| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 5 ottobre 2005 n.
5368
Pres. Venturini, est. Leoni
Saponara (Avv. P. Galante) c. Ministero dell’Interno |
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1. Enti locali – Organi – Consiglio comunale
– Dimissioni dei consiglieri – Surrogazione e scioglimento
del consiglio – Disciplina applicabile – Art. 38, co. 8,
D.Lgs 267/2000 – Natura interpretiva – Conseguenze – Efficacia
retroattiva della norma
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2. Enti locali – Organi – Consiglio comunale
– Dimissioni dei consiglieri – Surrogazione e scioglimento
del consiglio – Presupposti per lo scioglimento per dimissioni
ultra dimidium del consiglio comunale
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1. L’art. 38, co. 8, D.Lgs. 267/2000, come
modificato dal D.L. 80/2004 (conv. nella L. 140/2004), concernente
i presupposti per la surrogazione dei consiglieri comunali,
ha natura interpretativa ed è pertanto applicabile retroattivamente
alle fattispecie realizzatesi prima della suddetta modifica.
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2. Ai sensi degli artt. 38, co. 8, e 141
D.Lgs. 267/2000, le dimissioni della metà più uno dei consiglieri
comunali non comportano lo scioglimento del consiglio, bensì
la surrogazione dei dimissionari, qualora queste non vengano
presentate al protocollo contestualmente (o eventualmente
inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata
con atto autenticato in data non anteri a cinque giorni).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello N. 6639/04, proposto
da
SAPONARA Vito, rappresentato e difeso dall’avvocato
Paolo Galante, elettivamente domiciliato presso l’avv. Leonardo
Di Marco in Roma, via Gallia n. 86,
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contro
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Ministero dell’interno e Ufficio
territoriale di Governo di Potenza, entrambi rappresentati
e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la
stessa domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi
n. 12;
Comune di Tolve, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Aldo Loiodice e Luciano Petrullo, elettivamente domiciliato
presso il primo in Roma, via Ombrone n. 12, pal.B);
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e nei confronti di
Pepe Pasquale, n.c.;
Abruzzese Nicoletta, n.c.;
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Basilicata n. 321/04;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visto il dispositivo di sentenza n. 131 del 02/03/2005;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 1 marzo 2005 il Consigliere
Anna Leoni; uditi gli Avv.ti Piselli su delega dell’Avv.
Galante, Rossi su delega dell’Avv. Loiodice e l’Avvocato
dello Stato Elefante;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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1. Con la sentenza n. 321/04 il Tribunale
amministrativo regionale per la Basilicata ha accolto il
ricorso n. 344/03 proposto dal sig. Vito Saponara per l’annullamento
della nota 12/7/03 dell’Ufficio territoriale di governo
di Potenza, delle successive note del medesimo Ufficio in
data 15/7/03 e 17/7/03 e della deliberazione del Consiglio
comunale di Tolve n. 27 del 17/7/03 avente ad oggetto la
surrogazione nella carica di consigliere comunale della
sig.ra Abruzzese Nicoletta in luogo del dimissionario Saponara
Vito e relativa convalida.
2. La sentenza è stata appellata col ricorso n. 6639/04
dal sig. Vito Saponara che, oltre ai motivi disattesi in
primo grado, ha proposto i seguenti motivi di ricorso:
2.1. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto
dell’art. 38 comma 8 e dell’art. 141, comma 1, lett.b, n.
3 del d. lgs. N. 267/00.
2.2. Erroneità, irrazionalità ed illogicità dell’impugnata
sentenza.
3. Si sono costituiti in giudizio per resistere alla impugnativa,
producendo memorie difensive, il Ministero dell’interno
e l’Ufficio territoriale di Governo di Potenza. Si è, altresì,
costituito in giudizio il Comune di Tolve, che ha eccepito
l’inammissibilità e l’infondatezza del proposto gravame.
