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| n. 9-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 30 agosto 2005 n. 4413
Pres. Santoro, est. Millemaggi Cogliani
Ricorsi riuniti:
- Soc. BECKMAN COULTER S.p.a. (Avv.ti F. A. Roversi Monaco,
G. Salvatori Del Prato, M. Sanino) c. DASIT S.p.a. (Avv.ti
A. Pezzana, A. Cancrini, C. M. Muscolo e F. Tassone), BAYER
DIAGNOSTICS S.r.l., EUROSOFT INFORMATICA MEDICA S.r.l, ARREDI
TECNICI VILLA S.p.a. (Avv.ti A. Cancrini, C. M. Muscolo
e F. Tassone), AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA
(n.c.)
- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA (Avv. A. Carullo)
c. DASIT S.p.a. (Avv.ti A. Pezzana, A. Cancrini, C. M. Muscolo
e F. Tassone), BAYER DIAGNOSTICS S.r.l., EUROSOFT INFORMATICA
MEDICA S.r.l, ARREDI TECNICI VILLA S.p.a. (Avv.ti A. Cancrini,
C. M. Muscolo e F. Tassone), Soc. BECKMAN COULTER S.p.a.
(n.c.) |
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1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Partecipazione delle A.T.I. – Art. 10 D.Lgs. 358/1992
– Interpretazione – Ambito di applicabilità – Solo nei confronti
delle A.T.I. costituende
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2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Lex specialis di gara – Obbligo di sottoscrizione congiunta
dell’offerta per tutte le imprese facenti parte di un A.T.I.
costituenda – Applicabilità anche alle A.T.I. costituite
– Va negata - Motivi
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1. In tema di partecipazione delle associazioni
temporanee di imprese alle gare d’appalto, l’art. 10 D.lgs.
358/1992 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo
della sottoscrizione, da parte di tutte le imprese costituenti
il gruppo, riguarda esclusivamente l’ipotesi dell’offerta
congiunta proveniente da un raggruppamento temporaneo non
ancora formalmente costituito, ovvero in assenza di una
capogruppo previamente designata e mandataria del raggruppamento
formalmente costituito, con i poteri di rappresentanza previsti
dalla norma e senza, dunque, che, nei confronti della stazione
appaltante, sia stato definito quel soggetto unico idoneo
a proiettare, nei riguardi di tutti i soggetti cooperanti
nell’impresa, il complesso degli obblighi e delle responsabilità
nascenti dalla partecipazione alla gara.
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2. Il comma 4 dell’ art. 10 D.lgs. 358/1992,
basato su una ipotesi di partecipazione alla gara in assenza
di formalizzazione della cooperazione instaurata in vista
della aggiudicazione, risponde alla logica comunitaria di
non opporre ostacoli formalistici alla cooperazione del
gruppo, nella fase dell’offerta, salva, poi, la possibilità
di pretendere, una volta verificatasi l’aggiudicazione al
gruppo, la trasformazione del raggruppamento in una forma
giuridica determinata. Ne consegue che la previsione della
lettera d’invito che richieda la sottoscrizione congiunta
dell’offerta da parte di tutte le imprese, in virtù del
richiamo al predetto art. 10, si deve applicare alle ATI
ancora in fase di costituzione, ma non a quelle costituite
in una fase anteriore alla presentazione dell’offerta, che
abbiano già conferito mandato collettivo alla capogruppo,
per le quali è sufficiente la sottoscrizione della sola
mandataria capogruppo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Quinta Sezione)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sui ricorsi in appello nn. 5972 e 5932 del
2004, proposti da:
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1) ricorso n. 5932/2004:
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Soc. BECKMAN COULTER S.p.a., con sede
in Cassina de’Pecchi MI), in persona del legale rappresentante
in carica, in proprio e quale mandataria del raggruppamento
composto dalle seguenti ditte: Abbott S.p.a; Alfa Wassermann
S.p.a; Beckman Coulter S.p.a.; coop. Facchini portabagagli
s.c.a.r.l.; Diesse S.r.l.; Engineering Sanità' Enti Locali
s.p.a; Strumentation Laboratory S.p.a.; Labozeta s.r.l;.A.
Menarini S.r.l.; Divisione Diagnostic; Prisma Engineering
S.r.l.; rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio A. Roversi
Monaco, Guido Salvatori Del Prato, Mario Sanino, con domicilio
eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Viale
Parioli, 180
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contro
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- DASIT S.p.a. con sede legale in
Milano, C.F./P.IVA 03222390159, in persona del Presidente
del consiglio di amministrazione, legale rappresentante
in carica, Sig. Angelo Fracassi, rappresentata e difesa
dagli Avv.ti Aldo Pezzana, Arturo Cancrini, Carlo M. Muscolo
e Francesco Tassone, con domicilio eletto presso lo studio
del secondo, in Roma, via G. Mercalli, 13 ; nonché
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- BAYER DIAGNOSTICS S.r.l., con sede
in Milano, C.F./P.IVA 03332520968;
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- EUROSOFT INFORMATICA MEDICA S.r.l,
con sede in Modena,C.F./P.IVA 02583870361;
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- ARREDI TECNICI VILLA S.p.a., con
sede in CaronnoPertusella (VA), C.F./P.IVA; ciascuna in
persona del legale rappresentante incarica, rappresentate
e difese dagli Avv.ti Arturo Cancrini, Carlo M. Muscolo
e Francesco Tassone, con domicilio eletto presso lo studio
del primo, in Roma, via G. Mercalli, 13 ;
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e nei confronti
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dell’AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI
MODENA, non costituita;
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2) ricorso n. 5972/2004
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AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA,
in persona del Dirttore generale in carica, Dott. Roberto
Rubbiani, rappresentata e difesa dall’ Avv. Antonio Carullo,
con domicilio eletto in Roma, Via Principessa Clotilde,
2, presso l’Avv. Prof. Angelo Clarizia;
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contro
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- DASIT S.p.a. con sede legale in
Milano, C.F./P.IVA 03222390159, in persona del Presidente
del consiglio di amministrazione, legale rappresentante
in carica, Sig. Angelo Fracassi, rappresentata e difesa
dagli Avv.ti Aldo Pezzana, Arturo Cancrini, Carlo M. Muscolo
e Francesco Tassone, con domicilio eletto presso lo studio
del secondo, in Roma, via G. Mercalli, 13 ; nonché
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- BAYER DIAGNOSTICS S.r.l., con sede
in Milano, C.F./P.IVA 03332520968;
