| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 10 ottobre 2005 n.
5474
Pres. Paolo Salvatore, est. Bruno Mollica.
Comune di Frattamaggiore (Avv. Bartolomeo della Morte) c.
Lupoli Anna (Avv. Andrea Abbamonte). |
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1. Giustizia Amministrativa - Giudicato –
Copre il dedotto e il deducibile – Fattispecie.
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2. . Giustizia Amministrativa - Giudicato
– Estensione ai presupposti della pretesa azionata – Cd.
giudicato implicito – Fattispecie.
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3. Edilizia ed urbanistica – Illegittima
compressione dello ius aedificandi – Diritto al risarcimento
dei danni – Quantificazione – Fattispecie.
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4. Giustizia Amministrativa – Termine per
la proposizione dell’appello incidentale – Appello incidentale
cd. proprio e appello incidentale cd. autonomo – Differenze
- Notifica della sentenza di primo grado da parte dell’appellante
incidentale – Idoneità della notifica a far decorrere il
termine per l’appello incidentale autonomo – Sussiste.
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1. Il giudicato preclude che possano essere
rimesse in discussione, in un successivo giudizio, profili
della fattispecie già da esso affrontati o suscettibili
di essere affrontati se investiti da rituali e tempestive
censure (c.d. dedotto e deducibile), intendendosi per questioni
deducibili quelle che, pur non pregiudizialmente enunciate,
costituiscono il presupposto necessario ed imprescindibile
della pretesa e della relativa pronuncia (1).
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2. Il giudicato sostanziale fa stato ad ogni
effetto fra le parti per l’accertamento di merito, positivo
o negativo, del diritto controverso, e si forma su tutto
ciò che ha costituito oggetto della decisione, ivi compresi
le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico
della pronuncia, spiegando quindi la sua attività non solo
nell’ambito della controversia e delle ragioni fatte valere
dalla parte (c.d. giudicato esplicito), ma estendendosi
necessariamente a quanto si ricollega in modo inscindibile
con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire
tutto quanto rappresenta il fondamento logico giuridico
della pronuncia (2). In particolare quando il diritto alla
attuazione del giudicato, avente consistenza di diritto
di credito, - e non già in forma specifica - trova fondamento
nel giudicato formatosi sulle decisioni del Giudice Amministrativo,
tale diritto non è suscettibile di essere inciso da vicende
ulteriori ed estranee all’assetto degli interessi definito
da tali pronunce giurisdizionali.
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3. In materia di risarcimento danni per la
illegittima compressione dello ius aedificandi legittimamente
il giudice definisce il quantum del danno da risarcire
avendo
esclusivo riferimento alla voce della “ridotta edificabilità
dell’area”, corrispondente alla differenza tra il valore
attualizzato dell’area se fosse rimasta edificabile e il
suo valore attuale in considerazione della sua ridotta edificabilità
conseguente al mutamento di destinazione oggetto di contestazioni.
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| 4.
Il termine stabilito dall’art. 37 T.U. 26 giungo 1924
n. 1054 per la notifica dell’appello incidentale è operante
solo quando trattasi di appello incidentale in senso
proprio, e cioè di impugnativa condizionata all’accoglimento
eventuale dell’appello principale e pertanto proposto
contro lo stesso capo della sentenza gravata dall’appello
principale, ovvero contro un capo connesso o dipendente,
e non anche quando si tratti di ulteriore impugnativa
rivolta contro un capo autonomo della sentenza già appellata,
oppure intesa a far valere un autonomo interesse, costituendo
tale ultima impugnativa appello principale e non già incidentale,
con la conseguenza che deve essere proposta entro il
termine perentorio previsto dall’art. 28, comma 2, L.
6 dicembre 1971 n. 1034 (3). Ne discende che la notificazione
del giudice amministrativo eseguita dal soggetto solo
parzialmente vittorioso in primo grado fa decorrere nei
suoi confronti il termine per l’appello contro le statuizioni
a lui sfavorevoli, nel caso in cui il suo interesse deriva
direttamente dalla sentenza e non dalla proposizione
dell’appello principale, con la conseguenza che è irricevibile
l’appello dal medesimo proposto oltre sessanta giorni
dalla predetta notificazione. |
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(1) Cfr.: Cons. Stato, Ap., 22 dicembre 1982
n. 19; IV Sez., 14 settembre 1984 n. 678; VI Sez., 7 febbraio
2004 n. 399 e 2 marzo 204 n. 973.
(2) Cfr., Cass. civ., SS.UU., 14 giungo 1995 n. 6689.
(3) Cfr., in termini, Cons. Stato, IV Sez., 31.1.2005 n.
217.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.5474/2005
Reg. Dec.
N. 9714 Reg. Ric.
Anno 2004
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 9714/2004 proposto
dal Comune di Frattamaggiore, rappresentato e difeso
dall’avv. Bartolomeo Della Morte ed elettivamente domiciliato
presso il difensore, in Roma, nello studio dell’avv. Giorgio
Recchia, Corso Trieste n. 88,
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contro
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LUPOLI Anna, rappresentata e difesa
dall’avv. Andrea Abbamonte ed elettivamente domiciliata
in Roma, Via degli Avignonesi n. 5;
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e nei confronti di:
- Commissario ad acta nominato dal D.P. Co.re.co. - Sez.
