| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 5 settembre 2005 n.
4521
Pres. Giovannini, est. Caringella
FIN.SU.CO. SA (Avv. E. Picozza) c. MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE (Avv. Stato), BANCA D'ITALIA (Avv.ti M.
Mancini e S. Ceci), BANCA D'ITALIA - VIGILANZA CREDITIZIA
E FINANZIARIA -,COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO
E IL RISPARMIO, UFFICIO ITALIANO CAMBI, AGENZIA DELLE ENTRATE
- DIREZIONE GENERALE (n.c.) |
|
1. Processo amministrativo – Termini di impugnazione
– Per i provvedimenti della Banca d’Italia – Termine lungo
di 120 giorni ex art. 23 bis L. 1034/1971 – Si applica –
Motivi
|
| |
|
2. Credito e risparmio – Intermediazione
finanziaria – Iscrizione e cancellazione degli intermediari
finanziari dall’elenco speciale –Intermediari finanziari
che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività di
rilascio di garanzie e fiudiussioni – Specialità della disciplina
|
|
1. L’impugnazione dei provvedimenti della
Banca d’Italia soggiace al termine lungo di 120 giorni stabilito
dall’articolo 23 bis L. n. 1034/1971 (nella parte concernente
l’impugnazione dei provvedimenti adottati dalle Autorità
indipendenti). Infatti il riferimento dell’art. 23 bis al
concetto indeterminato di autorità indipendente, di per
sé equivoco in ragione della genericità della nozione e
dell’assenza di uno statuto unitario che accomuni le autorità
cd. indipendenti, può essere supportato dalla ratio che
presiede alla creazione di un rito accelerato, data dalla
necessità di assicurare una rapida definizione di controversie
coinvolgenti misure amministrative incidenti in modo rilevante
sul diritto pubblico dell’economia e, più in generale, su
settori di particolare rilevanza socio-economica. In questo
quadro i provvedimenti della Banca d’Italia sono espressione
di una funzione di vigilanza su di un settore qualificato
per il quale ricorre l’esigenza di definizione rapida del
contenzioso coerente con la necessità di evitare situazioni
di incertezza negativamente incidenti sulla stabilità del
settore medesimo.
|
| |
|
2. Sebbene gli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs. 385/1983
(T.U. in materia bancaria) possano venire cancellati dal
suddetto elenco per il venir meno delle condizioni quantitative,
da verificare su almeno tre esercizi chiusi consecutivi,
occorre distinguere da questi quegli intermediari che svolgono
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie
e fideiussioni, i quali vengono disciplinati dal D.M. del
Ministero dell’Economia e Finanze 2/4/1999, per quanto riguarda
i requisiti patrimoniali. Per questi ultimi intermediari,
in ragione della specialità della loro disciplina, non sussiste
l’obbligo, per la loro cancellazione dall’elenco speciale,
di verificare il venir meno dei requisiti patrimoniali su
tre esercizi continuativi, essendo sufficiente, all’uopo,
la perdita del duplice requisito patrimoniale previsto dal
citato D.M. (consistente in un capitale sociale versato
almeno pari a 2 miliardi di lire, e mezzi patrimoniale pari
o superiori all’ammontare previsto dall’art. 2, co. 2, lett.
a) D.M. 13/5/1996)
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
DECISIONE
|
| |
|
sul ricorso in appello n. 4281/2004, proposto
dalla
FIN.SU.CO. SA gia' SOFISO SPA rappresentata e difesa
dall’Avv. Eugenio Picozza con domicilio eletto in Roma Via
Quattro Fontane n. 16;
|
| |
|
contro
|
| |
|
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato
con domicilio in Roma Via dei Portoghesi n. 12;
BANCA D'ITALIA rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Marco Mancini e Stefania Ceci con domicilio eletto in Roma
Via Nazionale n. 91, presso Ufficio Legale Banca D'Italia;
BANCA D'ITALIA - VIGILANZA CREDITIZIA
E FINANZIARIA -, COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO E IL RISPARMIO, UFFICIO ITALIANO CAMBI, AGENZIA
DELLE ENTRATE - DIREZIONE GENERALE – tutti non costituiti;
|
| |
|
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio – Roma sez. I n. 4119/2003;
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE e della BANCA D'ITALIA;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2005 relatore il Consigliere
Francesco Caringella. Uditi l’Avv. Picozza, l’Avv. dello
Stato Greco, l’Avv. Ceci e l’Avv. Mancini;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO E DIRITTO
|
| |
|
1. La SO.FI.SO. - Società di Finanziamento
e Sostegno s.p.a. è stata iscritta nell’elenco speciale
di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385 del 1983 dalla Banca
d’Italia a far data dal 23\3\2000, a seguito di domanda
presentata il 13\10\1999; suo oggetto esclusivo è l’attività
di rilascio di garanzie e fideiussioni.
La società veniva sottoposta ad accertamenti ispettivi da
parte della Banca d’Italia dal 18\2 al 21\3 del 2002.
All’esito, in considerazione delle irregolarità emerse,
la Banca d’Italia disponeva di dare avvio alla procedura
di cui all’art. 111 del d.lgs. n. 385\1993 ai fini della
cancellazione della società dall’elenco speciale di cui
al citato art. 107, muovendo ad essa formali contestazioni
ed invitandola a far pervenire le sue deduzioni; veniva
altresì imposto con effetto immediato all’operatore il divieto
di intraprendere nuove operazioni ai sensi del comma 4 bis
di quest’ultimo articolo.
Avverso tali atti la SO.FI.SO. insorgeva proponendo il primo
dei ricorsi in epigrafe, notificato il 27\6\2002 e depositato
il successivo giorno 28.
In parziale accoglimento della relativa domanda cautelare,
con ordinanza n. 4513\2002 il Consiglio di Stato sospendeva
l’efficacia dell’impugnato divieto di intrapresa di nuove
operazioni subordinatamente al rilascio da parte della società
di una fideiussione di importo pari a quattro milioni di
euro; la ricorrente, prestata la garanzia, riprendeva ad
operare sul mercato.
Nel frattempo, a conclusione del procedimento, con provvedimento
del 12.11.2002 notificato il giorno successivo la Banca
d’Italia disponeva la cancellazione della società dal predetto
elenco speciale ai sensi dell’art. 111 comma 2 del d.lgs.
n. 385\1993.
Contro questa misura la SO.FI.SO. proponeva tanto un atto
di motivi aggiunti nell’ambito del giudizio già pendente
quanto un ricorso del tutto nuovo (n. 12352), atti entrambi
notificati il 22\11\2002 e depositati il successivo giorno
25.
La società formulava nell’occasione domanda di accertamento
del proprio diritto allo svolgimento dell’attività di intermediazione
attraverso il rilascio di garanzie, e di risarcimento dei
danni patiti in conseguenza dapprima del divieto di intraprendere
nuove operazioni, e indi della cancellazione dall’elenco.
Con la sentenza appellata il Primo Giudice ha respinto i
ricorsi.
La società appellante ripropone e sviluppa i motivi disattesi
in prime cure.
La Banca d’Italia eccepisce l’improcedibilità del gravame
e resiste nel merito all’appello.
Le parti hanno affidato al deposito di memorie l’ulteriore
illustrazione delle rispettive tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2005 la causa è stata
trattenuta in decisione.
2. Occorre preliminarmente vagliare l’eccezione di
inammissibilità dall’appello sollevata dalla Banca d’Italia
in relazione alla violazione del termine lungo di 120 giorni
stabilito dall’articolo 23 bis della legge n. 1034/1971
in ordine all’impugnazione dei provvedimenti adottati dalle
Autorità indipendenti.
La Sezione condivide l’assunto della soggezione degli atti
de quibus al rito specialie di cui alla normativa in parola.
