| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 5 settembre 2005 n.
4525
Pres. Giovannini, est. Chieppa
COMUNE DI MORNAGO (Avv. A. Ravizzoli) c. GALSTAFF MULTIRESINE
S.P.A. (Avv.ti F. Malcovati, M. Salvi e P. Vaiano), ARCH
COATINGS ITALIA S.P.A. (Avv. ti A. Anglani, G. Branca e
S. Pravettoni), AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE-ARPA
REGIONE LOMBARDIA, AGENZIA REG.LE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE-ARPA
DI VARESE, PROVINCIA DI VARESE, REGIONE LOMBARDIA, URS ITALIA
S.R.L. (n.c.) |
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Ambiente e territorio – Inquinamento – Ordinanza
comunale di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
ex art. 17 D.Lgs. 22 del 1997 – Notifica al proprietario
dell’area - Effetti
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L’art. 17 D.lgs. 22 del 1997 prevede, in
caso di inquinamento di un determinato sito, che la messa
in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei
siti inquinati sia posta a carico dei responsabili dell’inquinamento,
demandandone al Comune, ove i responsabili non provvedano
o non siano individuabili, la realizzazione d’ufficio dei
relativi interventi ( i quali costituiranno onere reale
sulle aree inquinate, mentre la relativa spesa sarà assistita
da privilegio speciale immobiliare sulle aree stesse oltre
che da privilegio generale mobiliare). In tal caso il proprietario
dell’area, ove non sia responsabile della violazione, non
ha l’obbligo di provvedere direttamente alla bonifica, ma
solo l’onere di farlo se intende evitare le conseguenze
derivanti dai vincoli che gravano sull’area di onere reale
e di privilegio speciale immobiliare. Infatti l’ordinanza
di messa in sicurezza e bonifica viene notificata al proprietario
dell’area soltanto al fine di renderlo edotto di tale onere
(che egli ha facoltà di assolvere per liberare l’area dal
vincolo correlativo), ma non può imporre misure di bonifica,
ulteriori rispetto alla messa in sicurezza, senza un adeguato
accertamento della responsabilità, o corresponsabilità,
del proprietario per l’inquinamento del sito.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.4525/2005
Reg.Dec.
N. 703-1985 Reg.Ric.
ANNO 2005
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 703/2005 proposto
dal
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COMUNE DI MORNAGO, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Angelo
Ravizzoli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’Avv. Roberto Villani, in Roma, viale Giulio Cesare,
n. 94;
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contro
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GALSTAFF MULTIRESINE S.P.A., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dagli Avv.ti Fabio Malcovati, Matteo Salvi e Paolo Vaiano,
con domicilio eletto in Roma lungotevere Marzio, 3, presso
lo studio dell’ultimo;
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ARCH COATINGS ITALIA S.P.A., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dagli Avv. ti Angelo Anglani, Giovanna Branca e Stefano
Pravettoni, con domicilio eletto in Roma via Venti Settembre,
1, presso lo studio del primo;
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE-ARPA
REGIONE LOMBARDIA,
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AGENZIA REG.LE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE-ARPA
DI VARESE,
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PROVINCIA DI VARESE,
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REGIONE LOMBARDIA,
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URS ITALIA S.R.L. (GIA' URS DAMES
& MOORE S.R.L.) tutte non costituitesi;
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e sul ricorso in appello n. 1985/2005 proposto
da
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GALSTAFF MULTIRESINE S.P.A., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dagli Avv. Fabio Malcovati, Matteo Salvi e Paolo Vaiano,
con domicilio eletto in Roma lungotevere Marzio, 3, presso
lo studio dell’ultimo;
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|
contro
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COMUNE DI MORNAGO, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Angelo
Ravizzoli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’Avv. Roberto Villani, in Roma, viale Giulio Cesare,
n. 94;
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e nei confronti
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ARCH COATINGS ITALIA S.P.A.,
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE-ARPA
REGIONE LOMBARDIA,
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AGENZIA REG.LE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE-ARPA
DI VARESE,
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PROVINCIA DI VARESE,
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REGIONE LOMBARDIA,
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URS ITALIA S.R.L. (GIA' URS DAMES
& MOORE S.R.L.) tutte non costituitesi;
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per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia, Sezione I, n. 5473/2004 pubblicata in data
8-10-2004;
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 17 maggio 2005 relatore il Consigliere
Roberto Chieppa.