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- EUROSOFT INFORMATICA MEDICA S.r.l.,
con sede in Modena,C.F./P.IVA 02583870361;
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- ARREDI TECNICI VILLA S.p.a., con
sede in CaronnoPertusella (VA), C.F./P.IVA; ciascuna in
persona del legale rappresentante incarica, rappresentate
e difese dagli Avv.ti Arturo Cancrini, Carlo M. Muscolo
e Francesco Tassone, con domicilio eletto presso lo studio
del primo, in Roma, via G. Mercalli, 13 ;
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e nei confronti
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della Soc. BECKMAN COULTER S.p.a.,
non costituta;
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entrambi i ricorsi in appello
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per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia
Romagna. n. 2347 del 31 luglio 2004 (dispositivo n. 13 dell’8
giugno 2004)
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle appellate
DASIT S.p.a., BAYER DIAGNOSTICS S.r.l., EUROSOFT INFORMATICA
MEDICA S.r.l. e ARREDI TECNICI VILLA S.p.a., in entrambi
i ricorsi in appello;
Visto l’appello incidentale;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza dell’1 marzo 2005, il Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, gli Avvocati
Sanino, Roversi Monaco, Cancrini, Muscolo, Pezzana e Carullo
;
Pubblicato il dispositivo n. 109/2005;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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1. L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
ha indetto, con deliberazione n. 119 del 3 giugno 2003 del
Direttore generale, un appalto concorso per l’aggiudicazione
di un contratto misto (lavori, forniture e servizi) per
il nuovo laboratorio di analisi dell’Ospedale Bongiova -
per l’importo indicativo, a base d’asta, di € 50.000.000,00,
comprendente € 1.900.000,00 per progettazione e costruzione
di un laboratorio di analisi, che il vincitore avrebbe dovuto
arredare e rifornire per un settennio, secondo quanto disposto
dal Capitolato speciale di gara - da aggiudicare secondo
il criterio dell’offerta più vantaggiosa, ex art. 26, p.1,
lett.b) della Direttiva CE 93/36, sulla base del punteggio
ripartito tra valutazione tecnica (punti 60) e valutazione
economica (punti 40).
Hanno partecipato alla gara, regolarmente invitate, fra
gli altri, la ATI BECKMANN COULTER S.p.a. ed altre (tutte
specificate in epigrafe), costituitasi prima della presentazione
dell’offerta, con atto registrato il 1° ottobre 2003 allegato
alla domanda di partecipazione nonché, la società DASIT
S.p.a., mandataria-capogruppo del costituendo raggruppamento
con le altre società attuali appellate ed appellanti incidentali
(meglio indicate in epigrafe), presentando offerta congiunta.
A conclusione dell’esame delle offerte pervenute, la Commissione
proponeva per l’aggiudicazione provvisoria l’ATI Beckman
Coulter S.p.a. ed altre, collocatasi al primo posto con
un totale di p. 92,10 (di cui p. 40 per l’offerta economica
e p. 52,10 per l’offerta tecnica.
Al secondo posto si collocava la costituenda ATI DASIT ed
altre con p. 87,00 (di cui p. 31 per l’offerta economica
e p. 55,50 per l’offerta tecnica).
Con deliberazione del Direttore generale n. 14 del 3 febbraio
2004 (prot. 2195) sono stati approvati i lavori della Commissione
e l’appalto è stato definitivamente aggiudicato alla ATI
rappresentata da Beckman Coulter S.p.a..
2. Avverso l’aggiudicazione in parola, gli atti della procedura
e specificamente l’ammissione alla gara dell’aggiudicataria,
hanno proposto impugnazione le attuali appellate, davanti
al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna
che, con sentenza n. 2377/04 del 31 luglio 2004 della Sezione
Prima, lo ha accolto sulla considerazione che l’offerta
economina del raggruppamento aggiudicatario e la relativa
indicazione delle quote dell’appalto (da eseguire da parte
delle singole imprese associate) risultavano sottoscritte
dalla sola impresa capogruppo e non anche dalle imprese
mandanti, in contrasto con quanto stabilito dalla lettera
d’invito, con la considerazione, fra l’altro, che la sottoscrizione
anzidetta da parte della Beckman Coulter era avvenuta in
data 16 settembre 2003, anteriormente alla costituzione
della associazione temporanea d’impresa (in data 30/settembre
1° ottobre 2003) e quindi in carenza di potere di rappresentanza
di quest’ultima.
E’ stata, al contrario respinta la richiesta di risarcimento
del danno; è stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale
della aggiudicataria, sono state compensate fra le parti
le spese del giudizio.
3.1. Avverso l’anzidetta sentenza hanno proposto separati
appelli la Beckman Coulter, in proprio e nella qualità,
e la stazione appaltante, dapprima immediatamente impugnando
il dispositivo e successivamente proponendo appositi motivi,
entrambe sostanzialmente sindacando il procedimento logico
giuridico attraverso cui il giudice di primo grado è pervenuto
alle proprie conclusioni.
La clausola della lettera d’invito posta alla base della
decisione di accoglimento non troverebbe applicazione alle
ATI già costituite anteriormente alla presentazione dell’offerta;
quanto alla argomentazione incidentale secondo cui, in ogni
caso, alla data del 16 settembre 2003, in cui l’offerta
venne predisposta e sottoscritta dal legale rappresentante
della capogruppo, quest’ultima era priva di mandato con
rappresentanza – oltre a considerare che, sul punto, nessuna
censura era stata sollevata dalla parte ricorrente con l’atto
introduttivo - la data in questione sarebbe del tutto irrilevante,
dal momento che conterebbe esclusivamente il momento della
presentazione, successivo alla costituzione ed al conferimento
del mandato.
3.2. Con il ricorso n. 5932/2004, è impugnato anche il capo
di sentenza con il quale è dichiarato inammissibile il ricorso
incidentale della ATI Beckman ed è presa espressamente posizione
difensiva sui motivi assorbiti del ricorso di primo grado.
4. A sua volta, le società appellate hanno proposto appello
incidentale per l’impugnazione del capo di sentenza con
la quale il giudice di primo grado, pur accogliendo il ricorso
dalle stesse proposto, ne ha respinto la domanda risarcitoria,
riproponendo, con memoria difensiva, i motivi di impugnazione
assorbiti in primo grado.
5. Dapprima con decreti presidenziali provvisori, successivamente
con ordinanze collegiali, sono state accordate le misure
cautelari richieste dalle appellanti (da ultimo, con ordinanze
nn. 3234/2004 e 3235/2004, limitatamente alla esecuzione
delle opere murarie) ed infine, chiamate alla pubblica udienza
dell’1 marzo 2005, le cause sono state trattenute in decisione.
