| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 20 settembre 2005
n. 4817
Pres. Patroni Griffi, est. Deodato
Geom. Ricciardello Costruzioni s.r.l. (Avv. F. Cintioli)
c. Romana Scavi, Prismo Universal, TIS s.p.a. (Avv. A. Presutti),
ANAS (n.c.) |
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1. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti
di participazione – Fase della procedura in cui questi debbono
essere posseduti – Individuazione – Presentazione della
domanda di partecipazione – Conseguenze
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2. Contratti della P.A. – Gara – Qualificazione
– SOA – Proroga quinquennale dell’efficacia delle attestazioni
SOA – Sobordinazione all’esperimento della verifica triennale
– Non sussiste - Motivi
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1. In materia di gara d’appalti, l’art. 75,
co. 1, D.P.R. 554 del 1999 deve essere interpretato nel
senso che i requisiti di partecipazione, tra cui anche quello
della correntezza contributiva, debbono essere posseduti
dall’impresa al momento della presentazione della domanda
di partecipazione alla gara. Ne consegue che l’impresa non
può regolarizzare la sua posizione in un momento successivo
alla presentazione della domanda, ai fini della sua legittima
partecipazione alla gara.
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2. La proroga a cinque anni della validità
delle attestazioni SOA, disposta dall’art. 15, co. 5, D.P.R.
34 del 2000, come sostituito dall’art. 1 D.P.R. 93 del 2004,
non necessita, per l’efficacia di queste, dell’adempimento
della verifica triennale prevista dall’art. 15bis D.P.R.
34 del 2000 (anche tale norma introdotta dal D.P.R. 93 del
2004). Infatti non sono presenti nel diritto positivo norme
che inducano a subordinare la proroga al compiuto esperimento
della verifica triennale, ma vi è solo la previsione della
perdita di efficacia delle attestazioni già rilasciate in
caso di esito negativo del controllo (art. 15 bis, co. 5,
D.P.R. 554 del 1999)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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Sul ricorso in appello n. 2057/2005, proposto
da
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“GEOM. RICCIARDELLO COSTRUZIONI” S.R.L.
rappresentata e difesa da: Avv. FULVIO CINTIOLI con domicilio
eletto in Roma VIA DI VILLA PEPOLI N.4 presso ALESSANDRO
COLUZZI
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Contro
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“ROMANA SCAVI” S.R.L. rappresentata
e difesa da: Avv. AVILIO PRESUTTI con domicilio eletto in
Roma PIAZZA S.SALVATORE IN LAURO 10 presso AVILIO PRESUTTI
PRISMO UNIVERSAL SPA rappresentata e difesa da: Avv. AVILIO
PRESUTTI con domicilio eletto in Roma
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per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO – ROMA, Sezione III, n.1182/2005,
resa tra le parti, concernente APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI UN VIADOTTO;
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Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di “ROMANA SCAVI”
S.R.L. PRISMO UNIVERSAL SPA TIS SPA
Viste le memorie difensive;
Visto il Dispositivo di Sentenza n. 441/2005;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 5 luglio 2005, relatore il Cons.
Carlo Deodato, ed uditi, altresì, gli avvocati Cintioli
e Presutti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con la sentenza appellata veniva annullata,
in accoglimento del ricorso principale proposto dalla Romana
Scavi S.p.A., in proprio e quale mandataria della costituenda
associazione temporanea di imprese con TIS S.p.A. e Prismo
Universal S.p.A. (d’ora innanzi: Romana Scavi), e previa
reiezione di quello incidentale, l’aggiudicazione alla Geometra
Ricciardello Costruzioni s.r.l. (d’ora innanzi: Ricciardello),
sulla base del rilievo dell’illegittimità della sua ammissione
alla procedura, della gara indetta dall’ANAS S.p.A., con
il metodo della licitazione privata, per l’affidamento dei
lavori di manutenzione straordinaria del viadotto “Valle
del Salso” e dell’annesso svincolo di raccordo dell’autostrada
A/19 Palermo-Catania.
