| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 20 settembre 2005
n. 4816
Pres. Patroni Griffi, est. Deodato
Ricorsi riuniti:
- IVRI-IST. VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA SPA (Avv. A. Presutti)
c. Ministero della Difesa (n.c.), Istituto di vigilanza
Oplonti (n.c.)
- Ministero della Difesa (Avv. Stato) c. ATI Security Service
Sud s.r.l. (Avv. Presutti) ed altri
- Istituto di vigilanza Oplonti s.r.l (Avv. F. Paoletti)
c. ATI Security Service Sud s.r.l. (Avv. Presutti) ed altri
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1. Contratti della P.A. – Gara – Appalto
di servizi di vigilanza – Lex specialis – Clausola che prevede
l’esclusione per violazione delle tariffe prefettizie di
legalità – Illegittimità – Motivi
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2. Contratti della P.A. – Gara - Appalto
di servizi di vigilanza – Lex specialis – Tariffe prefettizie
– Interpretazione dell’istituto – Conseguenze in caso di
mancato rispetto dei limiti minimi delle tariffe
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1. In tema di procedura di licitazione privata
per l’affidamento di servizi di vigilanza e custodia, è
illegittima la clausola della lex specialis che sanzioni
con l’esclusione il concorrente che, in sede di ribasso,
si discosti dalla soglia minima predeterminata dalle tariffe
prefettizie (c.d.tariffe di legalità), senza prima procedere
alla verifica di anomalia. Tali tariffe devono infatti considerarsi
esclusivamente come parametri di congruità dei ribassi offerti
in procedure ad evidenza pubblica, e non come limiti inderogabili
per l’espletamento di servizi di vigilanza.
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2. Il sistema delle tariffe di legalità,
introdotto da circolari ministeriali e consistente nella
previsione di un limite minimo e massimo entro i quali gli
istituti di vigilanza possono fissare un prezzo per la loro
attività, deve essere inteso nel senso che detti istituti
non possono praticare prezzi più alti di quelli stabiliti
dalle suddette tariffe, ma possono invece richiedere compensi
inferiori a quelli minimi. Ne consegue che nelle gare gli
istituti di vigilanza possono ben presentare delle offerte
che prevedano compensi inferiori al limite minimo previsto
dalle tariffe di legalità, senza che la mancata osservanza
di dette tariffe possa incidere sulla validità delle offerte
economiche.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.4816/2005 Reg. Dec.
NN. 988,1744,2831 Reg. Ric.
Anno 2005
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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A) Sul ricorso in appello n. 988, 1744,2831/2005,
proposto da
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IVRI-IST. VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA SPA
IN PR.E Q.CAP. ATI
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ATI - L'AQUILA S.R.L.
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ATI - SECURITY SERVICE SUD S.R.L.
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ATI - METRONOTTE PUGLIESE S.R.L.
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ATI - IVRI S.P.A. BARI
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ATI - HIPPONION ISTITUTO DI VIGILANZA
rappresentata e difesa da: Avv. AVILIO PRESUTTI con domicilio
eletto in Roma PIAZZA S.SALVATORE IN LAURO 10 presso AVILIO
PRESUTTI
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Contro
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MINISTERO DELLA DIFESA non costituitosi;
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MINISTERO DELLA DIFESA - DIR. GEN. COMMISSARIATO
E SERV. GEN. non costituitosi;
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e nei confronti di
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ISTITUTO DI VIGILANZA OPLONTI S.R.L. IN
PR. E Q. MAND. A.T.I non costituitasi;
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ATI - METROPOL S.R.L. non costituitasi;
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ATI - LO ZAFFIRO S.R.L. non costituitasi;
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ATI - POL SUD S.R.L. non costituitasi;
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ATI - ITALPOL BRINDISI S.R.L. non
costituitasi;
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ATI - LA SECURPOL S.R.L. non costituitasi;
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ATI - ISTITUTO DI VIGILANZA COOP. LAVORO
E GIUSTIZIA S.R.L. non costituitasi;
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ATI - BATTISTOLLI S.R.L. non costituitasi;
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per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO - ROMA: Sezione I BIS, n. 455/2005,
resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA GARA E AGGIUDICAZIONE
APPALTO SERVIZIO VIGILANZA E CUSTODIA;
