| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 8 settembre 2005 n.
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1. Servizi pubblici locali – Società di gestione
delle farmacie locali – Interesse ad impugnare il bando
relativo alla scelta del socio privato – Sussiste anche
in mancanza della domanda di partecipazione alla gara, qualora
il bando contenga dei requisiti di partecipazione tali da
alterare la concorrenza e sviare la clientela a danno dei
ricorrenti.
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2. Servizi pubblici locali – Società di gestione
delle farmacie locali – Art. 116 T.U.E.L. – Deroga ai vincoli
posti da disposizioni di legge – Riguarda anche il limite
relativo alla limitazione della scelta dei soci solo fra
farmacisti in servizio per la costituzione di società di
gestione di farmacie comunali.
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3. Servizi pubblici locali – Società di gestione
delle farmacie locali – Art. 116 T.U.E.L. – Preclude l’emanazione
di bandi di gara per la gestione di farmacie comunali che
permettano la partecipazione alle sole società di capitali
operanti nel settore della distribuzione farmaceutica al
dettaglio o all’ingrosso.
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1. Il bando relativo alla scelta dei soci
privati di una istituenda società di gestione delle farmacie
comunali può essere impugnato anche dai soggetti che non
abbiano presentato domanda di partecipazione alla gara quando
esso contenga dei requisiti di partecipazione tali da alterare
la concorrenza e sviare la clientela a danno dei ricorrenti.
Ne consegue l’impugnabilità del bando nell’ipotesi in cui
esso contenga dei requisiti di partecipazione tali da creare,
una volta istituita la società, una gestione degli esercizi
farmaceutici comunali da parte di un soggetto costituito
nella forma di società di capitali e dotato di dimensioni
e struttura che trascendono la normale capacità degli operatori
locali.
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2. Nella sua portata letterale e sistematica
l’art. 116 T.U.E.L. come emendato dall’art. 2-ter della
l. n. 26/2001 non vale a costituire una vera e propria “riserva
di partecipazione” alle gare per la gestione di farmacie
comunali a favore delle sole società di capitali costituite
tra il comune e i farmacisti in servizio al momento della
costituzione della società, come invece si legge nell’art.
10 co. 1, lett. d) l. n. 362/1991 a proposito delle farmacie
di cui sono titolari i comuni. La deroga ai vincoli posti
da disposizioni di legge specifiche prevista dall’art. 116
(tra i quali era compreso anche quello posto dall’art. 9,
comma 1, lett. d, l. 2 aprile 1968 n. 475, nel testo sostituito
dall’art. 10, l. 8 novembre 1991 n. 361) riguarda sia quello
della proprietà maggioritaria, sia quello relativo alla
limitazione della scelta dei soci solo fra farmacisti in
servizio per la costituzione di società di gestione di farmacie
comunali.
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3. L’art. 116 T.U.E.L. preclude l’emanazione
di bandi di gara per la gestione di farmacie comunali che
permettano la partecipazione alle sole società di capitali
operanti nel settore della distribuzione farmaceutica al
dettaglio o all’ingrosso, limitando, anche di fatto, la
possibilità di accesso alla procedura da parte dei farmacisti
privati (in servizio o meno presso quelle comunali) anche
in forma di società di capitali, sì da alterare il mercato
della distribuzione al dettaglio dei farmaci in ambito locale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.4208/05 REG.DEC.
N. 3675 REG.RIC.
ANNO 2004
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 3675/2004, proposto dal
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dott. Amerigo Cheli, nella qualità
di Presidente legale rappresentante pro tempore della Associazione
dei titolari di farmacia della Provincia Di Pisa e dai dottori
Italo Desideri, Carlo Fassora, Aurelio Ferretti, Marcella
Lapucci e Domenica Nanni, tutti rappresentati e difesi
dagli avv.ti David Cerri del Foro di Pisa e Roberto Righi
del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliati in Roma alla
Via Carducci n. 4 per delega in calce all’appello;
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contro
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il Comune di Pontedera in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Giuseppe Stancanelli e Alessandro Cecchi ed elettivamente
domiciliati presso lo studio del dott. Gian Marco Grez,
Lungotevere Flaminio n. 46;
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e, nei confronti di
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Federfarma Federazione Nazionale Unitaria
dei Titolari di Farmacia Italiani, in persona del legale
rappresentante Dott. Giorgio Siri, con sede in Roma, Via
Emanuele Filiberto n. 190, e Unione Nazionale Consumatori,
in persona del Segretario generale e legale rappresentante
dott. Vincenzo Dona, con sede in Roma, Via Duilio n. 13,
entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti prof. Lorenzo
Acquarone, prof. Massimo Luciani e prof. Agostino Gambino
ed elettivamente domiciliate presso l'ultimo di essi in
Roma, Via dei Tre Orologi n. 14-A, giusta mandato a margine
dell’atto di intervento ad adiuvandum;
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per la riforma
della sentenza del Tar della Toscana Sez. III in data 17
dicembre 2004 n. 6057, che ha dichiarato inammissibile il
ricorso proposto nei confronti del bando per la vendita
tramite procedura concorsuale ristretta ad evidenza pubblica
di n. 4.590.000 azioni ordinarie da nominali lire 1.000
(euro 0,52) cadauna, corrispondente al 76,50% del capitale
sociale della Azienda Farmacie di Pontedera s.p.a., di proprietà
del Comune di Pontedera, predisposto dal Direttore Generale
del Comune di Pontedera e pubblicato il 18 giugno 2001;
nonché della delibera del Consiglio Comunale di Pontedera
n. 70 del 30 maggio 2001;
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Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio udienza del 3 dicembre 2004, relatore
il Consigliere Lamberti ed uditi, altresì, gli avvocati
Righi, Stancanelli, Cecchi, Acquarone e Ranieri, in sostituzione
dell’avv. Gambino.
