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| n. 9-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 30 agosto 2005 n. 4414
Pres. Santoro, est. Millemaggi Cogliani
PAMAR s.r.l. (Avv. L. Cecinato) c. Azienda U.S.L. BR/1 (Avv.
R. G. Marra) |
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1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Bando di gara – Termine di presentazione delle offerte
– Impugnazione della clausola per l’insufficiente lasso
di tempo concesso ai fini dell’elaborazione dell’offerta
tecnica – Legittimazione al ricorso del non partecipante
alla gara – Sussiste – Motivi
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2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Impugnazione del bando da parte di impresa non partecipante
alla gara – Interesse a ricorrere – Nel caso di relazione
già instauratasi con la stazione appaltante - Sussiste
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3. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Bando di gara – Previsione del sopralluogo obbligatorio
tecnico obbligatorio ai locali solo in due giorni – Mancata
previsione dell’accesso alle planimetrie dei luoghi – Illegittimità
della clausola - Sussiste
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1. Alla luce degli orientamenti espressi
dalla Corte di giustizia delle comunità europee, con la
sentenza pregiudiziale n. 2 del 12 febbraio 2004, deve considerarsi
ammissibile il ricorso presentato da un’impresa, non partecipante
alla gara d’appalto, ogniqualvolta un’incongruo termine
concesso nel bando per la presentazione delle offerte incida
sulla compilazione del progetto esecutivo e di altri documenti
relativi all’offerta tecnica, e sostanzialmente sulla stessa
offerta. Pertanto la tardiva messa a disposizione delle
planimetrie dei luoghi (necessarie per poter stilare un
progetto esecutivo per dei lavori di ristrutturazione) e
l’insufficienza del termine previsto dal bando per l’elaborazione
dell’offerta tecnica, pur non inibendo, in modo assoluto,
la partecipazione dell’impresa alla procedura concorsuale,
ha una sicura ed immediata portata lesiva nella sfera degli
interessi connessi alla partecipazione, in vista dell’aggiudicazione,
in quanto idonea ad impedire all’impresa di offrire l'insieme
delle prestazioni che, dal punto di vista tecnico, avrebbero
potuto valorizzare la sua posizione concorrenziale, nei
confronti delle altre offerenti.
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2. In tema di ricorso avverso un bando di
gara, la posizione qualificata e differenziata dell’impresa
che non ha partecipato alla gara d’appalto può essere comprovata
anche dal rapporto già instauratosi con la stazione appaltante
(per es. in caso di accesso alla documentazione di gara,
di partecipazione al sopralluogo nella prima delle date
fissate dal bando, di osservazioni del rappresentante della
società sulla insufficienza del termine per la redazione
del progetto e della ulteriore documentazione tecnica, dell’invio,
all’impresa, delle planimetrie dei locali).
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3. E’ illegittima, in quanto in contrasto
con quanto disposto nei commi 4 e 5 dell’art. 9 del D. Lgs.
157 del 1995, la clausola del bando che, nel fissare il
sopralluogo tecnico obbligatorio dei locali messi a disposizione
della stazione appaltante in due soli giorni, di cui il
primo a distanza di dodici giorni ed il secondo di dieci
giorni, dalla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte, nulla dispone in ordine all’accesso alle
planimetrie dei locali.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 4124 del 2004,
proposto dalla
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soc. PAMAR s.r.l. (C.F.: 02353230739),
con sede in Taranto, in persona dell’amministratore unico
in carica, Sig. Eugenio Laggiard, rappresentata e difesa
dall’ Avv. Luigi Cecinato, con domicilio eletto in Roma,
Lungotevere Flaminio 46, presso Gian Marco Grez;
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contro
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l’Azienda U.S.L. BR/1, in persona
del Direttore, legale rappresentante in carica, Dott. Bruno
Causo, rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto G. Marra,
con domicilio eletto in Roma, via Laura Mantegazza 24, presso
il Sig. Luigi Gardin;
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per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia, Sezione II della Sezione staccata di Lecce, n. 1813/04
del 10 marzo 2004;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda USL
BR/1;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza dell’1 marzo 2005, il Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, gli avvocati
Cecinato, per l’appellante e Marra, per l’Azienda appellata;
Pubblicato il dispositivo n. 110/2005;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1.1. L’Azienda USL BR/1 ha indetto una procedura
aperta ex art. 6, comma 1 lett. A, D.Lgs. n. 157 del 1995,
per l’affidamento del servizio di ausiliariato specializzato
per il P.O. “A.Perrino”, per la durata di mesi 36, da aggiudicare
in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a
norma dell’art. 23 lett. b), del citato decreto legislativo.
