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n. 9-2005 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 20 settembre 2005 n. 4816
Pres. Patroni Griffi, est. Deodato
Ricorsi riuniti:
- IVRI-IST. VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA SPA (Avv. A. Presutti) c. Ministero della Difesa (n.c.), Istituto di vigilanza Oplonti (n.c.)
- Ministero della Difesa (Avv. Stato) c. ATI Security Service Sud s.r.l. (Avv. Presutti) ed altri
- Istituto di vigilanza Oplonti s.r.l (Avv. F. Paoletti) c. ATI Security Service Sud s.r.l. (Avv. Presutti) ed altri


1. Contratti della P.A. – Gara – Appalto di servizi di vigilanza – Lex specialis – Clausola che prevede l’esclusione per violazione delle tariffe prefettizie di legalità – Illegittimità – Motivi

 

2. Contratti della P.A. – Gara - Appalto di servizi di vigilanza – Lex specialis – Tariffe prefettizie – Interpretazione dell’istituto – Conseguenze in caso di mancato rispetto dei limiti minimi delle tariffe

1. In tema di procedura di licitazione privata per l’affidamento di servizi di vigilanza e custodia, è illegittima la clausola della lex specialis che sanzioni con l’esclusione il concorrente che, in sede di ribasso, si discosti dalla soglia minima predeterminata dalle tariffe prefettizie (c.d.tariffe di legalità), senza prima procedere alla verifica di anomalia. Tali tariffe devono infatti considerarsi esclusivamente come parametri di congruità dei ribassi offerti in procedure ad evidenza pubblica, e non come limiti inderogabili per l’espletamento di servizi di vigilanza.

 

2. Il sistema delle tariffe di legalità, introdotto da circolari ministeriali e consistente nella previsione di un limite minimo e massimo entro i quali gli istituti di vigilanza possono fissare un prezzo per la loro attività, deve essere inteso nel senso che detti istituti non possono praticare prezzi più alti di quelli stabiliti dalle suddette tariffe, ma possono invece richiedere compensi inferiori a quelli minimi. Ne consegue che nelle gare gli istituti di vigilanza possono ben presentare delle offerte che prevedano compensi inferiori al limite minimo previsto dalle tariffe di legalità, senza che la mancata osservanza di dette tariffe possa incidere sulla validità delle offerte economiche.


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.4816/2005 Reg. Dec.
NN. 988,1744,2831 Reg. Ric.
Anno 2005

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

A) Sul ricorso in appello n. 988, 1744,2831/2005, proposto da

 

IVRI-IST. VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA SPA IN PR.E Q.CAP. ATI

 

ATI - L'AQUILA S.R.L.

 

ATI - SECURITY SERVICE SUD S.R.L.

 

ATI - METRONOTTE PUGLIESE S.R.L.

 

ATI - IVRI S.P.A. BARI

 

ATI - HIPPONION ISTITUTO DI VIGILANZA rappresentata e difesa da: Avv. AVILIO PRESUTTI con domicilio eletto in Roma PIAZZA S.SALVATORE IN LAURO 10 presso AVILIO PRESUTTI

 

Contro

 

MINISTERO DELLA DIFESA non costituitosi;

 

MINISTERO DELLA DIFESA - DIR. GEN. COMMISSARIATO E SERV. GEN. non costituitosi;

 

e nei confronti di

 

ISTITUTO DI VIGILANZA OPLONTI S.R.L. IN PR. E Q. MAND. A.T.I non costituitasi;

 

ATI - METROPOL S.R.L. non costituitasi;

 

ATI - LO ZAFFIRO S.R.L. non costituitasi;

 

ATI - POL SUD S.R.L. non costituitasi;

 

ATI - ITALPOL BRINDISI S.R.L. non costituitasi;

 

ATI - LA SECURPOL S.R.L. non costituitasi;

 

ATI - ISTITUTO DI VIGILANZA COOP. LAVORO E GIUSTIZIA S.R.L. non costituitasi;

 

ATI - BATTISTOLLI S.R.L. non costituitasi;

 

per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO - ROMA: Sezione I BIS, n. 455/2005, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA GARA E AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO VIGILANZA E CUSTODIA;