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DIRITTO
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1. Si verte in tema di appalto concorso indetto
da una Azienda sanitaria dell’Emilia Romagna, per l’aggiudicazione
di lavori, fornitura e servizi relativi ad un nuovo laboratorio
di analisi.
Gli appelli principali relativi alla medesima sentenza,
devono essere riuniti per essere decisi in unico contesto.
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2.1. Essi pongono, in primo luogo, il problema
di come debba essere interpretata la clausola della lettera
di invito con la quale la stazione appaltante ha statuito
che: “Nel caso di offerta presentata da associazione temporanea
d’impresa, l’offerta medesima dovrà riportare l’esatta indicazione
delle quote dell’appalto che saranno eseguite dalle singole
imprese costituenti l’associazione, nonché la dichiarazione
contenete l’impegno che, in caso di aggiudicazione della
gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina
dell’art. 10 del Decreto legislativo n. 358/1992 e sm. In
tal caso l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da
tutte le imprese raggruppate e determina la responsabilità
solidale delle stesse nei confronti dell’Azienda Usl” (punto
1. secondo cpv., lett. c della lettera d’invito).
2.2. E’ avvenuto che la ATI rappresentata dalla Beckman
Coulter S.p.a. (costituitasi con atto del 30 settembre 2003,
registrato 1° ottobre 2003) ha, successivamente ed entro
il termine prescritto dal bando, chiesto di partecipare
alla gara, presentando l’offerta economica – contenente
l’indicazione delle quote di appalto che sarebbero state
eseguite dalle singole partecipanti al raggruppamento –
con la sottoscrizione del solo rappresentante della capogruppo,
munito di mandato con rappresentanza.
Aggiudicatole l’appalto ed impugnati, dal gruppo collocatosi
al secondo posto, l’aggiudicazione definitiva e gli atti
della procedura, il giudice di primo grado, con la sentenza
appellata, ha accolto il ricorso sulla base del primo, assorbente
motivo di impugnazione, interpretando la citata disposizione
nel senso che l’offerta economica doveva essere sottoscritta
da tutte le imprese associate, indipendentemente dalla circostanza
che prima della presentazione dell’offerta il raggruppamento
si fosse già formalmente costituito nelle forme previste
dall’art. 10 del citato decreto legislativo. A rafforzamento
del proprio convincimento, inoltre, il giudice di primo
grado ha aggiunto un ulteriore argomento “incidentale”,
consistente nel rilievo che, in ogni caso, alla data del
16 settembre 2003, apposta in calce all’offerta, la capogruppo
non era ancora mandataria degli altri componenti del raggruppamento
e che, pertanto il suo rappresentante legale non era, comunque,
legittimato alla sottoscrizione dell’offerta economica in
nome e per conto di tutti i componenti del raggruppamento
(a nulla rilevando, dunque, la data della presentazione,
successiva alla formalizzazione del mandato con rappresentanza).
2.3. La Sezione non può condividere le anzidette conclusioni.
2.4. L’espresso richiamo, operato dalla disposizione concorsuale
in esame, all’art. 10 del decreto legislativo 358 del 1992
- di cui riproduce la formula (comma 2) – appare sufficiente
a chiarire che l’obbligo della sottoscrizione, da parte
delle singole imprese costituenti il gruppo, riguarda esclusivamente
l’ipotesi (delineata allo stesso punto 1 della lettera d’invito,
nel capoverso immediatamente precedente) dell’offerta congiunta
proveniente da un raggruppamento temporaneo non ancora formalmente
costituito, ovvero in assenza di una capogruppo previamente
designata e mandataria del raggruppamento formalmente costituito,
con i poteri di rappresentanza previsti dalla norma e senza,
dunque, che, nei confronti della stazione appaltante, sia
stata definito quel soggetto unico idoneo a proiettare,
nei riguardi di tutti i soggetti cooperanti nell’impresa,
il complesso degli obblighi e delle responsabilità nascenti
dalla partecipazione alla gara.
Il comma 4 del richiamato art. 10 (coincidente, nella formulazione,
con il comma 4 dell’art. 17 del D.Lgs. n. 157 del 1995)
è, infatti, costruito su un’ipotesi di partecipazione alla
gara in assenza di formalizzazione della cooperazione instaurata
in vista della aggiudicazione e risponde alla logica comunitaria
di non opporre ostacoli formalistici alla cooperazione del
gruppo, nella fase dell’offerta, già presente nella direttiva
71/305/CEE (in tema di appalto di opere pubbliche), salva,
poi, la possibilità di pretendere, una volta verificatasi
l’aggiudicazione al gruppo, la trasformazione del raggruppamento
in una forma giuridica determinata.
Ma la norma non esclude l’ipotesi di una formalizzazione
anteriore alla presentazione dell’offerta.
E’ infatti da ripetere - per ciò che riguarda il testo dell’art.
10 del decreto legislativo n. 358 del 1992 – la considerazione
fatta dalla giurisprudenza con riferimento ad analoga disposizione
contenuta nella legge del 1981 n. 113 (abrogata appunto
dal decreto in esame) e cioè che non configura un divieto,
ma una semplice lacuna del testo, la mancata previsione
della espressa possibilità di presentare l’offerta come
raggruppamento temporaneo già costituito (T.A.R. Sicilia
Catania, sez. I, 10 settembre 1990, n. 653).
In altri termini, il decreto delegato del 1992 (come la
legge del 1981) -con il riconoscimento della possibilità,
per le imprese che intendano cooperare, di presentare un'offerta
sottoscritta congiuntamente (contenente, dunque, una dichiarazione
implicita di voler costituire un raggruppamento) e di attuare
il collegamento del tipo organizzativo di cui alla L. 8
agosto 1977, n. 584 in materia di lavori pubblici soltanto
nella fase di esecuzione del contratto (e quindi con riferimento
al raggruppamento aggiudicatario), ha inteso prevedere adempimenti
formali semplificati rispetto alla corrispondente disciplina
di cui alla legge n. 584 cit. – ma non ha affatto inteso
escludere che alla procedura potessero partecipare “imprese
riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime
l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti”
come già previsto per gli appalti di opere pubbliche dall’art.
20 della legge citata.
Correttamente rilevano le appellanti che la cooperazione
tra più imprese (ciascuna mantenendo la propria individuabilità
e gestione produttiva) costituisce una realtà con la quale
l’ordinamento interno da tempo si confronta - in tema di
contratti governati dalle regole della evidenza pubblica
– muovendo proprio dalla prevista possibilità di partecipazione
alle gare di raggruppamenti già costituiti, che abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad una delle ditte partecipanti al gruppo.
