| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 5 settembre 2005 n.
4520
Pres. Giovannini, est. Polito
Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti (Avv. Stato)
c. Italia Nostra ONLUS (n.c.), Associazione Ambientalista
Marevivo (Avv.ti P. Stella Richter e S. Civitarese Matteucci),
Comune di Pescara (Avv. G. Cerceo), S.r.l. S.I.P.E. (n.c.)
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1. Opere pubbliche – Localizzazione – Conferenza
di servizi – Decreto del Provveditore Regionale alle Opere
Pubbliche concernente il raggiungimento dell’intesa Stato
– Regioni – Autonoma impugnabilità – Sussiste – Conseguenze
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2. Opere pubbliche – Localizzazione – Conferenza
di servizi – Partecipazione di rappresentante non designato
dall’organo comunale competente – Conseguenze
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3. Opere pubbliche – Localizzazione –Art.
151 D. Lgs. 490 del 1999 - Intervento di alterazione dello
stato dei luoghi oggetto di tutela paesistica – Obbligo
di valutazione discrezionale tecnica dell’ autorità regionale
di quella di legittimità da parte della Soprintendenza del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali territorialmente
competente – Conseguenze in tema di partecipazione alla
conferenza dei servizi – Partecipazione dell’organo ministeriale
– Occorre
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1. Il decreto del Provveditore Regionale
alle Opere Pubbliche che attesta il raggiungimento dello
intesa Stato – Regione a seguito di conferenza di servizi
ex art. 3 del D.P.R. 393 del 1994, finalizzata alla localizzazione
dell’opera di interesse statale difforme dalla disciplina
dello strumento urbanistico, è di per sé idoneo ad incidere
quelle posizioni di interesse afferenti alle condizioni
di ambiente e naturalistiche della porzione di territorio
interessata, alla cui tutela sono preposte determinate associazioni
ambientalistiche. Ne consegue che tali associazioni sono
legittimate tale decreto e ad instaurare il contenzioso
sulla procedura di localizzazione dell’opera, senza che
vi sia il bisogno di impugnare anche l’approvazione del
progetto relativo all’esecuzione dell’opera stessa.
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2. Per la partecipazione alla conferenza
di servizi instaurata ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 383 del
1994 per la localizzazione dell’opera pubblica di interesse
statale occorre che il rappresentante dell’amministrazione
coinvolta sia legittimato dall’organo competente ad esprimere
la volontà dell’amministrazione medesima. In tal caso, ai
sensi dell’art. 42, co. 2, lett. b) D.Lgs. 267 del 2000,
è il Consiglio comunale (rientrando nei suoi compiti le
deliberazioni sui piani territoriali ed urbanistici e su
ogni successiva variante) l’organo competente a designare
il rappresentante per la conferenza. Ne consegue che il
rappresentante in conferenza che non sia stato designato
dall’organo competente è inidoneo a manifestare la volontà
dell’amministrazione, con la conseguenza che le determinazioni
della conferenza di servizi si dovranno ritenere assunte
senza il valido concorso della volontà di un (legittimo)
rappresentante.
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3. Ai sensi dell’art. 151 D. Lgs. 490 del
1999, ogni intervento di alterazione dello stato dei luoghi
oggetto di tutela paesistica è assoggettato alla valutazione
discrezionale tecnica dell’ autorità regionale (o di quella
eventualmente sub-delegata) ed al successivo riesame di
legittimità da parte della Soprintendenza del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali territorialmente competente.
Ciò comporta che, affinché possa perfezionarsi l’assenso
alla localizzazione dell’intervento in zona vincolata, debba
garantirsi la presenza all’interno dalla conferenza dei
servizi anche del predetto organo ministeriale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.4520/2005
Reg.Dec.
