| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 9 settembre 2005
n. 4686
Pres. Schinaia, est. Volpe
AEROPORTO GABRIELE D’ANNUNZIO S.P.A. (Avv.ti P. Rolfo e
D. Bezzi)c. ALDROVANDI LUCA (Avv.ti M. Toma e G. Allocca)
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1. Pubblica amministrazione – Accesso ai
documenti amministrativi – Diritto d’accesso – Questione
sulla qualificazione come diritto soggettivo o meno – Va
rimessa all’Adunanza Plenaria
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2. Pubblica amministrazione – Accesso ai
documenti amministrativi – Diniego di accesso – Questione
sulla necessità dell’immediata impugnativa o sulla possibilità
di reiterare l’istanza gravando eventualmente le altre determinazioni
negative, al di fuori dei termini previsti dall’art. 25
l. 241 del 1990 – Va rimessa all’Adunanza Plenaria
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3. Processo amministrativo – Termini – Compatibilità
del termine decadenziale con la tutela di diritti soggettivi
- Sussiste
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1. Deve essere deferita all’Adunanza Plenaria
del Consiglio di Stato la questione sulla qualificazione
del diritto d’accesso in termini di diritto soggettivo o
meno, alla luce della normativa sopravvenuta di cui alla
l. 15 del 2005 (laddove, ai sensi dell’art. 22, co. 2, della
modificata l. 241del 1990, si qualifica il diritto di accesso
come inerente “ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale) e al d.l. 35 del 2005, (che,
modificando l’art. 25, co. 5, l. n. 241 del 1990, ha qualificato
come esclusiva la giurisdizione del giudice amministrativo
sulle controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi).
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2. Deve essere deferita all’Adunanza Plenaria
del Consiglio di Stato la questione sull’ammissibilità di
un ricorso proposto avverso un provvedimento di diniego
dell’accesso ai documenti amministrativi non ritualmente
gravato nel termine decadenziale di legge. Deve in particolare
chiarirsi se il decorso del termine di trenta giorni per
la proposizione del ricorso di cui all’art. 25 l. 241 del
1990 impedisce o meno la presentazione di un ulteriore istanza
di accesso e l’impugnazione dell’eventuale nuova determinazione
negativa dell’Amministrazione.
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3. L’imposizione di un termine decadenziale
per l’esercizio dell’azione, il cui spirare preclude in
via definitiva l’azionabilità della pretesa in giudizio,
è pienamente compatibile anche con la tutela dei diritti
soggettivi; come dimostrano per esempio le norme in tema
di impugnazione di accertamenti tributari e le disposizioni
relative all’esercizio dell’azione diretta a far valere
la garanzia dei vizi nei contratti di vendita e di appalto
(art. 1495 del c.c., art. 1519-sexies e seguenti del c.c.,
e art. 1667 del c.c.).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.4686/2005 Reg.Dec.
N. 4019 Reg.Ric.
ANNO 2005
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
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ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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sul ricorso in appello n. 4019/05, proposto
da:
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AEROPORTO GABRIELE D’ANNUNZIO S.P.A.,
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato
e difeso dagli avv. Paolo Rolfo e Domenico Bezzi, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via Appia
Nuova, n. 96;
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contro
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ALDROVANDI LUCA, rappresentato e difeso
dagli avv. Marco Toma e Giorgio Allocca, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Nicotera,
n. 29;
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per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della
Lombardia, sezione staccata di Brescia, 13 aprile 2005,
n. 317;
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visto il ricorso in appello, con i relativi
allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
visti tutti gli atti della causa;
relatore alla camera di consiglio del 5 luglio 2005 il consigliere
Carmine Volpe, e uditi l’avv. P. Rolfo per l’appellante
e l’avv. G. Allocca per l’appellato;
ritenuto e considerato quanto segue.