Sul piano soggettivo, la Banca d’Italia costituisce un organismo
chiamato, in una posizione istituzionale di separatezza
dal plesso governativo, all’espletamento di una funzione
di vigilanza sul settore sensibile del credito e del risparmio
di cui costituisce un’articolazione anche il controllo sugli
operatori finanziari legittimati all’emissione di garanzie..
Il riferimento dell’articolo 23 bis al concetto indeterminato
di autorità indipendente, di per sé equivoco in ragione
della genericità della nozione e dell’assenza di uno statuto
unitario che accomuni le autorità cd. indipendenti, può
essere supportato dalla ratio che presiede alla creazione
di un rito accelerato, data dalla necessità di assicurare
una rapida definizione di controversie coinvolgenti misure
amministrative incidenti in modo rilevante sul diritto pubblico
dell’economia e, più in generale, su settori di particolare
rilevanza socio-economica. In questo quadro i provvedimenti
della Banca d’Italia, tra i quali rientra la fattispecie
oggetto del presente giudizio, sono espressione di una funzione
di vigilanza su di un settore qualificato per il quale ricorre
l’esigenza di definizione rapida del contenzioso coerente
con la necessità di evitare situazioni di incertezza negativamente
incidenti sulla stabilità del settore medesimo. In tal guisa,
si assicura una saldatura, sul piano della materia (vigilanza
sul credito) pur se non con riferimento alla natura giuridica
degli atti, tra l’ambito del rito acceleratorio ed il perimetro
della giurisdizione esclusiva enucleato dall’articolo 33
del decreto legislativo 80/1998, anche dopo l’intervento
della sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale, per
le funzioni afferenti alla vigilanza espletate dalle autorità
nei settori sensibili sulla base di scelte ,determinazioni
e condotte aventi significativa rilevanza esterna nel settore
di riferimento. Entrambe le norme, pur se differenziate
nella misura in cui l’articolo 4 cit. si riferisce a determinazioni
amministrative pubblicistiche, sono accomunate dall’identica
esigenza di assicurare la definizione concentrata ed efficiente
di un contenzioso qualificato dalla specifica rilevanza
economica e pubblica degli effetti sortiti dall’azione dell’autorità
nel settore di pertinenza.
Tanto premesso il Collegio reputa nondimeno che l’incertezza
qualificatoria collegata alla genericità della nozione di
autorità, che ha dato luogo ad interpretazioni dottrinali
non uniformi proprio con riferimento alla Banca d’Italia,
imponga, anche alla luce della novità della questione, la
concessione del beneficio dell’errore scusabile.
3. L’appello è infondato nel merito.
3.1. Giova osservare in via preliminare che il provvedimento
impugnato in prime cure è supportato da un complesso di
accertamenti istruttori dai quali si è tratta la prova di
una variegata serie di violazioni formali e sostanziali
delle norme che disciplinano lo svolgimento dell’attività
degli intermediari finanziari, con precipuo riferimento
ai parametri di liquidità minima, alla trasparenza amministrativa,
alla redazione dei bilanci e delle scritture contabili,
alla comunicazione dei dati rilevanti dalla Banca d’Italia,
all’adeguatezza della struttura organizzativa e del management.
Ne è emerso un quadro di complessiva inaffidabilità, reso
evidente dalla sistematica violazione degli obblighi di
puntuale e tempestiva informativa all’indirizzo della Banca
d’Italia, che giustifica l’esercizio del potere repressivo
in relazione al complesso degli elementi venuti in rilievo.
Ferme restando le considerazioni che saranno successivamente
svolte con riguardo ai singoli profili di contestazione,
si deve allora rimarcare sin da ora che i rilievi svolti
dall’appellante toccano profili marginali non idonei a revocare
in dubbio l’impianto della determinazione amministrativa
che affonda le radici nella valutazione complessiva degli
elementi di addebito. La molteplicità e la gravità delle
violazioni, traguardate alla luce delle esigenze di protezione
del mercato sensibile di che trattasi, danno poi ragione
del rispetto al principio comunitario di proporzionalità
e della infondatezza della censura al riguardo mossa nell’ultimo
motivo di appello e, distintamente, nei singoli motivi di
ricorso riguardanti le singole violazioni autonomamente
prese. In sostanza, dunque, si è delineato un quadro di
inaffidabilità dell'intermediario anche nei rapporti intrattenuti
con l'Organo di Vigilanza, denotante la sua inidoneità ad
operare nel comparto finanziario nel rispetto del principio
di sana e prudente gestione e, più in generale, secondo
le prescrizioni imposte dall'ordinamento per l'esercizio
dell'attività di impresa; quadro da verificare, in coerenza
con la ratio della normativa, nella logica dei rischi sottesi
alla violazione delle norme e dei principi che regolano
la materia, senza che abbia rilievo il dato oggettivo dei
sinistri causati e dei danni verificatisi.
Condivisibile appare allora l’assunto svolto dal Primo Giudice,
a confutazione anche delle censure svolte da parte appellante
in merito all’incompatibilità comunitaria di detta sanzione,
anche alla luce del principio di proporzionalità, secondo
cui la molteplicità delle violazioni accertate e soprattutto
il livello della loro rilevanza e la loro inerenza a praticamente
tutti gli aspetti dell’organizzazione e della dinamica aziendale,
consentono di acclarare la sussistenza del requisito di
“gravità” legittimante la cancellazione dall’elenco speciale.
Come è stato evidenziato già in sede di contestazione, e
confermato all’esito del procedimento, tale giudizio di
gravità riposa sulla circostanza che le violazioni accertate
sono assai numerose, sistematiche e perduranti; e si sostanziano
nell’inadempimento di obblighi basilari previsti dall’ordinamento
giuridico a carico degli intermediari finanziari; hanno
comportato una notevole opacità, verso l’Organo di Vigilanza
ma anche nei riguardi del mercato, circa l’andamento della
società, le sue vicende e la sussistenza della sua dotazione
patrimoniale.
Sul piano procedurale, poi, all’insistito richiamo in ordine
all’omissione di una diffida anteriore al provvedimento
definitivo, occorre rimarcare che, già in sede di consegna
del proprio rapporto ispettivo, la Banca d’Italia ebbe ad
intimare alla SO.FI.SO. l’eliminazione delle irregolarità
e manchevolezze riscontrate (che fossero, naturalmente,
ancora in corso), assegnandole anche un termine –di trenta
giorni- per dare notizia delle misure adottate. La società,
quindi, effettivamente è stata “diffidata”, senza dare seguito
in modo idoneo alle relative sollecitazioni per porre rimedio
alle irregolarità in discussione: e, pur avendo essa prospettato,
nelle sue diverse prese di contatto nel corso del procedimento,
l’assunzione di determinate iniziative, queste, quando non
sono rimaste allo stadio di meri intenti generici, si sono
comunque rivelate insufficienti.
In definitiva sua sul piano sostanziale oltre che sul versante
procedurale l’azione amministrativa appare conforme al principio
di ragionevolezza e di proporzionalità, in guisa da evidenziare
l’infondatezza e, soprattutto, la non rilevanza dei dubbi
adombrati sul piano costituzionale e comunitario.
4. Con il primo motivo di appello, relativo ai singoli
addebiti, la società ricorrente torna a confutare la contestazione
svolta dalla Banca d’Italia in ordine al mancato mantenimento
continuativo della prescritta misura minima di capitale
dell’ammontare di lire 2 miliardi, stante il venire meno
di detta misura in particolare, dal 2 febbraio al 26 giugno
del 2001 e dal 7 gennaio al 18 febbraio del 2002.
La ricorrente reputa che la carenza del requisito indicato
avrebbe dovuto essere verificata con riferimento ad almeno
tre esercizi chiusi consecutivi, estremo che essa, iscritta
nell’elenco speciale appena dal marzo del 2000, all'epoca
dei provvedimenti impugnati non poteva di certo avere già
integrato. In ogni caso il provvedimento sarebbe stato adottato
in spregio ad un principio di proporzionalità di ragionevolezza,
apparendo eccessiva la sanzione rispetto al limitato periodo,
di circa sei mesi, nel quale la garanzia sarebbe venuta
meno.