 

B) Sul ricorso in appello n. 1744/2005, proposto da

 

MINISTERO DELLA DIFESA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio eletto in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 presso AVVOCATURA GEN. STATO

 

contro

 

IVRI - IN P. E Q.LE MANDATARIA ATI non costituitasi;

 

ATI IVRI S.P.A. L'AQUILA non costituitasi;

 

ATI SECURITY SERVICE SUD S.R.L. rappresentata e difesa da: Avv. AVILIO PRESUTTIcon domicilio eletto in Roma PIAZZA S.SALVATORE IN LAURO 10 presso AVILIO PRESUTTI

 

ATI METRONOTTE PUGLIESE S.R.L. non costituitasi;

 

ATI IVRI S.P.A. BARI non costituitasi;

 

ATI HIPPONION ISTITUTO DI VIGILANZA non costituitosi;

 

per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO - ROMA: Sezione I BIS n.455/2005, resa tra le parti, concernente APPALTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA PRESSO MINISTERO DELLA DIFESA;

 

C) Sul ricorso in appello n. 2831/2005, proposto da

 

OPLONTI SRL IN P.E Q.LE CAPOGRUPPO MAND.RTI

 

RTI - METROPOL SRL

 

RTI - LO ZAFFIRO SRL

 

RTI - POL SUD SRL

 

RTI - ITLAPOL BRINDISI SRL

 

RTI - LA SECURPOL SRL

 

RTI - ISTITUTO DI VIGILANZA COOP.LAVORO E GIUSTIZIA SRL

 

RTI - BATTISTOLI SRL rappresentata e difesa da: Avv. FABRIZIO PAOLETTI con domicilio eletto in Roma

 

per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO - ROMA: Sezione I BIS n.455/2005, resa tra le parti, concernente GARA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA;

 

Visti gli atti di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di
ATI SECURITY SERVICE SUD S.R.L.
SECURITY SERVICE SUD S.R.L.
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 5 luglio 2005, relatore il Cons. Carlo Deodato, ed uditi, altresì, per le parti l’Avv. Presutti, l’Avvocato dello Stato de Figueiredo e l’Avv. Paoletti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con la sentenza appellata il T.A.R. del Lazio respingeva le censure indirizzate dalla ricorrente I.V.R.I. – Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia S.p.A., in proprio e quale mandataria della costituenda a.t.i. con I.V.R.I. s.r.l. L’Aquila, Security Service sud s.r.l., Metronotte Pugliese s.r.l., I.V.R.I. S.p.A. Bari e Hipponion Istituto di Vigilanza (d’ora innanzi: ati IVRI), a contestare la correttezza del criterio di calcolo della massima soglia di ribasso consentita dal regolamento di gara della licitazione privata indetta dal Ministero della difesa per l’affidamento del servizio di vigilanza e custodia di diverse infrastrutture militari e, quindi, della propria esclusione da tale procedura, ma annullava la clausola della lettera di invito che contemplava l’esclusione automatica delle offerte inferiori al limite minimo delle tariffe di legalità, approvate dai Prefetti delle Province interessate dall’appalto, in quanto giudicata illegittima per violazione dei principi che presiedono alla tutela della concorrenza, e, di conseguenza, l’aggiudicazione del lotto n.3 alla controinteressata Istituto di Vigilanza Oplonti s.r.l., in proprio e quale mandataria della costituenda a.t.i. con Metropol s.r.l., Lo Zaffiro s.r.l., Pol Sud s.r.l., Italpol Brindisi s.r.l., La Securpol s.r.l., Istituto di Vigilanza Coop. Lavoro e Giustizia s.r.l. e Battistolli s.r.l. (d’ora innanzi: ati Oplonti), omettendo, tuttavia, di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dei danni formulata dall’ati IVRI.
Avverso la predetta decisione proponeva rituale appello l’ati IVRI, limitatamente alla reiezione dei motivi intesi a dimostrare la coerenza della propria offerta con la prescrizione della lettera di invito sul massimo ribasso consentito ed all’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria, concludendo per la riforma della sentenza, relativamente ai capi gravati.
Il capo della decisione con cui era stata giudicata illegittima la prescrizione della lettera di invito sull’esclusione automatica delle offerte inferiori al limite minimo delle tariffe prefettizie, con conseguente annullamento di tutti gli atti della procedura (ivi compresi l’esclusione dalla gara dell’ati IVRI e l’aggiudicazione del lotto n.3 alla controinteressata), veniva appellato, con due distinti ricorsi, dal Ministero della difesa e dall’ati Oplonti, che ne invocavano la riforma, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado dell’ati IVRI.
In nessuno dei tre appelli indicati in epigrafe si costituivano le amministrazioni e le società rispettivamente appellate, con l’eccezione della Security Service sud s.r.l. che resisteva agli appelli del Ministero e dell’ati Oplonti, domandandone la reiezione.
Alla pubblica udienza del 5 luglio 2005 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