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FATTO
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Il signor Luca Aldrovandi è titolare di licenza
taxi rilasciata dal Comune di Montichiari per il collegamento
territoriale da e per l’aeroporto di Montichiari. Lo stesso,
con istanza in data 17 novembre 2004 presentata all’Aeroporto
Gabriele D’Annunzio s.p.a., chiedeva l’accesso a tutta la
documentazione inerente gli appalti di collegamento (autolinee
pubbliche e private) stipulati tra la detta società e le
imprese di trasporto persone da e per l’aeroporto di Montichiari.
A giustificazione dell’istanza dichiarava di volere “controllare
se i suddetti appalti siano stati stipulati nel pieno rispetto
della trasparenza e dell’obiettività o, caso contrario hanno
provocato un danno economico allo scrivente nell’esercizio
della propria attività”.
L’Aeroporto Gabriele D’Annunzio s.p.a., con atto in data
20 dicembre 2004, negava il richiesto accesso per carenza
dell’interesse prescritto dall’art. 22 della l. 7 agosto
1990, n. 241, poiché il signor Aldrovandi non aveva preso
parte alle trattative prodromiche alla stipulazione dei
contratti di cui aveva chiesto l’accesso, nonché in quanto
la motivazione addotta era generica e rilevante solo in
via di fatto ma non di diritto. La società aggiungeva, poi,
che il diritto di accesso ai documenti amministrativi non
poteva essere trasformato in uno strumento di “ispezione”
sull’efficienza e efficacia dell’attività posta in essere
da una società di diritto privato che svolge un pubblico
servizio, “non potendosi identificare la situazione giuridicamente
rilevante richiesta dall’art. 22 L. n. 241/1990 con il generico
e indistinto interesse di ogni cittadino (se pur di categoria
interessata) al buon andamento dell’attività amministrativa”.
Il signor Aldrovandi, con nota in data 25 gennaio 2005,
riproponeva l’istanza di accesso, sostanzialmente per i
medesimi documenti e sulla base delle stesse motivazioni
addotte in precedenza; e, a seguito del silenzio serbato
dall’Aeroporto Gabriele D’Annunzio s.p.a., il 17 marzo 2005
notificava ricorso con cui impugnava il suddetto atto di
diniego.
Il primo giudice ha accolto il ricorso e ha ordinato all’Aeroporto
Gabriele D’Annunzio s.p.a. di rilasciare la documentazione
richiesta. Si è ritenuto che:
a) il decorso del termine di trenta giorni per la proposizione
del ricorso di cui all’art. 25 della l. n. 241/1990 non
impedisca la presentazione di un ulteriore istanza di accesso,
con il conseguente obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi
nuovamente;
b) un eventuale secondo rigetto, espresso o tacito, determini
la riapertura del termine per l’introduzione del gravame,
in quanto la facoltà di accesso ha natura non di interesse
legittimo ma di diritto soggettivo, la cui tutela non può
essere subordinata a un termine di decadenza;
c) il diritto di accesso sia esercitatile anche nei confronti
dei soggetti privati gestori di pubblici servizi, ai sensi
dell’art. 23 della l. n. 241/1990;
d) gli atti assunti da questi ultimi siano suscettibili
di ostensione ogni volta che si configurino come “cura concreta
di interessi pubblici” e siano orientati al perseguimento
di finalità collettive;
e) nella fattispecie, l’affidamento degli appalti alle imprese
di trasporto di persone attenga all’organizzazione del servizio
e sia soggetta ai principi di trasparenza e imparzialità;
f) l’esercizio del diritto di accesso nei confronti delle
pubbliche amministrazioni sia sempre ammesso qualora il
ricorrente intenda tutelare una propria posizione giuridica;
g) nella fattispecie, l’interesse sotteso alla pretesa estensiva
risulti degno di apprezzamento;
h) l’acquisizione degli atti potrà consentire al ricorrente
di valutare l’esperimento di azioni a tutela in sede giurisdizionale;
i) la normativa garantisca in ogni caso il diritto di accesso
per curare o difendere i propri interessi giuridici;
l) la richiesta formulata sia precisa e circostanziata.
