| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 13 settembre 2005 n.
4692
Pres. Elefante, est. Millemaggi Cogliani
Società AUTOMATICA SETTENTRIONALE S.D. S.r.l. ed I.F.M.
S.r.l. (Avv. ti G. Gerbi, G. Pennini, C. Bilanci e L. Villani)
c. Azienda Ospedaliera San Martino di Genova e Cliniche
Universitarie convenzionate (Avv. P. Alberti), SERENISSIMA
RISTORAZIONE S.p.a. (Avv.ti M. Malgaro e B. Panariti) |
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1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Controversia - Eccezione processuale della stazione appaltante
concernente la mancata esclusione di un concorrente – Inammissibilità
– Motivi
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2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Affidamento di servizi con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa – Possibilità per la P.A. di prevedere clausole
di sbarramento collegate al livello minimo di qualità –
Sussiste - Conseguenze
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3. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Rinnovazione della gara - Interesse alla rinnovazione
della gara del concorrente legittimamente escluso – Non
sussiste – Conseguenze sul piano processuale
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1. La stazione appaltante, la quale si è
avvalsa di un organo tecnico per accertare il possesso dei
requisiti di partecipazione alla gara, ha a sua disposizione,
per rimette in discussione il giudizio tecnico discrezionale
della Commissione giudicatrice, strumenti di amministrazione
attiva che si esprimono attraverso la non approvazione,
anche soltanto parziale, degli atti della procedura, da
parte dell’organo competente. Pertanto, nel caso gli atti
della commissione siano stati approvati, senza alcun rilievo
circa l’ammissione alla gara del concorrente che invece
doveva essere escluso per insufficienza tecnico-qualitativa
dell’offerta, la stazione appaltante non può eccepire, in
sede processuale, l’illegittima ammissione alla gara del
medesimo concorrente.
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2. Nelle gare per l’ affidamento di servizi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
la clausola di sbarramento, relativa al livello minimo di
qualità, rientra nell’esercizio di una facoltà discrezionale
riconosciuta all’Amministrazione in ordine alla determinazione
dei fattori di incidenza dei singoli elementi dell’offerta.
La possibilità di valutare l’offerta in base ad elementi
diversi, con la previsione dei relativi criteri di aggiudicazione
da indicare nell’ordine decrescente di importanza, ed il
potere di conferire importanza preminente al criterio qualitativo
rispetto a quello economico o viceversa ai fini dell’aggiudicazione
(purché ciò sia adeguatamente specificato negli atti di
gara) non preclude che, pur avendo assegnato valore preminente
al prezzo, la stazione appaltante adotti accorgimenti volti
a garantire che la qualità del servizio offerto non venga
eccessivamente sacrificata oltre un determinato livello,
valutato sulla base della pluralità di elementi che concorrono
ad esprimerne gli aspetti tecnico-qualitativi.
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3. L’interesse alla rinnovazione della gara
da parte del concorrente legittimamente escluso per inidoneità
dell’offerta si configura come interesse di mero fatto,
non tutelabile quale interesse legittimo, con la conseguenza
che l’estromissione dalla procedura concorsuale priva il
soggetto escluso del titolo a dedurre vizi inerenti le ulteriori
fasi della medesima procedura.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.4692/05 REG.DEC
N. 9285 REG:RIC.
ANNO 2004
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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decisione
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sul ricorso in appello n. 9285 del 2004,
proposto dalle
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Società AUTOMATICA SETTENTRIONALE S.D.