La partecipazione di imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate, che ancora non abbiano formalmente conferito
mandato ad una delle ditte partecipanti al raggruppamento,
costituisce un passaggio ulteriore, nella evoluzione dell’istituto
e nel processo di adattamento dell’ordinamento interno alle
direttive comunitarie, che si è concretato, per gli appalti
di fornitura e di servizi (legge n. 113 del 1981, art.10
del D.Lgs. n. 358 del 1992 e 17 del D.Lgs. n. 157 del 1995),
ancor prima che per gli appalti di opere pubbliche (art.
13, comma 5, L. n. 109 del 1994, come modificata dalla L
n. 415 del 1998).
Proprio per tale ragione, non è ipotizzabile che il legislatore
nazionale, nello stesso momento in cui ha inteso compiere
uno sforzo ulteriore di adattamento dell’ordinamento interno
a quello comunitario, abbia anche fatto un passo indietro
di così rimarchevoli dimensioni, come sarebbe se, sulla
base della citata normativa, dovessero restare escluse dalla
presentazione delle offerte, con le modalità già previste
dall’art. 20 della legge del 1977, le imprese riunite che
abbiano conferito mandato con rappresentanza alla capogruppo
anteriormente alla presentazione dell’offerta.
Non rileva che la norma da ultimo citata riguardi le opere
pubbliche e non ogni tipo di contratto (nella specie ci
si trova alle prese con un contratto misto ), in quanto,
anzi, l’istituto è stato visto con maggior rigore dalla
legge nazionale, in tale ambito, per le difficoltà insite
in un sistema che richiedeva, per l’affidamento, particolari
requisiti, e l’adattamento alle indicazioni comunitarie
è stato, pertanto, più lento; deve, dunque, concludersi
che, una volta ammessa, in altri ambiti (forniture e servizi),
anche la cooperazione non formalizzata nella fase della
gara, a maggior ragione deve ritenersi ammessa la partecipazione
di ditte che già abbiano costituito quella configurazione
unitaria prevista dalla legge del 1977, quale che sia l’oggetto
della gara, e che dunque, in tale ipotesi le imprese riunite
debbano comportarsi, nella presentazione delle offerte,
secondo quanto specificato nel citato art. 20, che pone
come regola di carattere generale per ciò che concerne gli
effetti del mandato irrevocabile con rappresentanza alla
capogruppo, l’insorgere della responsabilità solidale che
ne deriva nei confronti dell’amministrazione, le modalità
di presentazione dell’offerta, e facendo dell’impresa capo
gruppo un unico centro di collegamento con l’Amministrazione,
nei rapporti con la stessa instaurati, i cui effetti si
propagano a raggiera in capo a tutte le imprese che compongono
il gruppo, sin dal momento della partecipazione.
2.5. Riflessioni del tutto analoghe devono farsi per quanto
concerne la formula della lettera d’invito in contestazione.
Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza appellata,
la costituzione del raggruppamento anteriormente alla presentazione
dell’offerta comporta, come conseguenza, che della clausola
in questione non si dovesse e non si potesse fare applicazione,
nella parte in cui imponeva la sottoscrizione di tutte le
partecipanti, trattandosi di disposizione dettata proprio
per realizzare l’insorgenza di quell’obbligazione solidale
che, a norma dello stesso art, 10 del D.Lgs. n. 358 del
1992 richiamato dalla norma concorsuale, si consolida con
il conferimento del mandato, e per assicurare che poi, conseguita
l’aggiudicazione, le singole ditte siano obbligate alla
formale costituzione (ed al conferimento del mandato con
rappresentanza alla capogruppo).
E’ chiaro anche nella formulazione letterale dell’art. 10
del decreto del 1992 (comma 6) che la rappresentanza delle
imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte
le operazioni e gli atti di qualsiasi natura, nasce con
il conferimento del mandato, cosicché, in caso di costituzione
anteriore alla presentazione dell’offerta non si richiede
la sottoscrizione delle ditte mandanti, perché insorga la
“legale” e solidale responsabilità delle mandanti nei confronti
dell'amministrazione.
2.6. Le conclusioni non possono essere differenti, ove si
concentri sulla sola legge speciale (la lettera d’invito
ed il bando di gara) l’attenzione interpretativa.
E’ elementare la riflessione che, nella ricerca del significato
delle clausole del bando, deve essere fatta corretta applicazione
dei canoni interpretativi indicati dall’art. 12 delle disposizioni
preliminari al codice civile, che esigono la coordinata
e coerente lettura della varie prescrizioni, secondo il
significato grammaticale delle espressioni adoperate, nella
loro logica connessione, coerentemente con la volontà autolimitativa
espressa dalla stazione appaltante con la loro proposizione,
privilegiando, nel dubbio, il senso che non comporti contraddittorità
fra una disposizione e l’altra del medesimo testo o fra
il bando di concorso e la lettera di invito (per tutte,
Cons. Stato, Sez. VI, n.1459 del 22 marzo 2004, n. 1709
del 2 aprile 2003).
Ciò anche a prescindere dalla considerazione ulteriore che,
in caso di oscurità ed equivocità delle clausole, un corretto
rapporto tra Amministrazione e privato, che sia rispettoso
dei principi generali del buon andamento dell' azione amministrativa
e di imparzialità e di quello specifico enunciato nell'
art. 1337 Cod. civ., impone che di quella disciplina sia
data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati
in buona fede, interpretando le clausole per ciò che esse
espressamente dicono, restando dispensato, il concorrente,
dal ricostruire, attraverso indagini ermeneutiche ed integrative,
ulteriori ed inespressi significati (oltretutto contrastanti
con la normativa interna e comunitaria) (per tutte, Cons.
Stato, Sez. V, n. 2162 del 15 aprile 2004; n. 4797 del 28
giugno 2004).
Nel caso in esame, diversamente da quanto affermato nella
sentenza appellata, il percorso interpretativo deve necessariamente
muovere dal primo capoverso del punto 1 della lettera d’invito,
che segna, in maniera non equivoca quale sia il “caso” in
cui “l’offerta congiunta” dovesse essere sottoscritta da
tutte le imprese raggruppate (come correttamente indicato
dalle appellanti in questa sede, ma già prospettato negli
scritti difensivi di primo grado).
Esso, infatti, nel fissare le modalità di presentazione
dell’offerta economica (in un plico sigillato) ne prescrive
la sottoscrizione per esteso “del rappresentante della ditta
o del consorzio”, richiedendo la sottoscrizione di “tutti
i legali rappresentanti” soltanto nella ipotesi (sottolineata,
nel testo, con la ripetizione, per ben due pressoché consecutive,
della medesima espressione) di “costituenda associazione”.