4. Con memoria conclusiva il ricorrente ha contestato, in
particolare, la natura interpretativa della l. 28/5/2004
n. 140, di conversione del D.L. 29/3/2004 n. 80, che ha
apportato modifiche all’art. 38, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000.
5. Con l’ordinanza n. 4414/04 è stata respinta l’istanza
cautelare proposta per la sospensione dell’efficacia della
sentenza gravata.
6. Alla pubblica udienza del 1 marzo 2005 il ricorso è stato
trattenuto per la decisione.
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DIRITTO
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1. Il ricorso pone il problema, già noto
alla giurisprudenza, concernente la fattispecie dissolutiva
dei consigli comunali per dimissioni dei componenti prevista
dal D.l.vo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali).
2. Sembra opportuno riassumere, per sommi capi, la vicenda
per la quale è causa. In data 11 luglio 2003 i consiglieri
comunali Fronzuto Maria, Moliterni Rosanna, Moles Rocco
Giuseppe, Venezia Lucia, Montesano Nicola, Stigliani Nicola,
Postiglione Raffaele, Balsamo Rocco Giuseppe e Saponara
Vito (costituenti la metà più uno dei consiglieri assegnati
al Comune di Tolve) rassegnavano al Comune indicato le proprie
dimissioni dalla carica al fine di provocare lo scioglimento
del Consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art.
141, comma 1, lett.b) n. 3)del D. L.vo 18 agosto 2000 n.
267(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali).
La volontà dimissoria dei nove consiglieri veniva raccolta
in un unico plico, composto da nove distinte note spillate
insieme ed insieme acquisite, in data 11/7/03, al n. 5867
di protocollo del Comune di Tolve.
In pari data, con nota di trasmissione n. prot. 5873, l’addetta
al protocollo del Comune di Tolve dichiarava all’Ufficio
territoriale di Governo di Potenza di aver acquisito al
n. 5867 di protocollo n. 9 dimissioni dei consiglieri comunali,
precisando che quattro di essi (Moliterni Rosanna, Moles
Rocco Giuseppe, Venezia Lucia e Postiglione Raffaele) non
erano presenti alla consegna delle dimissioni.
Con nota dell’11 luglio 2003 il Sindaco del Comune di Tolve
chiedeva al Prefetto di Potenza quali adempimenti adottare
a seguito delle suddette dimissioni e, in riscontro alla
predetta richiesta, il Prefetto di Potenza, con nota del
12/2/2003, precisava che, ai sensi del D.l.vo n. 267/00
e alla luce dei pareri del Consiglio di Stato, I sez. n.
3049/00 e 4269/00, essendo produttive di effetti giuridici
esclusivamente le dimissioni dei cinque amministratori sopracitati,
non sussistevano i presupposti per l’avvio del procedimento
di scioglimento dell’organo consiliare.
Con successiva nota del 15/7/03, sempre a firma del Prefetto,
l’Ufficio territoriale di Governo di Potenza chiedeva chiarimenti
in merito alla personale presenza al protocollo di cinque
dei nove consiglieri dimissionari, precisando che, nel caso
in cui nessuno dei dimissionari fosse stato presente all’atto
della presentazione delle dimissioni stesse, anche in base
al contenuto della circolare prefettizia n. 4762/13/12 Gab.
del 13 gennaio 2003, il Consiglio comunale di Tolve doveva
considerarsi nella sua interezza validamente in carica.
A riscontro della suddetta richiesta di chiarimenti seguiva
la nota dell’addetta al protocollo del comune di Tolve n.
5975 del 15 luglio 2003, con la quale si precisava che,
all’atto della presentazione delle dimissioni, erano personalmente
presenti cinque consiglieri comunali (Fronzuto Maria, Montesano
Nicola, Stigliani Nicola, Balsamo Rocco Giuseppe e Saponara
Vito).