Uditi l'Avv. Corrienti per delega dell’Avv. Ravizzoli, l’Avv.
Diego Vaiano per delega dell’Avv. Paolo Vaiano, l’Avv. Salvi
e l’Avv. Anglani;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Con il ricorso in appello n. 703/2005 il
Comune di Mornago ha chiesto, per i motivi indicati nella
parte in diritto della presente decisione, l’annullamento
della sentenza n. 5473/2004 con la quale il Tar per la Lombardia
ha in parte accolto il ricorso proposto dalla Galstaff Multiresine
spa avverso l’ordinanza 18 giugno 2003 n. 34/2003 del Sindaco
di Mornago, recante diffida a provvedere alla messa in sicurezza,
alla bonifica e al ripristino ambientale del sito industriale
di Mornago (annullata nella parte in cui individua la Società
ricorrente come responsabile dell’inquinamento facendole
obbligo, in tale qualità, di provvedere alla bonifica e
al ripristino ambientale del sito inquinato); avverso l’ordinanza
1 luglio 2003 n. 37 del Sindaco di Mornago, che ha imposto
alla ricorrente di predisporre il piano di caratterizzazione
del sito industriale inquinato e di realizzare medio tempore
una barriera idraulica a presidio del Torrente Strona (annullata
nella parte in cui, sul medesimo presupposto implicito,
ordina alla ricorrente di presentare il piano di caratterizzazione),
nonché avverso l’atto in data 23.12.2003 n. prot. 11728
con cui il Sindaco ha ribadito la validità e il contenuto
delle precedenti ordinanze (ritenuto illegittimo nella parte
in cui richiama e conferma le prescrizioni illegittime delle
suddette ordinanze).
Con il ricorso in appello n. 1985/2005 la Galstaff Multiresine
s.p.a. ha impugnato la medesima sentenza nella parte in
cui è stata respinta la sua domanda di risarcimento del
danno.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
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D I R I T T O
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1. Preliminarmente deve essere disposta la
riunione dei due ricorsi, in quanto proposti avverso la
medesima sentenza.
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2. Sempre in via preliminare appare necessario
ricostruire i fatti oggetto della presente controversia.
Galstaff Multiresine s.p.a. è proprietaria dall’ottobre
1998 del complesso industriale sito in Mornago, via Stazione
90, destinato alla produzione di resine per vernici.
Il sito era stato, precedentemente, in proprietà della Galstaff
Industrie Chimiche s.p.a., il cui pacchetto azionario venne
acquistato nel 1989 dalla Finanziaria Hickson Coatings s.r.l.
(successivamente Hickson Coatings Italia s.p.a., ora Arch
Coatings Italia s.p.a.).
Nel giugno 1995 la Hickson Coatings Italia s.p.a. informava
il Comune della contaminazione del suolo e delle acque di
falda e veniva dato corso ad operazioni di bonifica, secondo
un piano elaborato dalla Dames & Moore International
(ora Urs & Moore); la bonifica proseguiva nel vigore
del decreto legislativo n. 22 del 1997, avendo la Hickson
Coatings Italia chiesto al Comune l’autorizzazione a realizzare
gli interventi residui previsti dal piano di bonifica approvato
nel 1995.
Nella conferenza di servizi del 4 marzo 2003, preso atto
del persistere dell’inquinamento (ostativo al rilascio del
certificato di compiuta bonifica), si definivano le condizioni
per il completamento della bonifica e nella successiva conferenza
di servizi del 17 aprile 2003, acquisite le risultanze di
analisi eseguite dalla Environ Italy s.r.l. su incarico
della Galstaff Multiresine spa e ravvisata la necessità
di un “chiarimento tecnico-analitico circa l’entità della
situazione attuale”, veniva convenuto di effettuare una
ulteriore verifica “in collaborazione tra l’ARPA e le due
controparti, con spese a carico della ditta Galstaff Multiresine
e con salvezza di eventuale rivalsa”. Con ordinanza 18 giugno
2003 n. 34 il Sindaco di Mornago ha diffidato Galstaff Multiresine
spa, “quale responsabile dell’inquinamento, di adottare
i necessari provvedimenti di messa in sicurezza d’emergenza
e successivamente di bonifica e ripristino ambientale del
sito inquinato”, nonché di comunicare entro le quarantotto
ore successive alla notifica “gli interventi di messa in
sicurezza d’emergenza adottati e in fase di esecuzione”.