Avverso la predetta decisione proponeva rituale appello
la Ricciardello, criticando la correttezza del giudizio
di illegittimità dell’aggiudicazione pronunciato in prima
istanza, censurando il capo di reiezione del proprio ricorso
incidentale e concludendo per la riforma della decisione
appellata e per la dichiarazione di inammissibilità o per
la reiezione nel merito del ricorso di primo grado.
Resistevano la Romana Scavi, la TIS e la Prismo, difendendo
la correttezza della valutazione di ammissibilità del proprio
ricorso di primo grado e del giudizio di illegittimità dell’aggiudicazione
dell’appalto alla Ricciardello, contestando la fondatezza
dell’appello di quest’ultima e domandandone la reiezione,
con conseguente conferma della decisione appellata.
Non si costituiva, invece, l’ANAS.
Alla pubblica udienza del 5 luglio 2005 il ricorso veniva
trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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1.- Le parti controvertono sulla legittimità
dell’ammissione della Ricciardello alla (e, quindi, dell’aggiudicazione
alla stessa della) gara indetta dall’ANAS per l’affidamento
dei lavori di manutenzione straordinaria del viadotto “Valle
del Salso” e dell’annesso svincolo di raccordo dell’autostrada
A/19 Palermo-Catania.
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1.1- Come già rilevato in fatto, il T.A.R.
ha: a) disatteso il ricorso incidentale, proposto dalla
Ricciardello, inteso a dimostrare l’inammissibilità del
ricorso principale; per carenza di interesse della società
ricorrente, per effetto dell’omessa, rituale allegazione
della prescritta attestazione SOA, che avrebbe dovuto imporre
l’esclusione dell’ati dalla procedura; b) accolto il ricorso
principale, giudicando illegittima, e, quindi, annullando,
l’ammissione alla gara della Ricciardello (e la conseguente
aggiudicazione ad essa dell’appalto), in quanto priva del
prescritto requisito della correntezza contribuiva; c) respinto
la domanda risarcitoria proposta dall’ati ricorrente.
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1.2- La società appellante indirizza le sue
critiche sia al capo della decisione con cui è stata accertata
la doverosità della propria esclusione dalla gara, sia,
nei limiti appresso precisati, a quello con il quale è stata
riconosciuta la legittimazione dell’ati Romana Scavi alla
partecipazione alla procedura di selezione, sotto il profilo
della valida produzione dell’attestazione SOA da parte della
partecipante Prismo, ed invoca, conseguentemente, l’annullamento
della decisione gravata.
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1.3- L’ati appellata difende, di contro,
la correttezza della pronuncia gravata, con riferimento
sia al giudizio di illegittimità dell’aggiudicazione dell’appalto
alla Ricciardello, sia al riconoscimento della validità
dell’allegazione della certificazione SOA da parte della
Prismo, omette l’impugnazione del capo di reiezione della
propria domanda risarcitoria (da intendersi, perciò, passato
in giudicato) e conclude per la reiezione dell’appello e
la conferma della decisione impugnata.
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2.- Seguendo il medesimo ordine espositivo,
nella trattazione delle questioni, articolato nell’atto
d’appello, occorre principiare dall’esame delle censure
indirizzate al giudizio di illegittimità dell’aggiudicazione
della gara all’odierna ricorrente o, più precisamente, all’accertamento
della doverosità della sua esclusione dalla procedura, per
il riscontrato difetto, al momento della presentazione della
domanda di partecipazione, del requisito relativo alla regolarità
del versamento dei contributi previdenziali.
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2.1- Prima della disamina delle ragioni addotte
dall’appellante a sostegno della tesi della correttezza
della propria partecipazione alla gara, appare, tuttavia,
necessaria una sintetica ricognizione della cronologia della
scansione delle fasi procedimentali, in relazione alla situazione
della regolarità contributiva della Ricciardello.
