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| n. 9-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 2 settembre 2005 n.
4472
Pres. Santoro, est. Fera
Ecoverde Gestione Servizi Ambientali di Giro Diego &
C. s.n.c. (Avv.ti V. Fedato e R. Mariani) c. C.S.R.. Bassa
Friulana s.p.a. (Avv.ti O. Comand e C. Tessarolo), Sager
s.r.l. (Avv. G. Zgagliardich ed A. Musenga) |
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1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Esclusione – Impugnazione – Successiva impugnazione dell’aggiudicazione
definitiva – Occorre – Ininfluenza del riferimento nel ricorso
all’ “eventuale atto di aggiudicazione definitiva”
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2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Impugnazione degli atti di gara – Rapporti tra impugnazione
dell’esclusione e impugnazione dell’aggiudicazione definitva
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1. In tema di impugnazione dell’esclusione
dalla gara d’appalto, vi è la dichiarazione giurisdizionale
di improcedibilità del ricorso nei casi in cui l'impresa
ricorrente, dopo aver impugnato in via autonoma il provvedimento
di esclusione dalla gara e gli ulteriori atti fino all’aggiudicazione
provvisoria, non estende poi l'impugnazione, mediante la
proposizione di motivi aggiunti, al successivo provvedimento
di aggiudicazione definitiva. A tal fine non può invece
ritenersi idonea la formula contenuta nell’atto introduttivo
del giudizio, che si riferisce genericamente a 'l’eventuale
e non conosciuto atto di aggiudicazione definitiva dell’appalto
e i consequenziali atti relativi alla stipulazione del contratto”
in quanto la formulazione è puramente ipotetica e non esprime
l’intendimento di gravare un determinato provvedimento amministrativo.
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2. Il principio secondo il quale, in caso
di impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria, deve essere
gravato, in un secondo momento, anche l’atto di aggiudicazione
definitiva, a maggior ragione va applicato alla relazione
intercorrente tra l'atto di esclusione dalla gara, intervenuto
nel corso del procedimento e nei confronti del quale l'interessato
può proporre ricorso al fine di ottenere quanto meno un'immediata
tutela cautelare, e l’aggiudicazione definitiva che rappresenta
l’atto conclusivo del procedimento; cioè il provvedimento
finale idoneo a produrre effetti costitutivi sulla sfera
giuridica dei destinatari.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.11102 REG. RIC.
N. 4472/05 REG.DEC.
ANNO 2004
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
sul ricorso in appello n. r.g. 11102 del 2004 proposto dalla
Ecoverde Gestione Servizi Ambientali di Giro Diego &
C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Fedato e Roberto
Masiani, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via
Ugo Bassi n. 3 ; |
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CONTRO
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la C.S.R.. Bassa Friulana s.p.a.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Oliviero Comand e Costantino Tessarolo,
con domicilio eletto presso il secondo in Roma, Via Cola
di Rienzo n. 271;
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e nei confronti
della Sager s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Gianni Zgagliardich
ed Andrea Musenga, con domicilio eletto presso il secondo
in Roma, viale America n. 11 (controinteressata ed appellante
incidentale);
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per l’annullamento
della sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia 28 settembre
2004, n. 597;
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Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 1 marzo 2005 il
Consigliere Aldo Fera;
Uditi per le parti gli avv.ti R.Mariani. C.Tessarolo e G.Zgagliardich
come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO
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La Ecoverde Gestione Servizi Ambientali ha
impugnato davanti al Tar del Friuli Venezia Giulia il provvedimento
con il quale la C.R.S. aveva revocato la sua ammissione
alla gara, adducendo la motivazione che, ai sensi dell’art.
113, 5° comma, lett. a), del D.lg. 18.8.2000 n. 267, nel
testo introdotto dall’art. 14, 1° comma, del D.L. 30.9.2003
n. 269, convertito in L. 24.11.2003 n. 326, la partecipazione
era riservata alle società di capitali.
L’impresa, tuttavia, aveva presentato la propria offerta.
La C.R.S., però, ha confermato la non ammissione alla gara,
che si è conclusa con l’aggiudicazione alla controinteressata.
In primo grado, la ricorrente aveva dedotto, i seguenti
vizi di illegittimità:
1) violazione della lex specialis e delle
direttive 92/50/CE e 75/42/CE, del D.Lg. n. 157/95 e dell’art.
30 del D.Lg. n. 22/97 in uno con il D.M. 28.4.1998 n. 406
2) violazione ed errata applicazione degli artt. 112 e 113,
5° comma, lett. a), del D.Lg. n 267/00
3) violazione degli artt. 7 e 8 della L. 7.8.1990 n. 241
e dei principi in materia di giusto procedimento
Si sono costituiti in giudizio l’amministrazione intimata
e la controinteressata.
La controinteressata Sager s.r.l. ha quindi proposto ricorso
incidentale, al fine di far dichiarare l’inammissibilità
di quello principale per difetto di interesse.
Con successiva memoria, la Sager aveva dedotto l’improcedibilità
per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso principale,
essendo intervenuto, nelle more, l’aggiudicazione definitiva
a suo favore e sottoscritto il contratto, atti che sarebbero
ormai insuscettibili di rimozione, in quanto, ancorché noti
alla ricorrente, essa non ha provveduto ad impugnarli con
motivi aggiunti.