1.- Deve preliminarmente provvedersi alla riunione dei tre appelli indicati in epigrafe, in quanto rivolti avverso la medesima decisione.

 

2.- Ancora in via pregiudiziale, si deve esaminare l’eccezione di rito con la quale la Security Service sud s.r.l. ha dedotto l’inammissibilità dell’appello dell’ati Oplonti (ricorso n.2831/05), in quanto notificato oltre la scadenza del termine breve di trenta giorni (asseritamente applicabile alla fattispecie).
La questione è infondata e va disattesa.
L’appello dell’ati Oplonti, infatti, al contrario di quanto erroneamente sostenuto dalla Security Service sud s.r.l., risulta tempestivamente notificato (in data 25 marzo 2005) entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della decisione gravata (in data 20 gennaio 2005), stabilito dall’art.23-bis, comma 7, legge 6 dicembre 1971, n.1034 e pacificamente applicabile alla situazione in esame (tenuto conto del carattere evidentemente autonomo dell’appello dell’ati Oplonti e dell’inidoneità della mera notificazione dell’atto di appello, in difetto di quella della decisione impugnata, a far decorrere il termine breve di trenta giorni nei riguardi della parte appellata).

 

3.- Nel merito le parti controvertono sulla legittimità degli atti della licitazione privata indetta dal Ministero della difesa per l’affidamento del servizio di vigilanza e custodia di diverse infrastrutture militari, e, in particolare, della lettera di invito, dell’esclusione dalla gara dell’ati IVRI e dell’aggiudicazione dell’appalto all’ati Oplonti, sotto i diversi profili del rispetto della soglia minima delle tariffe prefettizie da parte dall’originaria ricorrente e della compatibilità con i principi che presidiano la concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica della clausola del regolamento di gara che prevedeva l’esclusione automatica dei ribassi inferiori al predetto limite.

 

3.1- Come già rilevato in narrativa, il T.A.R. ha: a) disatteso i motivi con i quali la ricorrente ati IVRI intendeva dimostrare la correttezza della propria offerta, in quanto asseritamente coerente con la prescrizione della lettera di invito sul massimo ribasso consentito (e a prescindere dalla validità della sanzione prevista per la sua inosservanza); b) accolto le censure intese a denunciare l’illegittimità della clausola della lettera di invito con la quale veniva sancita l’esclusione automatica delle offerte inferiori al limite minimo delle tariffe prefettizie, annullando la relativa prescrizione e, di conseguenza, l’esclusione dalla gara dell’ati IVRI e l’aggiudicazione all’ati Oplonti del lotto n.3 ed imponendo all’amministrazione di sottoporre l’offerta della originaria ricorrente alla verifica dell’anomalia; c) omesso di statuire sulla domanda di risarcimento dei danni proposta dall’ati ricorrente.

 

3.2- Relativamente al capo con il quale è stata riscontrata l’inosservanza della clausola della lettera di invito sul massimo ribasso consentito ed all’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria, la decisione viene, anzitutto, appellata dall’ati IVRI (con il ricorso n.988/2005), che ne invoca la parziale riforma, nei più favorevoli termini conseguenti all’auspicato accertamento della spettanza ad essa ricorrente dell’appalto.

