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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 20 settembre 2005 n. 4817
Pres. Patroni Griffi, est. Deodato
Geom. Ricciardello Costruzioni s.r.l. (Avv. F. Cintioli) c. Romana Scavi, Prismo Universal, TIS s.p.a. (Avv. A. Presutti), ANAS (n.c.)


1. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti di participazione – Fase della procedura in cui questi debbono essere posseduti – Individuazione – Presentazione della domanda di partecipazione – Conseguenze

 

2. Contratti della P.A. – Gara – Qualificazione – SOA – Proroga quinquennale dell’efficacia delle attestazioni SOA – Sobordinazione all’esperimento della verifica triennale – Non sussiste - Motivi

1. In materia di gara d’appalti, l’art. 75, co. 1, D.P.R. 554 del 1999 deve essere interpretato nel senso che i requisiti di partecipazione, tra cui anche quello della correntezza contributiva, debbono essere posseduti dall’impresa al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Ne consegue che l’impresa non può regolarizzare la sua posizione in un momento successivo alla presentazione della domanda, ai fini della sua legittima partecipazione alla gara.

 

2. La proroga a cinque anni della validità delle attestazioni SOA, disposta dall’art. 15, co. 5, D.P.R. 34 del 2000, come sostituito dall’art. 1 D.P.R. 93 del 2004, non necessita, per l’efficacia di queste, dell’adempimento della verifica triennale prevista dall’art. 15bis D.P.R. 34 del 2000 (anche tale norma introdotta dal D.P.R. 93 del 2004). Infatti non sono presenti nel diritto positivo norme che inducano a subordinare la proroga al compiuto esperimento della verifica triennale, ma vi è solo la previsione della perdita di efficacia delle attestazioni già rilasciate in caso di esito negativo del controllo (art. 15 bis, co. 5, D.P.R. 554 del 1999)


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

Sul ricorso in appello n. 2057/2005, proposto da

 

“GEOM. RICCIARDELLO COSTRUZIONI” S.R.L. rappresentata e difesa da: Avv. FULVIO CINTIOLI con domicilio eletto in Roma VIA DI VILLA PEPOLI N.4 presso ALESSANDRO COLUZZI

 

Contro

 

“ROMANA SCAVI” S.R.L. rappresentata e difesa da: Avv. AVILIO PRESUTTI con domicilio eletto in Roma PIAZZA S.SALVATORE IN LAURO 10 presso AVILIO PRESUTTI PRISMO UNIVERSAL SPA rappresentata e difesa da: Avv. AVILIO PRESUTTI con domicilio eletto in Roma

 

per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO – ROMA, Sezione III, n.1182/2005, resa tra le parti, concernente APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN VIADOTTO;

 

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di “ROMANA SCAVI” S.R.L. PRISMO UNIVERSAL SPA TIS SPA
Viste le memorie difensive;
Visto il Dispositivo di Sentenza n. 441/2005;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 5 luglio 2005, relatore il Cons. Carlo Deodato, ed uditi, altresì, gli avvocati Cintioli e Presutti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con la sentenza appellata veniva annullata, in accoglimento del ricorso principale proposto dalla Romana Scavi S.p.A., in proprio e quale mandataria della costituenda associazione temporanea di imprese con TIS S.p.A. e Prismo Universal S.p.A. (d’ora innanzi: Romana Scavi), e previa reiezione di quello incidentale, l’aggiudicazione alla Geometra Ricciardello Costruzioni s.r.l. (d’ora innanzi: Ricciardello), sulla base del rilievo dell’illegittimità della sua ammissione alla procedura, della gara indetta dall’ANAS S.p.A., con il metodo della licitazione privata, per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del viadotto “Valle del Salso” e dell’annesso svincolo di raccordo dell’autostrada A/19 Palermo-Catania.
Avverso la predetta decisione proponeva rituale appello la Ricciardello, criticando la correttezza del giudizio di illegittimità dell’aggiudicazione pronunciato in prima istanza, censurando il capo di reiezione del proprio ricorso incidentale e concludendo per la riforma della decisione appellata e per la dichiarazione di inammissibilità o per la reiezione nel merito del ricorso di primo grado.
Resistevano la Romana Scavi, la TIS e la Prismo, difendendo la correttezza della valutazione di ammissibilità del proprio ricorso di primo grado e del giudizio di illegittimità dell’aggiudicazione dell’appalto alla Ricciardello, contestando la fondatezza dell’appello di quest’ultima e domandandone la reiezione, con conseguente conferma della decisione appellata.
Non si costituiva, invece, l’ANAS.
Alla pubblica udienza del 5 luglio 2005 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

1.- Le parti controvertono sulla legittimità dell’ammissione della Ricciardello alla (e, quindi, dell’aggiudicazione alla stessa della) gara indetta dall’ANAS per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del viadotto “Valle del Salso” e dell’annesso svincolo di raccordo dell’autostrada A/19 Palermo-Catania.