Il bando di gara, inviato per la pubblicazione all’apposito
Ufficio della Comunità Europea in data 15 dicembre 2003,
prevedeva che il plico recante l’offerta fosse consegnato
entro le ore 12 del giorno 23 febbraio 2004, previo sopralluogo
tecnico obbligatorio dei locali del P.O. “A.Perrini”, da
effettuarsi nei giorni 11 o 13 febbraio 2004.
La società PAMAR s.r.l., attuale appellante, avendo interesse
a partecipare alla procedura, richiese a norma dell’art.
12 del bando, in data 26 gennaio 2004, (ed ottenne) di accedere
ai documenti di gara (Capitolato speciale di appalto e Disciplinare
di gara); effettuò, in data 11 febbraio 2004, il sopraluogo,
in occasione del quale evidenziava, tramite il proprio rappresentante,
l’insufficienza del tempo a disposizione per la redazione
dei progetti esecutivi prescritti dall’art. 6, cap. 2, 2.1
e 2.5 del disciplinare di gara (alla voce Busta n. 2 – documentazione
tecnica - aspetti tecnici) nonché all’allegato 1, punto
1.2.15 del Capitolato speciale d’appalto (progetto, esecuzione
lavori e manutenzione dei locali necessari all’espletamento
dell’incarico), sulla considerazione, fra l’altro che l’Azienda
non aveva messo a disposizione dei concorrenti la planimetria
dei locali interessati dal servizio, e vi era un solo altro
giorno a disposizione (il 13 febbraio 2004) per ulteriori
sopraluoghi.
Con nota n. 8080 del 19 febbraio 2004, trasmessa all’interessata
via telefax (appena tre giorni prima della scadenza del
termine per la presentazione delle offerte), il Direttore
Generale dell’Azienda (rispondendo ad una serie di quesiti
posti dalle ditte interessate alla presentazione dell’offerta),
dava atto che la stazione appaltante non aveva messo a disposizione
dei concorrenti le planimetrie dei luoghi interessati al
servizio, ritenendola superflua, stante l’avvenuto svolgimento
del sopralluogo; con la precisazione, tuttavia, che (con
la nota anzidetta) erano messe a disposizione le planimetrie
originali, consultabili presso gli uffici dell’Area gestione
tecnica dell’Azienda, con l’avvertenza che per il rilascio
delle planimetrie nel formato CAD, richiesto dalla società
interessata, quest’ultima avrebbe dovuto inviare un proprio
tecnico specializzato munito di adeguata strumentazione
informatica, previ i necessari contatti con l’Area Gestione
del patrimonio e, successivamente, con i tecnici dell’Area
gestione tecnica.
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1.2. Rinvenendo - nello scarso tempo a disposizione
per l’elaborazione della offerta tecnica secondo le prescrizioni
dei documenti di gara anzidetti - la lesione immediata del
proprio interesse alla partecipazione alla gara, la società
in epigrafe ha impugnato, davanti alla Sezione di Lecce
del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, il
bando e la nota dirigenziale anzidetta, denunciando violazione
e falsa applicazione dell’art. 9 del decreto legislativo
n. 157 del 1995 ed eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza,
contraddittorietà, sviamento dell’interesse pubblico, manifesta
ingiustizia.
La Sezione Seconda dell’anzidetta Sezione staccata del Tribunale
Amministrativo Regionale della Puglia ha respinto il ricorso
con sentenza n. 1814 dell’11 marzo 2004 - resa in via immediata,
a norma del combinato disposto del vigente testo degli artt.
21 e 26 della L. n. 1034 del 1971 – contro cui la società
PAMAR ha proposto l’appello ora all’esame della Sezione.
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1.3. Con unico articolato motivo l’interessata
sottopone al sindacato del giudice di appello la sentenza
in epigrafe e gli atti impugnati, sulla base di censure
coincidenti con quanto denunciato in primo grado, in forza
di argomenti che possono essere riassunti come segue.