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FATTO
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Il dott. Enrico Morgantini è titolare di
farmacia in Pisa e i dottori Desideri, Fassorra, Ferretti,
Lapucci e Nanni sono titolari di farmacia in Pontedera.
Il dott. Morgantini è anche presidente e legale rappresentante
dell'Associazione dei titolari di farmacia della Provincia
di Pisa. Espongono che con deliberazione del 30 maggio 2001,
n. 70 il comune di Pontedera – richiamate le determinazioni
assunte con provvedimento 7 settembre 2000, n. 107, preordinate
alla privatizzazione dei servizio farmaceutico comunale
attraverso apposita azienda speciale da trasformare in s.p.a.
per la gestione delle farmacie comunali – dispose di indire
una gara ad evidenza pubblica tramite procedura concorsuale
ristretta per la scelta del socio o dei soci di maggioranza
cui alienare il 76,50% del capitale sociale dell’azienda
Farmacie di Pontedera s.p.a. articolata in tre fasi: - domanda
di partecipazione alla gara da parte dei soggetti in possesso
dei requisiti previsti dal bando; - presentazione delle
offerte irrevocabili di acquisito; successiva trattativa
al rialzo. Assumendo la lesione dei loro interessi per l’alterazione
delle regole legali di concorrenza nel settore, gli appellanti
impugnarono innanzi al Tar della Toscana i relativi provvedimenti,
precisamente: a) la delibera del consiglio comunale di Pontedera
30.5.2001, n. 70 contenente gli indirizzi per la scelta
del socio e delle modalità della gara; b) il bando per la
vendita ad evidenza pubblica di n. 4.590.000 azioni ordinarie,
corrispondente al 76,50% del capitale sociale dell'Azienda
farmacie di Pontedera s.p.a. di proprietà del Comune predisposto
dal Direttore generale del Comune e pubblicato il 18.6.2001
all’albo pretorio. Nel bando venivano ammesse alla gara
tre categorie di soggetti: società di capitali aventi un
patrimonio netto contabile o un capitale sociale non inferiore
a quattro miliardi di lire; farmacisti iscritti all’albo
e/o abilitati all’esercizio della professione che avessero
costituito una società di capitali con un patrimonio netto
contabile non inferiore a quattro miliardi di lire o che
si impegnassero a costituire, prima del contratto una società
con tali caratteristiche; raggruppamenti ad hoc dei quali
facessero parte soggetti con le caratteristiche suddette.
Queste le censure: 1) violazione e falsa applicazione dell'art.
9, comma 1, lett. d, l. n. 475/1968, come sostituito dall'art.
10, l. n. 362/1991: il bando viola la riserva legale per
la quale le quote di capitale delle società per azioni,
che gestiscono le farmacie comunali, possano essere cedute
soltanto ai farmacisti impiegati delle stesse società all'epoca
della dismissione; il bando consente la partecipazione alla
gara di società di capitali operanti nel settore della distribuzione
dei farmaci, così precludendo la partecipazione alla procedura
di singoli farmacisti privati; la gestione delle società
di distribuzione di farmaci altera l'equilibrio della concorrenza
per le maggiori capacità economiche e finanziarie delle
società di capitali e per la correlata deresponsabilizzazione
dei suoi soci rispetto ai farmacisti privati, i quali possono
gestire le loro farmacie solo in via diretta e non per mezzo
di società con soci privi dei requisiti professionali; la
politica della nuova società non è fronteggiabile dai farmacisti
privati; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 9,
comma 1, lett. d, l. n. 475/1968, come sostituita dall'art.