Con nota n. prot. 5984 del 16 luglio 2003, indirizzata al
Sindaco ed al Consiglio comunale di Tolve, nonché per conoscenza
al Prefetto di Potenza, sottoscritta da tutti i consiglieri
dimissionari, questi ultimi ribadivano la volontà di rassegnare
formali dimissioni dalla carica di consigliere comunale,
chiedendo di dare corso all’iter per lo scioglimento del
Consiglio comunale di Tolve ai sensi dell’art. 141, comma
1, lett.b), n.3) del D.l.vo 18 agosto 2000 n. 267.
Con nota di pari data indirizzata al Prefetto di Potenza
i suddetti nove consiglieri dimissionari, premesso che era
stato convocato con urgenza il Consiglio comunale di Tolve
per procedere alla surroga dei cinque consiglieri che avevano
personalmente presentato le dimissioni dalla carica, richiedevano
un intervento urgente di detta autorità al fine di sospendere
la menzionata procedura di surroga.
In riscontro a tale richiesta, il Prefetto di Potenza, con
nota del 17 luglio 2003, dichiarava in sostanza che non
rientrava fra i propri poteri quello di sospendere l’avviato
procedimento di surroga, precisando nuovamente che nella
fattispecie cinque dei nove dimissionari erano presenti
nell’Ufficio protocollo del Comune di Tolve al momento della
presentazione delle dimissioni.
Con delibera del Consiglio comunale n. 27 del 17 luglio
2003, il Comune di Tolve deliberava di surrogare al seggio
di consigliere comunale rimasto vacante per le dimissioni
del consigliere Saponara Vito la sig.ra Abruzzese Nicoletta
e di convalidare l’elezione della predetta alla carica di
consigliere comunale.
Da ciò il gravame di primo grado, proposto dal sig. Vito
Saponara, respinto dal T.A.R. della Basilicata con la sentenza
n. 321 del 2004.
3. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità
avanzate dalla difesa del Comune di Tolve, rivelandosi il
ricorso in appello infondato nel merito.
Invero, la questione sottoposta all’esame del Collegio si
inserisce in un quadro complesso nel quale a pareri resi
in sede consultiva dal Consiglio di Stato (nn. 3049/02;
4269/02; 2575/03)si contrappongono pronunce rese in sede
giurisdizionale dallo stesso Consiglio (decisioni della
V Sezione n. 2975/03 e n. 29/05), con l’intervento di modifiche
normative apportate all’art. 38, comma 8, del D.lgs. n.
267/00 dall’art. 3 del D.L. 29 marzo 2004 n. 80, convertito
in L. 28 maggio 2004 n. 140.
In sede consultiva, questo Consiglio (Sez. I. par. n. 3049/02)
ha sostanzialmente condiviso la tesi dell’Amministrazione
dell’Interno, secondo cui la materiale e personale consegna
del documento al protocollo da parte dell’interessato, con
la connessa identificazione da parte del personale addetto,
è stata individuata dal legislatore come l’unica modalità
ammissibile per dare giuridica rilevanza alla volontà di
dimettere il mandato, con la conseguenza di dover ritenere
le dimissioni eventualmente presentate per interposta persona
o inoltrata per posta o con altri mezzi improcedibili e
comunque prive di efficacia. Tale ricostruzione viene ricondotta
alla “ratio legis” che impone di ritenere che la
normativa di settore intenda rispettare l’esigenza (riferibile
al principio costituzionale della salvaguardia della volontà
dell’elettorato), di assicurare la massima garanzia alla
certezza e alla veridicità dell’atto di dimissioni in questione,
tenuto conto del suo irreversibile riflesso sull’esercizio
delle pubbliche funzioni, nonché la sua possibile incidenza
sullo scioglimento della rappresentanza elettiva dell’ente
e sul conseguente affidamento temporaneo della amministrazione
ad un commissario straordinario.