Erronea ed ingiusta sarebbe l’affermazione, contenuta in
sentenza, secondo cui le illegittimità denunciate resterebbero
escluse dalla limitata incidenza del punteggio attribuito
alla relazione tecnica (punti 5) nell’economia della complessiva
valenza del parametro tecnico-qualitativo dell’offerta (40
punti) e dalla congruità del termine assegnato in rapporto
alla natura meramente eventuale della “ristrutturazione”
dei locali necessari all’espletamento dell’incarico.
Una volta che le condizioni di gara hanno previsto la possibilità,
per i partecipanti, di inserire, nell’offerta tecnica, l’eventuale
ristrutturazione dei locali e delle aree necessarie all’espletamento
dell’incarico (messi a disposizione dall’Azienda nello stato
in cui si trovano), richiedendo, in tal caso, a pena di
esclusione (art. 5 del disciplinare) la relazione tecnica
opere civili ed impianti corredata da progetto esecutivo
completo (per opere civili, impianti, prevenzione incendi,
prevenzione infortuni) e l’investimento dettagliato per
voce di spesa (art. 2 , punti 2.1. e 2.5 del disciplinare
ed all. 1, punto 1.2.15 del capitolato), la legittimità
del bando, per i profili che interessano, non può valutarsi
con riferimento al punteggio assegnato all’elaborato tecnico
specifico ed alla circostanza che l’intervento di ristrutturazione
sia stato previsto come una mera eventualità, essendo, lo
stesso intervento di ristrutturazione - in quanto previsto
dal partecipante nella complessiva organizzazione delle
prestazioni da offrire e consentito dal bando - una dimensione
essenziale dell’offerta, sia tecnica che economica e dovendosi,
la legittimità della clausola temporale valutare oggettivamente,
in relazione al tempo effettivamente occorrente per la redazione
dell’elaborato tecnico richiesto, nella ipotesi anzidetta,
a pena di esclusione.
La sentenza impugnata dovrebbe essere, pertanto, riformata
nel senso dell’accoglimento del ricorso di primo grado e
dell’annullamento degli atti impugnati.
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1.3. L’Azienda si è costituita in giudizio
replicando nel merito sulla base dei medesimi argomenti
dalla sentenza appellata e, in via principale, eccependo
l’inammissibilità dell’impugnazione, sulla considerazione
del difetto di legittimazione del soggetto non qualificato
da domanda di partecipazione alla gara e della non essenzialità
dell’elemento tecnico in questione.
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1.4. Rinviata al merito l’istanza cautelare
originariamente proposta, la causa è stata chiamata alla
pubblica udienza dell’1 marzo 2005 e trattenuta in decisione.
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2.1.1. L’eccezione pregiudiziale della resistente
deve essere disattesa.
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2.1.2. La difesa dell’appellante sostiene
la tesi che non possono trovare applicazione, alla fattispecie,
i principi e le preclusioni desunte dal filone giurisprudenziale,
che rinviene, nella richiesta di partecipazione alla procedura
concorsuale, l’elemento qualificante e differenziante della
posizione soggettiva, che, convertendola in interesse legittimo,
costituisce altresì la condizione ed il presupposto indefettibile
della tutela giurisdizionale.
A tale fine ha citato recente giurisprudenza della Sezione
(Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2002, n. 7055), la quale,
pur spostando l’angolo di incidenza della tutela giurisdizionale
dalla aggiudicazione (cfr., in argomento, la decisione dell’Adunanza
Plenaria n.1 del 2003), al corretto svolgimento dell’iter
procedimentale, richiede pur sempre, anch’essa, la previa
qualificazione e differenziazione della posizione soggettiva,
ai fini della impugnazione immediata della clausola del
bando ipoteticamente lesiva, tuttavia, ritenendo che, nelle
procedure ristrette, caratterizzate dalla preventiva individuazione
delle imprese invitate ad esprimere le loro offerte, l’intervenuta
delimitazione soggettiva dei potenziali concorrenti è idonea
a differenziare la posizione delle imprese qualificate,
che vantano un preciso interesse al corretto sviluppo dell’ulteriore
iter procedimentale.
