| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 5 settembre 2005 n.
4512
Pres. Giovannini, est. Montedoro
COSTANTINI ELETTRONEON S.PA. (Avv.ti A. Rigobello, L. Biondaro
e M. Clarich) c. ENTE AUTONOMO FIERE DI VERONA (Avv.ti L.
Manzi e L. Righetti), IMPRESA DURANTE ENRICO MANDATARIA
ATI, ATI- ED COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL (n.c.) |
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Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Aggiudicazione
provvisoria – Verifica ex post – Esito negativo – Conseguenze
– Riapertura della gara – Nuova rideterminazione della verifica
di anomalia
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In tema di gare d’appalto, l’esito negativo
della verifica ex post (dopo l’aggiudicazione provvisoria)
dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico
–organizzativa, ex art. 10, co. 1-quater L. 109 del 1994,
in capo all’aggiudicatario provvisorio, comporta la riapertura
della procedura di gara, con la rideterminazione di una
nuova soglia di anomalia, senza che la stazione appaltante
possa avvalersi della graduatoria provvisoria per individuare
l’aggiudicatario definitivo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.4512/2005
Reg.Dec.
N. 10855 Reg.Ric.
ANNO 2000
Disp.vo n. 164/2005
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello proposto da
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COSTANTINI ELETTRONEON S.P.A., rappresentata
e difesa dagli avv.ti Alesandra Rigobello, Luigi Biondaro
e Marcello Clarich, con domicilio eletto in Roma via del
Quirinale n. 26, presso lo studio dell’ultimo;
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contro
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l’ENTE AUTONOMO FIERE DI VERONA rappresentato
e difeso dagli avv.ti Luigi Manzi e Luigi Righetti con domicilio
eletto in Roma via Federico Confalonieri n. 5, presso lo
studio del primo;
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IMPRESA DURANTE ENRICO MANDATARIA ATI,
ATI-ED COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL, non costituite;
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto Venezia Sezione I n. 1585/2000,
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Autonomo
Fiere di Verona;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2005 relatore il Consigliere
Giancarlo Montedoro.
Uditi l’avv. Pafundi per delega dell’avv. Clarich e l’avv.
Andrea Manzi per delega dell’avv. Luigi Manzi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con l’atto depositato il 1/12/2000 la Costantini
Elettroneon proponeva appello per la riforma parziale della
sentenza del Tar Veneto n. 1585 del 2000 che, pur avendo
accolto il ricorso proposto dall’appellante avverso il provvedimento
del Commissario Straordinario dell’Ente Autonomo Fiere di
Verona 4.11.99 n. 1324 d’aggiudicazione dell’appalto di
lavori all’impresa Durante Enrico, aveva respinto la domanda
risarcitoria.
La gara oggetto della controversia è una licitazione privata
indetta dall’Ente Autonomo Fiere di Verona, nella quale
trovava applicazione la l. n. 109/1994 e, verificata la
soglia d’anomalia ed operate le debite esclusioni, l’offerta
più vantaggiosa era risultata quella di Edit srl.
La Commissione giudicatrice, in conseguenza, chiedeva alla
aggiudicataria ed all’impresa concorrente che la seguiva,
ai sensi dell’art. 10 comma 1 quater della l. n. 109/1994,
di comprovare il possesso dei requisiti, di capacità economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa, richiesti dal bando.
Verificato il mancato possesso di un requisito dichiarato
dall’aggiudicataria, la Commissione di gara, anziché aggiudicare
l’appalto direttamente a Costantini Spa, riapriva la procedura
di gara, rideterminando una nuova soglia d’anomalia delle
offerte ed aggiudicando i lavori all’A.T.I. di cui è capogruppo
d’impresa Durante Enrico.
L’operato della Commissione di gara e della Stazione appaltante
veniva censurato dalla Costantini spa sotto il profilo della
violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1 quater,
della legge n. 415/98.