provinciale di Napoli, n.c.;
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e ove occorra:
- Responsabile IV Settore Comune di Frattamaggiore
- Commissione straordinaria Comune di Frattamaggiore,
non costituiti;
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per la riforma
della sentenza del TAR Campania, Napoli, Sez.I, n. 12016
del 15 settembre 2004;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione ed il ricorso incidentale proposti
da Lupoli Anna;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 10 maggio 2005,
la relazione del Consigliere Bruno Mollica;
Uditi l’avv. Della Morte e l’avv. A. Abbamonte;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto;
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FATTO E DIRITTO
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1.- Il Comune di Frattamaggiore impugna la
sentenza di T.A.R. specificata in epigrafe, emessa su ricorsi
riuniti, nella parte in cui: è stato accolto il ricorso
proposto dalla signora Anna Lupoli avverso il provvedimento
del Comune medesimo prot. 17438 del 2.10.2003, di declaratoria
di inefficacia della convenzione di lottizzazione reg. 92495
del 30.9.1977, stipulata dal Comune con la dante causa Costanzo,
e di risoluzione e decadenza della convenzione stessa, nonché
avverso la deliberazione della Commissione straordinaria
n. 33 del 1.12.2003, avente contenuto analogo; è stata disposta
la compiuta esecuzione delle sentenze del T.A.R. Campania
nn. 278 del 27.5.1986 e 2627 del 5.7.2000, con condanna
al pagamento, in favore della Lupoli, a titolo di risarcimento
del danno, della somma complessiva di euro 1.958.289,933,
oltre interessi; è stata dichiarata l’inammissibilità del
ricorso n. 4137/00 (in luogo della irricevibilità e infondatezza).
2.- La lite si incentra sulla pretesa della Lupoli
di realizzare, su un’area sita in Comune di Frattamaggiore,
la lottizzazione prevista dalla convenzione stipulata con
il Comune dalla dante causa Costanzo Maria Sossia, preclusa
dalle successive destinazioni di zona impresse all’area
dalla pianificazione urbanistica comunale, con destinazione
a scopi di interesse pubblico.
In particolare, con atto n. 12284 del 30 novembre 1978 il
Comune rigettava la domanda di concessione edilizia presentata
dalla Costanzo in relazione alla inattuabilità della lottizzazione
convenzionata alla stregua della nuova pianificazione urbanistica;
il diniego veniva annullato dal T.A.R. Campania con sentenza
n. 278/86, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. V, con
decisione n. 690 del 29 aprile 1991; con la medesima sentenza
n. 278/86 si annullava la delibera consiliare n. 28/5 maggio
1978, recante l’adozione del nuovo piano regolatore generale,
nella parte in cui modificava la destinazione urbanistica
dell’area.
Con ricorso iscritto al n. 9466/99 la Lupoli chiedeva
l’esecuzione del giudicato formatosi sulla predetta sentenza
n. 278/86, il completamento dell’esecuzione disposta con
sentenza n. 2828/97, relativa alla nomina di commissario
ad acta, nonché l’annullamento della ordinanza dirigenziale
n. 121/99, di annullamento della concessione edilizia n.
4279 del 5 agosto 1999 rilasciata alla ricorrente da parte
del commissario ad acta; la Lupoli chiedeva altresì l’accertamento
del diritto ad ottenere il rilascio della concessione edilizia
nonché il risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento
tenuto dall’Amministrazione comunale.
Per converso, il Comune di Frattamaggiore proponeva ricorso
(n. 10377/99) contro il commissario ad acta e nei confronti
della Lupoli, inteso ad ottenere l’annullamento della detta
concessione edilizia n. 4279/1999, rilasciata dal commissario
ad acta.
Su tali ricorsi riuniti si pronunciava, con sentenza parziale
n. 2627 del 5 luglio 2000, il T.A.R. Campania, ed annullava
la determinazione comunale n. 121/99, di annullamento della
concessione edilizia n. 4279 rilasciata dal predetto commissario;
dichiarava tamquam non esset tale concessione edilizia n.
4279 per aver introdotto varianti sostanziali rispetto all’originario
progetto e non aver tenuto conto del nuovo p.r.g. adottato
con delibera n. 4 del 16 gennaio 1999, con esorbitanza rispetto
al mandato giurisdizionale; accertava “la impossibilità
materiale di dar seguito al piano originario di lottizzazione”
e disponeva infine la nomina di un nuovo commissario, stabilendo
che questi, “previa precisa individuazione della lottizzazione
e della relativa costruzione che si sarebbe realizzata nell’area,
con riferimento alle sue forme originarie”, avrebbe dovuto
riferire in ordine alla misura delle modalità concrete in
cui fosse compatibile il rilascio della concessione edilizia
alla Lupoli, con le opere in atto esistenti e con le prescrizioni
edilizie ed urbanistiche vigenti, nonché in ordine alla
determinazione dell’entità del danno subito dalla interessata,
quale misura compensativa a tutte le limitazioni, rispetto
al pieno adeguamento al giudicato, discendenti dai mutamenti
(fattuali o giuridici) dello stato dei luoghi, e infine
in ordine alla determinazione dell’entità del danno subito
dalla Lupoli “in termini di mancata redditività, dal tempo
del mancato rilascio della concessione, sino alla presente
pronuncia, degli immobili erigendi, con riferimento al parametro
legale della disciplina delle locazioni ad uso abitativo”.
Tale sentenza veniva confermata nel dispositivo, sia pure
con motivazione parzialmente diversa, dal Consiglio di Stato,
con decisione della V Sezione n. 4239 del 6 agosto 2001.
Con ulteriore ricorso (n. 4137/2000) la Lupoli impugnava
il nuovo piano regolatore di Frattamaggiore (delibera consiliare
n. 4 del 21 gennaio 1999, di adozione, e successivo decreto
del presidente dell’Amministrazione provinciale di Napoli
n. 884 del 7 novembre 2001, di approvazione, impugnato con
motivi aggiunti), per la parte in cui recava la classificazione
delle aree della ricorrente come “aree destinate ad attrezzature
di interesse pubblico”, chiedendo nel contempo il risarcimento
del danno.