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B) Sul ricorso in appello n. 1744/2005, proposto
da
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MINISTERO DELLA DIFESA rappresentato
e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio eletto
in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 presso AVVOCATURA GEN. STATO
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contro
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IVRI - IN P. E Q.LE MANDATARIA ATI
non costituitasi;
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ATI IVRI S.P.A. L'AQUILA non costituitasi;
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ATI SECURITY SERVICE SUD S.R.L. rappresentata
e difesa da: Avv. AVILIO PRESUTTIcon domicilio eletto in
Roma PIAZZA S.SALVATORE IN LAURO 10 presso AVILIO PRESUTTI
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ATI METRONOTTE PUGLIESE S.R.L. non
costituitasi;
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ATI IVRI S.P.A. BARI non costituitasi;
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ATI HIPPONION ISTITUTO DI VIGILANZA
non costituitosi;
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per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO - ROMA: Sezione I BIS n.455/2005,
resa tra le parti, concernente APPALTO PER IL SERVIZIO DI
VIGILANZA E CUSTODIA PRESSO MINISTERO DELLA DIFESA;
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C) Sul ricorso in appello n. 2831/2005, proposto
da
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OPLONTI SRL IN P.E Q.LE CAPOGRUPPO MAND.RTI
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RTI - METROPOL SRL
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RTI - LO ZAFFIRO SRL
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RTI - POL SUD SRL
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RTI - ITLAPOL BRINDISI SRL
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RTI - LA SECURPOL SRL
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RTI - ISTITUTO DI VIGILANZA COOP.LAVORO
E GIUSTIZIA SRL
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RTI - BATTISTOLI SRL rappresentata
e difesa da: Avv. FABRIZIO PAOLETTI con domicilio eletto
in Roma
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per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO - ROMA: Sezione I BIS n.455/2005,
resa tra le parti, concernente GARA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA
E CUSTODIA;
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Visti gli atti di appello con i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di
ATI SECURITY SERVICE SUD S.R.L.
SECURITY SERVICE SUD S.R.L.
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 5 luglio 2005, relatore il Cons.
Carlo Deodato, ed uditi, altresì, per le parti l’Avv. Presutti,
l’Avvocato dello Stato de Figueiredo e l’Avv. Paoletti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con la sentenza appellata il T.A.R. del Lazio
respingeva le censure indirizzate dalla ricorrente I.V.R.I.
– Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia S.p.A., in proprio
e quale mandataria della costituenda a.t.i. con I.V.R.I.
s.r.l. L’Aquila, Security Service sud s.r.l., Metronotte
Pugliese s.r.l., I.V.R.I. S.p.A. Bari e Hipponion Istituto
di Vigilanza (d’ora innanzi: ati IVRI), a contestare la
correttezza del criterio di calcolo della massima soglia
di ribasso consentita dal regolamento di gara della licitazione
privata indetta dal Ministero della difesa per l’affidamento
del servizio di vigilanza e custodia di diverse infrastrutture
militari e, quindi, della propria esclusione da tale procedura,
ma annullava la clausola della lettera di invito che contemplava
l’esclusione automatica delle offerte inferiori al limite
minimo delle tariffe di legalità, approvate dai Prefetti
delle Province interessate dall’appalto, in quanto giudicata
illegittima per violazione dei principi che presiedono alla
tutela della concorrenza, e, di conseguenza, l’aggiudicazione
del lotto n.3 alla controinteressata Istituto di Vigilanza
Oplonti s.r.l., in proprio e quale mandataria della costituenda
a.t.i. con Metropol s.r.l., Lo Zaffiro s.r.l., Pol Sud s.r.l.,
Italpol Brindisi s.r.l., La Securpol s.r.l., Istituto di
Vigilanza Coop. Lavoro e Giustizia s.r.l. e Battistolli
s.r.l. (d’ora innanzi: ati Oplonti), omettendo, tuttavia,
di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dei danni
formulata dall’ati IVRI.
Avverso la predetta decisione proponeva rituale appello
l’ati IVRI, limitatamente alla reiezione dei motivi intesi
a dimostrare la coerenza della propria offerta con la prescrizione
della lettera di invito sul massimo ribasso consentito ed
all’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria, concludendo
per la riforma della sentenza, relativamente ai capi gravati.