10, l. n. 362/1991, dell'art. 116 del t. u. n. 267/2000,
come modificato dall'art. 2-ter, d.l. n. 392/2000, conv.
l. n. 26/2001, dell'art. 97 cost., dell'art. 1, co. 1, l.
n. 241/90; illogicità e ingiustizia manifeste, difetto di
motivazione, erroneità dei presupposti, sviamento della
causa tipica, inopportunità del provvedimento, violazione
del canone di proporzionalità: è illegittima l'esclusione
dei singoli farmacisti privati non associati fra loro in
società di capitali; nessuno dei ricorrenti ha potuto prendere
parte alla gara o individualmente o raggruppati in forme
diverse da una società di capitali, e ciò senza nessuna
ragione di opportunità e in assenza di qualsiasi norma di
legge che imponga la determinazione del Comune, che non
è neppure finalizzata alla scelta del miglior socio e alla
efficienza dell'azione amministrativa; sarebbe pregiudicata
la irrinunciabile concorrenzialità della procedura selettiva,
precludendola a coloro che potrebbero assicurare maggiore
professionalità e affidabilità; 3) illogicità, ingiustizia
manifesta, disparità di trattamento, contraddittorietà fra
atti, sviamento dalla causa tipica: ai farmacisti comunali
è riservata una quota del capitale sociale del 3,5%, nonostante
la precedente delibera n. 10712000 contenga la proposta
di avvalersi -nel- processo-di privatizzazione- della collaborazione
dei farmacisti privati con partecipazione minoritaria al
capitale sociale della società di gestione comunale. Nel
giudizio di primo grado si è costituito il Comune di Pontedera,
eccependo in via preliminare l’inammissibilità e nel merito
l’infondatezza del ricorso. Respinta l’istanza cautelare,
il Tar della Toscana dichiarò inammissibile il ricorso per
carenza di interesse attuale e concreto. Ancorché i ricorrenti
avessero impugnato il bando di gara, non avevano comunque
chiesto di partecipare alla procedura né ne erano stati
esclusi: mancava pertanto l’interesse concreto all’impugnazione
evidenziato dalla domanda di partecipazione alla gara.,
la cui proposizione rappresenta condizione dell'azione e
esprime l’utilità concreta che l’interessato si ripromette
di ottenere dall'accoglimento del ricorso. La sentenza è
stata appellata dai ricorrenti in primo grado per due motivi
di violazione dell’art. 26, t.u. 26 luglio 1924, n. 1054
dato il carattere oppositivo dell’interesse fatto valere
in giudizio consistente nell’eliminazione del bando di gara
in sé e per sé in quanto suscettibile di alterare le condizioni
di concorrenza preesistenti e di falsa applicazione dei
principi in tema di giudicato di annullamento, che travolge
gli atti di gara e l’aggiudicazione, di talché la loro partecipazione
alla gara non era neppure ipotizzabile sotto l’aspetto dell’interesse.
Il ricorrenti hanno poi espressamente riproposto i tre motivi
del primo grado. Nel presente appello si è costituto il
comune di Pontedera, riproponendo le stesse eccezioni e
chiedendo la conferma nella sentenza impugnata e in ogni
caso il rigetto del ricorso di primo grado. Hanno presentato
atto di intervento adesivo la Federfarma e l’Unione Nazionale
Consumatori. Nella memoria dei ricorrenti è dato atto che
la procedura di dismissione delle azioni si era nel frattempo
conclusa con la vendita in favore della società Alleanza
Salute s.p.a, esercente il commercio all’ingrosso di prodotti
alimentari, parafarmaceutici per la prima infanzia, profumeria,
specialità medicinali e attività di finanziaria. Gli intervenienti
hanno evidenziato che l’aggiudicataria della gara, la società
Alleanza Salute esercita attività di grande distribuzione
del farmaco, incompatibile con la dispensazione al pubblico
in farmacia. Anche se la società Alleanza Salute, quale
soggetto titolare delle partecipazioni, non opera direttamente
nel mercato della distribuzione farmaceutica, ma in quello
della gestione di pacchetti azionari, tale società fa parte
di un gruppo multinazionale (facente capo alla britannica
Alliance Unichem) operante nella distribuzione farmaceutica,
nel cui interesse evidentemente opera, anche attraverso
ben trentadue società controllate, tra le quali la Farmacie
Comunali di Pontedera s.p.a.
All’udienza del 3 dicembre 2004 la causa è stata discussa,
indi spedita in decisione.
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DIRITTO
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1. Con deliberazione 7 settembre 2000, n.