 

3.3- Il Ministero della difesa e l’ati Oplonti impugnano, invece, (con i rispettivi ricorsi n.1744/2005 e n.2831/2005) il giudizio di illegittimità della clausola della lettera di invito che prevedeva l’esclusione automatica dei ribassi inferiori alla soglia minima delle tariffe prefettizie, unitamente al relativo capo di annullamento degli atti della procedura, domandandone la riforma ed invocando la conseguente reiezione del ricorso proposto in primo grado dall’ati IVRI.

 

4.- Il rispetto dell’ordine logico, nella trattazione delle diverse questioni sollevate dalle parti appellanti, impone la preliminare disamina dell’appello dell’ati IVRI.

 

4.1- Come già rilevato, con tale gravame l’ati appellante si duole dell’accertamento dell’incoerenza del proprio ribasso con la soglia massima di sconto stabilita dal regolamento di gara e dell’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria, intendendo conseguire il più favorevole risultato della verifica della validità della propria offerta (altrimenti soggetta allo scrutinio dell’anomalia) e, comunque, del riconoscimento del diritto al ristoro del pregiudizio patrimoniale patito per effetto dell’omessa aggiudicazione a sé dell’appalto.

 

4.2- Con un primo ordine di argomenti l’ati IVRI contesta, in particolare, la correttezza del computo della soglia delle tariffe prefettizie operato dall’amministrazione e sostiene che, assumendo, alla base del calcolo, i più corretti dati delle tariffe delle Province de L’Aquila e di Chieti vigenti al momento del bando, si otterrebbe il diverso indice del 9,66%, in relazione al quale la differenza con il ribasso offerto (del 9,73%) si appalesa del tutto irrilevante (in quanto infinitesimale e non apprezzabile, in termini di valori economici).
L’assunto è infondato.
Occorre, innanzitutto, rilevare che la stessa appellante ammette uno scostamento tra il proprio ribasso e la soglia massima ricavabile dal calcolo delle tariffe prefettizie di riferimento (quand’anche operato secondo il diverso metodo da essa prospettato), anche se ne esclude qualsivoglia rilevanza in ordine all’applicazione della controversa clausola della lettera di invito sull’esclusione delle offerte incoerenti con quell’inderogabile parametro.
Ora, sulla base della premessa della pacifica esistenza della violazione della soglia minima del ribasso ammesso dalla disciplina di gara (ed a prescindere, per il momento, dall’analisi della sua validità), si deve rilevare che l’entità dello scostamento si rivela del tutto ininfluente, ai fini dell’invocato accertamento del suo rispetto.
Non risulta, infatti, praticabile l’indagine, suggerita dall’appellante, circa la misura irrilevante dello scostamento, se non a costo di sacrificare i principi, costantemente enunciati dalla giurisprudenza che si è preoccupata di declinare e di catalogare le regole generali che presidiano la correttezza delle procedure ad evidenza pubblica, della inderogabilità (innanzitutto da parte dell’amministrazione, ma, in seconda battuta, anche da parte del giudice) della disciplina di gara (ovviamente nei limiti in cui viene giudicata legittima), del rispetto della par condicio, della certezza delle norme di azione stabilite dalla stessa amministrazione procedente e della trasparenza della loro attuazione (cfr. ex multis Cons. St., sez.IV, 5 aprile 2005, n.1519).
Ammettendosi, infatti, un apprezzamento della rilevanza della violazione di una regola di gara (quale quella che stabilisce la soglia massima di ribasso, se pure ai limitati fini che interessano, in questa fase, la ricorrente), si finisce per dischiudere ambiti di discrezionalità (prima amministrativa e, poi, giurisdizionale) dagli esiti applicativi del tutto incompatibili con le esigenze di certezza e di prevedibilità dell’attuazione della disciplina di gara, che sottendono ed informano tutto il sistema delle procedure ad evidenza pubblica (per come configurato dal legislatore e decifrato dai costanti insegnamenti della giurisprudenza amministrativa).
Né vale, ancora, sostenere che l’entità dello scostamento registrabile nel ribasso offerto dalla ricorrente si rivela così esigua da non integrare neanche gli estremi della violazione del parametro di riferimento, posto che anche tale valutazione esige un preliminare apprezzamento della rilevanza e della misura del margine differenziale che finisce, anch’esso, per fondarsi su una verifica discrezionale (come visto: inammissibile) degli effetti giuridici della violazione di una prescrizione e che si risolve, in definitiva, in una deroga della disciplina di gara (per gli effetti non elisi dal giudizio di illegittimità di seguito scrutinato)
Risulta, quindi, del tutto ininfluente l’analisi della correttezza del computo del (controverso) limite delle tariffe prefettizie, atteso che, anche ammettendo l’esattezza (peraltro del tutto plausibile) di quello suggerito e prospettato dalla ricorrente, l’offerta di quest’ultima resta espressiva di valori (percentuali ed economici) inferiori a quelli massimi consentiti, senza che (giova ribadirlo) possa praticarsi alcuna indagine sulla rilevanza dello scostamento.

