| CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA - Sentenza 15 settembre
2005 n. 7
Pres. De Roberto, est.Maruotti
S.p.a. Antognolla (Avv. G. La Spina e S. Crisci) c. Comune
di Perugia (Avv.ti M. Cartasegna e A. Mariani Marini) |
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1. Giurisdizione e competenza – Edilizia
– Tardivo rilascio di titoli edilizi autorizzativi – Comportamento
della P.A - Va escluso – Conseguenze – Giurisdizione del
G.A. – Sussiste
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2. Responsabilità e risarcimento – Pubblica
Amministrazione – Mancata o tardiva emanazione del provvedimento
– Risarcimento del danno - Condizioni
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1. Il ritardo della P.A. nell’adozione delle
pratiche per il rilascio dei titoli edilizi autorizzativi
non integra un comportamento omissivo della P.A., sindacabile,
dopo la sentenza 204 del 2004 della Corte Costituzionale,
dal giudice ordinario; tale ritardo concreta invero la diversa
ipotesi del mancato tempestivo soddisfacimento dell’obbligo
della autorità amministrativa di assolvere adempimenti pubblicistici,
aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative.
In tale ipotesi vengono incisi interessi legittimi pretensivi
del privato, che ricadono, per loro intrinseca natura, nella
giurisdizione del giudice amministrativo (e, trattandosi
della materia urbanistico-edilizia, nella sua giurisdizione
esclusiva).
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2. Il sistema di tutela degli interessi pretensivi
– nelle ipotesi in cui si fa affidamento sulle statuizioni
del giudice per la loro realizzazione – consente il passaggio
a riparazioni per equivalente solo quando l’interesse pretensivo,
incapace di trovare realizzazione con l’atto, in congiunzione
con l’interesse pubblico, assuma a suo oggetto la tutela
di interessi sostanziali e, perciò, la mancata emanazione
o il ritardo nella emanazione di un provvedimento vantaggioso
per l’interessato (suscettibile di appagare un “bene della
vita”). Ne consegue che il risarcimento del danno subito
non è assolutamente configurabile quando il provvedimento
adottato in ritardo dalla P.A. risulti di carattere negativo
e non sia stato impugnato
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Adunanza Plenaria)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 10988 del 2003
(reg. ric. Sez IV; n. 5 del 2005 reg. ric. Ad. Plen.), proposto
dalla s.p.a. Antognolla, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe
La Spina e Stefano Crisci, ed elettivamente domiciliato
in Roma, alla via Parigi n. 11, presso lo studio dell’avvocato
Stefano Crisci;
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contro
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il Comune di Perugia, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati
Mario Cartasegna e Alarico Mariani Marini, ed elettivamente
domiciliato in Roma, alla via Maria Cristina n. 8, presso
lo studio dell’avvocato Goffredo Gobbi;
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per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Umbria, 8 agosto 2003, n. 649, e per l’accoglimento del
ricorso di primo grado n. 77 del 2003; Visto il ricorso
in appello, con i relativi allegati;
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Vista la memoria depositata dall’appellante
in data 16 ottobre 2004;
Visto il controricorso di costituzione in giudizio, depositato
dal Comune di Perugia in data 22 dicembre 2003, integrato
con memorie depositate in data 14 ottobre 2004 e 4 maggio
2005
Vista l’ordinanza di rimessione della causa (n. 825 del
2005 della Sezione Quarta);
Visti gli atti tutti del giudizio;
Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi
Maruotti alla pubblica udienza del 16 maggio 2005;
Uditi gli avvocati Giuseppe La Spina e Stefano Crisci per
l’appellante e gli avvocati Mario Cartasegna e Alarico Mariani
Marini per il Comune di Perugia;
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Considerato in fatto e in diritto quanto
segue:
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Premesso in fatto
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Col ricorso n. 77 del 2003, proposto al T.A.R.
dell’Umbria, la s.p.a. Antognolla – proprietaria di un comprensorio
di circa 700 ettari – ha esposto di aver avviato una pluralità
di pratiche (sessantuno) innanzi al Comune di Perugia, per
conseguire il rilascio dei titoli autorizzativi occorrenti
per la ristrutturazione degli immobili posti all’interno
del detto comprensorio (un antico castello del XII secolo
e il circostante borgo) e per la realizzazione di varie
opere infrastrutturali.
La società ha dedotto che, sulla base del programma elaborato,
confidava di poter concludere i lavori entro l’estate del
2004, dopo il conseguimento, nei tempi prescritti, dei permessi
occorrenti.