Infine, con ricorso n. 13916/2003, la Lupoli impugnava il
provvedimento dirigenziale del Comune di Frattamaggiore
prot. n. 17438 del 2 ottobre 2003, di declaratoria di inefficacia
della convenzione di lottizzazione rep. 92495 del 30 settembre
1977, stipulata tra il Comune medesimo e la sig.ra Costanzo
nonché di risoluzione della detta convenzione e di decadenza
della lottizzatrice e degli aventi causa dai relativi diritti;
impugnava altresì la presupposta deliberazione della Commissione
straordinaria n. 33 del 1 dicembre 2003 (con rinnovata azione
di danni).
Sui predetti ricorsi nn. 9466/99, 10377/99, 4137/2000 e
13916/2003 si è pronunciato, previa riunione, il T.A.R.
della Campania con la sentenza odiernamente impugnata in
parte qua.
3.- A sostegno dell’appello si deducono i seguenti
motivi:
I) Violazione di legge per ultrapetizione - error in iudicando
- violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 C.C. e
dei principi generali in tema di giudicato con particolare
riferimento al giudicato nel giudizio amministrativo - erronea
interpretazione dei giudicati delle sentenze n. 278 del
27/5/1986 e n. 2627 del 5/7/2000 del T.A.R. Campania - contraddittorietà
- errato esame di un punto decisivo della questione - omesso
esame della situazione urbanistica del Comune di Frattamaggiore
e dei documenti esibiti - erronea interpretazione delle
norme in materia di convenzione di lottizzazione - violazione
e falsa applicazione della convenzione n. 92495 del 30.9.1977
sottoscritta tra la sig.ra Costanzo Maria Sossia ed il Comune
di Frattamaggiore.
Sostiene l’appellante che nel giudizio amministrativo non
trova ingresso la regola civilistica ex art. 2909 Cod. civ.,
dell’assorbimento nel giudicato del dedotto e del deducibile;
e nel caso in questione risulterebbe cristallizzato solo
un mero interesse pretensivo, non estendendosi il giudicato
anche alla presupposta convenzione di lottizzazione, peraltro
non richiamata nelle sentenze cui fa riferimento il giudice
di primo grado: non era quindi preclusa all’Amministrazione,
in sede di esecuzione del giudicato, una rinnovata valutazione
del rapporto di lottizzazione, onde verificarne l’attuabilità,
senza che la convenzione di lottizzazione dovesse ritenersi
definitivamente consolidata.
In ogni caso, secondo l’appellante, l’omesso adempimento
dell’onere di trascrizione immobiliare preclude il requisito
di efficacia della convenzione; né il Tribunale avrebbe
potuto statuire sul punto del definitivo consolidamento
della stessa, per la preesistenza del vizio e dell’inefficacia
della convenzione ai giudizi impugnatori e di ottemperanza,
che rileverebbe nel solo ambito dell’autonomia negoziale
delle parti.
Deve escludersi, inoltre, secondo l’appellante, un comportamento
contrario ai principi di buona fede e correttezza e dell’art.
24 Cost..
II) error in judicando - violazione e falsa applicazione
dell’art. 7 della legge 6.12.1971 n. 1034 e dell’art. 35
D.Lgs. 31.3.1998 n. 80 come modificato dall’art. 7 della
legge 21.7.2000 n. 205 - carenza di giurisdizione.
Per l’appellante Comune, il giudice amministrativo sarebbe
carente di giurisdizione in riferimento all’ipotesi di condanna
al risarcimento del danno per fattispecie anteriori all’entrata
in vigore della legge n. 205 del 2000, ovvero anteriori
- ove ritenuto applicabile - all’art. 35 D.Lgs. n. 80/1998
nella sua originaria formulazione, avendo tale normativa
carattere innovativo e non retroattivo; non esisterebbe
alcuna norma che riconosca il risarcimento del danno per
lesione di interesse legittimo (ante 2000, rectius 1998)
e, comunque, la relativa controversia rientrerebbe nella
giurisdizione del giudice ordinario; non si verterebbe in
tema di Pubblica amministrazione - autorità; in ogni caso,
occorrerebbe avere riguardo alla declaratoria di incostituzionalità
dell’art. 34 D.Lgs. 80/98 per eccesso di delega.
III) altro error in judicando - violazione degli art. 2043
e 2947 del C.C. - omesso esame di un punto decisivo della
controversia.
Il danno risarcibile. secondo l’assunto del Comune, poteva
comunque essere ricondotto solo agli ultimi cinque anni,
risultando per gli anni precedenti ampiamente prescritto,
mentre, nella specie, la Lupoli ha proposto domanda di risarcimento,
per la prima volta, solo col ricorso n. 9466/99.
IV) error in judicando per omessa declaratoria di irricevibilità
del ricorso n. 4137/2000 e dei relativi motivi aggiunti
- contraddittorietà tra dispositivo e motivazione - sviamento
- violazione dei principi generali in tema d’impugnazione
degli atti amministrativi.
Si sostiene che erroneamente il Tribunale ha dichiarato
l’inammissibilità del ricorso n. 4137/2000, proposto avverso
la delibera consiliare n. 4 del 21 gennaio 1999, di adozione
del p.r.g., con motivi aggiunti avverso la delibera di approvazione,
anziché dichiararne la irricevibilità e la inammissibilità
sotto diversi profili (anche relativamente ai motivi aggiunti),
avuto riguardo alla acquiescenza della ricorrente al nuovo
p.r.g., dalla stessa non tempestivamente impugnato; il che
determinerebbe che la convenzione di lottizzazione sarebbe
stata, comunque, giuridicamente “neutralizzata” dal non
tempestivamente gravato p.r.g., ed ancora, che non avendo
più diritto, la Lupoli, alla edificazione lottizzata per
sopravvenuta acquiescenza alla norma pianificatoria ostativa
- e dunque all’esecuzione del giudicato in forma specifica
- sarebbe venuto meno anche il rimedio alternativo del risarcimento
del danno per equivalente.
