienza della forza lavoro, l’Amministrazione,
a seguito delle controdeduzioni della società interessata
(che aveva rappresentato di aver assunto altre otto persone),
disposto un nuovo sopralluogo, giudicava la predetta società
Totex S.r.l. in possesso dei requisiti tecnici per eseguire
la fornitura in questione (giusta nota prot. N. UCT/2/2674/COM
del 10 giugno 2003 – Direzione generale del Commissariato
e dei servizi generali – Ufficio del Coordinamento Tecnico
– Sezione Controllo di qualità, verifica potenzialità e
affidabilità delle ditte).
La ditta Totex S.r.l. veniva, pertanto, dichiarata definitivamente
aggiudicataria della fornitura e in data 17 settembre 2003
veniva anche stipulato il relativo contratto (rep. n. 7474
del 17 settembre 2003).
Con ricorso giurisdizionale notificato il 30 settembre 2003
la società Valman S.p.A., in proprio e quale capogruppo
del costituendi raggruppamento temporaneo di imprese con
le società segnate in epigrafe, chiedeva al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio l’annullamento: a) della nota prot.
3/31073/2/COM del 2 luglio 2003, con cui il Ministero della
Difesa aveva aggiudicato in favore della Totex S.r.l. la
licitazione provata su prezzo base palese relativa al lotto
B del bando di gara del 12 febbraio 2003, inerente l’approvvigionamento
di materassi, effetti letterecci e coperte; b) della nota
prot. UCT/2/3044/COM del 27 gugno 2003 e della nota prot.
UCT/2/2674/COM del 10 giugno 2003, con cui il Ministero
della Difesa aveva ritenuto la Totex S.r.l. in possesso
dei requisiti tecnici necessari per eseguire la fornitura
per cui è causa, disponendo di procedere all’aggiudicazione
della stessa; c) della nota prot. 2952 in data 5 giugno
2003 del Ministero della Difesa e dell’allegato verbale
relativo al sopralluogo effettuato presso la sede della
predetta Totex S.r.l.; d) della nota prot. UCT/2/2548/COM
del 30 maggio 2003, con cui l’Amministrazione della Difesa
aveva disposto un secondo sopralluogo presso lo stabilimento
della Totex S.r.l. per verificare la forza lavoro della
predetta società; e) del provvedimento di aggiudicazione
condizionata adottata in data 7 maggio 2003.
A sostegno dell’impugnativa, la società ricorrente formulava
tre motivi di censura.
Con il primo, rubricato “Violazione e falsa applicazione
del d. lgs. 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni,
dell’art. 40, del D.M. 14 aprile 2000, n. 200, del bando
di gara, della lettera di invito e dei principi di ordine
generale delle procedure concorsuali; eccesso di potere
per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto
di istruttoria e di motivazione, falsità della causa e sviamento”,
sosteneva che illegittimamente la stazione appaltante aveva
considerato ai fini della valutazione dell’offerta formulata
dalla società Totex S.r.l. requisiti che quest’ultima non
possedeva alla data di presentazione della domanda di partecipazione,
in particolare quelli relativi alla forza – lavoro, pacificamente
acquisiti ed integrati in un momento successivo e quindi
in violazione del bando di gara che al punto 10 prevedeva
espressamente che la verifica dei requisiti tecnici delle
ditte concorrenti sarebbe stata effettuata sulla base di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.
Altrettanto illegittimamente, poi, l’Amministrazione della
Difesa aveva consentito in un secondo momento alla aggiudicataria
di integrare la forza – lavoro (la cui entità era stata
considerata non idonea ad assicurare la fornitura nei termini
previsti dall’apposita Commissione per la verifica tecnica),
così falsando i termini dell’offerta formulata.
Con il secondo, deducendo “Violazione e falsa applicazione
del d. lgs. 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni,
delle norme e condizioni generali che disciplinano le gare
del Ministero della Difesa, del bando di gara, della lettera
di invito e dei principi di ordine generale delle procedure
concorsuali; eccesso di potere per difetto dei presupposti,
travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione,
falsità della causa e sviamento”, la società ricorrente
rilevava che l’amministrazione appaltante aveva microscopicamente
violato l’art. 8, punto b) della lettera di invito, secondo
cui, all’esito negativo del sopralluogo per la verifica
della potenzialità tecnica dichiarata dalla aggiudicataria
in via provvisoria, doveva procedersi ad una nuova aggiudicazione
in favore della ditta che aveva presentato l’offerta più
bassa dopo quella eliminata, previo esame della potenzialità
tecnica.