107, il Consiglio comunale di Pontedera, preso atto della
concertazione relativa alla trasformazione delle forme di
gestione delle tre farmacie comunali, stabiliva i seguenti
indirizzi: -di sopprimere il settore delle farmacie comunali
e trasformare, ai sensi della l. n. 142/1990, la gestione
in economia delle tre farmacie comunali in gestione a mezzo
di un’azienda speciale ai sensi del D.P.R. n. 902/1986 per
la successiva trasformazione in s.p.a. ai sensi dell’art.
17, co. 51, l. n. 127/1997; -di stabilire che in attuazione
dell’art. 12, co. 1, l. 498/1992, la società per azioni
deve essere costituita dal Comune senza il vincolo di proprietà
maggioritaria di cui al co. 3, lett. e, dell’art. 22, l.
n. 142/1990 e anche in deroga a quanto previsto dall’art.
10, l. n. 362/1991; -di stabilire che la scelta del socio
privato e la collocazione sul mercato dei titoli azionari
avvengano con le procedure di evidenza pubblica;-di riservare
ai farmacisti azioni nella misura complessiva del 3,5% delle
azioni, emesse al prezzo stabilito dal valore di mercato
determinato in sede di gara, a valere sull’80% con la precisazione
che le azioni non acquistate da un e/o più farmacisti sono
alienate ai soci privati acquirenti e/o restino in proprietà
del comune; -di accogliere la richiesta di n. 3 farmacisti,
di n. 3 impiegati collocati alla cat. B3, e dei n. 2 impiegati
collocati nella cat. A trasferirli per mobilità esterna
orizzontale; -di trasferire alla costituenda azienda speciale
e alla successiva costituenda S.p.a. il personale dipendente
prima evidenziato; -di stabilire che nello statuto della
costituenda S.p.a. debba essere previsto sino al 31/12 del
quinto anno dalla data di costituzione della società il
divieto, per i soci diversi dal comune ed eventualmente
dei dipendenti della società, di atti di cessione di azioni
o di costituzione di diritti reali sulle stesse o altro
atto idoneo a determinare la perdita totale o parziale della
quota di partecipazione al capitale sociale del socio privato;
-di prevedere che la Giunta comunale, nell’ambito delle
proprie competenze, avvii gli adempimenti propedeutici alla
detta trasformazione. Tali determinazioni sono state richiamate
nella delibera 30 maggio 2001, n. 70 con la quale, preso
atto che il capitale sociale dell’azienda farmacie Pontedera
s.p.a ammonta a sei miliardi di lire (pari a euro 3.098.741,39)
e che la vendita ai dipendenti del 3% delle azioni a valere
sull’80% venga effettuata al valore di stima peritale, sono
stati forniti i seguenti indirizzi per la scelta del socio
privato: a) indizione della gara ad evidenza pubblica ai
sensi dell’art. 116 D.Lgs. n. 267/2000 e del D.P.R. n. 533/1996
per la vendita del 76,50% del capitale sociale della s.p.a.;
b) utilizzo della procedura concorsuale ristretta articolata
in tre fasi distinte: -domanda di partecipazione alla gara
da parte dei soggetti in possesso dei requisiti previsti
dal bando; -presentazione delle offerte irrevocabili di
acquisto delle azioni e del relativo piano aziendale di
sviluppo; -successiva trattativa al rialzo; c) aggiudicazione
da parte della Giunta comunale sulla base della valutazione
degli elementi dell’offerta e formazione della graduatoria
effettuata da un’apposita commissione tecnica; d) mantenimento
dell’attuale localizzazione delle farmacie. Nella delibera
n. 70/2001 è altresì dato atto che: -con delibera consiliare
n. 115/2000 è stata costituita “l’Azienda Speciale per la
Gestione delle Farmacie comunali”, con approvazione dello
statuto, del contratto di servizio e della carta dei servizi;
-con deliberazioni giuntali n. 237/2000 e n. 3/2001 è stato
disposto il trasferimento del personale all’Azienda; -con
deliberazione consiliare n. 2/2001 è stata approvata la
trasformazione dell’azienda speciale in s.p.a denominata
“Azienda Farmacie di Pontedera s.p.a” e sono stati approvati
lo statuto della società il contratto di servizio ed il
patrimonio iniziale della società determinato in lire 200.000.000
ex art. 2327 c.c. (come sost. ex art. 4, D.Lgs. n. 213/1998)
ferma la sua rideterminazione a seguito di perizia di stima.