N. 3014 Reg.Ric.
ANNO 2004
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello proposto dal
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Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti,
in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la
sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
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contro
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- Italia Nostra ONLUS, in persona
del Presidente p.t., non costituitasi in giudizio;
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- l’Associazione Ambientalista Marevivo,
in persona del Presidente p.t., costituitasi in giudizio,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Stella Richter
ed Stefano Civitarese Matteucci, con domicilio eletto in
Roma, via Principessa Clotilde, n. 2, presso l’avv.to Nino
Paolantonio;
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e nei confronti
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- del Comune di Pescara, in persona
del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv.to Giulio
Cerceo, con domicilio eletto in Roma, via Principessa Clotilde,
n. 2, presso l’avv.to Nino Paolantonio;
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- della S.r.l. S.I.P.E., non costituitasi
in giudizio;
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
l’ Abruzzo, L’Aquila, n. 970/2003 del 27.11.2003;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Associazione
Ambientalista Marevivo e del Comune di Pescara;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 17 dicembre
2004 il Consigliere Polito Bruno Rosario;
Uditi per le parti l’ Avvocato dello Stato Varrone e l’avv.
Di Rienzo per delega dell’avv. Stella Richter e dell’avv.
Cerceo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con separati ricorsi proposti avanti al T.A.R.
per l’ Abruzzo l’Associazione Ambientalista Marevivo, la
WWF Italia ONLUS, l’Associazione Italia Nostra ONLUS, impugnavano,
deducendo motivi di violazione di legge ed eccesso di potere
in diversi profili, gli atti di localizzazione nell’ambito
del Comune di Pescara delle opere di realizzazione di un
complesso demaniale da adibire a sede del Comando Provinciale
dei Carabinieri, in area posta all’interno della riserva
naturale di interesse provinciale denominata “Pineta Dannunziana”,
destinata dal vigente p.r.g. ad area di tipo F1, verde pubblico/parco
pubblico, inclusa in più ampio comprensorio, assoggettato
a piano particolareggiato di iniziativa pubblica, finalizzato
ad assicurare la tutela e la riqualificazione della pineta.
Con successivi motivi aggiunti le Associazioni ricorrenti
si gravavano avverso il bando di gara e la successiva aggiudicazione
in favore della S.r.l. SIPE dei lavori di realizzazione
del predetto complesso demaniale, deducendo motivi di illegittimità
in via derivata e di violazione dell’art. 151, comma quarto,
del d.lgs. n. 490/1999, per la mancata partecipazione dell’
Amministrazione per i Beni Culturali e Ambientali al procedimento
di localizzazione dell’intervento, anche in relazione alla
funzione di controllo di legittimità del nulla osta paesistico
rilasciato dalla Regione Abruzzo. Con sentenza n. 970/2003
del 27.11.2003 il T.A.R. per l’ Abruzzo dichiarava irricevibile
il ricorso proposto dalla WWF Italia ONLUS e, disattesa
l’eccezione di inammissibilità per la mancata chiama in
giudizio dell’ Arma dei Carabinieri, accoglieva i restanti
gravami rilevando in particolare:
- che, premessa la specialità della disciplina dettata dall’art.
3 del d.P.R. 18.04.1994, n. 383, per l’acquisizione in conferenza
di servizi di tutte i pareri approvazioni, autorizzazioni,
nulla osta, necessari alla realizzazione dell’opera pubblica
di interesse statale, in tale sede il rappresentante del
Comune di Pescara non aveva espresso in modo univoco la
volontà dell’ente predetto di introdurre variante al vigente
strumento urbanistico, tanto più in assenza di una rituale
designazione di detto funzionario da parte dell’organo consiliare
del Comune;
- che la localizzazione dell’opera di pubblica utilità era
avvenuta senza la preventiva presentazione alla Regione,
ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 112/1998, del quadro
complessivo delle opere, comprensivo di quella oggetto di
contenzioso, da realizzarsi da parte dell’ Amministrazione
interessata in ambito regionale.
- che non risultava predisposto un apposito e preventivo
studio sugli effetti territoriali ed ambientali dell’opera.
Il T.A.R. assorbiva i residui motivi.
Avverso detta decisione ha proposto appello il Ministero
per le Infrastrutture ed i Trasporti, che ha eccepito in
via preliminare l’inammissibilità dei ricorsi proposti avanti
al T.A.R., perché indirizzati avverso un atto prodromico
ed endoprocedimentale rispetto al successivo decreto del
Provveditore alle Opere Pubbliche di approvazione definitiva
del progetto, ed ha contraddetto nel merito alle conclusioni
del giudice di prime cure, ulteriormente illustrando in
memoria le proprie tesi difensive. Si sono costituiti in
giudizio il Comune di Pescara e l’Associazione Ambientalista
Marevivo, che con le rispettive memorie hanno contrastato
i motivi di impugnazione e chiesto il rigetto dell’appello.