Segnala, poi, un più incisivo orientamento dalla Sezione
Seconda del Consiglio di Stato, che esprimendo parere su
ricorso straordinario, ha affermato (in tema di ritenuta
impugnabilità immediata di clausola direttamente ed immediatamente
lesiva) che “non vale…eccepire…che la ricorrente non ha
ancora domandato di partecipare alla gara: il detto elemento
preclusivo avrebbe infatti dato comunque causa alla sua
esclusione, sicché la domanda si sarebbe risolta in un adempimento
formale inevitabilmente seguito da un atto di estromissione,
con un risultato analogo a quello di un'originaria preclusione
e perciò privo di una effettiva utilità pratica ulteriore:
del resto, il dover attendere, per l'investitura del giudizio,
la conseguente formalizzazione dell'esclusione sarebbe contrario
al principio dell'economia dei mezzi e si risolverebbe in
una lesione della superiore speditezza complessiva del procedimento”
(Cons. Stato, Sez. II, n. 149 del 7 marzo 2001).
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2.1.3. Parte resistente contrappone il più
rigoroso insegnamento desunto dalla già citata decisione
dell’Adunanza Plenaria (n. 1 del 2003), ed altre precedenti
di questo giudice di appello.
Giova ricordare che il Supremo consesso della Giustizia
amministrativa (con la decisione n. 1 del 2003) ha rinvenuto,
sempre e comunque, nell’aggiudicazione, l’oggetto dell'interesse
protetto; da ciò derivando l’esigenza che il soggetto si
collochi, rispetto al bando di gara, in una posizione qualificata
e differenziata, desumibile, esclusivamente, dalla domanda
di partecipazione alla gara.
Nello stesso senso si rinvengono altre più recenti decisioni
della Sezione, categoriche nel negare legittimazione a soggetti
non qualificati mediante domanda di partecipazione alla
procedura (fra le tante, Cons.Stato, Sez. V, n. 5580 del
23 agosto 2004).
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2.1.4. Ritiene la Sezione che tutta la giurisprudenza
formatasi sulla materia deve essere riconsiderata alla luce
degli orientamenti espressi dalla Corte di giustizia delle
comunità europee, con la sentenza pregiudiziale n. 2 del
12 febbraio 2004, ripercorrendo il contesto normativo comunitario
con il quale la Corte ha confrontato, da un lato, la legislazione
nazionale delle parti coinvolte nella controversia investita
dal giudizio, dall’altro, il caso concreto oggetto della
lite.
La fonte comunitaria di riferimento è costituita dalla direttiva
89/665 che, all’art. 1 n. 2 e 3, stabilisce quanto segue:
«1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari
per garantire che, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici disciplinati dalle direttive 71/305/CEE,
77/62/CEE e 92/50/CEE (...), le decisioni prese dalle amministrazioni
aggiudicatrici possano essere oggetto di ricorsi efficaci
e, in particolare, quanto più rapidi possibile, secondo
le condizioni previste negli articoli seguenti, in particolare
nell'articolo 2, paragrafo 7, qualora violino il diritto
comunitario in materia di appalti pubblici o le norme nazionali
che lo recepiscono.»;
«3. Gli Stati membri garantiscono che le procedure di ricorso
siano accessibili, secondo modalità che gli Stati membri
possono determinare, per lo meno a chiunque abbia o abbia
avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato
appalto pubblico di forniture o di lavori e che sia stato
o rischi di essere leso a causa di una violazione denunciata.
In particolare gli Stati membri possono esigere che la persona
che desideri avvalersi di tale procedura abbia preventivamente
informato l'autorità aggiudicatrice della pretesa violazione
e della propria intenzione di presentare un ricorso»
Le disposizioni in esame sono state interpretate dalla Corte,
nel senso che “gli Stati membri non sono tenuti a rendere
le procedure di ricorso accessibili a chiunque voglia ottenere
l'aggiudicazione di un appalto pubblico, ma che ad essi
è consentito di esigere che la persona interessata sia stata
o rischi di essere lesa dalla violazione da essa denunciata”
cosicché “la partecipazione ad un procedimento di aggiudicazione
di un appalto può, in linea di principio, validamente costituire,
riguardo all'art. 1, n. 3, della direttiva 89/665, una condizione
che dev'essere soddisfatta per dimostrare che l'interessato
ha interesse all'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi
o rischia di subire un danno a causa dell'asserita illegittimità
della decisione di aggiudicazione del detto appalto”; cosicché,
“se non ha presentato un'offerta, tale persona può difficilmente
dimostrare di avere interesse ad opporsi a tale decisione
o di essere lesa o rischiare di esserlo da tale aggiudicazione”.