In particolare si osserva che la norma citata prevedeva
una fase obbligatoria del procedimento d’ammissione alla
gara, la fase di verifica delle dichiarazioni rese dai concorrenti,
disponendo che essa non può coinvolgere un numero di partecipanti
inferiore al 10% (c.d. verifica a campione); che, svolta
detta verifica, le dichiarazioni di tutte le imprese concorrenti
devono aversi come virtualmente verificate; che le dichiarazioni
per le quali la verifica si risolve negativamente comportano
l’esclusione della ditta partecipante ma tale conseguenza
non si attua, perché non prevista dalla norma, nell’ipotesi
della verifica disposta successivamente all’aggiudicazione
e che coinvolge l’aggiudicatario ed il successivo concorrente
che lo segue in graduatoria perché solo nell’ipotesi di
verifica risoltasi negativamente per entrambi sarà possibile
procedere alla loro esclusione e, conseguentemente, alla
determinazione della nuova soglia di anomalia ed alla nuova,
eventuale, aggiudicazione.
Il legislatore non impone il controllo di tutte le dichiarazioni
ma vuole che quelle rese dall’aggiudicatario corrispondano
a verità.
Pertanto, l’aggiudicazione, in quest’ultimo caso, è di carattere
completamente diverso, mirando solo a garantire che le dichiarazioni
rese in sede di gara corrispondano al vero, senza alcun
riflesso sulla rideterminazione della soglia d’anomalia.
La domanda risarcitoria, formulata nel ricorso, veniva specificata
nella memoria difensiva depositata il 19.2.2000.
Si sosteneva che, nella specie, sussistesse in capo alla
ricorrente un vero e proprio diritto d’aggiudicazione; che
non vi era stato esercizio di jus poenitendi da parte della
p.a.; che vi fosse diritto al pagamento del 10% dell’importo
offerto in sede di gara all’aggiudicatario pretermesso;
che vi fosse l’esistenza di tutti gli elementi individuati
dalla sentenza Cass. Sez. Un. n. 500/1999 per l’integrazione
di una fattispecie risarcitoria e cioè:
1) l’esistenza di un evento dannoso;
2) l’incidenza del danno su un interesse rilevante per l’ordinamento;
3) il nesso causale fra evento dannoso e condotta della
p.a.;
4) l’imputabilità dell’evento.
Verificata la sussistenza di tutti gli elementi predetti,
si insisteva per la domanda di risarcimento per equivalente,
per la misura di lire 13.530.860 per danno emergente, lire
407.042.221 per lucro cessante più la somma ritenuta di
giustizia per danno da perdita di chance.
L’appello censura la sentenza impugnata, di accoglimento
della domanda di annullamento e di rigetto della domanda
risarcitoria, per assoluto difetto di motivazione in punto
di risarcimento danni.
Si è costituito l’Ente Autonomo Fiere di Verona, chiedendo
il rigetto dell’appello principale e spiegando appello incidentale
in ordine alle statuizioni della sentenza recante accoglimento
della domanda d’annullamento.
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DIRITTO
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L’appello principale proposto dalla Costantini
spa è infondato, l’appello incidentale proposto dall’Ente
Autonomo Fiere di Verona è fondato e merita di essere accolto.
La controversia, preliminarmente, richiede l’esame dell’appello
incidentale con il quale l’Ente Autonomo Fiere di Verona
tende a rimettere in discussione la questione relativa alle
modalità di corretta applicazione dell’art. 10 comma 1 quater
della legge n. 109/1994.
L’art. 21 della l. n. 109/1994 e successive modifiche ed
integrazioni impone, nelle licitazioni private per l’affidamento
di lavori pubblici, di determinare la soglia d’anomalia
delle offerte ai fini della loro esclusione automatica o
comunque della loro valutazione per gli appalti di importo
inferiore o, rispettivamente, superiore alla soglia di rilevanza
comunitaria.
Una volta effettuata l’esclusione dell’offerta anomala e
conclusa la gara, l’impresa aggiudicataria provvisoria può
risultare mancante di uno o più dei requisiti di partecipazione,
a seguito della richiesta di comprovarne il possesso a norma
dell’art. 10 comma 1 quater della legge n. 109/1994.