Con successiva ordinanza 1 luglio 2003 n. 37, il Sindaco
di Mornago ha prescritto sempre alla Galstaff di predisporre
il piano di caratterizzazione del sito industriale inquinato
e di realizzare medio tempore “una barriera idraulica a
presidio del Torrente Strona, che impedisca il defluire
delle acque di prima falda”.
Tali provvedimenti vennero in parte sospesi in sede cautelare
dal Tar Lombardia con ordinanze, la prima delle quali (n.
1134/2003) venne riformata dal Consiglio di Stato “per l’esigenza
che le attività di bonifica e messa in sicurezza del sito
inquinato abbiano effettivamente luogo, da parte della società
attualmente proprietaria” (ordinanza n. 5571/2003).
A seguito di ciò il Comune, con atto del 23 dicembre 2003,
ribadiva la validità e il contenuto delle precedenti ordinanze,
richiamando la Società all’obbligo di ottemperarvi col predisporre
il piano di caratterizzazione del sito.
Con l’impugnata sentenza il Tar ha accolto in parte il ricorso
della Galstaff affermando che: a) ai sensi dell’art. 17
del D. Lgs. n. 22/1997 il proprietario del sito inquinato,
ove non sia responsabile dell’inquinamento, non ha l’obbligo
di provvedere direttamente alla bonifica, ma solo l’onere
di farlo se intende evitare le conseguenze derivanti dai
vincoli che gravano sull’area sub specie di onere reale
e di privilegio speciale immobiliare;
b) in base all’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267, il sindaco, come ufficiale del governo, ha
il potere di assumere provvedimenti contingibili ed urgenti
nell’interesse della pubblica incolumità e quindi anche
di prescrivere al proprietario di un sito inquinato, a prescindere
da ogni accertamento sulle sue responsabilità, di adottare
misure di “messa in sicurezza d’emergenza” dell’area;
c) in applicazione dei suddetti principi gli atti impugnati
risultavano illegittimi nella parte in cui la Galstaff Multiresine
spa era stata ritenuta in modo non motivato responsabile
dell’inquinamento e, in quanto tale, soggetto obbligato
alla predisposizione del piano di caratterizzazione, alla
bonifica e al ripristino ambientale del sito inquinato e
dovevano invece essere ritenuti legittimi nelle parti relative
alle misure di “messa in sicurezza d’emergenza”, compreso
l’ordine “di attivare al più presto, e comunque entro il
19 luglio 2003, una barriera idraulica a presidio del torrente
Strona che impedisca il defluire delle acque di prima falda”.
Il giudice di primo respingeva infine la domanda di risarcimento
del danno proposta dalla Galstaff.
La sentenza veniva sospesa da questa Sezione sulla base
delle medesime considerazioni espresse con l’ordinanza n.
5571/03 e consistenti nel privilegiare l’interesse dell’amministrazione
alla prosecuzione delle attività oggetto delle impugnate
ordinanze, in attesa delle definizione del giudizio nel
merito, la cui udienza veniva prontamente fissata.
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2. Il Comune di Mornago contesta la sentenza
del Tar, rilevando che:
- i provvedimenti di urgenza contenuti nelle ordinanze impugnate
non possono che essere rivolti al proprietario dell’area,
unico soggetto che nel caso in esame ha il potere di intervenire
sul sito;
- il periodo di possesso dell’area in capo alla Galstaff
Multiresine spa e il grado di inquinamento costituiscono
elementi tali da ritenere impensabile una assenza di responsabilità
della società ricorrente in primo grado;
- la tesi del Tar si pone in contrasto con gli artt. 14
e 17 del D. Lgs. N. 22/97 e con il DM n. 471/99, che consentono
di porre la bonifica a carico del proprietario, anche a
prescindere dall’esatto accertamento delle sue responsabilità;
- gli accertamenti istruttori, compiuti o acquisiti dall’amministrazione,
erano più che sufficienti a dimostrare l’inquinamento del
sito e la legittimità delle ordinanze impugnate.