Quest’ultima considerazione non è stata però ritenuta, dalla
Corte, decisiva, per escludere dalla tutela giurisdizionale
il soggetto che, leso dalla clausola del bando, non abbia
presentato domanda di partecipazione. Al contrario (in conformità
a quanto sostenuto, nel giudizio, dalla Commissione, nelle
conclusioni scritte presentate in causa) é stato osservato
che “nell'ipotesi in cui un'impresa non abbia presentato
un'offerta a causa della presenza di specifiche che asserisce
discriminatorie nei documenti relativi al bando di gara
o nel disciplinare, le quali le avrebbero proprio impedito
di essere in grado di fornire l'insieme delle prestazioni
richieste, essa avrebbe tuttavia il diritto di presentare
un ricorso direttamente avverso tali specifiche, e ciò prima
ancora che si concluda il procedimento di aggiudicazione
dell'appalto pubblico interessato” in quanto “da un lato,
sarebbe eccessivo esigere che un'impresa che asserisca di
essere lesa da clausole discriminatorie contenute nei documenti
relativi al bando di gara, prima di poter utilizzare le
procedure di ricorso previste dalla direttiva 89/665 contro
tali specifiche, presenti un'offerta nell'ambito del procedimento
di aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi, quando persino
le probabilità che le venga aggiudicato tale appalto sarebbero
nulle a causa dell'esistenza delle dette specifiche” e che,
“dall'altro, risulta chiaramente dal testo dell'art.2, n.1,
lett.b), della direttiva 89/665 che le procedure di ricorso,
che gli Stati membri devono organizzare in conformità a
tale direttiva, devono consentire in particolare di "annullare
(...) le decisioni illegittime, compresa la soppressione
delle specificazioni tecniche, economiche o finanziarie
discriminatorie (...)". Ad un'impresa dev'essere pertanto
consentito presentare un ricorso direttamente avverso tali
specifiche discriminatorie, senza attendere la conclusione
del procedimento di aggiudicazione dell'appalto”.
La Corte ha anche sottolineato che: “come risulta dal primo
e dal secondo 'considerando' di tale atto, la direttiva
89/665 è intesa a rafforzare i meccanismi esistenti, sia
sul piano nazionale sia sul piano comunitario, per garantire
l'effettiva applicazione delle direttive comunitarie in
materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, in particolare
in una fase in cui le violazioni possono ancora essere corrette.
A tal fine l'art.1, n.1, della suddetta direttiva impone
agli Stati membri l'obbligo di garantire che le decisioni
illegittime delle amministrazioni aggiudicatrici possano
essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare,
quanto più rapido possibile (v., in particolare, sentenze
28 ottobre 1999, causa C-81/98, Alcatel Austria e a., Racc.
pag.I-7671, punti 33 e 34; 12 dicembre 2002, causa C-470/99,
Universale -Bau e a., Racc. pag.I-11617, punto 74, e 19
giugno 2003, causa C-410/01, Fritsch, Chiari & Partner
e a., Racc. pag.I-6413, punto 30)”, pervenendo alla conclusione
che segue:
“il fatto che una persona non presenti ricorso avverso una
decisione dell'autorità aggiudicatrice con la quale sono
stabilite le specifiche di un bando di gara che essa ritiene
discriminatorie in suo danno, in quanto queste ultime le
impediscono di partecipare utilmente al procedimento di
aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi, ed attenda
la notificazione della decisione di aggiudicazione di tale
appalto per impugnarla dinanzi all'organo responsabile basandosi
in particolare sul carattere discriminatorio delle dette
specifiche, non è conforme agli obiettivi di rapidità ed
efficacia della direttiva 89/665”-
“Infatti, un siffatto comportamento, poiché può ritardare
senza una ragione obiettiva l'avvio delle procedure di ricorso,
la cui attuazione è stata imposta agli Stati membri dalla
direttiva 89/665, è tale da nuocere all'applicazione effettiva
delle direttive comunitarie in materia di aggiudicazione
di appalti pubblici.”