La stazione appaltante in questi casi:
1) può indire un nuovo incanto a seguito della rinuncia
o dell’inottemperanza alla richiesta dell’aggiudicataria
provvisoria;
2) può decidere di avvalersi della graduatoria provvisoria
ai fini dell’aggiudicazione definitiva.
La questione di diritto che si pone nella presente causa
è quella relativa all’ipotesi sub 2), e si traduce nella
domanda relativa alla necessità, ai fini dell’individuazione
dell’aggiudicatario definitivo, di procedere o meno alla
rideterminazione della soglia d’anomalia dell’offerta, come
calcolata in sede di gara e risultante dal relativo verbale,
ed alla conseguente nuova aggiudicazione, da effettuarsi
senza considerare nel computo della soglia d’anomalia l’offerta
dell’aggiudicataria provvisoria.
In sostanza si tratta di decidere su quale sia la posizione
del secondo in graduatoria nell’ipotesi di mancata prova
dei requisiti di partecipazione da parte dell’aggiudicatario
provvisorio.
Secondo l’interpretazione accolta dal Tar e sostenuta dall’impresa
odierna appellante che reclama il risarcimento per equivalente
in considerazione del danno consistito nella mancata aggiudicazione
si dovrebbe procedere direttamente all’aggiudicazione in
favore del secondo in graduatoria, una volta conclusa negativamente
la verifica dei requisiti nei confronti dell’aggiudicatario
provvisorio, e ciò senza alcun bisogno di procedere al ricalcolo
della media rilevante ai fini dell’individuazione della
soglia di anomalia.
Secondo l’Ente Fiere di Verona – appellante incidentale
– andrebbe invece effettuato un nuovo calcolo della soglia
d’anomalia, per evitare turbative nella partecipazione alla
gara.
Ritiene il Collegio che, nonostante il canone di semplificazione
procedimentale induca ad evitare di ripetere il procedimento,
la tesi dell’Ente Autonomo Fiere di Verona sia da accogliere.
Mirano a favore di tale interpretazione una pluralità di
argomenti, evidenziati dalla dottrina che , in prevalenza,
occupandosi dell’argomento, ha concluso nel senso della
necessità di rinnovare in parte la procedura.
In primo luogo occorre considerare che, ove il difetto dei
requisiti di partecipazione alla gara in capo alla aggiudicataria
provvisoria si palesasse prima dell’apertura delle buste
contenti le offerte, la gara si svolgerebbe fra le sole
imprese che presentano un’offerta valida (e, quindi, escludendo
l’impresa non in possesso dei requisiti).
La ratio della norma è quella di considerare comunque “inesistente”
l’offerta dei soggetti che non hanno comprovato il requisito
di partecipazione, mentre il meccanismo della verifica a
campione non si presenta ontologicamente diverso dalla verifica
effettuata successivamente alla gara sul primo e sul secondo
classificato.
L’ammissibilità piena delle due verifiche, quanto a finalità
ed effetti, è chiara persino nel tenore testuale dell’art.
10 comma 1 quater che recita, ponendo una chiara relazione
fra le due verifiche: “la suddetta richiesta è altresì inoltrata
…” in piena continuità fra verifica a campione e verifica
ex post.
Va poi considerato che la norma, testualmente, prevede la
determinazione della nuova soglia d’anomalia e la conseguente
eventuale nuova applicazione senza richiedere espressamente
la mancata prova dei requisiti da parte di entrambi i partecipanti,
primo e secondo in graduatoria.
In definitiva, considerando poi l’argomento teleologico,
la ratio della norma (e la sua corretta interpretazione)
risulterebbe dall’intento di evitare pericoli di turbativa,
che, alterando il calcolo della media ed il controllo sull’anomalia
delle offerte, possono condurre ad aggiudicazioni in favore
di imprese predeterminate.