L’uso dell’espressione “costituenda” delinea senza possibilità
di equivoco il caso in cui, all’atto della presentazione
dell’offerta, non si è ancora verificata la formale investitura
di una capogruppo capace di impegnare, con responsabilità
solidale nei confronti della stazione appaltante, ciascuna
delle imprese associate
Essa definisce, dunque, l’ambito di applicazione della successiva
disposizione (punto 1, lettera c) che, nel fissare l’obbligo
di sottoscrizione da parte di ciascuna delle imprese del
gruppo, non pone una regola nuova, rispetto a quella fissata
nel precedente comma, ma ne ribadisce il contenuto, chiarendone,
in dettaglio, finalità ed effetti.
Dall’insieme delle due prescrizioni concorsuali, deve dunque
desumersi la regola (immanente nelle proposizioni che costituiscono
nel loro complesso il punto 1 della lettera di invito) che
– individuata per legge, nel mandatario, “la rappresentanza,
anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione
per tutte le operazioni e gli atti” – l’offerta del gruppo
già formalmente costituito doveva essere sottoscritta “dal
rappresentante” della società capogruppo, titolare di mandato
irrevocabile con rappresentanza.
Non può ragionevolmente sostenersi, d’altra parte, che il
bando non avesse previsto la partecipazione alla gara di
un raggruppamento già costituito. L’ipotesi è infatti implicita
nella lettera di invito (che non la esclude) e non manca
di essere contemplata dal bando, che (come ricordato dalle
appellanti) in più punti si riferisce al raggruppamento
come entità già costituita, in veste di partecipante alla
gara, con espresso riferimento alle nozioni di “capogruppo”,
ditte “mandanti”, impresa “mandataria”, che presuppongono
l’avvenuto conferimento.
2.7. Chiariti tali aspetti, deve anche ritenersi l’erroneità
della proposizione con la quale - al capo e) della sentenza
appellata - il giudice di primo grado ha voluto “incidentalmente”
arricchire di ulteriori argomenti, la ritenuta non ammissibilità
alla gara del raggruppamento aggiudicatario.
La data apposta in calce all’offerta (il 16 settembre 2003,
anteriore al conferimento del mandato), non soltanto non
è significativa per i fini che interessano (in cui assumono
rilievo, esclusivamente, la data di presentazione dell’offerta
e la circostanza che, a tale data, la capogruppo era già
stata investita dei necessari poteri di rappresentanza),
ma è, se mai, indicativa di una volontà congiuntamente formatasi,
all’atto del conferimento del mandato, su di un condiviso
schema di offerta, completo di ogni sua parte, ivi compresa
l’indicazione “delle quote o delle attività, prestazioni
o fornitura tra i partecipanti all’ATI”, come deve desumersi
dal tenore stesso del mandato allegato all’offerta, nel
quale è espresso il riferimento alla indicazione “nell’offerta”
delle suddette quote, attività, prestazioni e forniture
ai fini della “partecipazione alla gara”, oltre che dell’esecuzione
del contratto, in caso di aggiudicazione.
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3. Le considerazioni che precedono devono
condurre all’accoglimento, per i suddetti profili, dei due
appelli principali ed esimono la Sezione dall’esame del
motivo 1.b) del ricorso n. 5932/04, con cui l’aggiudicataria
impugna il capo di sentenza che ha dichiarato inammissibile
il ricorso incidentale dalla stessa proposto in primo grado
per l’impugnazione subordinata della clausola in contestazione.
Non così, per quanto riguarda le censure del ricorso di
primo grado assorbite con la sentenza appellata e, in questa
sede, puntualmente riproposte dalle interessate.
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4.1. Esse investono:
1°- la lettera d’invito ed il capitolato speciale di gara,
in quanto non determinerebbero i parametri di valutazione
dell’offerta tecnica;
2° - l’operato della Commissione giudicatrice, per ciò che
concerne la valutazione delle due offerte, sotto il profilo
tecnico (quella del raggruppamento aggiudicatario e quello
del gruppo non ancora costituito);
3° - la composizione della Commissione giudicatrice;
4° - taluni specifici aspetti dell’offerta del raggruppamento
aggiudicatario, che presenterebbe, nel suo complesso, vistose
difformità rispetto ai requisiti minimi fissati dai documenti
di gara, con riferimento; in particolare:
a) al progetto organizzativo, gestionale e strutturale all’interno
del laboratorio;
b) alla qualità dei dispositivi analitici e preanalitici,
al sistema informatico ed informativo ed al settore ad alta
complessità.
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5.2. Con il primo gruppo di censure (2° motivo
del ricorso di primo grado) gli interessati sostengono che
il capitolato, all’art. 11, dopo avere stabilito il rapporto
qualità/prezzo con la previsione di un massimo di 60 p.
per la prima e di 40 p. per il prezzo, si sarebbe poi limitato
a suddividere il punteggio della valutazione tecnico qualitativa
fra: a) progetto organizzativo gestionale e strutturale
dell’intero laboratorio (p. 35); b) qualità dei dispositivi
analitici e preanalitici e del sistema informatico ed informativo
(p. 15); c) servizi di supporto (assistenza tecnica, formazione
e certificazione di qualità (p. 10), senza però specificare
alcun criterio utile per una comparazione – sotto il profilo
tecnico – delle offerte. Sarebbe spettato pertanto alla
Commissione giudicatrice di fissare i criteri di valutazione.
Al contrario, in assenza della necessaria predeterminazione,
le valutazioni espresse risulterebbero incomprensibili ed
arbitrarie.
Le censure sono smentite, in fatto, dalla documentazione
di gara ed infondate, in diritto, cosicché si può prescindere
dalle eccezione di inammissibilità sollevate sulla considerazione
che le ricorrenti in primo grado si sono avvantaggiate di
un più favorevole punteggio tecnico (p. 55,50/60 contro
i p. 52,10/60 attribuiti all’aggiudicataria).
Il bando di gara ha espressamente definito il rapporto qualità/
prezzo, con l’attribuzione di un maggior valore ponderale
alla prima (p.60/100) rispetto al prezzo complessivo della
fornitura e delle attività accessorie (p. 40/1000) e ha
rinviato al capitolato, per la suddivisione in sottoelementi
della “qualità complessiva della fornitura e delle attività
complementari”; a sua volta il capitolato, all’art. 11,
ha indicato, nell’ambito della valutazione tecnico qualitativa,
tre sottoelementi di valutazione, anch’essi in ordine decrescente
di importanza, assegnando p. 35 al progetto organizzativo,
gestionale e strutturale dell’intero laboratorio, p. 15
alla qualità dei dispositivi analitici e preanalitici e
del sistema informatico ed informativo e p. 10 ai servizi
di supporto, ossia, assistenza tecnica, formazione e certificazione
di qualità, stabilendo, inoltre, che l’attribuzione del
punteggio per ciascuno dei sottoelementi sopra specificati
dovesse avvenire sulla base delle specifiche evidenziate
nello stesso capitolato, nelle sezioni relative a ciascuno
di essi.