Dall’esame della documentazione versata in atti risulta,
per quanto qui rileva, che: il bando di gara è stato pubblicato
il 28 luglio 2003; la domanda di partecipazione della Ricciardello
è del 10 settembre 2003; la regolarizzazione contributiva
(per mezzo del relativo condono) si è perfezionata il 20
gennaio 2004; la lettera di invito dell’ANAS reca la data
del 10 febbraio 2004; la gara (cioè l’apertura dei plichi
contenenti le offerte) si è svolta il 28 aprile 2004; l’annotazione
nel casellario informativo della violazione contributiva
risulta eseguita il 9 giugno 2004; l’appalto è stato aggiudicato
alla Ricciardello, in via provvisoria, in data 27 luglio
e, in via definitiva, in data 22 settembre 2004.
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2.2- Tenuto conto dei dati appena riportati,
può, quindi, ritenersi pacifico che la Ricciardello non
era in regola con le contribuzioni previdenziali al momento
della pubblicazione del bando e della presentazione della
domanda di partecipazione alla gara (richiesta di invito),
mentre aveva regolarizzato la sua posizione al momento dell’invito,
e, di conseguenza, a quelli (successivi) della presentazione
dell’offerta, dell’apertura dei plichi e dell’aggiudicazione
della gara, e che l’infrazione è stata annotata sul casellario
informatico dopo la fase della gara vera e propria, ma prima
dell’aggiudicazione (anche provvisoria).
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2.3- Ora, sulla base di tali incontestate
risultanze, i primi giudici hanno ritenuto decisivo, ai
fini della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione,
il momento della presentazione della domanda di partecipazione,
hanno giudicato irrilevante, ai fini della affermata doverosità
dell’esclusione, la circostanza che l’annotazione della
violazione sul casellario informativo sia avvenuta dopo
la richiesta di invito, hanno, quindi, qualificato grave
l’infrazione riscontrata a carico della Ricciardello ed
hanno, da ultimo, reputato il successivo condono dell’irregolarità
contributiva del tutto inidoneo a sanare la carenza del
requisito (al momento ritenuto rilevante), concludendo per
l’illegittimità dell’invito alla gara dell’odierna ricorrente,
o, meglio, della sua omessa esclusione, per la rilevata
violazione dell’art.75 d.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e
della conforme clausola del bando.
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2.4- La Ricciardello critica la correttezza
del convincimento ut supra espresso dal T.A.R., sotto i
diversi profili di seguito illustrati ed esaminati.
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2.5- Con un primo ordine di argomenti si
sostiene che il momento al quale riferire il possesso dei
requisiti di partecipazione deve individuarsi in quello
di comunicazione della lettera di invito, e non, come infondatamente
ritenuto dai primi giudici (secondo l’assunto dell’appellante),
in quello (antecedente) della richiesta di invito alla gara,
in considerazione della peculiare struttura procedimentale
della licitazione privata.
La questione si appalesa, invero, decisiva, posto che, mentre
al momento della domanda di partecipazione, la Ricciardello
era sicuramente priva del requisito della correntezza contributiva,
a quello della lettera di invito aveva regolarizzato la
sua posizione.
La tesi dell’appellante si rivela, tuttavia, destituita
di fondamento, in quanto incoerente con la normativa (generale
e speciale) di riferimento.
Appare utile, al riguardo, rammentare che l’art.75 d.P.R.
n.554/99 prescrive, tra l’altro, a pena di esclusione “…dalla
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti…”,
le imprese “che hanno commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro…” (lett.e del primo
comma) e che il bando di gara, al punto III.2.1.1, indica,
in coerenza con la citata disposizione generale, tra le
condizioni di partecipazione, la certificazione del concorrente
di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.75, comma
1, d.P.R. cit.
Ora, una corretta esegesi del contenuto precettivo della
citata normativa (generale e speciale) esige, prima di procedere
alla lettura del (peraltro univoco) dato testuale, la preliminare
individuazione della sua ratio e degli interessi da quella
protetti, al fine di attribuire alla stessa il significato
e la portata vincolante maggiormente conformi alla sua finalità.
