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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 5 settembre 2005 n. 4523
Pres. Giovannini, est. Minicone
Acierno (Avv. B. Ricciardelli) c. Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (Avv. Stato)


Pubblico impiego – Giurisdizione e competenza – Prove selettive per l’accesso del personale docente all’area superiore della dirigenza amministrativa – Giurisdizione del G.A. – Sussiste - Motivi

In tema di pubblico impiego, il quarto comma dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/01, laddove riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore, dovendo il termine “assunzione” essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non solo all’ingresso iniziale nella pianta organica del personale. Pertanto le controversie concernenti la procedura concorsuale attinente all’accesso del personale docente alla qualifica di dirigente scolastico rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.4523/2005
Reg.Dec.
N. 5864 Reg.Ric.
ANNO 2004

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 5864 del 2004, proposto da

 

ACIERNO Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. Bruno Ricciardelli, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Leo in Roma, Via Ottaviano n. 105,

 

contro

 

il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è per legge domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

 

per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede di Napoli, Sez. II, n. 9528 del 22 maggio 2005.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;
Vista la memoria difensiva dell’Amministrazione;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 17 maggio 2005 il Cons. Giuseppe Minicone;
Uditi l’avv. Andrea Abbamonte, per delega dell’avv. Ricciardelli, e l’avv. dello Stato Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

1. Con ricorso notificato il 7 aprile 2003, il prof. Francesco Acierno impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania, il provvedimento del Dirigente scolastico della Campania prot. n. 166/P del 14 febbraio 2003, con il quale egli era stato escluso dal corso-concorso riservato per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 17 dicembre 2002, nonché il provvedimento prot. 1083/P del 26 febbraio 2003 di approvazione dei candidati ammessi alla prova orale e di convocazione alla prova colloquio.

 

2. Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato, in applicazione dell’art. 63 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

 

3. Avverso detta decisione ha proposto appello l’interessato, sostenendo la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, alla stregua del più recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione, e riproponendo i motivi già svolti in primo grado.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, costituitosi, ha chiesto il rigetto dell’appello.

 

4. L’appello è fondato.

 

5. Il Collegio ritiene di dover condividere l’orientamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione (SS.UU., 15 ottobre 2003, n. 15403; 26 febbraio 2004 n. 3948) e da questo Consiglio (da ultimo, IV Sez. n. 5518 del 10 agosto 2004 e n. 7107 del 3 novembre 2004) – anche con riguardo alla evoluzione della giurisprudenza costituzionale sul punto – in ordine alla riferibilità ad un vero e proprio concorso delle procedure (anche selettive) che consentono il passaggio del pubblico dipendente da un’area inferiore a quella superiore;
Ed invero, sia il giudice della giurisdizione sia il giudice amministrativo sono motivatamente pervenuti alla conclusione che il quarto comma dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/01, laddove riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, “fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore”, dovendo il termine “assunzione” essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non solo all’ingresso iniziale nella pianta organica del personale.

 

5.1. Orbene, nel caso in esame, la procedura concorsuale oggetto di impugnativa in primo grado attiene all’accesso del personale docente alla qualifica di dirigente scolastico e, quindi, ad area diversa e superiore rispetto a quella di appartenenza dell’appellante, onde, alla stregua del richiamato orientamento giurisprudenziale, la controversia appartiene alla sfera di cognizione del giudice amministrativo.

 

6. In conclusione, l’appello va accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata va annullata, con conseguente rinvio della controversia al primo giudice per la prosecuzione del giudizio.
Le spese della presente fase del giudizio possono essere equamente compensate.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), pronunciando sull'appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata e rinvia la controversia al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, addì 17 maggio 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Giuseppe ROMEO Consigliere
Luciano BARRA CARACCIOLO Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere Est.
Francesco D’OTTAVI Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...05/09/2005
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)<

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