I criteri di valutazione sono stati dunque fissati dall’Azienda
appaltante in ordine decrescente di importanza e con indicatori
idonei alla graduazione del punteggio.
L’anzidetta previsione è del tutto esaustiva e nulla di
più doveva essere previsto dalla Commissione giudicatrice:
meno che mai la previsione di valutazione specifica per
ciascun indicatore, all’interno delle sottocategorie, che
sarebbero stati idonei ad alterare la valutazione unitaria
che nell’ambito di ciascuna doveva essere compiuta, con
riferimento agli obiettivi che l’Amministrazione ha inteso
perseguire con il tipo di gara (appalto-concorso).
Come fatto osservare dalla difesa delle appellanti, le specifiche
indicate nelle tre sezioni erano destinate a costituire
(non soltanto i parametri di riferimento per la formulazione
delle offerte, bensì anche) per espressa previsione del
capitolato, gli indicatori ai quali doveva riferirsi la
Commissione giudicatrice per valutare l’offerta, ed attribuire
il punteggio relativo a ciascuno dei tre subelementi.
Coerentemente si è poi comportato l’organo giudicante, attenendosi
ai parametri fissati dalla stazione appaltante, e rendendo
conto, nella verbalizzazione, del percorso valutativo, sia
per ciò che riguarda ogni singola offerta, in corrispondenza
ai subelementi individuati dalla stazione appaltante, sia
per quanto concerne il confronto delle offerte fra loro
(con puntuale evidenziazione delle differenze maggiormente
significative in positivo ed in negativo).
Tale modo di procedere (dell’Azienda e della Commissione
giudicatrice) è pienamente in linea con le vigenti prescrizioni
interne e comunitarie.
In particolare, le indicazioni del capitolato sono conformi
non soltanto a quanto stabilito dall’art. 19 del decreto
legislativo n. 358 del 1992 e delle direttive comunitarie
alle quali il decreto ha inteso dare attuazione, ma anche
dell’art. 36 della direttiva 92/50/CEE la cui indicazione,
di portata generale, è nel senso che “qualora l'appalto
sia aggiudicato all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo
economico, le amministrazioni enunciano, nel capitolato
d'oneri o nel bando di gara, i criteri d'aggiudicazione
di cui esse prevedono l'applicazione, possibilmente nell'ordine
decrescente dell'importanza che è loro attribuita”, nonché
dell’art. 26 della direttiva 93/36/CEE, che ha sostituito
la direttiva 88/295/CEE.
A posteriori, l’operato della stazione appaltante risulta
altresì conforme alla direttiva comunitaria 2004/18/CE (che
ha abrogato la citata direttiva del 1992), il cui art. 53
specifica ulteriormente le modalità di fissazione dei criteri,
quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente
più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione
aggiudicatrice.
Nella descritta situazione, del tutto correttamente la Commissione
giudicatrice ha omesso di introdurre criteri ulteriori.
E’ appena il caso di ricordare che il problema posto dalle
attuali appellate con il motivo in esame (specificazione
e/o integrazione dei criteri fissati dalla stazione appaltante,
da parte delle Commissioni giudicatrici, ove necessiti e
sempre che tale specificazione e/o integrazione avvengano
prima dell' apertura dei plichi contenenti le offerte e
non risulti innovativa dei criteri predeterminati dal bando
o dagli altri documenti di gara) ha indotto un rilevante
problema interpretativo delle direttive comunitarie in materia
(Cons. Stato, Sez. VI, ord.za n. 5033 del 9 luglio 2004
di rimessione alla Corte di giustizia).
Nel caso in esame, tuttavia, non vi è ragione di avvertire
l’esigenza di sollevare analoga questione, in quanto l’indicazione
dei criteri da parte della stazione appaltante è completa
di tutti gli elementi necessari alla valutazione, e d’altro
canto, a tali criteri si è puntualmente attenuta la Commissione
giudicatrice, facendone corretta applicazione, senza interventi
integrativi di dubbia legittimità, precisando, poi, nella
verbalizzazione, le ragioni della valutazione unitaria,
espressa sulla base dei vari e complessi elementi che la
legge speciale esigeva che fossero presi in considerazione,
per ciascun subelemento, nella attribuzione del punteggio,
che del resto, come sottolineato dalle attuali appellanti,
è stato nettamente favorevole alle ricorrenti in primo grado,
con uno scarto di oltre tre punti.
I denunciati profili di illegittimità sono, dunque, destituiti
di fondamento e devono essere disattesi.
5.3. Altre censure investono la valutazione, in concreto,
delle offerte, sotto il profilo tecnico-qualitativo (terzo
motivo del ricorso di primo grado).
Invero la genericità degli argomenti che accompagnano il
mezzo, intitolato eccesso di potere per illogicità, irrazionalità
e disparità di trattamento, dà ragione alla eccezione di
inammissibilità delle appellanti, le quali ancora una volta
evidenziano che le attuali appellate hanno conseguito una
valutazione nettamente favorevole (p.55,50/60), rispetto
al raggruppamento aggiudicatario (p.52,10/60), cosicché
non si comprenderebbe neppure il senso della lesione denunciata,
sulla considerazione, fra l’altro, che le censure investono
il merito della valutazione, fra l’altro, nell’ambito di
una procedura di appalto-concorso, che presenta sue caratteristiche
peculiari sul piano della discrezionalità delle scelte.
Sennonché, le interessate sostengono che il mezzo in parola
non farebbe che anticipare, riassuntivamente, specifici
vizi della valutazione effettuata in favore dell’aggiudicataria,
denunciati, in dettaglio, in altra parte del ricorso di
primo grado (5° motivo), sicchè se ne ritiene opportuno
l’esame congiunto, modificando, in parte, l’ordine di trattazione
impresso dalle interessate.
Si sostiene – dalle ricorrenti in primo grado - in linea
generale, che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria non
risponderebbe ai requisiti minimi indicati nel capitolato
speciale: ne sarebbe derivata un’offerta economica decisamene
conveniente, ma non rispondente al complesso delle prestazioni
dedotte in appalto, come al contrario, l’offerta delle interessate,
rispettosa delle indicazioni contenute negli atti di gara.