Diversamente opinando, infatti, l’incidenza di eventuali
accertamenti giurisdizionali “a posteriori” in ordine ad
una reale diversa volontà dell’agente (o alla presenza di
pur possibili falsificazioni) non potrebbe non riflettersi
negativamente sulla funzionalità dell’ente locale e- in
definitiva- sul principio costituzionale del “buon andamento”
desumibile ex art. 97 della Costituzione, con evidente danno
per la collettività interessata.
La tesi interpretativa esposta non è stata condivisa dalla
V Sezione di questo Consiglio che, con le decisioni n. 2975/2003
e n. 5157/2004, non ha avallato la posizione assunta dalla
prima Sezione nel parere n. 4269 dell’11 dicembre 2002.
In esso, modificando il già ricordato precedente orientamento
espresso dalla medesima Sezione (parere n. 3049 del 10 ottobre
2002) in cui si era ritenuta necessaria la materiale e personale
consegna del documento al protocollo da parte dell’interessato,
con la connessa identificazione da parte del personale addetto,
con la conseguenza di dover ritenere le dimissioni eventualmente
presentate per interposta persona o inoltrate per posta
o con altri mezzi improcedibili e comunque prive di efficacia,
è stato affermato che, ferma restando la necessità, in via
generale, della presenza fisica del consigliere al momento
delle dimissioni, sono da ritenersi valide le dimissioni
presentate dal consigliere impedito purchè previamente autenticate
ed in data certa e con l’indicazione (contestuale o, a sua
volta, separatamente autenticata) delle generalità di quest’ultimo.
E’ stato, in particolare, escluso che in tale materia trovi
applicazione il principio della libertà delle forme ritenuto
non idoneo a garantire le esigenza legale della certezza
e della veridicità dell’atto di dimissioni.
E’ stato, altresì, ritenuto che l’interpretazione della
vigente normativa di settore non possa prescindere dalla
considerazione della effettiva volontà degli interessati
al riguardo, ove questa, anche in ragione della sua definitività
e delle sue conseguenze, si manifesti comunque con un’adeguata
e sufficiente garanzia della certezza e veridicità delle
dimissioni pur in mancanza della materiale presentazione
delle medesime da parte dei predetti.
La tesi esposta in detto parere è stata, da ultimo, criticata
anche da un’altra recentissima decisione della V Sezione,
la n. 29 del 2005, che, esclusa anzitutto “ratione temporis”
l’applicabilità alla fattispecie delle modifiche normative
recate all’art. 38, comma 8, del Testo unico degli enti
locali di cui al D.Lgs. n. 267/00, recate dalla L. 28 maggio
2004 n. 140, di conversione del D.L. 29 marzo 2004 n.80
(disposizioni urgenti in materia di enti locali), cui non
è stata riconosciuta la natura di normativa di interpretazione
autentica, ha ritenuto che l’inclusione fra i presupposti
previsti dalla legge dell’elemento alternativo della presenza
fisica del consigliere dimissionario e dell’autenticazione
della sua sottoscrizione non sia in alcun modo prevista
dalla legge, che si limita a richiedere la contestualità
delle dimissioni presentate dalla maggioranza dei consiglieri
e il loro essere rivolte al Consiglio quali unici requisiti
per il determinarsi dello scioglimento comunale.
Con la suddetta decisione si è, altresì, affermato che anche
l’onere formale dell’autenticazione della firma, individuato
quale strumento necessario per garantire la veridicità delle
dichiarazioni di dimissioni, risulta, in assenza di espressa
richiesta normativa quale quella introdotta dall’art. 3
della richiamata L. 28 maggio 2004 n. 140, al tempo stesso
superfluo ed insufficiente.
Si è, in particolare, ritenuto che “nel silenzio della legge,
dalla natura politica dell’atto di dimissioni, che è atto
di esercizio, sia pure in negativo, di un diritto politico
costituzionalmente garantito, non possono trarsi conseguenze
sugli oneri formali da rispettare” e che ”in conclusione,
non può l’interprete introdurre oneri formali che il legislatore
non aveva, al momento dei fatti, previsto o che disposizioni
sublegislative non avevano allo stesso momento fissato con
certezza, ciò indipendentemente dalla verifica sulla legittimità
di tali disposizioni”.