V) altro “error in iudicando” - errore di determinazione
sugli elementi del presunto danno - omesso esame delle questioni
proposte - contraddittorietà - omesso esame della convenzione
di lottizzazione - errori di calcolo.
La sentenza impugnata sarebbe ulteriormente erronea in riferimento
alla determinazione della misura del danno per cui è condanna.
4.- Con memoria difensiva depositata in vista dell’udienza
di discussione della causa, l’appellante riepiloga i motivi
di gravame, sviluppa ulteriormente la censura con la quale
è stato dedotto il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo in riferimento alla condanna del Comune al
risarcimento dei danni, contesta la fondatezza dell’appello
incidentale proposto dall’appellata (di cui, infra).
5.- Resiste al gravame la Lupoli e, con articolata
memoria difensiva, controdeduce diffusamente in ordine alla
prospettazione dell’appellante, riproponendo, nel contempo,
i motivi assorbiti dal giudice di primo grado.
Propone altresì appello incidentale (definito autonomo e
condizionato) avverso la sentenza gravata dal Comune, per
la parte in cui dichiara inammissibile il ricorso n. 4137/2000
(ed i successivi motivi aggiunti), proposto avverso la adozione
e successiva approvazione del nuovo p.r.g., nonché per la
parte in cui non accoglie integralmente la richiesta di
danni avanzata dalla Lupoli (danno per ridotta edificabilità
e danno per mancato reddito), come quantificati dal commissario
ad acta in corso di causa.
Da ultimo, con memoria depositata in data 30 aprile 2005,
l’appellata ribadisce ulteriormente le proprie tesi difensive.
6.- Premesso quanto esposto in punto di fatto, appare
al Collegio prioritaria la definizione della questione relativa
alla estensione del precitato giudicato alla presupposta
convenzione di lottizzazione.
La pur diffusa prospettazione dell’appellante sulla specifica
questione non merita di essere condivisa.
Va ricordato, in primo luogo, che la particolarità del giudizio
amministrativo, non esaustivo ex se della disciplina del
rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che richiede il
compimento di una ulteriore attività amministrativa, non
esclude l’applicazione degli artt. 2909 Cod. civ. e 324
Cod. proc. civ., con la conseguenza che la res iudicata
amministrativa ha efficacia preclusiva e di accertamento
sostanziale negli stessi limiti del giudicato ordinario
(cfr., fra le tante, Cons. Stato, V Sez., 28 gennaio 1993
n. 194 e 31 marzo 1992 n. 269).
Il giudicato preclude quindi che possano essere rimesse
in discussione in un successivo giudizio profili della fattispecie
già da esso affrontati o suscettibili di essere affrontati
se investiti da rituali e tempestive censure (c.d. dedotto
e deducibile; cfr., fra le tante, Cons. Stato, Ap., 22 dicembre
1982 n. 19; IV Sez., 14 settembre 1984 n. 678), intendendosi
per questioni deducibili quelle che, pur non pregiudizialmente
enunciate, costituiscono il presupposto necessario ed imprescindibile
della pretesa e della relativa pronuncia (cfr., da ultimo,
VI Sez., 7 febbraio 2004 n. 399 e 2 marzo 2004 n. 973).
Inoltre, il giudicato sostanziale fra stato ad ogni effetto
fra le parti per l’accertamento di merito, positivo o negativo,
del diritto controverso, e si forma su tutto ciò che ha
costituito oggetto della decisione, ivi compresi le premesse
necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia,
spiegando quindi la sua attività non solo nell’ambito della
controversia e delle ragioni fatte valere dalla parte (c.d.
giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente a
quanto si ricollega in modo inscindibile con la decisione,
formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto
rappresenta il fondamento logico giuridico della pronuncia
(cfr., per tutte, Cass. civ., SS.UU., 14 giugno 1995 n.
6689).
I principi suesposti costituiscono espressione di un consolidato
orientamento giurisprudenziale, che trova riscontro nel
meditato avviso del Collegio ed ai quali occorre quindi
riferirsi nell’odierno esame.
Orbene, dalla attenta lettura della sentenza del T.A.R.
Campania n. 278/86 emerge che “è evidente dunque, l’illegittimità
della previsione del piano regolatore per quanto riflette
la zona interessata dal piano di lottizzazione ed in particolare
di quella relativa all’area della ricorrente per la quale
risultava già stipulata la convenzione edilizia ex art.
8 L. 5.8.1967 n. 764 fra l’interessata e il Comune di Frattamaggiore.
Ciò trova conferma nella giurisprudenza secondo cui a seguito
dell’approvazione del piano di lottizzazione i proprietari
dei relativi lotti fabbricabili e l’Amministrazione hanno
il diritto di pretendere e di osservare l’uniformità fra
tale piano ed i progetti di costruzione dei singoli edifici
compresi nella zona del piano medesimo………. Ne deriva altresì
l’illegittimità del diniego di licenza edilizia (richiesta
in conformità del piano di lottizzazione approvato) che
sia stato adottato in contrasto con la determinazione per
la quale l’Amministrazione di era precedentemente vincolata
nella valutazione compiuta in sede di concessione dell’autorizzazione
del piano di lottizzazione. Alla stregua di quanto esposto
…… devono essere annullati gli atti impugnati ed in particolare
il diniego di concessione edilizia ed in parte qua (in relazione
all’impugnativa) la deliberazione consiliare di adozione
del piano regolatore generale”.