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2.1.5. Alla luce delle anzidette affermazioni
della Corte di giustizia, vincolanti per ciò che concerne
l’interpretazione delle disposizioni comunitarie sulla materia
- ed in particolare, dell’argomento a contrario ricavabile
dalle conclusioni da ultimo citate - l’impugnazione proposta
in primo grado dall’attuale appellante deve ritenersi ammissibile.
Si verte, infatti, di una situazione nella quale viene dedotto
che il fattore temporale (le due date fissate per i sopralluoghi,
in assenza di messa a disposizione delle planimetrie e della
previsione di un congruo termine per rispondere alle informazioni
complementari) incide, formalmente, sulla compilazione del
progetto esecutivo (per l’adattamento dei locali e delle
aree in cui deve essere espletato l’incarico oggetto della
gara) e di altri documenti relativi all’offerta tecnica,
e sostanzialmente sulla stessa offerta, e, dunque, non sul
maggiore o minore punteggio conseguibile per effetto del
progetto esecutivo (come erroneamente interpretato dal giudice
di primo grado), ma, propriamente, sulla effettiva e concreta
possibilità di presentare, congiuntamente all’offerta economica,
un’offerta tecnica rispondente alla prevista esigenza di
adattamento dei locali e delle aree nelle quali rendere
le prestazioni, che il bando in esame lascia alla facoltà
propositiva dell’offerente, quale elemento differenziatore
e qualificante dell’offerta medesima.
E’ ineludibile, infatti, che ove il partecipante abbia optato
per tale scelta, la presentazione del progetto esecutivo
(richiesto, in tal caso, a pena di esclusione) completo
degli ulteriori elementi di natura tecnica, quali “relazione
tecnica” e “descrizione puntuale dei materiali” (come richiesto
dall’art. 6 del capitolato.speciale ed ulteriormente specificato
al punto 1.2.15 dell’allegato al capitolato medesimo).
E’ dunque chiaro che la tardiva messa a disposizione delle
planimetrie e l’insufficienza del termine prospettati in
ricorso, pur non inibendo, in modo assoluto, la partecipazione
dell’interessata alla procedura concorsuale, ha una sicura
ed immediata portata lesiva nella sfera degli interessi
connessi alla partecipazione, in vista dell’aggiudicazione,
in quanto idonea ad impedire all’impresa di offrire l'insieme
delle prestazioni che, dal punto di vista tecnico, avrebbero
potuto valorizzare la sua posizione concorrenziale, nei
confronti delle altre offerenti.
Nel caso in esame, sussiste anche la dimostrazione dell’
interesse ad opporsi (che, in prima approssimazione, la
Corte ha pure ritenuto non in contrasto con la disposizione
di cui all’art. 1.3. della direttiva comunitaria 89/665).
In concreto, infatti, la posizione qualificata e differenziata
della attuale appellante è sufficientemente comprovata dalla
relazione già istauratasi con la stazione appaltante (accesso
alla documentazione di gara, partecipazione al sopralluogo
nella prima delle date fissate dal bando, osservazioni del
rappresentante della società sulla insufficienza del termine
per la redazione del progetto ed della ulteriore documentazione
tecnica, in considerazione della indisponibilità delle planimetrie
relative ai locali ed alle aree da utilizzare per le prestazioni
e dell’unico ulteriore accesso consentito, l’invio, alla
società, della nota n. 8080 del 19 febbraio 2004 con cui
per la prima volta vengono messi a disposizione dell’impresa
le planimetrie dei locali).
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2.2. Deve essere respinta anche l’ulteriore
eccezione della resistente, secondo cui la natura meramente
eventuale della ristrutturazione dei locali necessari all’espletamento
dell’incarico, escluderebbe l’essenzialità del documento
tecnico, ai fini della presentazione dell’offerta.
L’assunto non può essere condiviso.
Ancorché rimessi alla scelta di ciascun offerente, i lavori
di ristrutturazione, ove previsti dalla ditta partecipante
al concorso, costituiscono, secondo la previsione del capitolato
e del disciplinare di gara, elemento essenziale dell’offerta,
direttamente incidente sui profili tecnici, ma idoneo a
riflettersi, anche sugli aspetti economici dell’appalto
in questione.