In particolare, le difformità riguarderebbero:
a) il progetto organizzativo gestionale e strutturale dell’intero
laboratorio;
b) la qualità dei dispositivi analitici e preanalitici ,
il sistema informatico ed informativa ed il settore ad alta
complessità.
Per dimostrare gli assunti, le ricorrenti si avvalgono di
un minuzioso e dettagliato elenco delle difformità denunciate,
che peraltro costituisce un maldestro tentativo di trasferire
nel presente giudizio di legittimità, inammissibili apprezzamenti
di merito.
Seguendo l’ordine di esame suggerito dagli scritti difensivi
degli appellati, è possibile rilevare, quanto alle pretese
difformità relative al progetto organizzativo gestionale
e strutturale dell’intero laboratorio, che alla Commissione
giudicatrice non è sfuggita alcuna delle denunciate “difformità”.
Al contrario, le offerte di entrambi i concorrenti, sono
state esaminate punto per punto, in dettaglio, con specifico
riferimento agli indicatori del capitolato, e poi fra di
loro confrontate, con scrupolosa attenzione e per ciascuno
dei progetti sono stati messi a fuoco aspetti migliorativi
e peggiorativi, e particolari profili di criticità che sono
stati ritenuti superabili in sede di progettazione esecutiva,
è stata espressamente affermata la sostanziale equivalenza
delle progettazioni e la capacità di entrambe di soddisfare
la richiesta dell’Azienda in relazione agli obiettivi perseguiti.
L’argomento principale cui le interessate agganciano le
non meglio precisate censure di illegittimità (e cioè il
“serio dubbio in ordine all’ottenimento delle necessarie
approvazioni e certificazioni del progetto da parte delle
Autorità competenti”) è, a posteriori sfatato, dalla circostanza
che, alla resa dei conti, il progetto edilizio – che il
raggruppamento aggiudicatario ha potuto presentare dopo
l’aggiudicazione, per essere stato neutralizzato, in appello,
l’arresto procedimentale accordato dal giudice di primo
grado con l’ordinanza cautelare - è stato approvato dalla
Conferenza di servizi con l’intervento favorevole del Settore
trasformazione urbana e qualità edilizia del Comune di Modena,
dei Vigili del fuoco di Modena, della Commissione L.R. 34/98
in materia di accreditamento delle strutture sanitarie,
come confermato da documentazione in atti.
Alle pretese difformità riguardanti “la qualità dei dispositivi
analitici e preanalitici, il sistema informatico ed informativo
ed il settore ad alta complessità”, devono contrapporsi
in linea di fatto, le convincenti controdeduzioni dell’aggiudicataria
e dell’Azienda, che trovano puntuale riscontro nella documentazione
di gara.
Invero, le contestazioni mosse all’offerta dell’aggiudicataria,
in ragione di singoli indicatori, muovono o da presupposti
erronei (come nel caso delle contestazioni relative al trasporto
provette, per il quale non si tiene conto del valore puramente
orientativo della indicazione contenuta nel capitolato e
della possibilità di ancorare l’offerta a differente previsione
metodologica), o dalla erronea esposizione dei dati, per
omessa considerazione delle metodologie prospettate nell’offerta,
(tempi di esecuzione delle analisi), o dalla omessa considerazione
di specifici impegni assunti dalla proponente ( sistema
informativo e informativo) o da dati erroneamente dedotti
in assenza di obiettivo riscontro nell’offerta dell’aggiudicataria
(tossicologia , reagenti, controlli e consumabili).
Ciò premesso, deve essere rilevato che il giudice di legittimità
può spingere il proprio accertamento fino a controllare
l’attendibilità delle valutazioni tecniche effettuate dall’amministrazione,
ma non può sostituirsi ad essa in tale apprezzamento ed
ignorare che, nel campo dell’applicazione delle norme tecniche,
occorre permanentemente distinguere – con rigore - fra legittimità
e merito.
E’, d’altra parte, ben noto alla difesa delle attuali appellate
che, nella materia dell’appalto concorso, nei limiti imposti
dal capitolato speciale, l'Amministrazione ha piena discrezionalità
nella scelta delle soluzioni tecniche alternative, che non
contrastino con i criteri fondamentali fissati dal bando,
indicate dalle ditte offerenti, ed il provvedimento con
il quale viene giudicato l' appalto è incensurabile se la
valutazione tecnica del progetto prescelto è immune da vizi
logici ((Sez. IV, n. 651 del 19 agosto 1994, Sez. IV, n.
1212 del 10 luglio 1999; sez. V, n. 1233 dell’ 11 ottobre
1996).
Nel caso in esame assume rilievo la circostanza che il capitolato
speciale, piuttosto che fissare, in puntuali previsioni
progettuali, limiti invalicabili ai quali la Commissione
giudicatrice fosse tenuta ad attenersi, ha stabilito obiettivi
da perseguire (art.3 del capitolato speciale), stabilendo
indicatori di massima, rispetto ai quali, l’eventuale, elemento
singolo di scostamento del progetto-offerta, non avrebbe
costituito motivo di esclusione dalla gara, neanche per
ciò che riguarda la parte costruttiva, per la quale i servizi
tecnici dell’Amministrazione hanno elaborato un progetto
guida.
Compito precipuo della Commissione giudicatrice era dunque
accertare con riferimento a ciascuno dei tre sub-elementi,
sui quali doveva articolarsi l’offerta, se le soluzioni
proposte dalle concorrenti non si discostassero sensibilmente
dalle linee guida fissate dalla stazione appaltante, se
fossero più o meno in condizione di realizzare gli obiettivi
perseguiti e se gli eventuali scostamenti riscontrati introducessero,
rispetto alle indicazioni, elementi migliorativi o peggiorativi,
confrontando poi fra di loro, ai fini dell’attribuzione
del punteggio, le differenti previsioni progettuali.
A ciò si è puntualmente attenuto, nel caso in esame, l’organo
giudicante.
Non soltanto non vi è alcuna dimostrazione, da parte delle
originari ricorrenti, che la preferenza accordata sulla
base del prezzo consegua a macroscopico vizio di eccesso
di potere (invero non espressamente enunciato nel quinto
motivo, ma desumibile dalle anticipazioni contenute nel
terzo motivo di impugnazione). Al contrario, non trova giustificazione
alcuna, con riferimento della maggiore valenza dell’offerta
tecnica (favorevolmente valutata dalla Commissione), l’enorme
divario dell’offerta economica del gruppo ricorrente in
primo grado, ove si consideri che, almeno per una singola
tipologia, l’azienda è stata in grado di dimostrare la mancanza
di convenienza in rapporto ad altro analogo appalto, in
occasione del quale, per analoghe prestazioni era stato
offerto un prezzo inferiore del 50% .