 

4.3- Con il secondo motivo di appello, l’ati IVRI si duole dell’omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni, ma si astiene dall’addurre qualsivoglia ragione che, nonostante l’evidente, integrale satisfattività del giudicato demolitorio-conformativo (di seguito confermato), si riveli idonea a fondare la relativa pretesa.
Premesso, invero, che, per effetto dell’annullamento degli atti di gara, compete all’amministrazione di procedere allo scrutinio dell’anomalia dell’offerta dell’ati ricorrente e che, quindi, essa conserva (intatte) le possibilità di aggiudicarsi l’appalto, non si comprende in che cosa consista la lesione patrimoniale lamentata dalla ricorrente, prima dell’assunzione delle determinazioni riservate alla stazione appaltante (e in base alle quali può essere ancora assegnato all’odierna appellante proprio quel bene della vita del cui sacrificio essa si duole: e cioè l’affidamento del servizio).
Né appaiono ravvisabili gli estremi del pregiudizio risarcibile nell’elemento del solo ritardo nel conseguimento del bene della vita connesso all’interesse azionato, atteso che l’aggiudicazione dell’appalto, ove successivamente disposta, avverrebbe alle medesime condizioni (soprattutto economiche) configurate nel bando di gara e nella lettera di invito originari (che restano integralmente validi, con l’unica eccezione della clausola annullata), sicchè dalla ritardata (eventuale) assegnazione del contratto l’ati ricorrente non patirebbe alcun danno patrimoniale.
Anche tale motivo di impugnazione va, in definitiva, disatteso.

 

4.4- Alle considerazioni che precedono consegue, in definitiva, la reiezione dell’appello dell’ati IVRI.

 

5.- Occorre, quindi, procedere alla disamina degli appelli del Ministero della difesa e dell’ati Oplonti che, attenendo alla contestazione dello stesso capo di decisione (il giudizio di illegittimità della clausola della lettera di invito sull’esclusione automatica delle offerte inferiori alla soglia delle tariffe di legalità), possono essere esaminati congiuntamente (nonostante le differenze registrabili nelle diverse prospettazioni difensive).

 

5.1- Come già rilevato, i primi giudici hanno ricostruito l’istituto delle tariffe di legalità approvate dai Prefetti, assegnando alle stesse esclusiva valenza di parametri di congruità dei ribassi offerti in procedure ad evidenza pubblica, ma negando ad esse ogni rilevanza ai fini della validità delle offerte violative della relativa soglia, provvedendo, quindi, a giudicare illegittima, in quanto incompatibile con i principi posti a presidio della concorrenza nelle procedure di selezione di contraenti pubblici, la clausola della lettera di invito che sanzionava con l’esclusione la deroga delle tariffe prefettizie e ad imporre, quindi, all’amministrazione, quale preciso effetto conformativo della statuizione, la verifica dell’anomalia, ai sensi dell’art. 25 decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, dell’offerta della ricorrente ati IVRI.

 

5.2- Gli appellanti contestano la correttezza di tale convincimento sulla base degli argomenti di seguito illustrati ed esaminati.