Va, al riguardo, osservato che lo scopo della disposizione
non è solo quello di garantire all’amministrazione la conclusione
del contratto con un'impresa che osservi la normativa sul
diritto del lavoro ma anche, se non prevalentemente, quello
di assicurare e di perseguire il più ampio rispetto di quest’ultima.
Non v’è dubbio, in proposito, che la finalità appena illustrata
risulta conseguita con maggiore efficacia ove la disposizione
venga letta nel senso, correttamente prescelto dai primi
giudici, che il rispetto della normativa a tutela del lavoro
dev’essere attestato al momento della presentazione della
domanda di partecipazione alla gara.
Mentre, infatti, quest’ultima interpretazione favorisce
in maniera significativa, condizionando la stessa possibilità
di partecipare alle procedure selettive, l’osservanza della
normativa in parola (imponendone il generale e diffuso rispetto
tra le imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici),
l’opzione ermeneutica prospettata dall’appellante, ammettendo
l’efficacia di una regolarizzazione successiva alla manifestazione
della volontà di concorrere alla gara, garantisce con minore
efficacia la tutela dei lavoratori.
In quest’ultimo caso, infatti, il carattere eventuale e
futuro della sanzione dell’esclusione potrebbe indurre le
imprese partecipanti a rinviare ad un momento successivo
(a quello dell’instaurazione del rapporto partecipativo)
la regolarizzazione della propria posizione e, quindi, a
non conseguire ed a non conservare la condizione di ordinario
adempimento delle obbligazioni previdenziali, in via generale
ed a prescindere dal concreto interesse derivante dalla
partecipazione ad una determinata procedura (che è proprio
l’atteggiamento che la disposizione intende evitare).
Tanto osservato circa la ratio dell’art.75, comma 1, lett.e)
d.P.R. n.554/99, va ribadito che l’interpretazione della
predetta disposizione maggiormente conforme alla sua finalità
risulta senz’altro quella che identifica nella domanda di
partecipazione alla gara la fase procedimentale alla quale
riferire il possesso del requisito in questione (in conformità,
peraltro, ai principi affermati da Cons. St., sez.V, 6 luglio
2002, n.3733, in merito all’analoga questione dell’esegesi
dell’art.17 legge 12 marzo 1999, n.68).
L’interpretazione appena illustrata risulta, peraltro, significativamente
avvalorata e corroborata dal dato letterale delle previsioni
di riferimento, che, là dove condizionano espressamente
la partecipazione (sia la disposizione del regolamento,
sia la clausola del bando usano questo sostantivo) alla
procedura al possesso del requisito della correntezza contributiva,
individuano chiaramente nella presentazione della domanda
di partecipazione la fase procedimentale nella quale va
attestato il possesso del titolo legittimante in esame,
escludendo, al contempo, la riferibilità dell’adempimento
in questione a segmenti procedimentali diversi e successivi
rispetto a quello nel quale l’impresa formalizza la volontà
di concorrere.
Declinando tali principi nella procedura della licitazione
privata, deve, quindi, concludersi che il possesso del requisito
in parola doveva essere attestato e posseduto al momento
della richiesta di invito alla procedura (nella quale si
sostanzia l’espressione della volontà partecipativa dell’impresa)
e non, come infondatamente sostenuto dalla ricorrente, a
quello (successivo) dell’invito alla competizione, che si
limita a tradurre (peraltro secondo uno schema ormai vincolato)
l’attivazione della fase propriamente concorrenziale, ma
che non costituisce ex novo una relazione procedimentale
con l’impresa (già instaurata con la domanda di partecipazione
presentata da quest’ultima).
Vanno, quindi, disattesi tutti gli argomenti intesi ad identificare
nel momento dell’invito alla gara la fase procedimentale
alla quale appuntare la verifica del possesso del requisito
della correntezza contributiva.
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2.6- Con un secondo ordine di argomenti si
assume, ancora, che l’apprezzamento della gravità dell’infrazione
contributiva competesse in via esclusiva all’amministrazione
e che lo stesso non potesse essere compiuto, neanche in
via incidentale, dal giudice (se non a costo di una sua
indebita sostituzione all’amministrazione).