È stato altresì ribadito che per la definizione dei criteri
in base ai quali dovrà essere scelto il socio/i soci, dovrà
essere assunto un ulteriore provvedimento nel quale saranno
meglio determinati gli indirizzi da perseguire. Con bando
in data 18 giugno 2001, il Comune di Pontedera ha indetto
la gara per la vendita tramite procedura concorsuale ristretta
ad evidenza pubblica di n. 4.950.000 azioni ordinarie da
nominali lire 1000 (euro 0.52) cadauna, corrispondenti al
76,50% del capitale sociale dell’Azienda Farmacie di Pontedera
s.p.a. di proprietà del comune di Pontedera. Nel bando è
stato, in particolare, prevista l’ammissione alla gara di
tre categorie di soggetti: società di capitali aventi un
patrimonio netto contabile o un capitale sociale non inferiore
a quattro miliardi di lire; farmacisti iscritti all’albo
e/o abilitati all’esercizio della professione, che avessero
costituito una società di capitali con un patrimonio netto
contabile non inferiore a quattro miliardi di lire o che
si impegnassero a costituire, prima del contratto, una società
con tali caratteristiche; raggruppamenti ad hoc dei quali
fossero parte soggetti con le caratteristiche suddette.
1.1. Il ricorso in primo grado proposto dagli odierni appellanti,
alcuni dei quali titolari di farmacia in Pisa e in Pontedera
e dall'Associazione dei titolari di farmacia della Provincia
di Pisa, che affermano compromessa la gestione del servizio
farmaceutico in ambito provinciale per lo squilibrio concorrenziale
dovuto allo sviamento della clientela in favore del nuovo
soggetto, le cui caratteristiche sarebbero tali da concentrare
larga parte del mercato, è stato dichiarato inammissibile
dal Tar della Toscana. Non avendo i ricorrenti richiesto
di partecipare alla gara, il loro interesse sarebbe privo
dei caratteri della personalità, attualità e concretezza
a conseguire o conservare una posizione di vantaggio, che
differenziano l’interesse a ricorrere da quello generico
alla legittimità dell'azione amministrativa proprio di tutti
i consociati.
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2. Nei primi due motivi, sviluppo di un’unica
censura, gli appellanti sostengono la natura sostanziale
e concreto dell’interesse fatto valere, dato il suo carattere
oppositivo, perché volto a conseguire l’annullamento di
una procedura che ha realizzato contra legem la cessione
del pacchetto di controllo delle farmacie comunali in favore
di un soggetto operante nel settore all’ingrosso della distribuzione
dei farmaci, il cui ingresso altera la concorrenza del mercato
farmaceutico locale al cui buon andamento sono interessati
gli appellanti stessi, titolari di farmacie. Costoro non
potevano neppure partecipare, come tali, alla gara in quanto
l’art. 8, l. n. 362/1991 inibisce loro la partecipazione
al controllo anche indiretto delle società di gestione delle
farmacie comunali. La partecipazione alla gara si sarebbe
pertanto risolta in una fictio per essere legittimati a
ricorrere ed impugnare, nel prosieguo, l’esito della gara.
L’effetto “a cascata” caducante l’intero procedimento, proprio
dell’annullamento giurisdizionale del bando di gara (Cons.
Stato A.P. n. 7/1970 e A.P. n. 1/2003, Cass. n. 4357/2003),
rende poi superfluo impugnare l’aggiudicazione, per dimostrare
l’interesse concreto all’annullamento della gara. Analoghi
argomenti deducono le intervenienti Federfarma e Unione
Nazionale Consumatori nella memoria depositata il 27 novembre
2004.
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2.1. Le censure sono fondate.
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2.2. Con la sentenza 24 luglio 2003, n. 275
la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art.
8, co. 1, lett. a), l. 362/91 (sul riordino del settore
farmaceutico), nella parte in cui non prevede che la partecipazione
a società di gestione di farmacie comunali è incompatibile
con qualsiasi altra attività nel settore della produzione,
distribuzione, intermediazione e informazione scientifica
del farmaco, così estendendo a tutti i soggetti del settore
il divieto di cumulo di attività -con potenziale conflitto
di interessi- imposto dalla lett. b) dell’art. 8, co. 1,
l. 362/91 nei confronti dei farmacisti privati, sia come
singoli sia come soci di società di persone o cooperative
a.r.l. che gestiscono farmacie. Nella qualità di titolari
di farmacia nelle città di Siena e di Pontedera, i ricorrenti
non potevano quindi partecipare alla gara per la gestione
delle farmacie comunali di Pontedera come singoli privati
o come soci di società di persone o cooperative, ma solo
come soci di una società di capitali. Ne discende il loro
interesse all’annullamento di condizioni di gara tali da
escludere l’ingresso nel mercato ai soggetti dotati dell’ordinaria
capacità economica del settore, ancorché nella forma societaria,
e permettere l’accesso a società di struttura e dimensioni
inconsuete per l’ambito locale, tali da determinare una
concentrazione della clientela in loro favore con evidente
sbilanciamento del mercato. Siffatta conseguenza gli interessati
ravvisano nel bando di gara pubblicato il 18.6.2001 laddove
limita la partecipazione alle sole società in possesso di
un patrimonio netto contabile o di un capitale sociale non
inferiore a quattro miliardi di lire. L’inevitabilità che
la gestione dei tre esercizi farmaceutici comunali sia assunta
da un soggetto di dimensioni tali da alterare la concorrenza
e sviare la clientela a suo vantaggio perché costituito
nella forma di società di capitali multinazionale con agevolata
disponibilità di farmaci, vale a costituire in capo agli
appellanti un interesse qualificato ad impugnarne il presupposto.