La pronuncia veniva poi confermata dal Consiglio di Stato,
con la decisione della V Sezione n. 690/91, che ribadiva
che “la sentenza di primo grado ha accertato l’illegittimità
dell’impugnato diniego non soltanto per vizio derivato dalla
delibera di adozione del P.R.G., ma anche per vizio proprio…”.
E va osservato, per quanto possa rilevare, che la successiva
decisione del Consiglio di Stato n. 4239/01 - emessa su
appello avverso la sentenza di prime cure n. 2627/2000 -
ribadiva che “secondo la pronuncia n. 278/1986, il diniego
di concessione edilizia è ……… altresì viziato in via derivata,
attesa l’illegittimità della previsione del piano, assunta
dal Comune quale parametro disciplinante l’edificabilità
dell’area, in quanto la convenzione edilizia stipulata nel
1977 dall’amministrazione con la proprietaria dell’area,
aveva fissato un preciso impegno del Comune, diretto ad
imprimere una determinata destinazione all’area; detto obbligo
non poteva essere disatteso in sede di pianificazione generale,
se non previa accurata ricognizione delle ragioni di pubblico
interesse ritenute prevalenti sulle aspettative del soggetto
privato”.
In disparte tale ultimo richiamo, certo è che il giudicato
si è formato, nella specie, anche su un presupposto logico
giuridico imprescindibile della pronuncia, e cioè sulla
implicitamente ritenuta validità ed efficacia della convenzione
di lottizzazione, presupposto, questo, non investito in
sede di appello avverso la sentenza n. 278/86 da rituali
e tempestive censure e, conseguentemente, insuscettibile
di essere rimesso in discussione nell’odierno giudizio.
La configurabilità del giudicato sul punto della validità
ed efficacia della convenzione non trova ovviamente limite
nell’asserito omesso adempimento dell’onere di trascrizione
né nella affermata preesistenza del vizio e dell’inefficacia
della convenzione ai giudizi impugnatori e di ottemperanza,
profili, questi, che avrebbero trovato in ipotesi ingresso
in altra sede, ma che sono all’evidenza coperti dalla estensione
del giudicato al “deducibile”.
Quanto alla ravvisabilità o meno di un comportamento contrario
ai principi di buona fede e correttezza e dell’articolo
24 della Costituzione, osserva il Collegio che il rilievo
del primo giudice trova condivisibile supporto nella severa
considerazione di un operato che comporta la vanificazione
della tutela giudiziale, pur nella presenza di un giudicato
sulla validità ed efficacia della convenzione, mediante
la rimozione dalla realtà giuridica, dopo circa trenta anni
ed un pluridecennale contenzioso, della convenzione medesima.
7.- Parimenti priva di pregio si palesa la prospettazione
attorea relativa alla carenza di giurisdizione di questo
giudice in riferimento all’ipotesi di condanna al risarcimento
del danno per fattispecie anteriore all’entrata in vigore
della legge n. 205 del 2000 ovvero (ove ritenuto applicabile)
dell’art. 35 D.Lgs. n. 80/1998 nella sua originaria formulazione,
nonché in relazione ai profili specificati al precedente
punto II), siccome illustrati anche nelle memorie di parte
appellante.
La prospettazione appare viziata da un equivoco di fondo.
Ciò per la dirimente considerazione che la questione deve
essere collocata nell’ambito della definizione delle corrette
modalità di esecuzione del giudicato - di cui la decisione
appellata costituisce la mera quantificazione - alla stregua
della decisione del Consiglio di Stato n. 4239/2001, coperta
da giudicato, fra l’altro, in assenza della proposizione
di gravame per difetto di giurisdizione, anche sul punto
della giurisdizione (Cass. civ., SS.UU., 1 ottobre 2002
n. 14080; Cons. Stato, V Sez., 1 dicembre 2003 n. 7862).
In altri termini, il diritto di cui si chiede il soddisfacimento
risulta già “cristallizzato”, con portata di giudicato,
nelle decisioni del T.A.R. Campania n. 2627/2000 e del Consiglio
di Stato n. 4239/2001, che definiscono il rapporto intercorso
tra le parti e le corrette modalità di esecuzione del giudicato
in chiave risarcitoria per equivalente; ed è compito del
giudice dell’ottemperanza, quale giudice del rapporto controverso,
portare ad esecuzione il dictum giudiziale e quindi realizzare
in concreto il diritto del privato a conseguire il bene
della vita siccome individuato nella decisione ottemperanda.
Il che esclude la utile proposizione di profili di carenza
di giurisdizione siccome dedotti dall’appellante Comune.
8.- Dal corretto inquadramento della questione nell’ambito
della esecuzione del giudicato discende, ex se, la infondatezza
della dedotta censura relativa alla asserita prescrizione
del credito.
Ed invero, si verte, nella specie, in materia di actio iudicati,
con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione
(ex art. 2953 Cod. civ.), ritualmente osservato dalla Lupoli
rispetto ad un giudicato risalente al 1991 (e ciò, anche
ove si faccia riferimento, come ritenuto dall’appellante,
alla proposizione del ricorso n. 9466/99).
9.- Il quarto motivo investe la asseritamente erronea
declaratoria di inammissibilità del ricorso n. 4137/2000,
in luogo della ritenuta corretta declaratoria di irricevibilità
- inammissibilità sotto diversi profili, con riguardo alla
affermata acquiescenza della ricorrente al nuovo p.r.g.,
attesa la non tempestiva impugnazione dello stesso.
La prospettazione - come già illustrato in narrativa - muove
dall’assunto che la non tempestiva impugnazione del piano
avrebbe “neutralizzato” la convenzione, sì che la Lupoli
non avrebbe più diritto alla edificazione lottizzata, e
dunque all’esecuzione del giudicato in forma specifica,
con conseguente venir meno anche del rimedio alternativo
del risarcimento per equivalente.