Il Collegio ritiene di doversi discostare dal suddetto orientamento
interpretativo, non condividendolo per il profilo di ritenuta
inapplicabilità delle modifiche legislative introdotte all’art.
38, comma 8, del T.U. degli enti locali di cui al D.lgs.
n. 267/00 dal D.L. 29 marzo 2004 n. 80, conv. in L. n. 140
del 2004, attesa la natura non interpretativa delle norme
in questione.
Invero, ad avviso del Collegio, alle disposizioni applicabili
alla fattispecie, quali risultano dalle integrazioni recate
dal D.L. n. 80 del 2004 cit., non può disconoscersi natura
interpretativa e, conseguentemente, portata retroattiva.
Tale natura, che trova conforto nei lavori preparatori,
nonché nell’analisi degli accadimenti storico giuridici
che hanno preceduto l’approvazione delle norme de quibus,
assume rilievo per le ragioni che verranno di seguito illustrate.
Nel caso all’esame vengono in contrapposto rilievo valori
primari che l’ordinamento protegge: l’esigenza di salvaguardia
della trasparente gestione degli Enti locali e il diritto
allo svolgimento del mandato elettivo.
La conseguente necessità del bilanciamento di tali valori
indica all’operatore la necessità di attenersi a criteri
che consentano di contenersi nei limiti di quanto è necessario
a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui le norme
in questione sono preordinate e a tale criterio si deve
attenere il giudice nell’interpretare dizioni normative
complesse quali quelle in esame.
Procedendo all’esame alla stregua dell’indicato criterio
metodologico e richiamato il tormentato succedersi di interpretazioni
normative diversamente orientate, sembra al Collegio di
poter ritenere che le modifiche apportate al T.U. degli
Enti locali non abbiano recato innovazioni sul punto in
discussione, limitandosi a delineare e chiarire le coordinate
all’interno delle quali il Legislatore si è originariamente
trovato ad operare, dovendo disciplinare per lo scioglimento
dei Consigli comunali un regime non nuovo ( in quanto già
delineato nell’art.39 della L. 8/6/90 n. 140, nel testo
modificato dall’art.5 della L. 15/5/97 n. 127), ma tuttavia
più perfezionato, fondato sulle dimissioni contestuali della
metà più uno dei membri assegnati.
Da qui la scelta, nell’art. 141 del T.U. sugli Enti locali,
dello scioglimento per cessazione dalla carica per dimissioni
contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè
contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della
metà più uno dei membri assegnati non computando a tal fine
il sindaco o il presidente della provincia.
Per quel che deve intendersi per presentazione di dimissioni
individuali, il riferimento normativo va fatto all’art.38
del medesimo T.U. che, all’ottavo comma, la disciplina prevedendo
che alle stesse consegua la surrogazione dei dimissionari.
Sulle modalità di presentazione delle dimissioni non avanzate
personalmente il comma, come modificato dall’art. 3 del
D.L. 29 marzo 2004 n. 80, prevede che esse debbano essere
autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di
persona delegata con atto autenticato in data non anteriore
a cinque giorni; che sono irrevocabili, non necessitano
di presa d’atto e che sono immediatamente efficaci; che
il consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere
alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate
deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle
dimissioni quale risulta dal protocollo; che non si fa luogo
alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba
procedere alla scioglimento del consiglio a norma dell’art.
141.
Sembra al Collegio che alla nuova formulazione del comma
ottavo dell’art. 38 cit. non possa che attribuirsi portata
interpretativa della precedente, senza con ciò incorrere
in violazioni del principio di irretroattività della norma
ed in conseguente lesione del principio di ragionevolezza.