Col terzo motivo, infine, lamentando “Violazione e falsa
applicazione del d. lgs. 24 luglio 1992, n. 358, e successive
modificazioni, del bando di gara, della lettera di invito
e dei principi di ordine generale delle procedure concorsuali;
eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento
dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, falsità
della causa e sviamento”, osservava che un ulteriore profilo
di illegittimità dell’aggiudicazione in favore della Totex
S.r.l. si ricavava dall’espresso divieto di subappalto,
a pena di esclusione, contenuto nel punto 12 del bando di
gara, anch’esso palesemente violato, atteso che la predetta
aggiudicataria aveva dichiarato di avvalersi per i lavori
di finissaggio di fornitori esterni, non disponendo di specifico
reparto di lavorazione.
L’adito Tribunale, sez. I bis, nella resistenza dell’intimata
amministrazione della difesa e della Totex S.r.l, dopo aver
emesso dispositivo di sentenza n. 183 del 25 novembre 2003,
con la sentenza n. 5440 del 9 giugno 2004, accoglieva il
ricorso, ritenendo fondato il secondo motivo di appello.
In particolare, secondo i primi giudici, in presenza delle
puntuali, specifiche ed univoche disposizioni contenute
al punto 9) e al punto 10) del bando di gara e di quelle
di cui al punto 8) della lettera di invito, una volta accertata
dall’apposita commissione per la verifica delle potenzialità
della società aggiudicataria la sussistenza di essenziali
preclusioni di idoneità ad eseguire la fornitura oggetto
di appalto per l’insufficienza della forza lavoro in capo
alla Totex S.r.l., l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere
all’aggiudicazione della fornitura in favore della seconda
migliore offerente, previa verifica del possesso dei requisiti
di idoneità tecnica: a ciò conseguiva l’annullamento degli
atti impugnati e l’aggiudicazione della fornitura in favore
della Valman S.p.A., in proprio e nella qualità in atti,
previa effettuazione del sopralluogo per verificarne la
potenzialità tecnica, con rigetto della domanda di risarcimento
del danno.
La Totex S.r.l., con atto notificato l’11 dicembre 2003,
proponeva appello avverso il ricordato dispositivo di sentenza
n. 183 del 25 novembre 2003, con riserva dei motivi, articolando
tre motivi di gravame.
Con il primo, rubricato “Error in iudicando e in procedendo
– Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto
e pronunciato – extrapetizione – travisamento dei fatti
– violazione art. 112 CPC”, rilevava che erroneamente i
primi giudici avevano dichiarato l’aggiudicazione dell’appalto
in questione alla società ricorrente in primo grado, atteso
che la richiesta di esecuzione in forma specifica non era
stata formulata dalla stessa che, invero, si era limitata
a chiedere il risarcimento del danno, ai sensi dell’art.
35 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, collegato all’ingiusto
danno sofferto per la errata valutazione delle offerte;
peraltro la impugnata pronuncia era errata anche perché
la inopinata dichiarazione di aggiudicazione dell’appalto
era condizionata alla verifica della potenzialità tecnica
della Valman S.p.A. e non teneva conto della eventuale indisponibilità
della fornitura oggetto di gara da parte del Ministero della
Difesa, essendo stato nelle more stipulato il contratto.
Con il secondo motivo, denunciando “Error in judicando e
in procedendo – Carenza di potere con riferimento al contenuto
della sentenza adottata dal TAR Lazio – Violazione dei principi
di cui alla L. 205/00 segnatamente violazione dell’art.
23 L. 1034/71, come introdotto dall’art. 4 della L. 205/00”,
la società appellante sottolineava che il giudice amministrativo,
anche a prescindere dalla già eccepita violazione dell’art.
112 CPC, non aveva alcun potere di pronunciare l’aggiudicazione
di un appalto in favore di un’impresa partecipante alla
gara pubblica; tanto più, poi, che, nel caso di specie,
con una sorprendente inammissibile commistione e interferenza
tra funzione giurisdizionale e quella amministrativa, la
stessa aggiudicazione era stata sottoposta alla condizione
della verifica della potenzialità tecnica da parte dell’amministrazione
appaltante.
Con il terzo motivo, infine, deducendo “Error in iudicando
e in procedendo – Travisamento dei fatti – Erronea valutazione
delle difese di parte appellante – Difetto di motivazione
e di istruttoria”, veniva censurata la decisione impugnata
per la parte in cui aveva ritenuto l’illegittimità dell’attività
posta in essere dall’Amministrazione appaltante circa la
verifica della propria potenzialità tecnica, rilevando -
in ogni caso - la regolarità dell’integrazione della forza
lavoro, non trattandosi di un requisito di ammissione alla
gara stessa.
Con atto notificato il 9 luglio 2004, a seguito del deposito
della sentenza n. 5440 del 9 giugno 2004, la predetta Totex
S.r.l. formulava i motivi di appello, sostanzialmente riproponendo
quella già spiegati con l’atto notificato l’11 dicembre
2003.