La deduzione risente, ancora una volta, del ricordato equivoco
di fondo: il diritto alla attuazione del giudicato, avente
consistenza di diritto di credito, - e non già in forma
specifica, in ragione della ritenuta irreversibilità della
nuova destinazione pianificatoria impressa all’area - trova
intangibile fondamento nel giudicato formatosi sulle decisioni
del T.A.R. Campania n. 2627/2000 e del Consiglio di Stato
n. 4239/2001, e non è suscettibile di essere inciso da vicende
ulteriori ed estranee all’assetto degli interessi definito
da tali pronunce.
Anche tale profilo deve essere pertanto disatteso.
10.- Da ultimo, l’appellante si duole della erroneità
della sentenza impugnata in riferimento alla determinazione
della misura del danno per cui è condanna.
Specificatamente, si sostiene che:
- non è corretta la determinazione della potenzialità edificatoria
attuale del suolo, dal momento che il p.r.g. vigente consente
di realizzare interventi edilizi con volumetrie ben maggiori
rispetto a quelle poste a base di calcolo;
- non è corretta la riduzione del 50% della rendita annua
attesa dall’investimento, dal momento che il privato investitore
non dovrà versare alcun aggio a favore del Comune proveniente
dalle rendite prodotte dall’intervento;
- non è corretto il valore di stima determinato dal c.t.u.,
atteso che lo stesso non corrisponde al reale valore di
mercato del suolo con la destinazione attuale, come risulta
dalle valutazioni ufficiali edite dal Ministero delle Finanze;
- non è corretta l’applicazione dell’ulteriore coefficiente
“di variazione dei prezzi reali (deflazionati) delle abitazioni
nel comune capoluogo più prossimo a quello di stima”, applicato
dal c.t.u. nella seconda consulenza;
- non è corretta la valutazione del danno attuata senza
tener conto dei costi conseguenti alla mancata esecuzione
delle opere di urbanizzazione primaria poste a carico della
Lupoli a norma della convenzione rep. 92495 del 30/09/77
e, segnatamente, all’art. 21.
Osserva il Collegio che la sentenza n. 2627/2000, di esecuzione
del giudicato, ha dato mandato al commissario ad acta di
quantificare il danno nelle seguenti due voci: a) danno
subito dalla Lupoli, quale misura compensativa a tutte le
limitazioni, rispetto al pieno adeguamento al giudicato,
discendenti dai mutamenti (fattuali o giuridici) dello stato
dei luoghi; b) danno subito dalla Lupoli, in termini di
mancata redditività, dal tempo del mancato rilascio della
concessione, sino alla pronuncia di cui alla sentenza medesima,
degli immobili erigendi con riferimento al parametro legale
delle locazioni ad uso abitativo.
Il commissario ad acta ha provveduto alla scomposizione
del danno totale in due sottovoci: a) danno per ridotta
edificabilità e b) reddito immobiliare dal 1978 al 2001,
maggiorato degli interessi; in tale ambito ha poi provveduto
ad una articolata disamina dei vari elementi utilizzabili,
ed al deposito di una prima relazione, successivamente rielaborata
a seguito di acquisizione di elementi integrativi di valutazione
in contraddittorio con i tecnici comunali, pervenendo alla
conclusione di quantificazione di un danno risarcibile pari
a lire 4.865.777.312 (in luogo della originaria somma di
lire 3.871.347.971, prevista nella prima relazione).
Sul punto il Tribunale amministrativo ha peraltro ritenuto
di adottare un diverso indirizzo nell’assunto che la sommatoria
delle due voci - danno per ridotta edificabilità dell’area
e danno per mancato reddito - recasse in sé una contraddizione
logica e si traducesse, in definitiva, in una sostanziale
duplicazione delle poste attive riconosciute alla Lupoli
a titolo di ristoro per i danni patiti.
Il primo giudice ha conseguentemente ritenuto - condivisibilmente
- di dover ridefinire il quantum del danno da risarcire
avendo esclusivo riferimento alla voce della “ridotta edificabilità
dell’area”, corrispondente alla differenza tra il valore
attualizzato dell’area se fosse rimasta edificabile e il
suo valore attuale in considerazione della sua ridotta efificabilità
conseguente al mutamento di destinazione oggetto di contestazione;
su tale punto il Tribunale amministrativo ha prestato adesione
- ancora condivisibilmente - alla tesi del commissario circa
la necessità di stimare il danno con riferimento al “valore
monetario dell’area in relazione alla mancata edificazione
al 1978” in quanto, data la condizione oggettiva della Lupoli
(proprietaria terriera e non imprenditrice edile), il danno
subito corrisponderebbe al valore dell’area edificabile
ove fosse stata venduta, risultando impropria la stima dell’interessata
che “incorpora rendite attese di trasformazione urbana non
prevedibili” e del tutto aleatorie, “in ogni caso non attribuibili
al 1978 alla parte attrice”.
L’importo di tale voce è stato assunto nell’ammontare scaturito
della rideterminazione commissariale di cui alla perizia
integrativa del 18 maggio 2003, definendo quindi il totale
del danno risarcibile in lire 3.791.778.049 (pari ad euro
1.958.289,933), con interessi al tasso legale.
La riferita quantificazione, definita all’esito di una complessa
e articolata procedura valutativa, che ha tenuto conto anche
delle repliche e delle perizie di parte e del contraddittorio
con i tecnici comunali, regge alle censure formulate dall’appellante
Comune.
Si contesta, in primo luogo, la determinazione di una potenzialità
edificatoria attuale asseritamente ben inferiore a quella
dettata dalla strumentazione urbanistica vigente.