L’amministrazione aveva, invece, definito le pratiche in
ritardo e in senso negativo, producendo così un danno del
quale si chiedeva al Comune il ristoro (nella misura di
37 milioni di euro).
Il T.A.R. dell’Umbria, con la sentenza n. 649 del 2003,
ha respinto il ricorso ed ha condannato alle spese del giudizio
la s.p.a. Antognolla.
La sentenza ha rilevato che tutte le istanze avanzate dalla
società, ad eccezione di quelle recanti i numeri 2, 3, 6,
7, erano state definite nei termini e che i provvedimenti
di carattere negativo non avevano formato oggetto di contestazione
da parte dell’impresa. Risultava, quindi, priva di ogni
base la pretesa di risarcimento del danno per un ritardo
che non era avvenuto e, in presenza, per giunta, di domande
definite – senza ulteriori contestazioni – in senso negativo.
Quanto alle pratiche 3 e 7, le stesse risultavano effettivamente
concluse in ritardo: non vi era spazio, però, per qualunque
risarcimento, perché le istanze avanzate dalla parte erano
state definite negativamente e contro le relative statuizioni
nessuna contestazione era stata avanzata.
Anche in relazione alle pratiche 2 e 6, le pretese risarcitorie
dell’impresa risultavano infondate: in relazione ad esse,
non poteva parlarsi di inadempimento, in quanto non risultava
notificata la diffida per la costituzione in mora dell’autorità
amministrativa prescritta almeno all’epoca - antecedente
all’entrata in vigore dell’art. 3, comma 6 bis, del decreto
legge n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005
– nella quale detta inadempienza si era verificata.
Si è appellata al Consiglio di Stato la s.p.a. Antognolla,
che ha insistito nelle sue pretese senza mettere, però,
in contestazione l’affermazione del giudice di primo grado
in ordine alla tempestiva definizione di tutte le pratiche
diverse da quelle di cui ai numeri 2, 3, 6 e 7.
La IV Sezione del Consiglio di Stato, alla quale l’appello
era stato assegnato, ha ritenuto di rimettere la sua definizione
all’esame dell’Adunanza Plenaria, per la novità e la complessità
di talune delle questioni che vanno affrontate e risolte
in questa sede.
La causa è stata chiamata innanzi alla Adunanza Plenaria
alla pubblica udienza del 16 maggio ed è stata trattenuta
in decisione.
Considerato in diritto
1. In via preliminare, l’ordinanza di remissione ha avanzato
il dubbio che, in relazione alla presente controversia, non
sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo:
e ciò in quanto le lamentate inadempienze dell’amministrazione
integrerebbero «comportamenti» omissivi, lesivi di diritti
soggettivi conoscibili del giudice ordinario dopo la sentenza
n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale.
Non sembra che, nella specie, abbiano ragione di sussistere
i dubbi prospettati.
E’ esatto che la Corte Costituzionale ha stralciato dalla
previsione dell’art. 34 del decreto legislativo n. 80 del
1998 (nella versione di cui alla legge n. 205 del 2000) il
termine «comportamenti», devolvendo al giudice ordinario la
cognizione delle liti relative a diritti soggettivi provocate
da condotte materiali dell’amministrazione (liti riservate,
invece, al giudice amministrativo prima della parziale dichiarazione
di incostituzionalità).
Nella specie, però, non si è di fronte a «comportamenti» della
pubblica amministrazione invasivi dei diritti soggettivi del
privato in violazione del neminem laedere (la fattispecie
presa in considerazione dal citato art. 34 nella parte dichiarata
incostituzionale dalla Corte), ma in presenza della diversa
ipotesi del mancato tempestivo soddisfacimento dell’obbligo
della autorità amministrativa di assolvere adempimenti pubblicistici,
aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative.
Si è, perciò, al cospetto di interessi legittimi pretensivi
del privato, che ricadono, per loro intrinseca natura, nella
giurisdizione del giudice amministrativo (e, trattandosi della
materia urbanistico-edilizia, nella sua giurisdizione esclusiva).
2. Prima di passare all’esame del merito, va preliminarmente
rilevato che la materia del contendere resta circoscritta,
in questa fase di appello, al solo contenzioso concernente
le quattro pratiche richiamate in precedenza (nn. 2-7 e 3-6).