All’udienza del 12 aprile 2005 il ricorso è stato trattenuto
per la decisione.
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DIRITTO
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1). Non va condivisa l’eccezione di inammissibilità
dei ricorsi di primo grado, formulata dal Ministero instante,
per l’omessa impugnazione da parte delle associazioni ambientaliste
“Italia Nostra” e “Marevivo” del decreto del Provveditore
Regionale alle Opere Pubbliche di definitiva approvazione
del progetto per l’esecuzione nel territorio del Comune
di Pescara della sede del Comando Provinciale dei Carabinieri.
Osserva la Sezione che il Provveditore Regionale alle Opere
Pubbliche per l’Abruzzo con decreto del 07.02.2003, a seguito
della convocazione ed espletamento della conferenza di servizi
prevista dall’art. 3 del d.P.R. 18.04.1994, n. 393, dava
atto del raggiungimento dell’intesa Stato/Regione per la
localizzazione dell’opera di interesse statale difforme
dalla disciplina dello strumento urbanistico, con effetto
sostitutivo di “ogni concessione, assenso, nulla osta ed
autorizzazione comunque denominata” necessaria per la realizzazione
dell’opera pubblica.
E’ indubbio che alla predetta determinazione di natura provvedimentale
- che esplica effetti abilitativi quanto alla compatibilità
edilizia, urbanistica e paesaggistica dei lavori da eseguirsi
all’interno della riserva naturale di interesse provinciale
denominata “Pineta D’Annunziana” ed introduce effetto derogatorio
al vigente strumento urbanistico che comprende l’area di
intervento in zona F1, verde pubblico/parco pubblico – si
collega un’ immediata offensività alle posizioni di interesse
afferenti alle condizioni di ambiente e naturalistiche della
porzione di territorio interessata, alla cui tutela sono
legittimate le associazioni ambientaliste che hanno introdotto
il presente contenzioso. Segue, pertanto, l’onere di immediata
impugnazione, onde non incorrere in decadenza, dell’atto
che ha valenza modificativa dell’assetto del territorio
(consentendo l’edificazione di un’opera per l’ordine e la
sicurezza pubblica in zona destinata a verde e parco pubblico,
oltreché oggetto di specifica tutela paesistica) e che,
come innanzi detto, lede in via diretta l’interesse delle
Associazioni convenute alla salvaguardia dei valori ambientali
e paesaggistici della zona.
Tale conclusione e, del resto conforme al concorde indirizzo
della giurisprudenza amministrativa, che impone l’immediata
impugnazione delle prescrizioni di piano che individuano
specifiche destinazioni di zona o localizzazioni di interventi
di pubblica utilità, che per gli effetti immediatamente
conformativi dell’ “jus aedificandi”, rivestono potenzialità
lesiva fin dal momento di perfezionamento dei relativi procedimenti
di adozione ed approvazione.
Il decreto del Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche
di definitiva approvazione del progetto per l’esecuzione
dei lavori di costruzione della sede del Comando Provinciale
dei Carabinieri - che ai sensi dell’art. 16, primo comma,
della legge n. 109/1994 presuppone la compatibilità ambientale
ed urbanistica dei lavori – costituisce conferma dell’attualità
dell’interesse ad insorgere contro l’esito della conferenza
di servizi che ha inciso sulle modalità e limiti di utilizzazione
della porzione di territorio interessata dai lavori. Detto
decreto individua gli aspetti tecnico/costruttivi dell’intervento,
anche ai fini della determinazione in dettaglio degli oneri
di spesa, ma resta del tutto distinto sul piano procedimentale
dalla precedente fase di acquisizione in conferenza di servizi
di ogni necessario atto autorizzatorio e assenso all’esecuzione
dei lavori che, quanto alla conformità alle norme che regolano
l’ azione amministrativa ed al corretto esercizio del potere,
possono formare oggetto di autonoma tutela in sede giurisdizionale
da parte dei soggetti le cui posizioni di interesse vengono
ad essere lese dall’esito della deferenza di servizi.