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3.1. Il ricorso in appello proposto dal Comune
di Mornago è privo di fondamento.
Innanzitutto, si rileva che il capo della sentenza relativo
alla legittimità delle impugnate ordinanze nelle parti relative
alle opere di messa in sicurezza del sito, poste a carico
della società proprietaria non è stato impugnato da quest’ultima
ed è quindi passato in giudicato.
Peraltro, lo stesso Comune appellante erra nel richiamare
a sostegno della propria tesi il fatto che i provvedimenti
di urgenza contenuti nelle ordinanze impugnate non possono
che essere rivolti al proprietario dell’area, unico soggetto
che nel caso in esame ha il potere di intervenire sul sito.
Si tratta di una considerazione valida appunto per le sole
misure urgenti (messa in sicurezza), che non sono state
travolte dall’impugnata sentenza proprio perché in relazione
a queste, e solo a queste, possono essere esercitati i poteri
del Sindaco ex art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, anche prescindendo
dall’accertamento della responsabilità dell’inquinamento
(accertamento i cui tempi sarebbero in molti casi, compreso
quello in esame, incompatibili con l’urgenza di garantire
la sicurezza del sito).
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3.2. Ciò premesso, va anche precisato che
alla fattispecie in esame si applica l’art. 17, e non l’art.
14, del D. Lgs. n. 22/1997.
Il citato art. 14 prevede il divieto di abbandono e di deposito
incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e pone l’obbligo
di procedere alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino
dello stato dei luoghi a carico dell’autore della violazione,
con obbligo solidale del proprietario (o dei titolari di
diritti reali o personali di godimento sull'area) solo se
imputabili della violazione a titolo di dolo o colpa (sulla
illegittimità di porre a carico del proprietario l’obbligo
di recupero dei rifiuti, senza un accertamento di un suo
comportamento, anche omissivo, di corresponsabilità, vedi
Cons. Stato, V, n. 136/2005 e n. 323/2005).
La fattispecie del mero abbandono o deposito di rifiuto
va invece distinta da una situazione di vero e proprio inquinamento
di un determinato siti, che è invece disciplinata dall’art.
17 dello stesso decreto legislativo.
Tale norma disciplina la messa in sicurezza, la bonifica
e il ripristino ambientale dei siti inquinati ponendone
l’obbligo a carico dei responsabili dell’inquinamento (comma
2); demanda al Comune (comma 9), ove i responsabili non
provvedano o non siano individuabili, la realizzazione d’ufficio
dei relativi interventi; e dispone che detti interventi
costituiscano onere reale sulle aree inquinate (comma 10),
mentre la relativa spesa è assistita da privilegio speciale
immobiliare sulle aree stesse oltre che da privilegio generale
mobiliare (comma 11).
In esecuzione di detti principi, il regolamento attuativo
(d.m. 25 ottobre 1999 n. 471, recante criteri, procedure
e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino
ambientale dei siti inquinati ai sensi dell’art. 17 del
D. Lgs. n. 22/1997) prevede che la diffida ad eseguire i
necessari interventi sia rivolta dal Comune, con propria
ordinanza, al responsabile dell’inquinamento (art. 8, comma
2) e che l'ordinanza sia notificata anche al proprietario
del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, commi
10 e 11, del d.lg. n. 22/1997 (art. 8, comma 3).
Come correttamente ritenuto dal Tar, ciò significa che il
proprietario, ove non sia responsabile della violazione,
non ha l’obbligo di provvedere direttamente alla bonifica,
ma solo l’onere di farlo se intende evitare le conseguenze
derivanti dai vincoli che gravano sull’area sub specie di
onere reale e di privilegio speciale immobiliare.
Conseguentemente, l’ordinanza di messa in sicurezza e bonifica
ben può essere notificata al proprietario al fine di renderlo
edotto di tale onere (che egli ha facoltà di assolvere per
liberare l’area dal vincolo correlativo), ma non può imporre
misure di bonifica, ulteriori rispetto alla messa in sicurezza,
senza un adeguato accertamento della responsabilità, o corresponsabilità,
del proprietario per l’inquinamento del sito.