Contesta infine l’appellante nel merito il venir meno della
liquidità, non potendosi accedere ad un concetto restrittivo
di liquidità che ne imponga la forma vincolata del deposito
in un conto corrente bancario.
4.1. Ai fini della confutazione del motivo di appello,
è necessario riepilogare il quadro normativo di riferimento.
L'articolo 111 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385), recante
la disciplina della cancellazione dall'elenco generale,
prevede, al comma 2, che “per gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale la cancellazione dall'elenco
generale viene disposta solo previa cancellazione dall'elenco
speciale da parte della Banca d'Italia".
Il decreto ministeriale 13 maggio 1996, recante "Criteri
di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del d. lgs. 1°\9\1993
n. 385", disciplina, all'art. 4, la sussistenza dei requisiti
di iscrizione nell'elenco speciale, e nel suo secondo comma
dispone: "La perdita delle condizioni, indicate dall'art.
2, comma 2, che hanno determinato la iscrizione di un intermediario
nell'elenco speciale comporta la cancellazione dallo stesso.
Il venire meno delle condizioni quantitative deve risultare
verificato con riferimento ad almeno tre esercizi chiusi
consecutivi".
Va poi ricordato che con decreto ministeriale 2 aprile 1999
sono stati determinati i “requisiti patrimoniali relativi
agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie", come la SO.FI.SO. L’art.
2 del decreto prescrive, precisamente, che i soggetti in
questione debbano avere un capitale sociale versato almeno
pari a 2 miliardi di lire, e mezzi patrimoniali pari o superiori
allo stesso ammontare previsto dall'articolo 2, comma 2
lett. a) del già detto decreto ministeriale 13 maggio 1996.
Ora, il Collegio non condivide l’assunto dell’appellante
secondo cui dall'interpretazione sistematica dell'art. 4,
commi 1 e 2, del decreto ministeriale 13 maggio 1996, in
combinato disposto con il decreto ministeriale del 2 aprile
1999, si evincerebbe che la perdita delle condizioni occorrenti
per la iscrizione nell'elenco speciale, come pure quella
dei requisiti patrimoniali da ultimo detti, potrebbe comportare
la cancellazione dallo stesso elenco solo allorché il venire
meno delle condizioni stesse sia stato accertato con riferimento
ad almeno tre esercizi chiusi consecutivi.
Detta censura non tiene infatti nel debito conto la specialità
della disciplina riservata agli intermediari chiamati all’emissione
di garanzie, che implica la necessità, coerente con l’attività
svolta, del mantenimento continuativo della liquidità minima
prevista dalla disciplina che regola la materia. Sul punto
del tutto condivisibile si appalesa la ricostruzione svolta
dal Giudice di primo grado nei termini che seguono.
L’art. 106 del T.U.B. (“Elenco generale”) riserva
agli intermediari iscritti in un apposito elenco –c.d. generale-
tenuto dall’UIC l’esercizio nei confronti del pubblico di
molteplici attività caratteristiche del settore finanziario,
tra cui quella della concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma ; in quest’ultimo ambito rientra anche il
rilascio di garanzie (attività che l’art. 2 del decreto
ministeriale 6 luglio 1994 fa appunto rientrare, ai sensi
dell’art. 106 comma 4 T.U., nel novero di quelle soggette
al regime del comma 1 dello stesso articolo).
L’iscrizione nell’elenco generale è subordinata al ricorrere
delle condizioni oggettive indicate nel comma 3 dell’art.
106 (che riguardano la forma societaria, l’oggetto sociale,
i requisiti soggettivi di soci ed esponenti aziendali ed
infine il capitale sociale versato, che deve essere non
inferiore a cinque volte quello minimo previsto per la costituzione
delle società per azioni). Tuttavia per gli intermediari
finanziari dediti a particolari tipi di attività lo stesso
art. 106 prevede che il Ministro del Tesoro possa, in deroga
a quanto dispone il comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l’assunzione di altre forme giuridiche,
e soprattutto, per quanto qui interessa, “stabilire diversi
requisiti patrimoniali” (il che è proprio quanto è accaduto
con il decreto ministeriale 2 aprile 1999 per gli intermediari
svolgenti in via esclusiva o prevalente attività di rilascio
di garanzie).
Accanto al citato elenco generale esiste anche, come ricorda
la rubrica dell’art. 107 del T.U., un “Elenco speciale”,
tenuto dalla Banca d’Italia, al quale sono tenuti ad iscriversi
solo alcuni tra gli intermediari che già appartengono a
quello generale.
L’iscrizione all’elenco speciale è fonte di conseguenze
particolarmente significative per gli operatori, poiché
implica, diversamente da quella all’elenco generale, l’assoggettamento
ad un regime di vigilanza prudenziale. Essa comporta, infatti,
a mente del comma 2 dell’art. 107, la soggezione alle speciali
disposizioni che il Testo Unico ha incaricato la Banca d’Italia
di adottare (in conformità delle deliberazioni del CICR)
in tema di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni, organizzazione amministrativa
e contabile e controlli interni; alla stessa Istituzione
è riconosciuto, inoltre, il potere di adottare, ove la situazione
lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari, nonché disposizioni volte ad assicurare il
regolare esercizio di determinati tipi di attività. Gli
iscritti all’elenco speciale sono tenuti, poi, ad inviare
all’Organo di Vigilanza segnalazioni periodiche con le modalità
ed i termini da questo stabiliti, nonché ogni altro dato
e documento richiesto, e sono soggetti ad una sua generale
potestà ispettiva (cfr., invece, il ben più circoscritto
disposto dell’art. 106 comma 6 valido per gli iscritti al
solo elenco generale).
L’individuazione degli intermediari tenuti ad iscriversi
all’elenco speciale non è stata operata direttamente dal
Testo Unico, che ha rimesso al Ministro del Tesoro (sentite
la Banca d’Italia e la CONSOB) la determinazione, all’uopo,
di criteri oggettivi attinenti” all’attività svolta,
alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio”.
Tanto è avvenuto con il d.m. 13 maggio 1996, che, sulla
considerazione –tra le altre- che “la finalità di assoggettare
a controllo solo gli intermediari finanziari aventi rilevanza
nei circuiti di finanziamento dell’economia è perseguibile
con l’adozione di criteri di selezione degli intermediari
medesimi riferiti anche solo ad alcuni dei parametri indicati
dall’art. 107, comma 1, del testo unico”, ha gravato
con il proprio art. 2 dell’obbligo di iscrizione all’elenco
speciale, per un verso, gli intermediari esercenti determinate
particolari attività (quelle di cui alle lettere c) e segg.
del comma 2, quali l’intermediazione in cambi con rischi
in proprio, l’emissione e gestione di carte di credito e
debito, ecc.), e, per altro verso, la generalità degli intermediari
“esercenti l’attività di finanziamento sotto qualsiasi forma”
che abbiano un volume di attività finanziaria, oppure mezzi
patrimoniali, non inferiori a certe soglie (lettere a) e
b) dell’art. 2 comma 2 d.m. 13 maggio 1996).
La perdita delle condizioni che impongono l’iscrizione nell’elenco
speciale ne determina, per regola generale, la cancellazione
(art. 4 comma 2, primo periodo, d.m. ult. cit.). Peraltro,
a proposito delle condizioni quantitative da ultimo ricordate
(lettere a) e b) dell’art. 2) è dettata la regola cui la
ricorrente si richiama: quella secondo la quale “Il venire
meno delle condizioni quantitative deve risultare verificato
con riferimento ad almeno tre esercizi chiusi consecutivi".
Ove quest’ultima evenienza si verifichi, gli intermediari
operanti negli ambiti di cui alle lettere a) e b) dell’art.