Il Ministero della Difesa, dopo aver proposto appello incidentale
con riserva dei motivi, giusta atto notificato il 31 dicembre
2003, notificava il 6 agosto 2004 i motivi del gravame incidentale,
contestando, innanzitutto, la correttezza della sentenza
impugnata nella parte in cui non aveva ritenuto possibile
integrare la forza – lavoro, quale elemento della capacità
tecnica, in quanto che la tesi dei primi giudici si basava
su di un’inammissibile lettura formalistica della lex specialis
di gara, contraria alle stesse tendenze legislative nazionali
in materia di nuove tipologie di contratti di lavori), e
lamentando l’erroneità della statuizione (sub specie della
violazione dell’art. 112 C.P.C.), nella parte in cui aveva
addirittura aggiudicato la gara alla società ricorrente
in primo grado.
Quest’ultima, poi, costituitasi in giudizio, oltre a dedurre
l’inammissibilità e l’infondatezza degli avversi gravami,
di cui pertanto chiedeva il rigetto, spiegava, altresì,
appello incidentale, riproponendo le censure sollevate in
primo grado e dichiarate assorbite, formulando “richiesta
di risarcimento dell’ingiusto danno subito, ai sensi dell’art.
35 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, tenendo in considerazione
il danno emergente costituito dalle spese sostenute per
la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura
selettiva da parte di un R.T.I. composto da sette imprese,
la perdita di chanches ed il lucro cessante, oltre interessi
e rivalutazione monetaria”.
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DIRITTO
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I. E’ oggetto di gravame la sentenza n. 5440
del 9 giugno 2004 con cui il Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, sez. I bis, ha accolto il ricorso proposto dalla
Valman S.p.A., in proprio e quale capogruppo del costituendo
raggruppamento temporaneo di imprese con le società Tessitura
Fratelli Giussani fu A. S.p.A., Osella Tessile S.p.A., Industria
Tessile Guli S.p.A., Perego S.p.A., SA.KA. Confezioni S.r.l.,
S.C. Confexpeli S.A., annullando gli atti della procedura
di gara per l’affidamento della fornitura del materiale
di cui al lotto B del bando del Ministero della Difesa in
data 12 febbraio 2003 nella parte in cui era risultato aggiudicataria
la Totex S.r.l., pur non essendo in possesso della necessaria
potenzialità tecnica, e disponendo l’aggiudicazione in favore
della società ricorrente, sotto condizione della verifica
della potenzialità tecnica.
Avverso tale statuizione ha proposto appello principale
la Totex S.r.l., lamentandone l’erroneità per violazione
dell’art. 112 C.P.C., non avendo chiesto la ricorrente in
primo grado l’aggiudicazione dell’appalto, e sostenendo
che, in ogni caso, una simile statuizione esorbitava dai
poteri del giudice; inoltre, a suo avviso, correttamente
l’Amministrazione della Difesa le aveva consentito di integrare
il requisito della forza – lavoro, che non costituiva requisito
di ammissione alla gara.
Il Ministero della Difesa ha spiegato appello incidentale,
svolgendo sostanzialmente le stesse censure formulate dall’appellante
principale.
La Valman S.p.A., in proprio e nella qualità segnata in
epigrafe, oltre a resistere agli avversi appelli, chiedendone
il rigetto, ha altresì spiegato anch’essa appello incidentale,
con cui ha riproposti i motivi sollevati in primo grado,
ma non esaminati in quanto assorbiti, avanzando domanda
risarcitoria ex art. 35 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
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II. Al riguardo la Sezione osserva quanto
segue.
II.1. Per priorità logica deve essere innanzitutto esaminato
il terzo motivo dell’appello principale della Totex S.r.l.,
coincidente col secondo (sostanziale) motivo del gravame
incidentale spiegato dal Ministero della Difesa, con cui
è stata sostenuto che del tutto correttamente l’Amministrazione
appaltante, dopo il primo sopralluogo sfavorevole per la
Totex S.r.l. in ordine alla sua potenzialità tecnica, aveva
consentito l’integrazione della forza – lavoro, non trattandosi
di un requisito di ammissione, avendo dato i primi giudici
una lettura assolutamente (ed inammissibilmente) formalistica
della lex specialis della gara .
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
II.1.1. Giova innanzitutto rilevare che il bando relativo
alla gara per cui è questione prevedeva al punto 9 (condizioni
minime), a pena di esclusione, per le imprese fornitrici
di materiale di fornitura (lett. e, secondo capoverso),
la produzione di “dichiarazioni riguardanti capacità produttiva
giornaliera materiali di approviggionamento”, aggiungendo
che l’Amministrazione si riservava il diritto di disporre
sopralluoghi per la verifica della potenzialità tecnica
e della capacità economico – finanziaria, sia nella fase
del procedimento di scelta del contraente, sia nella fase
di esecuzione contrattuale.