3.3. Con l’ordinanza n. 34 del 2003, il Comune di Mornago
ha in effetti imposto alla Galstaff Multiresine di eseguire
non solo la messa in sicurezza, ma anche la successiva attività
di bonifica e ripristino ambientale, qualificando la società
come “responsabile dell’inquinamento”.
Come rilevato dal Tar, si tratta però di un giudizio non
fondato su una adeguata motivazione e su idonei elementi
istruttori.
Gli accertamenti richiamati nell’atto impugnato e nel ricorso
in appello sono tutti relativi all’inquinamento del sito
(elemento non contestato) e non anche all’individuazione
delle responsabilità dell’inquinamento.
E’ significativo che nello stesso ricorso in appello il
Comune di Mornago da un lato affermi che l’accertamento
delle responsabilità è particolarmente complesso e incompatibile
con le esigenze di celerità, poste però in relazione alla
messa in sicurezza e dall’altro lato cerchi di dimostrare
la corresponsabilità della Galstaff Multiresine nell’inquinamento
ricorrendo a indici presuntivi, del tutto inidonei ai fini
dell’accertamento delle responsabilità.
E’ sufficiente riportare alcuni passaggi del ricorso in
appello per rendere evidente ciò: “è impensabile che un
operatore del settore che produca resine possa dirsi totalmente
estraneo ed ignaro della situazione di inquinamento”, ….”quantomeno
non può escludersi a priori che anche l’attuale proprietà
abbia contribuito a causare o aggravare il danno”, … “si
deve presumere … un abbandono interramento di rifiuti risalente
ad epoca recente”, …. “non è scontato che l’attuale proprietà
sia totalmente estranea da responsabilità”.
L’accertamento della responsabilità di un inquinamento,
specialmente in un caso complesso quale quello in esame,
deve fondarsi su prove e non su mere presunzioni, peraltro
del tutto sfornite del minimo grado di precisione e concordanza.
L’accertamento della responsabilità dell’inquinamento in
capo alla ricorrente in primo grado è quindi avvenuto in
assenza di una adeguata istruttoria e sulla base di elementi
del tutto inidonei a tal fine.
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3.4. Il Comune avrebbe dovuto notificare
al proprietario, oltre all’ordine di eseguire le misure
di messa in sicurezza, il solo invito ad seguire anche le
attività successive (piano di caratterizzazione, bonifica
e ripristino ambientale) con avviso che in assenza di esecuzione
le opere sarebbero state effettuate dall’amministrazione
ai sensi dell’art. 8, comma 4, del D.M. n. 471/99, con il
verificarsi degli effetti di cui all’art. 17 del D. Lgs.
n. 22/1997 (onere reale e privilegio speciale immobiliare).
Il Comune sembra anche condividere tale impostazione, quando
nel ricorso in appello afferma che “l’ordinanza impugnata
ha costituito atto dovuto, atteso che la P.a. doveva mettere
in condizione il soggetto proprietario del sito di scegliere
tra l’esecuzione spontanea delle misure e l’imposizione
di onere reale e privilegio” (pag. 15).
Tuttavia, con le ordinanze impugnate non è stata lasciata
tale scelta, ma l’esecuzione delle misure è stata imposta
sulla base del presupposto (errato in quanto, allo stato,
non provato) dell’accertamento della responsabilità della
Galstaff Multiresine nell’inquinamento del sito.
Il ricorso in appello proposto dal Comune di Mornago deve
quindi essere respinto.
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4.1. Infondato è anche il ricorso in appello
proposto dalla Galstaff Multiresine spa con riguardo alla
domanda di risarcimento del danno, respinta dal Tar.
Il giudice di primo grado ha rilevato che:
- per le spese sostenute in epoca anteriore all’emanazione
delle ordinanze impugnate, ovvero durante il periodo in
cui la loro efficacia è rimasta sospesa per effetto delle
pronunce emesse dal Tar in sede cautelare, non è dovuto
alcun rimborso trattandosi di spese volontarie, riconducibili
a determinazioni spontanee e non ad obblighi di adempimento
nascenti da provvedimenti esecutivi della pubblica autorità;
- quanto alle spese per gli interventi di bonifica riconducibili
all’esecutorietà delle ordinanze impugnate, la disciplina
di settore esclude che esse possano venire poste a carico
della pubblica amministrazione, in quanto in base al meccanismo
previsto dall’art. 17 d.lgs. n. 22/1997 - che prevede a
carico delle aree inquinate un onere reale e un privilegio
speciale immobiliare a garanzia delle spese sostenute dalla
P.A. per eventuali interventi d’ufficio - gli oneri della
bonifica gravano in primo luogo sul responsabile e, ove
questi non provveda o non sia individuabile, sul proprietario,
il quale è obbligato a tenere indenne l’Amministrazione
dei costi eventualmente sopportati.