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2). Nel merito la sentenza del T.A.R. appellata,
che ha accertato la non valida partecipazione del Comune
di Pescara alla conferenza di servizi convocata ai sensi
dell’art. 3 del d.P.R. n. 383/1994 per la localizzazione
dell’opera pubblica di interesse statale risultata non conforme
alle norme dei primi urbanistici ed edilizi, merita conferma,
anche se con integrazione ella motivazione. Stabilisce al
primo comma il menzionato art. 3 che alla conferenza di
servizi partecipano altresì, “previa deliberazione degli
organi rappresentativi, il comune o i comuni interessati”.
Detta disposizione - anche ad eccedere alla tesi dell’istante
Ministero sull’ integrazione della regolamentazione dettata
dall’ art. 3, per lo svolgimento della conferenza di servizi
nella materia “de qua”, con le disposizioni dettate in via
generale dagli artt. 14 e segg. della legge 07.08.1990,
n. 241, per tutti i casi di contestuale valutazioni in conferenza
degli interessi pubblici di contenuto diverso coinvolti
dal procedimento amministrativo - non risulta derogata dalla
normativa da ultimo richiamata.
L’art. 14 ter, comma sesto, della legge n. 241/1990 conferma,
infatti che l’ amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi con proprio rappresentante “legittimato
dall’organo competente” ad esprimere la volontà dell’amministrazione
medesima.
Nel caso in esame il rappresentante del Comune di Pescara
ha partecipato alla conferenza di servizi in virtù di delega
conferita del Sindaco con atto n. 62 del 09.01.2003.
Tuttavia - stante la valenza della conferenza di servizi
convocata ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 383/1994 a
modificare lo strumento urbanistico generale quanto alla
localizzazione dell’opera pubblica di interesse statale
– la designazione del rappresentante del Comune di Pescara
doveva avvenire su deliberazione del Consiglio Comunale,
al quale l’art. 42, comma secondo, lett. b), del d.lgs.
18.08.2002, n. 267/2000, riserva la competenza a deliberare
sui piani territoriali ed urbanistici e su ogni successiva
variante.
Le determinazioni della conferenza di servizi di cui all’adunanza
del 21.01.2003 – alle quali è fatto richiamo nel provvedimento
del Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche per l’ Abruzzo
che ha dichiarato raggiunta l’intesa Stato/Regione quanto
all’accertamento di conformità dell’opera di interesse statale
– sono state quindi assunte senza il valido concorso della
volontà di un rappresentante del Comune di Pescara a ciò
abilitato. Né può considerasi acquisito, in base al disposto
di cui all’art. 14 ter, comma settimo, della legge n. 241/1990,
l’assenso del Comune di Pescara per non aver quest’ultimo
notificato all’ Amministrazione procedente il proprio dissenso
entro trenta giorni dalla cognizione dell’ atto conclusivo
del procedimento, ovvero proposto impugnativa avverso la
stesso. Tale disposizione trova, invero, applicazione nei
casi in cui “il rappresentante non abbia espresso definitivamente
la volontà dell’ amministrazione rappresentata” e presuppone,
quindi, che ci sia stata una valida partecipazione dell’ente
alla conferenza di servizi tramite un soggetto validamente
designato dall’organo competente, evenienza che, per le
ragioni innanzi esposte, non si è verificata nella fattispecie
di cui è controversia.
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3). Il T.A.R. per l’ Abruzzo ha, inoltre,
esattamente individuato un ulteriore vizio di legittimità
da cui è affetto il procedimento di localizzazione dell’
opera di interesse statale difforme dallo strumento urbanistico,
in relazione alla mancata osservanza degli adempimenti previsti
dall’art. 55 del d.lgs. 31.03.1998, n. 112.