La sentenza viene appellata dall’Aeroporto Gabriele D’Annunzio
s.p.a. per i seguenti motivi:
1) inammissibilità del ricorso per decadenza dei termini.
Si sostiene l’irricevibilità del ricorso di primo grado,
dato che il provvedimento di diniego è stato impugnato oltre
i trenta giorni di cui all’art. 25, comma 5, della l. n.
241/1990, e che la seconda istanza di accesso non avrebbe
potuto comportare la riammissione in termini una volta decorsi
i trenta giorni dal primo atto di diniego;
2) nel merito:
2.1) inapplicabilità all’appellante, nel caso di specie,
della normativa sul diritto di accesso.
Si deduce l’insussistenza dell’obbligo di consentire l’accesso,
in quanto non si tratterebbe di procedure per le quali la
società appellante agisce in veste di organismo di diritto
pubblico, né di appalto di servizi, e poiché le procedure,
prevedendo un importo contributivo inferiore ai 400.000
DSP, sarebbero espressamente sottratte dalla disciplina
di cui al d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158. La società appellante,
quindi, avrebbe agito come società di diritto privato a
fine di lucro, senza l’obbligo del rispetto dell’evidenza
pubblica e delle norme di cui agli artt. 22 e seguenti della
l. n. 241/1990;
2.2) assenza di un interesse qualificato in capo all’appellato,
a causa dell’insussistenza della titolarità di una posizione
giuridica differenziata legittimante l’accesso.
Il signor Aldrovandi si è costituito in giudizio, resistendo
al ricorso in appello.
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DIRITTO
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La sezione ravvisa la ricorrenza dei presupposti
per deferire la cognizione del ricorso in appello all’esame
dell’adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato. Ciò con riguardo alle questioni di diritto
sottese al primo motivo del ricorso in appello, inerente
la supposta irricevibilità del ricorso di primo grado, nonché
in ragione dell’importanza di massima delle medesime e della
ricorrenza di indirizzi non univoci in seno alle singole
sezioni.
Sotto un primo profilo, occorre segnalare la perduranza
di contrasti giurisprudenziali sulla qualificazione del
“diritto di accesso” anche in epoca successiva alla decisione
dell’adunanza plenaria di questo Consiglio 24 giugno 1999,
n. 16; secondo cui, in materia di accesso ai documenti amministrativi,
disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della l. 7 agosto
1990, n. 241, il termine “diritto” va considerato in senso
atecnico, essendo ravvisabile la posizione di interesse
legittimo quando il provvedimento amministrativo è impugnabile,
come nel caso del “diritto” di accesso, entro un termine
perentorio, pure se incidente su posizioni che nel linguaggio
comune sono più spesso definite come di “diritto” (in senso
conforme, Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2003, n. 5034).
Deve essere valutata, in particolare, l’influenza della
normativa sopravvenuta di cui alla l. 11 febbraio 2005,
n. 15, laddove, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della modificata
l. n. 241/1990, si qualifica il diritto di accesso come
inerente “ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale”. Il tema, inoltre, merita
ulteriore approfondimento alla luce del d.l. 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 maggio
2005, n. 80, che - modificando l’art. 25, comma 5, della
l. n. 241/1990 - ha qualificato come esclusiva la giurisdizione
del giudice amministrativo sulle controversie relative all’accesso
ai documenti amministrativi.
La sezione reputa in ogni caso che, anche ad accedere alla
tesi, che si reputa preferibile, della qualificazione in
termini di diritto soggettivo, si debba affrontare il tema
dell’ammissibilità di un ricorso proposto avverso un provvedimento
di diniego non ritualmente gravato nel termine decadenziale
di legge. La sezione ritiene al riguardo non convincente
la tesi giurisprudenziale, ribadita dal primo giudice, secondo
cui la consistenza di diritto soggettivo della pretesa all’accesso
comporterebbe l’impugnabilità dei successivi provvedimenti
nell’arco temporale della prescrizione.
Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, il divieto
di accesso ai documenti amministrativi si configura come
un diritto soggettivo all'informazione, per cui le eventuali
determinazioni negative, anche se divenute inoppugnabili
per decorso del termine previsto dall'art. 25, comma 5,
della l. n. 241/1990, non fanno venire meno, sul piano sostanziale,
la posizione giuridica dell'interessato all'accesso; potendo
questi rinnovare l'istanza e riattivare la tutela giurisdizionale.
Con la conseguenza che la decorrenza del termine per l'impugnativa
di un atto di diniego dell'accesso non preclude il nuovo
esercizio del diritto da parte del titolare, né l'eventuale
impugnativa di un atto di diniego impedisce il nuovo esercizio
del diritto e l'eventuale impugnativa dell’ulteriore pronuncia
di diniego emessa dall'amministrazione (questa sezione,
12 aprile 2005, n. 1679; Sez. IV: 27 maggio 2003, n. 2938;
2 luglio 2002, n. 3629; 22 gennaio 1999, n. 56).
Tale soluzione, nella misura in cui considera limitata al
singolo provvedimento l’influenza del decorso del termine
decadenziale, è incompatibile con la ratio della previsione
legislativa di detto termine. Posto, infatti, che la ratio
del termine decadenziale è data dalla necessità di conferire
certezza all’azione amministrativa e stabilità all’assetto
da questa sancito in ordine alla spettanza dell’accesso,
è evidente che il fine legislativamente perseguito sarebbe
eluso dalla permanente possibilità di rieccitare l’esercizio
dell’attività amministrativa non debitamente stigmatizzata
e, conseguentemente, di azionare la pretesa nel termine
di prescrizione. La soluzione qui contestata, oltre che
non compatibile con la ratio della previsione di un termine
decadenziale, si pone in distonia con il principio di economicità
dell’azione amministrativa nella misura in cui consente,
a fronte di una vicenda sostanziale unitaria, una pluralità
di procedimenti culminanti in provvedimenti ognuno dei quali
impugnabile, a prescindere dalla rituale contestazione delle
precedenti determinazioni.
Deve, inoltre, considerarsi che l’imposizione di un termine
decadenziale per l’esercizio dell’azione, il cui spirare
preclude in via definitiva l’azionabilità della pretesa
in giudizio, è pienamente compatibile anche con la tutela
dei diritti soggettivi; come dimostrano, a titolo esemplificativo,
le norme in tema di impugnazione di accertamenti tributari
e le disposizioni relative all’esercizio dell’azione diretta
a far valere la garanzia dei vizi nei contratti di vendita
e di appalto (art. 1495 del c.c., art. 1519-sexies e seguenti
del c.c., e art. 1667 del c.c.).
Ne consegue che, coerentemente, la decadenza di cui all’art.
25 della l. n. 241/1990 dovrebbe avere a oggetto non il
singolo provvedimento ma la decisione sostanziale assunta;
con l’effetto di rendere inoppugnabili atti successivi,
che rimandino a detta decisione senza apportare nuovi elementi
valutativi, o comunque la precedente determinazione sull’accesso
se non impugnata tempestivamente.
La sezione, pertanto, reputa opportuno deferire la cognizione
del ricorso in appello all’esame dell’adunanza plenaria
delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in
considerazione dell’importanza della questione di massima
e della non univocità degli indirizzi assunti sul tema dalle
sezioni. Nello stesso senso la sezione ha già statuito con
l’ordinanza 7 giugno 2005, n. 2954, dalla quale non vi è
motivo per discostarsi.
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Per questi motivi
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il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
sezione sesta, deferisce la cognizione del ricorso in appello
all’adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato.
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Così deciso in Roma il 5 luglio 2005 dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta,
in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:
Mario Egidio Schinaia presidente
Carmine Volpe consigliere, estensore
Giuseppe Minicone consigliere
Domenico Cafini consigliere
Francesco Caringella consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..09/09/2005
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
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