Il capo della decisione con cui era stata giudicata illegittima
la prescrizione della lettera di invito sull’esclusione
automatica delle offerte inferiori al limite minimo delle
tariffe prefettizie, con conseguente annullamento di tutti
gli atti della procedura (ivi compresi l’esclusione dalla
gara dell’ati IVRI e l’aggiudicazione del lotto n.3 alla
controinteressata), veniva appellato, con due distinti ricorsi,
dal Ministero della difesa e dall’ati Oplonti, che ne invocavano
la riforma, con conseguente reiezione del ricorso di primo
grado dell’ati IVRI.
In nessuno dei tre appelli indicati in epigrafe si costituivano
le amministrazioni e le società rispettivamente appellate,
con l’eccezione della Security Service sud s.r.l. che resisteva
agli appelli del Ministero e dell’ati Oplonti, domandandone
la reiezione.
Alla pubblica udienza del 5 luglio 2005 il ricorso veniva
trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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1.- Deve preliminarmente provvedersi alla
riunione dei tre appelli indicati in epigrafe, in quanto
rivolti avverso la medesima decisione.
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2.- Ancora in via pregiudiziale, si deve
esaminare l’eccezione di rito con la quale la Security Service
sud s.r.l. ha dedotto l’inammissibilità dell’appello dell’ati
Oplonti (ricorso n.2831/05), in quanto notificato oltre
la scadenza del termine breve di trenta giorni (asseritamente
applicabile alla fattispecie).
La questione è infondata e va disattesa.
L’appello dell’ati Oplonti, infatti, al contrario di quanto
erroneamente sostenuto dalla Security Service sud s.r.l.,
risulta tempestivamente notificato (in data 25 marzo 2005)
entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione
della decisione gravata (in data 20 gennaio 2005), stabilito
dall’art.23-bis, comma 7, legge 6 dicembre 1971, n.1034
e pacificamente applicabile alla situazione in esame (tenuto
conto del carattere evidentemente autonomo dell’appello
dell’ati Oplonti e dell’inidoneità della mera notificazione
dell’atto di appello, in difetto di quella della decisione
impugnata, a far decorrere il termine breve di trenta giorni
nei riguardi della parte appellata).
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3.- Nel merito le parti controvertono sulla
legittimità degli atti della licitazione privata indetta
dal Ministero della difesa per l’affidamento del servizio
di vigilanza e custodia di diverse infrastrutture militari,
e, in particolare, della lettera di invito, dell’esclusione
dalla gara dell’ati IVRI e dell’aggiudicazione dell’appalto
all’ati Oplonti, sotto i diversi profili del rispetto della
soglia minima delle tariffe prefettizie da parte dall’originaria
ricorrente e della compatibilità con i principi che presidiano
la concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica della
clausola del regolamento di gara che prevedeva l’esclusione
automatica dei ribassi inferiori al predetto limite.
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3.1- Come già rilevato in narrativa, il T.A.R.
ha: a) disatteso i motivi con i quali la ricorrente ati
IVRI intendeva dimostrare la correttezza della propria offerta,
in quanto asseritamente coerente con la prescrizione della
lettera di invito sul massimo ribasso consentito (e a prescindere
dalla validità della sanzione prevista per la sua inosservanza);
b) accolto le censure intese a denunciare l’illegittimità
della clausola della lettera di invito con la quale veniva
sancita l’esclusione automatica delle offerte inferiori
al limite minimo delle tariffe prefettizie, annullando la
relativa prescrizione e, di conseguenza, l’esclusione dalla
gara dell’ati IVRI e l’aggiudicazione all’ati Oplonti del
lotto n.3 ed imponendo all’amministrazione di sottoporre
l’offerta della originaria ricorrente alla verifica dell’anomalia;
c) omesso di statuire sulla domanda di risarcimento dei
danni proposta dall’ati ricorrente.
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3.2- Relativamente al capo con il quale è
stata riscontrata l’inosservanza della clausola della lettera
di invito sul massimo ribasso consentito ed all’omessa pronuncia
sulla domanda risarcitoria, la decisione viene, anzitutto,
appellata dall’ati IVRI (con il ricorso n.988/2005), che
ne invoca la parziale riforma, nei più favorevoli termini
conseguenti all’auspicato accertamento della spettanza ad
essa ricorrente dell’appalto.