S.r.l., con sede in Genova, in persona dell’Amministratore
unico, legale rappresentante in carica, Signora Ivana Bertoli,
ed I.F.M. S.r.l. con sede in Napoli, in persona dell’Amministratore
unico, legale rappresentante in carica, Sig. Francesco Romano,
rappresentate e difese dagli Avv. ti Giovanni Gerbi, Giuliano
Pennini, Carlo Bilanci e Ludovico Villani, con domicilio
eletto presso lo studio dell’Avv. L. Villani, in Roma, Via
Asiago, n. 8;
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contro
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l’Azienda Ospedaliera San Maritno di Genova
e Cliniche Universitarie convenzionate, in persona del
legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa
dall’Avv. Prof. Piergiorgio Alberti, con domicilio eletto
in Roma, via Carducci n. 4;
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e nei confronti
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della soc. SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.a.
con sede in Vicenza (P.I. 01617950249), in persona del Presidente
del consiglio di amministrazione, legale rappresentante
in carica, Sig. Mario Putin, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Mario Malgaro del Foro di Vicenza e Benito Panariti
del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio
del secondo, in Roma, via Celimontana n. 38;
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per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Liguria, Sezione II, n. 758/2004 del 13 maggio 2004;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda ospedaliera
Ospedale San martino di Genova e Cliniche Universitarie
convenzionate e della Soc. Serenissima Ristorazione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 12 aprile 2005, il Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, gli Avv.
Gerbi, e Villani per l’appellante, Alberti e Calgaro per
gli appellati resistenti;;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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F A T T O
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1. Le attuali appellanti – le quali hanno
partecipato, con offerta congiunta, alla procedura di appalto
concorso, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, indetto dalla Azienda in epigrafe, con
deliberazione dirigenziale 20 maggio 2003 n. 504, per la
gestione, all’interno dell’Ospedale S. Martino di Genova,
dei servizi di bar e distribuzione automatica di bevanda,
unitamente alla fornitura e gestione di macchine erogatrici
di bevande calde e fredde ed altri generi di conforto, realizzazione
di lavori di ristrutturazione dei bar siti presso il padiglione
monoblocco e padiglione B con progettazione e realizzazione
dei relativi impianti e fornitura e posa in opera di arredi
e attrezzature – impugnano in questa sede la sentenza della
Sezione II del Tribunale Amministrativo Regionale della
Liguria n. 758 del 13 maggio 2004, non notificata, con la
quale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse
il ricorso proposto per l’annullamento della deliberazione
4 settembre 2003 n. 2154, di aggiudicazione, alla Serenissima
Ristorazione s.r.l. dell’appalto in questione, e, con essa,
di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti
e connessi, ivi compresi la deliberazione 29 maggio 2003
n. 1278 di ammissione dei concorrenti alla gara; il verbale
della Commissione di gara n. 2 del 26 agosto 2003 di attribuzione
dei punteggi “qualità del servizio e di non ammissione all’apertura
dell’offerta economica di quattro dei cinque concorrenti
ammessi alla gara; il verbale del Presidente della Commissione
29 agosto 2003 di aggiudicazione dell’appalto concorso a
Serenissima ristorazione approvato con deliberazione 5 marzo
2003 n. 564; la lettera d’invito 4 giugno 2003 prot. n.
28397; il capitolato speciale di gara approvati con deliberazione
29 maggio 2003 n. 1278.
Sarebbe viziato il procedimento logico giuridico attraverso
cui il giudice di primo grado è pervenuto alla declaratoria
di inammissibilità sulla considerazione che le ricorrenti
non erano in possesso dei requisiti di ammissione alla gara,
in quanto, con tale decisione, avrebbe illegittimamente
avrebbe ritenuto di poter sostituire, sulla base di una
mera eccezione della stazione appaltante in sede processuale,
la diversa valutazione tecnica della Commissione giudicatrice,
che si era espressa favorevolmente sul punto.
Senza contare che gli interessati avevano sufficientemente
dimostrato il requisito della capacità tecnica, con riferimento
alla gestione del bar.
Andrebbe dunque riformata la decisione di inammissibilità,
ed esaminato il ricorso di primo grado, sulla base delle
censure dedotte, in questa sede riproposte.
Esse investono l’illegittimità, per vari profili, della
aggiudicazione alla controinteressata, principalmente per
effetto riflesso della illegittimità della sua ammissione
alla gara (motivi II e III), nonché l’attribuzione del punteggio
tecnico (motivi IV e V) e la fissazione di una soglia di
sbarramento di tale portata da vanificare la preferenza
accordata all’offerta economica più vantaggiosa (motivo
VI).