2 d.m. 13 maggio 1996 devono essere cancellati dall’elenco
speciale, in quanto la registrata e non effimera riduzione
del loro spessore dimensionale fa venire meno l’esigenza
dei particolari controlli correlati all’appartenenza al
detto elenco. Ciò, però, non impedisce loro di continuare
a dedicarsi alle rispettive attività sul fondamento dell’appartenenza
all’elenco generale di cui all’art. 106 T.U. (almeno finché,
beninteso, ne conservino i requisiti), posto che tali attività
non rientrano tra quelle che per la loro particolare natura
non possono prescindere dall’iscrizione all’elenco speciale
(si tratta delle fattispecie elencate alle lettere c) e
segg. dello stesso articolo 2).
La norma sugli “almeno tre esercizi chiusi consecutivi”
cui i ricorsi si richiamano, quindi, ha la semplice funzione
di assicurare un minimo di stabilità al corpus dei
soggetti sottoposti alla vigilanza prudenziale, giacché,
unitamente a quella racchiusa nell’ultimo periodo del primo
comma dello stesso articolo (che ai fini dell’insorgenza
dell’obbligo di iscrizione esige che le stesse condizioni
quantitative siano state mantenute per i sei mesi successivi
alla chiusura dell’esercizio dell’ultimo bilancio approvato),
vale ad evitare un inopportuno stillicidio di ingressi ed
uscite dall’albo speciale legati a situazioni solamente
congiunturali.
Ben diversa è invece la problematica sottesa al decreto
ministeriale 2 aprile 1999.
Sul fondamento dell’art. 106, comma 4, T.U. (che, come si
è visto, per gli intermediari che svolgono determinati tipi
di attività prevede che il Ministro del Tesoro possa, in
deroga a quanto dispone il comma 3, vincolare la scelta
della forma giuridica, consentire l’assunzione di altre
forme giuridiche e soprattutto “stabilire diversi requisiti
patrimoniali”), tale decreto ha determinato i “requisiti
patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie".
E questi vincolano anche la società ricorrente, il cui oggetto
esclusivo è appunto costituito dall’attività di rilascio
di garanzie e fideiussioni.
Per svolgere l’attività in questione l’art. 2 del decreto
prescrive, come si è già visto, che si debbano avere un
capitale sociale versato almeno pari a 2 miliardi di lire,
e mezzi patrimoniali pari o superiori all'ammontare previsto
dall'articolo 2, comma 2 lett. a), del decreto ministeriale
13 maggio 1996. Ora, come osservato dal Primo Giudice, il
senso di questa regola, fatto palese dal suo testo letterale,
è che in difetto -originario o sopravvenuto che sia- di
questo duplice requisito patrimoniale non possa ammettersi
l’esercizio in via esclusiva o prevalente dell’attività
di rilascio di garanzie : attese, infatti, le ragioni di
difesa del mercato che evidentemente ispirano questa previsione,
la logica esige che la perdita del detto requisito produca
lo stesso effetto interdittivo che si correla alla sua carenza
ab origine.
Non è persuasiva allora, sul piano del tenore letterale
della disciplina e più ancora sul versante della relativa
ratio, la tesi svolta in sede di appello alla stregua della
quale il richiamo dell’art. 2 d.m. 2 aprile 1999 alla soglia
di cui all’art. 2 comma 2 lett. a) d.m. 13 maggio 1996 implichi
un recepimento, oltre che della soglia stessa (l’unico elemento
testualmente richiamato), anche della norma dell’art. 4
che subordina la rilevanza giuridica del “venire meno
delle condizioni quantitative” alla condizione che esso
permanga “con riferimento ad almeno tre esercizi chiusi
consecutivi", in modo che, nonostante la perdita del
requisito richiesto a tutela dei terzi in ragione della
particolare attività disimpegnata dall’operatore, questo
possa continuare ad operare fino all’eventuale momento della
maturazione della condizione dei “tre esercizi chiusi
consecutivi”.
In sostanza, per gli intermediari che esercitano in via
prevalente l’attività di rilascio di garanzia (quali appunto
la SO.FI.SO. oggi FINUSCO), la misura minima dei mezzi patrimoniali,
essendo vitale in relazione ad un’attività che implica una
costante e piena solvibilità a vantaggio dei beneficiari
delle garanzie, non costituisce una soglia al raggiungimento
della quale scatta un mero obbligo di iscrizione all’elenco
speciale, ma integra un insostituibile requisito al cui
possesso è subordinato l’esercizio dell’attività. L’articolo
2 del d.m. 2 aprile 1999 fissa infatti i requisiti patrimoniali
minimi il cui possesso è sempre necessario per lo svolgimento
in via esclusiva o prevalente dell’attività di finanziamento
mediante rilascio di garanzie nei confronti del pubblico,
così disciplinando tale attività con norme più restrittive
rispetto a quelle disposte in via generale dall’articolo
106 TUB con riferimento ad altre fattispecie. Si deve allora
concludere che la condizione secondo cui “il venire meno
delle condizioni quantitative deve risultare verificato
con riferimento ad almeno tre esercizi chiusi consecutivi",
valga unicamente per le fattispecie espressamente regolate
dallo stesso art. 4 comma 2 d.m. 13 maggio 1996, e quindi
non anche per quella formante oggetto di controversia.
Assodato allora il venire meno, per un lasso di tempo peraltro
nient’affatto trascurabile, di requisiti minimali vitali
per l’affidabilità della società operante nel campo in parola,
il potere sanzionatorio, lungi dall’abbisognare di un esplicito
radicamento nel decreto ministeriale in parola, è fondato
sul dettato dell’articolo 111 TU bancario, in forza del
quale la misura in questione può esser disposta, fra l’altro,
qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle
disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo,
quale deve ritenersi l’articolo 2 del d.m. 2 aprile 1999.
L’interpretazione offerta dall’appellante condurrebbe infatti,
in chiara distonia con la ratio della prescrizione di che
trattasi, ad ammettere che un intermediario possa essere
libero di esercitare un’attività, per almeno tre anni, pur
se in assenza del requisito patrimoniale per la medesima
specificamente prescritto a difesa del mercato nel settore
delle garanzie.
Né risulta vulnerato il principio di proporzionalità , dovendosi
ritenere che il venire meno della garanzia per un periodo
di sei mesi intacchi in modo serio le esigenze di affidabilità
perseguite dalla norma citata nel settore di riferimento,
in guisa da integrare il requisito della gravità della violazione
predicato dall’articolo 11 ora citato.
Non coglie nel segno neanche l’assunto di parte appellante
secondo cui l’amministrazione avrebbe fatto applicazione
retroattiva delle prescrizioni della sezione III bis
delle Istruzioni di Vigilanza emesse con il 5° aggiornamento
del 19 febbraio del 2002. L’imputazione mossa alla società
non trae infatti alimento, per quanto in questa sede rileva,
dalle nuove previsioni di che trattasi in quanto si regge
sul disposto dell’art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile
1999, che, come fin qui rilevato, ha imposto agli esercenti
in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di
garanzie il requisito di un capitale sociale versato almeno
pari a 2 miliardi di lire. Il novum della circolare,
infatti, non risiede nell’imperativo, per i suddetti destinatari,
di mantenere in forma liquida attività per un importo non
inferiore al livello minimo di capitale sociale versato,
bensì nel rafforzamento, nella specie non rilevante, della
tutela del mercato attuata mediante l’imposizione di un
concorrente parametro, variabile, costituito dal 4% del
valore complessivo delle garanzie rilasciate, al quale dovrà
essere commisurata la liquidità dell’operatore tutte le
volte che tale percentuale del 4 % superi il limite ex
d.m. ult. cit. dei due miliardi di lire.
Non è infine suscettibile di condivisione l’ulteriore assunto
del ricorrente secondo cui per "capitale versato" (richiesto
dal d.m. 2 aprile 1999) non dovrebbe necessariamente intendersi
un “capitale giacente su un conto corrente bancario o
comunque presso istituti di credito”, in quanto sarebbe
sufficiente che le attività risultino comunque nella disponibilità
della società.