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3.3- Il Ministero della difesa e l’ati Oplonti
impugnano, invece, (con i rispettivi ricorsi n.1744/2005
e n.2831/2005) il giudizio di illegittimità della clausola
della lettera di invito che prevedeva l’esclusione automatica
dei ribassi inferiori alla soglia minima delle tariffe prefettizie,
unitamente al relativo capo di annullamento degli atti della
procedura, domandandone la riforma ed invocando la conseguente
reiezione del ricorso proposto in primo grado dall’ati IVRI.
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4.- Il rispetto dell’ordine logico, nella
trattazione delle diverse questioni sollevate dalle parti
appellanti, impone la preliminare disamina dell’appello
dell’ati IVRI.
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4.1- Come già rilevato, con tale gravame
l’ati appellante si duole dell’accertamento dell’incoerenza
del proprio ribasso con la soglia massima di sconto stabilita
dal regolamento di gara e dell’omessa pronuncia sulla domanda
risarcitoria, intendendo conseguire il più favorevole risultato
della verifica della validità della propria offerta (altrimenti
soggetta allo scrutinio dell’anomalia) e, comunque, del
riconoscimento del diritto al ristoro del pregiudizio patrimoniale
patito per effetto dell’omessa aggiudicazione a sé dell’appalto.
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4.2- Con un primo ordine di argomenti l’ati
IVRI contesta, in particolare, la correttezza del computo
della soglia delle tariffe prefettizie operato dall’amministrazione
e sostiene che, assumendo, alla base del calcolo, i più
corretti dati delle tariffe delle Province de L’Aquila e
di Chieti vigenti al momento del bando, si otterrebbe il
diverso indice del 9,66%, in relazione al quale la differenza
con il ribasso offerto (del 9,73%) si appalesa del tutto
irrilevante (in quanto infinitesimale e non apprezzabile,
in termini di valori economici).
L’assunto è infondato.
Occorre, innanzitutto, rilevare che la stessa appellante
ammette uno scostamento tra il proprio ribasso e la soglia
massima ricavabile dal calcolo delle tariffe prefettizie
di riferimento (quand’anche operato secondo il diverso metodo
da essa prospettato), anche se ne esclude qualsivoglia rilevanza
in ordine all’applicazione della controversa clausola della
lettera di invito sull’esclusione delle offerte incoerenti
con quell’inderogabile parametro.
Ora, sulla base della premessa della pacifica esistenza
della violazione della soglia minima del ribasso ammesso
dalla disciplina di gara (ed a prescindere, per il momento,
dall’analisi della sua validità), si deve rilevare che l’entità
dello scostamento si rivela del tutto ininfluente, ai fini
dell’invocato accertamento del suo rispetto.
Non risulta, infatti, praticabile l’indagine, suggerita
dall’appellante, circa la misura irrilevante dello scostamento,
se non a costo di sacrificare i principi, costantemente
enunciati dalla giurisprudenza che si è preoccupata di declinare
e di catalogare le regole generali che presidiano la correttezza
delle procedure ad evidenza pubblica, della inderogabilità
(innanzitutto da parte dell’amministrazione, ma, in seconda
battuta, anche da parte del giudice) della disciplina di
gara (ovviamente nei limiti in cui viene giudicata legittima),
del rispetto della par condicio, della certezza delle norme
di azione stabilite dalla stessa amministrazione procedente
e della trasparenza della loro attuazione (cfr. ex multis
Cons. St., sez.IV, 5 aprile 2005, n.1519).
Ammettendosi, infatti, un apprezzamento della rilevanza
della violazione di una regola di gara (quale quella che
stabilisce la soglia massima di ribasso, se pure ai limitati
fini che interessano, in questa fase, la ricorrente), si
finisce per dischiudere ambiti di discrezionalità (prima
amministrativa e, poi, giurisdizionale) dagli esiti applicativi
del tutto incompatibili con le esigenze di certezza e di
prevedibilità dell’attuazione della disciplina di gara,
che sottendono ed informano tutto il sistema delle procedure
ad evidenza pubblica (per come configurato dal legislatore
e decifrato dai costanti insegnamenti della giurisprudenza
amministrativa).