Il punto 8 della lettera di invito, al terzo capoverso,
precisava, poi, che “L’aggiudicazione della fornitura è
subordinata alla verifica di congruità delle offerte anormalmente
basse, ovvero condizionata all’esito di un sopralluogo di
verifica della potenzialità tecnica laddove la commissione
di valutazione delle richieste di ammissione a gara lo abbia
ritenuto necessario”; al successivo paragrafo b) del predetto
punto specificava puntualmente il procedimento per espletare
la predetta verifica della potenzialità tecnica da disporsi
dal Capo Ufficio Coordinamento Tecnico, precisando che “se
gli esiti della valutazione sono sfavorevoli , il presidente
riconvoca il seggio d’asta, annulla la precedente aggiudicazione
per il verificarsi della condizione risolutiva e procede
ad una nuova aggiudicazione alla ditta che ha presentato
l’offerta più bassa dopo quella eliminata e che ha superato
l’esame di potenzialità tecnica. Se anche la nuova aggiudicazione
risulta sub condizione di sopralluogo il procedimento ricomincia”.
E’ noto che le prescrizioni contenute nel bando di gara
e nella lettera d’invito costituiscono la lex specialis
della gara e vincolano non solo i concorrenti, ma la stessa
amministrazione che non conserva, perciò, alcun margine
di discrezionalità nella loro concreta attuazione (ex pluribus,
C.d.S., sez. IV, 21 maggio 2004, n. 3297; sez. V, 10 gennaio
2005, n. 32; 13 novembre 2002, n. 6300), né può disapplicarle
(neppure nel caso in cui talune delle regole stesse risultino
inopportunamente o incongruamente formulate, salva la possibilità
di far luogo, nell’esercizio del potere di autotutela, all’annullamento
del bando, C.d.S., sez. V, 30 dicembre 2004, n. 8292; sez.
VI, 1 ottobre 2003, n. 5712; 14 gennaio 2002, n. 166).
Deve aggiungersi, inoltre, che le preminenti esigenze di
certezza, connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali
che implicano selezione dei partecipanti, nonché la salvaguardia
del valore della par condicio dei concorrenti (che - d’altra
parte - costituiscono concreta attuazione dei principi di
imparzialità e buon andamento cui deve conformarsi l’attività
della pubblica amministrazione) impongono di ritenere di
stretta interpretazione le clausole del bando di gara, per
cui deve essere preclusa qualsiasi esegesi delle stesse
non giustificata da un’obiettiva incertezza del loro significato
ovvero palesante significati non desumibili dalla loro originaria
formulazione (C.d.S., sez. V, 15 aprile 2004, n. 2162);
a tale stringente principio si oppone quello della sanabilità
delle (sole) irregolarità formali, di derivazioni comunitaria
e rilevante anche nell’ordinamento interno, che consente
di attenuare il rilievo delle prescrizioni formali della
procedura concorsuale, semprechè esse non incidano sull’assetto
sostanziale degli interessi coinvolti nella procedura e
non alterino le regole riguardanti la par condicio dei concorrenti
(C.d.S., sez. V, febbraio 2004, n. 364) e a condizione che
sussistano dubbi sulla esatta portata delle prescrizioni
di gara (C.d.S., sez. V, 25 gennaio 2003, n. 357) ovvero
le stesse possano dar luogo a più interpretazioni sugli
adempimenti richiesti alle imprese (C.d.S., sez, V, 2 marzo
1999, n. 223).
II.1.2. Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, è
pacifico che la Totex S.r.l. è stata dichiarata provvisoriamente
aggiudicataria dell’appalto oggetto di controversia, sotto
condizione della verifica della sua potenzialità tecnica.
Detta verifica risulta eseguita nei giorni 20, 21 e 22 maggio
2003 da due ufficiali, componenti del nucleo valutativo
appositamente nominato in data 14 maggio 2003, presso lo
stabilimento della predetta Totex S.r.l. siti in S. Gennariello
di Ottaviano (Napoli).
Dal relativo verbale emerge che ai fini della predetta verifica
il nucleo valutativo ha preso in esame le attrezzature e
la situazione infrastrutturale; la forza lavoro; la potenzialità
economica e la potenzialità tecnico – produttiva, concludendo
per la sussistenza di “essenziali preclusioni di idoneità
ad eseguire la fornitura di: n. 52.000 sopraffedere in tessuto
ignifugo per materassi a molle ignifughi; n. 75.000 federe
di cotone candido per guanciali truppa; n. 30.000 lenzuola
di cotone candido per truppa; n. 10.000 lenzuola di lino/cotone
per u/s; n. 10.000 federe di lino/cotone per u/s; n. 25.000
teli coprirete di cotone”, oggetto dell’aggiudicazione condizionata
in data 7 maggio 2003, per l’insufficienza della forza lavoro
“ad assicurare, nei tempi previsti, la lavorazione dei materiali
previsti dalle sei “voci” in fornitura”.