Non potendo partecipare alla gara perché titolari di farmacia
e non potendo disporre della capacità economica per soddisfare
in forma societaria il requisito patrimoniale richiesto
extra ordinem, i ricorrenti introducono in giudizio un interesse
squisitamente imprenditoriale e di settore a non vedere
sbilanciate le condizioni del proprio mercato locale dall’ingresso
di un soggetto con caratteristiche del tutto diverse da
quelle proprie che la legge richiede agli operatori del
settore. Interesse che non consiste nella sola salvaguardia
al corretto gioco della concorrenza, ma si presenta fortemente
permeato dal fine più generale della tutela della salute.
Non può restringersi, come ritenuto dal primo giudice, alle
azioni popolari volte all’astratta legalità dell’azione
amministrativa, ma va riguardato in concreto come interesse
alla distribuzione degli esercizi sul mercato locale (e
nazionale) in regime di concorrenza e secondo piani e programmi,
che, unitamente alla remunerazione dell’imprenditore, assicurino
la pronta reperibilità dei farmaci su rete territoriale,
in quanto indispensabili alla tutela della salute. Deve
essere pertanto riconosciuta la valenza di interesse tutelabile
alla presenza nel mercato farmaceutico ai soli soggetti
-fisici o giuridici- aventi caratteristiche strutturali
corrispondenti a quelli che la legge prevede, che si estrinseca
in posizioni oppositive alla presenza di soggetti con struttura
ed organizzazione tali da alterare le ragioni per cui il
legislatore, in sede di riordino del settore, ha ritenuto
equiparare le farmacie comunali a quelle private sotto l’aspetto
dell’incompatibilità tra la gestione di una farmacia e qualsiasi
attività di produzione, distribuzione, intermediazione e
informazione scientifica del farmaco (o dei farmaci). Ciò
premesso la tutela dell’interesse dei ricorrenti neppure
esigeva un’espressa domanda di partecipazione alla gara,
dati il carattere per sé lesivo del requisito di capacità
economica richiesto dal Comune e la presenza sul mercato
delle farmacie gestite dai privati ricorrenti, il cui interesse
non si sostanziava tanto nell’aggiudicazione degli esercizi
già appartenenti al comune, quanto nell’impedire che questi
fossero aggiudicati ad un soggetto che per dimensioni e
struttura fosse in grado di compromettere la loro esistenza
sul mercato sotto l’aspetto della remuneratività d’impresa,
e in particolare con condizioni di approvvigionamento e
di vendita dei prodotti per loro insostenibili.