Né vale, ancora, sostenere che l’entità dello scostamento
registrabile nel ribasso offerto dalla ricorrente si rivela
così esigua da non integrare neanche gli estremi della violazione
del parametro di riferimento, posto che anche tale valutazione
esige un preliminare apprezzamento della rilevanza e della
misura del margine differenziale che finisce, anch’esso,
per fondarsi su una verifica discrezionale (come visto:
inammissibile) degli effetti giuridici della violazione
di una prescrizione e che si risolve, in definitiva, in
una deroga della disciplina di gara (per gli effetti non
elisi dal giudizio di illegittimità di seguito scrutinato)
Risulta, quindi, del tutto ininfluente l’analisi della correttezza
del computo del (controverso) limite delle tariffe prefettizie,
atteso che, anche ammettendo l’esattezza (peraltro del tutto
plausibile) di quello suggerito e prospettato dalla ricorrente,
l’offerta di quest’ultima resta espressiva di valori (percentuali
ed economici) inferiori a quelli massimi consentiti, senza
che (giova ribadirlo) possa praticarsi alcuna indagine sulla
rilevanza dello scostamento.
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4.3- Con il secondo motivo di appello, l’ati
IVRI si duole dell’omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento
dei danni, ma si astiene dall’addurre qualsivoglia ragione
che, nonostante l’evidente, integrale satisfattività del
giudicato demolitorio-conformativo (di seguito confermato),
si riveli idonea a fondare la relativa pretesa.
Premesso, invero, che, per effetto dell’annullamento degli
atti di gara, compete all’amministrazione di procedere allo
scrutinio dell’anomalia dell’offerta dell’ati ricorrente
e che, quindi, essa conserva (intatte) le possibilità di
aggiudicarsi l’appalto, non si comprende in che cosa consista
la lesione patrimoniale lamentata dalla ricorrente, prima
dell’assunzione delle determinazioni riservate alla stazione
appaltante (e in base alle quali può essere ancora assegnato
all’odierna appellante proprio quel bene della vita del
cui sacrificio essa si duole: e cioè l’affidamento del servizio).
Né appaiono ravvisabili gli estremi del pregiudizio risarcibile
nell’elemento del solo ritardo nel conseguimento del bene
della vita connesso all’interesse azionato, atteso che l’aggiudicazione
dell’appalto, ove successivamente disposta, avverrebbe alle
medesime condizioni (soprattutto economiche) configurate
nel bando di gara e nella lettera di invito originari (che
restano integralmente validi, con l’unica eccezione della
clausola annullata), sicchè dalla ritardata (eventuale)
assegnazione del contratto l’ati ricorrente non patirebbe
alcun danno patrimoniale.
Anche tale motivo di impugnazione va, in definitiva, disatteso.
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4.4- Alle considerazioni che precedono consegue,
in definitiva, la reiezione dell’appello dell’ati IVRI.
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5.- Occorre, quindi, procedere alla disamina
degli appelli del Ministero della difesa e dell’ati Oplonti
che, attenendo alla contestazione dello stesso capo di decisione
(il giudizio di illegittimità della clausola della lettera
di invito sull’esclusione automatica delle offerte inferiori
alla soglia delle tariffe di legalità), possono essere esaminati
congiuntamente (nonostante le differenze registrabili nelle
diverse prospettazioni difensive).
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5.1- Come già rilevato, i primi giudici hanno
ricostruito l’istituto delle tariffe di legalità approvate
dai Prefetti, assegnando alle stesse esclusiva valenza di
parametri di congruità dei ribassi offerti in procedure
ad evidenza pubblica, ma negando ad esse ogni rilevanza
ai fini della validità delle offerte violative della relativa
soglia, provvedendo, quindi, a giudicare illegittima, in
quanto incompatibile con i principi posti a presidio della
concorrenza nelle procedure di selezione di contraenti pubblici,
la clausola della lettera di invito che sanzionava con l’esclusione
la deroga delle tariffe prefettizie e ad imporre, quindi,
all’amministrazione, quale preciso effetto conformativo
della statuizione, la verifica dell’anomalia, ai sensi dell’art.
25 decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, dell’offerta
della ricorrente ati IVRI.
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5.2- Gli appellanti contestano la correttezza
di tale convincimento sulla base degli argomenti di seguito
illustrati ed esaminati.