La Corte costituzionale ha, invero, più volte affermato
(cfr. sentt. n- 374/02; 374/00; 229/99) che non è decisivo
verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente
interpretativo ( e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa
con efficacia retroattiva. Infatti, il divieto di retroattività
della legge-pur costituendo fondamentale valore di civiltà
giuridica e principio generale dell’ordinamento, cui il
Legislatore ordinario deve in principio attenersi- non è
stato elevato a dignità costituzionale, salva per la materia
penale la previsione dell’art. 25 della Costituzione. Quindi
il Legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare
norme con efficacia retroattiva – interpretative o innovative
che siano- purchè la retroattività trovi adeguata giustificazione
sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri
valori ed interessi costituzionalmente protetti.
La Corte ha anche affermato (sent. n. 525/00) che il Legislatore
può porre norme che precisino il significato di altre norme
non solo ove sussistano situazioni di incertezza nell’applicazione
del diritto o siano insorti contrasti giurisprudenziali,
ma anche in presenza di indirizzi omogenei, se la scelta
imposta per vincolare il significato ascrivibile alla legge
anteriore rientri fra le possibili varianti di senso del
testo originario: in tali casi il problema da affrontare
riguarda non la natura della legge, ma i limiti che incontra
la sua portata retroattiva, alla luce del principio della
ragionevolezza (cfr. sent. n. 525 cit.).
Nella specie, il principio di scioglimento per dimissioni
ultra dimidium dei consigli comunali e provinciali
era ben presente ed accettato nell’ordinamento e confortato
dagli apporti giurisprudenziali al riguardo.
Ma è anche vero che la prevista modalità di presentazione
contestuale delle dimissioni ovvero rese anche con atti
separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo
dell’ente aveva dato luogo ad oscillazioni interpretative,
inducendo incertezza per quanto attiene alla gestione degli
enti locali.
Considerando non più tollerabile la delicata situazione
venutasi a creare e aderendo alle sollecitazioni provenienti
anche da questo Consiglio in sede consultiva, il Legislatore
è intervenuto stabilendo cosa dovesse intendersi per dimissioni
non presentate personalmente, onde chiarirne le inevitabili
conseguenze anche sullo scioglimento per dimissioni ultra
dimidium dei consigli comunali o provinciali. Il carattere
interpretativo- retroattivo di tale intervento corrisponde,
ad avviso del Collegio, alla esigenza di evitare il prolungamento
dell’incertezza in un settore di fondamentale importanza
quale è l’attività degli Enti locali e di scongiurare la
gravità dei suoi riflessi sul regolare svolgimento della
vita democratica del Paese.
4. Le suesposte considerazioni consentono al Collegio di
ritenere tutte infondate le ragioni di appello dedotte,
ivi compresi i riproposti motivi di censura di I grado.
Invero, una volta definita la natura interpretativa della
normativa sopravvenuta, è alla luce della stessa che vanno
verificati i presupposti per lo scioglimento del consiglio
comunale di Tolve e tali presupposti, per quanto già esposto,
non appaiono sussistenti, mancando la contemporaneità della
presentazione delle istanze di dimissione rese con atti
separati dai consiglieri dimissionari.
Dette istanze appaiono, quindi, valide e produttive degli
effetti previsti solo per quel che riguarda il singolo consigliere,
sicchè correttamente il Comune ha proceduto alla surroga
dei consiglieri dimissionari.
5. Per le suesposte considerazioni, l’appello va rigettato.
Le spese della presente fase di giudizio possono trovare
equa compensazione tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
– Sezione IV- respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 1/03/2005
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
IV, con l'intervento dei Signori:
Lucio Venturini - Presidente
Costantino Salvatore - Consigliere
Pierluigi Lodi - Consigliere
Aldo Scola - Consigliere
Anna Leoni - Consigliere, est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
5 ottobre 2005
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