| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 9 settembre 2005 n.
4654
Pres. ed est. Farina
Comune di San Vitaliano (Avv. M. Russo e P. Dirozzi) c.
Tiani (n.c.), Grosso e napoletano (Avv. A. Storace) |
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Contratti della P.A. – Incarichi esterni
– Svolgimento di prestazione d’opera intellettuale – Competenza
nella scelta del contraente – Spetta ai dirigenti - Motivi
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La scelta del contraente per l’affidamento
di un incarico per lo svolgimento di una prestazione d’opera
intellettuale (art. 2230 cod. civ.), a seguito di una gara
formale o informale, o anche per trattativa privata, è atto
di gestione, privo di qualsiasi contenuto di indirizzo per
gli uffici. Si risolve, infatti, nella individuazione del
soggetto o dei soggetti che appaiono più quotati, secondo
re-gole obbiettive e prefissate, per il conseguimento dei
fini della P.A. L’attività di indirizzo, riservata agli
organi elettivi o politici del Comune, si risolve, invece
nella fissazione delle linee generali da seguire e degli
scopi da perseguire con l’attività di gestione. Non rientra,
perciò, in questa attribuzione, la scelta di un contraente
qualsiasi dell’ente e, ancor meno, quella di professionisti
forniti di titoli adeguati per la redazione di strumenti
di pianificazione del territorio. In questo caso, la scelta
spetta ai dirigenti, secondo l’esplicito disposto dell’art.
107 del T.U. n. 267/2000, o ad una commissione composta
da soggetti aventi adeguata esperienza professionale per
condurre una selezione ispirata al soddisfacimento di siffatte
esigenze tecniche.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
sul ricorso in appello n.r.g. 3800 del 2005, proposto dal
Comune di San Vitaliano, rappresentato e difeso dagli
avv. Maurizio Russo e Paolo Pirozzi e con loro elettivamente
domiciliato presso l’avv. Giuliano Feliciani, in Roma, via
San Saba, n. 12, |
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contro
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il sig. Walter Tiani, non costituito
in giudizio,
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e nei confronti
dei sigg. Guido Grosso e Tommaso Napolitano,
rappresentati e difesi dall’avv. Aldo Starace e con lui
elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Claudia
de Curtis, in Roma via Marianna Dionigi, n. 57, (già piazza
Barberini, n. 12),
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania – Napoli, II Sezione, n. 1584/2005, pubblicata
il 4 marzo 2005.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle ri-spettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
introdotto dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 28 giugno
2005, il consigliere Giuseppe Farina ed uditi, altresì,
gli avvocati M. Russo e A. Starace, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO E DIRITTO
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1. Ritenuto:
che il Tribunale amministrativo regionale della Campania,
II Sezione, ha annullato il provvedimento (deliberazione
n. 180 del 26 ottobre 2004 della Giunta comunale di San
Vitaliano), recante “approvazione dello schema di avviso
pubblico per affidamento dell’incarico professionale per
la redazione” del progetto di piano regolatore generale,
ed il provvedimento (deliberazione n. 186 del 9 novembre
successivo della stessa giunta), recante affidamento del
predetto incarico agli architetti Guido Grosso e Tommaso
Napolitano;
che il Comune ha proposto appello, notificato il 28 e 29
aprile 2005 e depositato il 10 maggio 2005;
che, nella camera di consiglio del 28 giugno 2005, fissata
per la discussione della domanda di sospensione dell’efficacia
della sentenza appellata, è stata constatata la completezza
del contraddittorio,
che è stato discusso l’incidente cautelare e sono stati
informati i difensori intervenuti della possibilità, per
il collegio, di far luogo alla decisione del ricorso, con
sentenza semplificata, ai sensi dell’art. 26, comma 4 e
ss., della l. 6 dicembre 1971, n. 1034.
