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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
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composto dai Signori: Pres. Paolo Salvatore,
Cons. Pier Luigi Lodi, Cons. Vito Poli Est., Cons. Salvatore
Cacace, Cons. Sergio De Felice, ha pronunciato la presente
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ORDINANZA
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nella Camera di Consiglio del 30 Agosto 2005
Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000,
n. 205;
Visto l'appello proposto da:
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA COMMISSIONE
ESAMI AVVOCATO C/O CORTE APPELLO ANCONA rappresentati
e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma
VIA DEI PORTOGHESI 12
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contro
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MAGNI ANTONIO rappresentato e difeso
da: Avv. ALDO VALENTINI con domicilio eletto in Roma VIA
PACUVIO, 34 presso GUIDO ROMANELLI
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per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR
MARCHE - ANCONA 268/2005, resa tra le parti, concernente
MANCATA AMMISSIONE PROVA ORALE ESAMI ABILITAZIONE PROFESSIONE
DI AVVOCATO A. 2003 .
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza
di accoglimento parziale del ricorso di primo grado, presentata
in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: MAGNI ANTONIO
Udito il relatore Cons. Vito Poli e udito, altresì, per
le parti l’avv. G. Romanelli su delega dell’avv. Valentini;
Visto l’art. 4, comma 2 bis, d.l. n. 115 del 2005 convertito
nella L. n. 168 del 2005;
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Considerato che non ricorrono i presupposti
per la concessione delle richieste misure cautelari alla
luce della norma surrichiamata e fatti salvi comunque gli
approfondimenti della fase di merito;
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P.Q.M.
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Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero:
6000/2005).
Spese compensate.
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La presente ordinanza sarà eseguita dalla
Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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