In ogni caso, la possibilità di intervenire sui locali mediante
lavori di ristrutturazione ed adattamento dei locali, costituisce
un elemento idoneo a differenziare sotto il profilo qualitativo
le prestazioni offerte, in maniera differenziata e concorrenziale
rispetto ad altri concorrenti, non soltanto per ciò che
riguarda gli aspetti tecnici (valutati complessivamente
punti 5, su un totale di punti 40) ma anche per ciò che
attiene gli aspetti organizzativi dell’attività, essendo
l’eventuale ristrutturazione in funzione diretta dell’organizzazione
(valutata complessivamente punti 20).
Appare dunque chiaro che le difficoltà denunciate dall’attuale
appellante esprimono un’incidenza ben superiore ai 5 punti
cui si riferisce la difesa avversaria e la stessa sentenza
di primo grado impugnata.
In definitiva esse concretano, in quanto direttamente imputabili
al bando, specifiche che hanno impedito alla interessata
di essere in grado di presentare un’offerta correttamente
concorrenziale in vista della futura aggiudicazione.
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2.3. Nel merito, l’appello è fondato.
L’art. 9 del D.Lgs. 17 marzo1995 n. 157, di cui è denunciata
la violazione, espressamente dispone, ai commi 4 e 5, quanto
segue:
“4. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri,
se richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno
sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione
delle offerte.
5. Quando, in considerazione della mole dei capitolati d'oneri
o dei documenti o informazioni complementari non possano
essere rispettati i termini di cui ai commi 3 e 4, oppure
quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di
una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei
documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui
ai commi 1 e 2 debbono essere adeguatamente prolungati.”
La clausola del bando che - nel fissare il sopralluogo tecnico
obbligatorio dei locali messi a disposizione della stazione
appaltante in due soli giorni, di cui il primo a distanza
di dodici giorni ed il secondo di dieci giorni, dalla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte – nulla dispone
in ordine all’accesso alle planimetrie dei locali (analogamente
a quanto previsto per i documenti di gara), omettendo la
precisazione che le stesse dovessero essere messe a disposizione
degli aspiranti al concorso in concomitanza al sopralluogo
ed almeno sei giorni prima del termine fissato per la presentazione
delle offerte, si pone in palese violazione di quanto disposto
nei trascritti commi 4 e 5 dell’art. 9 del decreto legislativo
n. 157 del 1995 di cui è denunciata la violazione.
Ciò ha dato adito al successivo comportamento illegittimo
della stazione appaltante, concretatasi nella trasmissione
intempestiva della nota n. 8080 del 19 febbraio 2004, ad
appena quattro giorni della data fissata per la presentazione
delle offerte, insufficiente (per espressa previsione normativa)
non soltanto per la predisposizione della necessaria documentazione
ma, in definitiva, per la stessa compilazione dell’offerta
tecnica, secondo le prescrizioni del capitolato speciale
e per la correlata evidenziazione dei quattro aspetti (organizzativi,
tecnici, qualitativi, e manutentivi) attraverso cui (secondo
la previsione del disciplinare di gara) la stazione appaltante
avrebbe poi attribuito il punteggio tecnico – qualitativo.
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3. Sulla base delle considerazioni che precedono,
l’appello deve essere accolto e, conseguentemente, la sentenza
impugnata deve essere riformata nel senso dell’accoglimento
del ricorso di primo grado e annullamento, per quanto di
ragione, del bando di gara.
L’Azienda appellata deve essere condannata al pagamento,
in favore dell’appellante, delle spese del giudizio, che
si liquidano in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, accoglie
l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata,
accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento
impugnato;
Condanna la AUSL BR/1 al pagamento delle spese dei due gradi
del giudizio che liquida in € 5.000,00= oltre IVA e CPA
come per legge;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 1 marzo 2005, dal
Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di
consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
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Sergio SANTORO - PRESIDENTE
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI - CONSIGLIERE
Goffredo ZACCARDI - CONSIGLIERE
Aldo FERA - CONSIGLIERE
Marzio BRANCA - CONSIGLIERE
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