 

1.1- Come già rilevato in fatto, il T.A.R. ha: a) disatteso il ricorso incidentale, proposto dalla Ricciardello, inteso a dimostrare l’inammissibilità del ricorso principale; per carenza di interesse della società ricorrente, per effetto dell’omessa, rituale allegazione della prescritta attestazione SOA, che avrebbe dovuto imporre l’esclusione dell’ati dalla procedura; b) accolto il ricorso principale, giudicando illegittima, e, quindi, annullando, l’ammissione alla gara della Ricciardello (e la conseguente aggiudicazione ad essa dell’appalto), in quanto priva del prescritto requisito della correntezza contribuiva; c) respinto la domanda risarcitoria proposta dall’ati ricorrente.

 

1.2- La società appellante indirizza le sue critiche sia al capo della decisione con cui è stata accertata la doverosità della propria esclusione dalla gara, sia, nei limiti appresso precisati, a quello con il quale è stata riconosciuta la legittimazione dell’ati Romana Scavi alla partecipazione alla procedura di selezione, sotto il profilo della valida produzione dell’attestazione SOA da parte della partecipante Prismo, ed invoca, conseguentemente, l’annullamento della decisione gravata.

 

1.3- L’ati appellata difende, di contro, la correttezza della pronuncia gravata, con riferimento sia al giudizio di illegittimità dell’aggiudicazione dell’appalto alla Ricciardello, sia al riconoscimento della validità dell’allegazione della certificazione SOA da parte della Prismo, omette l’impugnazione del capo di reiezione della propria domanda risarcitoria (da intendersi, perciò, passato in giudicato) e conclude per la reiezione dell’appello e la conferma della decisione impugnata.

 

2.- Seguendo il medesimo ordine espositivo, nella trattazione delle questioni, articolato nell’atto d’appello, occorre principiare dall’esame delle censure indirizzate al giudizio di illegittimità dell’aggiudicazione della gara all’odierna ricorrente o, più precisamente, all’accertamento della doverosità della sua esclusione dalla procedura, per il riscontrato difetto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, del requisito relativo alla regolarità del versamento dei contributi previdenziali.

 

2.1- Prima della disamina delle ragioni addotte dall’appellante a sostegno della tesi della correttezza della propria partecipazione alla gara, appare, tuttavia, necessaria una sintetica ricognizione della cronologia della scansione delle fasi procedimentali, in relazione alla situazione della regolarità contributiva della Ricciardello.
Dall’esame della documentazione versata in atti risulta, per quanto qui rileva, che: il bando di gara è stato pubblicato il 28 luglio 2003; la domanda di partecipazione della Ricciardello è del 10 settembre 2003; la regolarizzazione contributiva (per mezzo del relativo condono) si è perfezionata il 20 gennaio 2004; la lettera di invito dell’ANAS reca la data del 10 febbraio 2004; la gara (cioè l’apertura dei plichi contenenti le offerte) si è svolta il 28 aprile 2004; l’annotazione nel casellario informativo della violazione contributiva risulta eseguita il 9 giugno 2004; l’appalto è stato aggiudicato alla Ricciardello, in via provvisoria, in data 27 luglio e, in via definitiva, in data 22 settembre 2004.

 

2.2- Tenuto conto dei dati appena riportati, può, quindi, ritenersi pacifico che la Ricciardello non era in regola con le contribuzioni previdenziali al momento della pubblicazione del bando e della presentazione della domanda di partecipazione alla gara (richiesta di invito), mentre aveva regolarizzato la sua posizione al momento dell’invito, e, di conseguenza, a quelli (successivi) della presentazione dell’offerta, dell’apertura dei plichi e dell’aggiudicazione della gara, e che l’infrazione è stata annotata sul casellario informatico dopo la fase della gara vera e propria, ma prima dell’aggiudicazione (anche provvisoria).