Ma tali pericoli, invero, sussistono non solo nel caso di
mancata prova del possesso dei requisiti di partecipazione
da parte di entrambi i soggetti verificati ex post, ma anche
nel caso in cui detti requisiti difettino in capo ad uno
solo dei soggetti controllati.
Le sanzioni comminabili all’impresa che concorre senza possedere
i requisiti richiesti (esclusione dalle gare da tre e sei
mesi, sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50 milioni
di vecchie lire) non sembrano tali da escludere “a priori”
una tale possibilità di turbativa, specie da parte di consorzi,
gruppi societari, imprese collegate o fra loro coordinate.
Ciò appare possibile soprattutto per i lavori di più rilevante
importo.
Le cauzioni sono poste a tutela dell’interesse all’integrità
del sistema di qualificazione mentre il ricalcolo della
media si impone al fine di tutelare e garantire la “genuinità”
dei risultati di gara.
L’amministrazione ha un interesse, che deve essere considerato
prevalente su quello alla semplificazione del procedimento,
a non essere oggetto di condotte tali da poter determinare
un’illecita alterazione dei risultati delle gare della P.A.
indette.
Tale interesse sussiste, ovviamente, anche nel caso in cui
sia solo il secondo graduato a non aver comprovato il possesso
dei requisiti di partecipazione, falsamente dichiarati,
pertanto l’esegesi della norma non ammette alcuna interpretazione
riduttiva.
Il legislatore non può avere, con la verifica a campione,
deciso di non dare rilevanza all’accertamento successivo
di false dichiarazioni che potenzialmente possono alterare
i risultati di gara.
La disposizione dell’art. 10 comma 1 quater, è stato notato
in dottrina, sembra aver introdotto rilevanti deroghe al
principio di massima semplificazione della attività amministrativa
di cui alla l. n. 241/1990, deroghe che devono considerarsi
giustificate in ragione del fatto che si tratta di legge
posteriore ed avente carattere speciale.
Va considerato che l’interpretazione qui accolta è stata
sostenuta anche dall’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici nella determinazione n. 15/2000 relativa al caso
di mancata verifica positiva dei requisiti in capo al secondo
graduato, caso ancor più paradossale di quello in discussione
nella presente controversia, perché incidente sulla posizione
dell’aggiudicatario provvisorio.
In sostanza l’aggiudicazione automatica al secondo graduato
appare necessaria solo negli appalti sottosoglia quando
il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque
(poiché il tal caso non si procede ad esclusioni automatiche
e l’Amministrazione valuta discrezionalmente le migliori
condizioni di mercato).
Al di fuori di tale caso, la P.A. ove non ritenga di indire
nuova gara, ricalcola la soglia d’anomalia escludendo l’aggiudicatario
provvisorio e procede alla nuova eventuale aggiudicazione.
Nella giurisprudenza del Consiglio, per completezza, va
evidenziato che è dato rinvenire un precedente di segno
contrario all’opinione qui esposta; in particolare CdS IV
ord. 4 giugno 2002 n. 2277 ha ritenuto che l’art. 10 comma
1 quater si debba interpretare nel senso che la rideterminazione
della media si impone solo nel caso in cui entrambi i soggetti
risultino non in regola.
Tale precedente cautelare, ispirato alla valorizzazione
di istanza di semplificazione, non può tuttavia essere accolto
per tutto quanto già esposto.
Ne deriva l’accoglimento dell’appello incidentale, il rigetto
dell’appello principale (incentrato sulla domanda risarcitoria
che non può essere proposta per difetto di un danno “ingiusto”)
e la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente
rigetto del ricorso originariamente proposto in prime cure
dall’impresa seconda graduata.
Spese compensate sussistendone giusti motivi.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, respinge il ricorso di appello principale,
accoglie l’appello incidentale, e, per l’effetto, respinge
il ricorso di primo grado.
Compensa integralmente le spese del doppio grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, il giorno 11 marzo 2005
dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI
- nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Luigi MARUOTTI Consigliere
Giuseppe ROMEO Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere
Giancarlo MONTEDORO Consigliere Est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....05/09/2005
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
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