 

5.3- Con un primo ordine di considerazioni (svolte nell’unico motivo di appello del Ministero e nella quarta censura del ricorso dell’ati Oplonti), si sostiene l’esistenza di un vizio logico nell’affermazione del principio della derogabilità del limite minimo delle tariffe di legalità: se l’approvazione di queste ultime condiziona lo stesso esercizio dell’attività di vigilanza, l’inosservanza delle stesse, incidendo sulla validità del titolo che legittima la prestazione del servizio, non può non determinare l’inammissibilità di offerte, in procedure finalizzate all’affidamento di quel tipo di servizio, confezionate in violazione del predetto parametro.
L’assunto è infondato e va disatteso.
La tesi dell’antinomia, asseritamene insita nell’assunto della derogabilità delle tariffe di legalità, si fonda, infatti, sull’erronea premessa della valenza autorizzativo-prescrittiva dell’approvazione di queste ultime, che ne inficia, in radice, la correttezza logica.
Mentre, infatti, le argomentazioni svolte dai ricorrenti postulano logicamente il presupposto rilievo di un’immediata incidenza del rispetto delle tariffe di legalità sulla (permanenza) della validità e dell’efficacia del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di vigilanza, le indicazioni ricavabili dall’esame della normativa di riferimento e delle istruzioni amministrative contenute nelle più recenti circolari del Ministero dell’interno impongono la conclusione opposta.
L’analisi della disciplina, primaria, secondaria ed amministrativa, di riferimento non solo non autorizza l’attribuzione alle tariffe di legalità (che, a differenza di quelle precedenti, non stabiliscono valori assoluti, rigidi e generalizzati, ma che introducono una banda di oscillazione tra un minimo e un massimo, ulteriormente derogabile per i singoli istituti, che descrive i margini di congruità dei costi del servizio) di una diretta efficacia condizionante il legittimo esercizio dell’attività (nel senso che la loro violazione implica l’effetto automatico della decadenza del titolo), ma fonda il diverso convincimento dell’assenza di qualsivoglia incidenza immediata e vincolata del loro rispetto sull’efficacia dell’autorizzazione.
Non solo, in particolare, non è dato ravvisare alcuna disposizione normativa, di rango primario o secondario, che autorizzi i prefetti a fissare, in via preventiva e con caratteri di generalità, tariffe minime ed inderogabili per i servizi di vigilanza (come già rilevato da Cons. St., sez.V, 17 ottobre 2002, n.5674), non potendosi ritenere tali, per l’assenza di qualsivoglia univoca indicazione precettiva in quel senso, gli artt.9 e 134 r.d. 18 giugno 1931, n.773 e 257 r.d. 6 maggio 1940, n.635, ma le circolari del Ministero dell’interno che hanno introdotto e configurato il nuovo sistema delle tariffe di legalità hanno chiarito che l’atto di approvazione delle tariffe impedisce agli istituti di vigilanza di praticare prezzi più alti di quelli ivi stabiliti, ma non di richiedere compensi inferiori a quelli minimi (cfr., in particolare, la circolare del 15 novembre 1997, n.559).
Ne consegue che la rilevata mancanza di una previsione espressa che sancisca chiaramente l’effetto automatico della decadenza dal titolo, quale conseguenza della pratica di prezzi inferiori a quelli più bassi del tariffario, l’assenza di ogni indicazione positiva, anche amministrativa, della valenza autorizzativo-prescrittiva dell’atto di approvazione delle tariffe di legalità e, in sintesi, la carenza di ogni riscontro latu sensu normativo alla tesi che individua un nesso inscindibile tra l’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività di vigilanza e l’osservanza del tariffario impediscono, in definitiva, di riconoscere qualsivoglia efficacia diretta del rispetto dei parametri prefettizi dei costi orari della vigilanza sulla valida prestazione dei relativi servizi (fino al formale ritiro dell’atto abilitativo) ed impongono, al contrario, di assegnare alle tariffe di legalità l’esclusiva valenza di canoni di congruità dei prezzi praticati dagli istituti, ai diversi fini del controllo amministrativo sulla serietà ed affidabilità dell’impresa (in coerenza, peraltro, con l’indirizzo espresso, tra le altre decisioni, da Cons. St., sez.V, 3 giugno 2002, n.3065).
Non solo, ma le conclusioni appena raggiunte implicano, quale ulteriore corollario, l’esclusione di ogni riflesso dell’osservanza dei limiti tariffari sulla validità (quantomeno sotto il profilo della loro ammissibilità alla competizione) delle offerte economiche - inferiori alla soglia minima consentita dall’atto di approvazione delle tariffe - presentate da imprese (debitamente autorizzate) in procedure indette per l’affidamento di pubblici servizi di vigilanza.
La tesi della intrinseca contraddittorietà della censurata ricostruzione dell’istituto delle tariffe di legalità operata dai primi giudici va, in definitiva, disattesa, siccome fondata sull’errato presupposto logico di una diretta e vincolata incidenza del rispetto dei minimi tariffari sulla validità del titolo e, quindi, sulla legittimazione delle imprese autrici della loro violazione a partecipare a procedure ad evidenza pubblica finalizzate all’assegnazione di quel tipo di servizio.