Alla stregua delle precise ed inequivoche disposizioni contenute
nella lex specialis della gara, così come sopra cennate,
all’esito di tale verifica l’Amministrazione non avrebbe
potuto fare altro che annullare l’aggiudicazione pronunciata
in favore della Totex S.r.l., riavviando il procedimento
di gara per aggiudicare la fornitura al Raggruppamento temporaneo
di imprese facente capo alla Valmax S.p.A., sia pur subordinatamente
alla verifica della potenzialità tecnica.
L’Amministrazione, invece, sollecitata da una nota della
Totex S.r.l. in data 27 maggio 2003 che rappresentava di
aver provveduto ad assumere altre 8 persone e che chiedeva
un ulteriore sopralluogo tecnico per la verifica della nuova
potenzialità produttiva, disponeva effettivamente un nuovo
sopralluogo, espletato in data 4 giugno 2003 da due ufficiali
(peraltro diversi da quelli che avevano eseguito la precedente
verifica), all’esito del quale riteneva sussistenti le condizioni
per l’aggiudicazione definitiva della fornitura alla predetta
Totex S.r.l., avendone i requisiti tecnici.
Sennonché, così operando, ad avviso della Sezione, l’Amministrazione
ha violato le regole della gara da essa stessa stabilite,
tanto più che essa, pur avendo sicuramente il potere di
valutare l’esito della verifica (al fine di stabilire se
effettivamente sussistessero in capo alla Totex S.r.l. tutti
i requisiti tecnici per l’esecuzione della fornitura), non
aveva, invece, il potere di consentire alla Totex S.r.l.
di modificare l’elemento della forza – lavoro, ritenuta
insufficiente in sede di primo sopralluogo, in modo da assicurare
l’esecuzione della fornitura, così come è avvenuto.
Sul punto, diversamente da quanto prospettato dalla società
appellante, l’assunzione di un consistente numero di dipendenti
(8, come risulta dalla nota in data 27 maggio 2003 della
stessa Totex S.r.l., su un totale di 41, come emerge dal
verbale del secondo sopralluogo) non costituisce una mera
integrazione della forza – lavoro della ditta, ma integra
una vera e propria nuova configurazione dell’assetto aziendale
rispetto a quello dichiarato ai fini della partecipazione
alla gara (e considerato sufficiente) ed implica perciò
una modifica sostanziale delle condizioni di gara, con violazione
del principio della par condicio (non pertinenti essendo
al riguardo le deduzioni svolte dall’amministrazione statale
per invocare una pretesa lettura non formalistica delle
regole della gara, anche alla luce di quanto precedentemente
osservato).
A conforto di tali conclusione non può non evidenziarsi,
per un verso, che dalla stessa documentazione in atti risulta
pacificamente che l’assunzione del nuovo personale è stata
addirittura successiva al primo sopralluogo e, per altro
verso, che – a tutto voler concedere - né l’appellante si
è dato carico di evidenziare che l’avvenuta assunzione di
personale non avrebbe influito sull’offerta economica presentata
(e risultata la più economica e vantaggiosa sulla base di
un diverso e più limitato, dal punto di vista numerico,
assetto aziendale del personale dipendente), né d’altra
parte l’amministrazione della difesa ha verificato la congruità
dell’offerta in relazione alle modificazioni sopravvenute
della forza – lavoro.
Non è pertanto meritevole di censura sul punto la sentenza
impugnata, dovendosi confermare dunque il giudizio di illegittimità
dell’aggiudicazione disposta in favore della Totex S.r.l..
II.2. Può passarsi all’esame degli altri motivi di gravame
(primo e secondo dell’appello principale della Totex s.r.l.
e primo dell’appello incidentale del Ministero della Difesa),
che per la loro intima connessione possono essere trattati
congiuntamente, essendo volti a contestare la correttezza
dell’operato dei primi giudici, innanzitutto, per aver accolto
la domanda di risarcimento in forma specifica della Valman
S.p.A., domanda che invece non sarebbe stata - ad avviso
della Totex S.r.l – neppure formulata, e poi per aver inammissibilmente
disposto l’aggiudicazione della fornitura di cui si tratta
in favore del Raggruppamento temporaneo di imprese facente
capo alla Valman S.p.A., così sostituendosi alla stessa
autorità amministrativa.