 

2.3- Ora, sulla base di tali incontestate risultanze, i primi giudici hanno ritenuto decisivo, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, il momento della presentazione della domanda di partecipazione, hanno giudicato irrilevante, ai fini della affermata doverosità dell’esclusione, la circostanza che l’annotazione della violazione sul casellario informativo sia avvenuta dopo la richiesta di invito, hanno, quindi, qualificato grave l’infrazione riscontrata a carico della Ricciardello ed hanno, da ultimo, reputato il successivo condono dell’irregolarità contributiva del tutto inidoneo a sanare la carenza del requisito (al momento ritenuto rilevante), concludendo per l’illegittimità dell’invito alla gara dell’odierna ricorrente, o, meglio, della sua omessa esclusione, per la rilevata violazione dell’art.75 d.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e della conforme clausola del bando.

 

2.4- La Ricciardello critica la correttezza del convincimento ut supra espresso dal T.A.R., sotto i diversi profili di seguito illustrati ed esaminati.

 

2.5- Con un primo ordine di argomenti si sostiene che il momento al quale riferire il possesso dei requisiti di partecipazione deve individuarsi in quello di comunicazione della lettera di invito, e non, come infondatamente ritenuto dai primi giudici (secondo l’assunto dell’appellante), in quello (antecedente) della richiesta di invito alla gara, in considerazione della peculiare struttura procedimentale della licitazione privata.
La questione si appalesa, invero, decisiva, posto che, mentre al momento della domanda di partecipazione, la Ricciardello era sicuramente priva del requisito della correntezza contributiva, a quello della lettera di invito aveva regolarizzato la sua posizione.
La tesi dell’appellante si rivela, tuttavia, destituita di fondamento, in quanto incoerente con la normativa (generale e speciale) di riferimento.
Appare utile, al riguardo, rammentare che l’art.75 d.P.R. n.554/99 prescrive, tra l’altro, a pena di esclusione “…dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti…”, le imprese “che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro…” (lett.e del primo comma) e che il bando di gara, al punto III.2.1.1, indica, in coerenza con la citata disposizione generale, tra le condizioni di partecipazione, la certificazione del concorrente di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.75, comma 1, d.P.R. cit.
Ora, una corretta esegesi del contenuto precettivo della citata normativa (generale e speciale) esige, prima di procedere alla lettura del (peraltro univoco) dato testuale, la preliminare individuazione della sua ratio e degli interessi da quella protetti, al fine di attribuire alla stessa il significato e la portata vincolante maggiormente conformi alla sua finalità.
Va, al riguardo, osservato che lo scopo della disposizione non è solo quello di garantire all’amministrazione la conclusione del contratto con un'impresa che osservi la normativa sul diritto del lavoro ma anche, se non prevalentemente, quello di assicurare e di perseguire il più ampio rispetto di quest’ultima.
Non v’è dubbio, in proposito, che la finalità appena illustrata risulta conseguita con maggiore efficacia ove la disposizione venga letta nel senso, correttamente prescelto dai primi giudici, che il rispetto della normativa a tutela del lavoro dev’essere attestato al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
Mentre, infatti, quest’ultima interpretazione favorisce in maniera significativa, condizionando la stessa possibilità di partecipare alle procedure selettive, l’osservanza della normativa in parola (imponendone il generale e diffuso rispetto tra le imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici), l’opzione ermeneutica prospettata dall’appellante, ammettendo l’efficacia di una regolarizzazione successiva alla manifestazione della volontà di concorrere alla gara, garantisce con minore efficacia la tutela dei lavoratori.
In quest’ultimo caso, infatti, il carattere eventuale e futuro della sanzione dell’esclusione potrebbe indurre le imprese partecipanti a rinviare ad un momento successivo (a quello dell’instaurazione del rapporto partecipativo) la regolarizzazione della propria posizione e, quindi, a non conseguire ed a non conservare la condizione di ordinario adempimento delle obbligazioni previdenziali, in via generale ed a prescindere dal concreto interesse derivante dalla partecipazione ad una determinata procedura (che è proprio l’atteggiamento che la disposizione intende evitare).
Tanto osservato circa la ratio dell’art.75, comma 1, lett.e) d.P.R. n.554/99, va ribadito che l’interpretazione della predetta disposizione maggiormente conforme alla sua finalità risulta senz’altro quella che identifica nella domanda di partecipazione alla gara la fase procedimentale alla quale riferire il possesso del requisito in questione (in conformità, peraltro, ai principi affermati da Cons. St., sez.V, 6 luglio 2002, n.3733, in merito all’analoga questione dell’esegesi dell’art.17 legge 12 marzo 1999, n.68).
L’interpretazione appena illustrata risulta, peraltro, significativamente avvalorata e corroborata dal dato letterale delle previsioni di riferimento, che, là dove condizionano espressamente la partecipazione (sia la disposizione del regolamento, sia la clausola del bando usano questo sostantivo) alla procedura al possesso del requisito della correntezza contributiva, individuano chiaramente nella presentazione della domanda di partecipazione la fase procedimentale nella quale va attestato il possesso del titolo legittimante in esame, escludendo, al contempo, la riferibilità dell’adempimento in questione a segmenti procedimentali diversi e successivi rispetto a quello nel quale l’impresa formalizza la volontà di concorrere.
Declinando tali principi nella procedura della licitazione privata, deve, quindi, concludersi che il possesso del requisito in parola doveva essere attestato e posseduto al momento della richiesta di invito alla procedura (nella quale si sostanzia l’espressione della volontà partecipativa dell’impresa) e non, come infondatamente sostenuto dalla ricorrente, a quello (successivo) dell’invito alla competizione, che si limita a tradurre (peraltro secondo uno schema ormai vincolato) l’attivazione della fase propriamente concorrenziale, ma che non costituisce ex novo una relazione procedimentale con l’impresa (già instaurata con la domanda di partecipazione presentata da quest’ultima).
Vanno, quindi, disattesi tutti gli argomenti intesi ad identificare nel momento dell’invito alla gara la fase procedimentale alla quale appuntare la verifica del possesso del requisito della correntezza contributiva.