L’articolo 2 del citato decreto ministeriale 2 aprile 1999,
esigendo “un capitale sociale versato almeno pari a 2
miliardi di lire”, esprime il non equivoco intento di
subordinare l’esercizio (esclusivo o prevalente) dell’attività
di rilascio di garanzie, in ragione dell’elevato grado di
rischio ad essa connesso, all’esistenza ab initio
di una componente liquida minima dell’ammontare indicato,
senza che possa fari valere una genetica e nebulosa nozione
alternativa di liquidità . E va da sé che questa componente,
a salvaguardia delle stesse ragioni che ne postulano la
sussistenza iniziale, deve perdurare nel tempo senza soluzione
di continuità, continuando ad assistere e garantire l’operatività
dell’intermediario. Le spiegazioni fornite attraverso gli
scritti di parte appellante non riescono ad infirmare le
risultanze degli accertamenti compiuti dall’Organo di Vigilanza,
come ulteriormente esplicati con la memoria depositata in
sede di appello, secondo cui, a causa di prelievi eseguiti
sul conto bancario di sua pertinenza, la disponibilità liquida
era diventata, nei periodi indicati, inferiore al livello
minimo prescritto. La difesa della parte appellata ha puntualmente
controdedotto alle rappresentazioni svolte nel ricorso di
primo grado in merito alla ricorrenza del requisito della
liquidità, osservando in modo particolare che il credito
da locazione finanziaria sulla cui esistenza anche in appello
si insiste non era in ogni caso suscettibile di integrare
il concetto di attività liquida (essendo all’uopo inidoneo
sia per sua natura sia, e a fortiori, per le deficitarie
condizioni economiche del debitore Mida International s.r.l.,
ammesse anche nella memoria della stessa ricorrente).
4.2. Non sono fondati neanche gli ulteriori mezzo
di gravame (motivi 2 e 3 dell’appello) con i quali si contesta
l’addebito dell’omessa comunicazione all’organismo di vigilanza
della nomina di nuovi esponenti aziendali, in una con il
mancato accertamento dei relativi loro requisiti; nonché
l’addebito relativo alle vicende organizzative ed alle carenze
di organico della società .
In ordine al primo profilo è sufficiente rimarcare, in punto
di fatto, che la società aveva omesso la prescritta comunicazione
dell'avvenuta nomina di nuovi esponenti aziendali (tra i
quali l'amministratore unico sig. Andrea Battaglia Monterisi)
e, soprattutto, la necessaria verifica dei requisiti di
professionalità e di onorabilità in capo ai nuovi esponenti.
Di qui la violazione degli obblighi di cui al capitolo IV,
par. 2, delle Istruzioni di Vigilanza, che rinvengono il
proprio fondamento negli ampi doveri di informazione e trasparenza
previsti dall’art. 107 T.U. a carico degli iscritti all’elenco
speciale.
In particolare, a fronte dell’obiezione relativa ai successivi
avvicendamenti che avrebbero reso inutili gli accertamenti
per gli amministratori in via di sostituzione, si deve replicare
, per un verso, che detto avvicendamento non sana le violazioni
perpetrate; per altro assorbente profilo, che gli accertamenti
ispettivi avevano evidenziato che il nominato sig. Battaglia
Monterisi, già amministratore unico, aveva mantenuto un
rilievo preminente nell'amministrazione dell’ente, tanto
che anche quest’ultimo, nelle sue deduzioni, aveva riconosciuto
che il medesimo, “non solo in punto di diritto ma anche
di fatto, risultava amministrare la società in forza del
mandato consiliare” anche dopo la nomina dei nuovi vertici
aziendali. Del pari, la circostanza che le informazioni
de quibus siano state comunque dopo un certo tempo
acquisite da parte della Vigilanza non può elidere la violazione
sul punto commessa, né escludere la sua sanzionabilità,
specie se si tiene conto dell’inquadramento, di cui si è
detto, della singola condotta nel quadro complessivo delle
violazioni accertate (vedi par. 3.1.).
Sul piano giuridico, non è poi persuasivo l’assunto secondo
cui, ai sensi dell’articolo 109 cit., la sanzione per le
condotte contestate, sul piano dell’accertamento dei requisiti
di onorabilità e di professionalità, sarebbe quella della
decadenza o della sospensione degli amministratori, e non
quella della cancellazione della società. In senso opposto
si deve replicare che la previsione di una sanzione per
il singolo soggetto che svolge funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari iscritti nell'elenco,
non impedisca l’apprezzamento della situazione, congiuntamente
a tutti gli ulteriori elementi di cui si è detto e si dirà,
al fine di verificare, allo scopo diverso e per questo non
incompatibile, di verificare la affidabilità della società
ex se intesa e, quindi, la persistenza, in capo alla medesima,
dei presupposti necessari per la relativa operatività nel
mercato di cui si tratta.
Non migliore sorte meritano le censure rivolte alla sentenza
appellata ed al provvedimento gravato con riferimento all’apprezzamento
delle deficienze organizzative della società appellante.
Le censure svolte dall’appellante non riescono infatti a
scalfire le puntuali risultanze degli accertamenti della
Banca d’Italia che avevano messo in luce non solo l’ esternalizzazione
di facoltà operative e decisionali, che parte appellante
reputa non vietate, quanto piuttosto il ricorso ad un sistema
di deleghe non formalizzato e, soprattutto, a beneficio
di soggetti non in possesso dei requisiti all’uopo necessari
sul piano della professionalità e dell’onorabilità, e tanto
in un quadro mancante di un organico disegno e senza i necessari
controlli sull'esercizio dei poteri delegati.
Basti rilevare sul punto che:
a) il consiglio di amministrazione istituito il 21 giugno
2001, nella sua prima seduta, conferiva al sig. Battaglia
Monterisi, che pure non ricopriva più cariche nella società,
un'amplissima delega, estesa tra l'altro al rilascio di
fidejussioni per qualunque importo;
b)la gestione aziendale ordinaria veniva di fatto lasciata
al sig. Giuseppe Pizzino, titolare della licenza elementare;
c) allo stesso sig. Pizzino e al sig. De Stefano era stata
conferita dal presidente un’ampia procura per il rilascio
di fideiussioni.
L’accento posto da parte appellante sull’astratta ammissibilità
delle deleghe non infirma allora il quadro delle argomentazioni
svolte dalla Banca d’Italia, teso a stigmatizzare l’affidabilità
dei delegati e, soprattutto, la circostanza che detti soggetti,
attraverso le ampie deleghe loro accordate, svolgesse, all’oscuro
dell’Autorità di Vigilanza, funzioni proprie degli esponenti
aziendali, senza sottostare alla verifica del possesso dei
requisiti prescritti dalla legge (laddove l’art. 1 del d.m.
n. 516 del 30\12\1998 valorizza, nel suo comma 3 ult. periodo,
ai fini della soggezione ai detti controlli, accanto al
dato formale della qualifica rivestita, anche quello sostanziale
delle funzioni concretamente svolte, rendendo sufficiente
che sia rivestita una posizione che comporti “l’esercizio
di funzioni equivalenti a quella di direttore generale”).
Si deve poi ribadire quanto prima rimarcato in ordine
all’insussistenza di profili di incompatibilità tra l’apprezzabilità
di dette deficienze al fine di irrogare nei confronti degli
amministratori le sanzioni della decadenza o alla sospensione
degli amministratori, e la rilevanza delle medesime circostanze,
in un quadro complessivo connotato da una deficienza organizzativa
complessiva, al diverso scopo di vagliare l’affidabilità
della società ex se considerata.
4.3. Vanno respinte anche le censure con cui parte
appellante contesta la ricorrenza e la rilevanza delle deficienze
ascritte in ordine alle lacune documentali, all’assenza
di sistemi di controllo ed alle violazioni in tema di tenuta
delle scritture contabili.