Anch’essi sono privi di fondamento e devono essere respinti.
II.2.1. Deve innanzitutto premettersi che non vi è dubbio
che, una volta intervenuto l’annullamento del provvedimento
di aggiudicazione, ai fini dell’ammissibilità dell’azione
di risarcimento del danno deve valutasi la sussistente dell’elemento
psicologico della colpa: è stato, infatti, più volte precisato
che la responsabilità patrimoniale della pubblica amministrazione
conseguente all’adozione di provvedimenti illegittimi deve
essere inserita nel sistema delineato dagli articoli 2043
e seguenti del codice civile in base al quale l’imputazione
non può avvenire sulla base del mero dato oggettivo dell’illegittimità
del provvedimento, dovendo verificarsi che la predetta adozione
(e l’esecuzione dell’atto impugnato) sia avvenuta in violazione
delle regole di imparzialità alle quali l’esercizio della
funzione deve costantemente ispirarsi (C.d.S., sez. IV,
12 gennaio 2005, n. 45; sez. V, 1° marzo 2003, n. 1133).
E’ stato, poi, evidenziato, anche con riferimento alla giurisprudenza
comunitaria (Corte giustizia C.E. 5 marzo 1996, cause riunite
nn. 46 e 48 del 1993; 23 maggio 1996, causa C5 del 1994),
che in sede di accertamento della responsabilità della Pubblica
amministrazione per danno a privati il giudice (amministrativo)
può affermare la responsabilità quando la violazione risulti
grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto
e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali
da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione
del provvedimento viziato e negandola quando l’indagine
presupposta conduce al riconoscimento dell’errore scusabile
(per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l’incertezza
del quadro normativo di riferimento o per la complessità
della situazione di fatto) (C.d.S., sez. IV, 10 agosto 2004,
n. 5500.
Peraltro, posto che l’annullamento dell’atto illegittimo
può da solo determinare l’integrale riparazione delle conseguenze
lesive, il giudice amministrativo che, nell’ambito della
sua giurisdizione, può disporre anche il risarcimento del
danno, quale strumento di tutela ulteriore (secondo quanto
affermato dal giudice delle leggi nella sentenza 6 luglio
2004, n. 204), in presenza di una domanda di risarcimento
del danno conseguente all’annullamento di un provvedimento
amministrativo, deve accertare previamente se l’accoglimento
della domanda principale di annullamento comporti già di
per sé una tutela pienamente soddisfacente delle ragioni
del privato.
Nel caso di specie, ad avviso della Sezione, sussistono
effettivamente gli estremi dell’elemento soggettivo dell’illecito,
nella forma della colpa, atteso che – come del resto delineato
nel paragrafo sub. II.1. – l’Amministrazione della difesa
nel procedimento di gara ha palesemente ed ingiustificatamente
violato le norme costituenti la lex specialis della gara,
da essa stessa stabilite, adottando un illegittimo provvedimento
di aggiudicazione definitiva in favore della Totex S.r.l.,
in particolare acconsentendo ad una modificazione di uno
degli elementi della offerta forza – lavoro, senza rendersi
conto che non si era in presenza di una (mera) integrazione
(formale) di un requisito di partecipazione già posseduto
al momento della presentazione della domanda di partecipazione,
bensì di una vera e propria modificazione dell’offerta e
dei requisiti di partecipazione relativi alle capacità tecnico
– produttive ed organizzative dell’impresa, con violazione
del fondamentale principio della par condicio dei concorrenti.
D’altra parte, non vi era alcun elemento di fatto o qualche
dubbio o difficoltà interpretativa della normativa concorsuale
tale da poter far ritenere che si fosse in presenza di un
errore scusabile.
Deve quindi concludersi che la domanda di risarcimento del
danno era sicuramente ammissibile, sussistendone tutti i
presupposti, non potendo neppure dubitarsi (anche per la
mancanza di qualsiasi contestazione al riguardo) che, stante
le puntuali prescrizioni del bando di gara e della lettera
di invito (come sopra ricordato), il semplice annullamento
del provvedimento di aggiudicazione della fornitura in favore
della Totex S.r.l. non era idoneo ad assicurare integralmente
la tutela del raggruppamento temporaneo di impresa facente
capo alla Valman S.p.A. che aspirava all’aggiudicazione
in suo favore della predetta fornitura proprio in virtù
delle specifiche norme di gara.
II.2.2. Sulla base di tali precisazioni può ora compiutamente
esaminarsi il motivo di gravame con cui è stato lamentato
che i primi giudici, disponendo a titolo di risarcimento
del danno in forma specifica l’aggiudicazione della fornitura
dell’appalto di cui si discute in favore del raggruppamento
temporaneo di imprese facente capo alla Valman S.p.A., avrebbero
violato l’articolo 112 C.P.C. atteso che il predetto raggruppamento
temporaneo di imprese si sarebbe limitato in primo grado
a chiedere genericamente il solo risarcimento del danno.