In primo luogo, è evidente che ogni opera eseguita dalla
ricorrente in assenza di un obbligo derivante dagli impugnati
provvedimenti costituisce attività effettuata proprio sulla
base di quella libera scelta, descritta in precedenza.
Non è sufficiente richiamare il “contesto ambientale caratterizzato
dall’attività comunale” per escludere la volontarietà delle
attività poste in essere.
Trattandosi di attività volontarie, non si pone neanche
il problema di verificare se le stesse abbiano effettivamente
rappresentato un danno patrimoniale per la società Galstaff.
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4.2. Per le spese relative agli interventi
di bonifica, e non alla messa in sicurezza, riconducibili
all’esecutorietà delle ordinanze impugnate, è invece innegabile
che le stesse siano state sostenute a causa degli impugnati
provvedimenti, che proprio in tale parte si sono rivelati
illegittimi.
Tuttavia, l’illegittimità dei provvedimenti non è elemento
sufficiente per dimostrare la sussistenza di un danno risarcibile.
La complessa fattispecie normativa, descritta in precedenza,
conduce ad escludere che tale danno sussista.
Pur essendo vero che la società Galstaff ha sostenuto delle
spese per attività, che si sarebbe potuta rifiutare di eseguire,
è anche vero che in caso di rifiuto i costi per le medesime
attività, svolte dall’amministrazione, sarebbero ugualmente
ricaduti indirettamente sulla società proprietaria attraverso
il meccanismo dell’onere reale e del privilegio immobiliare,
previsto dall’art. 17 del D. Lgs. n. 2271997.
La mancata individuazione dei responsabili dell’inquinamento
non può essere posta a carico dell’amministrazione in una
fattispecie complessa quale quella in esame.
Il Comune ha sbagliato nell’emettere le impugnate ordinanze
nei confronti della Galstaff Multiresine, quale responsabile
dell’inquinamento, ma oggettivamente era difficile procedere
alle individuazione delle responsabilità e anche in assenza
di tale individuazione scatta il meccanismo degli oneri
reali e del privilegio immobiliare, che consente all’amministrazione
di eseguire le opere con recupero dei costi a carico del
proprietario.
Conseguentemente, i costi sostenuti dalla Galstaff sarebbero
comunque ricaduti sulla società, che poteva (e può) recuperarli
attraverso una azione di rivalsa, esperibile non nei confronti
della P.a., ma del responsabile dell’inquinamento sulla
base dell’accertamento di tale responsabilità, il cui onere
non deve necessariamente ricadere sull’amministrazione.
Va infine rilevato che la ricorrente si è limitata a chiedere
i danni corrispondenti ai costi sostenuti e non ha in alcun
modo dedotto, e tanto meno provato, di aver subito un danno
per aver immediatamente sostenuto dei costi, la cui ricaduta
sulla società sarebbe stata di entità diversa se l’amministrazione
avesse correttamente esercitato il proprio potere nel senso
descritto in precedenza.
In altri termini, la Galstaff non ha provato che i costi
sarebbero stati diversi in ipotesi di esecuzione delle opere
da parte della P.a., né che il pregiudizio patrimoniale
subito sarebbe stato differente in caso di mancata esecuzione
delle opere e successiva rivalsa della P.a. con le modalità
di cui al citato art. 17.
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5. In conclusione, entrambi i ricorsi in
appello devono essere respinti.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra
le parti le spese di giudizio.
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P. Q. M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe,
li respinge.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 17-5-2005 dal Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in
Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio Giovannini Presidente
Giuseppe Romeo Consigliere
Luciano Barra Carracciolo Consigliere
Giuseppe Minicone Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere Est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...05/09/2005
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
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