In merito all’assenza di sistemi di rendicontazione (in
primis, la mancanza di una inventariazione delle
polizze numerate), la Banca d’Italia ha reputato che detta
deficienza non solo comprovasse l'incapacità del sistema
informativo-contabile di rilevare tutti i fatti gestionali,
ma generasse incertezza (accresciuta dal notevole numero
di agenti per i quali non erano stati rinvenuti formali
mandati né limiti operativi) circa le effettive dimensioni
dello stato patrimoniale e del conto economico della società.
Ad avviso del Collegio assume carattere assorbente la circostanza
che, a fronte delle contestazioni specifiche rivolte per
singoli profili di addebito, la società non abbia, né in
primo grado né in sede di appello, svolto motivi di censura
specifici in ordine all’addebito, particolarmente grave
nel coacervo complessivo delle contestazioni, del mancato
inventariamento delle polizze ed all’obiettiva incertezza
circa l’entità degli impegni fideiussori correnti, con particolare
riguardo alla mancata rilevazione contabile nei conti aziendali
di fideiussioni già accese per un importo complessivo di
euro 29,8 milioni.
Gli accertamenti esperiti hanno rivelato, altresì, che la
società era priva di reali presidi di controllo.
Basti dire al riguardo che la funzione di controllo interno
è stata attivata dalla società in ritardo, con l’affidamento
al sig. Monaco, reputato dalla Banca d’Italia poco consapevole,
solo a partire dal 6\3\2002, vale a dire in corso di ispezione
(e senza che i compiti della relativa unità fossero regolamentati).
Il contratto con la SO.FI.SO. è stato poi stipulato solo
in extremis con il dott. Cervone, dopo la sottoposizione
ad accertamenti ispettivi dal 18\2 al 21\3 del 2002. La
Banca d’Italia, nell’esercizio della sua discrezionalità
tecnica, ha reputato peraltro detta iniziativa non idonea
dal punto di vista strutturale. Donde la conferma della
tenuta di una serie di condotte “sintomatiche della completa
assenza di qualsiasi consapevolezza in ordine ai necessari
minimali assetti organizzativi per l’esercizio dell’attività
di impresa improntata a criteri di sana e prudente gestione.”
Lo stesso è a dirsi delle violazioni rinvenute in materia
di adempimenti societari. Il libro delle adunanze assembleari
non conteneva le verbalizzazioni afferenti le assemblee
straordinarie; il libro verbale del collegio sindacale era
redatto solo dal 31 dicembre del 2000; le riunioni consiliari
figuravano registrate alternativamente su due distinti libri
ed in maniera non sequenziale; i frequenti avvicendamenti
che avevano riguardato la compagine proprietaria avevano
trovato evidenza nel libro soci solo parzialmente e a partire
dal 13 dicembre del 2001.
Si deve poi convenire con il Primo Giudice che gli smarrimenti
denunziati delle scritture contabili, lungi dal giustificare
automaticamente la posizione della società, siano indice
per lo meno di una grave incuria da parte degli organi deputati
alla tenuta dei libri, e quindi di una ulteriore violazione
di legge (la denuncia di smarrimento in discorso, oltre
tutto, risulta sporta soltanto il 18\3\2002, vale a dire
ad ispezione praticamente conclusa, e dopo ben tre mesi
circa dal trasferimento di sede che avrebbe comportato la
sparizione delle scritture).
La gravità delle violazioni fin qui rilevate rende poi ininfluente
l’accertamento dell’effettiva ricorrenza dell’ulteriore
violazione data dall’omessa comunicazione, in spregio al
disposto dell’art. 110 del Testo Unico e delle Istruzioni
di Vigilanza (Parte prima, Cap. II), della comunicazione
dell'acquisto in data 13 dicembre 2001, e della cessione
il successivo 1° febbraio 2002, di una partecipazione pari
a ben il 74,4% del capitale della società da parte della
Sofiso Service s.p.a
5.3. I motivi di appello non riescono poi a confutare
in modo convincente l’ulteriore addebito teso a stigmatizzare
l’omessa istituzione dell’archivio unico informatico previsto
dalla legge n. 197 cit. e la mancata definizione dell’iter
procedurale per gli adempimenti di cui all’art. 3 della
stessa fonte.
Il Collegio condivide l’assunto del Primo Giudice a tenore
del quale che non basta a rendere la SO.FI.SO. (oggi FINUSCO
s.p.a..) immune dagli obblighi ex lege n.
197\1991 l’estraneità dei rapporti di garanzia al novero
dei “rapporti continuativi”, in quanto i detti obblighi
ineriscono parimenti a tutte le operazioni che comportino
trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi
tipo aventi un ammontare superiore ai venti milioni. Di
conseguenza non può negarsi la rilevanza ai fini della disciplina
in discorso di ogni pagamento di importo eccedente questo
limite che sia stato ricevuto dalla SO.FI.SO. a fronte delle
proprie prestazioni di garanzia.
Non risulta del pari persuasiva la difesa subordinata spiegata
dall’appellante secondo cui il sistema informatico utilizzato
dalla società avrebbe registrato sempre automaticamente
in un archivio tutti i premi superiori ai venti milioni,
che quindi erano stati sempre di fatto registrati su di
un supporto magnetico. L’archivio del quale così si parla,
infatti, non è identificabile con quello prescritto dalla
normativa antiriciclaggio, che la Vigilanza ha accertato
non essere mai stato istituito, e del quale la ricorrente
non ha mai dimostrato la tenuta. Non è poi dubitabile circa
la gravità in re ipsa delle violazioni della normativa
in tema di antiriciclaggio, desumibile dalle prioritarie
finalità di ordine pubblico perseguite dalla relativa legislazione.
4.4. Passando all’esame delle censure che riguardano
il profilo della mancanza delle pratiche di fido di idonea
documentazione, parte appellante profonde le sue energie
argomentative nel dimostrare la possibilità di acquisire
notizie complete sulla situazione patrimoniale dei clienti
grazie alla possibilità di avvalersi del collegamento CERVED
cui dichiara di essere abbonata. Anche a sorvolare sui profili
di insufficienza contenutistica di dette rilevazioni, come
rimarcate dalla parte resistente, non viene tuttavia in
questo modo confutato l’addebito dato dall’assenza di idonea
traccia della documentazione asseritamene raccolta sull’affidato
nelle pratiche di fido, in guisa da dimostrare l’effettivo
vaglio del merito creditizio del cliente da parte dell’intermediario.
E tanto senza dire conto degli esposti di privati e delle
segnalazioni di enti pubblici pervenuti all’Organo di Vigilanza,
con i quali l’operatore è stato accusato di inadempimenti
e di irregolarità varie.
In ordine, poi, alla vicenda dell’acquisto dei beni immobili
siti in Cerveteri, dettagliatamente descritta nel rapporto
redatto all’esito degli accertamenti ispettivi, si deve
rimarcare che la perizia asseritamente redatta il 23.3.1999
non è stata reperita in sede ispettiva e non è stata debitamente
portata a conoscenza dell’organo di vigilanza. La perizia
, non di data certa, risulta comunque posteriore al contratto
preliminare di acquisto con il quale la ricorrente si era
già impegnata; tra le tre operazioni compiute dalla SO.FI.SO.
sui beni in discorso esistono, inoltre, nonostante la loro
sostanziale contemporaneità, differenze di valore tanto
marcate che le relative valutazioni non possono certo trovare
tutte giustificazione razionale nella detta perizia.
Non si può infatti tacere dell’anomalia data dalla discordanza
tra il prezzo del contratto definitivo e quello stabilito
in sede di pattuizione preliminare, certo eccedente i margini
di fisiologica divergenza tra le due pattuizioni ammesse
dalla giurisprudenza in omaggio alla tendenza al superamento
del tradizionale dogma della rigida identità contenutista
dei due segmenti contrattuali.