Stabilisce la richiamata disposizione che “le procedure
di localizzazione delle opere pubbliche di interesse di
amministrazioni diverse dalle regioni e dagli enti locali
sono attivate previa presentazione alla regione, ogni anno,
da parte dell’ amministrazione interessata di un quadro
complessivo degli intereventi compresi nella propria programmazione
triennale, da realizzarsi nel territorio regionale”. Ove
all’ approvazione dei relativi progetti segua la variazione
degli strumenti urbanistici vigenti “l’amministrazione procedente
è tenuta a predisporre, insieme al progetto, uno specifico
studio sugli effetti urbanistico-territoriali e ambientali
dell’opera o dell’intervento e sulle misure necessarie per
il suo inserimento nel territorio comunale”.
Dette incombenze, con segnato riferimento all’opera di cui
si discute, non risultano essere stati assolti, né sul piano
formale (presentazione annuale del programma triennale degli
interventi) e, cosa più grave, né sul piano sostanziale
(studio sugli effetti urbanistici ed ambientali), ove si
consideri che l’intervento è localizzato in zona di p.r.g.
di tipo F1, verde pubblico/parco pubblico, inclusa all’interno
della riserva naturale di interesse regionale denominata
“Pineta D’Annunziana”, con destinazione in base al piano
di assetto della riserva in zona C, attrezzature per il
verde, ed interessata da vincoli specifici di tutela paesistica
per effetto dei dd.mm. 13 e 31 maggio 1965. L’attività di
studio sulla incidenza urbanistico/territoriale e ambientale
dell’opera e sulla contestuale previsione di ogni misura
di compatibilizzazione ed inserimento nell’assetto del territorio
si configura necessariamente prodromica al momento deliberativo
in seno alla conferenza di servizi cui, secondo il modulo
procedimentale disciplinato dall’art. 3 del d.P.R. n. 383/1994,
segue in via diretta l’effetto di variante al vigente strumento
urbanistico.
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4). l’Associazione Ambientalista Marevivo
ripropone in memoria ulteriori vizi del procedimento di
localizzazione della sede provinciale dell’ Arma C.C. ai
sensi dell’ art. 3 del d.P.R. n. 383/1994 – dichiarati assorbiti
dal giudice di prime cure – afferenti alla mancata partecipazione
alla conferenza di servizi del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali ed all’assoluta carenza di motivazione
dell’autorizzazione paesistica rilasciata dalla Regione
Abruzzo.
I motivi di legittimità dedotti sono entrambi fondati.
Quanto al primo di essi è noto che, ai sensi dell’art. 151
del d.lgs. 29.10.1999, n. 490, ogni intervento di alterazione
dello stato dei luoghi oggetto di tutela paesistica (circostanza
che ricorre nel caso di specie) è assoggettato alla valutazione
discrezionale tecnica dell’ autorità regionale (o di quella
eventualmente sub-delegata) ed al successivo riesame di
legittimità da parte della Soprintendenza del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali territorialmente competente.
Ciò comporta che, affinché possa perfezionarsi l’assenso
alla localizzazione dell’intervento in zona vincolata, debba
garantirsi la presenza all’interno dalla conferenza dei
servizi anche dell’organo ministeriale, che nel caso di
specie non ha invece partecipato ai lavori.
Quanto al secondo profilo di doglianza l’autorizzazione
paesistica rilascia dalla Regione Abruzzo si limita ad una
stretta ricognizione della disciplina di tutela della zona
di insediamento della Caserma C.C. ed al richiamo all’art.
9 della L.R. n. 96/2002 che, all’interno della riserva naturale
consente, in via derogatoria, la realizzazione di “opere
per l’ordine e la sicurezza pubblica”. La circostanza che
la tipologia di intervento risulti ammessa in astratto nell’
ambito della zona vincolata non esime, tuttavia, l’organo
preposto alla tutela dall’ obbligo di esternare, in sede
di autorizzazione dell’intervento modificativo, l’ “iter”
logico e valutativo, osservato ai fini della comparazione
del progetto, nelle sue dimensioni ed impatto, con i valori
naturalistici e di ambiente di cui la zona è espressione,
così che possa essere portato ad attuazione in armonia e
senza radicale ablazione dei valori medesimi.
Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.
Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, respinge l’appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato,
in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio
del 12 aprile 2005, con l'intervento dei Signori:
Giorgio Giovannini Presidente
Sabino Luce Consigliere
Luigi Maruotti Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
Polito Bruno Rosario Consigliere rel. ed estensore
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..05/09/2005
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
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