 

5.4- Con i primi tre motivi di appello, esaminabili congiuntamente in quanto logicamente connessi, l’ati Olponti critica, inoltre, la decisione gravata, là dove, secondo l’assunto della ricorrente, avrebbe sostituito le determinazioni dei giudici di prima istanza alla disciplina di gara, che implicava l’esclusione automatica delle offerte inferiori al minimo tariffario, comportando, così, la sua disapplicazione e l’alterazione della par condicio.
Seppur con diversi accenti, con le censure in esame si intende sostenere che il giudice di primo grado si sarebbe indebitamente sostituito all’amministrazione nel dettare una regola di gara diversa ed incompatibile con quella cristallizzata nella lettera di invito.
Risulta agevole, al riguardo, rilevare che la prescrizione sull’esclusione automatica delle offerte inferiori al minimo tariffario, indicata dall’appellante come disapplicata dal giudice, è stata, in realtà giudicata illegittima ed annullata, sicchè non si vede come possa configurarsi il denunciato contrasto della decisione dei primi giudici con una disposizione del regolamento di gara contestualmente demolita dalla statuizione impugnata.
Né con quest’ultima risulta arbitrariamente introdotta la regola di gara (non prevista nella lex specialis) del controllo dell’anomalia delle offerte violative delle tariffe prefettizie, ivi qualificate e valorizzate come parametri di congruità del prezzo offerto dalla concorrente.
Con quest’ultima statuizione precettiva, infatti, il T.A.R. si è limitato a rilevare la doverosità dell’applicazione di una norma di rango primario (l’art.25 d.lgs. n.157 del 1995), quale immediata e vincolata conseguenza dell’eliminazione della disposizione della disciplina di gara che regolava le conseguenze della presentazione di un’offerta inferiore ai limiti tariffari minimi.
Anche le censure da ultimo esaminate vanno, quindi, respinte.

 

6.- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, la reiezione di tutti gli appelli e la conferma della decisione impugnata.

 

7.- Resta, da ultimo, da ribadire che l’effetto conformativo derivante dalla presente decisione impone all’amministrazione della difesa di reiterare i segmenti della procedura giudicati illegittimi ed annullati e, in particolare, di assoggettare l’offerta dell’ati IVRI al controllo dell’anomalia, secondo i canoni descritti dall’art.25 d.lgs. n.157 del 1995.
Va chiarito, peraltro, che, nel compimento della predetta attività, l’amministrazione non potrà trascurare di considerare l’entità (estremamente ridotta) dello scostamento tra il prezzo offerto dall’ati IVRI e la soglia minima consentita dal regolamento di gara, al precipuo fine dello scrutinio e dell’apprezzamento della remuneratività e dell’affidabilità dell’offerta presentata dalla predetta concorrente.

 

8.- La soccombenza reciproca giustifica la compensazione tra tutte le parti delle spese processuali del presente grado.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge gli appelli indicati in epigrafe e compensa tra tutte le parti le spese processuali;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 5 Luglio 2005 con l’intervento dei Sigg.ri:
Presidente f.f. Filippo Patroni Griffi
Consigliere Dedi Rulli
Consigliere Aldo Scola
Consigliere Carlo Deodato est.
Consigliere Eugenio Mele

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
20 settembre 2005
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

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