Anche a prescindere dalle controdeduzioni svolte sul punto
dalla parte appellata (secondo cui già nel ricorso di primo
grado e nella memoria illustrativa dello stesso sarebbe
stata precisata anche la richiesta del risarcimento in forma
specifica), la Sezione osserva che, secondo un consolidato
indirizzo giurisprudenziale, il vizio di extrapetizione
si configura solo quando il giudice, esorbitando dalle proprie
funzioni, pronuncia sentenza oltre i limiti delle pretese
e delle eccezioni fatte valere dalle parti, attribuendo,
quindi, una utilità o un bene della vita non richiesto,
rientrando invece nella sua potestas iudicandi non solo
il potere di qualificare giuridicamente l’azione proposta,
ma anche quello di procedere ad un’autonoma ricerca delle
norme su cui fondare la decisione (ex multis, Cass. Civ.,
sez. III, 6 giugno 2002, n. 8218; sez. I, 4 giugno 2002,
n. 8057; sez. lav., 19 gennaio 2002, n. 572).
Tali principi valgono anche per il processo amministrativo,
con la precisazione che in esso la potestas iudicandi è
altresì delimitata dai motivi di ricorso: tuttavia se ciò
impedisce al giudice di rilevare fatti non dedotti dalle
parti e di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza
nelle domande e nelle eccezioni formulate, non gli preclude,
nell’ambito della situazione fattuale allegata dal ricorrente,
una valutazione giuridica autonoma e difforme rispetto a
quella prospettata (C.d.S., sez. VI, 7 luglio 2003, n. 4032).
E’ noto poi che il giudice amministrativo può procedere
all’individuazione dei motivi di ricorso tenendo conto non
solo delle censure espressamente enunciate, ma anche di
quelle che, pur se formalmente non esposte, possono essere
desunte chiaramente dall’esposizione dei fatti ovvero dall’intero
contesto del ricorso (C.d.S., sez. IV, 10 dicembre 2003,
n. 8117; 20 ottobre 1992, n. 910; sez. V, 9 ottobre 2003,
n. 6070; 9 giugno 2003, n. 3242), con la conseguenza che
il vizio di ultrapetizione non sussiste allorquando viene
accolta una domanda che, pur se non espressamente formulata,
sia comunque contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio
(C.d.S., sez. IV, 10 giugno 2004, n. 3730; sez. V, 24 settembre
2003, n. 5462).
Ciò posto, il risarcimento del danno ingiusto attraverso
la reintegrazione in forma specifica, qual è quello il capo
della pronuncia di cui si duole la Totex S.r.l., non costituisce,
in realtà, una forma eccezionale ovvero una forma sussidiaria
di responsabilità, ma è uno dei modi attraverso cui il danno
può essere concretamente risarcito (C.d.S., sez. VI, 3 aprile
2003, n. 1716; sez. IV, 3 aprile 2003, n. 1716; 12 gennaio
2005), da non confondere con l’azione di adempimento dell’obbligazione
ovvero con il diverso rimedio dell’esecuzione in forma specifica,
quale strumento di attuazione coercitiva del diritto e non
mezzo di rimozione diretta di conseguenze pregiudizievoli:
limite al risarcimento del danno nella forma della reintegrazione
è l’eccessiva onerosità ovvero l’oggettiva impossibilità
(come nel caso di una fornitura o di un contratto di appalto
già interamente esauriti e conclusi).
Di conseguenza, nella domanda di risarcimento del danno
per l’illegittima aggiudicazione dell’appalto, salva un’espressa
ed in equivoca richiesta della parte tesa ad ottenere esclusivamente
il risarcimento del danno per equivalente, deve ritenersi
compresa anche la domanda di risarcimento del danno nella
forma di reintegrazione in forma specifica (del resto più
coerente, almeno dal punto di vista astratto, alla tutela
del bene della vita che si assume leso dal provvedimento
illegittimo della P.A.), anche in considerazione della formulazione
dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80, secondo cui il giudice amministrativo dispone
il risarcimento del danno anche attraverso la reintegrazione
in forma specifica.
Nel caso di specie, quindi, non si è verificata alcuna violazione
dell’articolo 112 C.P.C., e del tutto correttamente i primi
giudici hanno ritenuto ammissibile e fondata, accogliendola,
la richiesta di risarcimento del danno nella forma della
reintegrazione in forma specifica, non essendo – d’altra
parte – formulata alcuna deduzione circa una sua eventuale
eccessiva onerosità o oggettiva impossibilità (è per mero
scrupolo, al riguardo, che si è evidenzia che in primo grado
e tanto meno in sede di appello è stata fornita prova della
stipulazione e dell’approvazione del contratto di appalto
ovvero della sua integrale esecuzione).