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5.3- Con un primo ordine di considerazioni
(svolte nell’unico motivo di appello del Ministero e nella
quarta censura del ricorso dell’ati Oplonti), si sostiene
l’esistenza di un vizio logico nell’affermazione del principio
della derogabilità del limite minimo delle tariffe di legalità:
se l’approvazione di queste ultime condiziona lo stesso
esercizio dell’attività di vigilanza, l’inosservanza delle
stesse, incidendo sulla validità del titolo che legittima
la prestazione del servizio, non può non determinare l’inammissibilità
di offerte, in procedure finalizzate all’affidamento di
quel tipo di servizio, confezionate in violazione del predetto
parametro.
L’assunto è infondato e va disatteso.
La tesi dell’antinomia, asseritamene insita nell’assunto
della derogabilità delle tariffe di legalità, si fonda,
infatti, sull’erronea premessa della valenza autorizzativo-prescrittiva
dell’approvazione di queste ultime, che ne inficia, in radice,
la correttezza logica.
Mentre, infatti, le argomentazioni svolte dai ricorrenti
postulano logicamente il presupposto rilievo di un’immediata
incidenza del rispetto delle tariffe di legalità sulla (permanenza)
della validità e dell’efficacia del titolo abilitativo all’esercizio
dell’attività di vigilanza, le indicazioni ricavabili dall’esame
della normativa di riferimento e delle istruzioni amministrative
contenute nelle più recenti circolari del Ministero dell’interno
impongono la conclusione opposta.
L’analisi della disciplina, primaria, secondaria ed amministrativa,
di riferimento non solo non autorizza l’attribuzione alle
tariffe di legalità (che, a differenza di quelle precedenti,
non stabiliscono valori assoluti, rigidi e generalizzati,
ma che introducono una banda di oscillazione tra un minimo
e un massimo, ulteriormente derogabile per i singoli istituti,
che descrive i margini di congruità dei costi del servizio)
di una diretta efficacia condizionante il legittimo esercizio
dell’attività (nel senso che la loro violazione implica
l’effetto automatico della decadenza del titolo), ma fonda
il diverso convincimento dell’assenza di qualsivoglia incidenza
immediata e vincolata del loro rispetto sull’efficacia dell’autorizzazione.
Non solo, in particolare, non è dato ravvisare alcuna disposizione
normativa, di rango primario o secondario, che autorizzi
i prefetti a fissare, in via preventiva e con caratteri
di generalità, tariffe minime ed inderogabili per i servizi
di vigilanza (come già rilevato da Cons. St., sez.V, 17
ottobre 2002, n.5674), non potendosi ritenere tali, per
l’assenza di qualsivoglia univoca indicazione precettiva
in quel senso, gli artt.9 e 134 r.d. 18 giugno 1931, n.773
e 257 r.d. 6 maggio 1940, n.635, ma le circolari del Ministero
dell’interno che hanno introdotto e configurato il nuovo
sistema delle tariffe di legalità hanno chiarito che l’atto
di approvazione delle tariffe impedisce agli istituti di
vigilanza di praticare prezzi più alti di quelli ivi stabiliti,
ma non di richiedere compensi inferiori a quelli minimi
(cfr., in particolare, la circolare del 15 novembre 1997,
n.559).
Ne consegue che la rilevata mancanza di una previsione espressa
che sancisca chiaramente l’effetto automatico della decadenza
dal titolo, quale conseguenza della pratica di prezzi inferiori
a quelli più bassi del tariffario, l’assenza di ogni indicazione
positiva, anche amministrativa, della valenza autorizzativo-prescrittiva
dell’atto di approvazione delle tariffe di legalità e, in
sintesi, la carenza di ogni riscontro latu sensu normativo
alla tesi che individua un nesso inscindibile tra l’autorizzazione
amministrativa all’esercizio dell’attività di vigilanza
e l’osservanza del tariffario impediscono, in definitiva,
di riconoscere qualsivoglia efficacia diretta del rispetto
dei parametri prefettizi dei costi orari della vigilanza
sulla valida prestazione dei relativi servizi (fino al formale
ritiro dell’atto abilitativo) ed impongono, al contrario,
di assegnare alle tariffe di legalità l’esclusiva valenza
di canoni di congruità dei prezzi praticati dagli istituti,
ai diversi fini del controllo amministrativo sulla serietà
ed affidabilità dell’impresa (in coerenza, peraltro, con
l’indirizzo espresso, tra le altre decisioni, da Cons. St.,
sez.V, 3 giugno 2002, n.3065).