In realtà, il commissario ad acta ha calcolato la detta
potenzialità edificatoria dell’area al 1978 (dando atto,
peraltro, dell’assenza di un concreto progetto edificatorio
della Lupoli) moltiplicando la superficie fondiaria per
l’indice di fabbricabilità di 3,06 mc/mq indicato dallo
stesso consulente della ricorrente in primo grado, ed ha
correttamente calcolato la potenzialità edificatoria attuale
in base all’indice di fabbricabilità desunto dalla attuale
destinazione urbanistica ad attrezzature di interesse pubblico.
In tale contesto, l’incidenza di ipotetici interventi di
iniziativa privata, a totale carico del soggetto attuatore,
assume rilevanza minimale, inidonea a scalfire le conclusioni
raggiunte sul punto dal commissario ad acta e recepite nella
sentenza di prime cure.
Si deduce, inoltre, l’erroneità della riduzione del 50%
della rendita annua attesa dall’investimento, e ciò, in
ragione della mancanza di aggio da versare al Comune da
parte dell’investitore; ma non sembra al Collegio illogico,
vertendosi in materia di discrezionalità tecnica, un abbattimento
siffatto, capitalizzato al 3 per cento, con incidenza del
valore del suolo nella misura del 25 per cento.
Sulla non corrispondenza del valore di stima al reale valore
di mercato del suolo con la destinazione attuale, come risultante
dalle valutazioni edite dal Ministro delle finanze, va solo
osservato che lo scostamento dalle relative pubblicazioni,
che hanno carattere orientativo, non vizia, ex se, le risultanze
di una stima effettuata sulla base di adeguati parametri
logici.
Assolutamente generica - e quindi inammissibile - risulta
la censura in ordine alla applicazione dell’ulteriore coefficiente
di variazione dei prezzi reali (deflazionati) delle abitazioni
nel comune capoluogo più prossimo a quello di stima.
Il coefficiente si contesta “nella maniera più assoluta”,
ma non sono esternate le ragioni della contestazione (id
est, sul perché della illegittimità dell’applicazione dell’ulteriore
coefficiente censurato); quanto all’asserito errore di calcolo,
vero è che nella relazione commissariale si richiama un
coefficiente di variazione dei prezzi reali “più prossimo
a quello di stima, 2% annuo dal 1965”, ma è altrettanto
vero che la relazione prosegue con l’indicazione “pertanto
pari, dal 1979 al 2002, al 66% (fonte: Banca d’Italia, indagine
multiscopo 2003, in corso di pubblicazione)”.
L’assunto del Comune avrebbe quindi richiesto, per una utile
considerazione, di essere supportato da elementi di prova
la cui allegazione non risulta, nella specie, fornita.
Residua l’esame della doglianza inerente la omessa considerazione
dei costi conseguenti alla mancata esecuzione delle opere
di urbanizzazione primaria poste a carico della Lupoli a
norma della convenzione.
Il Collegio ha già ricordato che il primo giudice ha condivisibilmente
- e incontestatamente - ritenuto di dover ridefinire il
quantum del danno da risarcire avendo esclusivo riferimento
alla voce della “ridotta edificabilità dell’area”, corrispondente
alla differenza tra il valore attualizzato dell’area se
fosse rimasta edificabile e il suo valore attuale in considerazione
della sua ridotta edificabilità conseguente al mutamento
di destinazione oggetto di contestazione, e quindi stimando
il danno con riferimento al “valore monetario dell’area
in relazione alla mancata edificazione del 1978”, avuto
riguardo alla riconducibilità della posizione economico-sociale
della Lupoli, al tempo del verificarsi del danno, al tipo
del proprietario terriero non costruttore, che avrebbe provveduto
verosimilmente alla alienazione del compendio, piuttosto
che alla realizzazione diretta della lottizzazione.
In tale ottica è stata ritenuta impropria la stima dell’interessata,
che incorporava rendite attese di trasformazione urbana
non prevedibili e del tutto aleatorie, “in ogni caso non
attribuibili al 1978 alla parte attrice”.
L’applicazione di tale criterio - si ricorda, non contestato,
in se, dall’appellante - concettualmente alternativo rispetto
a quello della diretta realizzazione della lottizzazione,
preclude la favorevole considerazione della tesi del Comune
circa il computo del valore delle opere di urbanizzazione
(ad esclusivo carico dei lottizzanti) sotto il profilo del
vantaggio derivante all’appellata per la mancata esecuzione
delle opere medesime; tale profilo avrebbe invero potuto
trovare considerazione ove si fosse postulata una posizione
imprenditoriale della Lupoli e, quindi, una diretta realizzazione
delle opere, e non nell’opposto caso della configurazione
tipologica di “proprietario terriero non costruttore”, che
costituisce elemento indefettibile della odierna stima.
11.- Per le suesposte considerazioni, il ricorso
in appello proposto dal Comune di Frattamaggiore deve essere
respinto.
12.- Il rigetto dell’appello rende inammissibile,
per difetto d’interesse, la riproposizione, da parte della
Lupoli, dei motivi assorbiti in primo grado, di cui alla
memoria di discussione depositata in vista dell’udienza
del 20 novembre 2004.
13.- La Lupoli propone altresì appello incidentale,
definito come autonomo e condizionato, per la parziale riforma
della decisione impugnata dal Comune, per la parte in cui:
- dichiara inammissibile il ricorso n. 4137/2000 (ed i successivi
motivi aggiunti), proposto avverso l’adozione e la successiva
approvazione del nuovo p.r.g.;
- non accoglie integralmente la richiesta dei danni avanzata
dalla Lupoli (danno per ridotta edificabilità nonché danno
per mancato reddito), come quantificato dal commissario
ad acta in corso di causa.