Anche tale tesi risulta priva di fondamento.
E’ sufficiente, al riguardo, osservare che spetta senz’altro
al giudice amministrativo la verifica del rispetto, da parte
dell’amministrazione, dei canoni di legalità dell sua azione,
configurati dalla normativa che ne regola l’attività provvedimentale,
e che rientra, quindi, sicuramente nel suo ambito cognitivo
l’accertamento dei presupposti che impongono l’adozione
di determinati provvedimenti.
Ne consegue, ancora, quanto alla fattispecie in esame, che
la valutazione della gravità della violazione competeva
sicuramente, in prima battuta, alla stazione appaltante,
ma che, in difetto dell’assunzione delle determinazioni
necessitate da quella verifica, spetta certamente al giudice
amministrativo l’apprezzamento della ricorrenza di quella
condizione e, quindi, lo scrutinio della legittimità dell’omessa
esclusione (a quel punto vincolata) dell’impresa responsabile.
Non si tratta, quindi, della sostituzione del giudice all’amministrazione
nel compimento di valutazioni proprie della funzione amministrativa,
quanto dell’ordinaria conduzione dell’indagine sulla legalità
dell’azione amministrativa scrutinata, sotto il profilo
della correttezza della valutazione (implicita) del difetto
dei caratteri della gravità nella condotta irregolare accertata
in capo ad una concorrente, ovvero, ancora, della legittimità
dell’omissione di quel doveroso accertamento.
Resta da aggiungere che, accedendo all’impostazione prospettata
dall’appellante, ogni valutazione della stazione appaltante
che non conducesse alla qualificazione dell’infrazione come
grave e, quindi, all’esclusione dalla procedura dell’impresa
autrice dell’infrazione resterebbe insindacabile da parte
del giudice amministrativo, con le inaccettabili conseguenze
dell’eliminazione delle garanzie di tutela giurisdizionale
(in danno di un’altra concorrente che intendesse dolersi
in giudizio della relativa determinazione della stazione
appaltante) e della sottrazione di un decisivo ambito di
competenza amministrativa, nelle procedure di affidamento
di appalti pubblici (e cioè la verifica di violazioni che
impongono l’esclusione dalle stesse delle imprese responsabile),
allo scrutinio giurisdizionale di legalità.
E non serve, da ultimo, addurre il carattere della discrezionalità
dell’attività amministrativa controversa, a sostegno della
contestazione della sua fungibilità ad opera del giudice
amministrativo, posto che la gravità della violazione costituisce
solo il presupposto di un’attività poi vincolata, quale
quella della necessaria esclusione della concorrente autrice
dell’infrazione.
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2.7- Né vale, ancora, sostenere che, nel
caso di specie, il controllo sul possesso dei requisiti
di partecipazione, quand’anche riferito al momento della
richiesta di invito alla gara, non era doveroso, ma solo
facoltativo, in considerazione della sopravvenienza, anche
alla fase dell’apertura delle offerte, dell’annotazione
dell’infrazione nel casellario informatico.
Basti, al riguardo, osservare che se l’annotazione dell’infrazione
(quand’anche successiva alla stessa fase della gara vera
e propria) rivela, prima della conclusione della procedura
selettiva (e, quindi, dell’aggiudicazione definitiva), la
sussistenza dell’inosservanza degli obblighi contributivi
e, quindi, il difetto del relativo requisito di partecipazione
al momento determinante della richiesta di invito, la stazione
appaltante ha il dovere, in applicazione dell’art.75 d.P.R.
n.554/99 e della citata, conforme clausola del bando, di
provvedere all’esclusione dell’impresa carente del titolo
partecipativo in questione.
Né tale attività può essere catalogata come di autotutela
e, come tale, espressiva di una potestà discrezionale, atteso
che la normativa di riferimento configura un vero e proprio
vincolo, per l’amministrazione, all’applicazione della sanzione
dell’esclusione in danno delle imprese prive dei requisiti
elencati all’art75 d.P.R. n.554/99, sicchè non pare ravvisabile
alcun margine di scelta in capo all’amministrazione in ordine
alla verifica, fino alla definizione della procedura, delle
condizioni di legittimazione ivi previste.