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2.3. Va in ogni caso ricordato che secondo
la giurisprudenza della Sezione in tema d’interesse ad agire
in materia di gare, non è consentito inferirne la carenza
dalla sola mancata presentazione dell’offerta, ove la situazione
versata in giudizio non sia in condizione di conseguire
l'aggiudicazione secondo le regole del bando, ritenute illegittime
e tali da non consentire la formulazione dell'offerta, ma
quello all’annullamento della gara e alla integrale rinnovazione
secondo altre regole (Cons. Stato, V, 28 febbraio 2002,
n. 1234). Tanto si verifica nelle specie, ove l’effetto
demolitorio della sentenza di accoglimento del ricorso comporta
la necessità di rinnovare la fissazione della gara sin dalla
definizione dei profili soggettivi ed oggettivi dell’offerta
(Cons. Stato V, 18 dicembre 2002, n. 7055). Ciò basta a
radicare l’interesse a ricorrere dell’Associazione dei titolari
di farmacia della Provincia di Pisa e dei ricorrenti in
quanto titolari degli esercizi farmaceutici in comune di
Pontedera, volto ad ottenere requisiti di partecipazione
alla gara idonei a consentire l’ingresso nel mercato locale
di società conformi ai presupposti previsti dalla legge
e tali da non alterare le condizioni di mercato. Analoghe
considerazioni consentono l’intervento nel presente giudizio
di Federfarma-Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari
di Farmacia Italiani, che annovera fra le finalità statutarie
quelle inerenti la tutela degli interessi tecnici, sindacali
professionali economici degli associati. Devono essere disattese
le eccezioni svolte dal comune di Pontedera, secondo cui
il bando non precludeva la possibilità di partecipazione
alla gara di farmacisti associati in una società di capitale
o che si fossero impegnati a costituirsi in società prima
del contratto di vendita delle azioni e non riservavano
la partecipazione alla gara ad una società già operante
nel settore della distribuzione farmaceutica all’ingrosso
o al dettaglio. La concretezza propria dell’interesse a
ricorrere esige infatti che la sua verifica debba essere
effettuata con riferimento alla situazione giuridica sostanziale
che si assume lesa dal provvedimento che si chiede annullare
(Cons. Stato, IV, 28 agosto 2001, n. 4544). Deriva il suo
insorgere nella presente fattispecie, ove i requisiti soggettivi
richiesti dal Comune, sia pure non astrattamente preclusivi
alla partecipazione alla gara, lo erano in concreto, perché
completamente disallienati rispetto alle possibilità dei
soggetti operanti nel settore sia come singoli sia in forma
associata ed idonei da influire sulla razionale distribuzione
territoriale degli esercizi farmaceutici (Cons. Stato, IV,
30 gennaio 1998, n. 139).
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3. Nel merito l’appello è fondato per i primo
due motivi, assorbenti il terzo.
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3.1. La delibera consiliare n. 107/2000 individua
la gestione ottimale delle farmacie comunali nella costituzione
dell’azienda speciale ai sensi del D.P.R. n. 902/1986 e
nella successiva trasformazione in s.p.a ai sensi dell’art.
17, co, 51, l. n. 127/1997 ed afferma che tale società è
costituita dal Comune senza il vincolo della società maggioritaria
e anche in deroga a quanto previsto dall’art. 10, l. n.
362/1991 secondo quanto disposto dall’art. 12, co. 1, l.
n. 498/1992. Come ricordano gli appellanti nella censura
in esame, la disposizione citata da ultimo -che avrebbe
permesso la partecipazione anche a soggetti operanti nella
produzione e distribuzione dei farmaci- è stata espressamente
abrogata dall'art. 274, co. 1 lett. w) D.Lgs. n. 267/2000
(T.U.E.L.). Con tale abrogazione, il legislatore ha inteso
risolvere i dubbi interpretativi circa la composizione delle
società con oggetto la gestione delle farmacie comunali,
dovuti al raccordo dell’art. 12, co. 1, l. n. 498/1992 con
l’art. 9 comma 1, lett. d) l. n. 475/1968 (nella modifica
introdotta dall’art. 10 l. n. 362/1991) che prevedeva la
partecipazione nelle società di capitali costituite per
la gestione delle farmacie comunali, dei farmacisti in servizio
al momento della costituzione della società.
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3.2. Nell’originaria formulazione l’art.
116 T.U.E.L. che (con partecipazione minoritaria di enti
locali) rappresenta ora l’unica fonte normativa sulla costituzione
delle società di gestione dei servizi pubblici locali, prevedeva
che gli enti locali possono costituire, per l'esercizio
di servizi pubblici, “apposite società per azioni senza
il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche
in deroga a disposizioni di legge specifiche”. Tale formulazione
fu poi sostituita dall’art. 2-ter della l. n. 26/2001 (di
conversione, con modifiche, del d.l. n. 392/2000) con quella:
"anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di
legge specifiche”; conservata nel T.U.E.L. in atto vigente.
Il problema sulla portata della deroga ai vincoli occasionò
la presentazione, a conclusione del procedimento di approvazione
della legge 28 febbraio 2001 n. 26, di conversione del d.l.
27 dicembre 2000 892, dell’ordine del giorno n. 9/7582/3
con il quale il governo fu invitato ad esprimere un’interpretazione
chiarificatrice dell’art. 116 d. P.R. 18 agosto 2000 n.
267.
A seguito di tale ordine del giorno fu emanata la circolare
2 aprile 2001 n. 2 U.A.R.A.L. del Ministero dell’Interno,
con la quale fu testualmente precisato “….che come prevede
il citato ordine del giorno ….. la modifica dell’art. 116
è finalizzata a consentire la costituzione da parte dei
Comuni di società per azioni per la gestione di farmacie
comunali in deroga unicamente ai vincoli della partecipazione
maggioritaria e non in deroga ad altri vincoli, quali quelli
relativi alle scelte dei soci, individuati dalla normativa
di settore, nel caso specifica la legge n. 362/1991”.