Osserva in proposito il Collegio, alla stregua di consolidato
orientamento giurisprudenziale sulla questione, che l’appello
incidentale è propriamente consentito come strumento controffensivo
nei riguardi dell’appellante principale solo in relazione
ai capi di sentenza in cui quest’ultimo sia risultato, almeno
in parte, vincitore, mentre nelle altre ipotesi l’appello
viene proposto in via incidentale al solo fine di consentire
la concentrazione delle impugnazioni avverso la medesima
sentenza, e non vi sono quindi ragioni per derogare, in
tali ipotesi, all’ordinario termine di impugnazione.
Ed invero, il termine stabilito dall’art. 37 T.U. 26 giugno
1924 n. 1054 per la notifica dell’appello incidentale è
operante solo quando trattasi di appello incidentale in
senso proprio, e cioè di impugnativa condizionata all’accoglimento
eventuale dell’appello principale e pertanto proposto contro
lo stesso capo della sentenza gravata dall’appello principale,
ovvero contro un capo connesso o dipendente, e non anche
quando si tratti di ulteriore impugnativa rivolta contro
un capo autonomo della sentenza già appellata, oppure intesa
a far valere un autonomo interesse, costituendo tale ultima
impugnativa appello principale e non già incidentale, con
la conseguenza che deve essere proposta entro il termine
perentorio previsto dall’art. 28, comma 2, L. 6 dicembre
1971 n. 1034 (cfr., in termini, fra le tante, Cons. Stato,
IV Sez., 10 marzo 2004 n. 1120 e 31 gennaio 2005 n. 217;
V Sez., 1 marzo 2003 n. 1142 e 1 dicembre 2003 n. 7816;
VI Sez., 4 aprile 2003 n. 1750, 22 aprile 2004 n. 2331 e
9 luglio 2004 n. 5025).
Nel caso che ne occupa, trattasi di appello incidentale
non di controimpugnazione bensì contenente doglianze autonome
e del tutto indipendenti rispetto all’appello principale
(cfr., ancora, VI Sez., 1 dicembre 2003 n. 7816, 20 ottobre
2003 n. 6422, 9 settembre 2003 n. 5055; 2 maggio 2002 n.
2565): ed invero, si impugna, da un lato, la declaratoria
di inammissibilità del ricorso n. 4137/2000, reiterando
il “contenuto tutto dei motivi di primo grado”, in ragione
di un preteso diritto ad uno sfruttamento edilizio dell’area
con riferimento alla illegittimità del nuovo procedimento
pianificatorio nella parte in cui è disattesa ed ignorata
la posizione della Lupoli ad ottenere una adeguata esecuzione
del giudicato; dall’altro, si impugna il capo di sentenza
relativo alla quantificazione dei danni nell’assunto della
spettanza di un maggior ristoro.
E’ di tutta evidenza che l’impugnativa incidentale è nella
specie intesa a far valere un autonomo interesse, svincolato
dall’appello principale, sì da costituire esso stesso appello
principale, e non incidentale, da proporre negli ordinari
termini d’impugnazione; il che non è avvenuto nel caso all’esame.
Risulta invero per tabulas che la Lupoli ha notificato la
sentenza n. 12016/2004 al Comune di Frattamaggiore nel domicilio
eletto presso il procuratore costituito in data 24 settembre
2004 e che la successiva notifica dell’appello incidentale
è stata effettuata solo in data 10 dicembre 2004, e quindi
a termine ampiamente scaduto rispetto alla data di notifica
della sentenza.
Evidenzia nell’intestazione dell’appello incidentale la
difesa della Lupoli che la sentenza 12016/04 è “non notificata
da controparte”.
L’annotazione appare peraltro priva di pregio.
Ed invero, la notificazione della sentenza ha “efficacia
bilaterale”, nel senso che fa decorrere i termini per l’appello
sia per il notificato che per il notificante in ordine ai
capi decisi a suo sfavore; è stato infatti condivisibilmente
osservato che, ove la parte utilizzi materialmente la decisione
stessa con specifiche finalità processuali, deve ritenersi
che il momento della conoscenza certa della sentenza medesima
ai fini dell’individuazione del termine per la sua impugnazione
coincida con quello in cui essa è stata concretamente utilizzata;
pertanto, la notificazione della sentenza del giudice amministrativo
eseguita dal soggetto solo parzialmente vittorioso in primo
grado fa decorrere nei suoi confronti il termine per l’appello
contro le statuizioni a lui sfavorevoli, nel caso in cui
il suo interesse deriva direttamente dalla sentenza e non
dalla proposizione dell’appello principale, con la conseguenza
che è irricevibile l’appello dal medesimo proposto oltre
sessanta giorni dalla predetta notificazione (cfr. Cons.
Stato, IV Sez., 10 novembre 2003 n. 7188; e 15 marzo 200
n. 1398; V Sez., 12 luglio 2004 n. 5044, 3 agosto 2004 n.
5401 e 12 agosto 2004 n. 5554; e, meno recentemente, Ad.
plen. 18 luglio 1983 n. 20).
14.- Va pertanto dichiarata l’irricevibilità del
ricorso incidentale.
15.- Quanto alle spese di giudizio, può esserne disposta
l’integrale compensazione fra le parti.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione IV)
Respinge il ricorso in appello proposto dal Comune di Frattamaggiore.
Dichiara irricevibile il ricorso incidentale proposto da
Lupoli Anna.
Compensa integralmente le spese di giudizio fra le parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 10 maggio 2005, con l’intervento dei signori:
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Paolo SALVATORE Presidente
Aldo SCOLA Consigliere
Vito POLI Consigliere
Anna LEONI Consigliere
Bruno MOLLICA Consigliere, rel.
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IL PRESIDENTE
Paolo Salvatore
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L'ESTENSORE Bruno Mollica
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