Con la sentenza specificata in rubrica, il Tar, ha accolto
in parte il ricorso incidentale, dichiarando così inammissibile
il ricorso principale per difetto di legittimazione e di
interesse, in quanto la ricorrente, esclusa per motivi non
contestati col gravame, non ha più titolo né può ricavare
alcun vantaggio a contestare gli atti di una gara a cui
non poteva partecipare.
L'appello è proposto dalla Ecoverde, che contesta le affermazioni
contenute nella sentenza appellata e ripropone i motivi
di ricorso non esaminati dal primo giudice.
E’ costituita in appello la C.S.R., che rinnova le eccezioni
pregiudiziali già prospettate primo grado, con particolare
riferimento all’improcedibilità del ricorso in appello,
per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'eventuale
riforma della sentenza appellata risulterebbe "inutiliter
data ", posto che l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione
provvisoria non renderebbe inefficace l’aggiudicazione definitiva.
La Sager s.r.l., nel costituirsi in appello, propone altresì
appello incidentale con il quale rinnova le eccezioni ed
i motivi prospettati col ricorso incidentale di primo grado.
Le parti hanno scambiato ulteriori memorie a sostegno delle
rispettive tesi difensive.
DIRITTO
L’appello proposto dalla Ecoverde Gestione Servizi Ambientali
è infondato.
Oggetto dell'appello è la sentenza, specificata in rubrica,
con la quale il Tar del Friuli Venezia Giulia ha dichiarato
inammissibile il ricorso proposto dalla Ecoverde Gestione
Servizi Ambientali, per l'annullamento del provvedimento di
esclusione dalla licitazione privata, per l’affidamento del
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani,
indetta dalla C.R.S. Bassa Friulana, nonché i successivi atti
del procedimento fino all’aggiudicazione provvisoria. La sentenza
di primo grado, inoltre, ha in parte accolto il ricorso incidentale
proposto dall'impresa risultata aggiudicatarie, Sager s.r.l.
A tacere e di ogni ulteriore considerazione, infatti, sta
per certo che l'impresa ricorrente, dopo aver impugnato in
via autonoma il provvedimento di esclusione dalla gara e gli
ulteriori atti fino all’aggiudicazione provvisoria, non ha
poi esteso l'impugnazione, mediante la proposizione di motivi
aggiunti, al successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva
adottato dal consiglio di amministrazione della C.R.S. in
data 19 maggio 2004. Né può ritenersi che l’impugnazione di
quest'ultimo atto possa essere compresa nella formula contenuta
nell’atto introduttivo del giudizio, che si riferiva genericamente
a" l’eventuale e non conosciuto atto di aggiudicazione definitiva
dell’appalto e i consequenziali atti relativi alla stipulazione
del contratto” in quanto la formulazione è puramente ipotetica
e non esprime l’intendimento di gravare un determinato provvedimento
amministrativo.
Ora, il collegio non intende discostarsi dall'indirizzo giurisprudenziale
seguito dalla sezione secondo il quale: " l'aggiudicazione
definitiva di una gara pubblica dei contratti della p.a. non
è un atto meramente confermativo dell'aggiudicazione provvisoria,
essendo diverso da quest'ultimo per soggetto, competenza,
forma e contenuto e presupponendo una nuova valutazione dei
fatti, delle norme e delle circostanze inerenti al procedimento
di gara; pertanto, è ammissibile il ricorso volto all'annullamento
dell'aggiudicazione definitiva anche se non era stata precedentemente
impugnata l'aggiudicazione provvisoria. Invece, il soggetto
che, pur non essendovi tenuto, abbia impugnato immediatamente
e in via autonoma il provvedimento di aggiudicazione provvisoria
di un contratto della P.A., ha l'onere di impugnare, in un
secondo momento, anche l'aggiudicazione definitiva, pena l'improcedibilità
del primo ricorso."(Consiglio di Stato, sezione quinta,
6 luglio 2002, n. 3717). Il principio, ancorché formulato
con riguardo alla relazione intercorrente tra aggiudicazione
provvisoria ed aggiudicazione definitiva, a maggior ragione
va applicato a quella intercorrente tra l'atto di esclusione
dalla gara, intervenuto nel corso del procedimento e nei confronti
del quale l'interessato può proporre ricorso al fine di ottenere
quanto meno un'immediata tutela cautelare, e l’aggiudicazione
definitiva che rappresenta l’atto conclusivo del procedimento;
cioè il provvedimento finale idoneo a produrre effetti costitutivi
sulla sfera giuridica dei destinatari.
Il ricorso, pertanto, non potrebbe essere accolto in quanto,
la mancata impugnazione del provvedimento finale, tra l'altro
ben conosciuto da parte ricorrente perché depositata all'udienza
del 17 giugno 2004, ne ha determinato l'improcedibilità.
Per questi motivi l’appello principale deve essere dichiarato
inammissibile.
Ne segue l'inammissibilità dell’appello incidentale.
Appare tuttavia equo compensare le spese del grado.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione quinta, dichiara improcedibile l'appello principale
ed inammissibile quello incidentale. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del giorno 1 marzo 2005, con l’intervento dei signori:
Sergio Santoro Presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Aldo Fera Consigliere estensore
Marzio Branca Consigliere
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