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2. Si sono costituiti in giudizio l’Azienda
ospedaliera e la controinteressata aggiudicataria dell’appalto,
resistendo all’appello.
Successivamente la causa, chiamata alla pubblica udienza
del 12 aprile 2005, è stata trattenuta in decisione.
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D I R I T T O
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1. La Sezione non può condividere il procedimento
logico giuridico che sorregge la pronuncia di inammissibilità.
Anche gli argomenti addotti dalle appellate resistenti,
in questa sede, devono essere disattesi perché, per un verso
non pertinenti all’oggetto e, per altro verso, erronei.
La stazione appaltante, la quale si è avvalsa di un organo
tecnico per accertare il possesso dei requisiti di partecipazione
alla gara, ha a sua disposizione, per rimette in discussione
il giudizio tecnico discrezionale della Commissione giudicatrice,
strumenti di amministrazione attiva che si esprimono attraverso
la non approvazione, anche soltanto parziale, degli atti
della procedura, da parte dell’organo competente.
Nella sede processuale - ove gli atti della commissione
siano stati (come nella specie) approvati, senza alcun rilievo
circa l’ammissione alla gara del concorrente escluso per
insufficienza tecnico-qualitativa dell’offerta - l’eccezione,
in giudizio, che ne rimetta in discussione l’ammissione
alla gara (disposta dalla Commissione e non sindacata dalla
stazione appaltante) finisce con l’ampliare non soltanto
l’oggetto del contendere, ma, del tutto indebitamente, lo
stesso ambito sostanziale della lesione soggettiva, senza
l’osservanza delle regole procedimentali del riesame.
Ciò è tanto più grave, in tema di procedure concorsuali,
ove si consideri che il carattere di definitività che assumono
le decisioni delle Commisioni di gara approvate dalla stazione
appaltante (a qualunque fase esse si riferiscano) implica
che, annullata l’aggiudicazione dalla pronuncia giurisdizionale
- pur essendo, entro certi limiti, nei poteri della stazione
appaltante di procedere all’annullamento d’ufficio dell’intera
procedura ed alla sua completa rinnovazione - ordinariamente
la procedura deve essere rinnovata dalla fase in cui la
lesione si è verificata, senza che, in linea di principio,
possano essere rimesse in discussioni fasi anteriori e definite.
Il collegamento dell’impugnazione giurisdizionale con la
fase della procedura in cui si è verificata la lesione non
è dunque privo di riflessi sul piano sostanziale e non può
essere stravolto da una mera eccezione difensiva della stazione
appaltante. che introduca nel giudizio una ragione di esclusione
che ben poteva essere rilevata dalla medesima nella fase
di approvazione degli atti della commissione e comunque
attraverso un atto dell’Autorità o dell’organo competente.
In conclusione, l’interesse all’impugnazione, per mancanza
del requisito di ammissione in capo al concorrente che ha
partecipato alla gara venendone poi escluso per insufficienza
dell’offerta rispetto allo standard fissato dalle norme
concorsuali, non può essere rimesso in giuoco dalla stazione
appaltante con mere deduzioni difensive.
La questione della quale si tratta non può accostarsi alla
differente ipotesi in cui il vizio della ammissione al concorso
sia dedotto dal controinteressato con ricorso incidentale,
né all’altra, in cui il ricorrente stesso non sia insorto
avverso una ragione ostativa già espressa e definita, per
cui la mancanza di interesse all’impugnazione è rilevabile
d’ufficio dallo stesso giudice dell’impugnazione.
In definitiva, nel caso in esame, il giudice di primo grado,
nel pronunciare la declaratoria di inammissibilità sul presupposto
che i ricorrenti mancavano dei requisiti di ammissione (in
assenza di una misura amministrativa di segno contrario
al giudizio della Commissione e di un ricorso incidentale
della aggiudicataria controinteressata, e sulla sola base
di un’eccezione difensiva dell’Azienda che ha indetto la
gara) ha finito con il sostituire – senza averne i poteri
– il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della
Commissione giudicatrice, avallato dall’apposito organo
di amministrazione attiva mediante l’approvazione – senza
rilievi – degli atti della procedura.