Non solo, ma le conclusioni appena raggiunte implicano,
quale ulteriore corollario, l’esclusione di ogni riflesso
dell’osservanza dei limiti tariffari sulla validità (quantomeno
sotto il profilo della loro ammissibilità alla competizione)
delle offerte economiche - inferiori alla soglia minima
consentita dall’atto di approvazione delle tariffe - presentate
da imprese (debitamente autorizzate) in procedure indette
per l’affidamento di pubblici servizi di vigilanza.
La tesi della intrinseca contraddittorietà della censurata
ricostruzione dell’istituto delle tariffe di legalità operata
dai primi giudici va, in definitiva, disattesa, siccome
fondata sull’errato presupposto logico di una diretta e
vincolata incidenza del rispetto dei minimi tariffari sulla
validità del titolo e, quindi, sulla legittimazione delle
imprese autrici della loro violazione a partecipare a procedure
ad evidenza pubblica finalizzate all’assegnazione di quel
tipo di servizio.
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5.4- Con i primi tre motivi di appello, esaminabili
congiuntamente in quanto logicamente connessi, l’ati Olponti
critica, inoltre, la decisione gravata, là dove, secondo
l’assunto della ricorrente, avrebbe sostituito le determinazioni
dei giudici di prima istanza alla disciplina di gara, che
implicava l’esclusione automatica delle offerte inferiori
al minimo tariffario, comportando, così, la sua disapplicazione
e l’alterazione della par condicio.
Seppur con diversi accenti, con le censure in esame si intende
sostenere che il giudice di primo grado si sarebbe indebitamente
sostituito all’amministrazione nel dettare una regola di
gara diversa ed incompatibile con quella cristallizzata
nella lettera di invito.
Risulta agevole, al riguardo, rilevare che la prescrizione
sull’esclusione automatica delle offerte inferiori al minimo
tariffario, indicata dall’appellante come disapplicata dal
giudice, è stata, in realtà giudicata illegittima ed annullata,
sicchè non si vede come possa configurarsi il denunciato
contrasto della decisione dei primi giudici con una disposizione
del regolamento di gara contestualmente demolita dalla statuizione
impugnata.
Né con quest’ultima risulta arbitrariamente introdotta la
regola di gara (non prevista nella lex specialis) del controllo
dell’anomalia delle offerte violative delle tariffe prefettizie,
ivi qualificate e valorizzate come parametri di congruità
del prezzo offerto dalla concorrente.
Con quest’ultima statuizione precettiva, infatti, il T.A.R.
si è limitato a rilevare la doverosità dell’applicazione
di una norma di rango primario (l’art.25 d.lgs. n.157 del
1995), quale immediata e vincolata conseguenza dell’eliminazione
della disposizione della disciplina di gara che regolava
le conseguenze della presentazione di un’offerta inferiore
ai limiti tariffari minimi.
Anche le censure da ultimo esaminate vanno, quindi, respinte.
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6.- Alle considerazioni che precedono conseguono,
in definitiva, la reiezione di tutti gli appelli e la conferma
della decisione impugnata.
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7.- Resta, da ultimo, da ribadire che l’effetto
conformativo derivante dalla presente decisione impone all’amministrazione
della difesa di reiterare i segmenti della procedura giudicati
illegittimi ed annullati e, in particolare, di assoggettare
l’offerta dell’ati IVRI al controllo dell’anomalia, secondo
i canoni descritti dall’art.25 d.lgs. n.157 del 1995.
Va chiarito, peraltro, che, nel compimento della predetta
attività, l’amministrazione non potrà trascurare di considerare
l’entità (estremamente ridotta) dello scostamento tra il
prezzo offerto dall’ati IVRI e la soglia minima consentita
dal regolamento di gara, al precipuo fine dello scrutinio
e dell’apprezzamento della remuneratività e dell’affidabilità
dell’offerta presentata dalla predetta concorrente.
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8.- La soccombenza reciproca giustifica la
compensazione tra tutte le parti delle spese processuali
del presente grado.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quarta, respinge gli appelli indicati in epigrafe
e compensa tra tutte le parti le spese processuali;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio
del 5 Luglio 2005 con l’intervento dei Sigg.ri:
Presidente f.f. Filippo Patroni Griffi
Consigliere Dedi Rulli
Consigliere Aldo Scola
Consigliere Carlo Deodato est.
Consigliere Eugenio Mele
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
20 settembre 2005
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
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