Conclusivamente, il terzo ed il quinto motivo di impugnazione
del ricorso di primo grado devono essere respinti perché
in parte infondati ed in parte inammissibili.
5.4. Residua l’esame del 4° motivo di impugnazione del ricorso
di primo grado, con cui le originarie ricorrenti hanno dedotto
l’illegittima composizione della commissione giudicatrice
per inosservanza dell art. 97 della Costituzione, dell’art.
21 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni
e dell’art. 21 della legge regionale dell’Emilia Romagna
29 febbraio 2002, n. 9.
Disattesa, al riguardo, l’eccezione di tardività della impugnazione,
osserva la Sezione che l’ambito di applicazione della legge
11 febbraio 1994 n. 109 è definito dall’art. 2 della stessa
legge, che non include gli appalti pubblici di servizi,
se non nel caso che si tratti di contratti misti, qualora
i relativi lavori di costruzione assumano un rilievo economico
superiore al 50%.
Tale non è il caso dell’appalto-concorso in esame in cui
il rilievo economico dei lavori è costituito da una percentuale
del 3,8% del totale (€ 1.900.000,00, contro € 50.000.000,00
a base di gara).
La normativa sopra citata non può, dunque, trovare applicazione
alla procedura in esame, che è, invece, nelle linee generali,
governata dal D.L.vo 17 marzo 1995 n. 157 (come modificato
dal D.L.vo 25 febbraio 2000 n. 65), in considerazione dell’oggetto
misto di fornitura e servizi (art. 3, comma 4, D.L.vo cit.).
Nel nostro diritto positivo, in particolare dopo l’adeguamento
della normativa interna a quella comunitaria, è infatti
netta, nella regolamentazione delle procedure di gara, la
distinzione delle norme applicabili, a seconda dell’oggetto
contrattuale.
Non è, pertanto, corretta una operazione di trasposizione
di alcune disposizioni da un settore all’altro, in quanto
ciascuno trova una disciplina completa negli atti normativi
che attengono specificamente al settore considerato (in
termini, la decisone della Sez. V, n. 350 del 2003).
Può, anche, essere ammessa una prescrizione di bando che
integri la disciplina di settore, quando non collida con
aspetti fondamentali di quest’ultima o con disposizioni
puntuali; ma, al contrario, non è possibile trasferire i
principi o singole disposizioni di dettaglio, dalla disciplina
di un oggetto contrattuale ad un differente ambito, senza
una esplicita norma di bando che lo consenta.
La Sezione ha già avuto modo di occuparsi del problema,
fra l’altro negando specificamente (Sez. V, 21 gennaio 2003,
n. 350) l’applicabilità, alle pubbliche forniture, dell’art.
21 della L. n. 109 del 1994, (in termini, anche, la decisione
della Sezione Sesta, 3 dicembre 1998 n. 1648, che pone in
evidenza, fra l’altro, il richiamo contenuto alla legge
generale di contabilità dello Stato, nell’originale testo
dell’art. 16 del D.L.vo n. 358 del 1992, prima delle modifiche
introdotte nel 1998).
A parte la perdurante operatività di norme della contabilità
generale dello Stato non espressamente abrogate, ed alla
loro utilizzabilità in tema di appalto-concorso ad oggetto
misto, non diversamente disciplinati dalla legge di settore
o dal bando, deve tenersi conto della disciplina dettata,
nella materia, nella Regione Emilia Romagna.
L’art. 21 della Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 9 della
quale è denunciata la violazione, invero prevede una puntuale
e specifica composizione della Commissione giudicatrice,
in caso di appalti di fornitura e servizi da aggiudicarsi
con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Sennonché l’art.1, comma 1, della citata legge regionale,
espressamente esclude dall’ambito di applicazione della
legge le Aziende sanitare locali.
Cosicché è evidente che, sotto il profilo della denunciata
violazione delle legge nazionale e regionale, il motivo
di impugnazione è infondato.
Non può negarsi che anche nella materia in esame debbano
trovare applicazione i principi immanenti nella norma costituzionale
di cui pure è denunciata la violazione con particolare riferimento
alla esigenza che la commissione di gara sia costituita
secondo una composizione che dia garanzia di specifica competenza,
esperienza, ed imparzialità in relazione all’oggetto della
selezione.
Sul punto tuttavia, mentre i rilievi delle ricorrenti non
sfuggono alla eccezione di genericità dedotta dalle attuali
appellanti, non può, peraltro, sottacersi che, nelle linee
generali e nei limiti delle censure dedotte, non può essere
messa in dubbio né l’obiettività né la specifica competenza
di soggetti, che inseriti nel contesto organizzativo della
stazione appaltante con adeguata preparazione professionale
e qualifica, ne conoscono le particolari esigenze con riferimento
all’oggetto della fornitura e del servizio oggetto della
gara, per di più ove si consideri la previsione di un adeguato
supporto consultivo espressamente contemplato per specifiche
problematiche tecnico-operative.
Il motivo, pertanto deve essere respinto.
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6. In conclusione, sulla base di tutte le
considerazioni che precedono, il complesso delle censure
assorbite con il ricorso di primo grado deve essere respinto,
e con esse anche la domanda risarcitoria, investita dall’appello
incidentale proposto, con identico contenuto, in entrambi
i giudizi d’appello.
Le spese del giudizio che si liquidano in dispositivo, devono
essere poste, per entrambi i gradi del giudizio, a carico
delle originarie ricorrenti in solido ed in favore delle
appellanti principali
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta) definitivamente pronunciando, riunisce
gli appelli principali e li accoglie per quanto di ragione;
respinge l’appello incidentale; e per l’effetto, in riforma
della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado;
Condanna Dasit S.p.a., Bayer Diagnostic s.r.l., Eurosoft
informatica medica s.r.l. e Arredi tecnici Villa S.p.a.
in solido al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio
che si liquidano in complessivi € 15.000,00 in favore degli
appellanti, in ragione di € 7.500,00 in favore della ATI
Beckman Coulter S.p.a. ed altri e di € 7.500,00 in favore
dell’Azienda USL di Modena, a ciascuno oltre IVA e CAP come
per legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 1 mazo 2005, dal
Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di
consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
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Sergio SANTORO - PRESIDENTE
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI - CONSIGLIERE
Goffredo ZACCARDI - CONSIGLIERE
Aldo FERA - CONSIGLIERE
Marzio BRANCA - CONSIGLIERE
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