Il primo motivo di appello è dunque fondato
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2. Ciò impone l’esame delle censure dedotte,
dalle attuali appellanti, in primo grado e riproposte in
questa sede.
Di esse deve essere modificato l’ordine, rispetto a quello
impresso dall’appellante, dando la precedenza alle censure
che investono il giudizio assoluto di inadeguatezza della
qualità dell’offerta (ovvero i motivi 4° e 5° che, propriamente,
concernono il punteggio assegnato dalla Commissione giudicatrice,
e, prima ancora, il 6° motivo che mette in discussione la
fissazione di uno standard di qualità, o meglio, l’applicazione
fattane dalla Commissione).
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3.1. Muovendo, pertanto, dal sesto motivo
di impugnazione, deve essere rilevato, nelle linee generali
che, in una procedura di affidamento di servizi (o misto,
con prevalenza, come nella specie, della prestazione di
servizi) con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, la clausola di sbarramento, relativa al livello
minimo di qualità, rientra nell’esercizio di una facoltà
discrezionale riconosciuta all’Amministrazione in ordine
alla determinazione dei fattori di incidenza dei singoli
elementi dell’offerta.
La possibilità di valutare l’offerta in base ad elementi
diversi, con la previsione dei relativi criteri di aggiudicazione
da indicare nell’ordine decrescente di importanza, ed il
potere di conferire importanza preminente al criterio qualitativo
rispetto a quello economico o viceversa ai fini dell’aggiudicazione
(purché ciò sia adeguatamente specificato negli atti di
gara) non preclude che, pur avendo assegnato valore preminente
al prezzo (nella specie, 60/100), la stazione appaltante
adotti accorgimenti volti a garantire che la qualità del
servizio offerto non venga eccessivamente sacrificata oltre
un determinato livello, valutato sulla base della pluralità
di elementi che concorrono ad esprimerne gli aspetti tecnico-qualitativi,
graduati secondo il loro ordine di importanza (nella specie,
il raggiungimento di un punteggio di almeno 25 punti su
40).
In questo senso (fissazione di un livello di qualità), appare
calzante e pertinente, con riferimento all’oggetto della
gara, il riferimento giurisprudenziale fatto dalla stazione
appaltante ad un recente precedente della Sezione (Cons.
Stato, Sez. V, n. 1040 del 3 marzo 2004) che in questa sede
si ritiene di dovere pienamente condividere.
Chiarito tale aspetto, deve, però, essere precisato che,
nel caso in esame, che i ricorrenti (come fatto rilevare
dalla resistente Azienda ospedaliera), in appello non meno
che nel ricorso di primo grado, pongono una censura che
non investe, in sé, la clausola concorsuale, bensì l’applicazione
fattane dalla Commissione.
Testualmente, nella parte finale della pagina 26 dell’atto
di appello, così viene defino il contenuto della censura:
“non si contesta la legittimità … di una soglia minima per
la valutazione delle offerte economiche e cioè di un criterio
che impone una valutazione preliminare degli aspetti tecnici
dell’appalto e la non ammissione alla successiva fase della
valutazione economica dei progetti inferiori alla soglia
indicata”, bensì “si è dedotto e si deduce invece l’erroneità
della applicazione del criterio da parte della Commissione,
la quale è giunta alla conclusione assurda di ammettere
un solo concorrente all’apertura dell’offerta economica,
senza giustificare adeguatamente una soluzione che è palesemente
un’eccezione al principio dell’aggiudicazione secondo l’offerta
economicamente più vantaggiosa”.
In sostanza parte ricorrente, che espressamente dichiara
di non contestare, neppure “la legittimità di una aggiudicazione
in presenza di una sola offerta” valida, imputa (non già
alla stazione appaltante di avere apposto una clausola illegittima
bensì) alla Commissione di non essersi fatta carico, nel
momento della assegnazione del punteggio sulla qualità dell’offerta,
che l’incidenza proporzionale dell’indice di sbarramento
(25/40), fosse tale da portare, nella concreta applicazione,
alla esclusione di quattro concorrenti su cinque, e cioè
alla pretermissione “di un momento fondamentale del metodo
di aggiudicazione prescelto, consistente nella comparazione
delle offerte economiche e nel favore per l’aggiudicazione
al miglior importo possibile”.