Tale conclusione risulta, peraltro, avvalorata dal rilievo
che il primo comma dell’art.75 d.P.R. n.554/99 ricollega
all’impossidenza dei requisiti contestualmente catalogati
l’ulteriore effetto di privare le imprese sprovviste di
uno di essi della stessa capacità a concludere il contratto
di appalto (“…e non possono stipulare i relativi contratti…”),
sicchè non può dubitarsi che, secondo la normativa di riferimento,
l’accertamento della violazione in una fase successiva a
quella della prequalificazione, purchè rivelatore della
carenza del requisito al momento sopra individuato come
rilevante, non solo non risulta ininfluente (come infondatamente
sostenuto dall’appellante), ma, al contrario, impone all’amministrazione,
con la forma cogente di una prescrizione vincolante, di
procedere all’esclusione della concorrente autrice dell’infrazione
e finanche di rifiutare la stipulazione del contratto con
essa.
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2.8- Nega, infine, la Ricciardello la gravità
della violazione accertata a suo carico.
E’ sufficiente, al riguardo, rilevare, per confermare la
correttezza dell’apprezzamento già formulato in proposito
dai primi giudici, che la misura dell’evasione (circa un
milione di euro), la percentuale dei contributi non versati,
rispetto a quelli regolarmente corrisposti (circa la metà),
e l’assoluta irrilevanza dell’adempimento di altri obblighi
nascenti dal rapporto di lavoro fondano il convincimento
del carattere grave (in quanto non marginale, episodico
o di lieve entità) dell’infrazione in questione.
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2.9- Alle considerazioni che precedono consegue,
in definitiva, la conferma dell’annullamento dell’aggiudicazione
dell’appalto alla Ricciardello, in quanto disposta in favore
di un’impresa che avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura.
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3.- La conclusione appena raggiunta impone
di esaminare anche le censure rivolte al capo di reiezione
del ricorso incidentale proposto in prima istanza della
Ricciardello, che conserva un interesse strumentale alla
loro definizione, in quanto idonee a provocare la declaratoria
dell’inammissibilità del ricorso di primo grado della Romana
Scavi.
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3.1- Per quanto è dato comprendere dall’esame
dell’atto di appello, la ricorrente limita le contestazioni
ivi svolte alla sola parte della decisione gravata con la
quale è stata disattesa la censura (rubricata come terzo
motivo del gravame incidentale) relativa alla dedotta carenza
in capo alla Prismo Universal S.p.A. (mandante della Romana
Scavi) della qualificazione SOA per una parte dello svolgimento
della procedura (e segnatamente dal 1° maggio al 5 agosto
2004), restando, quindi, estranee al thema decidendum del
presente giudizio le residue questioni sollevate con il
ricorso incidentale di primo grado e non riproposte in appello,
per mezzo di specifiche critiche ai relativi capi di reiezione.
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3.2- Con la doglianza reiterata la Ricciardello
insiste nel sostenere che, anche computando la proroga del
termine triennale di validità delle attestazioni SOA disposta
dall’art.4 del d.l. 24 dicembre 2003, n.355, la Prismo resta
sprovvista del relativo titolo di qualificazione per il
periodo compreso tra il 1° maggio e il 5 agosto 2004 (avendo
ottenuto una nuova attestazione decorrente dal 6 agosto
2004) e che, in ogni caso, calcolando pure l’ulteriore proroga
disposta dall’art.1 del d.l. 26 aprile 2004, n.107 (possibilità
che, peraltro, la Ricciardello nega), resterebbe, comunque,
scoperto il periodo tra il 16 luglio e il 5 agosto 2005,
sicchè la predetta impresa (mandante della capogruppo Romana
Scavi), secondo l’assunto dell’appellante, risulta priva,
per i riferiti periodi (tutti compresi in termini anteriori
all’aggiudicazione definitiva), di valida qualificazione
SOA (con le evidenti implicazioni in ordine alla illegittimità
della sua partecipazione alla procedura e, sul piano processuale,
alla sussistenza dell’interesse alla proposizione del ricorso
di primo grado).