4.5. Venendo al profilo del difetto dei mezzi patrimoniali
minimi, la Sezione deve innanzitutto rinviare alle considerazioni
prima spese in ordine alla necessità della preservazione
costante della liquidità prevista dalla normativa che regola
l’attività di che trattasi ed alla costante, correlata,
persistenza del potere di verifica dell’organo di vigilanza
in merito al possesso nel tempo dei requisiti medesimi.
Nel merito, la Banca d’Italia ha esposto, in primo luogo,
che, con riferimento alla data del 31 dicembre del 1999
questi erano risultati inferiori (€ 4,797 milioni) al limite
di € 5,16 milioni riflettente il requisito prescritto dall’art.
2 del d.m. 2\4\1999 (ai fini, come si è visto, dello svolgimento
della specifica attività di rilascio delle garanzie) : ciò
per effetto di partecipazioni ed immobilizzazioni materiali
non date in locazione finanziaria, né comunicate al tempo
dell’iscrizione all'Organo di Vigilanza. Il medesimo aggregato
è risultato anche al 31 dicembre del 2000 inferiore (€ 4,591
milioni) al suddetto valore minimo, oltre che a quello definibile
cartolarmente.
L’Organo di Vigilanza ha precisato al riguardo che la SO.FI.SO.
nel corso del procedimento si è limitata a richiamarsi alle
risultanze trasmesse in passato alla Banca d’Italia, senza
fornire alcuna spiegazione in merito alle difformità emerse
tra quanto comunicato e quanto si era invece manifestato
in sede ispettiva circa l’entità degli immobili non concessi
in locazione finanziaria e la conseguente insufficienza
patrimoniale.
Al motivo di ricorso al riguardo svolto in sede di appello
in ordine all’erroneo scomputo, da parte della Banca d’Italia,
degli immobili non concessi in locazione finanziaria, si
deve replicare, in adesione agli argomenti dedotti dal Primo
Giudice, che nel capitolo I par. 3.2 delle citate istruzioni
di vigilanza si legge, che, “ai fini della verifica delle
condizioni quantitative per l’iscrizione nell’elenco speciale”,
tra gli elementi di segno negativo della somma algebrica
rappresentativa dei “mezzi patrimoniali” rientrano,
appunto, alla lettera n), le “immobilizzazioni materiali
diverse da quelle date in locazione finanziaria” . Se
ne ricava che la ricorrente, invece di procedere, in sede
di calcolo dei propri mezzi patrimoniali, allo scomputo
degli immobili non concessi in locazione, non ha neanche
reso edotta la Banca d’Italia della presenza di immobili
con tali caratteristiche, con la conseguenza di avere ottenuto
l’accesso all’elenco speciale solo grazie ad informazioni
non veritiere (benché rivelatesi tali solo in occasione
dei successivi accertamenti ispettivi). Inconferente si
appalesa, per converso, il richiamo alle disposizioni delle
istruzioni che regolano il patrimonio di vigilanza, che
rilevano su di un piano diverso da quello, qui in rilievo,
dei mezzi patrimoniali minimi per lo svolgimento dell’attività.
Venendo al dedotto difetto dei mezzi patrimoniali minimi
alla data del 31.12.2001, la Banca d’Italia ha rilevato
che, in seguito, l'assemblea della società , in data 11
gennaio 2001, ha deliberato l’aumento di capitale per €
5,16 milioni, del quale la società ha comunicato il termine
del collocamento. L’ aumento, peraltro, è risultato liberato
in misura prevalente con il versamento di effetti cambiari
non assistiti dalla relazione giurata di stima prescritta
dall'art. 2343 del codice civile (e la Banca d’Italia ha
soggiunto che neppure dalla nota integrativa del bilancio
al 31\12\2001 era possibile trarre utili indicazioni sull’origine
e sulla scadenza dei detti effetti cambiari). Rettificando
conseguentemente i mezzi patrimoniali, questi sono risultati,
al 31 dicembre del 2001, superiori al limite minimo solo
sulla base di una bozza di bilancio di incerta valenza (per
la già sottolineata inaffidabilità del sistema informativo-contabile),
la quale esponeva quale utile maturato nell'esercizio la
rilevante misura di € 2,058 milioni, quantificata, tuttavia,
senza procedere alla determinazione di rettifiche di valore
a fronte del rischio creditizio (e computando, oltre tutto,
anche una concessione in locazione finanziaria con un canone
annuo di € 0,8 mln. ad un soggetto, la GECO s.r.l., di limitata
dotazione patrimoniale e di redditività negativa, cui la
stessa SO.FI.SO. aveva rifiutato appena due mesi prima una
concessione di garanzia per appena 24 mila euro). In sede
di stesura definitiva del bilancio 2001, invero, l’utile
sarebbe stato poi indicato in misura nettamente inferiore.
La Sezione, a confutazione dei motivi di appello svolti
al riguardo, deve rimarcare che la violazione del sopra
citato dettato dell’articolo 2343 c.c., e segnatamente di
una disposizione che ha lo scopo di assicurare la corretta
formazione del capitale sociale, impedisce di avere certezza
circa l’effettivo valore di tali crediti e, quindi, di computarne
l’importo, corrispondente all’aumento del capitale sociale,
nel calcolo dei mezzi patrimoniali. La tassatività della
richiesta legislativa della perizia giurata di stima, traguardante
in coerenza con la relativa ratio, non consente poi
di annettere rilievo alla deduzione dell’appellante circa
l’equipollenza della garanzia fideiussoria bancaria. La
disposizione in parola prevede, infatti, la necessità della
detta relazione giurata di stima, da parte di un esperto
designato dal presidente del tribunale, per tutti i casi
di conferimento di crediti -e quindi anche per quelli rappresentati
da effetti cambiari- senza distinzioni di sorta, e perciò
senza neppure distinguere a seconda che il credito conferito
sia o meno garantito; tanto in linea con l’art. 10, par.
1, della seconda direttiva UE (n. 77\91\CEE del 13\12\1976)
in materia societaria, che richiede la relazione di uno
o più esperti indipendenti per tutti i conferimenti non
in contanti. E questa conclusione , come correttamente osservato
dal Giudice di prime cure, si appalesa coerente con il disposto
del comma 3 dello stesso art. 2343 cit., il quale, prevista
la necessità di un controllo da parte degli amministratori
e dei sindaci sulle valutazioni contenute nella relazione
giurata nella specie omessa, stabilisce che fino al momento
di tale controllo “le azioni corrispondenti ai conferimenti
sono inalienabili e devono restare depositate presso la
società”, ancorché debitamente stimate.
Nessuna censura specifica è poi rivolta all’indirizzo dell’osservazione
articolata dal Tribunale in merito alla non qualificabilità
degli effetti cambiari di cui si è dibattuto quali mezzi
prontamente liquidabili, posto che la circolare all’uopo
invocata sussume sotto tale nozione, oltre alla cassa ed
alle altre disponibilità liquide, solo i “titoli di debito
negoziati su mercati regolamentati di Paesi appartenenti
all’O.C.S.E.”. Chiara risulta al riguardo la differenza
tra la nozione di titoli negoziati su mercati regolamentati
ed effetti cambiari conferiti ala capitale sociale dei quali
non sussiste la perizia di stima e neppure viene adeguatamente
dimostrato il valore di realizzo al fine di un presunto
acquisto di un immobile.
In ordine poi alle indicazioni dell’organo di vigilanza
relative alla scarsa affidabilità dei dati contenuti nella
bozza di bilancio in merito all’ammontare degli utili, individuati
senza procedere alle prescritte rettifiche e con il supporto
di un sistema informatico-contabile non appropriato, il
dato è confermato dallo scarto non certo fisiologico del
bilancio successivamente approvato che ha indicato utili
in misura decisamente inferiore a quella originariamente
ipotizzata (euro 159.965 anziché 2,050 milioni).