Così come formulata, la censura è infondata anche indipendentemente
dalla legittimità o meno della clausola in sé.
E’ fuor di luogo, in tale contesto, il richiamo a precedenti
giurisprudenziali che, in linea di principio, appaiono contrari
alla fissazione di standard di qualità (peraltro, in ambito
di opere pubbliche).
Sull’apparente contrasto giurisprudenziale fra quanto affermato
nelle decisioni citate nell’atto di appello ed i principi
sopra esposti non ci si deve in questa sede soffermare,
in quanto non è sul criterio fissato dal bando che deve
pronunciarsi la Sezione, bensì sull’operato della Commissione
giudicatrice, secondo i limiti cognitivi fissati dagli stessi
ricorrenti.
Ma a tale operato nessun addebito può essere mosso, dal
momento che del tutto correttamente, operando lo sbarramento
imposto dalle regole concorsuali, la Commissione ha escluso
dalla ulteriore fase della gara (aggiudicabile anche in
presenza di una sola offerta valida) concorrenti che, fra
l’altro, neppure si erano approssimati alla soglia minima
fissata dal bando (i punteggi attribuiti sono infatti di
18,5 alle attuali appellanti, 18 alla Vendig System S.p.a,
7 alla F.llei Gentile e 7 alla R.T.I. Butteroni).
La Commissione, infatti, contrariamente a quanto mostrano
di ritenere gli appellanti, non doveva e non poteva operare
diversamente da quanto stabilito dalle regole concorsuali,
né farsi condizionare, nella attribuzione del punteggio
per la qualità dell’offerta, da elementi e considerazioni
estranei ai parametri prestabiliti.
Il motivo è, pertanto, infondato.
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3.2. Gli appellanti, peraltro, obiettano,
in via ulteriore, che la Commissione avrebbe fatto un uso
distorto dei poteri di valutazione alla stessa spettanti,
omettendo di fornire una ragionevole ed esaustiva motivazione
del proprio operato.
Si ritiene, al riguardo che - a parte la considerazione
che, nel presente giudizio non possono venire in discussione
i punteggi assegnati ad altri concorrenti - l’argomento
impugnatorio debba essere trattato congiuntamente al quinto
motivo di appello, che investe l’operato della Commissione
sotto il profilo della omessa predeterminazione dei criteri
di valutazione e di sottocriteri (rispetto a quelli articolati
dall’Azienda) che tenessero conto, fra l’altro dei due differenti
oggetti della gara (gestione del servizio bar e ristorazione
e fornitura di macchine di distribuzione automatica).
Il complesso delle censure, separatamente articolate (mancata
predeterminazione dei criteri, mancata predeterminazione
di sottoarticolazioni rispetto a quelle previste dalla stazione
appaltante, mancata specificazione di un sottoscriterio
che tenesse distinti i due differenti servizi, difetto di
motivazione delle valutazioni compiute) è infondato, alla
luce delle considerazioni che seguono..
Nella procedura in esame, i criteri di valutazione sono
stati oggetto di analitica ed esaustiva fissazione da parte
della stazione appaltante e sono stati riportati nella lettera
d’invito, nella quale sono enunciati i parametri di valutazione
ai quali si sarebbe dovuta attenere la Commissione giudicatrice
ed i contenuti della documentazione da porre a corredo dell’offerta
tecnica.
Come lo stesso ricorrente espone alla pagina 20 del ricorso
in appello - i 40 punti da attribuire per la qualità del
servizio erano ripartiti, nella lettera d’invito, in 15
punti per la “modalità organizzative di gestione del servizio”,
10 punti per i “prodotti alimentari proposti”, 8 punti per
il “progetto edilizio e termini di consegna dei locali”,
5 punti per la “qualità e consistenza delle attrezzature
e arredi” e 2 punti per le “referenze”.