Per quanto autorevole, tale interpretazione non ha certo
analoga portata a quella “autentica” proveniente dal legislatore.
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3.3. Nella sua portata letterale e sistematica
l’art. 116 T.U.E.L. come emendato dall’art. 2-ter della
l. n. 26/2001 non vale a costituire una vera e propria “riserva
di partecipazione” alle gare per la gestione di farmacie
comunali alle sole società di capitali costituite tra il
comune e i farmacisti in servizio al momento della costituzione
della società, come si legge nell’art. 10 co. 1, lett. d)
l. n. 362/1991 a proposito delle farmacie di cui sono titolari
i comuni.
La deroga ai vincoli, posti da disposizioni di legge specifiche,
tra i quali era compreso anche quello posto dall’art. 9,
comma 1, lett. d, l. 2 aprile 1968 n. 475, nel testo sostituito
dall’art. 10, l. 8 novembre 1991 n. 361, riguarda sia quello
della proprietà maggioritaria sia l’altro della limitazione
della scelta dei soci, per la costituzione di società per
la gestione di farmacie comunali, solo fra farmacisti in
servizio.
Peraltro verso non potrebbe essere dedotto un argomento,
contrario alla suesposta conclusione, dalla presentazione
del citato ordine del giorno, tenuto conto della palese
irriducibilità dell’ordine del giorno ad emendamento di
una proposta o di un disegno di legge.
Lo stesso art. 116 si presta senz’altro a precludere l’emanazione
di bandi di gara per la gestione di farmacie comunali che
permettano la partecipazione alle sole società di capitali
operanti nel settore della distribuzione farmaceutica al
dettaglio o all’ingrosso, limitando, anche di fatto, la
possibilità di accesso alla procedura da parte dei farmacisti
privati (in servizio o meno presso quelle comunali) anche
in forma di società di capitali, sì da alterare il mercato
della distribuzione al dettaglio dei farmaci in ambito locale.
In tale senso la stessa Corte costituzionale, nella citata
sentenza n. 275/2003 ha individuato la ratio del divieto
ex art. 8, l. n. 362/1991, di partecipare a società di persone
e cooperative a r.l. titolari di una farmacia privata ad
esercenti "qualsiasi altra attività … nel settore della
produzione, distribuzione, intermediazione e informazione
scientifica del farmaco", nell’applicabilità anche a costoro
delle incompatibilità disseminate in numerose disposizioni
di legge, al precipuo fine di evitare eventuali conflitti
di interesse che possano ripercuotersi negativamente sullo
svolgimento del servizio farmaceutico e, quindi, sul diritto
alla salute.
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3.4. La portata di principio generale attribuita
dalla sentenza della Corte all’incompatibilità in questione,
applicabile a tutti i soggetti che, in forma singola o associata,
siano titolari o gestori di farmacie, dà conto del fondamento
della seconda censura di erroneità e sviamento appuntata
nei confronti del requisito di ammissione alla gara consistente
nella disponibilità di un patrimonio netto contabile non
inferiore a quattro miliardi di lire richiesto a tutte e
tre le categorie di soggetti possibili partecipanti (società
di capitali, farmacisti iscritti all’albo e/o abilitati
all’esercizio della professione in società costituita o
costituenda, raggruppamenti ad hoc). Così come formulata
la prescrizione, si presta a permettere la partecipazione
alla gara alle sole società di capitali, uniche a disporre
di idonea capacità economica, ad esclusione, anche in forma
associata, dei titolari privati di farmacie, nonostante
la loro veste di soggetti concorrenti alla salvaguardia
della salute pubblica al pari di quelle comunali.
Segue l’annullamento, per questo aspetto, del bando di gara,
così come richiesto nel ricorso di primo grado, di cui deve
essere riconosciuto il fondamento, in riforma della sentenza
impugnata.
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4. L’appello va conclusivamente accolto,
previa declaratoria di ammissibilità dell’intervento ad
adiuvandum. Va riformata, per l’effetto, la decisione impugnata,
con conseguente accoglimento del ricorso originario. Sussistono
i giusti motivi per la compensazione della spese di ambedue
i gradi di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, dichiara ammissibile l’intervento ad adiuvandum;
accoglie l’appello; riforma l’impugnata decisione; in accoglimento
del ricorso di primo grado, annulla nei sensi di cui in
motivazione il bando di gara. Compensa fra tutte le parti
in causa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio
del 3 dicembre 2004 con l’intervento dei Signori:
Raffaele Iannotta Presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere, est.
Goffredo Zaccardi Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
8 agosto 2005
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)<
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