 

2.6- Con un secondo ordine di argomenti si assume, ancora, che l’apprezzamento della gravità dell’infrazione contributiva competesse in via esclusiva all’amministrazione e che lo stesso non potesse essere compiuto, neanche in via incidentale, dal giudice (se non a costo di una sua indebita sostituzione all’amministrazione).
Anche tale tesi risulta priva di fondamento.
E’ sufficiente, al riguardo, osservare che spetta senz’altro al giudice amministrativo la verifica del rispetto, da parte dell’amministrazione, dei canoni di legalità dell sua azione, configurati dalla normativa che ne regola l’attività provvedimentale, e che rientra, quindi, sicuramente nel suo ambito cognitivo l’accertamento dei presupposti che impongono l’adozione di determinati provvedimenti.
Ne consegue, ancora, quanto alla fattispecie in esame, che la valutazione della gravità della violazione competeva sicuramente, in prima battuta, alla stazione appaltante, ma che, in difetto dell’assunzione delle determinazioni necessitate da quella verifica, spetta certamente al giudice amministrativo l’apprezzamento della ricorrenza di quella condizione e, quindi, lo scrutinio della legittimità dell’omessa esclusione (a quel punto vincolata) dell’impresa responsabile.
Non si tratta, quindi, della sostituzione del giudice all’amministrazione nel compimento di valutazioni proprie della funzione amministrativa, quanto dell’ordinaria conduzione dell’indagine sulla legalità dell’azione amministrativa scrutinata, sotto il profilo della correttezza della valutazione (implicita) del difetto dei caratteri della gravità nella condotta irregolare accertata in capo ad una concorrente, ovvero, ancora, della legittimità dell’omissione di quel doveroso accertamento.
Resta da aggiungere che, accedendo all’impostazione prospettata dall’appellante, ogni valutazione della stazione appaltante che non conducesse alla qualificazione dell’infrazione come grave e, quindi, all’esclusione dalla procedura dell’impresa autrice dell’infrazione resterebbe insindacabile da parte del giudice amministrativo, con le inaccettabili conseguenze dell’eliminazione delle garanzie di tutela giurisdizionale (in danno di un’altra concorrente che intendesse dolersi in giudizio della relativa determinazione della stazione appaltante) e della sottrazione di un decisivo ambito di competenza amministrativa, nelle procedure di affidamento di appalti pubblici (e cioè la verifica di violazioni che impongono l’esclusione dalle stesse delle imprese responsabile), allo scrutinio giurisdizionale di legalità.
E non serve, da ultimo, addurre il carattere della discrezionalità dell’attività amministrativa controversa, a sostegno della contestazione della sua fungibilità ad opera del giudice amministrativo, posto che la gravità della violazione costituisce solo il presupposto di un’attività poi vincolata, quale quella della necessaria esclusione della concorrente autrice dell’infrazione.