II.2.3. Ugualmente infondata è la censura con la quale le
parti appellanti hanno dedotto la sostanziale abnormità
della pronuncia impugnata che, a loro avviso, inopinatamente
sostituendosi all’autorità amministrativa, avrebbe essa
stesso pronunciato l’aggiudicazione dell’appalto in questione
al raggruppamento temporaneo di imprese facenti capo alla
Valman S.p.A., sotto condizione della verifica delle capacità
tecniche.
E’ sufficiente al riguardo, ad avviso della Sezione, rilevare
che le puntuali disposizioni che regolavano la gara in questione
(come già ricordato sulla base del bando di gara e della
lettera di invito) precludevano all’Amministrazione appaltante
qualsiasi valutazione nel caso in cui l’imprese dichiarata
provvisoriamente aggiudicataria fosse risultata inidonea
in sede di verifica della proprie capacità tecniche, imponendo
di procedere al riavvio della gara con l’aggiudicazione,
sempre in via provvisoria, alla ditta che aveva formulato
la offerta più vantaggiosa (dopo quella esclusa), subordinando
la nuova definitiva aggiudicazione all’esito positivo della
verifica.
La assoluta mancanza di discrezionalità in ordine al cosa
fare nel caso in cui fosse stata accertata l’inidoneità
tecnica della impresa dichiarata provvisoriamente aggiudicataria
della fornitura esclude che, nel caso di specie, possa configurarsi
l’esistenza del vizio dedotto, essendosi limitati i primi
giudici, com’era loro dovere, a procedere al risarcimento
del danno mediante reintegrazione in forma specifica, applicando
quelle stesse regole – prive di qualsiasi discrezionalità
– che la stessa amministrazione si era posta (e che avrebbe
comunque dovuto applicare a seguito del disposto annullamento
dell’aggiudicazione in favore della Totex S.r.l., ivi compresa
la clausola dell’aggiudicazione subordinata alla verifica
del possesso dei requisiti tecnici).
Non vi è stato, pertanto, alcun travalicamento da parte
dei giudici dei limiti della propria potestas iudicandi,
come peraltro puntualmente definiti dal ricordato articolo
35, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Gli appelli, principali della Totex S.r.l. ed incidentale
del Ministero della Difesa, devono essere pertanto respinti.
II.3. La Valmann S.p.A., in proprio e nella qualità in atti,
ha spiegato a sua volta appello incidentale con il quale
ha chiesto il risarcimento dei danni subiti dall’illegittima
aggiudicazione per le spese sostenute per la partecipazione
alla gara, perdita di chanches e lucro cessante, oltre interessi
e rivalutazione monetaria.
La censura è priva di fondamento.
I primi giudici, con statuizione confermata da questa Sezione
alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, hanno
già accolto l’istanza risarcitoria formulata in primo grado
dalla predetta società Valman S.P.a., in proprio e nella
qualità in atti, nella forma della reintegrazione in forma
specifica, riconoscendola aggiudicataria della fornitura
in questione in applicazione delle puntuali disposizioni
della lex specialis della gara, illegittimamente ignorate
dalla stessa amministrazione appaltante.
Pertanto, la reintegrazione in forma specifica è completamente
satisfatoria della tutela risarcitoria avanzata dalla predetta
società, assegnandole direttamente il bene della vita cui
aspirava ed escludendo che sussistano ambiti per una ulteriore
tutela risarcitoria conseguente all’annullamento della aggiudicazione.
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III. In conclusione devono essere respinti
tanto l’appello principale proposto dalla Totex, quanto
gli appelli incidentali proposti dal Ministero della Difesa
e dalla società Valman S.p.A., in proprio e nella qualità
in epigrafe.
Sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione
della spese del presente grado di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello
principale proposto dalla società Totex S.r.l. e sugli appelli
incidentali proposti dal Ministero della Difesa e dalla
società Valman S.p.A., in proprio e nella qualità in epigrafe,
avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, sez. I bis, n. 5440 del 9 giugno 2004, così provvede:
- Respinge l’appello principale della Totex S.r.l. e l’appello
incidentale del Ministero della Difesa;
- Dichiara inammissibile il ricorso incidentale della Valman
S.p.A;
- Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 1° marzo 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
– Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:
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VENTURINI LUCIO - Presidente
LODI PIERLUIGI - Consigliere
SCOLA ALDO - Consigliere
LEONI Anna - Consigliere
SALTELLI CARLO - Consigliere est.
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