2. Considerato:
2.1. che la sentenza impugnata reca annullamento, per incompetenza
della Giunta comunale, della deliberazione sopra precisata,
con la quale è stato deciso di affidare l’incarico di redigere
il progetto di piano regolatore generale ai due professionisti
costituiti anche in questo grado;
2.2. che la pronunzia coinvolge, implicitamente, ma chiaramente,
anche la precedente deliberazione, nella parte in cui riserva
alla Giunta la scelta dei privati contraenti;
2.3. che il T.A.R. ha stabilito che spettano alla Giunta
(artt. 48 e 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) funzioni
di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, non
già quelle di attribuzione di un incarico professionale;
2.4. che non sono fondate le censure che denunciano inammissibilità
del ricorso introduttivo:
2.4.1. né per acquiescenza rispetto all’avviso pubblico,
per aver partecipato alla selezione. L’avviso, infatti,
non reca alcuna statuizione immediatamente lesiva, in quanto
impeditiva di ammissione, ma statuisce unicamente, per l’aspetto
che qui interessa, la riserva alla giunta della competenza
di attribuire l’incarico. Ed è di piana logica l’osservazione
che tale clausola in tanto reca pregiudizio, in quanto l’esito
della selezione non sia favorevole a chi ne deduce l’illegittimità.
La partecipazione alla gara, perciò, non può essere definita
come incompatibile con la volontà di impugnare il bando
o altro atto regolatore della selezione, quale è, nel caso
di specie, l’avviso pubblico;
2.4.2. né per carenza di interesse, per difetto di titoli
o requisiti in capo al ricorrente. Invero, in nessun atto
è indicato quali siano i requisiti assenti in concreto in
capo al ricorrente, giacché la relazione istruttoria, in
data 9 novembre 2004, del responsabile del procedimento,
è redatta dopo altra relazione di tenore positivo in data
5 novembre– il che è indizio, poiché immotivata, di eccesso
di potere – e non dà alcuna indicazione specifica di assenza
di un qualsiasi titolo. È, infatti, del tutto priva di precisazioni
circa la insussistenza di requisiti, che, in primo grado
ed in questa sede, il Comune e i controinteressati sostengono
senza concreto supporto;
2.4.3. né per omessa impugnazione della convenzione stipulata
quattro giorni dopo la notificazione del ricorso introduttivo.
Secondo pacifica e costante giurisprudenza, infatti, l’atto
lesivo della posizione del concorrente non vincitore, in
una gara per l’aggiudicazione di un contratto della P.A.,
è quello conclusivo del procedimento, vale a dire la deliberazione
di aggiudicazione.
La stipulazione del contratto può assumere soltanto incidenza
diversa, in relazione alla posizione del concorrente che
sia stato pregiudicato dalla illegittimità del procedimento,
e con riguardo alla sua possibile pretesa di reintegrazione
in forma specifica o di risarcimento per equivalente, quali
sono consentite dall’art. 7 della l. 6 dicembre 1971, n.
1034, come modificato dalla l. 21 luglio 2000, n. 205;
2.5. che neppure, infine, merita adesione la censura con
la quale si sostiene l’infondatezza del ricorso introduttivo
e la competenza della giunta comunale.
È da considerare, in contrario, che la scelta del contraente
per l’affidamento di un incarico per lo svolgimento di una
prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 cod. civ.),
a seguito di una gara formale o informale, o anche per trattativa
privata, è atto di gestione, privo di qualsiasi contenuto
di indirizzo per gli uffici. Si risolve, infatti, nella
individuazione del soggetto o dei soggetti che appaiono
più quotati, secondo regole obbiettive e prefissate, per
il conseguimento dei fini della P.A.
L’attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi
o politici del Comune, si risolve, invece nella fissazione
delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire
con l’attività di gestione. Non rientra, perciò, in questa
attribuzione, la scelta di un contraente qualsiasi dell’ente
e, ancor meno, quella di professionisti forniti di titoli
adeguati per la redazione di strumenti di pianificazione
del territorio. In questo caso, la scelta spetta ai dirigenti,
secondo l’esplicito disposto dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000
citato, o ad una commissione composta da
soggetti aventi adeguata esperienza professionale per condurre
una selezione ispirata al soddisfacimento di siffatte esigenze
tecniche;
2.6. che perciò l’appello è integralmente da non condividere;
2.7. che non si deve far luogo a pronunzia sulle spese,
perché la parte appellata, regolarmente intimata, non si
è costituita in questo grado.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta) respinge l’appello.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di
consiglio del 28 giugno 2005, con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Farina est. Presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere
Michele Corradino Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 9 settembre 2005
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