Non ha formato oggetto di contestazione, invero, da parte
della società, quel punto della sentenza del TAR in cui si
afferma che tutte le pratiche (ad eccezione di quelle recanti
i n. 2-7 e 3-6) sono state definite entro i termini prescritti.
3. Passando ora all’esame nel merito delle questioni concernenti
le pratiche nn. 3 e 6 (che hanno ottenuto trattazione unitaria
sia nella decisione di primo grado che nell’appello proposto
dalla parte), va osservato che il fatto dell’intervenuto riconoscimento,
da parte dell’amministrazione comunale, di aver pronunciato
in ritardo su tali pratiche non comporta, per ciò solo - come
vorrebbe la società ricorrente - l’affermazione della sua
responsabilità per danni.
Su di un piano di astratta logica, può ammettersi che, in
un ordinamento preoccupato di conseguire un’azione amministrativa
particolarmente sollecita, alla violazione dei termini di
adempimento procedimentali possano riconnettersi conseguenze
negative per l’amministrazione, anche di ordine patrimoniale
(ad es. con misure di carattere punitivo a favore dell’erario;
con sanzioni disciplinari, etc.).
In un quadro non dissimile si muoveva, d’altra parte - secondo
talune linee interpretative - l’art. 17, comma 1, lettera
f), della legge n. 59 del 1997, che ipotizzava «forme di indennizzo
automatico e forfettario», pur se a favore del richiedente,
qualora l’amministrazione non avesse adottato tempestivamente
il provvedimento, anche se negativo.
Non vale, però, soffermarsi oltre sulla disciplina ora ricordata,
in quanto non è stata attuata la delega conferita dalla citata
legge, né sono state assunte, dopo la scadenza dei termini
assegnati al legislatore delegato, iniziative per la emanazione
di una nuova legge di delega con lo stesso contenuto o per
la proroga del termine.
Stando così le cose, può affermarsi che il sistema di tutela
degli interessi pretensivi – nelle ipotesi in cui si fa affidamento
(come nella specie) sulle statuizioni del giudice per la loro
realizzazione – consente il passaggio a riparazioni per equivalente
solo quando l’interesse pretensivo, incapace di trovare realizzazione
con l’atto, in congiunzione con l’interesse pubblico, assuma
a suo oggetto la tutela di interessi sostanziali e, perciò,
la mancata emanazione o il ritardo nella emanazione di un
provvedimento vantaggioso per l’interessato (suscettibile
di appagare un “bene della vita”).
Tale situazione non è assolutamente configurabile nella specie,
posto che - a prescindere da qualunque ulteriore profilo in
ordine ai requisiti richiesti per potersi considerare realizzata
l’inadempienza - risulta incontroverso che i provvedimenti
adottati in ritardo risultano di carattere negativo per la
società e che le loro statuizioni sono divenute intangibili
per la omessa proposizione di qualunque impugnativa.
Anche le pretese relative alle pratiche n. 2 e 7 debbono essere
disattese non risultando realizzata, allo stato, qualunque
inadempienza.
E’ assorbente a questo riguardo rilevare che la presentazione
delle predette istanze non è stata seguita, dopo la scadenza
dei termini procedimentali, dalla notifica della diffida (conditio
sine qua non per la costituzione delle inadempienze pubblicistiche
almeno fino al sopravvenire dell’art. 6 bis del decreto legge
n. 35 del 2005 convertito nella legge n. 80 del 2005 che non
si applica, ratione temporis, alla presente fattispecie).
Non sussistono, perciò, le condizioni per lamentare, con domanda
di ristoro del danno, le conseguenze di una inadempienza che
non risulta realizzata.
4. L‘appello nel suo complesso risulta pertanto infondato
e va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese
e gli onorari del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
respinge l’appello n. 10988 del 2003 (reg. ric. Sez. IV; n.
5 del 2005 reg. ric. Ad. Plen.).
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado
del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il
giorno 16 maggio 2005, presso la sede del Consiglio di Stato,
Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:
Alberto de Roberto Presidente del Consiglio di Stato
Mario Egidio Schinaia Presidente di Sezione
Raffaele Iannotta Presidente di Sezione
Sabino Luce Consigliere
Raffaele Carboni Consigliere
Costantino Salvatore Consigliere
Filippo Patroni Griffi Consigliere
Giuseppe Farina Consigliere
Luigi Maruotti Consigliere estensore
Carmine Volpe Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Pierluigi Lodi Consigliere
Dedi Rulli Consigliere
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