Quanto, infine, alla locazione finanziaria conferita dall’intermediario
alla società GECO (v. sopra al n. 6c), debitore era un soggetto
di limitata dotazione patrimoniale e di redditività negativa
a cui la stessa ricorrente aveva negato una garanzia di
appena euro 24.778,65, l’appellante continua a ribadire
la tesi dell’omonimia, nel senso che le due vicende avevano
riguardato, in realtà, due differenti società.
Nessuna censura viene tuttavia mossa all’osservazione svolta
dal primo Giudice secondo cui la ricorrente non avrebbe
fornito alcun documento dimostrativo della asserita diversità
–e mera omonimia- delle società protagoniste dei due episodi.
E, d’altra parte, nel verbale della seduta dell’organo di
gestione della SO.FI.SO. del 31\10\2001 la società cui era
stata rifiutata la garanzia era stata identificata proprio
come GE.CO. s.r.l.., come ha dedotto la difesa della resistente
senza ricevere smentite. Di qui la logica conclusione dell’inattendibilità
della versione fornita dalla ricorrente, e la conferma dell’insufficienza
dei suoi mezzi patrimoniali anche alla data del 31\12\2001.
4.6. Altro rilievo elevato alla SO.FI.SO.
riguarda l'esistenza di grandi fidi di importo rilevante:
in particolare, al consorzio Train per oltre 9 milioni di
euro, misura eccedente al 31\12\2001 il 60 % del patrimonio
di vigilanza.
L’appellante valorizza la circostanza che non si sia verificato
alcun sinistro in relazione ai fidi contestati, in tal guisa
finendo tuttavia per travisare la ratio della normativa
di vigilanza tesa ad assicurare limiti prudenziali e preventivi
con la fissazione di limiti di rischio in rapporto ai mezzi
patrimoniali; di qui la totale inconferenza della causazione
di danni o anche solo di doglianze da parte dei soggetti
interessati dalle operazioni. Donde l’impossibilità di seguire
il ragionamento dell’appellante che finisce per trasformare
il controllo preventivo finalizzato ad evitare rischi in
strumento sanzionatorio diretto a stigmatizzare ex post
i sinistri concretamente verificatisi
Si deve poi aggiungere che, come puntualizzano le Istruzioni
di Vigilanza, la disciplina della concentrazione dei rischi
è diretta a limitare i pericoli di instabilità degli intermediari
finanziari discendenti dalla concessione a singoli prenditori
(o loro gruppi) di finanziamenti di importo rilevante rispetto
al patrimonio di vigilanza, imponendo un soddisfacente grado
di frazionamento del rischio creditizio. Nelle dette Istruzioni
il concetto di “esposizione” si trova definito come
“la somma di tutte le attività di rischio - … - nei confronti
di un cliente, in bilancio o “fuori bilancio”. Ne deriva
l’irrilevanza, già sottolineata dal Giudice di prime cure,
dell’osservazione della ricorrente di avere concluso con
il detto consorzio tre contratti i quali, presi singolarmente,
non superavano il prescritto limite del capitale: il numero
dei contratti conclusi con il singolo cliente è ininfluente
ai fini della normativa della quale si tratta, la quale
guarda, al contrario, ai dati di esposizione complessiva.
Non migliore sorte può essere riservata alla sottolineatura
della natura del consorzio, composto da più di 80 imprese,
tutte illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte
dall’ente medesimo, dalla quale parte appellante vorrebbe
ricavare il precipitato dell’assenza di una effettiva concentrazione
del rischio su di un unico soggetto, dal momento che ogni
debito era stato garantito aggiuntivamente da ciascuno dei
singoli consorziati. Dirimente appare la considerazione
che la problematica è affrontata in seno alle Istruzioni
più volte citate, ove si puntualizza che “L’esposizione
è riferita al debitore principale anche in presenza di attività
assistite da garanzie personali. L’intermediario finanziario
ha facoltà di considerare l’esposizione in capo al soggetto
garante purché questi non possa opporre il beneficio della
preventiva escussione del garantito”.
La ricorrente non ha poi ritualmente dimostrato la non opponibilità
di detto beneficio nella fattispecie in rilievo.
4.7. La Banca d’Italia ha censurato, infine, l'elevato
ammontare dei crediti di firma, segnalati dall’azienda con
riferimento alla data del 31\12\2001 nella misura di euro
149 milioni. Questi hanno fatto ritenere inadeguato il patrimonio
di vigilanza della società in relazione ai requisiti prudenziali
richiesti in materia di rilascio di garanzie nei confronti
del pubblico. E ciò pur tenendo conto della necessità di
tempo, addotta dalla SO.FI.SO. nel procedimento, per l’adeguamento
alle nuove disposizioni che erano state introdotte in materia.
Quello che viene contestato alla ricorrente sotto questo
profilo è, invero, il fatto di essersi impegnata, nella
riunione del consiglio di amministrazione del 9 aprile del
2002, a pervenire entro il 30 giugno all'allineamento della
propria attività ai limiti normativi di nuova imposizione
(entrati in vigore nel febbraio dello stesso anno), ma di
non avere poi conseguito alla detta data il nuovo coefficiente
di liquidità –pari al 4 % del valore nominale complessivo
delle garanzie rilasciate-.
L’intermediario, anche in sede di appello, oppone al riguardo
che la Banca d'Italia sarebbe incorsa in un profilo di sviamento
e di violazione del principio di aggravamento. L’Istituto
stesso aveva intimato alla SO.FI.SO. il 5 giugno del 2002
il divieto di nuove operazioni, e di conseguenza questa
non aveva potuto operare sul mercato fino al successivo
10 luglio, quando aveva ottenuto dal T.A.R. la sospensione
di tale inibitoria. Orbene, secondo l’appellante deve ritenersi
difficile, se non impossibile, pretendere da un soggetto
che non può operare sul mercato e produrre ulteriore ricchezza
che questi si adegui ad un nuovo e più severo coefficiente
di liquidità. E la SO.FI.SO. deduce, inoltre, di essere
comunque riuscita, nonostante le difficoltà generatele dai
provvedimenti della Vigilanza, a portare avanti il processo
di adeguamento ai nuovi standard di liquidità.
In senso contrario meritano tuttavia adesione le considerazioni
svolte dal primo Giudice secondo cui il richiamato divieto
di nuove operazioni, intimato solo un mese prima della decisiva
scadenza, non produceva per sua natura alcun effetto sui
rapporti già pendenti, ma inibiva solo la costituzione di
rapporti nuovi, e che, d’altra parte, l’adeguamento alla
nuova disciplina non poteva essere affidato in modo esclusivo
alla stipula di nuovi contratti, posto che questi, pur generando
novella liquidità, avrebbero contemporaneamente incrementato
con l’ammontare complessivo delle garanzie anche la misura
della liquidità occorrente.
Il Tribunale ha poi in modo convincente rimarcato che la
SO.FI.SO. non ha adeguatamente documentato l’avvenuto rispetto
degli obblighi in materia di mantenimento della liquidità.
E la medesima considerazione deve essere estesa alla documentazione
richiamata in sede di appello.
Si deve soggiungere che le valutazioni compiute dalla Banca
d’Italia nell’esercizio delle competenze demandatele dalla
legge in esito ad accertamenti ispettivi, costituiscono
espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, non
confutabile, in assenza di indici di sviamento nella specie
non apprezzabili, mercé la mera contrapposizione di una
generica valutazione difforme da parte di una società di
revisione, l’operato della quale non offre lo stesso grado
di attendibilità né è circondato da analoghe garanzie.
5. L’appello deve in definitiva essere respinto.
Le spese sono liquidate come da dispositivo già pubblicato.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, respinge il ricorso.
Condanna la società appellante al pagamento in favore della
Banca d’Italia, delle spese relative al presente grado di
giudizio, che si liquidano nella misura di € 10.000,00 (diecimila).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2005 dal Consiglio di
Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di
Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Carmine VOLPE Consigliere
Giuseppe ROMEO Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere
Francesco CARINGELLA Consigliere Est.
|
|