 

2.7- Né vale, ancora, sostenere che, nel caso di specie, il controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione, quand’anche riferito al momento della richiesta di invito alla gara, non era doveroso, ma solo facoltativo, in considerazione della sopravvenienza, anche alla fase dell’apertura delle offerte, dell’annotazione dell’infrazione nel casellario informatico.
Basti, al riguardo, osservare che se l’annotazione dell’infrazione (quand’anche successiva alla stessa fase della gara vera e propria) rivela, prima della conclusione della procedura selettiva (e, quindi, dell’aggiudicazione definitiva), la sussistenza dell’inosservanza degli obblighi contributivi e, quindi, il difetto del relativo requisito di partecipazione al momento determinante della richiesta di invito, la stazione appaltante ha il dovere, in applicazione dell’art.75 d.P.R. n.554/99 e della citata, conforme clausola del bando, di provvedere all’esclusione dell’impresa carente del titolo partecipativo in questione.
Né tale attività può essere catalogata come di autotutela e, come tale, espressiva di una potestà discrezionale, atteso che la normativa di riferimento configura un vero e proprio vincolo, per l’amministrazione, all’applicazione della sanzione dell’esclusione in danno delle imprese prive dei requisiti elencati all’art75 d.P.R. n.554/99, sicchè non pare ravvisabile alcun margine di scelta in capo all’amministrazione in ordine alla verifica, fino alla definizione della procedura, delle condizioni di legittimazione ivi previste.
Tale conclusione risulta, peraltro, avvalorata dal rilievo che il primo comma dell’art.75 d.P.R. n.554/99 ricollega all’impossidenza dei requisiti contestualmente catalogati l’ulteriore effetto di privare le imprese sprovviste di uno di essi della stessa capacità a concludere il contratto di appalto (“…e non possono stipulare i relativi contratti…”), sicchè non può dubitarsi che, secondo la normativa di riferimento, l’accertamento della violazione in una fase successiva a quella della prequalificazione, purchè rivelatore della carenza del requisito al momento sopra individuato come rilevante, non solo non risulta ininfluente (come infondatamente sostenuto dall’appellante), ma, al contrario, impone all’amministrazione, con la forma cogente di una prescrizione vincolante, di procedere all’esclusione della concorrente autrice dell’infrazione e finanche di rifiutare la stipulazione del contratto con essa.

 

2.8- Nega, infine, la Ricciardello la gravità della violazione accertata a suo carico.
E’ sufficiente, al riguardo, rilevare, per confermare la correttezza dell’apprezzamento già formulato in proposito dai primi giudici, che la misura dell’evasione (circa un milione di euro), la percentuale dei contributi non versati, rispetto a quelli regolarmente corrisposti (circa la metà), e l’assoluta irrilevanza dell’adempimento di altri obblighi nascenti dal rapporto di lavoro fondano il convincimento del carattere grave (in quanto non marginale, episodico o di lieve entità) dell’infrazione in questione.

 

2.9- Alle considerazioni che precedono consegue, in definitiva, la conferma dell’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto alla Ricciardello, in quanto disposta in favore di un’impresa che avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura.

 

3.- La conclusione appena raggiunta impone di esaminare anche le censure rivolte al capo di reiezione del ricorso incidentale proposto in prima istanza della Ricciardello, che conserva un interesse strumentale alla loro definizione, in quanto idonee a provocare la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso di primo grado della Romana Scavi.

 

3.1- Per quanto è dato comprendere dall’esame dell’atto di appello, la ricorrente limita le contestazioni ivi svolte alla sola parte della decisione gravata con la quale è stata disattesa la censura (rubricata come terzo motivo del gravame incidentale) relativa alla dedotta carenza in capo alla Prismo Universal S.p.A. (mandante della Romana Scavi) della qualificazione SOA per una parte dello svolgimento della procedura (e segnatamente dal 1° maggio al 5 agosto 2004), restando, quindi, estranee al thema decidendum del presente giudizio le residue questioni sollevate con il ricorso incidentale di primo grado e non riproposte in appello, per mezzo di specifiche critiche ai relativi capi di reiezione.