La sottoarticolazione ulteriore degli elementi valutativi
con attribuzione dei relativi punteggi, contrariamente a
quanto sostenuto, non costituiva un obbligo della Commissione,
ma una mera facoltà che la stazione appaltante ha rimesso
alla scelta operativa, discrezionale ed insindacabile, dell’organo
investito delle procedura.
Non può pertanto essere messa in discussione, in questa
sede, la scelta dell’organo tecnico di non stabilire sottoarticolazioni.
Quello che interessa è, invece, che la Commisione abbia
operato nel pieno rispetto dei criteri stabiliti nella lettera
d’invito, prendendo in esame le singole relazioni in rapporto
agli elementi che, sulla base delle prescrizioni di gara,
i concorrenti avrebbero dovuto evidenziare ai fini della
valutazione di qualità, e ciò risulta palese dalla articolata
motivazione che sorregge i punteggi assegnati ai singoli
concorrenti, per ciascuna categoria di elementi che la lettera
d’invito imponeva che fossero presi in considerazione.
Non trova riscontro nelle prescrizioni di gara né in principi
di carattere generale l’affermazione secondo cui la Commissione
avrebbe dovuto prevedere, all’interno delle singole categorie
di valutazione, punteggi differenziati per le differenti
tipologie in concorso.
Al contrario, mentre è evidente che, per taluni degli elementi
ai quali doveva essere parametrato il punteggio (“progetto
edilizio e termini di consegna dei locali” o “qualità e
consistenza di attrezzature ed arredi”) non sarebbe stato
possibile il tipo di scomposizione preteso dagli appellanti,
per gli altri, la scomposizione del punteggio (fra servizio
bar e ristorazione, da un lato, e distribuzione automatica
dall’altro) avrebbe finito con l’incidere sullo stesso criterio
indicato dalla stazione appaltante, e cioè sulla parametrazione
fissata in maniera unitaria ed onnicomprensiva, in relazione
a ciascuno degli elementi di giudizio che dovevano emergere
dalle relazioni, secondo una previsione dettagliata ed analitica
che la stessa regola concorsuale aveva preventivamente fissato.
Senza contare che la frammentazione del punteggio fra l’uno
e l’altro tipo di prestazioni avrebbe dovuto, necessariamente
tenere nella debita considerazione il carattere prevalente
del servizio bar e ristorazione, cosicché non si vede quale
pratica utilità ne avrebbero potuto trarre gli attuali appellanti,
i quali hanno rivelato le maggiori, obiettive, carenze proprio
per ciò che concerne il servizio bar.
In concreto, poi, è evidente che la Commissione, pur senza
operare scomposizioni di sorta, ha debitamente tenuto conto
delle diverse tipologie, come gli stessi ricorrenti non
mancano di dare atto, nel riconoscere che, per la generalità
dei concorrenti, gli aspetti relativi alla distribuzione
automatica sono stati adeguatamente valutati.
Quanto al preteso difetto di motivazione, esso è smentito
in fatto, in quanto non si rinvengono, a sostegno dei punteggi
attribuiti, stereotipi o generiche aggettivazioni, bensì
al contrario, puntuali ed esaustive argomentazioni, che
sebbene sintetiche, trovano puntuale riscontro nel confronto
fra gli elementi ai quali doveva essere parametrato il punteggio
ed i dati emergenti dalle relazioni che i concorrenti erano
tenuti a presentare.
Tale constatazione deve condurre alla reiezione, con i motivi
V e VI, anche del quarto motivo di impugnazione che investe
propriamente il punteggio attribuito ai ricorrenti, in assoluto
ed in rapporto a quello attribuito alla aggiudicataria.
Ed invero, estendendo al massimo il sindacato giurisdizionale
sul giudizio tecnico, emerge, in fatto, che la commissione
non ha trascurato di prendere in considerazione nessuno
degli elementi dell’offerta degli attuali ricorrenti in
rapporto a quanto stabilito dalla lettera d’invito, e li
ha correttamente parametrati, ed altrettanto ha fatto per
ciò che riguarda l’aggiudicataria, senza sopravalutarne
la qualità dell’offerta.