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3.3- La tesi si rivela infondata e va, pertanto,
disattesa.
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3.4- A ben vedere, infatti, la correttezza
del ragionamento articolato dalla ricorrente risulta inficiata
dall’erronea valenza assegnata all’efficacia della proroga
a cinque anni dell’efficacia delle attestazioni SOA ed alla
portata del nuovo sistema della verifica triennale del mantenimento
dei requisiti di ordine generale.
Deve, al riguardo, rammentarsi che il comma 5 dell’art.15
del d.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 (regolamento recante il
sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici),
come sostituito dall’art.1 d.P.R. 10 marzo 2004, n.93, ha
esteso a cinque anni la validità delle attestazioni SOA
già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge
10 agosto 2002, n.166 (tra cui quella posseduta dalla Prismo),
e che il nuovo art.15-bis (anche questo introdotto dal d.P.R.
n.93/04) ha previsto l’obbligo di procedere alla verifica
triennale “…almeno sessanta giorni prima della scadenza
del previsto termine triennale”.
Ora, mentre l’assunto della ricorrente postula che la proroga
(a cinque anni) dell’efficacia delle attestazioni SOA sia
condizionata, risolutivamente, all’omesso adempimento della
verifica triennale, e che, quindi, non potrebbe applicarsi
alla Prismo (che, a quanto consta, non vi ha provveduto),
la lettura delle citate disposizioni di riferimento non
autorizza siffatta esegesi, posto che la pretesa conseguenza
dell’inapplicabilità della proroga non risulta sancita da
alcuna previsione e che quella della perdita di efficacia
delle attestazioni già rilasciate viene espressamente ricondotta
alla sola evenienza dell’esito negativo del controllo (art.15-bis,
comma 5, d.P.R. n.554/99).
Ne consegue che la proroga a cinque anni della validità
delle attestazioni SOA si applica anche a quella posseduta
dalla Prismo, in difetto di esplicite e palesi eccezioni
alla relativa regola generale (espressa, senza deroghe,
dall’art.15, comma 5, d.P.R. n.554/99), e che all’omissione
dell’adempimento della verifica triennale non possono connettersi,
per via ermeneutica ed in mancanza di riscontri positivi
alla relativa esegesi, effetti risolutori o decadenziali
che la disposizione omette di sancire e che, anzi, ricollega
esplicitamente al solo esito negativo della revisione.
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3.5- Resta, da ultimo, da precisare che,
quand’anche si ritenesse inapplicabile la proroga quinquennale
e si reputasse, quindi, carente il requisito di qualificazione
della Prismo per i periodi sopra segnalati, si dovrebbe,
in ogni caso, rilevare che la perdita del predetto titolo
di partecipazione per un intervallo temporale molto limitato
della procedura ed il suo pacifico possesso nelle decisive
fasi della prequalificazione, della gara vera e propria
e dell’aggiudicazione inducono a giudicare del tutto irrilevante,
ai fini della regolarità della procedura, la temporanea
mancanza del requisito in questione da parte di una delle
imprese mandanti di un’a.t.i. concorrente.
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4.- Sulla base delle suesposte considerazioni,
si deve, in definitiva, provvedere alla reiezione dell’appello
ed alla conferma della decisione impugnata.
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5.- Sussistono, nondimeno, giusti motivi
per la compensazione tra le parti delle spese processuali.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quarta, respinge l’appello indicato in epigrafe
e compensa tra le parti le spese del giudizio;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio
del 5 luglio 2005, con l’intervento dei Sigg.ri:
Presidente f.f. Filippo PATRONI GRIFFI
Consigliere Dedi RULLI
Consigliere Aldo SCOLA
Consigliere Carlo DEODATO est.
Consigliere Eugenio Mele
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
20 settembre 2005
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
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