| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 5 settembre 2005 n.
4523
Pres. Giovannini, est. Minicone
Acierno (Avv. B. Ricciardelli) c. Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca (Avv. Stato) |
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Pubblico impiego – Giurisdizione e competenza
– Prove selettive per l’accesso del personale docente all’area
superiore della dirigenza amministrativa – Giurisdizione
del G.A. – Sussiste - Motivi
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In tema di pubblico impiego, il quarto comma
dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/01, laddove riserva alla
giurisdizione del giudice amministrativo le controversie
in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei
dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, fa riferimento
non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione,
per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle
prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale
già assunto ad una fascia o area superiore, dovendo il termine
“assunzione” essere correlato alla qualifica che il candidato
tende a conseguire e non solo all’ingresso iniziale nella
pianta organica del personale. Pertanto le controversie
concernenti la procedura concorsuale attinente all’accesso
del personale docente alla qualifica di dirigente scolastico
rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.4523/2005
Reg.Dec.
N. 5864 Reg.Ric.
ANNO 2004
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 5864 del 2004,
proposto da
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ACIERNO Francesco, rappresentato e
difeso dall’avv. Bruno Ricciardelli, elettivamente domiciliato
presso lo studio dell’avv. Leo in Roma, Via Ottaviano n.
105,
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contro
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il Ministero dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso la quale è per legge domiciliato, in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, Sede di Napoli, Sez. II, n. 9528 del 22 maggio
2005.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura
dello Stato;
Vista la memoria difensiva dell’Amministrazione;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 17 maggio 2005 il Cons.
Giuseppe Minicone;
Uditi l’avv. Andrea Abbamonte, per delega dell’avv. Ricciardelli,
e l’avv. dello Stato Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1. Con ricorso notificato il 7 aprile 2003,
il prof. Francesco Acierno impugnava, innanzi al Tribunale
amministrativo regionale della Campania, il provvedimento
del Dirigente scolastico della Campania prot. n. 166/P del
14 febbraio 2003, con il quale egli era stato escluso dal
corso-concorso riservato per il reclutamento di dirigenti
scolastici indetto con D.D.G. del 17 dicembre 2002, nonché
il provvedimento prot. 1083/P del 26 febbraio 2003 di approvazione
dei candidati ammessi alla prova orale e di convocazione
alla prova colloquio.
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2. Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe,
ha dichiarato, in applicazione dell’art. 63 D. Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, l’inammissibilità del ricorso per difetto
di giurisdizione.
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3. Avverso detta decisione ha proposto appello
l’interessato, sostenendo la giurisdizione del giudice amministrativo
sulla controversia, alla stregua del più recente indirizzo
giurisprudenziale della Corte di cassazione, e riproponendo
i motivi già svolti in primo grado.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
costituitosi, ha chiesto il rigetto dell’appello.
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4. L’appello è fondato.
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5. Il Collegio ritiene di dover condividere
l’orientamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione
(SS.UU., 15 ottobre 2003, n. 15403; 26 febbraio 2004 n.
3948) e da questo Consiglio (da ultimo, IV Sez. n. 5518
del 10 agosto 2004 e n. 7107 del 3 novembre 2004) – anche
con riguardo alla evoluzione della giurisprudenza costituzionale
sul punto – in ordine alla riferibilità ad un vero e proprio
concorso delle procedure (anche selettive) che consentono
il passaggio del pubblico dipendente da un’area inferiore
a quella superiore;
Ed invero, sia il giudice della giurisdizione sia il giudice
amministrativo sono motivatamente pervenuti alla conclusione
che il quarto comma dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/01, laddove
riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le
controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione
dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, “fa riferimento
non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione,
per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle
prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale
già assunto ad una fascia o area superiore”, dovendo il
termine “assunzione” essere correlato alla qualifica che
il candidato tende a conseguire e non solo all’ingresso
iniziale nella pianta organica del personale.
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5.1. Orbene, nel caso in esame, la procedura
concorsuale oggetto di impugnativa in primo grado attiene
all’accesso del personale docente alla qualifica di dirigente
scolastico e, quindi, ad area diversa e superiore rispetto
a quella di appartenenza dell’appellante, onde, alla stregua
del richiamato orientamento giurisprudenziale, la controversia
appartiene alla sfera di cognizione del giudice amministrativo.
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6. In conclusione, l’appello va accolto e,
per l’effetto, la sentenza impugnata va annullata, con conseguente
rinvio della controversia al primo giudice per la prosecuzione
del giudizio.
Le spese della presente fase del giudizio possono essere
equamente compensate.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione VI), pronunciando sull'appello in epigrafe, come
specificato in motivazione, lo accoglie e, per l’effetto,
annulla la sentenza appellata e rinvia la controversia al
giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 17 maggio 2005,
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Giuseppe ROMEO Consigliere
Luciano BARRA CARACCIOLO Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere Est.
Francesco D’OTTAVI Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...05/09/2005
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)<
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