Il divario di punteggio per la voce “modalità organizzative
di gestione del servizio” (12 punti sui 15 previsti, alla
controinteressata, contro gli 8 punti attribuiti agli attuali
appellanti) si spiega agevolmente correlando le relazioni
delle parti a quanto richiesto dalla stazione appaltante.
Quanto ai prodotti alimentari, gli stessi ricorrenti riconoscono
di non avere tenuto conto degli elementi che, secondo la
lettera d’invito, dovevano essere evidenziati nella relazione,
essendosi limitati a depositare depliants, correttamente
ritenuti non esaustivi, contro la compiuta descrizione offerta
dalla controinteressata.
Per ciò che concerne le referenze offerte, altrettanto correttamente
la commissione non ha tenuto conto dell’unico bar gestito
all’interno Politecnico di Torino per periodo 2001-2003,
per un importo di soli 55.000 euro, annettendo rilievo esclusivamente
alle referenze relative alla gestione automatica.
In definitiva, nei limiti di sindacabilità del giudizio
tecnico, non sono ravvisabili nell’operato della Commissione,
né violazione della legge speciale (che al contrario appare
puntualmente applicata), né eccesso di potere sotto i vari
profili denunciati.
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4. Nel citato contesto, l’esclusione degli
attuali appellanti per insufficienza della qualità dell’offerta
deve ritenersi legittima, alla stregua delle censure dedotte.
Ciò esime la Sezione dal prendere in esame le censure che
investono l’aggiudicazione, in via riflessa, per la pretesa
illegittimità dell’ammissione al concorso dell’aggiudicataria.
Per tale parte, infatti, le censure dedotte sono inammissibili
per difetto di legittimazione.
La Sezione ha infatti avuto modo di precisare che l’interesse
alla rinnovazione della gara da parte del concorrente legittimamente
escluso per inidoneità dell’offerta si configura come interesse
di mero fatto, non tutelabile quale interesse legittimo,
non avendo lo stesso una aspettativa diversa e maggiormente
qualificata di quella che si può riconoscere in capo ad
un qualunque altro soggetto che alla prima gara non abbia
preso parte e che si riprometta invece di concorrere alla
seconda, in quanto la partecipazione alla gara di appalto
costituisce il fatto di legittimazione che radica nell’impresa
l’interesse giuridicamente protetto all’impugnazione dell’aggiudicazione
del contratto ad altro concorrente, con la conseguenza che
l’estromissione dalla procedura concorsuale priva il soggetto
escluso del titolo a dedurre vizi inerenti le ulteriori
fasi della medesima procedura (sul punto, per tutte, Cons.
Stato, Sez. V, n. 5777 del 18 ottobre 2002 e, fra le meno
recenti, Sez. IV, n. 57 del 23 gennaio1986; n. 323 del 12
marzo.1996; Sez. V, n. 1309 del 4 novembre 1996; n. 3079
del 6 giugno 2001).
E’ del tutto irrilevante che, nella specie, le censure investano
direttamente una fase anteriore (quella della ammissione
al concorso della aggiudicataria) perché in ogni caso, l’interesse
alla decisone su tali motivi, in tanto può configurarsi,
in astratto, in quanto il vizio sarebbe destinato a riflettersi
sulla aggiudicazione, al cui annullamento mira, in definitiva
l’azione proposta.
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5. Sulla base di tutte le considerazioni
che precedono, pertanto, la Sezione, respinto per quanto
di ragione l’appello, in riforma della sentenza appellata
respinge il ricorso di primo grado.
In considerazione della complessità della questione, compensa
interamente fra le parti le spese del giudizio
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P. Q. M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello,
in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso
di primo grado;
Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 12 aprile 2005,
dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera
di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Agostino ELEFANTE PRESIDENTE
Raffaele CARBONI CONSIGLIERE
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Est. CONSIGLIERE
Paolo BUONVINO CONSIGLIERE
Goffredo ZACCARDI CONSIGLIERE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13 settembre 2005
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
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