 

3.2- Con la doglianza reiterata la Ricciardello insiste nel sostenere che, anche computando la proroga del termine triennale di validità delle attestazioni SOA disposta dall’art.4 del d.l. 24 dicembre 2003, n.355, la Prismo resta sprovvista del relativo titolo di qualificazione per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 5 agosto 2004 (avendo ottenuto una nuova attestazione decorrente dal 6 agosto 2004) e che, in ogni caso, calcolando pure l’ulteriore proroga disposta dall’art.1 del d.l. 26 aprile 2004, n.107 (possibilità che, peraltro, la Ricciardello nega), resterebbe, comunque, scoperto il periodo tra il 16 luglio e il 5 agosto 2005, sicchè la predetta impresa (mandante della capogruppo Romana Scavi), secondo l’assunto dell’appellante, risulta priva, per i riferiti periodi (tutti compresi in termini anteriori all’aggiudicazione definitiva), di valida qualificazione SOA (con le evidenti implicazioni in ordine alla illegittimità della sua partecipazione alla procedura e, sul piano processuale, alla sussistenza dell’interesse alla proposizione del ricorso di primo grado).

 

3.3- La tesi si rivela infondata e va, pertanto, disattesa.

 

3.4- A ben vedere, infatti, la correttezza del ragionamento articolato dalla ricorrente risulta inficiata dall’erronea valenza assegnata all’efficacia della proroga a cinque anni dell’efficacia delle attestazioni SOA ed alla portata del nuovo sistema della verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale.
Deve, al riguardo, rammentarsi che il comma 5 dell’art.15 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 (regolamento recante il sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici), come sostituito dall’art.1 d.P.R. 10 marzo 2004, n.93, ha esteso a cinque anni la validità delle attestazioni SOA già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 2002, n.166 (tra cui quella posseduta dalla Prismo), e che il nuovo art.15-bis (anche questo introdotto dal d.P.R. n.93/04) ha previsto l’obbligo di procedere alla verifica triennale “…almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale”.
Ora, mentre l’assunto della ricorrente postula che la proroga (a cinque anni) dell’efficacia delle attestazioni SOA sia condizionata, risolutivamente, all’omesso adempimento della verifica triennale, e che, quindi, non potrebbe applicarsi alla Prismo (che, a quanto consta, non vi ha provveduto), la lettura delle citate disposizioni di riferimento non autorizza siffatta esegesi, posto che la pretesa conseguenza dell’inapplicabilità della proroga non risulta sancita da alcuna previsione e che quella della perdita di efficacia delle attestazioni già rilasciate viene espressamente ricondotta alla sola evenienza dell’esito negativo del controllo (art.15-bis, comma 5, d.P.R. n.554/99).
Ne consegue che la proroga a cinque anni della validità delle attestazioni SOA si applica anche a quella posseduta dalla Prismo, in difetto di esplicite e palesi eccezioni alla relativa regola generale (espressa, senza deroghe, dall’art.15, comma 5, d.P.R. n.554/99), e che all’omissione dell’adempimento della verifica triennale non possono connettersi, per via ermeneutica ed in mancanza di riscontri positivi alla relativa esegesi, effetti risolutori o decadenziali che la disposizione omette di sancire e che, anzi, ricollega esplicitamente al solo esito negativo della revisione.

 

3.5- Resta, da ultimo, da precisare che, quand’anche si ritenesse inapplicabile la proroga quinquennale e si reputasse, quindi, carente il requisito di qualificazione della Prismo per i periodi sopra segnalati, si dovrebbe, in ogni caso, rilevare che la perdita del predetto titolo di partecipazione per un intervallo temporale molto limitato della procedura ed il suo pacifico possesso nelle decisive fasi della prequalificazione, della gara vera e propria e dell’aggiudicazione inducono a giudicare del tutto irrilevante, ai fini della regolarità della procedura, la temporanea mancanza del requisito in questione da parte di una delle imprese mandanti di un’a.t.i. concorrente.

 

4.- Sulla base delle suesposte considerazioni, si deve, in definitiva, provvedere alla reiezione dell’appello ed alla conferma della decisione impugnata.

 

5.- Sussistono, nondimeno, giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge l’appello indicato in epigrafe e compensa tra le parti le spese del giudizio;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2005, con l’intervento dei Sigg.ri:
Presidente f.f. Filippo PATRONI GRIFFI
Consigliere Dedi RULLI
Consigliere Aldo SCOLA
Consigliere Carlo DEODATO est.
Consigliere Eugenio Mele

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
20 settembre 2005
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

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